Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2022 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione, e, in particolare, l'articolo 5; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo; Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per la riforma del settore, definendo un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilita' e la sostenibilita' del sistema dello sport, alla luce del principio di specificita' sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 9 settembre 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 15 e 20 settembre 2022; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunita' e la famiglia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) societa' di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;»; 2) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 117 Cost: «Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.» - La legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione". Reca, in particolare all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2019. - Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021.
Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Forma giuridica). - 1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato; c) societa' di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile; c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto. 2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche si applicano le norme del presente decreto limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata, e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a piu' di un organismo sportivo affiliante.» |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Laddove le associazioni e le societa' sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e' richiesto; 1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Atto costituivo e statuto). - 1. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni. 1-bis. Laddove le associazioni e le societa' sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e' richiesto. 1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.» |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 4-bis»; b) al comma 3: 1) le parole «costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «costituiti nelle forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.»; c) al comma 4, le parole «le forme di cui al Libro V,» sono sostituite dalle seguenti: «le forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»; d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di incoraggiare l'attivita' di avviamento e di promozione dello sport e delle attivita' motorie, la quota di cui al comma 3 e' aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualita' di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Assenza di fine di lucro). - 1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. 2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 3. Se costituiti nelle forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile. 4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3. 4-bis. Al fine di incoraggiare l'attivita' di avviamento e di promozione dello sport e delle attivita' motorie, la quota di cui al comma 3 e' aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualita' di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.» |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Attivita' secondarie e strumentali). - 1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche possono esercitare attivita' diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.» |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole «delle Federazioni sportive nazionali» sono inserite le seguenti: «, delle Discipline sportive associate».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Disposizioni tributarie). - 1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa' , associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il tesseramento e' l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed e' autorizzata a svolgere attivita' sportiva con una associazione o societa' sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.»; b) al comma 2, dopo la parola «organizzate» sono inserite le seguenti: «o riconosciute» e, dopo le parole «dalla societa' sportiva», le parole «cui e' associato» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali e' tesserato»; c) al comma 3, le parole «Gli atleti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti».
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 36 come risulta modificato dalla novella. «Art. 15 (Tesseramento). - 1. Il tesseramento e' l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed e' autorizzata a svolgere attivita' sportiva con una associazione o societa' sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva. 2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attivita' e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla societa' sportiva per i quali e' tesserato nonche' di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. 3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole «12 anni di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «14 anni di eta'».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Tesseramento degli atleti minorenni). - 1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa puo' essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilita' genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile. 2 Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. 3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso societa' o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2. 4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.» |
| Art. 8 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole «internazionale e nazionale» sono inserite le seguenti: «, dalla Disciplina sportiva associata».
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Tecnici e dirigenti sportivi). - 1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori. 2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.» |
| Art. 9 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.».
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Benessere degli animali impiegati in attivita' sportive). - 1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attivita' sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. 2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi' vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacita' cognitive e delle modalita' di apprendimento degli animali. 3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attivita' sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici. 4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura. 5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identita' anagrafica intestato a persona fisica maggiore di eta' o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria. 6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non piu' impiegati in attivita' sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. 7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumita', essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze. 8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.» |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di identificazione», conforme allo stesso regolamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021»; b) alla lettera b), le parole «previsto dal regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di identificazione» conforme allo stesso regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attivita' sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «come risulta dal Documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021»; c) alla lettera c), le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti: «Fitetrec-Ante».
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Definizione del «cavallo atleta»). - 1. Un cavallo e in generale un equide e' definito "cavallo atleta" quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) sia definibile «equide registrato», come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021; b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021; c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato. 2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).» |
| Art. 11 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti: «Fitetrec-Ante».
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Visita di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva del cavallo). - 1. Il cavallo atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo e' tesserato.» |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. L'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.». |
| Art. 13 Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita' dello sport.»; c) al comma 2, le parole «, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono soppresse; d) al comma 3, le parole «, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono soppresse; e) il comma 4 e' abrogato; f) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attivita' dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma puo' essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.»; g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, e' stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.».
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un corrispettivo. E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. 1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita' dello sport. 2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. 3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interel,issate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. (abrogato). 5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. 6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attivita' dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma puo' essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. 6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, e' stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. 7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi. 8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.» |
| Art. 14 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il numero «13» e' soppresso e dopo le parole «nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23», sono aggiunte le seguenti: «nell'articolo 2103 del codice civile»; b) al comma 4, le parole «della indennita' di anzianita'» sono sostituite dalle seguenti: «del trattamento di fine rapporto».
Note all'art. 14: - Si riporta l'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo). - 1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'articolo 2103 del codice civile e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo' contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' o associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. 4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile. 5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati. 6. Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso ne' puo' essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.» |
| Art. 15 Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata e' condizione di efficacia del contratto.».
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici). - 1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici e' regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo. 2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attivita' principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. 3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. 4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato. 5. La societa' ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la societa' sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata e' condizione di efficacia del contratto. 6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. 7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.» |
| Art. 16 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo). - 1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo e' regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. 2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. 3. L'associazione o societa' destinataria delle prestazioni sportive e' tenuta a comunicare al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e' messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettivita'. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali. 4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attivita' previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attivita' sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi e' obbligo di emissione del relativo prospetto paga. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.». |
| Art. 17 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola «dilettantistiche» e' soppressa; 2) le parole «riconosciuti dal CONI,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a.»; 3) la parola «amatori» e' sostituita dalle seguenti: «di volontari»; 4) al secondo periodo, la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «dei volontari»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.»; c) al comma 3: 1) la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «di volontariato»; 2) la parola «amatoriale» e' sostituita dalla seguente: «sportiva»; d) nella rubrica, la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «dei volontari».
Note all'art. 17: - Si riporta l'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). - 1 Le societa' e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute s.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita' amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. 2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. 3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva. 4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.» |
| Art. 18 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «associazioni sportive» sono inserite le seguenti: «dilettantistiche e le societa' professionistiche»; b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Per le societa' sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di eta' e' fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Note all'art. 18: - Si riporta l'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Formazione dei giovani atleti). - 1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilita' di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le societa' o associazioni sportive dilettantistiche e le societa' professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti puo' essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattative), nonche' la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport). 2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 e' attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione. 3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La societa' o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuita' rispetto a quest'ultimo, e' tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa societa' o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attivita' dilettantistica, amatoriale o giovanile. 4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attivita' sportiva, valida anche come attivita' di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio. 5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34. 6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea. 7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalita' di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita' per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa' , per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonche' misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva. 7-bis. Per le societa' sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di eta' e' fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.» |
| Art. 19 Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»; 2) dopo la parola «Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le Discipline sportive associate»; b) al comma 2: 1) dopo la parola «Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le Discipline sportive associate»; 2) alla lettera a), le parole «, amatoriale o giovanile» sono soppresse, dopo le parole «atleta ha svolto» sono aggiunte le seguenti: «la propria» e la parola «giovanile» e' soppressa; 3) alla lettera b), dopo le parole «atleta ha svolto» sono aggiunte le seguenti: «la propria» e le parole «amatoriale o giovanile» sono soppresse.
Note all'art. 19: - Si riporta l'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito. 2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le societa' sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa' sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. 3. La misura del premio di cui al presente articolo e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita' e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.» |
| Art. 20 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate ed approvate,» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni stabilite»; b) al comma 2: 1) la parola «devono» e' sostituita dalle seguenti: «possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81,»; 2) le parole «ciascuno sportivo» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' sportive per ciascun lavoratore sportivo»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita' di compilazione e conservazione.»; d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Per l'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' le disposizioni relative allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.».
Note all'art. 20: - Si riporta l'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi). - 1. L'attivita' sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 e' svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attivita' sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche' l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attivita' sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere. 3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita' di compilazione e conservazione. 4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa' e associazioni sportive. 5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli. 6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonche' stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport. 6-bis. Per l'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' le disposizioni relative allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.» |
| Art. 21 Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «L'idoneita' pisco-fisica del lavoratore sportivo e' certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo e' compito del» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita' alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal»; b) al comma 3, le parole «della legge 26 marzo 2001, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»; c) al comma 5, le parole «previste dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)»; d) al comma 6, le parole «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la famiglia».
Note all'art. 21: - Si riporta l'art. 33 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori). - 1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalita' della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita' alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternita' e della genitorialita', contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. 3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternita' previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennita' economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennita' economica di malattia e per il finanziamento dell'indennita' economica di maternita' e' pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti. 5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennita' erogate dalla predetta assicurazione e' quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi. 7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.» |
| Art. 22 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.»; b) al comma 3, le parole «prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.»; c) al comma 4: 1) le parole «dei settori dilettantistici» sono sostituite dalla seguente «dilettanti»; 2) le parole «di carattere amatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «come volontari»; 3) dopo la parola «attuativi» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4».
Note all'art. 22: - Si riporta l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni). - 1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. 2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo. 4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attivita' sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.» |
| Art. 23 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole «Nei settori dilettantistici» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'area del dilettantismo»; 2) le parole «o prestazioni autonome occasionali» sono soppresse; b) al comma 5, dopo la parola «Nazionali» sono inserite le seguenti: «e dalle Discipline sportive associate»; c) al comma 6, la parola «10» e' sostituita dalla seguente: «24»; d) al comma 7, le parole «, o che svolgono prestazioni autonome occasionali» sono soppresse e le parole «in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; e) al comma 8, dopo la parola «autonome» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e le parole «al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. 8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura equivalente. 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si da' luogo a recupero contributivo. 8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi e' assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attivita' sportive dilettantistiche.».
Note all'art. 23: - Si riporta l'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Trattamento pensionistico). - 1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attivita', sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresi' iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici. 2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme. 3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento. 4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico. 5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. 6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento. 7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. 8-ter. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura equivalente. 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si da' luogo a recupero contributivo. 8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi e' assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attivita' sportive dilettantistiche.» |
| Art. 24 Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' abrogato; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.»; c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare; 6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di eta' inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro; 6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualita' di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e societa' sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»; d) il comma 7 e' abrogato.
Note all'art. 24: - Si riporta l'art. 36 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Trattamento tributario). - 1. L'indennita' prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, e' fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa' ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti. 5. (abrogato) 6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. 6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. 6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di eta' inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro. 6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualita' di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e societa' sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. 7. (abrogato) 8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto.» |
| Art. 25 Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse; b) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e' regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.»; d) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 25: - Si riporta l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale). - 1. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo' essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. 2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo. 3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale. 4. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e' regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6. 5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari. 6. (abrogato)» |
| Art. 26 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole «Sono professionistiche le discipline che» sono sostituite dalle seguenti: «L'area del professionismo e' composta dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere,»; 2) le parole «La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere» sono soppresse; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le societa' di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalita' altruistica, senza distinzioni tra attivita' agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa' dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata.»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Area del professionismo e del dilettantismo».
Note all'art. 26: - Si riporta l'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Area del professionismo e del dilettantismo). - 1. L'area del professionismo e' composta dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attivita' dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport. 1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le societa' costituite ai sensi di quanto previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al successivo comma 1-ter, che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalita' altruistica, senza distinzioni tra attivita' agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 1- ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa' dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata. |
| Art. 27 Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, anche di livello agonistico,» sono soppresse; b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Il chinesiologo delle attivita' motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attivita' fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.».
Note all'art. 27: - Si riporta l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 41 (Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport). - 1. Al fine del corretto svolgimento delle attivita' fisico motorie e della tutela del benessere nonche' della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport. 2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo di base e' necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attivita' motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di eta' attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' per il miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico, nonche' di personal training e di preparazione atletica non agonistica. 3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attivita' motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'eta' e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attivita' e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attivita' motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate. 4. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo sportivo e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attivita' di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e societa' sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra. 5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di manager dello sport e' necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attivita' professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attivita' motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualita' di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative. 6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport. 8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo puo' essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attivita' eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attivita' fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista. 8-bis. Il chinesiologo delle attivita' motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attivita' Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.» |
| Art. 28 Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «e le attivita' motorie e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «di attivita' motoria e sportiva», dopo la parola «disciplina» sono inserite le seguenti: «in possesso di una equipollente abilitazione professionale» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli e' stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.»; b) al comma 3, dopo la parola «requisiti» e' inserita la seguente: «abilitanti» e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»; c) al comma 4, lettera a), la parola «agonistiche» e' soppressa e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»; d) al comma 4, lettera b), le parole «tra cui il ballo e la danza» sono soppresse.
Note all'art. 28: - Si riporta l'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 42 (Assistenza nelle attivita' motorie e sportive). - 1. I corsi di attivita' motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicita'. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli e' stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41. 2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano. 3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attivita' motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP. 4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: a) le attivita' sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP; b) le attivita' motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP nonche' le attivita' relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attivita' motorie. 5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. 6. Nelle strutture in cui si svolgono le attivita' motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).» |
| Art. 29 Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), le parole «attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021, n. 36»; b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;"»; c) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36."».
Note all'art. 29: - Si riporta l'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole "indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91" sono sostituite da "indennita' percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso. 3. all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.» |
| Art. 30 Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera d) e' abrogata; 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse. 2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche».».
Note all'art. 30: - Si riporta l'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati: a) la legge 14 giugno 1973, n. 366; b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; d) (abrogata); d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12; c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 2-bis. All'articolo 67, primo comma, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", e quelli erogati a "associazioni sportive dilettantistiche" sono soppresse. 2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: "riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano" sono sostituite dalle seguenti: "iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche"» |
| Art. 31
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 230.000 euro per l'anno 2023 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, dall'articolo 23, valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2027, e dall'articolo 24, valutati in 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: a) quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Speranza, Ministro della salute
Bianchi, Ministro dell'istruzione
Messa, Ministro dell'universita' e della ricerca
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Guerini, Ministro della difesa
Cartabia, Ministro della giustizia
Bonetti, Ministro per le pari opportunita' e la famiglia Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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