Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 13 settembre 2022 |
Misura per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le linee guida in materia di aiuti di Stato alle imprese ferroviarie; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Viste le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, prorogato sino al 30 aprile 2021 con delibera del 13 gennaio 2021; Vista la comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)», che prevede che gli Stati membri possano indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia COVID-19 sulla base dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 44-bis; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID 19»; Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; Visto l'art. 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale autorizzala spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attivita' relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attivita' effettuate nel territorio nazionale; Considerato che anche l'attivita' relativa ai trasporti ferroviari ha subito consistenti riduzioni di traffico in conseguenza del rallentamento della produzione industriale conseguente all'epidemia; Visto l'art. 1, comma 671, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca tramite decreto le modalita' con cui tali imprese procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 29 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 7 ottobre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020,13 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 21 aprile 2021 e 12 ottobre 2021con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19; Visti gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui e' stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 4312 final del 20 giugno 2022 in corso di pubblicazione con la quale e' stato autorizzato l'importo massimo di 70 milioni di euro per la compensazione degli effetti economici subiti imputabili all'emergenza COVID-19 dalle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 671 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che occorre definire, in attuazione del citato art. 1, comma 671 della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalita' per l'erogazione alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale delle risorse messe a disposizione per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza connessa all'epidemia da COVID 19;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; b) Impresa beneficiaria: le imprese comunitarie detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonche' gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente alle attivita' svolte integralmente o in parte sul territorio italiano; c) Periodo di contribuzione: il periodo dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020; d) Periodo di riferimento: il periodo dal 12 marzo 2019 al 31 maggio 2019. |
| Art. 2
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto si applica alle imprese beneficiari e durante il periodo di contribuzione. 2. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' con cui le imprese beneficiarie procedono a rendicontare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati durante il periodo di contribuzione. 3. La rendicontazione e' finalizzata alla quantificazione dei danni subiti da ciascuna impresa beneficiaria a causa dell'emergenza in vista della successiva assegnazione delle risorse di cui art. 1, comma 671 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. |
| Art. 3
Periodo di applicazione
1. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto e' consentito ai beneficiari nella misura della perdita di fatturato relativa alle prestazioni rese per attivita' relative al trasporto ferroviario sul territorio italiano. 2. Sono ammesse al beneficio del contributo straordinario le imprese beneficiarie di cui all'art. 1 che abbiano registrato minori ricavi e/o maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 nel periodo compreso dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 limitatamente all'attivita' relativa ai trasporti ferroviari effettuata nel territorio nazionale. |
| Art. 4
Costo ammissibile
1. Il costo ammissibile corrisponde alle conseguenze economiche direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 subite, in relazione alle attivita' svolte integralmente o in parte sul territorio italiano, dalle imprese beneficiarie. 2. Per il mese di marzo 2020, le perdite ammissibili per il relativo sottoperiodo 12-31 marzo 2020 saranno calcolate tenendo conto dei treno-chilometri percorsi giornalmente secondo la seguente formula: [(treno-chilometri nel periodo 12-31 marzo 2019 - treno chilometri nel periodo 12-31 marzo 2020)] / [(treno-chilometri a marzo 2019 - treno chilometri a marzo 2020)]. 3. Il danno risarcibile e' calcolato come differenza tra i risultati EBITDA del periodo di contribuzione e i risultati EBITDA registrati nel corso del periodo di riferimento. L'EBITDA e' calcolato considerando solo i ricavi e i costi di ciascuna attivita' eligibili sulla base del conto economico del beneficiario, come verificato e certificato da un esperto indipendente. Il danno eligibile e' determinato secondo i seguenti criteri: a) differenza tra i ricavi che ciascun beneficiario si sarebbe aspettato durante il periodo di contribuzione in assenza delle misure di contenimento legate alla pandemia COVID-19 (ricavi controfattuali) e i ricavi che i beneficiari hanno effettivamente percepito in quel periodo (ricavi effettivi); b) piu' i costi aggiuntivi sostenuti dal beneficiario in relazione alle misure di contenimento correlate all'epidemia da COVID-19; c) meno i costi evitati, i risparmi sui costi e i pagamenti compensativi da altre fonti ottenuti dal singolo beneficiario. 4. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della impresa, attestante, sotto la propria responsabilita', la veridicita' dei dati in essa contenuti e, in particolare, che: a) i minori ricavi nel periodo non siano derivanti da eventi indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica; b) non siano stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalita' analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovracompensazioni. 5. Sono in ogni caso esclusi, ai fini delle determinazioni dei costi ammissibili, gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. |
| Art. 5
Risorse finanziarie e procedimento di assegnazione del contributo
1. Ai fini del riconoscimento del contributo, nei limiti delle risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, le imprese di cui all'art. 1 trasmettono a mezzo posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie entro il 31 dicembre 2022, richiesta di ammissione al contributo, sottoscritta, sotto la propria responsabilita' delle dichiarazioni rese, dal legale rappresentante. L'istanza contiene, oltre ai dati ed alle dichiarazioni da rendersi dal richiedente, la rendicontazione del costo ammissibile redatta da un soggetto esterno indipendente iscritto nel registro dei revisori legali attestante la verifica del contenuto della rendicontazione presentata. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'art. 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina, per ogni singola annualita', la quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria di seguito all'istruttoria condotta sulla base delle informazioni trasmesse nell'ambito della rendicontazione, a valere sulle risorse effettivamente disponibili. La somma complessivamente riconosciuta ad ogni singola impresa beneficiaria e' erogata per singola annualita'. Non e' ammessa, in alcun caso, la capitalizzazione del credito residuo per effetto di cessione, cessazione o trasferimento anche parziale dell'impresa beneficiaria. 4. Alle imprese beneficiarie puo' essere riconosciuto un contributo fino al 100% del costo ammissibile. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalita' delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate di cui al comma 1, l'entita' della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria e' determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili. 5. Il decreto di cui al comma 2, con l'indicazione delle somme riconosciute alle singole imprese beneficiarie, sulla base dell'istruttoria della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie conseguente alle informazioni tramesse nell'ambito della rendicontazione, e' pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Amministrazione trasparente. |
| Art. 6
Verifica in ordine alle dichiarazioni rese
1. Il Ministero effettua periodicamente, entro il 31 dicembre 2034, controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese beneficiarie si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - o a soggetti da questo delegati. A tal fine il Ministero o suo incaricato puo' acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese beneficiarie, e puo', altresi', acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di contribuzione. |
| Art. 7
Divieto di cumulo, decadenza o revoca
1. La misura di cui al presente decreto non e' cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili ed e' soggetta a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui l'entita' della stessa risulti superiore al danno subito come definito all'art. 4. 2. Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero procede al recupero degli importi erogati. 3. Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa. 4. Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entita' della stessa e' corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero. 5. Qualora venga disposto il recupero, parziale o totale, della misura di compensazione, il beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'importo erogato, maggiorato dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 6. Qualsiasi pagamento eccedente il danno subito come diretta conseguenza della pandemia da COVID 19 sara' recuperato, comprensivo di interessi. 7. Il pagamento ai beneficiari del regime sara' al netto di qualsiasi importo recuperato da assicurazioni, contenziosi, arbitrati o altra fonte di ristoro relativa al medesimo danno. Se l'aiuto e' versato prima della percezione di tali ulteriori fonti di risarcimento, le corrispondenti somme verranno recuperate dall'importo corrisposto ai beneficiari 8. Sono esclusi dal beneficio i richiedenti che siano responsabili del danno subito e/o non abbiano condotto le proprie attivita' con la dovuta diligenza o nel rispetto della normativa applicabile o non abbiano adottato alcuna misura per mitigare il danno subito. I richiedenti che forniscono dichiarazioni mendaci o documenti falsi decadranno dal beneficio dell'aiuto previsto dal regime. 9. Sono esclusi dal riconoscimento del beneficio i richiedenti nei confronti dei quali sia pendente un ordine di riscossione per un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno. |
| Art. 8
Obblighi informativi
1. Il Ministero: a) adempie agli obblighi previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115; b) trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una rendicontazione sulle risorse utilizzate e gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 7; c) conserva per un periodo di dieci anni dalla data del decreto di assegnazione le informazioni relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente decreto atte a stabilire che i requisiti per la concessione del finanziamento siano state rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze a richiesta dello stesso. |
| Art. 9
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attivita' previste nel presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 2022
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2642 |
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