Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 25 agosto 2022, n. 164
Regolamento recante criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124.


IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 80 a 82, concernente l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 762/2017/I/eel del 16 novembre 2017 recante «Proposta al Ministro dello sviluppo economico in merito all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali», con la quale, in esito alla consultazione del 28 settembre 2017, 663/2017/R/eel, e' stato deliberato di presentare la proposta ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017;
Visto il parere n. 1646/2018 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2018 in ordine allo schema di regolamento recante criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera d) che ha apportato modifiche all'articolo 1, della legge n. 124 del 2017, novellando il comma 81 e inserendo il comma 81-bis;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera d), concernente le funzioni e i compiti del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica: disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione del servizio approvato dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed h) della legge n. 481 del 1995;
Visto il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004;
Ritenuto di dover rielaborare lo schema di regolamento recante criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al medesimo articolo 1 della legge n. 124 del 2017 dal decreto-legge 30 dicembre n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2019;
Considerato che l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, con comunicazione al Ministro dello sviluppo economico del 14 maggio 2020, ha ritenuto l'impianto complessivo e i contenuti della proposta gia' definita con propria deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel, coerenti con l'attuale quadro legislativo e con il quadro di attribuzioni integrato e rafforzato dalla legge n. 8 del 2020, rappresentando che la proposta medesima deve intendersi integralmente confermata in ogni sua parte;
Ritenuto che:
a) la proposta definita dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel, non e' riconducibile ai poteri generali di cui alla legge n. 481 del 1995, non sussistendo un rapporto di continenza o di specialita' tra l'articolo 2, commi 12, lettere b) e d) e 13 della legge n. 481 del 1995 e l'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017 e che vi sia, viceversa, diversita' di oggetto, presupposti e finalita', e che, pertanto, la proposta deve intendersi formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017, secondo i criteri e le finalita' ivi definiti;
b) rispetto all'indicazione formulata nella deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che rinvia ad una successiva proposta la definizione di requisiti di natura finanziaria correlati alle voci di bilancio di esercizio delle imprese e di ulteriori requisiti di natura tecnica, da specificare attraverso indicatori dell'adeguatezza commerciale, sussista l'esigenza di individuare indicatori di affidabilita' dei venditori di energia elettrica i quali, in fase di prima applicazione, possono essere costituiti dalla regolarita' nei pagamenti all'interno del sistema elettrico, e che la pubblicizzazione della posizione dell'impresa di vendita rispetto a tali indicatori avvenga al termine dell'istruttoria che la riguardi, in quanto potrebbe comportare effetti sul mercato a fronte di un'istruttoria che puo' concludersi senza pregiudizio per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
Considerato che l'articolo 1, comma 81-bis, della legge 124 del 2017 stabilisce che, ai fini della disciplina del procedimento speciale di esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, e' fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito dalla legge all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate;
Considerato che l'articolo 1, comma 81-bis, della legge n. 124 del 2017 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico disciplina con decreto un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia delle entrate;
Ritenuto che, a tal fine, il provvedimento motivato di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita di energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita', sia adottato all'esito di un procedimento speciale:
a) avviato a seguito dell'irrogazione di una sanzione divenuta definitiva e che esprima un elevato livello di gravita' calibrato in modo differenziato sulla base dei diversi plessi normativi e dei beni giuridici la cui tutela e' affidata alla competenza delle citate Autorita', fatti salvi gli effetti degli istituti di natura conciliativa previsti dai rispettivi ordinamenti;
b) disciplinato nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e che preveda la piena partecipazione dell'operatore economico, sentite le Autorita' interessate;
Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che, con la comunicazione al Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2021, si e' espressa favorevolmente, con osservazioni, sullo schema di regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017;
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente che ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge n. 124 del 2017, con nota del 3 febbraio 2021;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, con provvedimento in data 11 febbraio 2021 ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento con la seguente condizione: «l'articolo 11 dello schema sia integrato con la previsione espressa della previa acquisizione del parere del Garante sullo schema di decreto direttoriale di attuazione ivi previsto»;
Sentita l'Agenzia delle entrate che, con nota del 19 febbraio 2021 ha ritenuto condivisibile lo schema di regolamento;
Udito il parere n. 1218/2021 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2021;
Vista la comunicazione in data 4 marzo 2022 al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Ritenuto di riadottare il regolamento 5 maggio 2022, n. 176, nel rispetto delle forme procedurali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

l. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) codice di rete: codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004;
b) codice di rete tipo trasporto dell'energia elettrica: codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
c) dispacciamento: servizio di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006;
d) distribuzione: servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
e) impresa esercente il servizio di tutela: il soggetto che eroga il servizio di fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
f) Gestore del SII: Acquirente Unico S.p.a., quale soggetto titolare e gestore del Sistema informativo integrato di cui alla lettera l);
g) impresa di vendita: l'impresa controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica;
h) impresa distributrice: l'impresa esercente l'attivita' di distribuzione in concessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
i) Ministero: il Ministero della transizione ecologica;
l) SII: il Sistema informativo integrato, istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
m) Terna: Terna S.p.a. che opera, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999;
n) utente del dispacciamento: soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;
o) utente del trasporto: soggetto che ha sottoscritto con l'impresa distributrice un contratto di trasporto dell'energia elettrica.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 80 a 82,
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189:
«Art. 1. (Omissis).
80. Al fine di garantire la stabilita' e la certezza
del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico
l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia
elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della
sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco
sono condizione necessaria per lo svolgimento delle
attivita' di vendita di energia elettrica a clienti finali.
81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le
modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di
onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione
dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il
decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere
sanzionatorio attribuito alle Autorita' di cui al medesimo
comma, al Garante per la protezione dei dati personali e
all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle
rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale,
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli
iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto
anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in
essere nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica,
accertate e sanzionate dalle citate Autorita'.
82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito
internet del Ministero dello sviluppo economico e
aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di
pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti
interessati.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 12 (Proroga di termini in materia di sviluppo
economico). - (Omissis).
3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio
2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1°
gennaio 2022»;
b) il comma 60 e' sostituito dai seguenti:
«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente
articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia
a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di
cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE)
2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le
microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della
medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime
date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele
graduali per i clienti finali senza fornitore di energia
elettrica, nonche' specifiche misure per prevenire
ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle
condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA
stabilisce, altresi', per le microimprese di cui al citato
articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per
i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente
impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a
quelli gia' individuati dalla medesima direttiva.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59
e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA
e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso
consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo
altresi' conto della necessita' di garantire la concorrenza
e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero
mercato»;
c) il comma 68 e' abrogato;
d) il comma 81 e' sostituito dai seguenti:
«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono fissati le condizioni, i
criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e
di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e
l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al
comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere
sanzionatorio attribuito alle Autorita' di cui al medesimo
comma, al Garante per la protezione dei dati personali e
all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle
rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale,
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli
iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto
anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in
essere nell'attivita' di vendita dell'energia elettrica,
accertate e sanzionate dalle citate Autorita'».
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sotto-ordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). -
(Omissis).
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
«definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza
energetica;» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici
direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove
direzioni generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione
ecologica»;
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della
tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti:
«della transizione ecologica»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali.»;
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono
sostituite dalle seguenti: «non puo' essere superiore a
tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.».
(omissis).».
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 125, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
2007, n. 139.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, del
Parlamento europeo (relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. del 4
maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE.), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
(Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato
interno dell'energia elettrica e del regolamento UE
941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
dicembre 2021, n. 294.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 12 e 13,
della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.:
«Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'). - (Omissis).
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di
accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle
singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei
disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente,
la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle
concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle
relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
dei contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato e del reale costo di approvvigionamento della
materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle
condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e
dei singoli servizi, anche per modificare condizioni
tecniche, giuridiche ed economiche relative allo
svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione
dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione per i casi in cui tali
provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il
servizio adotti, in base alla direttiva sui principi
dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una
carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei
singoli servizi e ne verifica il rispetto.
13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di
cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede
all'Autorita' una nuova proposta e indica esplicitamente i
principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali
attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda
accogliere la seconda proposta dell'Autorita', propone al
Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformita'
esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilita'
generale.
(omissis).».
- Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n.
305, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
febbraio 2020, n. 51, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana) pubblicato nel Supplemento
ordinario - Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1986, n. 123:
«Art. 5 (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256,
articoli 6, secondo periodo, e 8, secondo comma; legge 11
dicembre 1984, n. 839, articoli 2, secondo comma, e 12). -
Attivita' del Ministro Guardasigilli in ordine al visto ed
alla registrazione degli atti normativi statali.
1. Gli originali delle leggi, dei decreti, delle
delibere e degli altri atti di cui all'art. 15, comma 1,
lettere d) ed e), sono trasmessi al Ministro Guardasigilli,
il quale appone ad essi il proprio «visto» ed il sigillo
dello Stato.
2. La trasmissione delle leggi avviene appena esse sono
controfirmate.
3. Quando il Ministro Guardasigilli incontra qualche
difficolta' riguardo alla forma esteriore della legge
ovvero al tenore del decreto, della delibera o dell'altro
atto di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), la comunica,
per la legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri e,
per i decreti e gli altri atti, al Ministro competente. In
tal caso puo' sospendere il «visto» e l'apposizione del
sigillo, facendone relazione al Consiglio dei Ministri,
fermo restando il rispetto del termine stabilito
dall'articolo 6.
4. Il Ministro Guardasigilli trasmette alla Corte dei
conti, per la registrazione, i decreti del Presidente della
Repubblica e gli altri atti soggetti al controllo della
medesima Corte, dopo che li abbia muniti del proprio
«visto» e del sigillo dello Stato.».

Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 maggio 2004 «Criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete
elettrica nazionale di trasmissione», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le
imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle
proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta,
senza compromettere la continuita' del servizio e purche'
siano rispettate le regole tecniche nonche' le
deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed
oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per
la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative
di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero
8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a
svolgere il servizio di distribuzione sulla base di
concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi
scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti
sono individuati i responsabili della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di
distribuzione e dei relativi dispositivi di
interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle
informazioni commerciali riservate; le concessioni
prevedono, tra l'altro, misure di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia
secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281e l'Autorita'
dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le
modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la
remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente
concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla
scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione
dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale
e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali.
Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire,
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio
precedente la medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione
dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione
di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le
normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative
per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le
relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso
Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni
le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo
Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica promuovono la predetta
aggregazione, anche attraverso specifici accordi di
programma.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del
mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del
rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella
prospettiva dell'estensione del mercato della
distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto
comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate
dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la
cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio
dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le
predette societa' servono almeno il venti per cento delle
utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro
il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e
le unita' di personale da trasferire sono determinati
d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30
settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni
attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due
indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono
a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente
del tribunale territorialmente competente, che operano
secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le
parti la cessione avviene sulla base delle suddette
determinazioni.
5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad
ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli
enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali
possono richiedere al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure
di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale
termine, la richiesta si intende accolta. Le predette
societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al
comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non
inferiore a un quarto del totale dei clienti finali
compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce i criteri e i parametri economici per la
determinazione del canone annuo da corrispondere agli
eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non
sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo
consenso del concessionario.
7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione
possono costituire una o piu' societa' per azioni, di cui
mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i
rapporti in essere, le attivita' e le passivita' relativi
alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai
clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas provvede ad emanare i criteri per le opportune
modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle
attivita' esercitate dalle predette societa'.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
citato decreto-legge n. 73 del 2007:
«Art. 1
(omissis).
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali
domestici hanno diritto di recedere dal preesistente
contratto di fornitura di energia elettrica come clienti
vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore
diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale
scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali
domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato
libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche
attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di
approvvigionamento continua ad essere svolta
dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in
bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato
annuo non superiore a 10 milioni di euro sono
automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al
presente comma.
(omissis).
3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia
di servizio universale, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas indica condizioni standard di erogazione del
servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi
effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le
forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2
e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici,
che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito
degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le
proprie offerte commerciali contemplando anche la
possibilita' di scelta tra piani tariffari e fasce orarie
differenziati. E' fatta salva l'adozione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro della solidarieta' sociale, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, di misure volte a
tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di
svantaggio economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di
vigilanza e di intervento dell'Autorita' a tutela dei
diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e
ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle
condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora
esercitato il diritto di scelta.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in
materia di energia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
luglio 2010, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129:
«Art. 1-bis (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di
sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore
funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e'
istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 93 del 2011:
«Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). - 1.
L'attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia
elettrica e' riservata allo Stato e svolta in regime di
concessione da Terna Spa, che opera come gestore del
sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo
modalita' definite nella convenzione stipulata tra la
stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la
disciplina della stessa concessione.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 79 del 1999:
«Art. 1 (Liberalizzazione e trasparenza societaria).
- 1. Le attivita' di produzione, importazione,
esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono
libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico
contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le
attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate
allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3.
L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e'
svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(omissis).».
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. E' istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito «Elenco venditori»).
2. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, commi 80, 81, 81-bis e 82, della legge 4 agosto 2017, n. 124:
a) fissa le condizioni, i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori;
b) disciplina il procedimento per l'esclusione degli iscritti dal medesimo Elenco venditori.
3. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attivita' di vendita nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica.
4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le imprese che operano nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica esclusivamente in qualita' di esercenti il servizio di maggior tutela ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, anche mediante apposita societa' di vendita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
n. 73 del 2007, e' riportato nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3

Requisiti di natura tecnica

1. Le imprese di vendita sono costituite in una delle seguenti forme:
a) societa' per azioni;
b) societa' in accomandita per azioni;
c) societa' a responsabilita' limitata;
d) societa' consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b) e c);
e) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) societa' cooperative;
g) societa' costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile.
2. Per le imprese di vendita, l'attivita' di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o dall'oggetto indicato nello statuto depositato presso il registro delle imprese.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 114, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati aldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale,
che costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati.».
 
Art. 4

Requisiti di onorabilita'

1. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita non devono:
a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro II del codice penale contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio e il patrimonio.
2. Le imprese di vendita non devono essere:
a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, oppure essere sottoposte ad altra procedura con finalita' liquidatoria o a una procedura finalizzata alla dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nello stato di concordato preventivo, salvo se in condizioni di continuita' aziendale, oppure essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, delle imprese di vendita.
4. Il titolare del trattamento e' autorizzato a trattare i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nei limiti e per le finalita' previsti dal presente regolamento.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Il titolo XI, del Libro V, del codice civile, reca:
«Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi e
di altri enti privati».
- Il riferimento al regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.
- Il titolo II, del Libro II, del codice penale, reca:
«Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione».
- Il titolo V, del Libro II, del codice penale, reca:
«Dei delitti contro l'ordine pubblico».
- Il titolo VII, del Libro II, del codice penale, reca:
«Dei delitti contro la fede pubblica».
- Il titolo VIII, del Libro II, del codice penale,
reca: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria
e il commercio».
- Il titolo XIII, del Libro II, del codice penale,
reca: «Dei delitti contro il patrimonio».
- Si riporta il testo degli articoli da 2497 a
2497-septies del codice civile:
«Art. 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli
enti che, esercitando attivita' di direzione e
coordinamento di societa', agiscono nell'interesse
imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi
di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle
societa' medesime, sono direttamente responsabili nei
confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato
alla redditivita' ed al valore della partecipazione
sociale, nonche' nei confronti dei creditori sociali per la
lesione cagionata all'integrita' del patrimonio della
societa'. Non vi e' responsabilita' quando il danno risulta
mancante alla luce del risultato complessivo dell'attivita'
di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato
anche a seguito di operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di societa'
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario.»
«Art. 2497-bis (Pubblicita'). - La societa' deve
indicare la societa' o l'ente alla cui attivita' di
direzione e coordinamento e' soggetta negli atti e nella
corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli
amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese apposita
sezione nella quale sono indicate le societa' o gli enti
che esercitano attivita' di direzione e coordinamento e
quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al
comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o
le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono
responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa' deve esporre, in apposita sezione della
nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente
che esercita su di essa l'attivita' di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella
relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le
altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che
tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati.»
«Art. 2497-ter (Motivazione delle decisioni). - Le
decisioni delle societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono
essere analiticamente motivate e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui
valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato
adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.»
«Art. 2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di
societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento
puo' recedere:
a) quando la societa' o l'ente che esercita
attivita' di direzione e coordinamento ha deliberato una
trasformazione che implica il mutamento del suo scopo
sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto
sociale consentendo l'esercizio di attivita' che alterino
in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di
direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata,
con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita'
di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497;
in tal caso il diritto di recesso puo' essere esercitato
soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di
direzione e coordinamento, quando non si tratta di una
societa' con azioni quotate in mercati regolamentati e ne
deriva un'alterazione delle condizioni di rischio
dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica
di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto
compatibili, le disposizioni previste per il diritto di
recesso del socio nella societa' per azioni o in quella a
responsabilita' limitata.»
«Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attivita' di
direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a
favore della societa' da chi esercita attivita' di
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri
soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.»
«Art. 2497-sexies (Presunzioni). - Ai fini di quanto
previsto nel presente capo, si presume salvo prova
contraria che l'attivita' di direzione e coordinamento di
societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al
consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla
ai sensi dell'articolo 2359.»
«Art. 2497-septies (Coordinamento fra societa'). - Le
disposizioni del presente capo si applicano altresi' alla
societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui
all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di direzione e
coordinamento di societa' sulla base di un contratto con le
societa' medesime o di clausole dei loro statuti.».
- Il riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del
2016, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Requisiti e indicatori di natura finanziaria

1. L'impresa di vendita deve possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a centomila euro.
2. L'impresa di vendita assicura la regolarita' dei pagamenti effettuati:
a) dalla stessa impresa di vendita, quando sia utente del dispacciamento e del trasporto (di seguito «impresa di vendita utente»);
b) dagli eventuali soggetti terzi di cui l'impresa di vendita si serve per la conclusione dei contratti di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica (di seguito «soggetti terzi»).
3. I pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente alle imprese distributrici sono regolari quando, rispetto alle fatture di trasporto con scadenza del pagamento nel semestre di riferimento, non risultino due o piu' ritardi di pagamento, anche non consecutivi. Nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultino connessi meno di 100.000 punti di prelievo, la verifica e' effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nell'anno di riferimento. L'impresa distributrice verifica la regolarita' dei pagamenti secondo le disposizioni previste dal codice di rete tipo trasporto di energia elettrica e comunica l'eventuale irregolarita' al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita.
4. I pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente a Terna sono regolari quando l'indice di onorabilita', di cui al regolamento del sistema di garanzie di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 49 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, non evidenzi, con riferimento a contratti di dispacciamento in prelievo, il mancato rispetto del requisito di onorabilita' come definito dal medesimo regolamento, per due o piu' volte nello stesso semestre di riferimento. Terna verifica la regolarita' dell'indice di onorabilita' e comunica l'eventuale irregolarita' al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita.
 
Art. 6

Iscrizione nell'Elenco venditori

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori e' presentata al Ministero.
2. L'impresa di vendita, nella domanda di iscrizione nell'Elenco venditori attesta, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, del presente regolamento.
3. Il Ministero iscrive nell'Elenco venditori l'impresa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione, dandone comunicazione alla medesima.
4. Se la domanda di iscrizione e' irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza e assegnando un congruo termine, in ogni caso non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento della regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia pervenuta alcuna regolarizzazione o integrazione la domanda e' dichiarata improcedibile.
5. In presenza di motivi che ostano all'accoglimento della domanda di iscrizione si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni).- 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui aldecreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta').- 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, della
citata legge n. 241 del 1990:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 7

Permanenza nell'Elenco venditori

1. L'impresa di vendita iscritta nell'Elenco venditori, in caso di perdita di taluno dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, ne da' comunicazione al Ministero entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e qualora, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, comunichi il recupero del requisito carente, mantiene la permanenza nell'elenco dei venditori senza soluzione di continuita'. Il termine per comunicare il recupero di cui al primo periodo e' di centottanta giorni qualora si tratti del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'impresa di vendita comunica ogni tre anni al Ministero, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1.
3. Il Gestore del SII comunica annualmente al Ministero le imprese di vendita che non sono parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell'anno di riferimento.

Note all'art. 7:
- Il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' riportato
nelle note all'articolo 6.
 
Art. 8

Esclusione o cancellazione
dall'Elenco venditori

1. L'esclusione o la cancellazione dall'Elenco venditori e' disposta con provvedimento del Ministero ed e' comunicata all'impresa di vendita interessata. L'impresa di vendita puo' in ogni momento chiedere la cancellazione dall'Elenco venditori.
2. Sono cause di esclusione dall'Elenco venditori:
a) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
b) l'irregolarita' nei pagamenti da parte dell'impresa di vendita utente comunicata ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, per due periodi consecutivi;
c) l'irregolarita' nei pagamenti da parte dei soggetti terzi comunicata ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, per due periodi consecutivi, qualora nei sessanta giorni successivi alla seconda comunicazione l'impresa di vendita non sostituisca tali soggetti terzi;
d) le dichiarazioni mendaci o la falsita' in atti presentati ai sensi del presente regolamento;
e) la sussistenza della condizione di cui all'articolo 7, comma 3;
f) salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la perdita di taluno dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1;
g) l'irrogazione, con provvedimento definitivo, di una delle sanzioni di cui al comma 3 segnalate al Ministero da parte dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito «ARERA»), dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito «AGCM»), del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «GPDP») e dell'Agenzia delle entrate per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita di energia elettrica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le Autorita' di cui al comma 2, lettera g), segnalano le sanzioni per violazioni e condotte irregolari di cui al medesimo comma 2, lettera g), nei casi che seguono:
a) quando l'ARERA irroga sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'80 per cento del massimo applicabile al soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio conformemente al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 93 del 2011, anche qualora tale soglia sia raggiunta sommando una pluralita' di violazioni compiute nell'arco di cinque anni;
b) quando l'AGCM, a seguito di violazioni reiterate, irroga sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La violazione si considera reiterata al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) quando il GPDP irroga una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 166, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) quando l'Agenzia delle entrate irroga una sanzione per le violazioni di rilevanza penale previste dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
4. Non sono oggetto della segnalazione di cui al comma 3 le violazioni e le condotte irregolari di cui al comma 2, lettera g), per le quali:
a) l'ARERA abbia approvato la proposta di impegni assunti dall'impresa di vendita in applicazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011;
b) l'AGCM non abbia applicato o abbia ridotto la sanzione amministrativa in attuazione del programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
c) il GPDP abbia definito il procedimento ai sensi dell'articolo 166, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003, e la sanzione irrogata sia inferiore al 25 per cento del massimo edittale;
d) l'Agenzia delle entrate abbia riscontrato la definizione da parte dell'impresa di vendita dell'accertamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, della controversia ai sensi degli articoli 17-bis e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o mediante altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla legge, nonche' la definizione della sanzione con gli istituti del ravvedimento di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, della rinuncia ad impugnare di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997 ovvero della definizione agevolata di cui all'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 472 del 1997.
5. Il Ministero, riscontrata la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 2, trasmette ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 all'impresa di vendita la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, dandone informazione all'ARERA e, nei casi di cui al comma 2, lettera g), anche alle altre Autorita' interessate, comunicando tempestivamente a tali Autorita' eventuali memorie e documenti presentati dall'impresa di vendita nel corso del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, oltre a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, deve indicare:
a) la causa di esclusione di cui al comma 2;
b) un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a novanta giorni per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990;
c) che, in caso di mancata presentazione di memorie e documenti nei termini assegnati, si procedera' all'esclusione dall'Elenco venditori;
d) il termine finale di adozione del provvedimento.
6. Non si procede all'esclusione per le cause previste dal comma 2, lettere b) e c), se risulta che l'irregolarita' nei pagamenti non e' imputabile rispettivamente all'impresa di vendita utente oppure ai soggetti terzi, tenuto conto delle disposizioni di cui al codice di rete e al codice di rete tipo trasporto dell'energia elettrica.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera b), o qualora le memorie o i documenti presentati dall'impresa di vendita siano insufficienti, il Ministero, sentite le Autorita' interessate per le cause di esclusione di cui al comma 2, lettera g), che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla richiesta di parere, adotta, entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento motivato di esclusione dell'impresa di vendita dall'Elenco venditori e annota tale provvedimento nell'elenco medesimo, dandone comunicazione all'ARERA. Nel caso di archiviazione del procedimento di esclusione, il provvedimento di archiviazione e' comunicato all'impresa di vendita interessata, all'ARERA e, nei casi di cui al comma 2, lettera g), anche alle altre Autorita' interessate.
8. L'esclusione dall'Elenco venditori comporta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l'impossibilita' di svolgere l'attivita' di vendita al dettaglio di energia elettrica e di stipulare nuovi contratti di fornitura di energia elettrica con i clienti finali, nonche' la risoluzione dei contratti in essere. I clienti rimasti senza fornitore ai sensi del primo periodo sono riforniti nell'ambito dei servizi di ultima istanza.
9. L'impresa di vendita esclusa per una delle cause di cui al comma 2, le imprese appartenenti al medesimo gruppo di quella esclusa ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dall'Elenco venditori.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 20, della
citata legge n. 481 del 1995:
«Art. 2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'). - (omissis).
20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna
Autorita':
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio,
informazioni e documenti sulle loro attivita';
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli
atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire
300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha
la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la
cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli
utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g),
l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) puo' adottare, nell'ambito della procedura di
conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei
diretti a garantire la continuita' dell'erogazione del
servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del citato
decreto legislativo n. 93 del 2011:
«Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza
delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del
regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3,
38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; (73)
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22
e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli
articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3,
e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi
4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche'
l'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo
n. 164 del 2000, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti
dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico per violazioni delle disposizioni del presente
decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500
euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,
con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche
prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore.».
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato
di Lisbona 13 dicembre 2007) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
maggio 2008, n. C 115.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O.:
«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima
disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non
sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.».
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 679 del 2016,
e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 166, del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei
provvedimenti correttivi e sanzionatori). - 1. Sono
soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo
83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 92,
comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e
132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non
sottopone il programma di ricerca a consultazione
preventiva del Garante a norma del terzo periodo del
predetto comma.
2.Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamentole violazioni
delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies,
comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies,
2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78,
79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,
commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e
3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123,
commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131,
132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche' delle
misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui
rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.
3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo
2, del Regolamento, nonche' ad irrogare le sanzioni di cui
all'articolo 83 del medesimo Regolamentoe di cui ai commi 1
e 2.
4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e
delle sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei
confronti sia di soggetti privati, sia di autorita'
pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai
sensi dell'articolo 77 del Regolamentoo di attivita'
istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito
dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad
accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di
accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.
5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli
elementi acquisiti nel corso delle attivita' di cui al
comma 4 configurino una o piu' violazioni indicate nel
presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del
Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3
notificando al titolare o al responsabile del trattamento
le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie
previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la
previa notifica della contestazione non risulti
incompatibile con la natura e le finalita' del
provvedimento da adottare. Nei confronti dei titolari del
trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58
del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica
puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il
Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno
gia' arrecato e continuano ad arrecare un effettivo,
concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti
interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di
individuare e indicare nel provvedimento, motivando
puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di
tali presupposti, il giudice competente accerta
l'inefficacia del provvedimento.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 5, il contravventore puo'
inviare al Garante scritti difensivi o documenti e puo'
chiedere di essere sentito dalla medesima autorita'.
7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei
casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili,
gli articoli da 1a 9, da 18a 22e da 24a 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, sul sito internet del Garante o dell'ingiunzione
a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte
alla promozione della consapevolezza del diritto alla
protezione dei dati personali, sulla base di progetti
previamente approvati dal Garante e che tengano conto della
gravita' della violazione. Nella determinazione della
sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del
Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali
campagne di comunicazione istituzionale volte alla
promozione della consapevolezza del diritto alla protezione
dei dati personali, realizzate dal trasgressore
anteriormente alla commissione della violazione. I proventi
delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
156, comma 8, per essere destinati alle specifiche
attivita' di sensibilizzazione e di ispezione nonche' di
attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo n. 150 del 2011previsto per la
proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati
in solido possono definire la controversia adeguandosi alle
prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il
pagamento di un importo pari alla meta' della sanzione
irrogata.
9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del
Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce le modalita' del procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i
relativi termini, in conformita' ai principi della piena
conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,
della verbalizzazione, nonche' della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto
all'irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative
previste dal presente codice e dall'articolo 83 del
Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti
svolti in ambito giudiziario.».
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 marzo 2000, n. 76.
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, della
citata legge n. 287 del 1990:
«Art. 15-bis (Non applicazione delle sanzioni). - 1.
L'Autorita', in conformita' all'ordinamento dell'Unione
europea, adotta con proprio provvedimento generale un
programma di trattamento favorevole che definisce i casi in
cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata
dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole
di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo'
essere non applicata o ridotta per le imprese che rivelino
la loro partecipazione a cartelli segreti.
2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, per
cartello segreto si intende un accordo o pratica concordata
fra due o piu' concorrenti, di cui e' celata in tutto o in
parte l'esistenza, volta a coordinare la loro condotta
concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti
parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra
l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di
vendita o di altre condizioni di transazione, anche in
relazione ai diritti di proprieta' intellettuale,
nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel
ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante
manipolazione delle gare d'appalto, le restrizioni delle
importazioni o delle esportazioni o azioni
anticoncorrenziali dirette contro altre imprese
concorrenti.
3. L'Autorita' concede l'immunita' dalle sanzioni solo
se il richiedente:
a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo
15-quater della presente legge;
b) rivela la sua partecipazione a un cartello
segreto; e
c) fornisce, per primo, elementi probatori che:
1) nel momento in cui l'Autorita' riceve la
domanda, consentono a quest'ultima di effettuare un
accertamento ispettivo mirato riguardo al cartello segreto,
purche' l'Autorita' non sia ancora in possesso di elementi
probatori sufficienti per decidere di effettuare tale
accertamento ispettivo o non abbia gia' effettuato detto
accertamento ispettivo; o
2) a giudizio dell'Autorita', sono sufficienti a
quest'ultima per constatare un'infrazione che ricade
nell'ambito del programma di trattamento favorevole, a
condizione che l'Autorita' non sia ancora in possesso di
elementi probatori sufficienti per constatare tale
infrazione e che a nessuna impresa sia stata accordata
l'immunita' ai sensi del numero 1), in relazione a detto
cartello segreto.
4. L'immunita' dalle sanzioni non puo' essere concessa
alle imprese che hanno esercitato coercizione su altre
imprese perche' aderissero al cartello segreto o
continuassero a parteciparvi.
5. L'Autorita' informa il richiedente se gli e' stata
concessa o meno l'immunita' condizionale dalle sanzioni. Il
richiedente puo' chiedere di essere informato per iscritto
dall'Autorita' circa l'esito della sua domanda. Nei casi in
cui l'Autorita' respinge la domanda di immunita' dalle
sanzioni, il richiedente interessato puo' chiedere che la
sua domanda sia esaminata come una domanda di riduzione
delle sanzioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165:
«Art. 7 (Atto di accertamento con adesione). - 1.
L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in
duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo
9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di
chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori
imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro
importo.».
- Si riporta il testo degli articoli 17-bis e 48, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
gennaio 1993, n. 9, S.O.:
«Art. 17-bis(Il reclamo e la mediazione). - 1. Per le
controversie di valore non superiore a cinquantamila euro,
il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo'
contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo
precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore
indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di
quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi
costituenti risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del
termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il
quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente
articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del
ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al
comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e'
avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della
causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di
mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome
da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al
periodo precedente si applica compatibilmente con la
propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il
reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula
d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto
impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona
con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla
data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle
somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento
delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione
di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione
di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce
titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura
del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in
base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che
in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono
dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi
d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle
controversie di cui all'articolo 47-bis.»
«Art. 48(Conciliazione fuori udienza). - 1. Se in
pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo
conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta
personalmente o dai difensori per la definizione totale o
parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e
sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione
pronuncia sentenza di cessazione della materia del
contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la
commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale
della materia del contendere e procede alla ulteriore
trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede
con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le
somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento.
L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme
dovute al contribuente.».
- Si riporta il testo degli articoli 13, 13-bis, 15 e
17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5, S.O.:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo
che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degliarticoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Nei casi di omissione o di errore, che non
ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e che non
incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se
la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
dall'errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.»
«Art. 13-bis (Ravvedimento parziale). - 1. L'articolo
13 si interpreta nel senso che e' consentito al
contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento
anche in caso di versamento frazionato, purche' nei tempi
prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter),
b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel
caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il
ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli
interessi, intervenga successivamente, la sanzione
applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale
tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero
periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di
ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento
dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta
frazionata in scadenze differenti, al contribuente e'
consentito operare autonomamente il ravvedimento per i
singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente
periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando
in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base
alla data in cui la stessa e' regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.»
«Art. 15 (Trasformazione, fusione e scissione di
societa'). - 1. La societa' o l'ente risultante dalla
trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione,
subentra negli obblighi delle societa' trasformate o fuse
relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo
2499 codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di societa' od
enti, ciascuna societa' od ente e' obbligato in solido al
pagamento delle somme dovute per violazioni commesse
anteriormente alla data dalla quale la scissione produce
effetto.»
«Art. 17 (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle
previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al
tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa
contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili,
delle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale
all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena
di nullita'.
1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
effettuato con criteri di selettivita' nella fase del
controllo che precede la concessione dello svincolo,
restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del
presente decreto.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo, entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso.
3.Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
sensi degli articoli 54-bise 60, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, della citata
legge n. 241 del 1990:
«Art. 9 (Intervento nel procedimento). - Qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel
procedimento.».
- Il testo degli articoli da 2497 a 2497-septies del
codice civile, e' riportato nelle note all'articolo 4.
 
Art. 9

Controlli
e tutela dei clienti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge n. 124 del 2017, l'Elenco venditori e' pubblicato sul sito internet del Ministero ed e' aggiornato mensilmente anche al fine di dare evidenza alle nuove iscrizioni e alle eventuali esclusioni di cui all'articolo 8. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
2. Il Ministero effettua controlli anche a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dalle imprese di vendita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. I controlli a campione sono effettuati annualmente su un numero di dichiarazioni non inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni rese da tutte le imprese di vendita presenti nell'Elenco venditori nell'anno di riferimento e sono comunque effettuati controlli nei casi di ragionevole dubbio.
3. La verifica dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' effettuata anche mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale relativo ai soggetti di cui al medesimo articolo 4, commi 1 e 3, dell'impresa di vendita che chiede l'iscrizione nell'Elenco venditori, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e dal decreto del Ministero della giustizia 5 dicembre 2012 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012, sulle regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario.
4. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 3 e' effettuato nel rispetto delle garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, ivi comprese quelle individuate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 2-octies, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita' previste dal presente regolamento e cancellati alla scadenza di tale periodo. Il titolare del trattamento assicura che l'accesso ai dati sia riservato a soggetti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e verifica periodicamente l'adeguatezza, la pertinenza e la necessita' dei dati, nonche' l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi, cancellando o rettificando tempestivamente i dati non conformi ai predetti requisiti.
5. Ai fini dello svolgimento delle verifiche per l'iscrizione nell'Elenco venditori, delle verifiche del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo Elenco e dei controlli di cui al comma 2, ad esclusione delle verifiche di cui al comma 3, il Ministero puo' avvalersi della collaborazione di ARERA e del supporto del Gestore del SII, e puo' acquisire le informazioni del SII, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 9:
- Il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti.), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2-octies, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di
dati relativi a condanne penali e reati). - (omissis).
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o
di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1
nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono
individuati con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
(omissis).».
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 679 del 2016,
e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Le imprese di vendita che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano accreditate in qualita' di controparti commerciali dei clienti finali nel SII sono provvisoriamente iscritte nell'Elenco venditori. Dalla provvisorieta' dell'iscrizione di cui al presente articolo e' data evidenza nell'elenco dei venditori pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge n. 124 del 2017.
2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 11, comma 1, le imprese di cui al comma 1 del presente articolo attestano mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da presentare al Ministero, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
3. Il responsabile del procedimento, ai fini della permanenza nell'Elenco venditori delle imprese di cui al comma 1, verifica la dichiarazione presentata ai sensi del comma 2, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6.
4. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco venditori.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano nella forma di societa' di persone o di consorzi diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); ovvero hanno un capitale sociale inferiore a centomila euro, si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, o all'articolo 5, comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il mancato adeguamento nel termine di cui al primo periodo e' causa di esclusione dall'Elenco venditori.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 82, della
citata legge n. 124 del 2017:
«Art. 1.
(omissis).
82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito
internet del Ministero dello sviluppo economico e
aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di
pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti
interessati.
(omissis).».
- Il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' riportato
nelle note all'articolo 6.
 
Art. 11

Disposizioni finali

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto direttoriale del Ministero, previo parere del GPDP, sono stabiliti:
a) i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e dei documenti richiesti, nonche' le modalita' tecniche di gestione e pubblicazione dell'Elenco venditori;
b) le modalita' delle segnalazioni previste dall'articolo 8, comma 3;
c) i criteri tecnici e le modalita' per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 9.
2. Con il decreto di cui al comma 1, previo parere del GPDP, sono altresi' individuati le informazioni e i dati forniti dalle imprese di vendita che sono resi pubblici nell'Elenco venditori. E', inoltre, data pubblicita' nell'Elenco venditori:
a) della certificazione annuale del bilancio di esercizio presentata dall'impresa, sia che a tale certificazione sia obbligata dalla legge, sia che l'abbia predisposta volontariamente;
b) dei provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 8;
c) degli impegni assunti dalle imprese di vendita e approvati dall'ARERA ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011.
3. Con provvedimento dell'ARERA, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le specifiche procedure finalizzate a garantire le comunicazioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 3.
4. Con provvedimento dell'ARERA, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono definite le procedure finalizzate ad assicurare il flusso delle informazioni da parte del Gestore del SII ai fini dell'iscrizione provvisoria nell'Elenco venditori ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 agosto 2022

Il Ministro: Cingolani Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2732

Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 45, comma 3, del decreto
legislativo n. 93 del 2011, e' riportato nelle note
all'articolo 8.