Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022, n. 166
Regolamento recante le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attivita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (nel prosieguo «Agenzia») che attribuisce, tra l'altro, all'Agenzia il compito di porre in essere misure anche a tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;
Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede, in particolare, che l'Agenzia e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
Visto, altresi', l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede l'adozione di un regolamento, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, per la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
Visto il Trattato sull'Unione europea e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 2, che stabilisce che l'Unione rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrita' territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale, specificando, altresi', che la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), che stabilisce che nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, concernente «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» che istituisce il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati, e prevede all'articolo 5 determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, mediante la definizione di procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici;
Considerato che il citato articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, consente l'adozione del presente regolamento anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, pertanto, senza previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza;
Sulla proposta del direttore generale dell'Agenzia;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
b) Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
c) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;
d) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
e) direttore generale, il direttore generale dell'Agenzia;
f) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
g) CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge;
h) Servizi, le strutture di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223;
i) articolazioni, le unita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, primo
periodo e dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale) convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140:
«Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). -
1. Omissis.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e
finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente
decreto.
Omissis.
3- 6 Omissis.»
«Art. 11 (Norme di contabilita' e disposizioni
finanziarie). - 1-3 Omissis.
4. Con regolamento adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di
contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il
CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti
di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le
attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma
restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
- Il Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 -
Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato
di Lisbona 13 dicembre 2007, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 9 maggio 2008, n. C 115.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei
poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2019,
n. 222.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 luglio 2020, n. 131 (Regolamento in materia di perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
ottobre 2020, n. 261.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 dicembre 2021, n. 223 (Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2021, n. 306, S.O. n. 47.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. n. 86.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187:
«Art. 30 (Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica). - 1. E' istituito il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da
cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti
giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei
due rami del Parlamento in proporzione al numero dei
componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la
rappresentanza paritaria della maggioranza e delle
opposizioni e tenendo conto della specificita' dei compiti
del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e
continuativo, che l'attivita' del Sistema di informazione
per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
Repubblica e delle sue istituzioni.
2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto
di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche'
verificare che le attivita' di informazione previste dalla
presente legge svolte da organismi pubblici non
appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza
rispondano ai principi della presente legge.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente,
da un vicepresidente e da un segretario, e' eletto dai
componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente
e' eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di
opposizione e per la sua elezione e' necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggiore numero di voti.
5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o
entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del
vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti si procede ai sensi del comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
«Art. 4 (Comitato interministeriale per la
cybersicurezza). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza,
proposta e vigilanza in materia di politiche di
cybersicurezza.
2. Il Comitato:
a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri
gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle
politiche di cybersicurezza nazionale;
b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione
della strategia nazionale di cybersicurezza;
c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie
per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale
e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli
operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonche'
per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di
migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della
cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e
scientifico in materia di cybersicurezza;
d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul
bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro
della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della
transizione ecologica, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Il direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di segretario
del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a
seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri
componenti del Consiglio dei ministri, nonche' altre
autorita' civili e militari di cui, di volta in volta,
ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni
da trattare.
6. Il Comitato svolge altresi' le funzioni gia'
attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge
3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai
relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per
quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge
perimetro.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
n) e dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n.
223:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) - m) Omissis.
n) articolazioni: le Divisioni di cui all'articolo
4, comma 4, e gli altri gruppi di progetto, di studio e
ricerca, settori e altri gruppi di cui all'articolo 4,
comma 5, secondo periodo.»
«Art. 4 (Struttura organizzativa). - 1. - 2. Omissis.
3. I Servizi sono istituiti, nel numero di sette
quali strutture di livello dirigenziale generale nei limiti
stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, a
presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessita', che
sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche
generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze
del direttore generale dell'Agenzia e operano sulla base
degli indirizzi dallo stesso forniti.
4. - 7. Omissis.».
 
Art. 2

Oggetto

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del Codice, il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge, disciplina, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, esclusivamente le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
2. Delle esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico si deve dare espressa e adeguata motivazione nella determina a contrarre.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 162, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 162 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
del presente codice relative alle procedure di affidamento
possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza, in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera
a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con
provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai
sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui
al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti
usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i
servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di
sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge
n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio
organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di
riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla
legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al
presente articolo, nonche' sulla regolarita', correttezza
ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al
presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun
anno in una relazione al Parlamento.".
- Per il testo dell'articolo 11, comma 4, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Principi generali

1. Le procedure di cui all'articolo 2 sono espletate in coerenza con i principi di economicita', efficacia, tempestivita', proporzionalita', correttezza e non discriminazione e comunque con modalita' idonee ad assicurare la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture avviene sulla base del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici dell'Agenzia adottati ai sensi dell'articolo 21 del Codice, salvo nei seguenti casi:
a) per sopravvenute e indifferibili esigenze di acquisizione di lavori, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
b) quando ricorre la necessita' di eliminare, mitigare o prevenire vulnerabilita', eventi di natura cibernetica, ovvero situazioni di rischio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ovvero delle comunicazioni elettroniche, da cui possa derivare un pregiudizio, per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche al fine di assicurarne la resilienza.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23,
comma 5.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e
dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che
essi devono contenere, individuate anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si
applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.».
 
Art. 4

Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture da avviare ai sensi del presente regolamento, l'Agenzia individua un responsabile unico del procedimento (RUP) nell'atto di adozione, o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 3, comma 2, alinea, o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
2. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti d'appalto, che non siano attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti, con modalita' compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Direttore dell'esecuzione e direttore dei lavori

1. L'esecuzione dei contratti di appalti di lavori, servizi e forniture e' diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, ove nominato, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o del direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia di salute e sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a ciascuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, l'Agenzia puo' individuare, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori che deve essere in possesso della necessaria qualificazione in relazione alla natura dell'appalto.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, se nominato, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche' l'appalto sia eseguito a regola d'arte e in conformita' ai documenti e alle prescrizioni contrattuali.

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108.
 
Art. 6

Strutture

1. I Servizi e le articolazioni, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, forniscono il necessario supporto ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, elaborando i programmi di spesa e predisponendo le specifiche tecniche delle acquisizioni di lavori, beni e servizi.
2. I Servizi e le articolazioni di cui al comma 1 seguono, altresi', per i singoli appalti, la progettazione prevista dal Codice:
a) predisponendo, laddove richiesta, la relazione tecnico-illustrativa con l'indicazione dell'esigenza da soddisfare, dell'oggetto e dell'entita' dell'acquisizione, nonche' dell'importo presunto della spesa totale, oltre l'IVA, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e di altri oneri indotti se dovuti;
b) predisponendo il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la realizzazione dell'appalto comprendente:
1) le specifiche tecniche, per la fornitura/posa in opera dei beni o per lo svolgimento del servizio, a durata massima del rapporto negoziale;
2) i livelli del servizio o della prestazione da osservare;
3) le penali da applicare in caso di inadempimento;
4) le garanzie da prestare;
5) i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire;
6) gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
c) individuando le prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi da interferenza connessi all'esecuzione delle prestazioni;
d) individuando l'eventuale classifica di segretezza da attribuire agli atti e le abilitazioni di sicurezza degli operatori economici o del personale dipendente, anche in relazione alla natura dei luoghi ove verra' eseguita la prestazione e delle speciali condizioni di fornitura o modalita' di esecuzione delle prestazioni;
e) individuando le eventuali speciali misure di sicurezza che devono accompagnare l'esecuzione degli atti negoziali.
 
Art. 7

Operatori economici

1. I contratti di lavori, forniture e servizi sono affidati ad operatori economici che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 8, rispondono anche a criteri di affidabilita' eventualmente individuati nella determina a contrarre, in relazione alla natura, all'oggetto e alla finalita' dell'appalto.
2. Gli operatori economici di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali vengano comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi alla procedura di affidamento.
 
Art. 8

Requisiti degli operatori economici

1. L'Agenzia verifica in capo agli operatori economici:
a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
b) il possesso dei requisiti di idoneita' professionale, la capacita' economico-finanziaria e quella tecnico-professionale proporzionati all'oggetto dell'appalto;
c) il possesso dei requisiti di sicurezza laddove connessi alla natura e peculiarita' dell'appalto.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), qualora non accertato nell'ambito della procedura per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza, laddove tale accertamento sia previsto dalla medesima procedura, e' verificato in maniera autonoma dall'Agenzia.
3. Gli operatori economici dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge o dall'Agenzia.
4. Nei casi cui all'articolo 3, comma 2, l'Agenzia effettua le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo entro un termine compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se
la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Per gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di
cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle
stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo
parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e
condizioni per l'operativita' della causa di esclusione
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui
all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e
dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi
adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso
grave inadempimento nei confronti di uno o piu'
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto
di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un
anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e'
stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale,
salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti
dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del
comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di
prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di
prova considerare adeguati per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c),
ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del
medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 9

Mantenimento del possesso dei requisiti

1. I requisiti di cui all'articolo 8 devono essere posseduti per l'intera durata della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture e fino alla completa esecuzione contrattuale senza soluzione di continuita', pena il recesso immediato dell'Agenzia dal rapporto negoziale mediante semplice comunicazione, in caso di perdita dei requisiti dopo la stipula del contratto.
2. L'Agenzia ha la facolta' di non recedere nei seguenti casi:
a) quando, valutate le circostanze del caso, dal venir meno della prestazione possa comunque derivare un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale cibernetica;
b) quando la perdita dei requisiti attiene ai dipendenti, o comunque a coloro che per conto dell'operatore economico eseguono la prestazione, e gli stessi sono tempestivamente sostituiti senza pregiudizio per l'esecuzione dell'appalto.
3. In caso di recesso dell'Agenzia, fatto sempre salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, il contraente ha diritto al solo pagamento del valore dei lavori gia' eseguiti, dei beni ceduti o dei servizi regolarmente prestati e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilita' conseguite.
 
Art. 10

Capacita' economica, tecnico-organizzativa
e professionale

1. La valutazione della capacita' economica e' effettuata in relazione agli elementi di natura finanziaria e patrimoniale desumibili dai bilanci, dalle dichiarazioni di affidabilita' rese da istituti bancari o intermediari autorizzati e dalle dichiarazioni concernenti il fatturato o le forniture nel settore realizzate nell'ultimo triennio.
2. La valutazione delle capacita' tecnico-organizzative e professionali e' effettuata in relazione all'organizzazione e all'organico degli operatori economici, alle attrezzature e ai macchinari, alle certificazioni o abilitazioni possedute, alle qualificazioni professionali del personale dipendente e ad ogni altro elemento utile, ivi compreso il ricorso all'avvalimento di imprese ausiliarie.
 
Art. 11

Raggruppamento temporaneo di imprese

1. Fatta salva una diversa indicazione contenuta negli atti della procedura di affidamento, gli operatori economici possono presentare offerta quali mandatari di un raggruppamento temporaneo d'imprese, del quale devono indicare i componenti.
2. A tutti i componenti del raggruppamento temporaneo d'imprese si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.
 
Art. 12

Subappalto

1. L'Agenzia puo' escludere il subappalto quando le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.
2. Quando e' previsto dagli atti della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, gli operatori economici possono chiedere l'autorizzazione al subappalto in sede di presentazione dell'offerta, precisando la percentuale e la tipologia della prestazione che intendono subappaltare.
3. L'autorizzazione al subappalto da parte dell'Agenzia e' subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 8 in capo ai subappaltatori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9.
4. Ferma la responsabilita' dell'appaltatore per l'esatto adempimento delle obbligazioni del contratto principale stipulato con l'Agenzia, lo stesso appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 
Art. 13

Procedure di scelta del contraente

1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture puo' essere effettuata attraverso le seguenti procedure:
a) affidamento diretto di cui all'articolo 14, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;
b) procedura negoziata previo o senza previo esperimento di gara informale di cui all'articolo 15, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro;
c) accordo quadro di lavori, servizi e forniture, di durata massima di nove anni, quando non e' possibile l'immediata ed esatta quantificazione dei lavori da eseguire, dei beni da fornire e dei servizi da prestare, ferma restando la predeterminazione della spesa massima complessiva e la facolta' di recesso dell'Agenzia senza che alcun compenso, a nessun titolo, sia dovuto al contraente per le prestazioni non eseguite;
d) dialogo competitivo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
e) partenariato pubblico-privato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. L'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla societa' CONSIP S.p.a. e' ammesso soltanto quando le condizioni e le modalita' dell'appalto risultino compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e di tempestivita' dell'Agenzia.
 
Art. 14

Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto di lavori, nonche' di servizi e forniture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), avviene con acquisizione di almeno un preventivo, in deroga al principio di rotazione e anche in assenza di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del contratto.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'affidamento di prestazioni d'opera specialistica o intellettuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione dello specifico incarico.
 
Art. 15

Procedura negoziata

1. Per gli affidamenti di lavori, nonche' di servizi e forniture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la scelta dell'operatore economico, ove non si ricorra alle procedure di selezione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c), d) ed e), avviene mediante procedura negoziata previa gara informale alla quale sono invitati, anche in deroga al principio di rotazione, almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
2. Le lettere di invito ad offrire sono inviate separatamente agli operatori economici previamente individuati dall'Agenzia in relazione alla natura della prestazione da eseguire.
3. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture e' effettuata mediante procedura negoziata senza previo esperimento di gara informale nei seguenti casi:
a) quando la negoziazione con piu' di un operatore economico non e' compatibile con le situazioni di emergenza derivante dal pericolo di un pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e dalle altre circostanze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
b) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la prestazione puo' essere affidata unicamente ad un determinato operatore economico;
c) quando i prodotti oggetto dell'appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo o di messa a punto anche di prodotti di serie;
d) nel caso di acquisizioni destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti gia' in essere, quando il cambiamento del contraente obbliga l'Agenzia ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o manutenzione risulta antieconomico o comporta incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate, inidonee ad assicurare la massima e tempestiva tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
e) per le prestazioni complementari, non comprese nel contratto iniziale, che sono divenute necessarie a seguito di circostanze impreviste ovvero di sopravvenute esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, in favore dell'operatore economico che presta tale bene o servizio o esegue tale lavoro, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) le prestazioni complementari non possono essere separate, sotto il profilo tecnico-economico, dalla prestazione iniziale, senza arrecare gravi inconvenienti o pregiudizio all'Agenzia, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione della prestazione iniziale, sono strettamente necessarie a consentire l'utilizzabilita' o la piena funzionalita' della prestazione oggetto del contratto originario, ovvero la tardiva esecuzione potrebbe compromettere l'efficacia delle attivita' miranti ad assicurare la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
2) il valore complessivo stimato delle prestazioni complementari non supera il 50 per cento della prestazione iniziale;
f) per la ripetizione della fornitura di beni e servizi gia' affidati al medesimo operatore economico a seguito di gara informale nei tre anni successivi alla sottoscrizione dell'atto negoziale originario;
g) per l'acquisto o la locazione da enti pubblici o privati, di specifici e determinati locali e i connessi lavori di riqualificazione, quando cio' e' indispensabile per il perseguimento delle finalita' di cui al presente regolamento;
h) per l'affidamento a professionisti esterni di prestazioni d'opera specialistica o intellettuale relative alle attivita' disciplinate dal presente regolamento e di durata massima annuale;
i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l'attivita' commerciale, oppure dagli organi di procedure concorsuali;
l) quando la gara informale e' andata deserta per mancanza di offerte valide, purche' non siano modificate in modo sostanziale le condizioni dell'appalto;
m) a seguito di risoluzione di un precedente rapporto con un altro operatore economico quando cio' e' necessario per la continuita' della prestazione prevista dall'atto negoziale originario;
n) per necessita' di completare le prestazioni in corso quando non e' possibile imporne l'esecuzione al contraente originario;
o) per prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi atti negoziali e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova procedura negoziale che deve essere comunque avviata entro i nove mesi successivi;
p) in caso di urgenza derivante da eventi imprevedibili al fine di assicurare la sicurezza e continuita' delle attivita' o l'incolumita' delle persone.
 
Art. 16

Lettera di invito

1. La lettera d'invito, ove prevista, e' emessa a cura del responsabile del procedimento e deve contenere le specifiche tecniche per la fornitura dei beni o dei servizi o l'esecuzione dei lavori, nonche' l'indicazione delle eventuali prestazioni la cui esecuzione richiede particolari modalita' di tutela della sicurezza e della segretezza.
2. Nella lettera d'invito, ovvero nella documentazione alla stessa allegata, sono altresi' indicati, in relazione alla natura dell'atto negoziale o della prestazione:
a) il criterio utilizzato per la valutazione dell'offerta e, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche gli elementi di valutazione, sia tecnici che economici, ed il peso ponderato assegnato a ciascuno di essi;
b) i criteri in relazione ai quali le offerte verranno considerate anormalmente basse;
c) il diritto dell'Agenzia di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida nonche' di non aggiudicare le offerte valide ritenute non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto dell'atto negoziale;
d) le dichiarazioni e i documenti da allegare a corredo dell'offerta;
e) le modalita' di pagamento;
f) le garanzie da prestare;
g) le penali da applicare in caso di inadempimento;
h) le eventuali penali correlate ai livelli di servizio, ovvero i premi per prestazioni migliorative o aggiuntive o per l'esecuzione anticipata della prestazione;
i) il termine di presentazione e di scadenza dell'offerta;
l) le modalita' di presentazione della documentazione richiesta;
m) l'eventuale inammissibilita' di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi;
n) le prestazioni non subappaltabili;
o) la durata del rapporto negoziale e l'eventuale indicazione della possibilita' di proroga o rinnovo dello stesso;
p) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale;
q) le modalita' di risoluzione delle eventuali controversie;
r) l'eventuale autorizzazione alla cessione dei crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 20.
 
Art. 17

Esecuzione in via d'urgenza

1. Quando l'affidamento ha ad oggetto una prestazione che per sua natura, o per circostanze contingenti, deve essere immediatamente effettuata, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione puo' determinare un grave pregiudizio alla sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, il RUP, ovvero il direttore dell'esecuzione del contratto, o il direttore dei lavori, se nominati, possono autorizzarne l'esecuzione in via d'urgenza nelle more dell'approvazione del direttore generale.
2. Qualora successivamente all'esecuzione anticipata non intervenga l'eventuale approvazione dell'atto negoziale, il contraente ha diritto solo al pagamento delle prestazioni eseguite.
 
Art. 18

Esecuzione delle prestazioni

1. La sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni e' affidata al RUP e, ove nominati, al direttore dell'esecuzione del contratto e al direttore dei lavori.
2. Per esigenze di servizio, l'Agenzia puo' chiedere al contraente il differimento per un massimo di dodici mesi della decorrenza della fornitura dei beni o dei servizi. Il differimento e' comunicato al contraente dal RUP il prima possibile e comunque entro trenta giorni dal termine iniziale di esecuzione della prestazione.
3. Quando ricorrono preminenti esigenze di pubblico interesse, cause di forza maggiore, caso fortuito o altre cause sopravvenute che impediscono l'esecuzione a regola d'arte della prestazione, l'Agenzia puo' sospendere temporaneamente l'esecuzione della prestazione in tutto o in parte senza che all'operatore economico venga corrisposto alcun compenso o indennizzo.
4. Della sospensione e della ripresa dell'esecuzione, con conseguente indicazione del nuovo termine di scadenza del contratto, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
5. Quando la sospensione, o le sospensioni disposte ai sensi del presente articolo durino per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, l'esecutore puo' richiedere la risoluzione del contratto senza alcuna indennita'. Se l'Agenzia si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto. Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi.
 
Art. 19

Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

1. E' possibile modificare i contratti di appalto in corso di validita' quando i lavori, le forniture e i servizi sono divenuti necessari:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o organizzative;
b) per la disponibilita' di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che rendono possibile e conveniente un miglioramento significativo della qualita' dell'opera o di sue parti, con particolare riguardo alla funzionalita' e sicurezza;
c) per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera inerenti alla natura e alla specificita' dei beni sui quali si interviene;
d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
e) per il miglioramento della prestazione e della sua funzionalita', purche' le variazioni siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o da necessita' di evitare aggravi di spesa.
2. L'esecutore del contratto ha l'obbligo di assoggettarsi alle variazioni della prestazione, da indicare in un apposito atto di sottomissione, che comportano diminuzioni o aumenti entro il limite del quinto del prezzo dell'atto negoziale. Le variazioni sono eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'atto negoziale originario, salva l'eventuale applicazione del comma 5, senza diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
3. In accordo con l'esecutore del contratto e con apposito atto aggiuntivo, possono essere altresi' introdotte variazioni in aumento della prestazione di importo superiore al quinto e fino alla concorrenza del 50 per cento del prezzo dell'atto negoziale. In caso di mancato accordo sulle variazioni, l'atto negoziale puo' essere risolto e all'esecutore e' riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato, non altrimenti impiegabile.
4. Per le variazioni che comportano nuove prestazioni non previste nell'atto negoziale originario, i nuovi prezzi si valutano desumendoli dal prezzario approvato dall'Agenzia, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'atto negoziale, ovvero ricavandoli da nuove analisi. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati, l'Agenzia puo' ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di tali nuovi prezzi, fatta salva la possibilita' di formulare apposita riserva.
5. L'esecutore del contratto puo' proporre al responsabile del procedimento di introdurre varianti migliorative alla prestazione senza aggravi di spesa per l'Agenzia.
6. Eventuali modifiche non autorizzate, apportate alla prestazione, non danno titolo a pagamenti o rimborsi a favore del contraente e, ove ritenuto opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione preesistente.
7. In caso di esecuzione di lavori, non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportano un aumento dell'importo pattuito.
8. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili anche per i danni subiti dall'Agenzia per le varianti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione stessa, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera appaltata ovvero la sua utilizzazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
9. Quando le varianti, conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, superano il quinto dell'importo originario del contratto, e' facolta' dell'Agenzia di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
10. Si considerano errori od omissioni di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati.
 
Art. 20

Divieto di cessione dei crediti

1. Salva espressa autorizzazione dell'Agenzia, ai contraenti e' fatto divieto di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia per l'acquisizione di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori oggetto del presente regolamento.
2. La cessione fatta senza l'autorizzazione di cui al comma 1 e' comunque inefficace per l'Agenzia.
 
Art. 21

Obblighi informativi e funzioni di controllo del COPASIR

1. Degli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), e' data dall'Agenzia comunicazione al COPASIR tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conclusione delle procedure di affidamento.
2. Degli affidamenti di cui al comma 1 e' data altresi' un'organica illustrazione nella relazione del Presidente del Consiglio dei ministri al COPASIR di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
«Art. 14 (Relazioni annuali). - 1. Omissis.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione
sulle attivita' svolte nell'anno precedente dall'Agenzia
negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili
di competenza del Comitato.».
 
Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
 
Art. 23

Disposizioni di coordinamento

1. Gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione richiamati dal Codice sono assolti dall'Agenzia mediante le comunicazioni al COPASIR di cui all'articolo 21.
2. Gli obblighi di comunicazione, anche in forma elettronica, nonche' eventuali collegamenti a banche dati previsti da leggi o regolamenti per finalita' di interesse pubblico, sono assolti dall'Agenzia compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale cibernetica.
3. Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al comma 2, l'Agenzia puo' concordare con le amministrazioni o enti competenti procedure alternative informate al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di assicurare l'assolvimento di tali obblighi con la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili con il presente regolamento.
 
Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 2022

Il Presidente: Draghi Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2624