Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 9 settembre 2022, n. 168 |
Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare: gli articoli 6, comma 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma 7, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato; gli articoli 6-bis, commi 2 e 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma 7, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato, nonche' le modalita' di formulazione del giudizio di idoneita' al servizio di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare: gli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 9, 25-ter, comma 5, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici; gli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 9, e 25- ter, comma 5, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante «Nuovo ordinamento della Banda musicale della Polizia di Stato» e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14 che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio, rispettivamente, per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 24 e 26; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'"Ordinamento della professione di psicologo»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria», convertito dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, e, in particolare, l'articolo 5; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, che, al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, ha istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare: gli articoli 3, comma 3, 5-bis, comma 3, 6, comma 1, lettera b), 31, comma 3, e 46, comma 2, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, nonche' del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato; gli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, e 47, comma 2, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia; gli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo; l'articolo 57, comma 2, che prevede che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali», convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da pare delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante: «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2020, recante «Numero e competenze dei servizi, degli uffici e delle divisioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza» e, in particolare, l'articolo 74, comma 1, lettera b), che stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato garantisce il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle attivita' degli istituti, delle scuole e dei centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante «Regolamento degli Istituti di istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante «Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370, recante «Disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante «Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15»; Visto il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, recante «Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»; Ritenuto di dover disciplinare, mediante l'adozione di un unico regolamento, ai fini di un'organica disciplina della materia, le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei predetti ruoli e carriere, dei corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale, dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica dei funzionari della Polizia di Stato, nonche' le modalita' di espressione del giudizio di idoneita' al servizio di polizia e l'individuazione dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato; Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere n. 1197/2022 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. DAGL 7569 P- del 26 agosto 2022;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La Parte I del presente regolamento disciplina: a) le modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici, per l'accesso: 1) alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 3, 31, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 2) ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; 3) ai ruoli degli agenti e assistenti ed agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; b) le modalita' di svolgimento delle altre procedure di reclutamento per la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; c) le modalita' di svolgimento dei concorsi interni, per l'accesso: 1) alla carriera dei funzionari di Polizia ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000; 2) alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 334 del 2000; 3) ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; 4) ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; d) la definizione dei requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio, per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante: «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»: «Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. 2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario: a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine. 4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.». - Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis, 24-quater e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.». «Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attivita' del secondo semestre. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza. 4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica. 5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.». «Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato anche con modalita' telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera. 3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica. 4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio. 7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.». «Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue: a) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; b) in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». 1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b). 1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi. 3. Il corso di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies. 6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento dei relativi corsi di formazione.». - Si riporta il testo degli articoli 5, 20-quater, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi. 4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di eta'. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di formazione.». «Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato in via prioritaria con modalita' telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica e l'anzianita' anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica. 4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio. 7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.». «Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre; d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; e) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psicofisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1. 3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. 7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore. 8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. 10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di tirocinio operativo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale. Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.». «Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici. 2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo o settore professionale. 3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo o settore sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali e' indetto il concorso. 6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.». - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 (Nuovo ordinamento della Banda musicale della Polizia di Stato): «Art. 12 (Nomina a maestro direttore). - 1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' del diploma di strumentazione per banda. 2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14. 3. Il vincitore del concorso e' nominato maestro direttore in prova della banda musicale. 4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.». «Art. 13 (Nomina a maestro vice direttore). - 1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14. 3. Il vincitore del pubblico concorso e' nominato maestro vice direttore in prova. 4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.». «Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con eta' massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova. 4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.». - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta il testo degli articoli 24 e 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato): «Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904. 2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.». «Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 (Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359: «Art. 5. - 1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti. 2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno. 3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno. 4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso. 4-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione.». - Si riporta il comma 2-bis dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia): «2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, e' istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, cui e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformita' di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del presente comma dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonche', limitatamente allo svolgimento delle attivita' di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attivita' operative di tipo specialistico.». - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5-bis, 5-ter, 6, 31, 32, 33, 46, 47, 48 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse. 4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea a contenuto giuridico e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.». «Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale. 4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 6. 5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente. 6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale e i criteri per la verifica finale di tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. 8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione. 9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». «Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), e' riservato al personale in possesso delle lauree di cui al comma 2, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il quaranta per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni e con un'eta' non superiore a trentacinque anni, e il sessanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'eta' non superiore a cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1 del presente articolo, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.». «Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. 5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione. 7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». «Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto.). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue: a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale , ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b). Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre; b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a) del presente comma, riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dall'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre secondo le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. 2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». «Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la meta' al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta' al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.». «Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'. 4. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico e' effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, e' confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». «Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo. 3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». «Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari di Polizia e le relative modalita' di accertamento, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la meta', al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo e' destinata al personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.». «Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti a un quarto. 4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». «Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale. 2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo. 3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, del presente articolo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.». «Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di svolgimento, anche telematiche, nonche' i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: «Art. 8 (Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche' norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato). - 1. Le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1. 3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.". 4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.». - Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/1 del 4 maggio 2016. - Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, lett. b), del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 febbraio 2020, recante il numero e le competenze dei servizi, degli uffici e delle divisioni del Dipartimento della pubblica sicurezza: «Art. 74 (Articolazione della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato). - 1. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato: a) (omissis); b) garantisce il coordinamento e l'unita' di indirizzo dell'attivita' degli istituti, delle scuole e dei centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato, con esclusione di quelli previsti dagli articoli 22 e 58 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche', fatta eccezione per i soli profili formativi, del "Centro nautico e sommozzatori" e del "Centro addestramento e standardizzazione volo", attraverso il dipendente Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;». - Il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, recante: "Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 118 del 23 maggio 2018. - Il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018, recante: "Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 207 del 6 settembre 2018.
Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 3, 5-bis, 6, 31 e 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 6, 24-quater e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 5 e 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): «Art. 25 (Nomina a vice ispettore tecnico). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue: a) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami; b) in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami. 1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo. 1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.». - Per il testo degli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 (Nuovo ordinamento della Banda musicale della Polizia di Stato), si veda nelle note alle premesse. |
| TABELLA 1 (articolo 2) LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI E SPECIALISTICHE CHE ASSOLVONO AL REQUISITO DEL POSSESSO DELLO SPECIFICO TITOLO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO NEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TABELLA 2 (articoli 19, 22 e 28) MATERIE DELLA PROVA PRESELETTIVA E DELLE PROVE D'ESAME DEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TABELLA 3 (articoli 19 e 22) MATERIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA PER IL CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TABELLA 4 (articolo 63) CAUSE DI NON IDONEITA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO ALLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TABELLA 5 (articolo 64) REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER LA NOMINA A MAESTRO DIRETTORE, MAESTRO VICE DIRETTORE E ORCHESTRALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» per i concorsi pubblici e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno per i concorsi interni esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, con le relative istruzioni, sulla pagina web istituzionale della Polizia di Stato, per i concorsi pubblici (da ora in poi: sito), ovvero sul portale «Doppiavela», per i concorsi interni (da ora in poi: sito), secondo le modalita' stabilite dal bando di concorso. 2. La presentazione della domanda e' effettuata mediante accesso al portale dei concorsi della Polizia di Stato (da ora in poi: portale) con le modalita' indicate dal bando di concorso, ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Per la partecipazione ai concorsi pubblici il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso. I candidati gia' appartenenti alla Polizia di Stato possono utilizzare, ai medesimi fini, la casella di posta elettronica corporate. 4. Per poter presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve munirsi di credenziali del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID) o di carta di identita' elettronica (CIE) o di altra modalita' di accesso certificata prevista dal bando di concorso. 5. Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione; f) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o di non aver assunto la qualita' di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' stato sottoposto a misura cautelare personale o lo e' stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi; g) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; h) di non essere: 1) stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato; 2) stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione; 3) o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali e' ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; i) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola, dell'istituto o dell'universita' che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in cui e' stato o sara' conseguito. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, ad eccezione dei settori del servizio sanitario, di psicologia e di supporto logistico-amministrativo, il possesso di una delle lauree triennali, magistrali o specialistiche, indicate nella Tabella 1, inerente al settore per il quale il candidato concorre, assolve al requisito del possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado; in tale caso il diploma di laurea non e' valutato come titolo; l) il possesso delle abilitazioni e specializzazioni richieste, con l'indicazione della data nelle quali sono state o saranno conseguite; m) il possesso dell'iscrizione ad albi o elenchi professionali ovvero la data di presentazione della relativa istanza di iscrizione; n) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause, diverse dall'inidoneita' psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; o) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista; p) l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a pena del mancato riconoscimento; q) il settore o il profilo professionale per il quale si concorre nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici; r) la specializzazione utile quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, qualora in possesso di piu' titoli di specializzazione compresi tra quelli individuati dal bando di concorso; s) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso. 6. Nella domanda di partecipazione al concorso interno, il candidato deve dichiarare, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), f), g), h), numeri 1) e 3), i), o) del comma 5, e nelle lettere l), m), q) e r), ove richiesto, del medesimo comma 5: a) l'Ufficio o il Reparto presso il quale presta servizio; b) l'ente matricolare di riferimento; c) il punteggio conseguito nei rapporti informativi nel periodo indicato dal bando; d) di non aver riportato le sanzioni disciplinari previste come causa di esclusione dal bando di concorso; 7. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dall'articolo 4, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, precisando la riserva per la quale concorrono ed indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame. 8. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 3. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. 3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.». «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. soppresso. 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".». - Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.». - Si riportano i commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi): «4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.». - Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: «Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). - 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta', possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. 3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa. 5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo stage e' condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche' con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali. 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi. 8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. 10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purche' con modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato formatore. 11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesti. Costituisce altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio. 12. soppresso. 13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario. 16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.». 17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego): «Art. 4. - Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe': 1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di eta'. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.». |
| Art. 3
Bando di concorso
1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. I concorsi pubblici sono indetti su base nazionale e i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con avviso di pubblicazione sul sito; i bandi relativi ai concorsi interni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione sul sito. 3. Nel decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 1, oltre ai requisiti di partecipazione richiesti, sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso suddivisi, per i concorsi per l'accesso al ruolo del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, per ciascun settore e profilo professionale, con la precisazione che e' possibile presentare domanda di partecipazione solo con riferimento ad un profilo professionale tra quelli messi a concorso. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, il bando deve indicare anche il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo; b) i termini e le modalita' di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera e); c) i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione dal concorso; d) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie; e) i documenti prescritti; f) il titolo di studio richiesto e le eventuali specializzazioni, abilitazioni all'esercizio professionale e le iscrizioni ai relativi albi; g) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione sul sito del diario delle prove che ha valore di notifica a tutti gli effetti; h) il numero dei candidati da convocare per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta; i) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire; l) le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche maggiormente diffuse, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; m) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; n) i titoli valutabili e i relativi punteggi, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nel presente regolamento per ciascun concorso e le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione; o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione; p) gli esercizi che i candidati devono eseguire per l'accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e alla carriera dei funzionari di Polizia; q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 37 (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. 2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1 non si applica.». - Per il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 4
Riserve di posti, preferenze e precedenze
1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di categorie di cittadini. 2. Le riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, e' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva. 3. Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976. 4. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 3 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso. 5. Nei concorsi pubblici, a parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermo restando l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013 e di cui alle altre disposizioni speciali di legge. 6. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 3 sono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale. 7. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito, ai candidati inseriti nella stessa. 8. I candidati che superano tutte le fasi concorsuali devono trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso con le modalita' indicate dal bando di concorso. L'omessa presentazione o indicazione nella domanda di partecipazione al concorso della documentazione, entro i termini stabiliti, determina la mancata valutazione dei titoli.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 5
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai Titoli II e III sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono composte: a) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia e per il concorso per la promozione a vice questore aggiunto: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame; b) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica dirigenziale non superiore a primo dirigente tecnico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame; c) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due medici della carriera dei medici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. La Commissione e' integrata da un docente universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico, esperto nelle specializzazioni indicate nel bando di concorso; d) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da un medico della carriera dei medici veterinari della Polizia di Stato, ovvero da un medico veterinario militare e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame; e) per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori: da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria di secondo grado; f) per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore o qualifiche equiparate che la presiede, da due funzionari della Polizia di Stato di cui uno appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia ed uno alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica, rispettivamente, non inferiore a vice questore aggiunto e a direttore tecnico capo, da due docenti di scuola secondaria di secondo grado nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso e da uno o piu' esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico o medico principale della Polizia di Stato; g) per i concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti: da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a primo dirigente; h) per i concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici: da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non superiore a primo dirigente tecnico; i) per i concorsi e le altre procedure di reclutamento per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, da due funzionari con qualifica non superiore a primo dirigente e da due docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado; l) per i concorsi e le altre procedure di reclutamento per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici: da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico che la presiede, da due funzionari con qualifica non superiore a primo dirigente tecnico e da due docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado. 2. Salvo motivata impossibilita', i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale delle commissioni esaminatrici. 3. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto in lingua inglese e, ove non sia gia' componente, con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri. 5. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all'articolo 25 possono avvalersi di personale di supporto. 7. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice. 8. Il presidente ed i componenti della Commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianita' o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico e' rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato. 9. La disciplina dei lavori delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli ed alle carriere della Polizia di Stato e' contenuta nelle apposite «Linee guida» adottate con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. |
| Art. 6
Organi di supporto alla Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le mille unita', puo' essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quelli della Commissione esaminatrice e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a cinquecento candidati. 2. Quando le prove scritte hanno luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un Comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice, ovvero da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Nei concorsi interni, se la prova orale e' svolta con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2, possono essere costituiti, a livello regionale o interregionale, con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, uno o piu' nuclei territoriali di supporto alla Commissione esaminatrice composti, ciascuno, da due funzionari, di cui uno della carriera dei funzionari di Polizia e uno della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore e qualifiche equiparate. I nuclei territoriali hanno compiti di organizzazione, vigilanza e logistica e sono responsabili del regolare svolgimento delle operazioni connesse all'espletamento, in ciascuna sede d'esame, presso gli uffici della Questura, della prova orale, in conformita' alle indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice. |
| Art. 7
Valutazione dei titoli
1. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo, non rileva ai fini del concorso. 2. Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non puo' superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d'esame. 3. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale. Tutta la documentazione deve essere conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice. 4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame e gli accertamenti di efficienza fisica e di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, qualora previsti. 5. Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalita' indicate dal bando di concorso. 6. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza mette a disposizione della Commissione esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei titoli dichiarati e prodotti dal candidato, se non gia' in possesso dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 7. Ai fini della valutazione dei titoli professionali, per i concorsi interni, si applicano i seguenti criteri: a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purche' non siano stati svolti nel medesimo contesto temporale; b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre; c) tra due o piu' servizi contemporanei e' valutato solo quello piu' favorevole al candidato; d) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per il ruolo o la carriera per la quale si concorre. 8. Non sono in ogni caso oggetto di valutazione: a) i titoli che non sono previsti dal bando di concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e riportati nella scheda di validazione compilata dall'Ente matricolare di competenza e sottoscritta dal candidato; b) i servizi anteriori e i titoli di studio prodromici a quelli eventualmente prescritti per l'accesso al concorso; c) le attestazioni di lodevole servizio; d) le attivita' svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione. |
| Art. 8
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta, o nelle prove scritte, con il voto ottenuto nella prova orale, ove prevista, e il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, salvo quanto disposto dall'articolo 32. 2. Nell'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato nei concorsi pubblici e nei concorsi interni, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria. 3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori di ciascun concorso. 4. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e sono dichiarati i vincitori del concorso. 5. Nei concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio conseguito. 6. Per i concorsi pubblici, il decreto di cui al comma 3 e' pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; per i concorsi interni, il medesimo decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Fermo restando il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo 18, i vincitori dei concorsi pubblici e delle altre procedure di reclutamento per agente e agente tecnico sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per allievo agente, allievo agente tecnico, allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per commissario, commissario tecnico, medico e medico veterinario. 8. I vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico mantengono la qualifica posseduta fino al termine del rispettivo corso di formazione. 9. I vincitori dei concorsi interni per vice ispettore e vice ispettore tecnico conseguono, rispettivamente, la nomina ad allievo vice ispettore, allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori del concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia conseguono la nomina alla qualifica di vice commissario. |
| Art. 9
Disposizioni sulla trasparenza amministrativa
1. La Commissione esaminatrice e i comitati di vigilanza, nella prima riunione, prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile. La Commissione esaminatrice stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali e dei punteggi da attribuire. 2. Prima dell'inizio della prova orale sono formulati i quesiti da sottoporre ai candidati, secondo criteri predeterminati che garantiscono l'imparzialita' delle prove. 3. I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022. 4. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza per assicurare trasparenza e massima conoscibilita' dell'azione amministrativa garantisce, attraverso la pubblicazione sul sito dei verbali delle commissioni di cui al presente regolamento, la accessibilita' delle informazioni di carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure concorsuali con i limiti di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile: «Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.». |
| Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per finalita' di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati e' effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonche' con modalita' analogiche. 2. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione. 3. Il candidato, in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Note all'art. 10: - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella GUUE L119 del 4.5.2016. |
| Art. 11
Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva
1. I questionari, individualmente sigillati, sono scelti dai candidati all'atto dell'ingresso nell'aula di esame, contestualmente al modulo, consegnato dal personale incaricato dal Servizio concorsi del Dipartimento della pubblica sicurezza, sul quale devono essere riportate le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non e' ammesso alcun segno nelle altre caselle. 2. Il presidente della Commissione esaminatrice o un altro componente, ultimato l'ingresso dei candidati, da' lettura delle prescrizioni e delle avvertenze che regolano lo svolgimento della prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione. 3. L'apertura dei plichi consegnati ai candidati e' autorizzata dalla Commissione esaminatrice. 4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che viola tali disposizioni e' escluso dal concorso. 5. Alla scadenza del tempo assegnato, la Commissione esaminatrice dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte ai quesiti e procede, secondo le «Modalita' per l'espletamento della prova preselettiva» di cui all'articolo 22, comma 2, alla loro acquisizione mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza. 6. La correzione, in forma anonima, delle schede delle risposte si svolge nella medesima giornata di effettuazione della prova alla presenza di testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di personale tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. Eccezionalmente, per motivi organizzativi, la correzione puo' avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, comunque non superiore a quindici giorni dallo svolgimento della prova medesima, ferme restando le medesime modalita' e garanzie di trasparenza. |
| Art. 12
Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte
1. La Commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una unica sede, predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi delle tracce sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. 2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario. 3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula di esame, il presidente della Commissione esaminatrice invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta dando lettura della traccia estratta e, successivamente, delle altre due tracce non estratte. 4. Se le prove si svolgono in piu' sedi, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il presidente della Commissione esaminatrice, dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le operazioni di accesso siano concluse, invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le tracce della prova d'esame e ad estrarre a sorte quella oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta estratta e successivamente delle altre due buste e, sempre alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro, per via informatica, della traccia estratta e delle altre due tracce non estratte ai presidenti dei comitati di vigilanza e indica l'orario della dettatura e di inizio ufficiale della prova d'esame. 5. Se la prova d'esame consiste in un questionario, il candidato estrae il questionario fra quelli preventivamente predisposti dalla Commissione esaminatrice, la cui correzione e attribuzione del relativo punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. |
| Art. 13
Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte
1. Nel corso delle prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. 2. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, ovvero su moduli predisposti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza. 3. I candidati non possono utilizzare carta per scrivere diversa da quella di cui al comma 2, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, salvo quelli di cui al comma 4, nonche' apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari, e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico. 4. Ove previsto, possono essere consultati i codici, le leggi e i decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, presentati prima della prova d'esame e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza. 5. Il concorrente che viola le disposizioni contenute nei commi precedenti, nelle «Modalita' per lo svolgimento delle prove scritte» preventivamente pubblicate sul sito nella sezione dedicata al concorso e delle quali viene data lettura prima dell'inizio delle prove scritte, ovvero impartite dal presidente della Commissione esaminatrice, o che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati hanno copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. |
| Art. 14
Adempimenti delle prove scritte
1. All'inizio di ogni prova scritta al candidato sono consegnate due buste: una per la custodia dell'elaborato e l'altra per la custodia dei dati anagrafici. La procedura per la garanzia dell'anonimato e' dettagliata nel bando di concorso e nelle «Modalita' per lo svolgimento delle prove scritte». L'abbinamento tra il nome del candidato ed il relativo elaborato viene effettuato a conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati, in seduta pubblica ed alla presenza di testimoni. 2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Dopo avere scritto il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella busta grande che richiude e consegna al presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la data di consegna. 3. Al termine di ogni giorno di esame, alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente e' assegnato lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione e' effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, preventivamente individuati fra i volontari ed in numero non superiore alle dieci unita', possono assistere alle operazioni. 5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono sigillati e firmati dal presidente, da almeno un altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario. 6. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. 7. Se la prova scritta consiste in un questionario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11. 8. L'attribuzione degli elaborati ai rispettivi autori deve essere fatta a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti. A tale fine viene data informazione sul sito della data e del luogo in cui la Commissione esaminatrice procede all'abbinamento degli elaborati ai candidati, alla presenza di testimoni, con l'avvertimento che un numero massimo di dieci candidati, preventivamente autorizzati, puo' presenziare alla procedura. Per assistere alle predette operazioni gli interessati, a partire dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito, devono inviare apposita richiesta all'indirizzo PEC dedicato al concorso attraverso la propria PEC personale. 9. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della Commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo Comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali e' prevista un'unica prova scritta. |
| Art. 15
Svolgimento delle prove orali
1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione. 2. Nei concorsi interni la prova orale puo' essere svolta anche con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza presso un'aula aperta al pubblico nelle Questure individuate con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ovvero ove viene incardinato il Nucleo territoriale di supporto alla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 3, qualora istituito. 3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova e, nell'ipotesi di cui al comma 2, all'esterno di ciascuna delle aule ove si e' svolta la prova orale con modalita' decentrate e telematiche in video-conferenza. |
| Art. 16
Processo verbale delle operazioni di esame
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della Commissione esaminatrice e' redatto un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario. 2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte. |
| Art. 17 Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove e agli accertamenti
1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere, ove previsti, la prova preselettiva, gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, determina la sua esclusione, di diritto, dal concorso. 2. I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse. |
| Art. 18
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi
1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Titolo sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) qualita' di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza; d) limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; e) efficienza fisica, qualora prescritta, idoneita' fisica, psichica e attitudinale prevista per l'accesso ai ruoli e alle carriere di cui al presente regolamento da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; f) titolo di studio prescritto, abilitazione all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo, ove previsti. 2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che sono stati per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o che hanno assunto la qualita' di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono, altresi', ammessi a partecipare ai concorsi coloro che: a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato; b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione; c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali e' ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. 4. I requisiti di ammissibilita' devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, ad eccezione: a) del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione professionale richiesti per l'accesso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; b) dell'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, che puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. 5. I requisiti di ammissibilita' devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale. 6. I requisiti di efficienza fisica, qualora prescritta, e idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'. 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, costituiscono causa di esclusione dai concorsi le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con la divisa indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni della personalita' ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. 8. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi pubblici con riserva di posti per il passaggio o l'accesso ai ruoli o alle carriere superiori non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti medici, ne' agli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato. In ogni caso devono essere effettuati gli accertamenti medici previsti per l'accesso agli specifici ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e gli accertamenti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori. 9. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 10. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.». - Si riporta il testo dell'art. 32-quinquies del codice penale: «Art. 32-quinquies (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.» - Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, si veda nella nota all'art. 2. - Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): «Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.». «Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.». - Si riporta il comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato: a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.». - Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 27-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 27-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore). - 1. L'assunzione dei vice ispettori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.». - Per il testo degli articoli 5 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 3, 31 e 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 19
Prova preselettiva
1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori, degli ispettori tecnici e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, se il numero delle domande di partecipazione al concorso e' superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, e' effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive fasi concorsuali. 2. Il test preselettivo e' articolato in quesiti con risposta a scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle sotto indicate materie: a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo; b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: discipline d'esame indicate, per ciascun ruolo e settore, ove previsto, nella Tabella 2 allegata; c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: clinica medica e clinica chirurgica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria, medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro; d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria, normativa sanitaria; e) per l'accesso al ruolo degli ispettori: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi di diritto costituzionale, nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; f) per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: discipline indicate, per ciascun settore e profilo professionale, ove previsto, nella Tabella 3 allegata. La prova preselettiva e' effettuata limitatamente ai profili professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione e' superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso. 3. La prova preselettiva puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi. 4. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 5. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui all'articolo 23 e' ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica, qualora prescritti, ovvero a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. |
| Art. 20
Archivio informatico dei quesiti
1. Presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito un archivio informatico nel quale sono custoditi i quesiti delle prove preselettive e delle prove scritte articolate in questionari. 2. Il Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, in relazione alle varie tipologie e al contenuto delle prove selettive, richiede l'acquisizione delle banche dati di cui al comma 1 e l'aggiornamento delle stesse ai competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, i quali possono avvalersi di societa' specializzate e di istituti di ricerca operanti nel settore della selezione e della formazione del personale, ovvero di accordi di collaborazione con le Universita' e con gli Uffici scolastici regionali, o dell'attivita' di gruppi di lavoro costituiti da professionalita' appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. |
| Art. 21 Modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi
1. L'archivio informatico dei quesiti contiene la banca dati dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 19, comma 2, lettere a), c), d) ed e). 2. Per le materie d'esame indicate all'articolo 19, comma 2, lettere b) e f), il numero di quesiti e', complessivamente, di cinquemila per ciascun settore, ove previsto, ovvero ruolo indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. Per il settore di polizia scientifica l'archivio informatico e' di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi profili professionali indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. 3. I quesiti hanno un coefficiente di difficolta' pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficolta' e' attribuito in sede di formazione della banca dati delle prove preselettive. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficolta' e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato sia assegnato un numero di domande di pari difficolta'. 4. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva. |
| Art. 22
Svolgimento della prova preselettiva
1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, della sede o delle sedi in cui essa ha luogo sono pubblicati sul sito come indicato dal bando di concorso. 2. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito, nella sezione dedicata al concorso sono pubblicate le «Modalita' per l'espletamento della prova preselettiva» adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. 3. Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia e al ruolo degli ispettori, ciascun candidato estrae un questionario contenente quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 19, comma 2, rispettivamente alle lettere a), c), d) ed e). 4. Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici, a ciascun candidato sono assegnati duecento quesiti sulle materie d'esame indicate, rispettivamente, nella Tabella 2 e nella Tabella 3. 5. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne da' atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito. 6. I questionari da sottoporre ai candidati sono predisposti mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva di cui all'articolo 19 che ne garantisce la diversita' di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficolta' secondo le seguenti percentuali: a) 30% - domande facili; b) 50% - domande di media difficolta'; c) 20% - domande difficili. |
| Art. 23 Formazione e approvazione della graduatoria della prova preselettiva
1. La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identita' del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica. 2. La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova preselettiva. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale del portale secondo le modalita' stabilite dal bando di concorso. 3. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e ne e' dato avviso sul sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. |
| Art. 24 Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, prima delle prove scritte, e' sottoposta all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti per l'accesso al ruolo e alla carriera per la quale si concorre, di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. 2. I candidati ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari di Polizia sono sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale. 3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva di cui all'articolo 19, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, puo' procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e, comunque, nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 4. Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito. 5. Nella verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Modalita' per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica», adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sono preventivamente pubblicate, almeno una settimana prima del loro svolgimento, sul sito nella sezione dedicata al concorso. 6. Nell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalita' e tempi previsti da apposite «Modalita' per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanita' e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso. 7. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia secondo procedure di svolgimento contenute in specifiche «Modalita' per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso. Tali accertamenti sono articolati in due distinte fasi: a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale, condotta separatamente da: funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o piu' test psicometrici relativi alle seguenti categorie: questionari di personalita' per l'indagine personologica e motivazionale, questionari di personalita' finalizzati alla rilevazione di alterazioni della sfera psichica, scale di valutazione dimensionale, prove di performance. La valutazione degli elementi emersi e' espressa in una «relazione psicologica»; funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, ovvero attivita' tecnico-scientifica o tecnica ovvero dei sanitari, in relazione alla tipologia del concorso bandito, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell'intervista sono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui all'articolo 25, comma 3, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale si concorre e all'assunzione delle discendenti responsabilita'. 8. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre. Tali strumenti di indagine per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono sottoposti a preventiva valutazione da parte della Direzione centrale di sanita'. 9. Il giudizio di non idoneita', espresso dalle Commissioni per la verifica dell'efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso. L'esclusione deve essere motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato. 10. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere le prove successive, qualora previste. 11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 12. La documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica, ove prescritte, e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e' pubblicata nell'area personale del portale. |
| Art. 25 Composizione delle commissioni per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
1. La Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e' composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore vice questore o qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo. 2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici e' composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. 3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali e' composta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente. 4. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 5. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni e da un segretario aggiunto. 6. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti. |
| Art. 26
Prove d'esame
1. Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale. 3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie: a) diritto civile; b) diritto della navigazione; c) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; d) diritto dell'Unione europea; e) diritto internazionale; f) nozioni di medicina legale; g) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 5. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 8. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 27
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesta come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-laurea e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 5) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 6) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 5; 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 7.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3): «Art. 67 (Nozione di lavori originali, incarichi valutabili e pubblicazioni scientifiche). - Agli effetti dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed ai fini della valutazione prevista dall'art. 65 del presente decreto, fra i titoli attinenti alle qualita' del servizio si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle mansioni esercitate; i lavori originali elaborati per il servizio sono quelli che l'impiegato abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione; gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilita'; le pubblicazioni scientifiche valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche amministrative, economiche e tecniche attinenti alla attivita' ed ai servizi propri dell'Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale; l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore e' valutata dopo l'attribuzione dei coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio complessivo sulla personalita' di ciascun impiegato quale risulta dai precedenti di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale e, per gli scrutini per la promozione a direttore di divisione, anche in base all'esito del colloquio integrativo.». |
| Art. 28
Prove d'esame
1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, e una prova orale nelle materie, relative ad ogni ruolo, indicate nella Tabella 2. 2. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 4. La prova orale verte sulle materie indicate nella Tabella 2 e sulla conoscenza della lingua inglese accertata mediante la traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 5. La prova orale comprende, per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli e settori diversi dalla telematica, l'accertamento della conoscenza dell'informatica e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 7. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 29
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesta come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 5) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 6) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza tecnico-scientifica e professionale o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 4; 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 6; 3) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 2.
Note all'art. 29: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda nelle note all'art. 27. |
| Art. 30
Prove d'esame
1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia consiste in due prove scritte, una di carattere generale ed una specialistica, ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) prova scritta di carattere generale: clinica medica e clinica chirurgica; b) prova scritta specialistica: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione indicate nel bando di concorso. 3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: a) medicina di urgenza e primo soccorso; b) medicina legale e delle assicurazioni; c) medicina del lavoro; d) igiene e medicina preventiva; e) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 5. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 8. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 31
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) laurea in medicina e chirurgia valutata in relazione al punteggio conseguito: a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2; b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5; 2) diploma di specializzazione universitaria per l'accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito: a) da sessantuno a settanta settantesimi, fino a punti 1; b) settanta settantesimi con lode, punti 2; 3) diplomi di specializzazione diversi da quello richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1; 4) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 5) master universitario, fino a punti 1; 6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5; 2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4; 3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5; 4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2; 5) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda veda nelle note all'art. 27. |
| Art. 32
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Con il medesimo decreto sono dichiarati i vincitori del concorso per la copertura dei posti disponibili per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso, in base alla graduatoria di merito redatta per ogni specializzazione. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei sono dichiarati vincitori i restanti candidati nell'ordine della graduatoria generale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita. |
| Art. 33
Prove d'esame
1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) prima prova, congiuntamente o disgiuntamente: 1) patologia e semeiotica medica veterinaria; 2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria; 3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; 4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria; 5) fisiopatologia della riproduzione animale; b) seconda prova, congiuntamente o disgiuntamente: 1) clinica medica veterinaria; 2) clinica chirurgica veterinaria; 3) fisiologia della nutrizione animale; 4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente; 5) sanita' pubblica veterinaria. 3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; b) nutrizione ed alimentazione animale; c) allevamento e patologie degli equini; d) allevamento, igiene e benessere del cane; e) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 5. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 8. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 34
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) laurea in medicina veterinaria valutata in relazione al punteggio conseguito: a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2; b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5; 2) diplomi di specializzazione, fino a punti 3; 3) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 4) master universitario, fino a punti 1; 5) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5; 2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4; 3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5; 4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2; 5) pubblicazioni scientifiche, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.
Note all'art. 34: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda nelle note all'art. 27. |
| Art. 35
Prove d'esame
1. Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta e in una prova orale. 2. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale. 3. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 4. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. 5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 6. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretto a verificare la preparazione nell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta. 8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 9. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 36
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 2; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2,5; 5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1; 6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 1; 7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI: pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 8.
Note all'art. 36: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda nelle note all'art. 27. |
| Art. 37
Prove d'esame
1. Il concorso e' articolato in una prova scritta e in una prova orale che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. 2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso. 3. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, per i candidati ai concorsi per l'accesso a settori diversi da quello della telematica, dell'informatica. 4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 5. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretto a verificare la preparazione nell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta. 7. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 8. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 38
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello: 1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario; 1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2,5; 5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1; 6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 1; 7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3. 2) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 5.
Note all'art. 38: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda nelle note all'art. 27. |
| Art. 39
Prove d'esame
1. La prova d'esame dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici o audiovisivi. 2. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale e sulle materie di lingua e letteratura italiana, storia, matematica, cittadinanza e costituzione, secondo i vigenti programmi delle scuole secondarie di secondo grado. Il questionario comprende, altresi', l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei, nonche' quesiti di ragionamento logico-matematico e critico-verbale. 3. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza. 4. La prova e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 5. La predisposizione dei questionari puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati. 6. L'archivio informatico dei quesiti di cui all'articolo 20, comma 1, contiene la banca dati dei quesiti relativi alla prova d'esame costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline di cui al comma 2. 7. I quesiti hanno un coefficiente di difficolta' pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficolta' e' attribuito in sede di formazione della banca dati della prova d'esame. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficolta' e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato sia assegnato un numero di domande di pari difficolta'. 8. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova d'esame. 9. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne da' atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito. 10. Il questionario da sottoporre ai candidati e' predisposto mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova d'esame che ne garantisce la diversita' di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficolta' secondo le seguenti percentuali: a) 30% - domande facili; b) 50% - domande di media difficolta'; c) 20% - domande difficili. 11. La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identita' del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica. 12. La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova d'esame. |
| Art. 40
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti e assistenti tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI: A.1 CATEGORIA PARTICOLARI QUALIFICAZIONI, fino a punti 5, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: a) maestro di sci, rilasciato da enti sportivi riconosciuti dal CONI, fino a punti 0,5; b) cavaliere in possesso di brevetto B o patente 1° grado, patente di 2° grado e patente di istruttore, titoli rilasciati esclusivamente dalla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E), fino a punti 0,5; c) conduttore cinofilo, istruttore cinofilo, figurante cinofilo, titoli rilasciati esclusivamente dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), fino a punti 0,5; d) brevetto di istruttore di tiro rilasciato dall'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.), fino a punti 0,5; e) brevetto di paracadutista, fino a punti 0,5; f) brevetto di pilota di aereo/elicottero, fino a punti 1; g) patente nautica, fino a punti 0,25; h) brevetto di bagnino di salvataggio, rilasciato da enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), fino a punti 0,25; i) patente di guida di veicoli ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari, fino a punti 0,5; l) titolarita' di cintura con grado non inferiore a marrone per le discipline di judo, karate', aikido, jujitsu e non inferiore a rossa per il taekwondo, tutti rilasciati da enti sportivi riconosciuti dal C.O.N.I., fino a punti 0,5. A.2 CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 5, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito di accesso, fino a punti 0,5; b) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui alla lettera c), fino a punti 1; c) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; d) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 1; e) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1. B) CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI: B.1 CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 10, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito di accesso, fino a punti 1; b) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui alla lettera c), fino a punti 2; c) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; d) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 2; e) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 2. |
| Art. 41
Ambito di applicazione
1. Il presente Capo disciplina le modalita' di svolgimento delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato: a) del coniuge e dei figli superstiti, nonche' dei fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta; b) del coniuge e dei figli superstiti, nonche' dei fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)): «Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. (Omissis).». |
| Art. 42
Presentazione della domanda
1. La domanda di assunzione diretta deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato per il tramite della Questura della provincia di residenza. 2. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) il codice fiscale; c) il luogo e la data di nascita; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) le generalita' del familiare appartenente alle Forze di polizia con l'indicazione del vincolo di parentela e dell'Amministrazione di appartenenza; f) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola secondaria di secondo grado che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; g) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione; h) di non essere stato, per motivi diversi dall'idoneita' psico-fisica, espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; i) di non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi; l) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. 3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti di accesso, della condotta e dell'idoneita' fisica, compresa l'efficienza fisica, ove prevista, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 4. L'esclusione dalla procedura di reclutamento e' disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. |
| Art. 43
Nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico
1. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 e dell'efficienza fisica, ove prevista, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici, accertata in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015, sono nominati, rispettivamente, allievi agenti o allievi agenti tecnici con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile. |
| Art. 44
Requisiti di partecipazione
1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Titolo sono i seguenti: a) limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997; b) requisiti medici previsti per l'acceso agli specifici ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e requisiti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. Gli accertamenti medici e psico-attitudinali gia' effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato non devono essere ripetuti; c) titolo di studio prescritto, abilitazione all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo, ove previsti. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, lettere a) e c), 4, 5, 9 e 10. 3. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti.
Note all'art. 44: - Per il testo il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), si veda nelle note all'art. 18. |
| Art. 45
Verifica e accertamento dei requisiti
1. I candidati, prima delle prove scritte, sono sottoposti, da parte delle Commissioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, agli accertamenti medici, qualora contemplati, e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli o alla carriera per i quali si concorre, fatti salvi gli accertamenti medici e psico-attitudinali gia' effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato. 2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, puo' procedere agli accertamenti di cui al comma 1 anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 3. Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito. 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 6 a 14. |
| Art. 46
Cause di esclusione dal concorso
1. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che hanno riportato nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando che indice il concorso: a) un giudizio complessivo inferiore a «distinto»; b) la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave. |
| Art. 47
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3; 3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, fino a punti 1; 4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 1; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1; 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 46-bis (Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento). - 1. Il personale della Polizia di Stato puo' essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali. 2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalita' di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame. 3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non puo' essere impiegato in attivita' diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.». |
| Art. 48
Prove d'esame
1. Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di sei ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, ovvero diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale; b) risoluzione di un caso in ambito gestionale-organizzativo per verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato. 3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 4. La prova orale verte, oltre che su tutte le materie indicate nel comma 2, lettera a) e sul caso di cui al comma 2, lettera b), sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 5. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. 6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 8. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 49
Cause di esclusione dal concorso
1. Non e' ammesso a partecipare al concorso il candidato che, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, si trova nelle condizioni di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Note all'art. 49: - Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 60 (Cause di esclusione dagli scrutini). - 1. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente alle carriere di cui al presente decreto che: a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a «distinto»; b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.». «Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli scrutini). - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.». |
| Art. 50
Domande di partecipazione
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: a) di non aver riportato, nei tre anni precedenti, giudizi complessivi inferiori a «distinto»; b) di non aver riportato, nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) di non aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. |
| Art. 51
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per la promozione a vice questore aggiunto le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3; 2) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita', fino a punti 3; 3) corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2; 4) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 3), fino a punti 0,5; 5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 2,5; 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 2. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 1,5; 2) diplomi di specializzazione universitaria, conseguiti presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 4) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 5) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5. |
| Art. 52
Prove d'esame
1. Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova orale. 2. La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale. 3. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle seguenti materie: a) diritto penale; b) diritto processuale penale; c) diritto amministrativo; d) elementi di diritto dell'Unione europea; e) legislazione di pubblica sicurezza; f) elementi di contabilita' di Stato; g) lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 4. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta. 6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 7. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 53
Cause di esclusione dal concorso
1. Non e' ammesso a partecipare al concorso il candidato che ha riportato nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso: a) un giudizio complessivo inferiore a «buono»; b) la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave. |
| Art. 54
Prove d'esame
1. Alle prove d'esame del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35. |
| Art. 55
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 4; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2; 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1,5. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5; 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
Note all'art. 55: - Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 47. |
| Art. 56
Cause di esclusione dal concorso
1. Non e' ammesso a partecipare al concorso il candidato che ha riportato nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso: a) un giudizio complessivo inferiore a «buono»; b) la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave. |
| Art. 57
Prove d'esame
1. Le prove d'esame, costituite da una prova scritta teorico-pratica e da una prova orale, vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e sono finalizzate ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37. |
| Art. 58
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 4; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2; 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 4) corsi attinenti al settore e al profilo professionale, qualora previsto, per il quale si concorre, del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1,5. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello: 1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario; 1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5; 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5; 5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1; 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 8) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
Note all'art. 58: - Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 47. |
| Art. 59
Cause di esclusione dai concorsi
1. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi i candidati che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande hanno riportato, nell'ultimo biennio: a) un giudizio complessivo inferiore a «buono»; b) sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. |
| Art. 60
Prova scritta
1. La prova scritta consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione professionale dei candidati anche a livello pratico ed operativo, somministrabile dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici e/o audiovisivi. 2. Se il questionario di cui al comma 1 e' articolato in domande a scelta multipla, a ciascun quesito sono attribuite cinque risposte, di cui una sola esatta. 3. Il questionario verte per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali. 4. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, nozioni di diritto penale, di procedura penale, di legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, di ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 5. La prova si intende superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 6. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati. |
| Art. 61
Titoli valutabili
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue: A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 6, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 2,5; 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 1; 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 0,5; 4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari. Per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici i corsi devono essere attinenti al settore logistico-amministrativo, fino a punti 0,5; 5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5; 6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 0,5; 7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 4, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1,5; 3) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5; 4) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5; 5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.
Note all'art. 61: - Per il testo dell'art. 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 47. |
| Art. 62
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 8, gli assistenti capo che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami. 2. Gli assistenti capo tecnici che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.
Note all'art. 62: - Per il testo dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 63
Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'
1. I requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore, a maestro vice direttore e ad orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato, sono i seguenti: a) sana e robusta costituzione fisica; b) il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia nelle specifiche attivita' della Banda musicale; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a dieci decimi per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto. 2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita' indicate nella Tabella 4 allegata che fa parte integrante del presente regolamento. |
| Art. 64
Requisiti attitudinali
1. Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore e a maestro vice direttore della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 1 della Tabella 5 allegata che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 2 della Tabella 5, che fa parte integrante del presente decreto. |
| Art. 65
Ambito di applicazione
1. La Parte II del presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento: a) dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneita' al servizio di polizia e del periodo applicativo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, 33, comma 4, 47, comma 2, e 48, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000; b) dei corsi di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000; c) dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000; d) dei corsi di formazione per allievi vice ispettori e allievi vice ispettori tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, 25-bis, comma 9, e 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, inclusa la disciplina del giudizio di idoneita'; e) del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e del corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; f) dei corsi di formazione per allievi agenti e allievi agenti tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6-bis, commi 2 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonche' le modalita' di formulazione del giudizio di idoneita' al servizio di polizia.
Note all'art. 65: - Per il testo degli articoli 4, 5-ter, 6, 32, 33, 47, 48 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione specialistica). - 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute. 2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.». - Per il testo degli articoli 6-bis, 24-quater e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 5, 20-quater, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 66
Articolazione dei corsi e delle attivita' formative
1. I corsi sono istituiti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e hanno, di norma, carattere residenziale. 2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per particolari esigenze e obiettivi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, organizzativo od operativo, possono essere stabilite diverse modalita' di svolgimento dei corsi e delle prove di esame anche in video-collegamento, in modalita' e-learning o in modalita' decentrata e telematica. 3. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche, i vincitori dello stesso concorso possono essere ripartiti tra piu' istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato. 4. Di massima le attivita' didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', e sono articolate in periodi didattici e pause di intervallo della durata di cinquantacinque minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attivita' didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite. 5. L'attivita' formativa e' definita dal calendario settimanale delle attivita' predisposto dalla direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato che costituisce, per i corsisti, orario di servizio. Durante i periodi di applicazione pratica, di tirocinio applicativo e di addestramento operativo, ove previsti, la programmazione delle attivita' e' stabilita dal dirigente dell'Ufficio o del Reparto presso cui tali attivita' si svolgono e costituisce orario di servizio. 6. Per l'erogazione dei contenuti didattici la direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato puo' ripartire i corsisti in unita' didattiche la cui composizione puo' variare in ragione delle esigenze formative e logistiche. 7. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori della medesima procedura scrutinale o concorsuale presso gli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, puo' disporre l'articolazione di ciascun corso di formazione in piu' cicli. 8. A tutti i vincitori del medesimo concorso pubblico, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo; la decorrenza economica, invece, coincide con il giorno dell'effettiva immissione in servizio. 9. A tutti i vincitori del medesimo concorso interno, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. 10. Durante il percorso formativo i corsisti possono essere sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione, anche mediante la somministrazione di questionari o lo svolgimento di colloqui. 11. Nei corsi finalizzati anche al conseguimento di master universitari o all'acquisizione di crediti formativi universitari i corsisti non possono fare valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso. 12. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 98, l'ordine di iscrizione in ruolo di tutti i corsisti e' determinata sulla base della graduatoria finale del corso. |
| Art. 67
Piano della formazione
1. Con il decreto istitutivo del corso e' approvato il Piano della formazione adottato su proposta del direttore della Scuola Superiore di Polizia (di seguito: Scuola) per i corsi di cui al Titolo II e del direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (di seguito: Ispettorato) per i corsi di cui al Titolo III. 2. Il Piano della formazione individua le aree di insegnamento, le materie, i relativi programmi, gli esami, le altre prove, gli obiettivi e la durata dei periodi di applicazione pratica e di tirocinio applicativo, ove previsti. 3. Nei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli agenti e assistenti tecnici, degli ispettori e degli ispettori tecnici e alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, tranne che per il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il conseguimento dell'abilitazione al tiro, secondo i rispettivi piani della formazione, costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'idoneita' al servizio di polizia. 4. Il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato ad integrare il programma previsto dal Piano della formazione con lezioni, conferenze, seminari e tavole rotonde su argomenti ritenuti di rilevante interesse o di attualita'. 5. Il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato possono autorizzare la partecipazione dei corsisti a visite didattiche finalizzate alla conoscenza di Uffici e Reparti della Polizia di Stato o di altri Enti e Istituzioni che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attivita' svolta. 6. Per i corsi di aggiornamento e i seminari a cura della Scuola, il Piano della formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi formativi lo richiedono. |
| Art. 68
Incarichi di insegnamento
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adotta i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento. 2. Gli incarichi di insegnamento possono essere revocati con i provvedimenti di cui al comma 1, qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico. 3. Per le attivita' di insegnamento e per le attivita' di addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal personale della Polizia di Stato presso gli istituti, centri e scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 60, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n, 121, salvo che il docente o l'istruttore vi rinunci espressamente; in tal caso l'attivita' formativa o addestrativa e' resa durante l'orario di servizio.
Note all'art. 68: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia): «Art. 8 (Incarichi di docenza). - 1. Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola. 2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra esperti di comprovata professionalita'. 3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.». - Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - 1. Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti: 1) scuole per agenti di polizia; 2) istituti per sovrintendenti di polizia; 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia; 4) Istituto superiore di polizia; 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento. 2. Nei programmi e' dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa. 3. Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. 4. Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia e' considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali. 5. Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della L. 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della L. 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo. 6. Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita' indicate nell'articolo 13 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione. 7. 8.». |
| Art. 69
Assenze
1. I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita' didattiche compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 2. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti dalle vigenti disposizioni per le dimissioni dai corsi, si computano le giornate di effettiva attivita' didattica. 3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto periodi didattici, costituisce assenza da una giornata didattica. 4. Non sono considerate di assenza le giornate in cui il corsista ha reso testimonianza davanti all'Autorita' giudiziaria, ivi comprese quelle eventualmente necessarie al raggiungimento dell'ufficio giudiziario. 5. I periodi di congedo straordinario o di aspettativa, fruiti a qualsiasi titolo, costituiscono assenza dall'attivita' didattica. 6. I corsisti, di norma, fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica. 7. Nel caso di assenza per gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita che impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il corsista, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica, a condizione che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle diverse procedure concorsuali disciplinate nella Parte I del presente regolamento. 8. I corsisti la cui assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, ovvero dipendente da causa di servizio, qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica al servizio. 9. Le corsiste, la cui assenza e' stata determinata da maternita' sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei frequentatori del corso dal quale sono state dimesse, andando a occupare, in quella graduatoria finale, la posizione che sarebbe loro spettata in base alla valutazione complessiva conseguita al termine del corso frequentato. Nella indicazione della sede di assegnazione, esse precedono i frequentatori del corso al quale hanno effettivamente preso parte. 10. Le corsiste che in ragione del loro stato di gravidanza non possono prendere parte ad alcune attivita' del percorso formativo, sono ammesse a frequentarle in apposita sessione straordinaria, comprensiva dell'eventuale relativo esame, da svolgersi anche dopo la conclusione del corso di formazione. Esse sono collocate, ai soli fini dell'iscrizione in ruolo, nella graduatoria finale del corso nel posto che sarebbe loro spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria, ferma restando la stessa decorrenza giuridica degli altri frequentatori del corso. 11. Per coloro che accedono ai corsi di formazione successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza e' proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso. 12. Se la durata dei corsi e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite e' proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso. 13. Quando il computo del numero massimo delle assenze riporta valori decimali, questo e' approssimato per eccesso all'unita' superiore. 14. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dai corsi sono adottati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto di istruzione, centro o scuola della Polizia di Stato. |
| Art. 70
Sessioni straordinarie
1. I corsisti che per malattia o altro giustificato motivo, accertato dal presidente della Commissione d'esame, non possono sostenere nella sessione ordinaria gli esami e le altre prove fissati dal Piano della formazione, ovvero che non li hanno superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione straordinaria, che puo' essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale. 2. I corsisti che non superano, nella sessione ordinaria o in quella straordinaria, gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione sono dimessi dal corso. 3. I corsisti che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della Commissione d'esame, non si presentano agli esami e alle altre prove previste dal Piano della formazione sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 4. I corsisti che per malattia, o per altro grave motivo, accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro dieci giorni decorrenti dalla riacquistata idoneita' al servizio o dal venire meno del grave motivo. 5. I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal Piano della formazione compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. |
| Art. 71
Comitati di vigilanza
1. Per assicurare il corretto svolgimento delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, le commissioni d'esame possono essere affiancate da comitati di vigilanza nominati dai direttori degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato i cui componenti sono individuati tra il personale della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, con composizione variabile, in relazione alle specifiche esigenze. |
| Art. 72
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina i corsi che si svolgono a cura della Scuola stabilendo: a) i principi in materia di struttura ed organizzazione generale dei corsi; b) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneita' al servizio di polizia e del periodo applicativo; c) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per lo sviluppo dirigenziale delle carriere dei funzionari di cui alla lettera b); d) le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; e) le modalita' di svolgimento e di verifica finale del tirocinio operativo previsto dopo la conclusione dei corsi di formazione cui sono stati avviati i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e di commissario tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 4, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Note all'art. 72: - Per il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note all'art. 65. - Per il testo degli articoli 4, 32 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 73
Giuramento e obblighi
1. I corsi che si svolgono a cura della Scuola hanno carattere residenziale o sono erogati a distanza. Le attivita' didattiche previste dal Piano della formazione possono essere erogate in modalita' frontale, di video-collegamento o mediante pacchetti di e-learning. 2. Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta giuramento ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale dei medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al servizio di polizia rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000. 3. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dal Piano della formazione.
Note all'art. 73: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedelta' dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, L. n. 50/1999)): «Art. 2 (Momento del giuramento e relativa formula). - 1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene». 2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego. 3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.». - Per il testo degli articoli 4, 32 e 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 74
Articolazione e finalita' dei corsi
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 68, l'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attivita' culturali e sportive e i periodi applicativi di cui agli articoli 85, 90 e 92 costituiscono percorsi formativi coerenti con le finalita' fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e ogni altra attivita' stabilita dalla Scuola. 2. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal Piano della formazione. Con provvedimento del direttore della Scuola sono previsti i relativi esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale secondo quanto disciplinato dal Piano della formazione. |
| Art. 75
Organizzazione e gestione dei corsi
1. A ciascuno dei corsi di formazione di cui al Capo II e' preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori. 2. Il direttore della Scuola puo' ripartire i frequentatori di ogni corso in piu' sezioni, ciascuna non superiore a cinquanta unita', per assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica. 3. A ciascuna delle sezioni puo' essere preposto un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica superiore a quella dei frequentatori, la cui attivita' e' coordinata dal funzionario preposto al corso. 4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e sono conferiti dal direttore della Scuola. 5. Il funzionario preposto al corso: a) svolge compiti di inquadramento e di addestramento professionale; b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita', compila il registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun frequentatore, ogni elemento che, pur non risultando rilevante ai fini disciplinari o premiali, e' suscettibile di valutazione acquisendo agli atti d'ufficio ogni altro elemento utile per la conoscenza del frequentatore. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo' essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali. |
| Art. 76
Commissioni degli esami e delle altre prove
1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione sono nominate con provvedimento del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal decreto istitutivo del corso. 2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni. 3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi o il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformita' con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata in qualita' di componente e da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente in servizio presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del direttore della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal Piano della formazione. |
| Art. 77
Commissione degli esami finali
1. La Commissione degli esami finali e' nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della Scuola ed e' composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da un numero di componenti non inferiore a tre. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola. 3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari. |
| Art. 78
Valutazione degli esami e delle altre prove
1. Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al Capo II sono valutati con votazione espressa in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 79
Esame finale
1. L'esame finale dei corsi di cui al Capo II consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato anche in gruppi di frequentatori, purche' a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo, in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. |
| Art. 80
Attribuzione del giudizio di idoneita'
1. Il giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, previsto dagli articoli 4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000 al termine del corso di formazione iniziale, sono espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di Servizio, i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del Servizio Didattica, il funzionario di cui all'articolo 75, comma 1, del presente regolamento. 2. I giudizi di idoneita' di cui al comma 1 devono essere motivati e sono espressi in conformita' ai seguenti parametri: a) qualita' morali: e' valutata la profonda e leale adesione ai valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri incombenti su tutti i cittadini e, in specie, sui pubblici funzionari; b) doti di equilibrio: e' valutata la capacita' di controllare le reazioni nei vari contesti; c) senso del dovere e di responsabilita': e' valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilita' gli impegni attinenti al proprio ruolo; d) condotta e senso della disciplina: sono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonche' delle regole di comportamento della Scuola; e) spirito di iniziativa e capacita' organizzativa e di risoluzione: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le situazioni, scegliere le soluzioni idonee, promuovere le attivita' rispondenti alle esigenze, impiegare al meglio le risorse disponibili; f) adattabilita' al lavoro di gruppo: e' valutata la capacita' di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attivita'; g) abilita' comunicative: e' valutata la capacita' di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti; h) rendimento negli studi: e' parametrato secondo la media complessiva dei voti conseguiti negli esami di cui all'articolo 78, tenendosi conto altresi' delle lodi ottenute; i) qualita' fisiche: e' valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso; l) attitudini tecnico-operative: sono valutate sulla base di apposite prove previste dal Piano della formazione. 3. Ai fini di cui al comma 2, il direttore della Scuola puo' avvalersi, tra l'altro: a) del registro delle annotazioni comportamentali, di cui all'articolo 75, comma 5, lettera b); b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in ogni occasione della verifica delle conoscenze, abilita' e competenze acquisite; c) delle note valutative redatte per ciascun frequentatore dai funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si e' svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli articoli 85, 90 e 92, qualora previsto, del presente regolamento. 4. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da zero a tre per ogni singolo parametro. 5. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a diciotto trentesimi. L'idoneita' non e' in ogni caso conseguita, a prescindere dal punteggio riportato, qualora il frequentatore abbia ottenuto il punteggio di zero anche in un solo parametro.
Note all'art. 80: - Per il testo degli articoli 4, 5-ter, 32 e 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 81
Individuazione dei profili professionali dei frequentatori
1. Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 80, individua, nell'ambito dei profili professionali di cui al comma 2, quelli in relazione ai quali, anche ai fini di cui all'articolo 94, comma 2, ciascun frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, tenuto conto del giudizio di idoneita', delle valutazioni conseguite in ciascun esame e su ogni altra prova, anche finalizzata all'analisi delle competenze, nonche' sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo. 2. I profili professionali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in relazioni alle seguenti aree di impiego: a) strategico organizzativo; b) analitico investigativo; c) tattico operativo; d) comunicativo motivazionale; e) direttivo gestionale. |
| Art. 82
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale dei corsi di cui al Capo II e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5. 2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di trenta e di settanta. 3. Il voto finale del corso e' formato dalla media, espressa in centodecimi e attribuita tra un minimo di sessantasei e un massimo di centodieci, dei voti riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal Piano della formazione, cui e' sommato il punteggio attribuito all'esame finale secondo i seguenti parametri: a) cinque punti per una valutazione di trenta trentesimi; b) quattro punti per una valutazione di ventinove trentesimi; c) tre punti per una valutazione di ventotto trentesimi; d) due punti per una valutazione di ventisette trentesimi; e) un punto per una valutazione di ventisei trentesimi; f) zero punti per una valutazione compresa tra diciotto e venticinque trentesimi. 4. Ai fini del calcolo della relativa media, agli esami superati in sessione straordinaria, cui il frequentatore e' stato ammesso per insufficiente profitto, e' attribuito il voto di diciotto trentesimi. 5. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneita' al servizio di polizia, di: a) 0,90 punti per la valutazione da ventidue a venticinque trentesimi; b) 1,80 punti per la valutazione da ventisei a ventinove trentesimi; c) 2,80 punti per la valutazione di trenta trentesimi. |
| Art. 83
Finalita' didattiche
1. Il corso e' finalizzato alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000. 2. Tra gli obiettivi formativi del corso e' compreso il conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Note all'art. 83: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 2 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. 2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Se titolari del relativo incarico, nonche' nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresi', con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonche' nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresi', individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo. 3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di pubblica sicurezza: a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed e' preposto agli uffici di particolare rilievo e complessita' secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalita', le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi; b) svolge funzioni ispettive e quando e' preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando e' preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma; c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.». |
| Art. 84
Articolazione del corso
1. Il corso e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 2. Sono ammessi al secondo ciclo i commissari frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che ottengono il giudizio d'idoneita', ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000. 3. Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando. 4. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal Piano della formazione per il secondo ciclo, i commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale e, dichiarati idonei al servizio di polizia, ricevono la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza. 5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i commissari frequentatori che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.
Note all'art. 84: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.». |
| Art. 85 Finalita', durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo
1. La durata del periodo applicativo, e' stabilita dal Piano della formazione. Esso puo' essere svolto in contesti temporali diversi, anche non consecutivi, presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego. 2. Le modalita' di applicazione dei commissari frequentatori alle attivita' svolte dagli Uffici o Reparti sono curate dai funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari. 3. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o in dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare svolgimento del periodo applicativo e favoriscono il graduale inserimento dei commissari frequentatori nei vari settori di attivita' attraverso il contatto costante con i funzionari affidatari. 4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli Uffici o Reparti ove vengono assegnati i commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori le modalita' di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto nei principali settori di attivita', i relativi aspetti amministrativi, nonche' i profili di gestione delle risorse umane e strumentali. 5. La Scuola, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attivita' del periodo applicativo, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore della Scuola. 6. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio. |
| Art. 86
Criteri di impiego applicativo
1. Durante il periodo applicativo i commissari frequentatori partecipano alle attivita' in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida dei funzionari della Polizia di Stato preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento dei servizi. 2. L'impiego dei commissari frequentatori ai sensi del comma 1 e' preceduto e seguito da riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonche' per esaminare le difficolta' operative incontrate e le soluzioni adottate per superarle. 3. Tra le strutture presso le quali e' possibile svolgere in parte il periodo applicativo e' inclusa la Scuola. In tale caso, ciascun corsista puo' essere coinvolto a rotazione, con i compiti di commissario frequentatore di turno, come individuati dal direttore della Scuola. |
| Art. 87
Note valutative
1. Al termine del periodo applicativo, i funzionari coordinatori delle strutture presso le quali lo stesso si e' svolto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che hanno impiegato i commissari frequentatori nei servizi, redigono, per ciascuno di essi, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di cui all'articolo 80, comma 2, trasmettendola alla Scuola. |
| Art. 88
Finalita' didattiche e articolazione del corso
1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato: a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000; b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche a contenuto giuridico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle conoscenze che ciascun frequentatore ha acquisito con il conseguimento della laurea triennale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000. 2. Il corso e' comprensivo di un periodo applicativo di durata, non superiore a tre mesi, fissata dal Piano della formazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 334 del 2000 e agli articoli 85 e 86 del presente regolamento. 3. Al termine del corso, i vice commissari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.
Note all'art. 88: - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note all'art. 83. - Per il testo degli articoli 3, 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 89
Finalita' didattiche e articolazione del corso
1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato: a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 334 del 2000; b) al conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento delle funzioni tecnico-scientifiche istituzionali, individuato nell'ambito dell'offerta formativa disponibile a livello nazionale, anche con riguardo ai profili professionali di ciascun frequentatore.
Note all'art. 89: - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a commissario capo tecnico svolgono, in relazione alla diversa professionalita', attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.». |
| Art. 90
Periodo applicativo
1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata e' fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero, secondo l'ordinamento del master di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso, la Scuola richiede note informative sulle attivita' svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite. 2. Il periodo applicativo e' finalizzato al completamento della formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del presente regolamento. 3. Al termine del corso, i commissari tecnici ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando. |
| Art. 91
Finalita' didattiche e articolazione dei corsi
1. I corsi per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario, della durata di sei mesi, sono finalizzati alla formazione necessaria per l'espletamento delle attribuzioni di cui agli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000. 2. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
Note all'art. 91: - Si riporta il testo degli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato; c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici; d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto; e) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; f-bis) ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199; g) provvedono all'accertamento dell'idoneita' all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013; h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanita' e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura; m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68; p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione; q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali. 2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze. 3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.». «Art. 45-bis (Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia). - 1. I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni: a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato; b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive; c) provvedono all'accertamento dell'idoneita' dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma; d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione; e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi; f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione; g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonche' dei mezzi destinati al loro trasporto; h) rilasciano i nulla osta necessari per le attivita' di cui al presente articolo; i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici. 2. Per le modalita' di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.». |
| Art. 92
Periodo applicativo dei medici e dei medici veterinari di Polizia
1. I corsi possono includere un periodo applicativo, la cui durata e' fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso gli uffici sanitari centrali e territoriali e mira al perfezionamento della formazione professionale e all'acquisizione dei criteri di gestione degli uffici della Polizia di Stato. 2. I medici frequentatori sono affidati ai Direttori degli Uffici di coordinamento sanitario, che curano le modalita' di applicazione dei frequentatori, eventualmente avvalendosi dei medici in servizio presso gli uffici operanti nel proprio ambito territoriale. 3. I medici frequentatori possono svolgere prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, salva l'attivita' di gestione degli Uffici sanitari ed i relativi aspetti amministrativi. 4. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, e' considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei quattro anni di attivita' di medico nel settore del lavoro, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 5. Le note valutative sono redatte e inviate a cura dei Direttori degli Uffici di coordinamento sanitario. 6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85, commi 1, secondo periodo, 5 e 6, e 86, comma 3, del presente regolamento.
Note all'art. 92: - Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): «Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente). - 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. (Omissis).». |
| Art. 93
Articolazione del percorso di tirocinio operativo
1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i commissari capo tecnici, ferma restando la scelta, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso della provincia di assegnazione, accedono, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 81, per lo svolgimento del tirocinio operativo, a Uffici e Reparti di livello dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000. 2. I commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono individuati sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 81, nell'ambito di coloro che hanno scelto, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma. Al termine del tirocinio operativo essi sono assegnati a Uffici o Reparti individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e rientranti nella medesima provincia. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo. 3. I commissari capo e i commissari capo tecnici, ammessi al tirocinio operativo presso gli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La frequenza delle attivita' previste dal regolamento del corso di dottorato e' computata nell'orario di servizio. 4. I corsi di cui al comma 3 sono individuati periodicamente, su proposta del direttore della Scuola, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 5. I commissari capo e i commissari capo tecnici tirocinanti applicati ad articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.
Note all'art. 93: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 94
Principi e criteri di organizzazione del tirocinio operativo
1. Le modalita' di impiego dei commissari capo e dei commissari capo tecnici tirocinanti sono definite dal capo dell'Ufficio o Reparto ove sono assegnati, il quale designa un dirigente della Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti. 2. I tirocinanti sono impiegati in attivita' implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nonche' delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di Uffici o Reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori. I tirocinanti, partecipano, altresi', a scopo formativo, alle attivita' e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. |
| Art. 95
Verifica finale del tirocinio operativo
1. Al termine del tirocinio operativo, i commissari capo o commissari capo tecnici sono confermati nella qualifica previa verifica finale consistente nella redazione di un elaborato riguardante il tirocinio svolto, valutato dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di assegnazione del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982. 2. Il dirigente dell'Ufficio o Reparto redige una relazione in cui e' dettagliatamente esaminato e valutato il percorso di tirocinio, basata anche sulle valutazioni dei dirigenti delle articolazioni presso le quali il tirocinio si e' concretamente svolto. 3. La relazione di cui al comma 2, unitamente all'elaborato di cui al comma 1, sono inviate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato per l'inserimento nel fascicolo personale del tirocinante.
Note all'art. 95: - Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente». Il giudizio complessivo deve essere motivato. Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono». Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalita' in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalita' dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilita': 1) competenza professionale; 2) capacita' di risoluzione; 3) capacita' organizzativa; 4) qualita' dell'attivita' svolta; 5) altri elementi di giudizio. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.». |
| Art. 96
Finalita' e articolazione del corso
1. Il corso di formazione dirigenziale di cui agli articoli 6, 33 e 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000 ad indirizzo prevalentemente professionale ha durata di un mese ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilita', di carattere: a) tecnico, gestionale e giuridico, per il personale della carriera dei funzionari di Polizia; b) tecnico e gestionale, per il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia; c) sanitario, gestionale e giuridico, per il personale delle carriere dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia. 2. Il Piano della formazione puo' prevedere moduli differenziati in relazione alle specificita' funzionali delle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 3. I commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
Note all'art. 96: - Per il testo degli articoli 6, 33 e 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 97
Esame finale
1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel Piano della formazione. 2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di merito delle conoscenze e competenze professionali e gestionali espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto». 3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza: a) «segnalato profitto»: trenta trentesimi; b) «buon profitto»: da ventisette a ventinove trentesimi; c) «sufficiente profitto»: da diciotto a ventisei trentesimi. |
| Art. 98
Graduatoria finale
1. I frequentatori che superano il corso sono collocati in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio per merito comparativo ovvero del concorso interno per titoli ed esami di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Note all'art. 98: - Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 99
Durata e contenuti dei corsi
1. I corsi di aggiornamento e di formazione specialistica di cui al presente Capo sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento delle conoscenze e competenze professionali dei funzionari della Polizia di Stato su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale. 2. Il Piano della formazione di ciascuno dei corsi di cui al presente Capo ne fissa i contenuti e la durata che non puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi. 3. Le attivita' formative possono svolgersi in modalita' e-learning ovvero mediante applicazioni dei frequentatori presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, nonche' presso universita' ed altri organismi di ricerca, pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente. |
| Art. 100
Ammissione, frequenza e modalita' di svolgimento
1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e dalle altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso. 2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi di cui al comma 1 sono adottati meccanismi di rotazione che consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di periodici percorsi formativi di aggiornamento. 3. Per la validita' della partecipazione i frequentatori non devono risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al trenta per cento delle giornate di attivita' didattica. |
| Art. 101
Valutazione del profitto
1. La frequenza con profitto dei corsi e' accertata mediante modalita' di verifica stabilite dal Piano della formazione. 2. La valutazione di cui al comma 1 e' espressa con un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto». 3. Nell'esame finale, il giudizio di cui al comma 2 e' espresso in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza: a) «segnalato profitto»: trenta trentesimi; b) «buon profitto»: da ventisette a ventinove trentesimi; c) «sufficiente profitto»: da diciotto a ventisei trentesimi. |
| Art. 102 Aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato attraverso formazione specialistica
1. All'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si provvede, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 334 del 2000, attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi.
Note all'art. 102: - Per il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note all'art. 65. |
| Art. 103
Corsi di perfezionamento e di specializzazione
1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256. 2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
Note all'art. 103: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia): «Art. 2 (Compiti della Scuola). - 1. La Scuola e' un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti: a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonche' di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato; b) svolge le attivita' di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali; c) organizza conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza e nell'ambito dei propri fini istituzionali svolge attivita' di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori piu' innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i piu' elevati livelli europei ed internazionali; d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attivita' formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici, nonche' sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d). 2. La Scuola persegue le proprie finalita' direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.». |
| Art. 104
Disciplina applicabile
1. Ai seminari organizzati presso la Scuola si applicano le disposizioni del presente regolamento ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto. |
| Art. 105
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato presso gli istituti di istruzione di cui all'articolo 60, comma 1, numeri 1), 2), 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di seguito istituti di istruzione) cui sono avviati i vincitori dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), numeri 2 e 3, b) e c), numeri 3 e 4. 2. L'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato cura l'organizzazione dei corsi secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. 3. Per particolari esigenze organizzative i corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere svolti anche presso i centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento (di seguito istituti di istruzione) di cui all'articolo 60, comma 1, numero 5) della legge n. 121 del 1981.
Note all'art. 105: - Per il testo dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),si veda nelle note all'art. 68. |
| Art. 106
Prove d'esame
1. I corsi di formazione si concludono con il superamento di un esame finale. 2. Il Piano della formazione puo' prevedere lo svolgimento di prove d'esame in relazione allo sviluppo del percorso formativo valide per la formazione della graduatoria finale. 3. Il contenuto delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, nonche' gli strumenti e le modalita' per la loro valutazione, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, sono predisposti dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica d'esame, qualora costituita. 4. Se il corso si svolge in piu' istituti di istruzione, le prove d'esame sono uguali per tutti gli istituti di istruzione; le prove scritte sono sostenute dai corsisti contemporaneamente, salvo eccezionali esigenze, in tutte le sedi. 5. I risultati delle prove d'esame sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso. |
| Art. 107
Commissione degli esami e delle altre prove
1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al presente Titolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono composte: a) per i corsi di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da tre docenti del corso; b) per i corsi di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da tre docenti del corso. La Commissione puo' essere integrata con uno o piu' esperti nelle materie relative ai profili professionali dei frequentatori con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico o medico principale; c) per i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da un docente del corso; d) per il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente e da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il medesimo istituto di istruzione, e da un docente del corso; e) per il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente e da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il medesimo istituto di istruzione e da un docente del corso. 2. Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto di istruzione ove si svolge il corso. 3. Le commissioni degli esami sono integrate, per lo svolgimento della prova pratica di difesa personale e di tecniche operative, qualora previste, da un istruttore per ciascuna delle rispettive discipline, scelto preferibilmente tra quelli che hanno curato il percorso formativo. 4. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi sono costituite in conformita' con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni possono essere integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata, in qualita' di componente e da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo o qualifica equiparata, con funzioni di segretario, in servizio presso l'istituto di istruzione ove si svolge il corso. 5. Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica piu' elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal piu' anziano in ruolo. 6. Le commissioni degli esami possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in sottocommissioni nominate con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo. 7. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario. |
| Art. 108
Commissione unica d'esame
1. Se il corso di formazione si svolge presso piu' istituti di istruzione, oltre alle commissioni degli esami di cui all'articolo 107, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' nominata una Commissione unica d'esame, composta dai direttori degli istituti di istruzione ove si svolge il corso. Se il numero dei componenti, compreso il presidente, e' pari, la Commissione unica d'esame e' integrata con un altro componente, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso l'Ispettorato o altro istituto di istruzione. 2. Le funzioni di presidente della Commissione unica d'esame sono assunte dal direttore dell'istituto di istruzione piu' anziano in ruolo e quelle di segretario da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso l'istituto di istruzione diretto dal presidente della Commissione unica. 3. Le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica piu' elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal piu' anziano in ruolo. 4. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario. |
| Art. 109
Giudizio di idoneita' al servizio di polizia
1. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, necessario per l'iscrizione in ruolo, e' espresso, per ciascun corsista vincitore di concorso pubblico, dal direttore dell'istituto di istruzione, sulla base delle risultanze del fascicolo personale, consultati i docenti del corso ed i responsabili delle articolazioni corsi e studi. 2. Il giudizio di idoneita' deve essere motivato ed e' espresso in conformita' ai sotto indicati parametri di valutazione comuni per i corsi di formazione per vice ispettori, vice ispettori tecnici, agenti ed agenti tecnici: a) qualita' morali e di carattere: e' valutata la profonda e leale adesione ai valori e principi dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri di lealta', correttezza e rettitudine richiesti agli appartenenti alla Polizia di Stato. Si tiene, altresi', conto della consapevolezza della dimensione valoriale nella vita professionale e privata, della conoscenza dei propri limiti e delle proprie potenzialita' e si considera la capacita' di controllare le reazioni nei vari contesti; b) senso del dovere e della disciplina: e' valutata la capacita' di mantenere un comportamento corretto, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonche' delle regole di comportamento dell'istituto di istruzione; e' considerata anche la volonta' di perseverare nel raggiungere gli obiettivi scelti o proposti da terzi, anche con spirito di sacrificio; c) senso della responsabilita' e spirito di servizio: e' valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilita' gli impegni attinenti al proprio ruolo e ad assumersi consapevolmente le conseguenze dei propri comportamenti; d) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali: e' valutato il portamento, la proprieta' dei modi, l'educazione, il garbo e la cura della persona e dell'uniforme, in ogni contesto. Si tiene conto dell'attenzione che viene prestata nella conservazione e manutenzione dei beni e materiali assegnati e di quelli patrimonio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) capacita' comunicative e qualita' dei rapporti interpersonali: e' valutata la capacita' di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti e, in generale nella relazione con gli altri, anche al di fuori dell'ambito formativo e in ambienti interni ed esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza. 3. Per i corsi di formazione per vice ispettori e vice ispettori tecnici vengono, altresi', valutati i seguenti parametri: a) capacita' di coordinamento e direzione di unita' operative: e' valutata la capacita' di esprimere direttive chiare e di assumersi le connesse responsabilita', di interagire e di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle diverse attivita'; b) spirito di iniziativa, capacita' di risoluzione: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le situazioni e scegliere le soluzioni idonee nonche' l'attitudine dimostrata, durante il corso, di promuovere attivita' e soluzioni adeguate alle contingenti esigenze e necessita' anche in relazione ad eventuali compiti assegnati; c) assiduita' dimostrata e rendimento negli studi; sono valutati l'impegno dimostrato, l'interesse e la qualita' della partecipazione dimostrata nello svolgimento delle attivita' proposte, nonche' i risultati conseguiti negli esami e nelle prove previste dal Piano della formazione. 4. Per i corsi di formazione per allievi agenti ed allievi agenti tecnici vengono, altresi', valutati i seguenti parametri: a) capacita' all'interazione di gruppo: e' valutata la capacita' di collaborare in modo costruttivo e di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle diverse attivita'; b) spirito di iniziativa: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le situazioni e scegliere le soluzioni idonee nonche' l'attitudine dimostrata, durante il corso, di promuovere attivita' e soluzioni adeguate in relazione ad eventuali compiti assegnati; c) assiduita' dimostrata e rendimento negli studi: sono valutati l'impegno l'interesse e la qualita' della partecipazione nello svolgimento delle attivita' proposte, nonche' i risultati conseguiti negli esami e nelle prove previste dal Piano della formazione. 5. Per il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, vincitore di concorso pubblico per l'accesso ai ruoli degli ispettori e ispettori tecnici, il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso, sulla base dei parametri di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento all'idoneita' allo svolgimento delle funzioni proprie del nuovo ruolo. 6. Qualora la formazione in video collegamento, in modalita' e-learning o decentrata e telematica superi un terzo della durata complessiva del corso, il giudizio di idoneita' e' espresso, in deroga ai commi 2, 3 e 4 in conformita' ai sotto indicati parametri di valutazione: a) senso del dovere e della disciplina; b) senso della responsabilita'; c) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali; d) capacita' comunicative; e) spirito di servizio ed assiduita' dimostrata. 7. A ciascun parametro di valutazione e' attribuito un punteggio da uno a tre. 8. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a quindici ventiquattresimi per i giudizi di idoneita' di cui ai commi 2, 3 e 4 e di un punteggio complessivo non inferiore a nove quindicesimi per il giudizio di idoneita' di cui al comma 6. 9. L'idoneita' non e' in ogni caso conseguita, a prescindere dal punteggio riportato, qualora il corsista abbia ottenuto il punteggio di zero anche in un solo parametro. |
| Art. 110
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale del corso e' redatta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame, qualora costituita. 2. Nel caso in cui il corso si svolga in piu' istituti di istruzione, la Commissione unica d'esame compila la graduatoria finale, riunendo le graduatorie parziali di merito redatte dalle Commissioni d'esame dei singoli istituti di istruzione. 3. A parita' di punteggio, l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza. 4. I corsisti ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, sono collocati nella graduatoria finale del corso nel posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria. 5. La graduatoria finale e' pubblicata mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso. 6. Se il corso si svolge in piu' istituti di istruzione la pubblicazione avviene contemporaneamente in tutte le sedi. |
| Art. 111
Durata del corso
1. Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori. Esso e' finalizzato all'acquisizione dei crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonche' ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori quali agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. 2. La durata effettiva del corso e' stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di formazione. 3. Durante il corso gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore. 4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori in prova, conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.
Note all'art. 111: - Per il testo dell'art. 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95. |
| Art. 112
Prove d'esame
1. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e dall'articolo 106, durante il corso, gli allievi vice ispettori sostengono prove d'esame consistenti in prove scritte o orali e in prove pratiche sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione. 2. La valutazione delle prove d'esame scritte o orali e' espressa in trentesimi; le prove sono superate se l'allievo vice ispettore consegue un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse. 3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio finale di «idoneita'» o «non idoneita'», salvo che per il conseguimento di particolari esigenze formative non sia diversamente disposto nel Piano della formazione. |
| Art. 113
Esame finale
1. L'esame finale del corso consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa alle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione. |
| Art. 114
Graduatoria finale
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, la graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun allievo vice ispettore formato calcolando la media, in trentesimi: a) del voto conseguito nel concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori, convertito in trentesimi con apposita tabella di conversione predisposta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame ove costituita; b) dei voti conseguiti nelle prove scritte o orali; c) del voto conseguito nell'esame finale. 2. L'allievo vice ispettore che ha superato la prova d'esame in sessione straordinaria a seguito del mancato superamento dell'esame in sessione ordinaria consegue, ai fini della graduatoria finale, una votazione pari alla media tra il voto riportato in sessione straordinaria e diciotto trentesimi. 3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 e' aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneita' al servizio di polizia, di: a) 0,25 punti per la valutazione da diciassette a diciannove ventiquattresimi; b) 0,50 punti per la valutazione da venti a ventidue ventiquattresimi; c) 0,75 punti per la valutazione da ventitre' a ventiquattro ventiquattresimi. 4. A parita' di punteggio complessivo, la precedenza e' riconosciuta all'allievo vice ispettore che precede nella graduatoria del concorso. |
| Art. 115
Durata e finalita'
1. Il corso, della durata di sei mesi, e' articolato in tre fasi formative: a) una realizzata in modalita' telematiche e informatiche; b) una di formazione residenziale presso l'istituto di istruzione; c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di assegnazione. 2. La successione temporale e la durata delle fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 3. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori. 4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori, superate le prove d'esame previste dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore e conseguono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. |
| Art. 116
Esame finale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione. 2. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione. 3. La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali svolti durante il corso. 4. La forma scritta o orale dell'esame finale e' stabilita dal Piano della formazione. 5. Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 6. L'allievo vice ispettore che non supera l'esame e' restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.
Note all'art. 116: - Per il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 117
Tirocinio applicativo
1. Il periodo di tirocinio applicativo e' finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione. 2. Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori partecipano alle attivita' degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento delle diverse attivita' e procedure. 3. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.
Note all'art. 117: - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95. |
| Art. 118
Graduatoria finale
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso e' formata in base alla votazione conseguita nell'esame finale. |
| Art. 119
Durata del corso
1. Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. Esso e' preordinato all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle specifiche lauree triennali individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonche' ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori tecnici per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. 2. La durata effettiva del corso e' stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di cui all'articolo 66, comma 1. 3. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 4. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi, quali allievi vice ispettori tecnici, che persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. 5. Durante i corsi gli allievi vice ispettori tecnici non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore 6. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori tecnici in prova conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Essi sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982. 7. Al termine del corso di cui al comma 4, gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione ed ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
Note all'art. 119: - Per il testo dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95. |
| Art. 120
Prove d'esame
1. Alle prove d'esame dei corsi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 112. |
| Art. 121
Esame finale
1. All'esame finale dei corsi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 113. |
| Art. 122
Graduatoria finale
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, al termine dei corsi per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso. |
| Art. 123
Durata e finalita'
1. Il corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, e' articolato in tre fasi formative di cui: a) una realizzata in modalita' telematiche e informatiche; b) una di formazione residenziale presso l'istituto di istruzione; c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di assegnazione. 2. La successione temporale e la durata delle fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 3. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici, tenuto conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali e' stato indetto il concorso. 4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori tecnici, superate le prove d'esame previste dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico e conseguono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. |
| Art. 124
Esame finale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione. 2. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione. 3. La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali a carattere tecnico-scientifico o tecnico pertinenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso, svolti durante il corso. 4. La forma scritta o orale e' stabilita dal Piano della formazione. 5. Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 6. L'allievo vice ispettore tecnico che non supera l'esame e' restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 25-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
Note all'art. 124: - Si riporta il testo dell'art. 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): «Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non superano gli esami di fine corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermita', il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.». |
| Art. 125
Tirocinio applicativo
1. Il periodo di tirocinio applicativo e' finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione. 2. Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori tecnici partecipano alle attivita' degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego in relazione ai settori e ai profili professionali, qualora previsti, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento delle diverse attivita' e procedure afferenti al profilo tecnico di appartenenza. 3. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.
Note all'art. 125: - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95. |
| Art. 126
Durata e finalita' dei corsi
1. I corsi di formazione professionale, della durata di tre mesi, sono articolati in tre fasi formative: a) una realizzata in modalita' telematiche e informatiche; b) una di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione; c) una di applicazione pratica, presso la sede di assegnazione. 2. La successione temporale e la durata delle tre fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 3. I corsi perseguono gli obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo dei sovrintendenti tecnici, rispettivamente, di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, i primi, e di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate, i secondi, sulla base di contenuti formativi ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa. |
| Art. 127
Esame finale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova scritta costituita da un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione. 2. Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 3. I frequentatori che non superano l'esame finale sono restituiti ai servizi d'istituto ed ammessi, per una sola volta, a partecipare al corso successivo ai sensi degli articoli 24-quinquies, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-quinquies, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
Note all'art. 127: - Si riporta il testo dell'art. 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.». - Si riporta il testo dell'art. 20-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): «Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di cui all'articolo 20-quater, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.». |
| Art. 128
Applicazione pratica
1. Il periodo di applicazione pratica e' finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di comando di piccole unita' operative o di unita' equivalenti in relazione alle specifiche mansioni. 2. Durante il periodo di applicazione pratica i frequentatori partecipano alle attivita' degli Uffici e Reparti, in aree differenziate di impiego, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico, al fine di partecipare, a scopo formativo, alle concrete modalita' di svolgimento delle diversificate attivita' e procedure. 3. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno dei frequentatori, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, comma 2, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.
Note all'art. 128: - Per il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), si veda nelle note all'art. 95. |
| Art. 129
Durata, articolazione e finalita' del corso
1. Il corso di formazione ha la durata di dodici mesi ed e' articolato in due semestri. 2. Al termine del primo semestre, gli allievi agenti che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui all'articolo 109, sono nominati agenti in prova ed acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 3. Il secondo semestre e' suddiviso in due periodi formativi la cui durata e' stabilita dal Piano della formazione. Il primo periodo e' finalizzato al completamento della formazione presso l'istituto di istruzione e il secondo periodo e' destinato all'applicazione pratica presso gli Uffici e Reparti ove gli agenti in prova, che hanno ottenuto la conferma del giudizio di idoneita' e prestato giuramento, sono assegnati. 4. Nel periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova espletano le attivita' connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti partecipando alle attivita' degli Uffici e Reparti cui sono assegnati, sotto la responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico. 5. Nello svolgimento dell'attivita' istituzionale, ferma restando la tipicita' dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non possono mai operare isolati, ma devono essere costantemente affiancati da personale esperto. 6. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula per ciascuno dei frequentatori, una relazione, basata sui parametri individuati nel decreto istitutivo del corso, «favorevole» o «non favorevole». 7. Gli agenti in prova nei cui confronti e' redatta una relazione «favorevole», conseguono la nomina ad agente di polizia; quelli nei cui confronti e' redatta una relazione «non favorevole» sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. In caso di ulteriore esito «non favorevole», gli agenti in prova sono dimessi dal corso. |
| Art. 130
Prove d'esame
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione. 2. A ciascuna prova teorica e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di «idoneita'» o «non idoneita'». |
| Art. 131
Esame finale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine del corso gli agenti in prova sostengono un esame finale consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione. 2. Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 132
Durata e finalita' del corso
1. Il corso di formazione, a carattere teorico-pratico, ha la durata di sei mesi e persegue obiettivi formativi finalizzati all'esercizio delle mansioni di natura tecnica e tecnico-manuale previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici. 2. Al termine del corso gli allievi agenti tecnici, ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui dall'articolo 109, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova conseguendo la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. |
| Art. 133
Prove d'esame
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione. 2. A ciascuna prova teorica e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di «idoneita'» o «non idoneita'». |
| Art. 134
Esame finale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine del corso gli allievi agenti tecnici sostengono un esame finale consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione. 2. Alla prova e' attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa e' superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. |
| Art. 135
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai concorsi gia' banditi e ai conseguenti corsi di formazione. |
| Art. 136
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana cessano di applicarsi: a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903; b) l'articolo 10 del Regolamento degli istituti di istruzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983; c) il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, ad esclusione del Capo II-bis limitatamente all'espletamento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017; d) il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370; e) il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129; f) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, ad esclusione dell'articolo 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr) del decreto legislativo n. 95 del 2017; g) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018. 2. Ogni richiamo alle disposizioni dei decreti di cui al comma 1 si intende riferito alle disposizioni del presente regolamento.
Note all'art. 136: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto Ministro dell'interno 9 marzo 1983 (Regolamento degli Istituti di istruzione): «Art. 10 (Giudizio di idoneita' al servizio di polizia). - Il Direttore dell'Istituto, ricevuto il parere del Collegio dei docenti, esprime per ciascun allievo il giudizio di idoneita' al servizio di polizia. Il giudizio e' espresso con riferimento al complesso delle qualita' morali e di carattere, al senso del dovere, alla disciplina, al senso di responsabilita', allo spirito di iniziativa, alle capacita' organizzative e di risoluzione, al comportamento, al rendimento e all'attivita' svolta durante il corso ed in relazione all'idoneita' fisica. Il giudizio, sintetizzato in una nota informativa, e' quantificato in centesimi. Consegue l'idoneita' l'allievo che riporti una votazione non inferiore a 60/100. L'allievo che riporti votazione inferiore a 60/100 e' dimesso dall'Istituto. Il Direttore dell'Istituto propone al Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza la dimissione dell'allievo nei casi previsti dagli artt. 49 e 54 della legge 1° aprile 1981 n. 121.». - Il Capo II-bis del decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199 (Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica inziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato) e' rubricato "Concorso con procedure e modalita' concorsuali semplificate". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis), bb), iii) e rrr) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro l'anno successivo, con modalita', procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b); a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita' previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a: 1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 3) 750 al 31 dicembre 2025; 4) 0 al 31 dicembre 2026; a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b), qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia' stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; (Omissis). bb) entro sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano gia' frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, nonche' dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente; (Omissis). iii) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico; (Omissis). rrr) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 (Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato): «Art. 38 (Corsi di aggiornamento dirigenziale). - 1. I corsi di aggiornamento dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto legislativo n. 95 del 2017, della durata di un mese, sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento di conoscenze e competenze professionali dei funzionari su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale, secondo le carriere di appartenenza dei frequentatori, come stabilito dal piano della formazione. 2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche in modalita' e-learning. 3. Il profitto e' accertato mediante modalita' di verifica eventualmente previste e individuate dal medesimo piano della formazione.». |
| Art. 137
Disposizioni finali e di rinvio in materia di concorsi
1. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, si provvede all'aggiornamento della Tabella 1, sentito anche il Ministero dell'universita' e della ricerca, e delle Tabelle 2 e 3, allegate al presente regolamento. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. |
| Art. 138
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 settembre 2022
Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2560 |
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