Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 settembre 2022
Criteri e modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 20 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia».


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista: l'intesa in Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sulle Linee guida sull'ammissibilita' delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020, inerente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia e in particolare l'art. 20, ai sensi del quale, al fine di fronteggiare con maggiore tempestivita' le crescenti esigenze di monitoraggio, analisi e controllo, necessarie a contrastare la diffusione della Xylella Fastidiosa, sono destinati 5 milioni di euro al potenziamento della rete dei laboratori pubblici, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'art. 22 del medesimo decreto interministeriale, le relative disposizioni attuative;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» e, in particolare l'art. 14 relativo ai «Laboratori ufficiali» e l'art. 16 inerente l'istituzione della Rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante;
Vista la nota del 21 settembre 2021, n. 0002188, con la quale la Regione Puglia ha trasmesso una proposta di decreto ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 aprile 2022, prot. n. 169819, concernente le caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalita' di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante;
Vista la legge ed il regolamento di contabilita' generale dello Stato attualmente vigenti;
Tenuto conto che Comitato di sorveglianza di cui all'art. 22 del decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020, ha approvato la proposta operativa avanzata dalla regione Puglia nella seduta del 14 dicembre 2021;
Ritenuto necessario dare applicazione all'art. 20 del decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020 attraverso la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei contributi destinati al potenziamento della rete dei laboratori pubblici;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi destinati al potenziamento della rete di laboratori pubblici di cui all'art. 20 del decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020.
2. Il presente decreto definisce in particolare:
a. i soggetti beneficiari;
b. i criteri di selezione;
c. le modalita' di trasferimento delle risorse economiche.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «Laboratori ufficiali»: i laboratori di cui all'art. 37 del regolamento (UE) 2017/625 e di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
 
Art. 3

Risorse economiche

1. Per l'attuazione della misura di cui all'art. 1, comma 1, sono destinati euro 5.000.000,00, di cui 2 milioni di euro provenienti dai fondi annualita' 2020 e 3 milioni di euro provenienti dai fondi annualita' 2021 afferenti al capitolo di bilancio 7644, Pg 1, «Fondo per la realizzazione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia».
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, possono essere concessi contributi finanziari agli enti pubblici con sede nella regione Puglia che sono designati, o hanno avviato l'iter di designazione, quali laboratori ufficiali che effettuano analisi, prove e diagnosi per Xylella fastidiosa, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'art. 14 decreto legislativo n. 19/2021.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, sono conformi ai requisiti, alle caratteristiche e alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 aprile 2022 e sono designati sulla base delle modalita' operative di cui al Capo III del decreto ministeriale medesimo.
3. I soggetti beneficiari devono, altresi', dimostrare una consolidata esperienza nell'ambito della diagnosi delle avversita' delle piante con metodi molecolari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).

 
Art. 5

Interventi, costi ammissibili e intensita' dell'aiuto

1. Sono ammissibili gli interventi finalizzati a:
a. sostenere il processo di accreditamento della rete dei laboratori pubblici alla norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» ed includere i metodi di analisi, prova o diagnosi da utilizzare nei confronti di Xylella fastidiosa (Wells et al.);
b. contribuire a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori per incrementarne la capacita' lavorativa.
2. Per avere accesso al contributo, i soggetti devono presentare un Progetto di potenziamento dal quale si evinca l'incremento delle capacita' operativa derivante dall'investimento.
3. I progetti di potenziamento devono obbligatoriamente prevedere, laddove non gia' acquisito, l'accreditamento alla norma EN ISO/IEC 17025 mediante gli investimenti richiesti.
4. Sono ammissibili i costi riferibili alle seguenti azioni:
a. Potenziamento strumentale dei laboratori;
b. Consulenze per l'accreditamento alla norma EN ISO/IEC 17025;
c. Interventi di adeguamento strutturale dei laboratori;
d. Reclutamento di personale aggiuntivo.
5. Le spese dovranno essere sostenute e rendicontate nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui alle Linee guida sull'ammissibilita' delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, come da intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020.
6. Il contributo e' concesso con intensita' del 99% dei costi ammissibili.
7. Ciascun progetto non potra' superare il contributo di 500.000 euro.
8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile laddove non diversamente recuperabile.
 
Art. 7
Modalita' di presentazione delle domande di finanziamento e criteri
di selezione.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Regione Puglia pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso di selezione dei progetti di potenziamento dei laboratori pubblici, dando un termine non inferiore ai trenta giorni per la presentazione delle candidature. I progetti presentati ai sensi dell'art. 6, sono sottoposti a selezione dalla stessa Regione, tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti criteri:
a) dimostrazione, con riferimento ai risultati attesi, dell'incremento delle capacita' operativa derivante dall'investimento;
b) qualita' della proposta progettuale;
c) capacita' operativa del proponente sufficiente per sviluppare le attivita'.
2. Con decreto del direttore generale dello sviluppo rurale sono trasferite alla Regione Puglia le risorse finanziarie necessarie, nel limite definito all'art. 3 del presente decreto. L'elenco delle proposte progettuali per il potenziamento dei laboratori pubblici e' approvato con provvedimento della Regione Puglia che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi.
3. La Regione Puglia, responsabile delle procedure selettive di cui al comma 2, monitora lo stato d'avanzamento dei progetti in termini di realizzazione fisica e finanziaria, compie le attivita' di controllo della regolarita' e pertinenza della spesa e sul rispetto delle procedure di evidenza pubblica, relaziona al Comitato di sorveglianza di cui all'art. 22 del decreto interministeriale 6 marzo 202, n. 2484.
 
Art. 8

Pubblicazione e trasparenza

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it .
Roma, 13 settembre 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1087