Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 31 agosto 2022, n. 165 |
Regolamento di disciplina per i cappellani militari, previsto dagli articoli 11 e 14 dell'Intesa sull'assistenza spirituale delle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificata e resa esecutiva dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, e dall'articolo 1555, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; Vista l'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; Visto lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018 e, in particolare, gli articoli: 11, comma 1, che dispone: «I cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un regolamento disciplinare valido per i cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente intesa.»; 14, commi 1 e 2, che dispongono: «Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procedera' alla emanazione del regolamento di disciplina di cui all'art. 11, comma 1. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al Titolo III, Libro V del codice dell'Ordinamento militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili.»; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021, recante «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera z), laddove, nel modificare l'articolo 1555 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di normativa penale e disciplinare, al comma 2, dispone che: «I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX.»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 17 e le disposizioni di cui al titolo III del libro V; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Ravvisata la necessita' di emanare il citato Regolamento di disciplina per i cappellani militari entro un anno dall'entrata in vigore della legge 22 aprile 2021, n. 70, come previsto dall'articolo 14 dell'Intesa; Vista la proposta dello Stato maggiore della difesa di cui alle lettere prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0049977 in data 9 febbraio 2022 e n. M_D A0D32CC REG2022 0088702 in data 15 marzo 2022; Considerato che il contenuto del Regolamento di disciplina per i cappellani militari e' stato condiviso con l'Ordinariato militare per l'Italia e con la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa; Acquisito il formale concerto dell'Arcivescovo ordinario militare per l'Italia di cui alla lettera prot. 240/I-C in data 21 aprile 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 776/2022, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, partecipata con lettera prot. M_D A3DFB29 REG2022 0038355 in data 22 luglio 2022; Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'adozione del presente regolamento, reso con nota prot. PCM-DAGL 0007548 P-4.3.9.3/2022/5 del 25 agosto 2022;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
La disciplina
1. La disciplina dei Cappellani militari e' l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di Sacerdoti cattolici e al complesso dei doveri e dei diritti derivanti dalla loro collocazione funzionale nell'ambito dell'organizzazione militare, in relazione al servizio di assistenza spirituale svolto ai sensi dell'articolo 1 dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018 - di seguito «Intesa» e dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni - di seguito «Codice».
N O T E Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'articolo 17 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": «Art. 17 (Regolamenti) - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Omissis.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 dello Scambio di lettere tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificato e reso esecutivo dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021: «Art. 1 (Assistenza spirituale). - 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'art. 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, e' assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare. 2. I Cappellani attendono al proprio ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della liberta' religiosa e di coscienza. 3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonche' l'organizzazione di ogni opportuna attivita' pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. 4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni di parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di tali funzioni, esercitano le facolta' previste dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorita' ecclesiastica. 5. Per cio' che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i Cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.» - Si riporta il testo dell'art. 17 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, cosi' sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 22 aprile 2021, n. 70, a decorrere dal 23 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 70/2021: «Art. 17 (Assistenza spirituale). - 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'art. 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro quinto. 2. Le autorita' militari garantiscono ai cappellani militari la piena liberta' nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignita' e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilita' dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.» |
| Art. 2
Dipendenza per servizio
1. Il Cappellano militare dipende direttamente per servizio dal Comandante dell'ente presso la sede individuata dall'Ordinario militare per l'Italia. Tale dipendenza, di carattere organizzativo, non contempla il potere sanzionatorio nel campo della disciplina. 2. Il Cappellano militare, nell'esercizio del ministero sacerdotale, coadiuva e supporta i Comandanti degli enti, presso cui presta il servizio di assistenza spirituale, nell'individuazione di eventuali situazioni di difficolta' e di disagio del personale, concorrendo a identificarne sinergicamente le possibili soluzioni per il benessere della comunita' militare. 3. Il Cappellano militare, in piena comunione di intenti con il Comandante dell'ente dal quale direttamente dipende, concorda le modalita' di svolgimento del servizio di assistenza spirituale e la sua personale partecipazione alle attivita' d'istituto. 4. Il personale religioso, impiegato presso le articolazioni dell'Ordinariato militare, dipende dall'Ordinario militare per l'Italia in funzione dell'incarico svolto. |
| Art. 3
Obbedienza
1. Il Cappellano militare, nel comune vincolo dell'obbedienza, adempie alle disposizioni e ai doveri attinenti al servizio di assistenza spirituale e a quelli di cui al presente regolamento. |
| Art. 4
Doveri attinenti al giuramento
1. Con il giuramento di cui all'articolo 1550 del codice, il Cappellano militare s'impegna solennemente a fornire la propria opera di assistenza spirituale e pastorale con assoluta fedelta' alle istituzioni, con disciplina, senso di responsabilita' e comune partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1550 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1550 (Giuramento). - 1. Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalita' previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato. 2. Per il cappellano militare che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.» |
| Art. 5
Doveri attinenti alla collocazione funzionale
1. Il Cappellano militare, in base alla sua collocazione funzionale nell'ambito dell'organizzazione militare, ha il dovere di: a) osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica; b) rispettare il Ministro della difesa e i Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro; c) osservare la diretta dipendenza dal Comandante dell'ente ove presta servizio, nell'ambito delle specifiche funzioni di assistenza svolte; d) rispettare le autorita' che rivestono un grado superiore a quello a lui attribuito. |
| Art. 6
Senso di responsabilita' e contegno
1. Il senso di responsabilita' consiste nella consapevolezza del dovere di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari che intendono fruire del suo ministero, nel pieno rispetto della liberta' religiosa e di coscienza. 2. Il Cappellano militare tiene sempre una condotta esemplare e, in particolare, deve astenersi, in ogni circostanza, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni e ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene. |
| Art. 7
Uso degli abiti ecclesiastici e dell'uniforme
1. I Cappellani militari indossano, di regola, l'abito talare, religioso o il clergyman, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare l'uniforme militare. 2. Apposite disposizioni prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme militare, nonche' i casi in cui e' possibile ovvero necessario indossarla. 3. Il Cappellano militare deve avere cura particolare dell'uniforme e, nelle situazioni speciali di cui al comma 1, indossarla con decoro, salutando nelle forme prescritte. |
| Art. 8
Dignita' e decoro
1. L'aspetto esteriore del cappellano militare deve essere decoroso, come richiede la dignita' della sua funzione spirituale e pastorale. |
| Art. 9
Tutela delle istituzioni, dei beni e della comunita' militare
1. Nel comune vincolo del riserbo e nel rispetto del sigillo sacramentale, il Cappellano militare riferisce al Comandante, da cui dipende direttamente per servizio, ogni informazione di cui e' venuto a conoscenza che puo' interessare la sicurezza delle libere istituzioni, la salvaguardia dei beni e della comunita' militare affidatagli. |
| Art. 10
Presentazione all'atto dell'assunzione del servizio di assistenza spirituale presso un ente
1. Il Cappellano militare che assume la titolarita' del servizio di assistenza spirituale presso un ente e' presentato alla comunita' militare affidatagli secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato. |
| Art. 11
Comunicazioni
1. Il Cappellano militare, impedito a prestare il proprio servizio di assistenza spirituale, oltre ad avvisare l'Ordinario militare, informa il Comandante dell'ente dal quale dipende direttamente per servizio. 2. Il Cappellano militare deve, altresi', dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui e' rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. |
| Art. 12
Applicazione delle disposizioni in materia di disciplina
1. I Cappellani militari sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Regolamento di disciplina, dal momento della nomina a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo ai sensi dell'articolo 1587 del codice.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 1587 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1587 (Doveri). - 1. Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, e' soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili. 2. Il cappellano militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.» |
| Art. 13
Infrazione disciplinare e revoca della designazione
1. Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e delle norme del presente regolamento. L'infrazione disciplinare, previo avvio della relativa inchiesta formale di cui all'articolo 1601 del codice, puo' comportare l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 1599 del codice. 2. La facolta' dell'Autorita' ecclesiastica di revocare in qualsiasi momento la designazione del Cappellano militare e' disciplinata dall'articolo 1577, comma 1, lettera g), del codice. 3. Per gli aspetti propriamente spirituali e pastorali, i Cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare per l'Italia.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 1601 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera oo), della legge 22 aprile 2021, n. 70: «Art. 1601 (Avvio dell'inchiesta formale). - 1. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporta una delle sanzioni indicate all'art. 1599, il cappellano e' sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorita' competente, a seconda della sede in cui si trova il cappellano.» - Si riporta il testo dell'art. 1577 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera dd), della legge 22 aprile 2021, n. 70: «Art. 1577 (Cause di cessazione dal servizio permanente). - 1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) domanda; d) d'autorita', per perdita dei diritti civili o politici; e) elevazione alla dignita' vescovile; f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 1599, comma 1, lettera c); g) revoca della designazione da parte dell'autorita' ecclesiastica; h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche. 2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 3. Si applica il disposto dell'art. 923, comma 5.» |
| Art. 14
Tassativita' delle sanzioni
1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dall'articolo 1599 del codice.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 1599 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera nn), della legge 22 aprile 2021, n. 70: «Art. 1599 (Sanzioni disciplinari). - 1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'art. 1555, e dei doveri di servizio, sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 1574; b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'art. 1589; c) la cessazione dal servizio.» |
| Art. 15
Titolarita' del potere sanzionatorio
1. Il potere sanzionatorio e' attribuito al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1603 del codice.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 1603 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera qq), della legge 22 aprile 2021, n. 70: «Art. 1603 (Decisioni del Ministro). - 1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 1599.» |
| Art. 16
Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di infrazione commessa e alla gravita' della stessa, con particolare riguardo a: a) intenzionalita'; b) concorso o coinvolgimento di personale militare; c) recidivita'; d) rilevanza, anche esterna all'Istituzione militare, tale da lederne l'immagine, il prestigio e il vincolo di fiducia sul quale e' fondato il rapporto d'impiego e di servizio del Cappellano militare. |
| Art. 17
Procedimento disciplinare
1. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e' regolato dal Titolo III, Capo I, Sezione IX del Libro V del codice. 2. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal Cappellano militare interessato. 3. Gli aspetti di carattere pratico e organizzativo del procedimento disciplinare sono definiti con una guida tecnica a cura della Direzione generale competente del Ministero della difesa, sentito l'Ordinariato militare per l'Italia.
Note all'art. 17: - Il Titolo III, Capo I, Sezione IX del Libro V del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reca disposizioni in materia di Disciplina e comprende gli articoli da 1599 a 1606, come modificati o abrogati dall'art. 3, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 70, a decorrere dal 23 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 70/2021. In particolare, sono abrogati gli articoli 1604 e 1605 relativi, rispettivamente, al "Deferimento alla Commissione di disciplina" e alla "Composizione della Commissione di disciplina".» |
| Art. 18
Sospensione precauzionale dall'impiego e giurisdizione penale militare
1. Al Cappellano militare si applica l'articolo 1576 del codice in materia di sospensione precauzionale dall'impiego, obbligatoria e facoltativa. 2. I Cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare ai sensi dell'articolo 1555, comma 1, del codice.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 1555 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera z), della legge 22 aprile 2021, n. 70: «Art. 1555 (Normativa penale e disciplinare). - 1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unita' delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. 2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX. 3. L'autorita' giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare. 4. I cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.» - Si riporta il testo dell'art. 1576 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera cc), della legge 22 aprile 2021, n. 70: «Art. 1576 (Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego). - 1. Per la sospensione precauzionale dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Sezione IV del Capo III del Titolo V del Libro IV. 2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'art. 915, e' disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.» La Sezione IV del Capo III del Titolo V del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare, reca disposizioni sulla Sospensione dall'impiego e comprende gli articoli da 914 a 922. |
| Art. 19
Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale
1. Nel caso in cui il Cappellano militare commetta uno o piu' reati ordinari o militari, e' sottoposto a procedimento disciplinare a conclusione di quello definitivo penale. |
| Art. 20
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento di disciplina si rinvia alle norme dell'Intesa e a quelle del codice specificatamente vigenti per i Cappellani militari. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 31 agosto 2022
Il Ministro: Guerini Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 2467 |
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