Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 ottobre 2022
Misure e procedure documentate per consentire lo scambio di informazioni tra Autorita' competente e organismi di controllo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/279 del 22 febbraio 2021 e abrogazione del decreto 26 luglio 2011.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il regolamento (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15692 «Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformita'» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020, reg. n. 75, con il quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;
Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021, al reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019;
Considerato che, a seguito dello scambio di informazioni di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/279 il Mipaaf viene informato (notificato) attraverso il sistema OFIS da autorita' competenti di altri Stati membri (notificanti) in relazione a non conformita' sospette o accertate che compromettono l'integrita' del prodotto biologico proveniente dall'Italia;
Considerato che a seguito di tale notifica il Mipaaf e' chiamato a rispondere entro trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica, comunicando le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell'indagine ufficiale, nonche' ogni altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante;
Considerato che uno Stato membro notificante, in relazione ad una notifica OFIS, puo' chiedere al Mipaaf tutte le informazioni supplementari che ritiene necessarie;
Considerato che l'Italia, in qualita' di Stato membro notificante, deve inserire quanto prima le voci e gli aggiornamenti necessari nell'OFIS, compresi gli aggiornamenti relativi ai risultati delle indagini ufficiali pertinenti svolte dagli organismi di controllo;
Considerato che l'Italia delega agli organismi di controllo, cosi' come definiti all'art. 3, punto 56) del regolamento (UE) 2018/848 i seguenti compiti: il controllo ufficiale e relativa indagine ufficiale volta a stabilire la conformita' al regolamento (UE) 2018/848 e pertinente normativa discendente, l'attivita' certificativa prevista dallo stesso regolamento attraverso l'emissione del certificato di cui all'art. 35 del regolamento (UE) 2018/848 e la decisione in merito all'adozione di azioni e misure in caso di non conformita' sospetta o accertata;
Ritenuto opportuno adottare misure appropriate e stabilire procedure documentate per consentire uno scambio di informazioni veloce, efficace ed efficiente tra il Mipaaf e gli organismi di controllo ai sensi dell'art. 9 (6) del regolamento (UE) 2021/279;
Considerato che in caso di sospetta o accertata non conformita' riscontrata su un prodotto biologico il responsabile dell'indagine ufficiale e della decisione in merito all'adozione di azioni e misure e' l'organismo di controllo dell'operatore che ha immesso sul mercato questo prodotto e che e' quindi quest'ultimo che deve fornire al Mipaaf tutte le informazioni relative agli scambi di informazione di cui all'art. 43 (1) del regolamento (UE) 2018/848;
Sentito il tavolo tecnico in agricoltura biologica nel corso della riunione del 29 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e la tempistica dello scambio di informazioni tra il Mipaaf e gli organismi di controllo al fine di consentire al Mipaaf di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 9, paragrafo 1, lettera (a), punti i), ii) e iii) del regolamento (UE) 2021/279 nei seguenti casi:
a. l'Italia e' paese notificante;
b. l'Italia e' paese destinatario della notifica.
 
Allegato 1

Modello segnalazione irregolarita' prodotti
provenienti da altri Paesi UE
Indicazioni per la compilazione
a) Tutte le risposte devono essere estremamente sintetiche (max 1000 caratteri)
b) Le risposte possono essere fornite in italiano e/o in inglese
c) Devono essere allegati solo i documenti strettamente pertinenti e di utilita' alla comprensione dei fatti
d) Ogni file allegato, anche compresso, non deve eccedere i 10 MB
e) I campi identificati con (*) sono obbligatori

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Modello segnalazione irregolarita' prodotti
provenienti da Paesi terzi
Indicazioni per la compilazione
a) Tutte le risposte devono essere estremamente sintetiche (max 1000 caratteri)
b) Le risposte possono essere fornite in italiano e/o in inglese
c) Devono essere allegati solo i documenti strettamente pertinenti e di utilita' alla comprensione dei fatti
d) Ogni file allegato, anche compresso, non deve eccedere i 10 MB

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Modello segnalazione non conformita' rilevata in Italia
in prodotti provenienti dall'Italia
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Modello risposta alla notifica INEU
Indicazioni per la compilazione
a) Tutte le risposte devono essere estremamente sintetiche (max 1000 caratteri)
b) Le risposte possono essere fornite in italiano e/o in inglese
c) Devono essere allegati solo i documenti strettamente pertinenti e di utilita' alla comprensione dei fatti
d) Ogni file allegato, anche compresso, non deve eccedere i 10 MB

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Autorita' e indirizzi mail da utilizzare
per le comunicazioni di cui al presente decreto
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Definizioni e acronimi

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) N.C.: non conformita';
b) O.F.I.S.: Organic Farming Information System;
c) S.M. :Stato/i membro/i;
d) P.T.: Paese terzo;
e) Prodotto biologico: prodotto biologico o in conversione;
f) Mipaaf: ufficio PQAI 1, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
g) Regolamento: regolamento (UE) 2018/848.
 
Art. 3
Non conformita' rilevata in Italia su prodotti biologici provenienti
da un altro Stato membro o Paese terzo (Italia notificante).

1. L'organismo di controllo che ritiene che una N.C. sospetta o accertata comprometta l'integrita' dei prodotti biologici provenienti da un altro S.M. o da un P.T. invia una segnalazione al Mipaaf, non oltre i cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha riscontrato la N.C. o ha ricevuto l'informazione, secondo le modalita' specificate nell'art. 7 del presente decreto, corredandola con prove documentali raccolte a supporto della segnalazione stessa.
2. L'organismo di controllo di cui al comma 1 del presente articolo predispone la segnalazione utilizzando gli appositi modelli riportati negli Allegati 1 o 2 del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a, punto i) e ii) del regolamento (UE) 2021/279 il Mipaaf, attraverso O.F.I.S., notifica allo S.M. o al P.T. interessato la segnalazione ricevuta e informa l'organismo di controllo, di cui al comma 1 del presente articolo, e le altre autorita' riportate nell'Allegato 5, in relazione alla data di inserimento e al numero di riferimento della notifica.
4. Il Mipaaf trasmette all'organismo di controllo di cui al comma 1 la risposta ricevuta tramite O.F.I.S. insieme alla documentazione allegata pertinente, secondo le modalita' di cui all'art. 7.
5. L'organismo di controllo, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, trasmette al Mipaaf secondo le modalita' di cui all'art. 7 il proprio parere motivato sulla risposta di cui al comma 3 del presente articolo.
 
Art. 4

Non conformita' rilevata in Italia in prodotti
provenienti dall'Italia (Italia notificante)

1. L'organismo di controllo che ha fondati sospetti che una N.C. sospetta o accertata comprometta l'integrita' di prodotti biologici commercializzati da un operatore biologico sotto il proprio controllo in uno o piu' S.M., informa il Mipaaf, non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha riscontrato la N.C. o ha ricevuto l'informazione, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del presente decreto.
2. L'organismo di controllo di cui al comma 1 predispone una segnalazione, corredata dalle relative prove documentali a supporto, utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato 3.
3. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a, punto iii) del regolamento (UE) 2021/279 il Mipaaf inserisce in O.F.I.S. la notifica di allerta verso gli S.M. interessati e informa l'organismo di controllo segnalante del numero di riferimento della notifica di allerta.
4. Il Mipaaf trasmette eventuali risposte ricevute dagli S.M. allertati all'organismo di controllo di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le modalita' di cui all'art. 7.
 
Art. 5
Non conformita' rilevata in un altro Stato membro per prodotti
provenienti dall'Italia (Italia destinataria della notifica).

1. Il Mipaaf, ricevuta ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a, punto i) del regolamento (UE) 2021/279 attraverso O.F.I.S. una notifica da parte di uno S.M. in relazione a una NC sospetta o accertata riscontrata su prodotto biologico ottenuto e/o commercializzato da un operatore biologico italiano in un altro Stato membro, trasmette la notifica e la documentazione allegata all'organismo di controllo indicato nella notifica stessa.
2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene secondo le modalita' descritte nell'art. 7 e comprende anche il modulo di risposta di cui all'allegato 4, precompilato da parte del Mipaaf nelle parti di propria competenza (Riquadro 1).
3. L'organismo di controllo che, ricevuta la notifica di cui al comma 1, ritiene di non essere l'organismo di controllo responsabile a condurre l'indagine ufficiale, completa il Riquadro 2 ed invia comunicazione (risposta intermedia) al Mipaaf entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della notifica indicando le motivazioni a supporto e, se del caso, il codice dell'organismo di controllo a cui deve essere trasmessa la notifica.
4. L'organismo di controllo responsabile dell'indagine ufficiale procede ad una valutazione preliminare della documentazione ricevuta dal Mipaaf e, se ritiene che le informazioni contenute non siano adeguate e sufficienti, compila il riquadro 3 del modulo di risposta di cui all'allegato 4 per la richiesta di integrazioni indicando i riferimenti alla normativa unionale a supporto della richiesta stessa.
5. La comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo (risposta intermedia) e' inviata al Mipaaf secondo le modalita' di cui all'art. 7, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.
6. L'organismo di controllo responsabile dell'indagine ufficiale a seguito della ricezione della notifica e di eventuali pertinenti integrazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo opera ai sensi degli articoli 29 e/o 41 del regolamento.
7. Tutti gli organismi di controllo, eventualmente coinvolti nell'indagine ufficiale, compilano il modulo di risposta di cui all'Allegato 4 del presente decreto, o altra documentazione di sistema che riporti informazioni equivalenti e il corretto riferimento alla segnalazione OFIS, per quanto di propria competenza, lo conservano e, se necessario, lo mettono a disposizione, insieme ad altra documentazione pertinente, dell'organismo di controllo responsabile dell'indagine ufficiale di cui al comma 4 e/o delle autorita' di vigilanza e accreditamento.
8. Al termine dell'indagine ufficiale, l'organismo di controllo di cui al comma 4 invia al Mipaaf la risposta conclusiva, secondo le modalita' dell'art. 7 e utilizzando il modulo di risposta di cui all'allegato 4, comunicando in modo chiaro le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell'indagine ufficiale condotta a norma degli articoli 29 (2) e/o 41 (2) del regolamento, nonche' ogni altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante.
9. Se dopo quindici giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa, l'organismo di controllo di cui al comma 4 non e' ancora in grado di inviare una risposta conclusiva, invia al Mipaaf secondo le modalita' di cui all'art. 7, una risposta intermedia per fornire aggiornamenti in relazione all'indagine ufficiale in corso riportando nel modulo di risposta di cui all'Allegato 4 tutte le informazioni disponibili e allegando le prove documentali raccolte.
10. In caso di indagine particolarmente complessa, l'organismo di controllo notificato, motivando la necessita' di un tempo congruo allo svolgimento dei controlli, puo' inviare piu' risposte intermedie, con cadenza di massimo quindici giorni lavorativi, fornendo gli aggiornamenti relativi agli esiti delle indagini svolte sino a quel momento.
11. Qualora lo Stato membro notificante segnali tramite il sistema O.F.I.S. di non accettare la risposta inserita dal Mipaaf a seguito della comunicazione di cui al comma 8, il Mipaaf richiede all'organismo di controllo di cui al comma 4 le informazioni integrative pertinenti.
12. L'organismo di controllo risponde alle richieste di cui al comma 11 del presente articolo entro quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.
13. Il Ministero informa l'organismo di controllo di cui al comma 1, secondo le modalita' dell'art. 7, dell'accettazione, da parte dell'autorita' competente dello S.M. notificante, della risposta inserita nel sistema O.F.I.S.
 
Art. 6
Non conformita' rilevata in uno SM e che potrebbe avere implicazioni
per Italia (Italia destinataria della notifica).

1. Il Mipaaf, ricevuta ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a, punto iii) del regolamento (UE) 2021/279 attraverso O.F.I.S. una notifica di allerta da parte di uno SM in relazione a una N.C. sospetta o accertata riscontrata su prodotto biologico ottenuto e/o commercializzato in Italia da un operatore biologico dello stesso SM, trasmette la notifica e la documentazione allegata a tutti gli organismi di controllo, nelle modalita' specificate nell'art. 7.
2. L'organismo di controllo adotta le azioni e le misure pertinenti qualora un proprio operatore controllato abbia acquisito il prodotto oggetto della notifica di allerta di cui al comma 1 del presente articolo e comunica al Mipaaf, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del presente decreto, le azioni e le decisioni assunte.
 
Art. 7

Modalita' di invio delle comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui al presente decreto devono avvenire a mezzo e-mail, utilizzando gli indirizzi mail indicati nell'allegato 5.
2. In caso di modifica di uno o piu' indirizzi e-mail riportati in allegato, il Mipaaf provvedera' ad informare tutti gli organismi di controllo a mezzo PEC.
 
Art. 8

Abrogazioni e applicazione

1. Il decreto dipartimentale 26 luglio 2011, n. 14458 e' abrogato.
2. Il presente decreto si applica per gli scambi di informazioni di cui all'art. 1 che si avviano a partire dalla data di entrata in vigore.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento: Abate