Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 settembre 2022, n. 168
Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare:
gli articoli 6, comma 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma 7, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato;
gli articoli 6-bis, commi 2 e 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma 7, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato, nonche' le modalita' di formulazione del giudizio di idoneita' al servizio di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare:
gli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 9, 25-ter, comma 5, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici;
gli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 9, e 25- ter, comma 5, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante «Nuovo ordinamento della Banda musicale della Polizia di Stato» e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14 che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio, rispettivamente, per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 24 e 26;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'"Ordinamento della professione di psicologo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria», convertito dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, che, al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, ha istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare:
gli articoli 3, comma 3, 5-bis, comma 3, 6, comma 1, lettera b), 31, comma 3, e 46, comma 2, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, nonche' del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato;
gli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, e 47, comma 2, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia;
gli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo;
l'articolo 57, comma 2, che prevede che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali», convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da pare delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante: «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2020, recante «Numero e competenze dei servizi, degli uffici e delle divisioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza» e, in particolare, l'articolo 74, comma 1, lettera b), che stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato garantisce il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle attivita' degli istituti, delle scuole e dei centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante «Regolamento degli Istituti di istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante «Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370, recante «Disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante «Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15»;
Visto il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, recante «Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»;
Ritenuto di dover disciplinare, mediante l'adozione di un unico regolamento, ai fini di un'organica disciplina della materia, le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei predetti ruoli e carriere, dei corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale, dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica dei funzionari della Polizia di Stato, nonche' le modalita' di espressione del giudizio di idoneita' al servizio di polizia e l'individuazione dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere n. 1197/2022 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. DAGL 7569 P- del 26 agosto 2022;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La Parte I del presente regolamento disciplina:
a) le modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici, per l'accesso:
1) alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 3, 31, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
2) ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
3) ai ruoli degli agenti e assistenti ed agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
b) le modalita' di svolgimento delle altre procedure di reclutamento per la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
c) le modalita' di svolgimento dei concorsi interni, per l'accesso:
1) alla carriera dei funzionari di Polizia ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000;
2) alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 334 del 2000;
3) ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
4) ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
d) la definizione dei requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio, per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, recante: «Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio
delle professioni stesse»:
«Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha
uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i
professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per
categorie di professionisti laddove previsti da specifiche
norme.
2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e'
necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed
essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare
la professione nella circoscrizione dell'Ordine.
4. Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali, possono
essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le
norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese
estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine
professionale italiano di appartenenza.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis,
24-quater e 27 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per
titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1,
lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le
specializzazioni conseguite nella forza armata di
provenienza sono riconosciute valide, purche' previste
nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non
vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente
comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento
di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento
ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di
polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.».
«Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti).
- 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di
formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo
semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il
secondo semestre al completamento del periodo di formazione
presso gli istituti di istruzione e all'applicazione
pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
Durante il corso, essi possono essere sottoposti a
valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al
comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal
piano di studio e non possono essere impiegati in servizi
di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e
d'onore. Al termine del primo semestre di corso il
direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi
riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova,
acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia giudiziaria e sono avviati
all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli
allievi agenti destinati ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro», conseguita la nomina ad agente in prova,
svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione
pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in
relazione alla specialita' di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli
agenti in prova permangono presso gli istituti di
istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano
di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei
soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di
tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame
stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la
conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e
sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della
pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione
pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica,
gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di
polizia tenuto conto della relazione favorevole del
funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso
cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la
graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per
una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la
relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del corso.».
«Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei
sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a
domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non superiore a tre mesi,
espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli
assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo,
nell'ambito delle domande presentate in un numero non
superiore al doppio dei posti disponibili;
b) nel limite del restante trenta per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso, espletato anche con modalita' telematiche, per
titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario
tendente ad accertare prevalentemente il grado di
preparazione professionale, soprattutto a livello pratico
ed operativo, e successivo corso di formazione
professionale, della durata non superiore a tre mesi,
espletato anche con modalita' telematiche, riservato al
personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia
compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un
giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che
ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per
merito straordinario, di presentare istanza di
partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne
consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente
con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle
procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle
risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e'
assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso
di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita'
anagrafica.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di
formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1,
lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla
lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno,
sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. Fino alla data di comunicazione della sede di
successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del
relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti
scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi
conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di
formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a),
sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla
successiva lettera b).
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative
del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente
articolo, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse,
la composizione della commissione d'esami, le modalita' di
svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente
articolo, i criteri per la formazione delle graduatorie di
fine corso.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine
determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso,
con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo
ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura
di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i
vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).
Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), e'
assicurato il mantenimento della sede di servizio.
7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al
comma 1 puo' essere esercitata entro il termine di sette
giorni dalla comunicazione della sede di successiva
assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio
al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della
facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui
sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione
con mantenimento della sede di servizio, e' causa di
esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui
al comma 1 relative all'annualita' immediatamente
successiva.
7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis
sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima
procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia
utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale
caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis,
primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso
di formazione.».
«Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina
alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) in misura non superiore al sessanta per cento e
non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso,
per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un
colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli
27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990,
n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti
al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto
titolo di studio;
b) in misura non superiore al cinquanta per cento e
non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli ed esami, consistente in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che,
alla data del bando che indice il concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del
titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1,
lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato
la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia
riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a
concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli
riservati, per gli anni successivi, alle rispettive
aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).
1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
progressione del personale del ruolo degli ispettori, il
numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato
considerando la complessiva carenza nella dotazione
organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del
concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo
che il numero complessivo degli ispettori che accedono al
ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la
riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera
a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei
posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera b), devono frequentare un corso di formazione della
durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso di cui al comma 2 puo' essere ripetuto
una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice
ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali
del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti
esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi
alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per
qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici,
le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da
ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire
a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la
formazione della graduatoria finale. Con il medesimo
decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di
svolgimento dei relativi corsi di formazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 20-quater,
25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica):
«Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti
tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed
esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo
di abilitazione professionale conseguito dopo
l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
d) qualita' di condotta di cui all'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei
mesi.
4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti
tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello
relativo ai limiti di eta'.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano,
altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato
gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' ai servizi di polizia prestano giuramento e sono
nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di
graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati
agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la
graduatoria finale degli esami.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite
le modalita' di svolgimento del relativo corso di
formazione.».
«Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente
tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene,
a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo e
superamento di un successivo corso di formazione
tecnico-professionale, della durata non superiore a tre
mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato
agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza
nella sede di servizio al personale interessato, ove
esistano uffici che ne consentano l'impiego;
b) nel limite del restante trenta per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso, espletato in via prioritaria con modalita'
telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte
ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il
grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a
livello pratico ed operativo, e successivo corso di
formazione tecnico-professionale, della durata non
superiore a tre mesi, espletato anche con modalita'
telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti
e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni
di effettivo servizio.
2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un
giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che
ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico
per merito straordinario, di presentare istanza di
partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne
consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente
tecnico con una decorrenza piu' favorevole. L'esito
positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra
nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti
interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di
carriera.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di
punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica e l'anzianita' anagrafica. Per la formazione
della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera
b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di
servizio e l'anzianita' anagrafica.
4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di
formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1,
lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla
lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno,
sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. Fino alla data di comunicazione della sede di
successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del
relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti
scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi
conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di
formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a),
sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla
successiva lettera b).
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative
del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente
articolo, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse,
la composizione della commissione d'esame, nonche' le
modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del
presente articolo e i criteri per la formazione della
graduatoria di fine corso.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico
nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso,
con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo
tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della
procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo
i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).
Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera
a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.
7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici
puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni
dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione,
che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di
formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di
rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia
stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con
mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione
dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1
relative all'annualita' immediatamente successiva.
7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis
sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima
procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia
utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale
caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis,
primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso
di formazione.».
«Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice
ispettore tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) specifico titolo di studio di istruzione
secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento del diploma universitario,
nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o
attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti
attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo
professionale per il quale si concorre;
d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) qualita' di condotta di cui all'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psicofisica,
espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi.
2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un
sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e
dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione
professionale di cui al comma 1.
3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia
di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi
vigenti.
4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed
un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi
di specializzazione richiesti dal bando di concorso e
tendenti ad accertare il possesso delle capacita'
professionali per assolvere le funzioni previste dall'art.
24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati
di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al
profilo professionale che devono possedere i candidati, le
materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti
da mettere a concorso per ciascun profilo professionale
sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate
tante graduatorie quanti sono i profili professionali
previsti dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella
graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori
del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria
finale del concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui
all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono
destinati a frequentare un corso della durata non inferiore
a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti
formativi universitari per il conseguimento della specifica
laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con
decreto del Ministro dell'interno, ai fini della formazione
tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche
funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e'
stato indetto il concorso. Gli allievi vice ispettori
tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli
esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto
e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in
strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre
strutture dell'Amministrazione. I frequentatori gia'
appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato
conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione
al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i
primi due anni di corso non possono essere impiegati in
servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di
parata e d'onore.
8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e'
richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso
della laurea triennale, frequentano un corso di formazione
non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori
tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il
giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice
ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove
pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di
vice ispettore tecnico.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e dei corsi, in relazione alle
mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine
corso.
10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine
del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di
idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori
tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove
pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori
tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un
periodo di tirocinio operativo di prova della durata non
superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al
termine del periodo di tirocinio operativo di prova, sono
confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore
tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.
Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto
in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai
sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.».
«Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice
ispettore tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di
servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un
colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione
tecnico-professionale ed e' riservato al personale della
Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che
indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non
inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo di
studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di
laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia
riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu'
grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo
inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti e'
riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
tecnici.
2. Il bando di concorso deve contenere la
ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle
disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo
o settore professionale.
3. Al termine del concorso sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili o settori professionali
previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi
utilmente nella graduatoria di ciascun profilo o settore
sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti
in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il
punteggio riportato.
4. I vincitori del concorso devono frequentare un
corso di formazione tecnico-professionale di durata non
inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione al corso.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
al comma 4 del presente articolo, in relazione alle
mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli
esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle
funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori
per i quali e' indetto il concorso.
6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del
corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine
di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalita'
previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza
economica dal giorno successivo alla data di conclusione
del corso di formazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240 (Nuovo ordinamento della Banda musicale della Polizia
di Stato):
«Art. 12 (Nomina a maestro direttore). - 1. La nomina
a maestro direttore della banda musicale della Polizia di
Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso del godimento dei diritti civili e politici,
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio
secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di
condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, nonche' del diploma di strumentazione per
banda.
2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo
14.
3. Il vincitore del concorso e' nominato maestro
direttore in prova della banda musicale.
4. Durante il periodo di prova frequenta un corso
informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di
Stato della durata massima di tre mesi.».
«Art. 13 (Nomina a maestro vice direttore). - 1. La
nomina a maestro vice direttore della banda musicale della
Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso,
per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti
civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' dell'attestato
di compimento del corso inferiore di composizione.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.
3. Il vincitore del pubblico concorso e' nominato
maestro vice direttore in prova.
4. Durante il periodo di prova frequenta un corso
informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di
Stato della durata massima di tre mesi.».
«Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad
orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si
consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami,
al quale possono partecipare i cittadini italiani con eta'
massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei
diritti civili e politici, e dell'idoneita' fisica,
psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di condotta di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi.
3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali
in prova.
4. Durante il periodo di prova frequentano un corso
informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di
Stato della durata massima di trenta giorni.».
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo
stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato):
«Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi
a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il
passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di
Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti
psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto
dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici
previsti dai regolamenti approvati con i decreti del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e
904.
2. Devono in ogni caso essere effettuati gli
accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente
previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il
conseguimento di particolari abilitazioni professionali o
di servizio e per impieghi speciali.».
«Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia
indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.
121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 4
ottobre 1990, n. 276 (Aumento dell'organico del personale
appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo
snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia
giudiziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1990, n. 359:
«Art. 5. - 1. L'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali possono essere
preceduti da una prova preliminare a carattere generale
mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore
accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
secondo le disposizioni vigenti.
2. Il superamento della prova preliminare di cui al
comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione
al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato
superamento della prova preliminare o per difetto di uno o
piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con
decreto motivato del Ministro dell'interno.
3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere
effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti
predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o
piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la
composizione e nomina delle commissioni tecniche e i
criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di
idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con
apposito regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'interno.
4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle
vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli
e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano
superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo
sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.
4-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e'
prorogato di quattro anni; i cicli di corso di
aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3,
e il secondo ciclo di corso di cui all'articolo 6, comma 7,
del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati
secondo le modalita' stabilite dal Ministro dell'interno,
tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli istituti
di istruzione.».
- Si riporta il comma 2-bis dell'art. 6 della legge 31
marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia):
«2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle
attivita' di formazione e di addestramento del personale
della Polizia di Stato, e' istituito l'Ispettorato delle
scuole della Polizia di Stato, cui e' preposto un dirigente
generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione
organica vigente e fermo restando il numero complessivo
degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti
articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza
espletano le funzioni di raccordo e di uniformita' di
azione degli istituti, scuole, centri di formazione e
addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la
diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui
all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del presente
comma dipendono i predetti istituti, scuole e centri di
formazione della Polizia di Stato, nonche', limitatamente
allo svolgimento delle attivita' di formazione e di
addestramento, i centri che svolgono anche attivita'
operative di tipo specialistico.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5-bis,
5-ter, 6, 31, 32, 33, 46, 47, 48 e 57 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78):
«Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla
qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis,
comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico,
per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici
e che sono in possesso della laurea magistrale o
specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto
previsto dal comma 2. Il limite di eta' per la
partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e'
stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve
le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' di
condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le
lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti
ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma
2, del regolamento approvato con decreto del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di
crediti formativi universitari in discipline afferenti al
settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due
terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti
acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalita' di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti
di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative
modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi
concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente
articolo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in
numero non inferiore a due, di composizione delle
commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica di commissario e' riservato al
personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto
diploma di laurea a contenuto giuridico e con un'eta' non
superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello
del ruolo degli ispettori, e, per l'altra meta', al
restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo
non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i
casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto
personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti,
la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra
sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso
periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi.».
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso
alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei
concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di
formazione iniziale della durata di due anni presso la
Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che
accedono alla qualifica di commissario ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in
due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo
applicativo presso strutture della Polizia di Stato
finalizzato all'espletamento delle funzioni previste
dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i
commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il
corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del
corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed
accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di
tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato
anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2,
comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e'
espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto
anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della
pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella
qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica
finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 6.
5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e
della progressione in carriera, il personale proveniente
dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14,
conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di
provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice
questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, e'
confermato nella qualifica di vice questore aggiunto.
Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle
qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo
7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
6. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione iniziale e i criteri per la verifica finale di
tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede
di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi
dell'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi
d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a
due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
effettuata anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
province indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla
qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo
2-bis, comma 1, lettera b), e' riservato al personale in
possesso delle lauree di cui al comma 2, il quale, nei tre
anni precedenti, non abbia riportato la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu'
grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non
inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno per l'accesso alla carriera dei
funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami,
di cui il quaranta per cento riservato al personale dei
ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni e con
un'eta' non superiore a trentacinque anni, e il sessanta
per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori,
di cui il venti per cento riservato ai sostituti
commissari, con un'eta' non superiore a cinquantacinque
anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un
colloquio, secondo le modalita' stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di
laurea magistrale o specialistica individuate con decreti
ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma
2, del regolamento approvato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22
ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del
presente articolo la laurea triennale o la laurea
magistrale o specialistica si considera a contenuto
giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un
numero di crediti formativi universitari in discipline
afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non
inferiore a due terzi del totale, considerando
esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di
esami in trentesimi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,
sono individuate le categorie di titoli da ammettere a
valutazione per il concorso di cui al comma 1 del presente
articolo, tra le quali assume particolare rilevanza
l'anzianita' di effettivo servizio, e i punteggi massimi da
attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto
accertamento della preparazione, anche professionale ed
operativa, in relazione alle responsabilita' connesse alle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo
24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante
il periodo di frequenza del corso il personale interessato
e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.».
«Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla
qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori del
concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di
formazione della durata di un anno presso la scuola
superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione
dei crediti formativi per il conseguimento di una delle
lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3,
comma 2, sulla base di programmi e modalita' coerenti con
le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti
dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo,
non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di
Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con
le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono
le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di
fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono
essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, di parata o d'onore.
3. I vice commissari che hanno superato l'esame di
fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola
il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia, sono
confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica
di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione sono determinate con il regolamento di cui
all'articolo 4, comma 6.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice
commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
province indicate dall'Amministrazione.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto.). - 1.
La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a) per i commissari capo che accedono alla carriera
mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per
cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre
di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento del corso di formazione dirigenziale, della
durata non superiore a tre mesi, con esame finale , ferma
restando, per coloro che superano il corso, la collocazione
in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla
presente lettera e alla successiva lettera b). Allo
scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale
della carriera dei funzionari che abbia compiuto almeno sei
anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario
capo, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno
e del 31 dicembre;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera
mediante concorso interno, nel limite del restante venti
per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed
esami, e superamento del corso di formazione di cui alla
lettera a) del presente comma, riservato ai commissari
capo, in possesso di una delle lauree magistrali o
specialistiche indicate dall'articolo 3, comma 2, con
almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima
qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30
giugno e del 31 dicembre secondo le modalita' definite con
il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a
tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1°
gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al
comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola
superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente
professionale ed e' finalizzato a perfezionare le
conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico
necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo
selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di
cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del
concorso interno di cui alla successiva lettera b). I
commissari capo che non frequentano il corso per un periodo
superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non
conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia
determinata da maternita', da gravi infermita', anche non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie
salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'
giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, o da infermita'
dipendente da causa di servizio o contratta durante il
corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la
riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a
frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del
presente articolo, le modalita' di svolgimento dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della
graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.».
«Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari
tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale
della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale
possono partecipare i cittadini italiani che godono dei
diritti civili e politici e che sono in possesso dei
requisiti previsti dai commi 2 e 3. Il limite di eta' per
la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,
e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, ferme restando le deroghe di cui al predetto
regolamento. Le qualita' di condotta sono previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono
indicate le lauree magistrali o specialistiche per la
partecipazione al concorso, individuate secondo le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le
abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative
modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi
concorsuali, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui
le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie
attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le
prime in numero non inferiore a due, di composizione delle
commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei
funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia
di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con
un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la meta' al
personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta'
al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di
Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore
a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei
requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia
riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu'
grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi.».
«Art. 32 (Corso di formazione iniziale per
l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di
Polizia). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo
31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione
iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la
scuola superiore di polizia, finalizzato anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Durante la frequenza del corso i commissari tecnici
rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza
e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente
all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di
appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori
del periodo applicativo, non possono essere impiegati in
servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di
parata o d'onore.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione iniziale sono determinate con il regolamento di
cui all'articolo 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1,
lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. I commissari tecnici che hanno superato l'esame
finale del corso di formazione iniziale e che sono stati
dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano
giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario
capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine
corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di
due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola
superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio,
la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico e'
effettuata previa verifica finale del dirigente
dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, del cui esito
si tiene conto in sede di redazione del rapporto
informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Gli
stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le
modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando
la permanenza nella sede di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
4-bis. Ai fini della determinazione del posto in
ruolo e della progressione in carriera, il personale
proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori
tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianita'
maturata nella qualifica di provenienza e, qualora
rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del
suddetto ruolo speciale ad esaurimento, e' confermato nella
qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i
requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli
dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale,
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1.
La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel
limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre
di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per
merito comparativo e superamento del corso di formazione
dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con
esame finale, ferma restando, per coloro che superano il
corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello
scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso
il personale della carriera dei funzionari tecnici che
abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio
nella qualifica di commissario capo tecnico,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre.
2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a
tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1°
gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che
non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque
giorni, anche non consecutivi, non conseguono la
promozione, salvo che l'assenza sia determinata da
maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da
causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o
da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria
competente per territorio, o da infermita' dipendente da
causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la
riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a
frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di
polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico
professionale ed e' finalizzato a perfezionare le
conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente
articolo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale,
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di
fine corso, sono determinati con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
«Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei
medici veterinari di Polizia). - 1. L'accesso alla
qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici
veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico,
per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini italiani che godono dei diritti civili e
politici, in possesso, per la carriera dei medici, della
laurea in medicina e chirurgia e del diploma di
specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di
concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed
iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici
veterinari, della laurea in medicina veterinaria e
dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione
al relativo albo nonche', per entrambe le carriere, dei
requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Il
limite di eta' per la partecipazione al concorso, non
superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al
predetto regolamento. Le qualita' di condotta sono previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale per
l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e
i medici veterinari di Polizia e le relative modalita' di
accertamento, le tipologie e le modalita' di svolgimento
dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le
eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in
numero non inferiore a due, di composizione della
commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario
e' riservato al personale della Polizia di Stato in
possesso dei prescritti diploma di laurea e
specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e
con un'eta' non superiore a quaranta anni, in possesso dei
requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non
deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu'
grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un
giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". Per il
concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve
di cui al primo periodo sono destinate, per la meta', al
personale appartenente al ruolo degli ispettori
tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al restante
personale con un'anzianita' di servizio effettivo non
inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla
qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo
periodo e' destinata al personale con un'anzianita' di
servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi.».
«Art. 47 (Corso di formazione iniziale per
l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari
di Polizia). - 1. I vincitori del concorso di cui
all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di
formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei
mesi, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento
e' impartito da docenti universitari, magistrati,
appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti
estranei ad essa, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Durante la frequenza del corso i medici e i medici
veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il
ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al
di fuori del periodo applicativo, non possono essere
impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, di parata o d'onore.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione iniziale sono determinate con il regolamento di
cui all'articolo 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1,
lettera e), e al comma 2, sono ridotti a un quarto.
4. I medici e i medici veterinari che hanno superato
l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono
stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano
giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale
e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola
superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi
d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4,
comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico
veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di medico
capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei
posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento del corso di formazione dirigenziale, della
durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma
restando, per coloro che superano il corso, la collocazione
in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio
per merito comparativo e' ammesso il personale delle
carriere dei medici e dei medici veterinari che abbia
compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30
giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica di medico principale e
sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario
principale.
2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario
capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1°
luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici
principali e i medici veterinari principali che non
frequentano il corso per un periodo superiore a cinque
giorni, anche non consecutivi, non conseguono la
promozione, salvo che l'assenza sia determinata da
maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da
causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o
da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria
competente per territorio, o da infermita' dipendente da
causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari
principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica,
sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale
successivo.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di
polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed
e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
sanitario, gestionale e giuridico necessarie per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione dirigenziale di cui al comma 1, del presente
articolo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale,
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di
inizio e di fine corso, sono determinati con il regolamento
di cui all'articolo 4, comma 6.».
«Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine
di assicurare periodici percorsi formativi per il personale
appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di
cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica
sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per
quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza
corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime
carriere.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6,
sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di
svolgimento, anche telematiche, nonche' i criteri per la
individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma
1 del presente articolo, che possono essere effettuati
anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture
formative pubbliche o private.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35:
«Art. 8 (Semplificazioni per la partecipazione a
concorsi e prove selettive, nonche' norme sulla
composizione della Commissione per l'esame di avvocato). -
1. Le domande e i relativi allegati per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno
2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo
le modalita' di cui all'articolo 65 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le
clausole dei bandi in contrasto con la presente
disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto
previsto dal presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto
previsto nel comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una
disciplina adottata al livello dell'Unione europea,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Secondo
le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.".
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare
ed un supplente sono professori ordinari o associati di
materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica
ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle
seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori
ordinari, professori associati o ricercatori di materie
giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero
presso un istituto superiore.».
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 119/1 del 4 maggio 2016.
- Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, lett. b),
del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 6 febbraio 2020,
recante il numero e le competenze dei servizi, degli uffici
e delle divisioni del Dipartimento della pubblica
sicurezza:
«Art. 74 (Articolazione della Direzione centrale per
gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato). - 1. La Direzione centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia
di Stato:
a) (omissis);
b) garantisce il coordinamento e l'unita' di
indirizzo dell'attivita' degli istituti, delle scuole e dei
centri di formazione e addestramento della Polizia di
Stato, con esclusione di quelli previsti dagli articoli 22
e 58 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche', fatta
eccezione per i soli profili formativi, del "Centro nautico
e sommozzatori" e del "Centro addestramento e
standardizzazione volo", attraverso il dipendente
Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;».
- Il decreto del Capo della polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, recante: "Modalita'
di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere
dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei
medici veterinari della Polizia di Stato", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 118 del 23
maggio 2018.
- Il decreto del Capo della polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza 17 luglio 2018, recante:
"Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei
funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia,
dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la
promozione a vice questore aggiunto della Polizia di
Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 207 del 6 settembre 2018.

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 3, 5-bis, 6, 31 e 46 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 6, 24-quater e 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo degli articoli 5 e 20-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica):
«Art. 25 (Nomina a vice ispettore tecnico). - 1. La
nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si
consegue:
a) in misura non superiore al sessanta per cento e
non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per
titoli ed esami;
b) in misura non superiore al cinquanta per cento e
non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli ed esami.
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a
concorso e non coperti, sono portati in aumento alla
vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.
1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
progressione del personale del ruolo degli ispettori
tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso
ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato
considerando la complessiva carenza nella dotazione
organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del
concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo
che il numero complessivo degli ispettori tecnici che
accedono al ruolo attraverso il concorso interno e
attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma
1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per
cento dei posti complessivamente messi a concorso in
ciascun anno.».
- Per il testo degli articoli 12, 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240
(Nuovo ordinamento della Banda musicale della Polizia di
Stato), si veda nelle note alle premesse.
 
TABELLA 1
(articolo 2)
LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI E SPECIALISTICHE CHE ASSOLVONO AL
REQUISITO DEL POSSESSO DELLO SPECIFICO TITOLO DI STUDIO DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO NEI CONCORSI PER
L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA 2
(articoli 19, 22 e 28)
MATERIE DELLA PROVA PRESELETTIVA E DELLE PROVE D'ESAME DEI
CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE
DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA 3
(articoli 19 e 22)
MATERIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA PER IL
CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO
DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA 4
(articolo 63)
CAUSE DI NON IDONEITA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER
L'ACCESSO ALLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA 5
(articolo 64)
REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER LA NOMINA A
MAESTRO DIRETTORE, MAESTRO VICE DIRETTORE E ORCHESTRALE
DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» per i concorsi pubblici e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno per i concorsi interni esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, con le relative istruzioni, sulla pagina web istituzionale della Polizia di Stato, per i concorsi pubblici (da ora in poi: sito), ovvero sul portale «Doppiavela», per i concorsi interni (da ora in poi: sito), secondo le modalita' stabilite dal bando di concorso.
2. La presentazione della domanda e' effettuata mediante accesso al portale dei concorsi della Polizia di Stato (da ora in poi: portale) con le modalita' indicate dal bando di concorso, ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Per la partecipazione ai concorsi pubblici il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso. I candidati gia' appartenenti alla Polizia di Stato possono utilizzare, ai medesimi fini, la casella di posta elettronica corporate.
4. Per poter presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve munirsi di credenziali del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID) o di carta di identita' elettronica (CIE) o di altra modalita' di accesso certificata prevista dal bando di concorso.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione;
f) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o di non aver assunto la qualita' di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' stato sottoposto a misura cautelare personale o lo e' stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
g) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
h) di non essere:
1) stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
2) stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
3) o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali e' ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
i) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola, dell'istituto o dell'universita' che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in cui e' stato o sara' conseguito. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, ad eccezione dei settori del servizio sanitario, di psicologia e di supporto logistico-amministrativo, il possesso di una delle lauree triennali, magistrali o specialistiche, indicate nella Tabella 1, inerente al settore per il quale il candidato concorre, assolve al requisito del possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado; in tale caso il diploma di laurea non e' valutato come titolo;
l) il possesso delle abilitazioni e specializzazioni richieste, con l'indicazione della data nelle quali sono state o saranno conseguite;
m) il possesso dell'iscrizione ad albi o elenchi professionali ovvero la data di presentazione della relativa istanza di iscrizione;
n) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause, diverse dall'inidoneita' psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
o) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;
p) l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a pena del mancato riconoscimento;
q) il settore o il profilo professionale per il quale si concorre nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici;
r) la specializzazione utile quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, qualora in possesso di piu' titoli di specializzazione compresi tra quelli individuati dal bando di concorso;
s) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.
6. Nella domanda di partecipazione al concorso interno, il candidato deve dichiarare, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), f), g), h), numeri 1) e 3), i), o) del comma 5, e nelle lettere l), m), q) e r), ove richiesto, del medesimo comma 5:
a) l'Ufficio o il Reparto presso il quale presta servizio;
b) l'ente matricolare di riferimento;
c) il punteggio conseguito nei rapporti informativi nel periodo indicato dal bando;
d) di non aver riportato le sanzioni disciplinari previste come causa di esclusione dal bando di concorso;
7. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dall'articolo 4, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, precisando la riserva per la quale concorrono ed indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.
8. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 64 e 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica altresi' in caso di
identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
privati tramite canali fisici. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
SPID e la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,
la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line.
3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del
rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica,
verificano i dati identificativi del richiedente, ivi
inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma
prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte
anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale,
con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.».
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo
64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno
degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater
ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le
comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la
dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative
che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-bis.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1
sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento.
3. soppresso.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82".».
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riportano i commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«4. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti
di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di
durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma,
lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che
abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di
cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni
della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con
i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al
comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari
con allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un
magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge
sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai
dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad
alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto
di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi
previdenziali e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai
sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in
misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei
limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del
diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le
modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento
dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato
a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. I soggetti assunti dall'amministrazione
giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a
tempo determinato di personale con il profilo di addetto
all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo
14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora
al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo
stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento
del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di
stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il
successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei
diciotto mesi di durata complessiva richiesti. Costituisce
altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello
Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui
al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del
tirocinio.
12. soppresso.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
e a vice procuratore onorario.
16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.
374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
presso gli uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in
ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste
dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego):
«Art. 4. - Per superare l'esame, il candidato deve
raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri
di cui all'articolo 3, comma 2.
Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza
delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio
prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie
qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che
ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe':
1) licenza di scuola elementare ovvero livello di
competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue;
2) diploma di istruzione secondaria di primo grado
ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue;
4) diploma di laurea ovvero livello di competenza
C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del
corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per
il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due
lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e
2) del precedente comma dopo il compimento del
quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai
numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di
eta'.
La destinazione ad una funzione superiore comunque
denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un
titolo di studio superiore e' subordinata al possesso
dell'attestato di conoscenza delle due lingue
corrispondente al predetto titolo di studio.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente,
il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue
italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o
superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si
aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi
interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a
qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del
Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire
a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio
attribuibile complessivamente.».
 
Art. 3

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. I concorsi pubblici sono indetti su base nazionale e i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con avviso di pubblicazione sul sito; i bandi relativi ai concorsi interni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione sul sito.
3. Nel decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 1, oltre ai requisiti di partecipazione richiesti, sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso suddivisi, per i concorsi per l'accesso al ruolo del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, per ciascun settore e profilo professionale, con la precisazione che e' possibile presentare domanda di partecipazione solo con riferimento ad un profilo professionale tra quelli messi a concorso. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, il bando deve indicare anche il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo;
b) i termini e le modalita' di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera e);
c) i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione dal concorso;
d) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
e) i documenti prescritti;
f) il titolo di studio richiesto e le eventuali specializzazioni, abilitazioni all'esercizio professionale e le iscrizioni ai relativi albi;
g) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione sul sito del diario delle prove che ha valore di notifica a tutti gli effetti;
h) il numero dei candidati da convocare per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta;
i) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
l) le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche maggiormente diffuse, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
n) i titoli valutabili e i relativi punteggi, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nel presente regolamento per ciascun concorso e le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione;
o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione;
p) gli esercizi che i candidati devono eseguire per l'accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e alla carriera dei funzionari di Polizia;
q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche
e di lingue straniere nei concorsi pubblici). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua
inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo
28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le
modalita' per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i
livelli di conoscenza, anche in relazione alla
professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita'
per l'accertamento della conoscenza medesima. Il
regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1
non si applica.».
- Per il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi), si veda nelle note
all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), si
veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 4

Riserve di posti, preferenze e precedenze

1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di categorie di cittadini.
2. Le riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, e' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.
3. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976.
4. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 3 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso.
5. Nei concorsi pubblici, a parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermo restando l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013 e di cui alle altre disposizioni speciali di legge.
6. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 3 sono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.
7. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito, ai candidati inseriti nella stessa.
8. I candidati che superano tutte le fasi concorsuali devono trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso con le modalita' indicate dal bando di concorso. L'omessa presentazione o indicazione nella domanda di partecipazione al concorso della documentazione, entro i termini stabiliti, determina la mancata valutazione dei titoli.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego), si veda nelle note
all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi), si veda nelle note
all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), si
veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 5

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai Titoli II e III sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono composte:
a) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia e per il concorso per la promozione a vice questore aggiunto: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame;
b) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica dirigenziale non superiore a primo dirigente tecnico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame;
c) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due medici della carriera dei medici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. La Commissione e' integrata da un docente universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico, esperto nelle specializzazioni indicate nel bando di concorso;
d) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da un medico della carriera dei medici veterinari della Polizia di Stato, ovvero da un medico veterinario militare e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame;
e) per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori: da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria di secondo grado;
f) per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore o qualifiche equiparate che la presiede, da due funzionari della Polizia di Stato di cui uno appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia ed uno alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica, rispettivamente, non inferiore a vice questore aggiunto e a direttore tecnico capo, da due docenti di scuola secondaria di secondo grado nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso e da uno o piu' esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico o medico principale della Polizia di Stato;
g) per i concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti: da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a primo dirigente;
h) per i concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici: da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non superiore a primo dirigente tecnico;
i) per i concorsi e le altre procedure di reclutamento per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, da due funzionari con qualifica non superiore a primo dirigente e da due docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado;
l) per i concorsi e le altre procedure di reclutamento per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici: da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico che la presiede, da due funzionari con qualifica non superiore a primo dirigente tecnico e da due docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado.
2. Salvo motivata impossibilita', i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale delle commissioni esaminatrici.
3. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto in lingua inglese e, ove non sia gia' componente, con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all'articolo 25 possono avvalersi di personale di supporto.
7. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice.
8. Il presidente ed i componenti della Commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianita' o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico e' rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.
9. La disciplina dei lavori delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli ed alle carriere della Polizia di Stato e' contenuta nelle apposite «Linee guida» adottate con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
 
Art. 6

Organi di supporto alla Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le mille unita', puo' essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quelli della Commissione esaminatrice e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a cinquecento candidati.
2. Quando le prove scritte hanno luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un Comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice, ovvero da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Nei concorsi interni, se la prova orale e' svolta con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2, possono essere costituiti, a livello regionale o interregionale, con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, uno o piu' nuclei territoriali di supporto alla Commissione esaminatrice composti, ciascuno, da due funzionari, di cui uno della carriera dei funzionari di Polizia e uno della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore e qualifiche equiparate. I nuclei territoriali hanno compiti di organizzazione, vigilanza e logistica e sono responsabili del regolare svolgimento delle operazioni connesse all'espletamento, in ciascuna sede d'esame, presso gli uffici della Questura, della prova orale, in conformita' alle indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice.
 
Art. 7

Valutazione dei titoli

1. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo, non rileva ai fini del concorso.
2. Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non puo' superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d'esame.
3. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale. Tutta la documentazione deve essere conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice.
4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame e gli accertamenti di efficienza fisica e di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, qualora previsti.
5. Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalita' indicate dal bando di concorso.
6. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza mette a disposizione della Commissione esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei titoli dichiarati e prodotti dal candidato, se non gia' in possesso dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
7. Ai fini della valutazione dei titoli professionali, per i concorsi interni, si applicano i seguenti criteri:
a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purche' non siano stati svolti nel medesimo contesto temporale;
b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
c) tra due o piu' servizi contemporanei e' valutato solo quello piu' favorevole al candidato;
d) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per il ruolo o la carriera per la quale si concorre.
8. Non sono in ogni caso oggetto di valutazione:
a) i titoli che non sono previsti dal bando di concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e riportati nella scheda di validazione compilata dall'Ente matricolare di competenza e sottoscritta dal candidato;
b) i servizi anteriori e i titoli di studio prodromici a quelli eventualmente prescritti per l'accesso al concorso;
c) le attestazioni di lodevole servizio;
d) le attivita' svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione.
 
Art. 8

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta, o nelle prove scritte, con il voto ottenuto nella prova orale, ove prevista, e il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, salvo quanto disposto dall'articolo 32.
2. Nell'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato nei concorsi pubblici e nei concorsi interni, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori di ciascun concorso.
4. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e sono dichiarati i vincitori del concorso.
5. Nei concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio conseguito.
6. Per i concorsi pubblici, il decreto di cui al comma 3 e' pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; per i concorsi interni, il medesimo decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Fermo restando il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo 18, i vincitori dei concorsi pubblici e delle altre procedure di reclutamento per agente e agente tecnico sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per allievo agente, allievo agente tecnico, allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per commissario, commissario tecnico, medico e medico veterinario.
8. I vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico mantengono la qualifica posseduta fino al termine del rispettivo corso di formazione.
9. I vincitori dei concorsi interni per vice ispettore e vice ispettore tecnico conseguono, rispettivamente, la nomina ad allievo vice ispettore, allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori del concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia conseguono la nomina alla qualifica di vice commissario.
 
Art. 9

Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1. La Commissione esaminatrice e i comitati di vigilanza, nella prima riunione, prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile. La Commissione esaminatrice stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali e dei punteggi da attribuire.
2. Prima dell'inizio della prova orale sono formulati i quesiti da sottoporre ai candidati, secondo criteri predeterminati che garantiscono l'imparzialita' delle prove.
3. I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.
4. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza per assicurare trasparenza e massima conoscibilita' dell'azione amministrativa garantisce, attraverso la pubblicazione sul sito dei verbali delle commissioni di cui al presente regolamento, la accessibilita' delle informazioni di carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure concorsuali con i limiti di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di
procedura civile:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente
su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di
sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse
nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
 
Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per finalita' di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati e' effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonche' con modalita' analogiche.
2. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.
3. Il candidato, in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Note all'art. 10:
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella GUUE L119 del 4.5.2016.
 
Art. 11

Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva

1. I questionari, individualmente sigillati, sono scelti dai candidati all'atto dell'ingresso nell'aula di esame, contestualmente al modulo, consegnato dal personale incaricato dal Servizio concorsi del Dipartimento della pubblica sicurezza, sul quale devono essere riportate le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non e' ammesso alcun segno nelle altre caselle.
2. Il presidente della Commissione esaminatrice o un altro componente, ultimato l'ingresso dei candidati, da' lettura delle prescrizioni e delle avvertenze che regolano lo svolgimento della prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione.
3. L'apertura dei plichi consegnati ai candidati e' autorizzata dalla Commissione esaminatrice.
4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che viola tali disposizioni e' escluso dal concorso.
5. Alla scadenza del tempo assegnato, la Commissione esaminatrice dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte ai quesiti e procede, secondo le «Modalita' per l'espletamento della prova preselettiva» di cui all'articolo 22, comma 2, alla loro acquisizione mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
6. La correzione, in forma anonima, delle schede delle risposte si svolge nella medesima giornata di effettuazione della prova alla presenza di testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di personale tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. Eccezionalmente, per motivi organizzativi, la correzione puo' avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, comunque non superiore a quindici giorni dallo svolgimento della prova medesima, ferme restando le medesime modalita' e garanzie di trasparenza.
 
Art. 12

Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte

1. La Commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una unica sede, predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi delle tracce sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.
2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario.
3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula di esame, il presidente della Commissione esaminatrice invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta dando lettura della traccia estratta e, successivamente, delle altre due tracce non estratte.
4. Se le prove si svolgono in piu' sedi, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il presidente della Commissione esaminatrice, dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le operazioni di accesso siano concluse, invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le tracce della prova d'esame e ad estrarre a sorte quella oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta estratta e successivamente delle altre due buste e, sempre alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro, per via informatica, della traccia estratta e delle altre due tracce non estratte ai presidenti dei comitati di vigilanza e indica l'orario della dettatura e di inizio ufficiale della prova d'esame.
5. Se la prova d'esame consiste in un questionario, il candidato estrae il questionario fra quelli preventivamente predisposti dalla Commissione esaminatrice, la cui correzione e attribuzione del relativo punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
 
Art. 13

Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Nel corso delle prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, ovvero su moduli predisposti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3. I candidati non possono utilizzare carta per scrivere diversa da quella di cui al comma 2, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, salvo quelli di cui al comma 4, nonche' apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari, e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico.
4. Ove previsto, possono essere consultati i codici, le leggi e i decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, presentati prima della prova d'esame e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.
5. Il concorrente che viola le disposizioni contenute nei commi precedenti, nelle «Modalita' per lo svolgimento delle prove scritte» preventivamente pubblicate sul sito nella sezione dedicata al concorso e delle quali viene data lettura prima dell'inizio delle prove scritte, ovvero impartite dal presidente della Commissione esaminatrice, o che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati hanno copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
 
Art. 14

Adempimenti delle prove scritte

1. All'inizio di ogni prova scritta al candidato sono consegnate due buste: una per la custodia dell'elaborato e l'altra per la custodia dei dati anagrafici. La procedura per la garanzia dell'anonimato e' dettagliata nel bando di concorso e nelle «Modalita' per lo svolgimento delle prove scritte». L'abbinamento tra il nome del candidato ed il relativo elaborato viene effettuato a conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati, in seduta pubblica ed alla presenza di testimoni.
2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Dopo avere scritto il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella busta grande che richiude e consegna al presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la data di consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame, alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente e' assegnato lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione e' effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, preventivamente individuati fra i volontari ed in numero non superiore alle dieci unita', possono assistere alle operazioni.
5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono sigillati e firmati dal presidente, da almeno un altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.
6. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
7. Se la prova scritta consiste in un questionario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.
8. L'attribuzione degli elaborati ai rispettivi autori deve essere fatta a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti. A tale fine viene data informazione sul sito della data e del luogo in cui la Commissione esaminatrice procede all'abbinamento degli elaborati ai candidati, alla presenza di testimoni, con l'avvertimento che un numero massimo di dieci candidati, preventivamente autorizzati, puo' presenziare alla procedura. Per assistere alle predette operazioni gli interessati, a partire dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito, devono inviare apposita richiesta all'indirizzo PEC dedicato al concorso attraverso la propria PEC personale.
9. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della Commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo Comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali e' prevista un'unica prova scritta.
 
Art. 15

Svolgimento delle prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
2. Nei concorsi interni la prova orale puo' essere svolta anche con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza presso un'aula aperta al pubblico nelle Questure individuate con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ovvero ove viene incardinato il Nucleo territoriale di supporto alla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 3, qualora istituito.
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova e, nell'ipotesi di cui al comma 2, all'esterno di ciascuna delle aule ove si e' svolta la prova orale con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza.
 
Art. 16

Processo verbale delle operazioni di esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della Commissione esaminatrice e' redatto un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario.
2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.
 
Art. 17
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove e agli
accertamenti

1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere, ove previsti, la prova preselettiva, gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, determina la sua esclusione, di diritto, dal concorso.
2. I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.
 
Art. 18

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Titolo sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) qualita' di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) efficienza fisica, qualora prescritta, idoneita' fisica, psichica e attitudinale prevista per l'accesso ai ruoli e alle carriere di cui al presente regolamento da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
f) titolo di studio prescritto, abilitazione all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo, ove previsti.
2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che sono stati per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o che hanno assunto la qualita' di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono, altresi', ammessi a partecipare ai concorsi coloro che:
a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali e' ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
4. I requisiti di ammissibilita' devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, ad eccezione:
a) del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione professionale richiesti per l'accesso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;
b) dell'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, che puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.
5. I requisiti di ammissibilita' devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.
6. I requisiti di efficienza fisica, qualora prescritta, e idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, costituiscono causa di esclusione dai concorsi le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con la divisa indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni della personalita' ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.
8. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi pubblici con riserva di posti per il passaggio o l'accesso ai ruoli o alle carriere superiori non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti medici, ne' agli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato. In ogni caso devono essere effettuati gli accertamenti medici previsti per l'accesso agli specifici ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e gli accertamenti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori.
9. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
10. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico
degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il comma 6 dell'art. 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta',
salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 32-quinquies del codice
penale:
«Art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna
consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego).
- Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna
alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i
delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa
altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti
pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica.»
- Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura
penale, si veda nella nota all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato):
«Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 e' escluso
dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio
della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non
ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato
dall'esame o dallo scrutinio.».
«Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.».
- Si riporta il comma 6 dell'art. 3 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico
o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della
Polizia di Stato:
a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione
professionale eventualmente prevista possono essere
conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova,
anche preliminare;
b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali,
ove prevista, puo' essere conseguita entro l'inizio del
prescritto corso di formazione iniziale, purche' il
candidato sia in possesso di idonea documentazione
attestante l'avvenuta presentazione della relativa
istanza.».
- Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 27-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
«Art. 27-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice
ispettore). - 1. L'assunzione dei vice ispettori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante
pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53.».
- Per il testo degli articoli 5 e 25-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 3, 31 e 46 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19

Prova preselettiva

1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori, degli ispettori tecnici e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, se il numero delle domande di partecipazione al concorso e' superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, e' effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive fasi concorsuali.
2. Il test preselettivo e' articolato in quesiti con risposta a scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle sotto indicate materie:
a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo;
b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: discipline d'esame indicate, per ciascun ruolo e settore, ove previsto, nella Tabella 2 allegata;
c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: clinica medica e clinica chirurgica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria, medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro;
d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria, normativa sanitaria;
e) per l'accesso al ruolo degli ispettori: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi di diritto costituzionale, nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;
f) per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: discipline indicate, per ciascun settore e profilo professionale, ove previsto, nella Tabella 3 allegata. La prova preselettiva e' effettuata limitatamente ai profili professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione e' superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso.
3. La prova preselettiva puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi.
4. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
5. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui all'articolo 23 e' ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica, qualora prescritti, ovvero a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
 
Art. 20

Archivio informatico dei quesiti

1. Presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito un archivio informatico nel quale sono custoditi i quesiti delle prove preselettive e delle prove scritte articolate in questionari.
2. Il Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, in relazione alle varie tipologie e al contenuto delle prove selettive, richiede l'acquisizione delle banche dati di cui al comma 1 e l'aggiornamento delle stesse ai competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, i quali possono avvalersi di societa' specializzate e di istituti di ricerca operanti nel settore della selezione e della formazione del personale, ovvero di accordi di collaborazione con le Universita' e con gli Uffici scolastici regionali, o dell'attivita' di gruppi di lavoro costituiti da professionalita' appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
 
Art. 21
Modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei
relativi punteggi

1. L'archivio informatico dei quesiti contiene la banca dati dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 19, comma 2, lettere a), c), d) ed e).
2. Per le materie d'esame indicate all'articolo 19, comma 2, lettere b) e f), il numero di quesiti e', complessivamente, di cinquemila per ciascun settore, ove previsto, ovvero ruolo indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. Per il settore di polizia scientifica l'archivio informatico e' di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi profili professionali indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento.
3. I quesiti hanno un coefficiente di difficolta' pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficolta' e' attribuito in sede di formazione della banca dati delle prove preselettive. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficolta' e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato sia assegnato un numero di domande di pari difficolta'.
4. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.
 
Art. 22

Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, della sede o delle sedi in cui essa ha luogo sono pubblicati sul sito come indicato dal bando di concorso.
2. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito, nella sezione dedicata al concorso sono pubblicate le «Modalita' per l'espletamento della prova preselettiva» adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
3. Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia e al ruolo degli ispettori, ciascun candidato estrae un questionario contenente quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 19, comma 2, rispettivamente alle lettere a), c), d) ed e).
4. Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici, a ciascun candidato sono assegnati duecento quesiti sulle materie d'esame indicate, rispettivamente, nella Tabella 2 e nella Tabella 3.
5. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne da' atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.
6. I questionari da sottoporre ai candidati sono predisposti mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva di cui all'articolo 19 che ne garantisce la diversita' di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficolta' secondo le seguenti percentuali:
a) 30% - domande facili;
b) 50% - domande di media difficolta';
c) 20% - domande difficili.
 
Art. 23
Formazione e approvazione della graduatoria della prova preselettiva

1. La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identita' del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica.
2. La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova preselettiva. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale del portale secondo le modalita' stabilite dal bando di concorso.
3. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e ne e' dato avviso sul sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 24
Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali

1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, prima delle prove scritte, e' sottoposta all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti per l'accesso al ruolo e alla carriera per la quale si concorre, di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015.
2. I candidati ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari di Polizia sono sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale.
3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva di cui all'articolo 19, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, puo' procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e, comunque, nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito.
5. Nella verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Modalita' per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica», adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sono preventivamente pubblicate, almeno una settimana prima del loro svolgimento, sul sito nella sezione dedicata al concorso.
6. Nell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalita' e tempi previsti da apposite «Modalita' per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanita' e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso.
7. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia secondo procedure di svolgimento contenute in specifiche «Modalita' per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso. Tali accertamenti sono articolati in due distinte fasi:
a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o piu' test psicometrici relativi alle seguenti categorie: questionari di personalita' per l'indagine personologica e motivazionale, questionari di personalita' finalizzati alla rilevazione di alterazioni della sfera psichica, scale di valutazione dimensionale, prove di performance. La valutazione degli elementi emersi e' espressa in una «relazione psicologica»;
funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, ovvero attivita' tecnico-scientifica o tecnica ovvero dei sanitari, in relazione alla tipologia del concorso bandito, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell'intervista sono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui all'articolo 25, comma 3, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale si concorre e all'assunzione delle discendenti responsabilita'.
8. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre. Tali strumenti di indagine per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono sottoposti a preventiva valutazione da parte della Direzione centrale di sanita'.
9. Il giudizio di non idoneita', espresso dalle Commissioni per la verifica dell'efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso. L'esclusione deve essere motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato.
10. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere le prove successive, qualora previste.
11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.
12. La documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica, ove prescritte, e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e' pubblicata nell'area personale del portale.
 
Art. 25
Composizione delle commissioni per gli accertamenti dell'efficienza
fisica e dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. La Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e' composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore vice questore o qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.
2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici e' composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali e' composta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni e da un segretario aggiunto.
6. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.
 
Art. 26

Prove d'esame

1. Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto della navigazione;
c) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
d) diritto dell'Unione europea;
e) diritto internazionale;
f) nozioni di medicina legale;
g) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
8. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 27

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:
A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesta come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5;
2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-laurea e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2;
5) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5;
6) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5.
B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 5;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 7.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 686 (Norme di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3):
«Art. 67 (Nozione di lavori originali, incarichi
valutabili e pubblicazioni scientifiche). - Agli effetti
dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed ai
fini della valutazione prevista dall'art. 65 del presente
decreto, fra i titoli attinenti alle qualita' del servizio
si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle
mansioni esercitate; i lavori originali elaborati per il
servizio sono quelli che l'impiegato abbia svolti
nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale
incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza
o da quella presso cui l'impiegato presta servizio e che
vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e
tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai
servizi dell'Amministrazione; gli incarichi valutabili sono
quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di
appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta
servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di
ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro
o presuppongono una particolare competenza giuridica,
amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di
particolari responsabilita'; le pubblicazioni scientifiche
valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline
giuridiche amministrative, economiche e tecniche attinenti
alla attivita' ed ai servizi propri dell'Amministrazione e
che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero
alla pratica professionale; l'attitudine ad assolvere le
funzioni della qualifica superiore e' valutata dopo
l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre
categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo
sulla personalita' di ciascun impiegato quale risulta dai
precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo
personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore
di divisione, anche in base all'esito del colloquio
integrativo.».
 
Art. 28

Prove d'esame

1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, e una prova orale nelle materie, relative ad ogni ruolo, indicate nella Tabella 2.
2. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nella Tabella 2 e sulla conoscenza della lingua inglese accertata mediante la traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. La prova orale comprende, per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli e settori diversi dalla telematica, l'accertamento della conoscenza dell'informatica e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
7. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 29

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesta come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5;
2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 1,5;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2;
5) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5;
6) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5.
B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza tecnico-scientifica e professionale o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 4;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 6;
3) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 2.

Note all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda
nelle note all'art. 27.
 
Art. 30

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia consiste in due prove scritte, una di carattere generale ed una specialistica, ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) prova scritta di carattere generale: clinica medica e clinica chirurgica;
b) prova scritta specialistica: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione indicate nel bando di concorso.
3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:
a) medicina di urgenza e primo soccorso;
b) medicina legale e delle assicurazioni;
c) medicina del lavoro;
d) igiene e medicina preventiva;
e) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
8. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 31

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) laurea in medicina e chirurgia valutata in relazione al punteggio conseguito:
a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2;
b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5;
2) diploma di specializzazione universitaria per l'accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito:
a) da sessantuno a settanta settantesimi, fino a punti 1;
b) settanta settantesimi con lode, punti 2;
3) diplomi di specializzazione diversi da quello richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1;
4) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1;
5) master universitario, fino a punti 1;
6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5.
B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5;
2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4;
3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5;
4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;
5) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.

Note all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda
veda nelle note all'art. 27.
 
Art. 32

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Con il medesimo decreto sono dichiarati i vincitori del concorso per la copertura dei posti disponibili per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso, in base alla graduatoria di merito redatta per ogni specializzazione. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei sono dichiarati vincitori i restanti candidati nell'ordine della graduatoria generale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita.
 
Art. 33

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) prima prova, congiuntamente o disgiuntamente:
1) patologia e semeiotica medica veterinaria;
2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria;
3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;
5) fisiopatologia della riproduzione animale;
b) seconda prova, congiuntamente o disgiuntamente:
1) clinica medica veterinaria;
2) clinica chirurgica veterinaria;
3) fisiologia della nutrizione animale;
4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;
5) sanita' pubblica veterinaria.
3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:
a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
b) nutrizione ed alimentazione animale;
c) allevamento e patologie degli equini;
d) allevamento, igiene e benessere del cane;
e) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
8. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 34

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) laurea in medicina veterinaria valutata in relazione al punteggio conseguito:
a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2;
b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5;
2) diplomi di specializzazione, fino a punti 3;
3) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1;
4) master universitario, fino a punti 1;
5) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5.
B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5;
2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4;
3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5;
4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;
5) pubblicazioni scientifiche, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.

Note all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda
nelle note all'art. 27.
 
Art. 35

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta e in una prova orale.
2. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
3. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
4. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
6. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretto a verificare la preparazione nell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio.
7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.
8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
9. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 36

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 2;
2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2,5;
5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;
6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 1;
7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1.
B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI: pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 8.

Note all'art. 36:
- Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda
nelle note all'art. 27.
 
Art. 37

Prove d'esame

1. Il concorso e' articolato in una prova scritta e in una prova orale che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.
2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.
3. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, per i candidati ai concorsi per l'accesso a settori diversi da quello della telematica, dell'informatica.
4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretto a verificare la preparazione nell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.
7. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
8. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 38

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello:
1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario;
1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2;
2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2,5;
5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;
6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 1;
7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1.
B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.
2) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 5.

Note all'art. 38:
- Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda
nelle note all'art. 27.
 
Art. 39

Prove d'esame

1. La prova d'esame dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici o audiovisivi.
2. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale e sulle materie di lingua e letteratura italiana, storia, matematica, cittadinanza e costituzione, secondo i vigenti programmi delle scuole secondarie di secondo grado. Il questionario comprende, altresi', l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei, nonche' quesiti di ragionamento logico-matematico e critico-verbale.
3. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4. La prova e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
5. La predisposizione dei questionari puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati.
6. L'archivio informatico dei quesiti di cui all'articolo 20, comma 1, contiene la banca dati dei quesiti relativi alla prova d'esame costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline di cui al comma 2.
7. I quesiti hanno un coefficiente di difficolta' pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficolta' e' attribuito in sede di formazione della banca dati della prova d'esame. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficolta' e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato sia assegnato un numero di domande di pari difficolta'.
8. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova d'esame.
9. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne da' atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.
10. Il questionario da sottoporre ai candidati e' predisposto mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova d'esame che ne garantisce la diversita' di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficolta' secondo le seguenti percentuali:
a) 30% - domande facili;
b) 50% - domande di media difficolta';
c) 20% - domande difficili.
11. La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identita' del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica.
12. La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova d'esame.
 
Art. 40

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti e assistenti tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI:
A.1 CATEGORIA PARTICOLARI QUALIFICAZIONI, fino a punti 5, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
a) maestro di sci, rilasciato da enti sportivi riconosciuti dal CONI, fino a punti 0,5;
b) cavaliere in possesso di brevetto B o patente 1° grado, patente di 2° grado e patente di istruttore, titoli rilasciati esclusivamente dalla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E), fino a punti 0,5;
c) conduttore cinofilo, istruttore cinofilo, figurante cinofilo, titoli rilasciati esclusivamente dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), fino a punti 0,5;
d) brevetto di istruttore di tiro rilasciato dall'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.), fino a punti 0,5;
e) brevetto di paracadutista, fino a punti 0,5;
f) brevetto di pilota di aereo/elicottero, fino a punti 1;
g) patente nautica, fino a punti 0,25;
h) brevetto di bagnino di salvataggio, rilasciato da enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), fino a punti 0,25;
i) patente di guida di veicoli ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari, fino a punti 0,5;
l) titolarita' di cintura con grado non inferiore a marrone per le discipline di judo, karate', aikido, jujitsu e non inferiore a rossa per il taekwondo, tutti rilasciati da enti sportivi riconosciuti dal C.O.N.I., fino a punti 0,5.
A.2 CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 5, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito di accesso, fino a punti 0,5;
b) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui alla lettera c), fino a punti 1;
c) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
d) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 1;
e) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1.
B) CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI:
B.1 CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 10, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito di accesso, fino a punti 1;
b) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui alla lettera c), fino a punti 2;
c) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3;
d) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 2;
e) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 2.
 
Art. 41

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina le modalita' di svolgimento delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato:
a) del coniuge e dei figli superstiti, nonche' dei fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta;
b) del coniuge e dei figli superstiti, nonche' dei fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)):
«Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al
personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di
azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale,
ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a
decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici
previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge
23 novembre 1998, n. 407.
(Omissis).».
 
Art. 42

Presentazione della domanda

1. La domanda di assunzione diretta deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato per il tramite della Questura della provincia di residenza.
2. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il codice fiscale;
c) il luogo e la data di nascita;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) le generalita' del familiare appartenente alle Forze di polizia con l'indicazione del vincolo di parentela e dell'Amministrazione di appartenenza;
f) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola secondaria di secondo grado che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
h) di non essere stato, per motivi diversi dall'idoneita' psico-fisica, espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
i) di non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
l) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti di accesso, della condotta e dell'idoneita' fisica, compresa l'efficienza fisica, ove prevista, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
4. L'esclusione dalla procedura di reclutamento e' disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
 
Art. 43

Nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico

1. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 e dell'efficienza fisica, ove prevista, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici, accertata in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015, sono nominati, rispettivamente, allievi agenti o allievi agenti tecnici con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile.
 
Art. 44

Requisiti di partecipazione

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Titolo sono i seguenti:
a) limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997;
b) requisiti medici previsti per l'acceso agli specifici ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e requisiti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. Gli accertamenti medici e psico-attitudinali gia' effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato non devono essere ripetuti;
c) titolo di studio prescritto, abilitazione all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo, ove previsti.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, lettere a) e c), 4, 5, 9 e 10.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti.

Note all'art. 44:
- Per il testo il testo dell'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), si veda nelle
note all'art. 18.
 
Art. 45

Verifica e accertamento dei requisiti

1. I candidati, prima delle prove scritte, sono sottoposti, da parte delle Commissioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, agli accertamenti medici, qualora contemplati, e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli o alla carriera per i quali si concorre, fatti salvi gli accertamenti medici e psico-attitudinali gia' effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, puo' procedere agli accertamenti di cui al comma 1 anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 6 a 14.
 
Art. 46

Cause di esclusione dal concorso

1. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che hanno riportato nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando che indice il concorso:
a) un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave.
 
Art. 47

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5;
2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3;
3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, fino a punti 1;
4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 1;
5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5;
6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;
7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1.
B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1;
2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1;
4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;
5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1;
7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5;
8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 46-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
«Art. 46-bis (Corsi di specializzazione,
perfezionamento, abilitazione, qualificazione e
aggiornamento). - 1. Il personale della Polizia di Stato
puo' essere avviato alla frequenza di corsi di
specializzazione, perfezionamento, abilitazione,
qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di
specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali.
2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le
modalita' di svolgimento, il piano degli studi e la durata
del percorso formativo, comprese le eventuali prove
d'esame.
3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1
il personale non puo' essere impiegato in attivita' diverse
da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di
servizio.».
 
Art. 48

Prove d'esame

1. Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di sei ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, ovvero diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale;
b) risoluzione di un caso in ambito gestionale-organizzativo per verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato.
3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale verte, oltre che su tutte le materie indicate nel comma 2, lettera a) e sul caso di cui al comma 2, lettera b), sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
8. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 49

Cause di esclusione dal concorso

1. Non e' ammesso a partecipare al concorso il candidato che, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, si trova nelle condizioni di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Note all'art. 49:
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78):
«Art. 60 (Cause di esclusione dagli scrutini). - 1.
Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente alle
carriere di cui al presente decreto che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia
riportato un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia
riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia
riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia
riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano
applicazione con riferimento ai giudizi complessivi
espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino
all'entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli
scrutini). - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il
personale delle carriere di cui al presente decreto
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano
agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre
2001.».
 
Art. 50

Domande di partecipazione

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:
a) di non aver riportato, nei tre anni precedenti, giudizi complessivi inferiori a «distinto»;
b) di non aver riportato, nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) di non aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
 
Art. 51

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per la promozione a vice questore aggiunto le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3;
2) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 3;
3) corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2;
4) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 3), fino a punti 0,5;
5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 2,5;
6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 2.
B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 1,5;
2) diplomi di specializzazione universitaria, conseguiti presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1;
3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;
4) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
5) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;
7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5;
8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
 
Art. 52

Prove d'esame

1. Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
2. La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.
3. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle seguenti materie:
a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto amministrativo;
d) elementi di diritto dell'Unione europea;
e) legislazione di pubblica sicurezza;
f) elementi di contabilita' di Stato;
g) lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
4. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.
6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
7. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 53

Cause di esclusione dal concorso

1. Non e' ammesso a partecipare al concorso il candidato che ha riportato nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso:
a) un giudizio complessivo inferiore a «buono»;
b) la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave.
 
Art. 54

Prove d'esame

1. Alle prove d'esame del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.
 
Art. 55

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:
A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 4;
2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2;
3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;
4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2;
5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5;
6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;
7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1,5.
B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1;
2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5;
4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;
5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1;
7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;
8) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5;
9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Note all'art. 55:
- Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art.
47.
 
Art. 56

Cause di esclusione dal concorso

1. Non e' ammesso a partecipare al concorso il candidato che ha riportato nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso:
a) un giudizio complessivo inferiore a «buono»;
b) la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave.
 
Art. 57

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, costituite da una prova scritta teorico-pratica e da una prova orale, vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e sono finalizzate ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37.
 
Art. 58

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:
A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 4;
2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2;
3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;
4) corsi attinenti al settore e al profilo professionale, qualora previsto, per il quale si concorre, del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2;
5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5;
6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;
7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1,5.
B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello:
1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario;
1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2;
2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5;
4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;
5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1;
7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;
8) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5;
9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Note all'art. 58:
- Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art.
47.
 
Art. 59

Cause di esclusione dai concorsi

1. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi i candidati che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande hanno riportato, nell'ultimo biennio:
a) un giudizio complessivo inferiore a «buono»;
b) sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
 
Art. 60

Prova scritta

1. La prova scritta consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione professionale dei candidati anche a livello pratico ed operativo, somministrabile dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici e/o audiovisivi.
2. Se il questionario di cui al comma 1 e' articolato in domande a scelta multipla, a ciascun quesito sono attribuite cinque risposte, di cui una sola esatta.
3. Il questionario verte per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.
4. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, nozioni di diritto penale, di procedura penale, di legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, di ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
5. La prova si intende superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
6. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati.
 
Art. 61

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:
A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 6, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 2,5;
2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 1;
3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 0,5;
4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari. Per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici i corsi devono essere attinenti al settore logistico-amministrativo, fino a punti 0,5;
5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5;
6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 0,5;
7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 0,5.
B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 4, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1;
2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
3) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;
4) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5;
5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Note all'art. 61:
- Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art.
47.
 
Art. 62

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 8, gli assistenti capo che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.
2. Gli assistenti capo tecnici che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.

Note all'art. 62:
- Per il testo dell'art. 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 20-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 63

Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'

1. I requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore, a maestro vice direttore e ad orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato, sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia nelle specifiche attivita' della Banda musicale;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a dieci decimi per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita' indicate nella Tabella 4 allegata che fa parte integrante del presente regolamento.
 
Art. 64

Requisiti attitudinali

1. Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore e a maestro vice direttore della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 1 della Tabella 5 allegata che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 2 della Tabella 5, che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 65

Ambito di applicazione

1. La Parte II del presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento:
a) dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneita' al servizio di polizia e del periodo applicativo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, 33, comma 4, 47, comma 2, e 48, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000;
b) dei corsi di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000;
c) dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
d) dei corsi di formazione per allievi vice ispettori e allievi vice ispettori tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, 25-bis, comma 9, e 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, inclusa la disciplina del giudizio di idoneita';
e) del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e del corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
f) dei corsi di formazione per allievi agenti e allievi agenti tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6-bis, commi 2 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonche' le modalita' di formulazione del giudizio di idoneita' al servizio di polizia.

Note all'art. 65:
- Per il testo degli articoli 4, 5-ter, 6, 32, 33, 47,
48 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
(Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78):
«Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione
specialistica). - 1. Con riferimento alle attribuzioni di
cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento
professionale dei medici della Polizia di Stato provvede
anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori
percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei
medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di
medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi
di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso
entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della
salute.
2. Per le esigenze di formazione specialistica dei
medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e'
stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di
posti complessivamente non superiore al cinque per cento.».
- Per il testo degli articoli 6-bis, 24-quater e 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo degli articoli 5, 20-quater, 25-bis e
25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 66

Articolazione dei corsi e delle attivita' formative

1. I corsi sono istituiti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e hanno, di norma, carattere residenziale.
2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per particolari esigenze e obiettivi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, organizzativo od operativo, possono essere stabilite diverse modalita' di svolgimento dei corsi e delle prove di esame anche in video-collegamento, in modalita' e-learning o in modalita' decentrata e telematica.
3. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche, i vincitori dello stesso concorso possono essere ripartiti tra piu' istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato.
4. Di massima le attivita' didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', e sono articolate in periodi didattici e pause di intervallo della durata di cinquantacinque minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attivita' didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite.
5. L'attivita' formativa e' definita dal calendario settimanale delle attivita' predisposto dalla direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato che costituisce, per i corsisti, orario di servizio. Durante i periodi di applicazione pratica, di tirocinio applicativo e di addestramento operativo, ove previsti, la programmazione delle attivita' e' stabilita dal dirigente dell'Ufficio o del Reparto presso cui tali attivita' si svolgono e costituisce orario di servizio.
6. Per l'erogazione dei contenuti didattici la direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato puo' ripartire i corsisti in unita' didattiche la cui composizione puo' variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.
7. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori della medesima procedura scrutinale o concorsuale presso gli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, puo' disporre l'articolazione di ciascun corso di formazione in piu' cicli.
8. A tutti i vincitori del medesimo concorso pubblico, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo; la decorrenza economica, invece, coincide con il giorno dell'effettiva immissione in servizio.
9. A tutti i vincitori del medesimo concorso interno, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
10. Durante il percorso formativo i corsisti possono essere sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione, anche mediante la somministrazione di questionari o lo svolgimento di colloqui.
11. Nei corsi finalizzati anche al conseguimento di master universitari o all'acquisizione di crediti formativi universitari i corsisti non possono fare valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso.
12. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 98, l'ordine di iscrizione in ruolo di tutti i corsisti e' determinata sulla base della graduatoria finale del corso.
 
Art. 67

Piano della formazione

1. Con il decreto istitutivo del corso e' approvato il Piano della formazione adottato su proposta del direttore della Scuola Superiore di Polizia (di seguito: Scuola) per i corsi di cui al Titolo II e del direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (di seguito: Ispettorato) per i corsi di cui al Titolo III.
2. Il Piano della formazione individua le aree di insegnamento, le materie, i relativi programmi, gli esami, le altre prove, gli obiettivi e la durata dei periodi di applicazione pratica e di tirocinio applicativo, ove previsti.
3. Nei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli agenti e assistenti tecnici, degli ispettori e degli ispettori tecnici e alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, tranne che per il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il conseguimento dell'abilitazione al tiro, secondo i rispettivi piani della formazione, costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'idoneita' al servizio di polizia.
4. Il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato ad integrare il programma previsto dal Piano della formazione con lezioni, conferenze, seminari e tavole rotonde su argomenti ritenuti di rilevante interesse o di attualita'.
5. Il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato possono autorizzare la partecipazione dei corsisti a visite didattiche finalizzate alla conoscenza di Uffici e Reparti della Polizia di Stato o di altri Enti e Istituzioni che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attivita' svolta.
6. Per i corsi di aggiornamento e i seminari a cura della Scuola, il Piano della formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi formativi lo richiedono.
 
Art. 68

Incarichi di insegnamento

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adotta i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento.
2. Gli incarichi di insegnamento possono essere revocati con i provvedimenti di cui al comma 1, qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico.
3. Per le attivita' di insegnamento e per le attivita' di addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal personale della Polizia di Stato presso gli istituti, centri e scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 60, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n, 121, salvo che il docente o l'istruttore vi rinunci espressamente; in tal caso l'attivita' formativa o addestrativa e' resa durante l'orario di servizio.

Note all'art. 68:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256
(Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di
Polizia):
«Art. 8 (Incarichi di docenza). - 1. Fatte salve le
disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione
o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni
singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di
insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore
della Scuola.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei
singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle
amministrazioni pubbliche, professori o docenti
universitari, magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra esperti di
comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati,
con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente
o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti
gravi motivi che non consentano la prosecuzione
dell'espletamento dell'incarico.».
- Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). -
1. Gli istituti di istruzione per la formazione del
personale della Polizia di Stato sono i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di
polizia;
4) Istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione,
addestramento e aggiornamento.
2. Nei programmi e' dedicata particolare cura
all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri
del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e
professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta
alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di
insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti
e allievi, la previsione e la conduzione delle prove
pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta
preparazione professionale del personale e di promuovere il
senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa.
3. Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di
polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo
comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento docenti universitari o di istituti
specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie
corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse,
inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o
scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi
risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato
agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato,
nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di
Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato,
ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole
discipline, i quali abbiano comunicato la propria
disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro
di polizia.
4. Per l'insegnamento delle materie
specialistico-professionali ed operative, gli incarichi
sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei
dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia
di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i
relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia
di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di
istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad
esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi
di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri
appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli
istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a
quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno
la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli
insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o
centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di
istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso
un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano
nominati supplenti annuali del provveditore agli studi,
possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere
l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di
Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi
complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti
compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente
deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il
servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di
istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro
di polizia e' considerato come servizio non di ruolo
prestato presso le scuole statali.
5. Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del
personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di
appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di
insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura
generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data
di entrata in vigore della L. 11 giugno 1974, n. 253,
confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai
sensi degli articoli 1 e 3 della L. 27 ottobre 1975, n.
608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono
utilizzati fino al collocamento a riposo.
6. Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per
l'insegnamento o per l'addestramento fisico e
tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o
centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene
corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita'
indicate nell'articolo 13 del D.P.R. 21 aprile 1972, n.
472, concernente la Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
7.
8.».
 
Art. 69

Assenze

1. I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita' didattiche compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti dalle vigenti disposizioni per le dimissioni dai corsi, si computano le giornate di effettiva attivita' didattica.
3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto periodi didattici, costituisce assenza da una giornata didattica.
4. Non sono considerate di assenza le giornate in cui il corsista ha reso testimonianza davanti all'Autorita' giudiziaria, ivi comprese quelle eventualmente necessarie al raggiungimento dell'ufficio giudiziario.
5. I periodi di congedo straordinario o di aspettativa, fruiti a qualsiasi titolo, costituiscono assenza dall'attivita' didattica.
6. I corsisti, di norma, fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica.
7. Nel caso di assenza per gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita che impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il corsista, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica, a condizione che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle diverse procedure concorsuali disciplinate nella Parte I del presente regolamento.
8. I corsisti la cui assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, ovvero dipendente da causa di servizio, qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica al servizio.
9. Le corsiste, la cui assenza e' stata determinata da maternita' sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei frequentatori del corso dal quale sono state dimesse, andando a occupare, in quella graduatoria finale, la posizione che sarebbe loro spettata in base alla valutazione complessiva conseguita al termine del corso frequentato. Nella indicazione della sede di assegnazione, esse precedono i frequentatori del corso al quale hanno effettivamente preso parte.
10. Le corsiste che in ragione del loro stato di gravidanza non possono prendere parte ad alcune attivita' del percorso formativo, sono ammesse a frequentarle in apposita sessione straordinaria, comprensiva dell'eventuale relativo esame, da svolgersi anche dopo la conclusione del corso di formazione. Esse sono collocate, ai soli fini dell'iscrizione in ruolo, nella graduatoria finale del corso nel posto che sarebbe loro spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria, ferma restando la stessa decorrenza giuridica degli altri frequentatori del corso.
11. Per coloro che accedono ai corsi di formazione successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza e' proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.
12. Se la durata dei corsi e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite e' proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso.
13. Quando il computo del numero massimo delle assenze riporta valori decimali, questo e' approssimato per eccesso all'unita' superiore.
14. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dai corsi sono adottati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto di istruzione, centro o scuola della Polizia di Stato.
 
Art. 70

Sessioni straordinarie

1. I corsisti che per malattia o altro giustificato motivo, accertato dal presidente della Commissione d'esame, non possono sostenere nella sessione ordinaria gli esami e le altre prove fissati dal Piano della formazione, ovvero che non li hanno superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione straordinaria, che puo' essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.
2. I corsisti che non superano, nella sessione ordinaria o in quella straordinaria, gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione sono dimessi dal corso.
3. I corsisti che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della Commissione d'esame, non si presentano agli esami e alle altre prove previste dal Piano della formazione sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
4. I corsisti che per malattia, o per altro grave motivo, accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro dieci giorni decorrenti dalla riacquistata idoneita' al servizio o dal venire meno del grave motivo.
5. I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal Piano della formazione compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
 
Art. 71

Comitati di vigilanza

1. Per assicurare il corretto svolgimento delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, le commissioni d'esame possono essere affiancate da comitati di vigilanza nominati dai direttori degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato i cui componenti sono individuati tra il personale della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, con composizione variabile, in relazione alle specifiche esigenze.
 
Art. 72

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i corsi che si svolgono a cura della Scuola stabilendo:
a) i principi in materia di struttura ed organizzazione generale dei corsi;
b) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneita' al servizio di polizia e del periodo applicativo;
c) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per lo sviluppo dirigenziale delle carriere dei funzionari di cui alla lettera b);
d) le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
e) le modalita' di svolgimento e di verifica finale del tirocinio operativo previsto dopo la conclusione dei corsi di formazione cui sono stati avviati i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e di commissario tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 4, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Note all'art. 72:
- Per il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78), si veda nelle note all'art. 65.
- Per il testo degli articoli 4, 32 e 57 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 73

Giuramento e obblighi

1. I corsi che si svolgono a cura della Scuola hanno carattere residenziale o sono erogati a distanza. Le attivita' didattiche previste dal Piano della formazione possono essere erogate in modalita' frontale, di video-collegamento o mediante pacchetti di e-learning.
2. Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta giuramento ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale dei medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al servizio di polizia rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
3. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dal Piano della formazione.

Note all'art. 73:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253
(Regolamento di semplificazione del procedimento relativo
al giuramento di fedelta' dei dipendenti dello Stato non
contrattualizzati (n. 37, allegato 1, L. n. 50/1999)):
«Art. 2 (Momento del giuramento e relativa formula).
- 1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, prestano giuramento al momento della
assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad
un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di
essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la
Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri
del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il
pubblico bene».
2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la
decadenza dall'impiego.
3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio
ad altro impiego.».
- Per il testo degli articoli 4, 32 e 47 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 74

Articolazione e finalita' dei corsi

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 68, l'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attivita' culturali e sportive e i periodi applicativi di cui agli articoli 85, 90 e 92 costituiscono percorsi formativi coerenti con le finalita' fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e ogni altra attivita' stabilita dalla Scuola.
2. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal Piano della formazione. Con provvedimento del direttore della Scuola sono previsti i relativi esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale secondo quanto disciplinato dal Piano della formazione.
 
Art. 75

Organizzazione e gestione dei corsi

1. A ciascuno dei corsi di formazione di cui al Capo II e' preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.
2. Il direttore della Scuola puo' ripartire i frequentatori di ogni corso in piu' sezioni, ciascuna non superiore a cinquanta unita', per assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica.
3. A ciascuna delle sezioni puo' essere preposto un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica superiore a quella dei frequentatori, la cui attivita' e' coordinata dal funzionario preposto al corso.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e sono conferiti dal direttore della Scuola.
5. Il funzionario preposto al corso:
a) svolge compiti di inquadramento e di addestramento professionale;
b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita', compila il registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun frequentatore, ogni elemento che, pur non risultando rilevante ai fini disciplinari o premiali, e' suscettibile di valutazione acquisendo agli atti d'ufficio ogni altro elemento utile per la conoscenza del frequentatore.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo' essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.
 
Art. 76

Commissioni degli esami e delle altre prove

1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione sono nominate con provvedimento del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal decreto istitutivo del corso.
2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni.
3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi o il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformita' con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata in qualita' di componente e da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente in servizio presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal Piano della formazione.
 
Art. 77

Commissione degli esami finali

1. La Commissione degli esami finali e' nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della Scuola ed e' composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da un numero di componenti non inferiore a tre.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola.
3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari.
 
Art. 78

Valutazione degli esami e delle altre prove

1. Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al Capo II sono valutati con votazione espressa in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 79

Esame finale

1. L'esame finale dei corsi di cui al Capo II consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato anche in gruppi di frequentatori, purche' a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo, in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
 
Art. 80

Attribuzione del giudizio di idoneita'

1. Il giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, previsto dagli articoli 4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000 al termine del corso di formazione iniziale, sono espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di Servizio, i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del Servizio Didattica, il funzionario di cui all'articolo 75, comma 1, del presente regolamento.
2. I giudizi di idoneita' di cui al comma 1 devono essere motivati e sono espressi in conformita' ai seguenti parametri:
a) qualita' morali: e' valutata la profonda e leale adesione ai valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri incombenti su tutti i cittadini e, in specie, sui pubblici funzionari;
b) doti di equilibrio: e' valutata la capacita' di controllare le reazioni nei vari contesti;
c) senso del dovere e di responsabilita': e' valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilita' gli impegni attinenti al proprio ruolo;
d) condotta e senso della disciplina: sono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonche' delle regole di comportamento della Scuola;
e) spirito di iniziativa e capacita' organizzativa e di risoluzione: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le situazioni, scegliere le soluzioni idonee, promuovere le attivita' rispondenti alle esigenze, impiegare al meglio le risorse disponibili;
f) adattabilita' al lavoro di gruppo: e' valutata la capacita' di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attivita';
g) abilita' comunicative: e' valutata la capacita' di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti;
h) rendimento negli studi: e' parametrato secondo la media complessiva dei voti conseguiti negli esami di cui all'articolo 78, tenendosi conto altresi' delle lodi ottenute;
i) qualita' fisiche: e' valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso;
l) attitudini tecnico-operative: sono valutate sulla base di apposite prove previste dal Piano della formazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, il direttore della Scuola puo' avvalersi, tra l'altro:
a) del registro delle annotazioni comportamentali, di cui all'articolo 75, comma 5, lettera b);
b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in ogni occasione della verifica delle conoscenze, abilita' e competenze acquisite;
c) delle note valutative redatte per ciascun frequentatore dai funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si e' svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli articoli 85, 90 e 92, qualora previsto, del presente regolamento.
4. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da zero a tre per ogni singolo parametro.
5. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a diciotto trentesimi. L'idoneita' non e' in ogni caso conseguita, a prescindere dal punteggio riportato, qualora il frequentatore abbia ottenuto il punteggio di zero anche in un solo parametro.

Note all'art. 80:
- Per il testo degli articoli 4, 5-ter, 32 e 47 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 81

Individuazione dei profili professionali dei frequentatori

1. Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 80, individua, nell'ambito dei profili professionali di cui al comma 2, quelli in relazione ai quali, anche ai fini di cui all'articolo 94, comma 2, ciascun frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, tenuto conto del giudizio di idoneita', delle valutazioni conseguite in ciascun esame e su ogni altra prova, anche finalizzata all'analisi delle competenze, nonche' sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo.
2. I profili professionali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in relazioni alle seguenti aree di impiego:
a) strategico organizzativo;
b) analitico investigativo;
c) tattico operativo;
d) comunicativo motivazionale;
e) direttivo gestionale.
 
Art. 82

Graduatoria finale

1. La graduatoria finale dei corsi di cui al Capo II e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5.
2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di trenta e di settanta.
3. Il voto finale del corso e' formato dalla media, espressa in centodecimi e attribuita tra un minimo di sessantasei e un massimo di centodieci, dei voti riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal Piano della formazione, cui e' sommato il punteggio attribuito all'esame finale secondo i seguenti parametri:
a) cinque punti per una valutazione di trenta trentesimi;
b) quattro punti per una valutazione di ventinove trentesimi;
c) tre punti per una valutazione di ventotto trentesimi;
d) due punti per una valutazione di ventisette trentesimi;
e) un punto per una valutazione di ventisei trentesimi;
f) zero punti per una valutazione compresa tra diciotto e venticinque trentesimi.
4. Ai fini del calcolo della relativa media, agli esami superati in sessione straordinaria, cui il frequentatore e' stato ammesso per insufficiente profitto, e' attribuito il voto di diciotto trentesimi.
5. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneita' al servizio di polizia, di:
a) 0,90 punti per la valutazione da ventidue a venticinque trentesimi;
b) 1,80 punti per la valutazione da ventisei a ventinove trentesimi;
c) 2,80 punti per la valutazione di trenta trentesimi.
 
Art. 83

Finalita' didattiche

1. Il corso e' finalizzato alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. Tra gli obiettivi formativi del corso e' compreso il conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Note all'art. 83:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78):
«Art. 2 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera
dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita,
in relazione alla specifica qualificazione professionale,
le funzioni inerenti ai compiti istituzionali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti
autonoma responsabilita' decisionale e rilevante
professionalita' e quelle allo stesso personale attribuite
dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici
o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle
articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, prevista in attuazione
dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le
connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni
impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso
personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine e
sicurezza pubblica.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino
alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche
di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche
rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e
corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi',
all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in
relazione alla professionalita' posseduta, compiti di
istruzione e formazione del personale della Polizia di
Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore
degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa
carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e
reparti in caso di assenza o impedimento. Se titolari del
relativo incarico, nonche' nella sostituzione del dirigente
dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i
commissari capo esercitano anche le attribuzioni di
Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale
svolge, altresi', con piena responsabilita' per le
direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni
di direzione di uffici e reparti non riservati al personale
delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e
coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e'
assegnato. Le predette funzioni sono individuate con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice
commissari e dei commissari come addetti, nonche'
nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di
ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e
di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti
specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresi',
individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono,
in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.
3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a
partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme
restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981,
n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono
la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice
questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti
e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono
funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad
esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di
autorita' di pubblica sicurezza:
a) svolge le funzioni indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, ed e' preposto agli uffici di
particolare rilievo e complessita' secondo i livelli di
responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro
dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione
organica. In relazione alle esigenze di funzionalita', le
funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice
questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono
entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza
gerarchica nell'attribuzione degli incarichi;
b) svolge funzioni ispettive e quando e' preposto
agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresi',
la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e
dell'addestramento del personale dipendente. Quando e'
preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita
i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e
dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun
programma;
c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli
elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di
sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.».
 
Art. 84

Articolazione del corso

1. Il corso e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i commissari frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che ottengono il giudizio d'idoneita', ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
3. Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
4. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal Piano della formazione per il secondo ciclo, i commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale e, dichiarati idonei al servizio di polizia, ricevono la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i commissari frequentatori che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.

Note all'art. 84:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78), si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78):
«1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di
idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso,
nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia,
che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a
partecipare, per una sola volta, al primo corso
successivo.».
 
Art. 85
Finalita', durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo

1. La durata del periodo applicativo, e' stabilita dal Piano della formazione. Esso puo' essere svolto in contesti temporali diversi, anche non consecutivi, presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego.
2. Le modalita' di applicazione dei commissari frequentatori alle attivita' svolte dagli Uffici o Reparti sono curate dai funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.
3. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o in dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare svolgimento del periodo applicativo e favoriscono il graduale inserimento dei commissari frequentatori nei vari settori di attivita' attraverso il contatto costante con i funzionari affidatari.
4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli Uffici o Reparti ove vengono assegnati i commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori le modalita' di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto nei principali settori di attivita', i relativi aspetti amministrativi, nonche' i profili di gestione delle risorse umane e strumentali.
5. La Scuola, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attivita' del periodo applicativo, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore della Scuola.
6. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
 
Art. 86

Criteri di impiego applicativo

1. Durante il periodo applicativo i commissari frequentatori partecipano alle attivita' in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida dei funzionari della Polizia di Stato preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento dei servizi.
2. L'impiego dei commissari frequentatori ai sensi del comma 1 e' preceduto e seguito da riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonche' per esaminare le difficolta' operative incontrate e le soluzioni adottate per superarle.
3. Tra le strutture presso le quali e' possibile svolgere in parte il periodo applicativo e' inclusa la Scuola. In tale caso, ciascun corsista puo' essere coinvolto a rotazione, con i compiti di commissario frequentatore di turno, come individuati dal direttore della Scuola.
 
Art. 87

Note valutative

1. Al termine del periodo applicativo, i funzionari coordinatori delle strutture presso le quali lo stesso si e' svolto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che hanno impiegato i commissari frequentatori nei servizi, redigono, per ciascuno di essi, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di cui all'articolo 80, comma 2, trasmettendola alla Scuola.
 
Art. 88

Finalita' didattiche e articolazione del corso

1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato:
a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche a contenuto giuridico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle conoscenze che ciascun frequentatore ha acquisito con il conseguimento della laurea triennale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. Il corso e' comprensivo di un periodo applicativo di durata, non superiore a tre mesi, fissata dal Piano della formazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 334 del 2000 e agli articoli 85 e 86 del presente regolamento.
3. Al termine del corso, i vice commissari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.

Note all'art. 88:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78), si veda nelle note all'art. 83.
- Per il testo degli articoli 3, 5-bis e 5-ter del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 89

Finalita' didattiche e articolazione del corso

1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato:
a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
b) al conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento delle funzioni tecnico-scientifiche istituzionali, individuato nell'ambito dell'offerta formativa disponibile a livello nazionale, anche con riguardo ai profili professionali di ciascun frequentatore.

Note all'art. 89:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78):
«Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera
dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla
specifica qualificazione professionale, esercita le
funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti
istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante
professionalita' e quelle allo stesso attribuite dalle
disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o
reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e
le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori
scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso
di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del
settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione
di nuove tecniche scientifiche.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari
tecnici fino a commissario capo tecnico svolgono, in
relazione alla diversa professionalita', attivita'
richiedente preparazione professionale di livello
universitario, con conseguente apporto di competenza
specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e
programmi tecnologici. Il predetto personale assume la
responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita'
organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e
dall'attivita' di collaborazione con i funzionari di
qualifica superiore. Ai commissari tecnici e ai commissari
capo tecnici, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite
quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita'
organiche, con piena responsabilita' per le direttive
impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti
agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con
qualifica superiore determinati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed
esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando
all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore della
carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi
ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o
didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo
personale svolge, altresi', compiti di istruzione del
personale della Polizia di Stato, in relazione alla
professionalita' posseduta. Le predette funzioni sono
individuate con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza.
3. Il personale appartenente alla carriera dei
funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore
tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di
ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le
attribuzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici
cui puo' essere preposto il suddetto personale sono
individuati con decreto del Ministro dell'interno.».
 
Art. 90

Periodo applicativo

1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata e' fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero, secondo l'ordinamento del master di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso, la Scuola richiede note informative sulle attivita' svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
2. Il periodo applicativo e' finalizzato al completamento della formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del presente regolamento.
3. Al termine del corso, i commissari tecnici ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
 
Art. 91

Finalita' didattiche e articolazione dei corsi

1. I corsi per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario, della durata di sei mesi, sono finalizzati alla formazione necessaria per l'espletamento delle attribuzioni di cui agli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

Note all'art. 91:
- Si riporta il testo degli articoli 44 e 45-bis del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78):
«Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I
medici di Polizia, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione
di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche
collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di
medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e
limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere
impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di
soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici;
d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture
della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma
dell'articolo 13 del medesimo decreto;
e) svolgono attivita' di vigilanza in materia di
manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e
bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,
ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad
altri soggetti dalla legislazione vigente;
f) rilasciano certificazioni di idoneita'
psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli
ufficiali medici delle Forze armate e del settore
medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme
restando le attribuzioni riservate in materia ad altri
soggetti dalla legislazione vigente;
f-bis) ai direttori degli Uffici sanitari
provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai
funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il
personale della Polizia di Stato e limitatamente alle
attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie
presidiarie di cui al precedente articolo 199;
g) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno
delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le
stesse modalita' previste dal decreto del Ministro della
salute 24 aprile 2013;
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche
medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno
parte delle Commissioni medico-legali della pubblica
sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125;
i) partecipano, con voto deliberativo, alle
commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengono prese
in esame pratiche relative a personale appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato;
l) provvedono, anche quali componenti delle
Commissioni mediche ospedaliere della sanita' e militare,
alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il
riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge
13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23
febbraio 1999, n. 44, in materia di vittime del dovere,
della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle
richieste estorsive e dell'usura;
m) partecipano al collegio medico-legale di cui
all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66;
n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli
enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica
nel settore di competenza;
o) fanno parte delle commissioni mediche locali di
cui all'articolo 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
68;
p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e
medico-legale per conto dell'Amministrazione;
q) svolgono le funzioni gia' previste per i
soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici
medico legali.
2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo'
stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie
pubbliche e private e con singoli professionisti in
possesso di particolari competenze.
3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di
cui al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del
personale di altri enti e pubbliche amministrazioni,
tramite stipula di accordi e convenzioni con il
Dipartimento della pubblica sicurezza.».
«Art. 45-bis (Attribuzioni dei medici veterinari di
Polizia). - 1. I medici veterinari di Polizia hanno le
seguenti attribuzioni:
a) garantiscono il funzionamento delle infermerie
specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani
della Polizia di Stato;
b) provvedono alla tutela della salute dei
quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di
zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie
infettive;
c) provvedono all'accertamento dell'idoneita' dei
quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per
l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne
determinano la riforma;
d) sono responsabili della vigilanza
igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in
somministrazione;
e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di
collaudo dei generi alimentari e di consulenza
tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita
dei quadrupedi;
f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al
controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle
mense e nelle strutture di ristorazione collettiva
dell'amministrazione;
g) verificano la corretta gestione degli impianti
di ricovero degli animali, nonche' dei mezzi destinati al
loro trasporto;
h) rilasciano i nulla osta necessari per le
attivita' di cui al presente articolo;
i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli
enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica
nel settore di competenza;
l) possono essere impiegati, in relazione alle
esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie
attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di
soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici.
2. Per le modalita' di individuazione delle funzioni
dei medici principali veterinari e delle qualifiche
superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45,
rispettivamente, per i medici principali e per i medici a
partire dai medici capo.».
 
Art. 92

Periodo applicativo dei medici e dei medici veterinari di Polizia

1. I corsi possono includere un periodo applicativo, la cui durata e' fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso gli uffici sanitari centrali e territoriali e mira al perfezionamento della formazione professionale e all'acquisizione dei criteri di gestione degli uffici della Polizia di Stato.
2. I medici frequentatori sono affidati ai Direttori degli Uffici di coordinamento sanitario, che curano le modalita' di applicazione dei frequentatori, eventualmente avvalendosi dei medici in servizio presso gli uffici operanti nel proprio ambito territoriale.
3. I medici frequentatori possono svolgere prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, salva l'attivita' di gestione degli Uffici sanitari ed i relativi aspetti amministrativi.
4. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, e' considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei quattro anni di attivita' di medico nel settore del lavoro, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. Le note valutative sono redatte e inviate a cura dei Direttori degli Uffici di coordinamento sanitario.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85, commi 1, secondo periodo, 5 e 6, e 86, comma 3, del presente regolamento.

Note all'art. 92:
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro):
«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente).
- 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva
o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei
sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
lavoro per almeno quattro anni.
(Omissis).».
 
Art. 93

Articolazione del percorso di tirocinio operativo

1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i commissari capo tecnici, ferma restando la scelta, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso della provincia di assegnazione, accedono, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 81, per lo svolgimento del tirocinio operativo, a Uffici e Reparti di livello dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. I commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono individuati sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 81, nell'ambito di coloro che hanno scelto, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma. Al termine del tirocinio operativo essi sono assegnati a Uffici o Reparti individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e rientranti nella medesima provincia. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.
3. I commissari capo e i commissari capo tecnici, ammessi al tirocinio operativo presso gli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La frequenza delle attivita' previste dal regolamento del corso di dottorato e' computata nell'orario di servizio.
4. I corsi di cui al comma 3 sono individuati periodicamente, su proposta del direttore della Scuola, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
5. I commissari capo e i commissari capo tecnici tirocinanti applicati ad articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.

Note all'art. 93:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 94

Principi e criteri di organizzazione del tirocinio operativo

1. Le modalita' di impiego dei commissari capo e dei commissari capo tecnici tirocinanti sono definite dal capo dell'Ufficio o Reparto ove sono assegnati, il quale designa un dirigente della Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti.
2. I tirocinanti sono impiegati in attivita' implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nonche' delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di Uffici o Reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori. I tirocinanti, partecipano, altresi', a scopo formativo, alle attivita' e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Art. 95

Verifica finale del tirocinio operativo

1. Al termine del tirocinio operativo, i commissari capo o commissari capo tecnici sono confermati nella qualifica previa verifica finale consistente nella redazione di un elaborato riguardante il tirocinio svolto, valutato dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di assegnazione del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.
2. Il dirigente dell'Ufficio o Reparto redige una relazione in cui e' dettagliatamente esaminato e valutato il percorso di tirocinio, basata anche sulle valutazioni dei dirigenti delle articolazioni presso le quali il tirocinio si e' concretamente svolto.
3. La relazione di cui al comma 2, unitamente all'elaborato di cui al comma 1, sono inviate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato per l'inserimento nel fascicolo personale del tirocinante.

Note all'art. 95:
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
«Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale
di cui al presente decreto legislativo con qualifica
inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate,
deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun
anno, un rapporto informativo che si conclude con il
giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono»,
«mediocre» o «insufficiente».
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno in
cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata
inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della
deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio
complessivo superiore a «buono».
Con decreto del Ministro dell'interno saranno
stabilite le modalita' in base alle quali deve essere
redatto il rapporto informativo, volto a delineare la
personalita' dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti
parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in
relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di
ciascun ruolo ed alle relative responsabilita':
1) competenza professionale;
2) capacita' di risoluzione;
3) capacita' organizzativa;
4) qualita' dell'attivita' svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno
essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei
quali sara' attribuito dall'organo competente alla
compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi
articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo
di 1 ad un massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio
determina mediante coefficienti numerici i criteri di
valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze dei
ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di
Stato.».
 
Art. 96

Finalita' e articolazione del corso

1. Il corso di formazione dirigenziale di cui agli articoli 6, 33 e 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000 ad indirizzo prevalentemente professionale ha durata di un mese ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilita', di carattere:
a) tecnico, gestionale e giuridico, per il personale della carriera dei funzionari di Polizia;
b) tecnico e gestionale, per il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia;
c) sanitario, gestionale e giuridico, per il personale delle carriere dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia.
2. Il Piano della formazione puo' prevedere moduli differenziati in relazione alle specificita' funzionali delle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
3. I commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.

Note all'art. 96:
- Per il testo degli articoli 6, 33 e 48 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 97

Esame finale

1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel Piano della formazione.
2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di merito delle conoscenze e competenze professionali e gestionali espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:
a) «segnalato profitto»: trenta trentesimi;
b) «buon profitto»: da ventisette a ventinove trentesimi;
c) «sufficiente profitto»: da diciotto a ventisei trentesimi.
 
Art. 98

Graduatoria finale

1. I frequentatori che superano il corso sono collocati in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio per merito comparativo ovvero del concorso interno per titoli ed esami di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Note all'art. 98:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 99

Durata e contenuti dei corsi

1. I corsi di aggiornamento e di formazione specialistica di cui al presente Capo sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento delle conoscenze e competenze professionali dei funzionari della Polizia di Stato su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale.
2. Il Piano della formazione di ciascuno dei corsi di cui al presente Capo ne fissa i contenuti e la durata che non puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
3. Le attivita' formative possono svolgersi in modalita' e-learning ovvero mediante applicazioni dei frequentatori presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, nonche' presso universita' ed altri organismi di ricerca, pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente.
 
Art. 100

Ammissione, frequenza e modalita' di svolgimento

1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e dalle altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso.
2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi di cui al comma 1 sono adottati meccanismi di rotazione che consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di periodici percorsi formativi di aggiornamento.
3. Per la validita' della partecipazione i frequentatori non devono risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al trenta per cento delle giornate di attivita' didattica.
 
Art. 101

Valutazione del profitto

1. La frequenza con profitto dei corsi e' accertata mediante modalita' di verifica stabilite dal Piano della formazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' espressa con un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
3. Nell'esame finale, il giudizio di cui al comma 2 e' espresso in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:
a) «segnalato profitto»: trenta trentesimi;
b) «buon profitto»: da ventisette a ventinove trentesimi;
c) «sufficiente profitto»: da diciotto a ventisei trentesimi.
 
Art. 102
Aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato
attraverso formazione specialistica

1. All'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si provvede, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 334 del 2000, attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi.

Note all'art. 102:
- Per il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78), si veda nelle note all'art. 65.
 
Art. 103

Corsi di perfezionamento e di specializzazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256.
2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi.

Note all'art. 103:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256
(Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di
Polizia):
«Art. 2 (Compiti della Scuola). - 1. La Scuola e'
un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i
seguenti compiti:
a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di
perfezionamento e di specializzazione, nonche' di
aggiornamento professionale previsti dal regolamento
adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre
2003, n. 400, recante disciplina delle modalita' di
svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e
direttivo della Polizia di Stato;
b) svolge le attivita' di formazione permanente e
ricorrente per il personale dirigente e direttivo della
Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione
alle esigenze istituzionali;
c) organizza conferenze, convegni, incontri e
seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della
pubblica sicurezza e nell'ambito dei propri fini
istituzionali svolge attivita' di ricerca, studio,
sperimentazione e consulenza per le esigenze
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di
sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori
piu' innovativi e strategici, i programmi didattici e
garantire un'offerta formativa in linea con i piu' elevati
livelli europei ed internazionali;
d) svolge, sulla base di specifici accordi o
convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri,
attivita' formative di carattere specialistico per
appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad
altre amministrazioni e organismi pubblici, nonche'
sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio
formativo con i soggetti e per le finalita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).
2. La Scuola persegue le proprie finalita'
direttamente o attraverso intese con le competenti
Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica
sicurezza.».
 
Art. 104

Disciplina applicabile

1. Ai seminari organizzati presso la Scuola si applicano le disposizioni del presente regolamento ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto.
 
Art. 105

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato presso gli istituti di istruzione di cui all'articolo 60, comma 1, numeri 1), 2), 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di seguito istituti di istruzione) cui sono avviati i vincitori dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), numeri 2 e 3, b) e c), numeri 3 e 4.
2. L'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato cura l'organizzazione dei corsi secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
3. Per particolari esigenze organizzative i corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere svolti anche presso i centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento (di seguito istituti di istruzione) di cui all'articolo 60, comma 1, numero 5) della legge n. 121 del 1981.

Note all'art. 105:
- Per il testo dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981,
n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza),si veda nelle note all'art. 68.
 
Art. 106

Prove d'esame

1. I corsi di formazione si concludono con il superamento di un esame finale.
2. Il Piano della formazione puo' prevedere lo svolgimento di prove d'esame in relazione allo sviluppo del percorso formativo valide per la formazione della graduatoria finale.
3. Il contenuto delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, nonche' gli strumenti e le modalita' per la loro valutazione, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, sono predisposti dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica d'esame, qualora costituita.
4. Se il corso si svolge in piu' istituti di istruzione, le prove d'esame sono uguali per tutti gli istituti di istruzione; le prove scritte sono sostenute dai corsisti contemporaneamente, salvo eccezionali esigenze, in tutte le sedi.
5. I risultati delle prove d'esame sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso.
 
Art. 107

Commissione degli esami e delle altre prove

1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al presente Titolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono composte:
a) per i corsi di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da tre docenti del corso;
b) per i corsi di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da tre docenti del corso. La Commissione puo' essere integrata con uno o piu' esperti nelle materie relative ai profili professionali dei frequentatori con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico o medico principale;
c) per i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da un docente del corso;
d) per il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente e da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il medesimo istituto di istruzione, e da un docente del corso;
e) per il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente e da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il medesimo istituto di istruzione e da un docente del corso.
2. Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto di istruzione ove si svolge il corso.
3. Le commissioni degli esami sono integrate, per lo svolgimento della prova pratica di difesa personale e di tecniche operative, qualora previste, da un istruttore per ciascuna delle rispettive discipline, scelto preferibilmente tra quelli che hanno curato il percorso formativo.
4. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi sono costituite in conformita' con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni possono essere integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata, in qualita' di componente e da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo o qualifica equiparata, con funzioni di segretario, in servizio presso l'istituto di istruzione ove si svolge il corso.
5. Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica piu' elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal piu' anziano in ruolo.
6. Le commissioni degli esami possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in sottocommissioni nominate con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo.
7. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario.
 
Art. 108

Commissione unica d'esame

1. Se il corso di formazione si svolge presso piu' istituti di istruzione, oltre alle commissioni degli esami di cui all'articolo 107, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' nominata una Commissione unica d'esame, composta dai direttori degli istituti di istruzione ove si svolge il corso. Se il numero dei componenti, compreso il presidente, e' pari, la Commissione unica d'esame e' integrata con un altro componente, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso l'Ispettorato o altro istituto di istruzione.
2. Le funzioni di presidente della Commissione unica d'esame sono assunte dal direttore dell'istituto di istruzione piu' anziano in ruolo e quelle di segretario da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso l'istituto di istruzione diretto dal presidente della Commissione unica.
3. Le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica piu' elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal piu' anziano in ruolo.
4. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario.
 
Art. 109

Giudizio di idoneita' al servizio di polizia

1. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, necessario per l'iscrizione in ruolo, e' espresso, per ciascun corsista vincitore di concorso pubblico, dal direttore dell'istituto di istruzione, sulla base delle risultanze del fascicolo personale, consultati i docenti del corso ed i responsabili delle articolazioni corsi e studi.
2. Il giudizio di idoneita' deve essere motivato ed e' espresso in conformita' ai sotto indicati parametri di valutazione comuni per i corsi di formazione per vice ispettori, vice ispettori tecnici, agenti ed agenti tecnici:
a) qualita' morali e di carattere: e' valutata la profonda e leale adesione ai valori e principi dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri di lealta', correttezza e rettitudine richiesti agli appartenenti alla Polizia di Stato. Si tiene, altresi', conto della consapevolezza della dimensione valoriale nella vita professionale e privata, della conoscenza dei propri limiti e delle proprie potenzialita' e si considera la capacita' di controllare le reazioni nei vari contesti;
b) senso del dovere e della disciplina: e' valutata la capacita' di mantenere un comportamento corretto, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonche' delle regole di comportamento dell'istituto di istruzione; e' considerata anche la volonta' di perseverare nel raggiungere gli obiettivi scelti o proposti da terzi, anche con spirito di sacrificio;
c) senso della responsabilita' e spirito di servizio: e' valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilita' gli impegni attinenti al proprio ruolo e ad assumersi consapevolmente le conseguenze dei propri comportamenti;
d) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali: e' valutato il portamento, la proprieta' dei modi, l'educazione, il garbo e la cura della persona e dell'uniforme, in ogni contesto. Si tiene conto dell'attenzione che viene prestata nella conservazione e manutenzione dei beni e materiali assegnati e di quelli patrimonio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) capacita' comunicative e qualita' dei rapporti interpersonali: e' valutata la capacita' di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti e, in generale nella relazione con gli altri, anche al di fuori dell'ambito formativo e in ambienti interni ed esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3. Per i corsi di formazione per vice ispettori e vice ispettori tecnici vengono, altresi', valutati i seguenti parametri:
a) capacita' di coordinamento e direzione di unita' operative: e' valutata la capacita' di esprimere direttive chiare e di assumersi le connesse responsabilita', di interagire e di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle diverse attivita';
b) spirito di iniziativa, capacita' di risoluzione: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le situazioni e scegliere le soluzioni idonee nonche' l'attitudine dimostrata, durante il corso, di promuovere attivita' e soluzioni adeguate alle contingenti esigenze e necessita' anche in relazione ad eventuali compiti assegnati;
c) assiduita' dimostrata e rendimento negli studi; sono valutati l'impegno dimostrato, l'interesse e la qualita' della partecipazione dimostrata nello svolgimento delle attivita' proposte, nonche' i risultati conseguiti negli esami e nelle prove previste dal Piano della formazione.
4. Per i corsi di formazione per allievi agenti ed allievi agenti tecnici vengono, altresi', valutati i seguenti parametri:
a) capacita' all'interazione di gruppo: e' valutata la capacita' di collaborare in modo costruttivo e di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle diverse attivita';
b) spirito di iniziativa: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le situazioni e scegliere le soluzioni idonee nonche' l'attitudine dimostrata, durante il corso, di promuovere attivita' e soluzioni adeguate in relazione ad eventuali compiti assegnati;
c) assiduita' dimostrata e rendimento negli studi: sono valutati l'impegno l'interesse e la qualita' della partecipazione nello svolgimento delle attivita' proposte, nonche' i risultati conseguiti negli esami e nelle prove previste dal Piano della formazione.
5. Per il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, vincitore di concorso pubblico per l'accesso ai ruoli degli ispettori e ispettori tecnici, il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso, sulla base dei parametri di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento all'idoneita' allo svolgimento delle funzioni proprie del nuovo ruolo.
6. Qualora la formazione in video collegamento, in modalita' e-learning o decentrata e telematica superi un terzo della durata complessiva del corso, il giudizio di idoneita' e' espresso, in deroga ai commi 2, 3 e 4 in conformita' ai sotto indicati parametri di valutazione:
a) senso del dovere e della disciplina;
b) senso della responsabilita';
c) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali;
d) capacita' comunicative;
e) spirito di servizio ed assiduita' dimostrata.
7. A ciascun parametro di valutazione e' attribuito un punteggio da uno a tre.
8. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a quindici ventiquattresimi per i giudizi di idoneita' di cui ai commi 2, 3 e 4 e di un punteggio complessivo non inferiore a nove quindicesimi per il giudizio di idoneita' di cui al comma 6.
9. L'idoneita' non e' in ogni caso conseguita, a prescindere dal punteggio riportato, qualora il corsista abbia ottenuto il punteggio di zero anche in un solo parametro.
 
Art. 110

Graduatoria finale

1. La graduatoria finale del corso e' redatta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame, qualora costituita.
2. Nel caso in cui il corso si svolga in piu' istituti di istruzione, la Commissione unica d'esame compila la graduatoria finale, riunendo le graduatorie parziali di merito redatte dalle Commissioni d'esame dei singoli istituti di istruzione.
3. A parita' di punteggio, l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza.
4. I corsisti ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, sono collocati nella graduatoria finale del corso nel posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.
5. La graduatoria finale e' pubblicata mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso.
6. Se il corso si svolge in piu' istituti di istruzione la pubblicazione avviene contemporaneamente in tutte le sedi.
 
Art. 111

Durata del corso

1. Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori. Esso e' finalizzato all'acquisizione dei crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonche' ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori quali agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2. La durata effettiva del corso e' stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di formazione.
3. Durante il corso gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.
4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori in prova, conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

Note all'art. 111:
- Per il testo dell'art. 5-bis del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78), si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), si veda nelle note all'art. 95.
 
Art. 112

Prove d'esame

1. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e dall'articolo 106, durante il corso, gli allievi vice ispettori sostengono prove d'esame consistenti in prove scritte o orali e in prove pratiche sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. La valutazione delle prove d'esame scritte o orali e' espressa in trentesimi; le prove sono superate se l'allievo vice ispettore consegue un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse.
3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio finale di «idoneita'» o «non idoneita'», salvo che per il conseguimento di particolari esigenze formative non sia diversamente disposto nel Piano della formazione.
 
Art. 113

Esame finale

1. L'esame finale del corso consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa alle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.
 
Art. 114

Graduatoria finale

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, la graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun allievo vice ispettore formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto conseguito nel concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori, convertito in trentesimi con apposita tabella di conversione predisposta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame ove costituita;
b) dei voti conseguiti nelle prove scritte o orali;
c) del voto conseguito nell'esame finale.
2. L'allievo vice ispettore che ha superato la prova d'esame in sessione straordinaria a seguito del mancato superamento dell'esame in sessione ordinaria consegue, ai fini della graduatoria finale, una votazione pari alla media tra il voto riportato in sessione straordinaria e diciotto trentesimi.
3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 e' aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneita' al servizio di polizia, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da diciassette a diciannove ventiquattresimi;
b) 0,50 punti per la valutazione da venti a ventidue ventiquattresimi;
c) 0,75 punti per la valutazione da ventitre' a ventiquattro ventiquattresimi.
4. A parita' di punteggio complessivo, la precedenza e' riconosciuta all'allievo vice ispettore che precede nella graduatoria del concorso.
 
Art. 115

Durata e finalita'

1. Il corso, della durata di sei mesi, e' articolato in tre fasi formative:
a) una realizzata in modalita' telematiche e informatiche;
b) una di formazione residenziale presso l'istituto di istruzione;
c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di assegnazione.
2. La successione temporale e la durata delle fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.
4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori, superate le prove d'esame previste dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore e conseguono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
 
Art. 116

Esame finale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.
3. La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali svolti durante il corso.
4. La forma scritta o orale dell'esame finale e' stabilita dal Piano della formazione.
5. Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
6. L'allievo vice ispettore che non supera l'esame e' restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

Note all'art. 116:
- Per il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 117

Tirocinio applicativo

1. Il periodo di tirocinio applicativo e' finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori partecipano alle attivita' degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento delle diverse attivita' e procedure.
3. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

Note all'art. 117:
- Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), si veda nelle note all'art. 95.
 
Art. 118

Graduatoria finale

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso e' formata in base alla votazione conseguita nell'esame finale.
 
Art. 119

Durata del corso

1. Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. Esso e' preordinato all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle specifiche lauree triennali individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonche' ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori tecnici per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso.
2. La durata effettiva del corso e' stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di cui all'articolo 66, comma 1.
3. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi, quali allievi vice ispettori tecnici, che persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.
5. Durante i corsi gli allievi vice ispettori tecnici non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore
6. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori tecnici in prova conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Essi sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.
7. Al termine del corso di cui al comma 4, gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione ed ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

Note all'art. 119:
- Per il testo dell'art. 25-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), si veda nelle note all'art. 95.
 
Art. 120

Prove d'esame

1. Alle prove d'esame dei corsi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 112.
 
Art. 121

Esame finale

1. All'esame finale dei corsi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 113.
 
Art. 122

Graduatoria finale

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, al termine dei corsi per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso.
 
Art. 123

Durata e finalita'

1. Il corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, e' articolato in tre fasi formative di cui:
a) una realizzata in modalita' telematiche e informatiche;
b) una di formazione residenziale presso l'istituto di istruzione;
c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di assegnazione.
2. La successione temporale e la durata delle fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici, tenuto conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali e' stato indetto il concorso.
4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori tecnici, superate le prove d'esame previste dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico e conseguono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
 
Art. 124

Esame finale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.
3. La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali a carattere tecnico-scientifico o tecnico pertinenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso, svolti durante il corso.
4. La forma scritta o orale e' stabilita dal Piano della formazione.
5. Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
6. L'allievo vice ispettore tecnico che non supera l'esame e' restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 25-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

Note all'art. 124:
- Si riporta il testo dell'art. 25-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica):
«Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Sono
dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di
cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma
4, gli allievi che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non superano gli esami di fine corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal
corso per piu' di sessanta o novanta giorni, anche non
consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi
di durata semestrale e per quelli di durata biennale,
elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni
nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta
durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa
di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da
tali infermita', il personale e' ammesso a partecipare di
diritto al primo corso successivo al riconoscimento della
sua idoneita' psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza e'
dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio
medico legale dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a
partecipare al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psicofisica e sempre che
nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.
I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della
Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermita' o altra
causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi di
diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso
successivo al cessare della causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del Capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche
viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel
posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. I frequentatori provenienti dai ruoli del
personale della Polizia di Stato che non superano il corso
permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli
senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al
servizio e sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza
del corso successivo, purche' continuino a possedere i
requisiti previsti.».
 
Art. 125

Tirocinio applicativo

1. Il periodo di tirocinio applicativo e' finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori tecnici partecipano alle attivita' degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego in relazione ai settori e ai profili professionali, qualora previsti, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento delle diverse attivita' e procedure afferenti al profilo tecnico di appartenenza.
3. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

Note all'art. 125:
- Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), si veda nelle note all'art. 95.
 
Art. 126

Durata e finalita' dei corsi

1. I corsi di formazione professionale, della durata di tre mesi, sono articolati in tre fasi formative:
a) una realizzata in modalita' telematiche e informatiche;
b) una di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione;
c) una di applicazione pratica, presso la sede di assegnazione.
2. La successione temporale e la durata delle tre fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. I corsi perseguono gli obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo dei sovrintendenti tecnici, rispettivamente, di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, i primi, e di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate, i secondi, sulla base di contenuti formativi ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.
 
Art. 127

Esame finale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova scritta costituita da un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.
2. Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
3. I frequentatori che non superano l'esame finale sono restituiti ai servizi d'istituto ed ammessi, per una sola volta, a partecipare al corso successivo ai sensi degli articoli 24-quinquies, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-quinquies, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

Note all'art. 127:
- Si riporta il testo dell'art. 24-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
«Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E'
dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso
per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di
studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita'
contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente
da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare
di diritto al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre
che nel periodo precedente a detto corso non sia
intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure di cui all'articolo
24-quater. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi
infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che
richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento
delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il
personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al
corrispondente primo corso successivo al riconoscimento
della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo
precedente a detto corso non sia intervenuta una delle
cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure di cui all'articolo 24-quater.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del Capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del Direttore dell'Istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
per malattia contratta per motivi di servizio, viene
promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel
posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine
corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di
diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso
successivo.
6. Il personale che non supera il corso permane nella
qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e'
restituito al servizio d'istituto.».
- Si riporta il testo dell'art. 20-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica):
«Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. E'
dimesso dal corso di cui all'articolo 20-quater, il
personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso
per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di
studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza
dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad
infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e'
ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione
previste per la partecipazione alle procedure di cui
all'articolo 20-quater. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta
a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio
medico legale dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a
partecipare al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre
che nel periodo precedente a detto corso non sia
intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure di cui all'articolo
20-quater.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su
proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
per malattia contratta per motivi di servizio viene
promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel
posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine
corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di
diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso
successivo.
6. Il personale che non supera il corso permane nella
qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e'
restituito al servizio d'istituto.».
 
Art. 128

Applicazione pratica

1. Il periodo di applicazione pratica e' finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di comando di piccole unita' operative o di unita' equivalenti in relazione alle specifiche mansioni.
2. Durante il periodo di applicazione pratica i frequentatori partecipano alle attivita' degli Uffici e Reparti, in aree differenziate di impiego, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico, al fine di partecipare, a scopo formativo, alle concrete modalita' di svolgimento delle diversificate attivita' e procedure.
3. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno dei frequentatori, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, comma 2, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

Note all'art. 128:
- Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia), si veda nelle note all'art. 95.
 
Art. 129

Durata, articolazione e finalita' del corso

1. Il corso di formazione ha la durata di dodici mesi ed e' articolato in due semestri.
2. Al termine del primo semestre, gli allievi agenti che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui all'articolo 109, sono nominati agenti in prova ed acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
3. Il secondo semestre e' suddiviso in due periodi formativi la cui durata e' stabilita dal Piano della formazione. Il primo periodo e' finalizzato al completamento della formazione presso l'istituto di istruzione e il secondo periodo e' destinato all'applicazione pratica presso gli Uffici e Reparti ove gli agenti in prova, che hanno ottenuto la conferma del giudizio di idoneita' e prestato giuramento, sono assegnati.
4. Nel periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova espletano le attivita' connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti partecipando alle attivita' degli Uffici e Reparti cui sono assegnati, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico.
5. Nello svolgimento dell'attivita' istituzionale, ferma restando la tipicita' dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non possono mai operare isolati, ma devono essere costantemente affiancati da personale esperto.
6. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula per ciascuno dei frequentatori, una relazione, basata sui parametri individuati nel decreto istitutivo del corso, «favorevole» o «non favorevole».
7. Gli agenti in prova nei cui confronti e' redatta una relazione «favorevole», conseguono la nomina ad agente di polizia; quelli nei cui confronti e' redatta una relazione «non favorevole» sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. In caso di ulteriore esito «non favorevole», gli agenti in prova sono dimessi dal corso.
 
Art. 130

Prove d'esame

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione.
2. A ciascuna prova teorica e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di «idoneita'» o «non idoneita'».
 
Art. 131

Esame finale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine del corso gli agenti in prova sostengono un esame finale consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 132

Durata e finalita' del corso

1. Il corso di formazione, a carattere teorico-pratico, ha la durata di sei mesi e persegue obiettivi formativi finalizzati all'esercizio delle mansioni di natura tecnica e tecnico-manuale previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici.
2. Al termine del corso gli allievi agenti tecnici, ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui dall'articolo 109, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova conseguendo la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
 
Art. 133

Prove d'esame

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione.
2. A ciascuna prova teorica e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di «idoneita'» o «non idoneita'».
 
Art. 134

Esame finale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine del corso gli allievi agenti tecnici sostengono un esame finale consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
 
Art. 135

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai concorsi gia' banditi e ai conseguenti corsi di formazione.
 
Art. 136

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana cessano di applicarsi:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;
b) l'articolo 10 del Regolamento degli istituti di istruzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983;
c) il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, ad esclusione del Capo II-bis limitatamente all'espletamento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017;
d) il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370;
e) il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129;
f) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, ad esclusione dell'articolo 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr) del decreto legislativo n. 95 del 2017;
g) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018.
2. Ogni richiamo alle disposizioni dei decreti di cui al comma 1 si intende riferito alle disposizioni del presente regolamento.

Note all'art. 136:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto Ministro
dell'interno 9 marzo 1983 (Regolamento degli Istituti di
istruzione):
«Art. 10 (Giudizio di idoneita' al servizio di
polizia). - Il Direttore dell'Istituto, ricevuto il parere
del Collegio dei docenti, esprime per ciascun allievo il
giudizio di idoneita' al servizio di polizia.
Il giudizio e' espresso con riferimento al complesso
delle qualita' morali e di carattere, al senso del dovere,
alla disciplina, al senso di responsabilita', allo spirito
di iniziativa, alle capacita' organizzative e di
risoluzione, al comportamento, al rendimento e
all'attivita' svolta durante il corso ed in relazione
all'idoneita' fisica.
Il giudizio, sintetizzato in una nota informativa, e'
quantificato in centesimi. Consegue l'idoneita' l'allievo
che riporti una votazione non inferiore a 60/100.
L'allievo che riporti votazione inferiore a 60/100 e'
dimesso dall'Istituto.
Il Direttore dell'Istituto propone al Capo della
polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza la
dimissione dell'allievo nei casi previsti dagli artt. 49 e
54 della legge 1° aprile 1981 n. 121.».
- Il Capo II-bis del decreto del Ministro dell'interno
1° agosto 2002, n. 199 (Regolamento recante le modalita' di
accesso alla qualifica inziale del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato) e' rubricato "Concorso con
procedure e modalita' concorsuali semplificate".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a),
a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis), bb), iii) e rrr) del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di
Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente
decreto:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo
24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso
alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si
provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro
l'anno successivo, con modalita', procedure e criteri di
assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3
dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo
2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle
riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater,
comma 1, lettere a) e b);
a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
dal 2018 al 2022, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi
dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera
b-bis);
2) per il restante trenta per cento, mediante
concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli
agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni
di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita'
previste dalla lettera a), e superamento di un successivo
corso di formazione professionale svolto con le modalita'
di cui alla lettera b-bis);
a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e
2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e'
rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750
unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si
provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con
decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in
aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni
alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il
computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo
riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede
entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per
le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis),
n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime
posizioni sia pari a:
1) 3.060 al 31 dicembre 2023;
2) 1.802 al 31 dicembre 2024;
3) 750 al 31 dicembre 2025;
4) 0 al 31 dicembre 2026;
a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e
concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335;
b) alla copertura dei posti complessivamente
disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e
nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a
legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla
tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro
il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla
medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e
procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le
aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto
articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in
base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter)
e b), il corso di formazione professionale ha la durata non
superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le
relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis),
n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo che
ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella
compresa entro il doppio dei posti riservati a tale
personale, oltre al contingente corrispondente ai posti
riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia'
avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b),
qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia'
stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;
(Omissis).
bb) entro sette anni dalla data di accesso alle
nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice
questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo
periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e
vice questori che lo abbiano gia' frequentato e di quelli
che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di
perfezionamento delle Forze di polizia, nonche' dei
funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente;
(Omissis).
iii) entro cinque anni dalla data di accesso alle
nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore
tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg),
secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta un corso
di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione
dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici
superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari
che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico;
(Omissis).
rrr) entro cinque anni dalla data di accesso alle
nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il
personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo,
frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori
che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che
rivestono la qualifica di primo dirigente medico;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Capo
della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza
23 marzo 2018 (Modalita' di svolgimento dei corsi per gli
appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari
tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia
di Stato):
«Art. 38 (Corsi di aggiornamento dirigenziale). - 1.
I corsi di aggiornamento dirigenziale di cui all'art. 2,
comma 1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto legislativo
n. 95 del 2017, della durata di un mese, sono finalizzati
all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento
di conoscenze e competenze professionali dei funzionari su
tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e
tecnico-professionale, secondo le carriere di appartenenza
dei frequentatori, come stabilito dal piano della
formazione.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati
anche in modalita' e-learning.
3. Il profitto e' accertato mediante modalita' di
verifica eventualmente previste e individuate dal medesimo
piano della formazione.».
 
Art. 137

Disposizioni finali e di rinvio in materia di concorsi

1. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, si provvede all'aggiornamento della Tabella 1, sentito anche il Ministero dell'universita' e della ricerca, e delle Tabelle 2 e 3, allegate al presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
Art. 138

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 settembre 2022

Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2560