Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
DECRETO 29 luglio 2022, n. 167 |
Regolamento concernente l'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica e la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Scuola europea di Brindisi. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Vista la convenzione recante statuto delle Scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994; Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle Scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e, in particolare, l'articolo 6, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 58, comma 2, lettera i), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» ; Vista la legge del 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, che ha disposto l'attribuzione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ; Visto il regolamento generale delle Scuole europee, approvato dal Board of Governors (General Rules of the European Schools - Ref.: 2014-03-D-14-en-11); Visto il regolamento sulle Scuole europee accreditate (Regulations on Accredited European Schools Ref.: 2019-12-D-12-en-1); Vista l'organizzazione degli studi e dei corsi nelle Scuole europee (Organisation of Studies and Courses in the European Schools Ref.: 2019-04-D-13-en-2); Visto il controllo sul livello di competenza linguistica nella procedura per il reclutamento dei docenti e del personale educativo di supporto non madrelingua (Control of the level of linguistic competence as part of the procedure for recruitment of non-native speaker teaching and educational support staff Ref.: 2018-01-D-65-en-3); Visto il regolamento per la Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo) (Regulations for the European Baccalaureate Ref.: 2014-11-D-11-en-9); Vista la convenzione di accreditamento e di cooperazione tra le Scuole europee e la Scuola europea di Brindisi sottoscritta il 19 gennaio 2017 e da ultimo rinnovata fino al 31 agosto 2024 con analoga convenzione sottoscritta dalle medesime parti il 14 luglio 2021; Vista la convenzione aggiuntiva per il conseguimento del Baccalaureato europeo sottoscritta tra le Scuole europee e la Scuola europea di Brindisi il 19 gennaio 2017 e da ultimo rinnovata fino al 31 agosto 2024 con analoga convenzione sottoscritta dalle medesime parti il 14 luglio 2021; Sentita la Regione Puglia; Acqisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 2 maggio 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di sezione del 7 giugno 2022; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 63079 del 19 luglio 2022) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 6959 del 28 luglio 2022; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) ciclo di osservazione: S1-S3, per indicare i primi tre anni del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondenti alla scuola secondaria di primo grado del sistema scolastico nazionale; b) ciclo di pre-orientamento: S4-S5, per indicare il primo biennio del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondente al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado del sistema scolastico nazionale; c) ciclo di orientamento: S6-S7, per indicare il secondo e ultimo biennio del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondente agli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado del sistema scolastico nazionale; d) alunni senza sezione linguistica, o swals, per indicare gli alunni SWALS (Students Without A Language Section) per i quali, ai sensi dell'articolo 47, lettera e), del regolamento generale delle Scuole europee, approvato dal Board of Governors (General Rules of the European Schools - Ref.: 2014-03-D-14-en-10), non esiste la sezione linguistica corrispondente alla propria lingua madre/lingua dominante per cui tutti gli insegnamenti sono veicolati in una delle lingue veicolari (inglese, francese o tedesco), ma mantengono il diritto ad avere l'insegnamento della lingua 1 nella propria lingua madre/lingua dominante; e) insegnamento della Lingua 1, per indicare l'insegnamento della lingua madre o lingua dominante per tutti gli alunni; f) Consiglio superiore, Segretario generale, Consigli di ispezione, per indicare i tre organi delle Scuole europee previsti dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1996, n. 151 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994», e citati nel testo; g) Regolamento generale delle scuole europee, per indicare il regolamento generale delle scuole europee, approvato dal Board of Governors delle scuole europee (General Rules of the European Schools - Ref.: 2014-03-D-14-en-11); h) Regolamento sulle scuole europee accreditate, per indicare il regolamento sulle scuole europee accreditate, approvato dal Board of Governors delle scuole europee (Regulations on Accredited European Schools Ref.: 2019-12-D-12-en-1); i) Regolamento per la Licenza liceale europea, per indicare il regolamento per la Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo) (Regulations for the European Baccalaureate Ref.: 2014-11-D-11-en-9).
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse: - La convenzione recante statuto delle Scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 212 del 17 agosto 1994. - La legge 6 marzo 1996, n. 151 «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle Scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1996, n. 70, S.O. - Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Omissis». - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18: «Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - Omissis. 1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Omissis». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: «Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilita' di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa e' costituita dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni. 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 6 marzo 1996, n. 151 «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1996, n. 70, S.O.: «Art. 7 (Organi della Scuola). - Gli organi comuni a tutte le Scuole sono i seguenti: 1. il Consiglio superiore; 2. il Segretario generale; 3. i Consigli d'ispezione; 4. la Camera dei ricorsi. Ciascuna Scuola e' amministrata dal Consiglio d'amministrazione e gestita dal direttore.» |
| Art. 2
Oggetto
1. Con il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'accorpamento presso un'unica istituzione scolastica del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi di cui al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, di seguito denominata Scuola, e alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Scuola, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 2: - Per il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304. |
| Art. 3
Articolazione della Scuola
1. La Scuola funziona con due sezioni linguistiche, anglofona e italiana, da intendersi come sezioni di una istituzione scolastica statale accreditata all'adozione del curricolo previsto per le scuole europee. 2. La Scuola si struttura in un ciclo materno (dell'infanzia) di due anni; in un ciclo elementare (primaria) di cinque anni; in un ciclo secondario di sette anni (ciclo di osservazione: S1-S3; ciclo di pre-orientamento: S4-S5; ciclo di orientamento: S6-S7). Il ciclo completo degli studi secondari si conclude con l'esame per il conseguimento della Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo). 3. In conformita' a quanto disposto nell'articolo 5 della legge 6 marzo 1996, n. 151, gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonche' i diplomi e i certificati di studio hanno valore nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, alle condizioni e con gli effetti ivi disciplinati. 4. Le sezioni della Scuola sono funzionanti presso un'unica istituzione scolastica statale individuata, tramite il Piano di dimensionamento scolastico della Regione Puglia, tra quelle che hanno ottenuto una positiva valutazione da parte del Segretariato generale.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 marzo 1996, n. 151 «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1996, n. 70, S.O.: «Art. 5. - 1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola, nonche' i diplomi e i certificati di studi hanno valore nel territorio degli Stati membri conformemente ad una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore come previsto all'articolo 11, previo accordo degli organi nazionali competenti. 2. Il ciclo completo di studi secondari e' sanzionato dal rilascio della licenza liceale europea, che e' oggetto dell'accordo dell'11 aprile 1984 che modifica l'allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, in seguito denominato «accordo sulla licenza liceale europea». Il Consiglio superiore, con votazione all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati membri, adotta le eventuali necessarie modifiche dell'accordo precitato. I titolari della licenza liceale europea conseguite presso la Scuola: a) godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative che si riconnettono al possesso del diploma o certificato che in questo stesso paese sono rilasciati al termine degli studi secondari; b) possono chiedere di essere ammessi in qualsiasi universita' esistente nel territorio di qualsiasi Stato membro, a parita' di diritti con gli studenti nazionali, in possesso di titoli di studio equivalenti. Agli effetti dell'applicazione della presente convenzione per «Universita'» si intendono: a) le universita', b) gli istituti ai quali lo Stato membro nel cui territorio sono situati riconosce carattere analogo a quello delle universita'.». |
| Art. 4
Organizzazione didattica della Scuola
1. La Scuola e' associata al sistema delle scuole europee e ne adotta il curricolo compresi i sillabi, l'organizzazione dei corsi per quanto attiene al monte ore settimanale e alle materie di insegnamento previste, nonche' il sistema di valutazione, lo svolgimento dell'esame di Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo), i criteri di formazione dei gruppi classe e ogni altro aspetto connesso all'organizzazione e all'attuazione del curricolo e al conseguimento del titolo di studio finale. Deve essere altresi' assicurata l'organizzazione delle sezioni linguistiche secondo quanto previsto dal regolamento sulle scuole europee accreditate nonche' l'attuazione della politica linguistica, ossia i principi in base ai quali e' prevista l'offerta dell'insegnamento delle lingue nel sistema delle scuole europee, compreso l'insegnamento della Lingua 1 agli alunni senza sezione linguistica o swals, previa indicazione di un numero minimo di allievi approvato dal Consiglio superiore. 2. Sono adottati interventi e misure, stabiliti dal sistema delle scuole europee, volti a facilitare la possibile accoglienza degli alunni con esigenze educative specifiche negli ultimi due anni del ciclo secondario (S6 - S7); negli altri cicli, dalla scuola dell'infanzia alla classe S5, e' adottata la normativa nazionale in materia di inclusione scolastica. 3. La Scuola, fatte salve le competenze in materia di autonomia scolastica, adotta il calendario scolastico in conformita' con quanto previsto nel regolamento generale delle scuole europee. |
| Art. 5
Organi della Scuola
1. Gli organi della Scuola sono i medesimi previsti a legislazione vigente per le scuole statali, affiancati, per i soli profili ordinamentali delle scuole europee, da un comitato tecnico-scientifico. 2. Il comitato tecnico-scientifico, nominato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione, denominato di seguito Ministero, e' composto: a) dal dirigente della Scuola, che lo presiede; b) da un dirigente del Ministero; c) da un rappresentante eletto dai genitori degli alunni e studenti della Scuola; d) dal rappresentante eletto dal personale docente della Scuola. 3. Il comitato tecnico-scientifico e' validamente costituito quando sono presenti almeno il dirigente del Ministero piu' altri due componenti. 4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, ha facolta' di invitare ai lavori del comitato, a titolo consultivo e senza oneri aggiuntivi a carico della Scuola, persone interne o esterne alla Scuola, le cui competenze ed esperienze siano utili per la trattazione e la soluzione di specifiche questioni. 5. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni consultive di carattere generale e non vincolanti per assicurare che le attivita' siano svolte in modo adeguato e rispondente al curricolo e agli aspetti pedagogici del sistema delle scuole europee, in relazione alle peculiarita' specifiche della Scuola. 6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce secondo necessita' e su richiesta del presidente o di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Il comitato dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola volta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 7. Per la partecipazione ai lavori del comitato tecnico-scientifico non sono previsti compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilita' comunque denominate. |
| Art. 6
Dirigente della Scuola
1. Il dirigente della Scuola e' il dirigente dell'istituzione scolastica a cui la Scuola afferisce. Il dirigente della Scuola ne e' il rappresentante legale, ne assicura la gestione unitaria e ha la responsabilita' dell'attivita' amministrativa, delle risorse strumentali, finanziarie e dei risultati del servizio. 2. Nel rispetto delle competenze degli organi della Scuola, e' preposto al corretto, efficace ed efficiente funzionamento della Scuola; e' titolare di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; promuove e sviluppa l'autonomia sul piano organizzativo, gestionale e didattico; pone in essere gli interventi volti ad assicurare l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la liberta' di insegnamento dei docenti, la liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie; attiva autonomamente i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche con le quali la Scuola, per il suo specifico ruolo, e' chiamata a rapportarsi, in ambito nazionale, europeo ed internazionale. 3. Il dirigente della Scuola, inoltre: a) procede, in base alle ordinarie disposizioni vigenti e all'organico definito, alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle stesse, alla predisposizione dell'orario delle lezioni e garantisce lo svolgimento delle attivita' didattiche; b) forma le sezioni e le classi secondo la normativa nazionale vigente. Deroghe al numero massimo e/o minimo di alunni per classe, eventualmente necessarie secondo le previsioni del regolamento generale delle scuole europee, potranno essere disposte nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili; c) promuove il miglioramento continuo della qualita' didattico-educativa della Scuola, rispondente al curricolo e agli aspetti pedagogici del sistema delle scuole europee; d) garantisce che l'offerta formativa sia conforme ai requisiti per mantenere l'accreditamento presso il sistema delle scuole europee; e) mette in atto iniziative per promuovere lo spirito europeo; f) adotta le iniziative finalizzate al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativo-gestionale e funzionale della Scuola; g) vigila sull'attivita' di tutto il personale docente e non docente della Scuola; h) si raccorda con i Consigli di ispezione, con i due ispettori nazionali rispettivamente del ciclo della scuola dell'infanzia e primaria e del ciclo secondario delle Scuole europee e con il Segretario generale e il Consiglio superiore. |
| Art. 7
Alunni
1. Al solo fine dell'ammissione alla Scuola, gli alunni sono suddivisi in tre categorie: categoria 1 - figli dei funzionari della Base delle Nazioni unite di Brindisi e delle altre istituzioni europee e internazionali; categoria 2 - figli dei dipendenti di aziende e/o istituzioni che abbiano stipulato accordi con la Scuola, secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 2; categoria 3 - figli di italiani e non, che scelgono di frequentare la Scuola la cui ammissione e' subordinata alla disponibilita' di posti, secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 2. 2. Hanno priorita' di accesso alla Scuola gli alunni appartenenti alla categoria 1. L'inserimento degli alunni nuovi iscritti nelle classi avviene secondo i criteri e le modalita' stabilite con delibera adottata dal consiglio di istituto, previo parere del comitato tecnico-scientifico ed in conformita' con la politica linguistica delle scuole europee. 3. La valutazione degli alunni segue i criteri, le procedure, la scansione temporale, la modulistica e il sistema di valutazione del sistema delle scuole europee. Il consiglio di classe decide sull'ammissione alla classe successiva. 4. Il ricorso relativo agli esami di Baccalaureato europeo puo' essere inoltrato dal candidato, che si ritenga pregiudicato in seguito ad un vizio di forma, al Segretario generale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per la Licenza liceale europea. |
| Art. 8
Personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola
1. Il personale della Scuola e' costituito dal personale scolastico ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, integrato da personale madrelingua non italofono per insegnamenti in lingua non italiana o, comunque, in possesso dei livelli di competenza linguistica specificati nel documento approvato dal Board of Governors delle scuole europee (Ref.: 2018-01-D-65-en-3) ai fini del reclutamento di docenti non madre lingua, nonche' di titolo professionale per l'insegnamento conseguito anche in un Paese straniero, purche' riconosciuto in un Paese membro UE, annualmente reclutato, anche con contratto d'opera, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 2. Il servizio prestato presso la Scuola e' equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18: «Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - 1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
| Art. 9
Risorse finanziarie
1. Per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, la Scuola si avvale, oltre che delle risorse ordinariamente previste per l'istituzione scolastica a cui afferisce la Scuola e del contributo dello Stato di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18: a) di eventuali proventi derivanti da contributi scolastici volontari a carico delle famiglie; b) di eventuali contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi; c) di eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni. 2. Le risorse finanziarie sono gestite dalla Scuola senza vincolo di destinazione e dedicate prioritariamente all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. 3. Per ogni altro aspetto connesso alla gestione amministrativo-contabile della Scuola si rinvia al contenuto del regolamento di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Note all'art. 9: -Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, si veda nelle note all'art. 8. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2018, n. 267. |
| Art. 10
Norme finali
1. Il presente decreto ha efficacia dall'anno scolastico successivo all'adozione del Piano di dimensionamento scolastico della Regione Puglia che individua l'istituzione scolastica statale accreditata all'adozione del curricolo previsto per le scuole europee cui afferisce la Scuola. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia, ove compatibili, alle norme nazionali vigenti, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto «scuola», «istruzione e ricerca» e dell'Area dirigenziale «istruzione e ricerca», nonche' alle disposizioni relative al personale dirigente dello Stato. 3. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2022
Il Ministro: Bianchi Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 2696 |
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