Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione, e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo;
Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per la riforma del settore, definendo un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilita' e la sostenibilita' del sistema dello sport, alla luce del principio di specificita' sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 9 settembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 15 e 20 settembre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunita' e la famiglia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) societa' di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;»;
2) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 Cost:
«Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
- La legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonche' di semplificazione". Reca, in
particolare all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m), n), i principi e i criteri
direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e
alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di
lavoro sportivo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
191 del 16 agosto 2019.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
(Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Forma giuridica). - 1. Gli enti sportivi
dilettantistici indicano nella denominazione sociale la
finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale
dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme
giuridiche:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica
di diritto privato;
c) societa' di capitali e cooperative di cui al
libro V, titoli V e VI, del codice civile;
c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del
terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse
generale, l'organizzazione e la gestione di attivita'
sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle
attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10
del presente decreto.
2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al
Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro
delle attivita' sportive dilettantistiche si applicano le
norme del presente decreto limitatamente all'attivita'
sportiva dilettantistica esercitata, e, relativamente alle
disposizioni del presente Capo I, solo in quanto
compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117 e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112.
3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano
annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle
Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione
Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche
a piu' di un organismo sportivo affiliante.»
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Laddove le associazioni e le societa' sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita' dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e' richiesto;
1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Atto costituivo e statuto). - 1. Le societa'
e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento
all'esercizio in via stabile e principale
dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva
dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi
dell'articolo 8;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che
assumono la forma societaria per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
1-bis. Laddove le associazioni e le societa' sportive
che siano state costituite per il perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti
del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e
siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il
requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita'
dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e'
richiesto.
1-ter. Le societa' sportive dilettantistiche sono
disciplinate dalle disposizioni del codice civile
riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello
statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse
le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e
4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento.»
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36

1. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 4-bis»;
b) al comma 3:
1) le parole «costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «costituiti nelle forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.»;
c) al comma 4, le parole «le forme di cui al Libro V,» sono sostituite dalle seguenti: «le forme di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»;
d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di incoraggiare l'attivita' di avviamento e di promozione dello sport e delle attivita' motorie, la quota di cui al comma 3 e' aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualita' di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Assenza di fine di lucro). - 1. Le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche
destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo
svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del
proprio patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto
previsto dai commi 3 e 4-bis, e' vietata la distribuzione,
anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori
e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai
sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si
applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma
2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Se costituiti nelle forme di societa' di capitali
e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice
civile, gli enti dilettantistici possono destinare una
quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli
avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite
maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del
capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei
limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per il periodo corrispondente a quello
dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di
gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione,
anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o
l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci,
in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo
rispetto al capitale effettivamente versato. Le
disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli
enti costituiti nelle forme delle societa' cooperative a
mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice
civile.
4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme
di societa' di capitali e cooperative di cui al Libro V,
Titoli V e VI, del codice civile e' ammesso il rimborso al
socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente
rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.
4-bis. Al fine di incoraggiare l'attivita' di
avviamento e di promozione dello sport e delle attivita'
motorie, la quota di cui al comma 3 e' aumentata fino
all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui
al medesimo comma 3 diversi dalle societa' cooperative a
mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice
civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi
in qualita' di proprietari, conduttori o concessionari.
L'efficacia di tale misura e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.»
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Attivita' secondarie e strumentali). - 1. Le
associazioni e le societa' sportive dilettantistiche
possono esercitare attivita' diverse da quelle principali
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione
che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che
abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle
attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di
sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. I proventi derivanti da rapporti di
sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e
indennita' legate alla formazione degli atleti nonche'
dalla gestione di impianti e strutture sportive sono
esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire
con il decreto di cui al comma 1.»
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole «delle Federazioni sportive nazionali» sono inserite le seguenti: «, delle Discipline sportive associate».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Disposizioni tributarie). - 1. Sui
contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive
Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI, alle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento
a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma,
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore
di societa' , associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni
Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.»
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il tesseramento e' l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed e' autorizzata a svolgere attivita' sportiva con una associazione o societa' sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.»;
b) al comma 2, dopo la parola «organizzate» sono inserite le seguenti: «o riconosciute» e, dopo le parole «dalla societa' sportiva», le parole «cui e' associato» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali e' tesserato»;
c) al comma 3, le parole «Gli atleti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti».

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 36 come risulta modificato dalla novella.
«Art. 15 (Tesseramento). - 1. Il tesseramento e'
l'atto formale con il quale la persona fisica diviene
soggetto dell'ordinamento sportivo ed e' autorizzata a
svolgere attivita' sportiva con una associazione o societa'
sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva
Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di
Promozione Sportiva.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare
all'attivita' e alle competizioni organizzate o
riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla
Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione
Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla societa'
sportiva per i quali e' tesserato nonche' di concorrere,
ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso
le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
associate le cariche dei relativi organi direttivi e di
partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo
le previsioni statutarie e regolamentari.
3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica
sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal
CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione
ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o
dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole «12 anni di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «14 anni di eta'».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Tesseramento degli atleti minorenni). - 1.
La richiesta di tesseramento del minore deve essere
presentata tenendo conto delle capacita', delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa
puo' essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel
rispetto della responsabilita' genitoriale. Si applicano,
in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle
decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del
codice civile. In caso di separazione, scioglimento,
cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del
matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori
dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
2 Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non
puo' essere tesserato se non presta personalmente il
proprio assenso.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini
italiani, anche non in regola con le norme relative
all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da
almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento
scolastico italiano, possono essere tesserati presso
societa' o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive
Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti
di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse
procedure previste per il tesseramento dei cittadini
italiani di cui ai commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo
il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al
completamento delle procedure per l'acquisizione della
cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo
i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
hanno presentato tale richiesta.»
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole «internazionale e nazionale» sono inserite le seguenti: «, dalla Disciplina sportiva associata».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Tecnici e dirigenti sportivi). - 1. Rientrano
tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i
selezionatori.
2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare
le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla
Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina
Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di
appartenenza.»
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.».

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Benessere degli animali impiegati in
attivita' sportive). - 1. Coloro che detengono a qualsiasi
titolo un animale impiegato in attivita' sportive, sono
tenuti a preservarne il benessere, in termini di
alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto
delle sue esigenze etologiche.
2. Sono vietati metodi di addestramento e di
allenamento che possono danneggiare la salute e il
benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere
senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi' vietato
qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo
di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla
salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque
provocarne sofferenza.
Devono essere utilizzati metodi di addestramento che
tengono conto delle capacita' cognitive e delle modalita'
di apprendimento degli animali.
3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali in
stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto,
come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La
bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attivita'
sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad
evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi
psico-fisici.
4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e
delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte
le relative attrezzature devono rispondere a criteri di
sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli animali. Le
strutture dove gli animali vengono custoditi devono
assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo
adeguato alla loro specifica natura.
5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di
identita' anagrafica intestato a persona fisica maggiore di
eta' o a persona giuridica, che ne assume i doveri di
custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda
sanitaria.
6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere
altrimenti gli animali non piu' impiegati in attivita'
sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.
7. I veicoli per il trasporto degli animali devono
garantirne la sicurezza e l'incolumita', essere ben
ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve
avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3
del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre
gli animali a lesioni o sofferenze.
8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di
stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati
dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di
soggetto diverso dal proprietario stesso. La verifica e il
controllo di detto obbligo competono agli organismi
affilianti.»
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di identificazione», conforme allo stesso regolamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021»;
b) alla lettera b), le parole «previsto dal regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di identificazione» conforme allo stesso regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attivita' sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «come risulta dal Documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021»;
c) alla lettera c), le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti: «Fitetrec-Ante».

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 22 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Definizione del «cavallo atleta»). - 1. Un
cavallo e in generale un equide e' definito "cavallo
atleta" quando ricorrano congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) sia definibile «equide registrato», come risulta
dal documento di identificazione previsto dal regolamento
di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del
10 giugno 2021;
b) sia dichiarato non destinato alla produzione
alimentare, come risulta dal documento di identificazione
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della
Commissione europea, del 10 giugno 2021;
c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti»
presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la
Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un
Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di
Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di
tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali riguardo
l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di
Identificazione).»
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti: «Fitetrec-Ante».

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Visita di idoneita' allo svolgimento
dell'attivita' sportiva del cavallo). - 1. Il cavallo
atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto
annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un
veterinario abilitato alla professione che attua anche le
profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e
dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o
la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o
dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo
e' tesserato.»
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita' dello sport.»;
c) al comma 2, le parole «, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono soppresse;
d) al comma 3, le parole «, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono soppresse;
e) il comma 4 e' abrogato;
f) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attivita' dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma puo' essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.»;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, e' stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.».

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. E' lavoratore
sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e
il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di
genere e indipendentemente dal settore professionistico o
dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un
corrispettivo. E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato,
ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un
corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei
regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle
necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con
esclusione delle mansioni di carattere
amministrativo-gestionale.
1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a
tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del
principio di specificita' dello sport.
2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro
sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro
subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche
nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai
sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di
procedura civile.
3. Ai fini della certificazione dei contratti di
lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate,
anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie
di lavoratori sportivi interel,issate possono individuare
indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In
mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. (abrogato).
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si
applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui
rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di
carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la
propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro,
fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il
regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari
di cui all'articolo 29, comma 2. L'attivita' dei lavoratori
dipendenti di cui al presente comma puo' essere retribuita
dai beneficiari solo previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si
applica il regime previsto per le prestazioni sportive di
cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo
36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di
studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai
quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi
dell'articolo 36, comma 6-quater.
6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara
e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica
indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di
competenza, sono preposti a garantire il regolare
svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al
rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di
tempi e distanze, e' stipulato dalla Federazione Sportiva
Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente
di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei
direttori di gara che operano nell'area del professionismo
non si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 36, comma 6.
7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori
sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali,
e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche'
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In
attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n.
679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo
collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale,
dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di
Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo
collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto.»
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il numero «13» e' soppresso e dopo le parole «nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23», sono aggiunte le seguenti: «nell'articolo 2103 del codice civile»;
b) al comma 4, le parole «della indennita' di anzianita'» sono sostituite dalle seguenti: «del trattamento di fine rapporto».

Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 26 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro
subordinato sportivo). - 1. Ai contratti di lavoro
subordinato sportivo non si applicano le norme contenute
negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5
della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'articolo 2103 del codice
civile e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo'
contenere l'apposizione di un termine finale non superiore
a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa
la successione di contratti a tempo determinato fra gli
stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del
contratto, prima della scadenza, da una societa' o
associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta
l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si
applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81.
3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non
si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline
Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva
possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da
rappresentanti delle societa' e degli sportivi per la
corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine
dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123 del
codice civile.
5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola
compromissoria con la quale le controversie concernenti
l'attuazione del contratto, insorte fra la societa'
sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio
arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina
degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il
modo in cui questi dovranno essere nominati.
6. Il contratto non puo' contenere clausole di non
concorrenza o, comunque, limitative della liberta'
professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
cessazione del contratto stesso ne' puo' essere integrato,
durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.»
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata e' condizione di efficacia del contratto.».

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 27 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori
professionistici). - 1. Il lavoro sportivo prestato nei
settori professionistici e' regolato dalle norme contenute
nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato
dai successivi commi del presente articolo.
2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo
prestato dagli atleti come attivita' principale, ovvero
prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto
di lavoro subordinato.
3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto
di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una
singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni
tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato
per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione
o allenamento;
c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur
avendo carattere continuativo, non superi otto ore
settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta
giorni ogni anno.
4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante
assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in
forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la
societa' destinataria delle prestazioni sportive, secondo
il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla
Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva
Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie
di lavoratori sportivi interessate, conformemente
all'accordo collettivo stipulato.
5. La societa' ha l'obbligo di depositare, entro 7
giorni dalla stipulazione, il contratto presso la
Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva
Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto
contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori
contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la
societa' sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad
oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o
comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione
secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva
Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata e'
condizione di efficacia del contratto.
6. Le eventuali clausole contenenti deroghe
peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del
contratto tipo.
7. Nel contratto individuale deve essere prevista la
clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto
delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite
per il conseguimento degli scopi agonistici.»
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo). - 1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo e' regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
3. L'associazione o societa' destinataria delle prestazioni sportive e' tenuta a comunicare al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attivita' sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e' messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettivita'. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attivita' previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attivita' sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi e' obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola «dilettantistiche» e' soppressa;
2) le parole «riconosciuti dal CONI,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a.»;
3) la parola «amatori» e' sostituita dalle seguenti: «di volontari»;
4) al secondo periodo, la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «dei volontari»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.»;
c) al comma 3:
1) la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «di volontariato»;
2) la parola «amatoriale» e' sostituita dalla seguente: «sportiva»;
d) nella rubrica, la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «dei volontari».

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 29 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). - 1 Le
societa' e le associazioni sportive, le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il
CIP e la societa' Sport e salute s.p.a. possono avvalersi
nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di
volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita'
amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive
dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche'
della formazione, della didattica e della preparazione
degli atleti.
2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al
comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere
rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non
concorrono a formare il reddito del percipiente.
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono
incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attivita'
sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di
volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile
verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.»
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «associazioni sportive» sono inserite le seguenti: «dilettantistiche e le societa' professionistiche»;
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Per le societa' sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di eta' e' fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 30 (Formazione dei giovani atleti). - 1.
Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei
giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo
sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche' una
preparazione professionale che favorisca l'accesso
all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera
sportiva, e ferma restando la possibilita' di realizzazione
dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le
societa' o associazioni sportive dilettantistiche e le
societa' professionistiche possono stipulare contratti di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il
certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di
ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto
legislativo. La formazione degli atleti puo' essere
conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze
Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e
gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie),
la LM-67 (Scienze e tecniche delle attivita' motorie
preventive e adattative), nonche' la LM-68 (Scienze e
tecniche dello sport).
2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui
al comma 1 e' attivato con riferimento ai titoli di
istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali
contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel
rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle
norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e
formazione.
3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma
non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo
di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si
risolve automaticamente. La societa' o associazione
sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di
lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto
di apprendistato, senza soluzione di continuita' rispetto a
quest'ultimo, e' tenuta a corrispondere il premio di cui
all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa societa'
o associazione presso la quale l'atleta abbia
precedentemente svolto attivita' dilettantistica,
amatoriale o giovanile.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e
formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione
finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche
di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di
agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei
corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti
formativi per l'attivita' sportiva, valida anche come
attivita' di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei
relativi titoli di studio.
5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli
articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate ulteriori misure di promozione della
formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee
guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo
conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli
atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti
della Commissione europea.
7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere
stabilite forme e modalita' di estensione alle altre
Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui
all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita' per lo sviluppo
dei settori giovanili delle societa' , per la formazione e
per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre
nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il
sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per
lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle
attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco
calcio, nonche' misure mutualistiche per il reinserimento
professionale dopo il termine della carriera sportiva.
7-bis. Per le societa' sportive professionistiche che
assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato
professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il
limite minimo di eta' e' fissato a 15 anni, fermo il limite
massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»;
2) dopo la parola «Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le Discipline sportive associate»;
b) al comma 2:
1) dopo la parola «Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le Discipline sportive associate»;
2) alla lettera a), le parole «, amatoriale o giovanile» sono soppresse, dopo le parole «atleta ha svolto» sono aggiunte le seguenti: «la propria» e la parola «giovanile» e' soppressa;
3) alla lettera b), dopo le parole «atleta ha svolto» sono aggiunte le seguenti: «la propria» e le parole «amatoriale o giovanile» sono soppresse.

Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 31 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di
formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta'
contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo
sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023. Le
Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive
Associate possono dettare una disciplina transitoria che
preveda la diminuzione progressiva della durata massima
dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo
del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline
Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che,
in caso di primo contratto di lavoro sportivo:
a) le societa' sportive professionistiche
riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri
che tengono conto della durata e del contenuto formativo
del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche
presso le quali l'atleta ha svolto attivita'
dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di
formazione, ovvero tra le societa' sportive
professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la
propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione;
b) le societa' sportive dilettantistiche
riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri
che tengono adeguatamente conto della durata e del
contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive
dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la
propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso
di formazione.
3. La misura del premio di cui al presente articolo
e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita'
e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli
atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale
del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione
sportiva con la quale concludono il primo contratto di
lavoro sportivo.»
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate ed approvate,» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni stabilite»;
b) al comma 2:
1) la parola «devono» e' sostituita dalle seguenti: «possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81,»;
2) le parole «ciascuno sportivo» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' sportive per ciascun lavoratore sportivo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita' di compilazione e conservazione.»;
d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Per l'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' le disposizioni relative allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.».

Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori
sportivi). - 1. L'attivita' sportiva dei lavoratori
sportivi di cui all'articolo 25 e' svolta sotto controlli
medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, di concerto
col Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi
gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
30 maggio 2018, n. 81, prevedere, tra l'altro,
l'istituzione di una scheda sanitaria per le attivita'
sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga
prestazioni di carattere non occasionale, nonche'
l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle
rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla
tipologia dell'attivita' sportiva svolta e alla natura dei
singoli esami da svolgere.
3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il
decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita'
di compilazione e conservazione.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e
all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi
subordinati gravano sulle societa' e associazioni sportive.
5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite
convenzioni con le Regioni al fine di garantire
l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per
l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al
comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso
le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le
Regioni possono istituire appositi centri di medicina
sportiva, nonche' stipulare convenzioni con l'Istituto di
Medicina dello Sport.
6-bis. Per l'accertamento dell'idoneita' allo
svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai
lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano
fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela
sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica con il decreto
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 633, convertito con modificazioni dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, nonche' le disposizioni relative allo
svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica adottate
con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.»
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «L'idoneita' pisco-fisica del lavoratore sportivo e' certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo e' compito del» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita' alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal»;
b) al comma 3, le parole «della legge 26 marzo 2001, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;
c) al comma 5, le parole «previste dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)»;
d) al comma 6, le parole «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la famiglia».

Note all'art. 21:
- Si riporta l'art. 33 del citato decreto legislativo
n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei
minori). - 1. Per tutto quanto non regolato dal presente
decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con
le modalita' della prestazione sportiva.
Il lavoratore sportivo e' sottoposto a controlli
medici di tutela della salute nell'esercizio delle
attivita' sportive secondo le disposizioni di cui
all'articolo 32, comma 1. L'idoneita' alla mansione, ove
non riferita all'esercizio dell'attivita' sportiva, e'
rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.
2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai
lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche
previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio,
della gravidanza, della maternita' e della genitorialita',
contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura
giuridica del rapporto di lavoro.
3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al
Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla
qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in
materia di assicurazione economica di malattia e di
assicurazione economica di maternita' previste dalla
normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto
alle rispettive indennita' economiche iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei
contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
dell'indennita' economica di malattia e per il
finanziamento dell'indennita' economica di maternita' e'
pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello
spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n.
41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.
4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro,
delle medesime aliquote contributive previste per i
lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpl), di cui al Titolo I del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei
contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
delle indennita' erogate dalla predetta assicurazione e'
quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della
legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro
non sono tenuti al versamento dei contributi di cui
all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.
6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17
ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attivita'
lavorative di carattere sportivo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con
l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la
famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e
della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva,
inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi,
da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la
designazione di un responsabile della protezione dei
minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo
di abuso e di violenza su di essi e della protezione
dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi.
7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si
applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile.»
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.»;
b) al comma 3, le parole «prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.»;
c) al comma 4:
1) le parole «dei settori dilettantistici» sono sostituite dalla seguente «dilettanti»;
2) le parole «di carattere amatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «come volontari»;
3) dopo la parola «attuativi» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4».

Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 34 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni). - 1. I
lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di
cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche
qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di
tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' delegata in materia di sport, sono stabilite le
retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini
della determinazione del premio assicurativo.
2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo
le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del
premio valgono anche ai fini della liquidazione della
indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta,
di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa si applica la
disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista
dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il
decreto di cui al comma 1, secondo periodo.
4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo
51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono
attivita' sportiva come volontari, rimane ferma la tutela
assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo
51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto
previsto all'articolo 29, comma 4.»
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole «Nei settori dilettantistici» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'area del dilettantismo»;
2) le parole «o prestazioni autonome occasionali» sono soppresse;
b) al comma 5, dopo la parola «Nazionali» sono inserite le seguenti: «e dalle Discipline sportive associate»;
c) al comma 6, la parola «10» e' sostituita dalla seguente: «24»;
d) al comma 7, le parole «, o che svolgono prestazioni autonome occasionali» sono soppresse e le parole «in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»;
e) al comma 8, dopo la parola «autonome» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e le parole «al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»;
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si da' luogo a recupero contributivo.
8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi e' assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attivita' sportive dilettantistiche.».

Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 35 (Trattamento pensionistico). - 1. I
lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore
professionistico o dilettantistico in cui prestano
attivita', sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti gestito dall'INPS.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo
Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti
si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo
sono altresi' iscritti i lavoratori sportivi autonomi,
anche nella forma di collaborazioni coordinate e
continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del
codice di procedura civile, operanti nei settori
professionistici.
2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi,
titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o che svolgono prestazioni autonome hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A
tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e della quale si applicano le relative norme.
3. Le figure degli istruttori presso impianti e
circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori
tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui
ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo
2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a
partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno
diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale,
sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto
previsto dal presente decreto. Le stesse figure
professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per
il mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento.
4. Resta ferma la disciplina dell'assegno
straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge
15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi,
in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro
carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche
conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito
dilettantistico o professionistico, e che versino in
comprovate condizioni di grave disagio economico.
5. Forme pensionistiche complementari possono essere
istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da
accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive
Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate e dai
rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi
interessate.
6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla
Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento.
7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' stabilita nella misura pari al 25 per
cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote
aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata
INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono
prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento.
Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive
previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono
calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi
5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione al
fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50
per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile
pensionistico e' ridotto in misura equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati
prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e
inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67,
primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
si da' luogo a recupero contributivo.
8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati
retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi
e' assolta mediante apposita funzione telematica istituita
nel Registro delle attivita' sportive dilettantistiche.»
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' abrogato;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.»;
c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare;
6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di eta' inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro;
6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualita' di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e societa' sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;
d) il comma 7 e' abrogato.

Note all'art. 24:
- Si riporta l'art. 36 del citato decreto legislativo
n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Trattamento tributario). - 1. L'indennita'
prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a
tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente
decreto, e' fatta salva l'applicazione delle norme del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di
cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2,
le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni,
distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo
conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di
lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Le somme versate a titolo di premio di
addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo
31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale
premio, qualora sia percepito da societa' e associazioni
sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano
optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.
398, non concorre alla determinazione del reddito di tali
enti.
5. (abrogato)
6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini
fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro
15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti
compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre
a formare il reddito del percipiente solo per la parte
eccedente tale importo.
6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma
6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia
autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi
percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese
nell'anno solare.
6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento
degli atleti e delle atlete di eta' inferiore a 23 anni
nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni
agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte
dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino
all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di
superamento di detto limite, il predetto importo non
contribuisce al calcolo della base imponibile e delle
detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport
di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui
fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di
applicazione della presente disposizione non sia stato
superiore a 5 milioni di euro.
6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in
qualita' di atleti e tecnici che operano nell'area del
dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti
nelle competizioni sportive, anche a titolo di
partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre
nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o
internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di
Promozione Sportiva, associazioni e societa' sportive
dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
7. (abrogato)
8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori
sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi
5-quater e 5-quinquies, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente
decreto.»
 
Art. 25
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e' regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.»;
d) il comma 6 e' abrogato.

Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 37 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale). - 1.
Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di carattere
amministrativo-gestionale resa in favore delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e
degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o
dal CIP, puo' essere oggetto di collaborazioni ai sensi
dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura
civile.
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si
applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto
all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con
iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la
relativa disciplina previdenziale.
4. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e'
regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2,
8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la
tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali,
versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi
collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non
concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini
tributari.
6. (abrogato)»
 
Art. 26
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole «Sono professionistiche le discipline che» sono sostituite dalle seguenti: «L'area del professionismo e' composta dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere,»;
2) le parole «La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le societa' di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalita' altruistica, senza distinzioni tra attivita' agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa' dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata.»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Area del professionismo e del dilettantismo».

Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 38 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Area del professionismo e del
dilettantismo). - 1. L'area del professionismo e' composta
dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva
con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente
dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle
Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive
Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e
dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle
direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la
distinzione dell'attivita' dilettantistica da quella
professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo
internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e
i criteri di cui al presente articolo sono adottati,
sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di
sport.
1-bis. L'area del dilettantismo comprende le
associazioni e le societa' costituite ai sensi di quanto
previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo
settore di cui al successivo comma 1-ter, che svolgono
attivita' sportiva in tutte le sue forme, con prevalente
finalita' altruistica, senza distinzioni tra attivita'
agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
1- ter. Agli enti del terzo settore che esercitano,
come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la
gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono
iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le
disposizioni previste per le associazioni e societa'
dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva
dilettantistica esercitata.
 
Art. 27
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, anche di livello agonistico,» sono soppresse;
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Il chinesiologo delle attivita' motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attivita' fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.».

Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 41 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Riconoscimento del chinesiologo di base,
del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed
adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello
sport). - 1. Al fine del corretto svolgimento delle
attivita' fisico motorie e della tutela del benessere
nonche' della promozione di stili di vita corretti, sono
istituite le figure professionali del chinesiologo di base,
del chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed
adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello
sport.
2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo di base e' necessario il possesso della laurea
triennale in Scienze delle attivita' motorie e sportive
(classe L-22). L'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo di base ha ad oggetto:
a) la conduzione, gestione e valutazione di
attivita' motorie individuali e di gruppo a carattere
compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo
finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori
condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di eta'
attraverso la promozione di stili di vita attivi;
b) la conduzione, gestione e valutazione di
attivita' per il miglioramento della qualita' della vita
mediante l'esercizio fisico, nonche' di personal training e
di preparazione atletica non agonistica.
3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate
e' necessario il possesso della laurea magistrale in
Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e
adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attivita'
professionale di chinesiologo delle attivita' motorie
preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione
e l'attuazione di programmi di attivita' motoria
finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle
migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti
in varie fasce d'eta' e in diverse condizioni fisiche; b)
l'organizzazione e la pianificazione di particolari
attivita' e di stili di vita finalizzati alla prevenzione
delle malattie e al miglioramento della qualita' della vita
mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi
posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione
finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d)
la programmazione, il coordinamento e la valutazione di
attivita' motorie adattate in persone diversamente abili o
in individui in condizioni di salute clinicamente
controllate e stabilizzate.
4. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo sportivo e' necessario il possesso della
laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe
LM-68). L'esercizio dell'attivita' professionale di
chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione,
il coordinamento e la direzione tecnica delle attivita' di
preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli
di massima competizione, presso associazioni e societa'
sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri
specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica
personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di
squadra.
5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di
manager dello sport e' necessario il possesso della laurea
magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo
sport e le attivita' motorie (classe LM-47). L'esercizio
dell'attivita' professionale di manager dello sport ha per
oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti
sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture
pubbliche e private dove si svolgono attivita' motorie,
anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualita'
di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni
sportive, anche ludico-ricreative.
6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento
e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il
riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini
dell'esercizio della professione, rispettivamente, di
chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate di cui al comma 3,
di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager
dello sport di cui al comma 5.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative
concernenti il percorso formativo e l'individuazione del
profilo professionale del chinesiologo di base, del
chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita'
motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo
puo' essere svolta anche all'aperto, strutturata in
percorsi e parchi. Limitatamente alle attivita' eseguite
presso le «palestre della salute», ove istituite, per
l'offerta di programmi di attivita' fisica adattata e di
esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate collabora con
medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio
fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze
dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il
fisioterapista e il dietista.
8-bis. Il chinesiologo delle attivita' motorie
preventive e adattate, o altro professionista dotato di
specifiche competenze, provvede alla supervisione
dell'Attivita' Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla
supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito
individualmente.»
 
Art. 28
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e le attivita' motorie e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «di attivita' motoria e sportiva», dopo la parola «disciplina» sono inserite le seguenti: «in possesso di una equipollente abilitazione professionale» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli e' stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.»;
b) al comma 3, dopo la parola «requisiti» e' inserita la seguente: «abilitanti» e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»;
c) al comma 4, lettera a), la parola «agonistiche» e' soppressa e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»;
d) al comma 4, lettera b), le parole «tra cui il ballo e la danza» sono soppresse.

Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 42 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 42 (Assistenza nelle attivita' motorie e
sportive). - 1. I corsi di attivita' motoria e sportiva
offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi
di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a
qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione,
devono essere svolti con il coordinamento di un
chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in
possesso di una equipollente abilitazione professionale,
dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicita'.
Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione
di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla
legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e
istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione
tra titoli e' stabilita con l'Accordo di cui al comma 6
dell'articolo 41.
2. Il chinesiologo deve possedere il diploma
rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante
Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in
scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e
di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma
dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n.
127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti
all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere
in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le
singole attivita' motorie e sportive dalle relative
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le attivita' sportive disciplinate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
b) le attivita' motorie a carattere ludico
ricreativo non riferibili a discipline sportive
riconosciute dal CONI e dal CIP nonche' le attivita'
relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche
dell'individuo che comportino attivita' motorie.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del
comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria
da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00
euro.
6. Nelle strutture in cui si svolgono le attivita'
motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei
necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della
normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di
almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life
Support and Defibrillation (BLS-D).»
 
Art. 29
Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole «attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021, n. 36»;
b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;"»;
c) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36."».

Note all'art. 29:
- Si riporta l'articolo 51 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di
cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole
"indennita' percepite da sportivi professionisti al termine
dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91" sono
sostituite da "indennita' percepite dai lavoratori
subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36;
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e'
sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle
prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da
quello subordinato o da quello di collaborazione coordinata
e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36;
c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso.
3. all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo
90 della legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti:
"dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.»
 
Art. 30
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera d) e' abrogata;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse.
2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche».».

Note all'art. 30:
- Si riporta l'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto:
«Art. 52 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2023 sono abrogati:
a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38;
d) (abrogata);
d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991,
n. 398.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati:
a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis,
19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
2-bis. All'articolo 67, primo comma, lett. m), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole da ", e quelli erogati a "associazioni
sportive dilettantistiche" sono soppresse.
2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole:
"riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico
nazionale italiano" sono sostituite dalle seguenti:
"iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche"»
 
Art. 31

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 230.000 euro per l'anno 2023 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, dall'articolo 23, valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2027, e dall'articolo 24, valutati in 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Speranza, Ministro della salute

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Messa, Ministro dell'universita' e
della ricerca

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Cartabia, Ministro della giustizia

Bonetti, Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia