Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 4 ottobre 2022 |
Omogeneizzazione delle formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999 con cui sono state rideterminate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2004 che introduce la regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e art. 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2004 con cui e' adottato il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli; Visto l'art. 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la modalita' di ripartizione della raccolta in relazione alle scommesse ippiche a totalizzatore, nonche' i relativi provvedimenti attuativi; Visto l'art. 10, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, suddivide le spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., al 50 per cento all'Agenzia delle dogane e monopoli e al 50 per cento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto l'art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, regola le modalita' con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti; Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli R.U. n. 61681 del 5 aprile 2019 con la quale, in attuazione dell'art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' stata regolamentata l'offerta di programmi di scommesse ippiche complementari al programma ufficiale delle scommesse ippiche; Visto l'art. 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure occorrenti per rendere omogenee attraverso la conformazione, ove possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le formule delle scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, anche fissando la posta unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo eventuali nuove formule di scommessa e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi; Considerato che occorre dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Ritenuto che la conformazione puo' essere realizzata attraverso l'omogeneizzazione, ove possibile, delle tipologie di scommessa dell'Ippica di agenzia a quelle dell'Ippica nazionale, nonche' prevedendo il nuovo modello di ripartizione della posta di gioco individuando le voci corrispondenti; Ritenuto inoltre che le scommesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non prevedono la voce del compenso per attivita' di gestione, previsto invece per quelle di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ricomprendendo tale voce nei proventi a favore della filiera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5 lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44; Ritenuto pertanto che nel modello di ripartizione della posta di gioco si possa prevedere una rimodulazione delle percentuali atte a garantire da un lato la copertura dei costi per gli attori della filiera e nel contempo l'aumento della percentuale di restituzione in vincite al fine di favorire il rilancio del settore, secondo le intenzioni della legge n. 205/2017; Ritenuto inoltre di non omogeneizzare la posta unitaria di gioco e la giocata minima in quanto la diminuzione per le scommesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 potrebbe comportare una diminuzione dei livelli della raccolta; Ritenuto, altresi', di rinviare all'esito del monitoraggio dell'andamento del gioco, l'eventuale introduzione di nuove formule di scommessa e ulteriori categorie di vincita, incluso l'accantonamento da destinare a montepremi; Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce il modello di ripartizione della posta di gioco, la posta unitaria di gioco e la giocata minima per le formule di scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. 2. Ai soli fini del presente provvedimento, s'intende: a. ADM, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b. concessionario/i, il soggetto abilitato da ADM, in esito a procedura ad evidenza pubblica o di regolarizzazione fiscale per emersione, alla raccolta delle scommesse ippiche; c. Ippica d'agenzia: le scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; d. Ippica nazionale: le scommesse a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
| Art. 2 Scommesse a totalizzatore ammesse per l'Ippica d'agenzia ed equiparazione con le scommesse dell'Ippica nazionale.
1. Le scommesse ammesse per l'Ippica d'agenzia sono: a) Vincente; b) Vincente no betting; c) Piazzato su due; d) Piazzato su tre; e) Accoppiata libera, f) Accoppiata in ordine; g) Accoppiata piazzata; h) Trio. 2. Al fine dell'omogeneizzazione e semplificazione, le scommesse di cui al comma 1 sono raggruppate in quattro categorie equivalenti, ove possibile, a quelle dell'Ippica nazionale, sulle quali applicare il modello di ripartizione della posta unitaria di gioco: a) Le scommesse di cui alle lettere a) e b) sono assimilate alla scommessa Vincente dell'Ippica nazionale; b) Le scommesse di cui alle lettere c) e d) non sono assimilabili a scommesse dell'Ippica nazionale; c) La scommessa di cui al comma 1, lettera e), f) e g) sono assimilate alla scommessa Accoppiata dell'Ippica nazionale; d) La scommessa Trio di cui al comma 1, lettera h) e' assimilata alla scommessa Tris dell'Ippica nazionale. |
| Art. 3 Ripartizione della posta di gioco per le scommesse a totalizzatore dell'Ippica d'agenzia
1. Le voci di ripartizione della posta di gioco sono: a) Montepremi; b) Imposta unica; c) Prelievo destinato alla filiera; d) Compenso al concessionario, onnicomprensivo. 2. Per le scommesse Vincente e Vincente no betting la posta unitaria di gioco e' ripartita nelle seguenti percentuali: a) Montepremi: 75,00%; b) Imposta unica: 4,00%; c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 10,00%; d) Compenso al concessionario: 11,00%; 3. Per le scommesse Piazzato su due e Piazzato su tre la posta unitaria di gioco e' ripartita nelle seguenti percentuali: a) Montepremi: 81,00%; b) Imposta unica: 3,00%; c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 8,00%; d) Compenso al concessionario: 8,00%. 4. Per le scommesse Accoppiata libera, Accoppiata in ordine e Accoppiata piazzata la posta unitaria di gioco e' ripartita nelle seguenti percentuali: a) Montepremi: 68,00%; b) Imposta unica: 5,00%; c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 14,00%; d) Compenso al concessionario: 13,00%. 5. Per la scommessa Trio la posta unitaria di gioco e' ripartita nelle seguenti percentuali: a) Montepremi: 64,00%; b) Imposta unica: 6,00%; c) Prelievo destinato alla filiera ippica: 15,00%; d) Compenso al concessionario: 15,00%. |
| Art. 4
Posta unitaria di gioco e giocata minima
1. Per le scommesse a totalizzatore dell'Ippica d'agenzia la posta unitaria di gioco e' stabilita in un euro e la giocata minima in due euro. |
| Art. 5
Nuove formule di scommessa
1. Al fine di valutare eventuali nuove formule di scommessa idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'Agenzia delle dogane e monopoli provvede a monitorare l'andamento del gioco nel settore ippico a seguito dei provvedimenti previsti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e a proporre, se del caso, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, un ulteriore schema di decreto di nuova formula, prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi. |
| Art. 6
Entrata in vigore e abrogazione
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 febbraio 1999. Roma, 4 ottobre 2022
Il Ministro: Franco |
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