Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 settembre 2022, n. 171
Regolamento di individuazione delle attivita' caritatevoli.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (18G00004)» e, segnatamente l'articolo 2, con il quale sono introdotte modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010;
Richiamato in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 11 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 218 del 2017, il quale esclude dall'ambito di applicazione della disciplina relativa ai servizi di pagamento le operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento sia, tra l'altro, effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017;
Rilevato che l'articolo 2, comma 2, lett. n) del decreto legislativo n. 11 del 2010 demanda l'individuazione delle attivita' caritatevoli ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e delle modalita' di funzionamento della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 97 del Codice del Terzo settore;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 e del 14 maggio 2021, con i quali e' stata integrata la composizione della medesima Cabina di regia;
Sentita la predetta Cabina di regia, che nella riunione del 30 marzo 2022 ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n .400, con nota del 4 agosto 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento individua le attivita' caritatevoli tra quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di definire l'ambito di applicazione del regime di esclusione previsto per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dall'articolo 2 , comma 2 lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

N O T E

Avvertenza:
− Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
− Si riporta l'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
− Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). − 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
− Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
− Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O.
− Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
(Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.
− Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 218 (Recepimento della direttiva (UE)
2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE
e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle
disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015
relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di
pagamento basate su carta), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 2018, n. 10:
− Si riporta il comma 2 dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 11 del 2010:
«2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente
in contante direttamente dal pagatore al beneficiario,
senza alcuna intermediazione;
b) operazioni di pagamento dal pagatore al
beneficiario effettuate tramite un agente commerciale
autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere
la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che
agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario
oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso
dei fondi dei clienti;
c) trasporto materiale, a titolo professionale, di
banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il
trattamento e la consegna;
d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta
e nella consegna di contante, a titolo non professionale,
nel quadro di un'attivita' senza scopo di lucro o a fini di
beneficenza;
e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante
al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a
seguito di una richiesta esplicita dell'utente
immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di
pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei
limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la
Banca d'Italia;
f) operazioni di cambio di valuta contante contro
contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti
su un conto di pagamento;
g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti
tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al
prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a
disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari,
voucher, traveller's cheque, vaglia postali;
h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di
un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei
titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali,
stanze di compensazione e/o banche centrali e altri
partecipanti al sistema e prestatori di servizi di
pagamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30;
i) operazioni di pagamento collegate
all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i
dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi
o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui
alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti
creditizi, organismi di investimento collettivo o societa'
di gestione patrimoniale che prestano servizi di
investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere la
custodia di strumenti finanziari;
l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici,
che supportano la prestazione dei servizi di pagamento,
senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire,
compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i
servizi fiduciari e di protezione dei dati personali,
l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura di
reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la
manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i
servizi di pagamento;
m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento
utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una
delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere
utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali
dell'emittente o all'interno di una rete limitata di
prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale
con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati
unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di
beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da
un'autorita' pubblica nazionale o regionale per specifici
scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi
specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con
l'emittente e che hanno validita' solamente in un unico
Stato membro;
n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore
di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in
aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica,
consentono a un utente della rete o del servizio di
effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla
relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente
stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o
servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il
valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro
50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non
superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:
1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e
servizi a tecnologia vocale;
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo
elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per
effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del
terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o
prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3) sia effettuata da o tramite un dispositivo
elettronico per l'acquisto di biglietti relativi
esclusivamente alla prestazione di servizi;
o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori
di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per
proprio conto;
p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la
relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa
madre, senza alcuna intermediazione da parte di un
prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle
imprese appartenenti al medesimo gruppo;
q) servizi di prelievo di contante forniti da
prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o
piu' emittenti della carta, che non sono parti del
contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un
conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non
forniscano altri servizi di pagamento. E' fatta salva
l'applicazione dell'articolo 32-quater.».
− Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 97 del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 4 (Enti del Terzo settore). − 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione
del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio
1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 5, nonche' delle eventuali attivita' diverse
di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attivita'
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente
previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e
della finalita' di tali enti, recepisca le norme del
presente Codice e sia depositato nel Registro unico
nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali
attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e
devono essere tenute separatamente le scritture contabili
di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio
destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto
distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in
relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli
enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di
cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 rispondono
nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori
dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della
fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di
cui ai citati articoli 5 e 6».
«Art. 5 (Attivita' di interesse generale). − 1. Gli
enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse
sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia
e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle
attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai
sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche
di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi
da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e
informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2
della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
di attivita' di interesse generale a norma del presente
articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della
pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche
e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei
principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice,
l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al
comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,
acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo
puo' essere comunque adottato.».
«Art. 97 (Coordinamento delle politiche di governo). −
1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare,
in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di
governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle
attivita' degli enti del Terzo settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:
a) coordina l'attuazione del presente codice al fine
di assicurarne la tempestivita', l'efficacia e la coerenza
ed esprimendo, la' dove prescritto, il proprio orientamento
in ordine ai relativi decreti e linee guida;
b) promuove le attivita' di raccordo con le
amministrazioni pubbliche interessate, nonche' la
definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni,
anche con enti privati, finalizzati a valorizzare
l'attivita' degli enti del Terzo settore e a sviluppare
azioni di sistema;
c) monitora lo stato di attuazione del presente
codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni
correttive e di miglioramento.
3. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Cabina di regia sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti
del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla
Cabina di regia e' gratuita e non da' diritto alla
corresponsione di alcun compenso, indennita', emolumento o
rimborso spese comunque denominato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
− Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 gennaio 2018 (Istituzione di una cabina di regia con il
compito di coordinare le politiche di governo e le azioni
di promozione ed indirizzo delle attivita' degli enti del
terzo settore) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
febbraio 2018, n. 45.

Note all'art. 1:
− Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle
premesse.
− Per il testo dell'articolo 2, comma 2 del citato
decreto legislativo n. 11 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di pagamento disposte nel territorio della Repubblica italiana da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o piu' attivita' di interesse generale individuate nell'articolo 3.
2. Le operazioni di pagamento di cui al comma 1 devono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente a un utente della rete o del servizio di eseguire le operazioni medesime addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili.

Note all'art. 2:
− Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Individuazione delle attivita' caritatevoli

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate caritatevoli le seguenti attivita' di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla poverta' educativa, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera l);
b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera n);
c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera q);
d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera r);
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera u);
f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera y).

Note all'art. 3:
− Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle
premesse.
− La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.
− Il decreto del Ministero delle infrastrutture 22
aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini
dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di
Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146.
− La legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e
per la limitazione degli sprechi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2016, n. 202.
− La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.
 
Art. 4

Disposizione transitoria

1. Fino alla piena operativita' del registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117 del 2017, il regime di esclusione si applica in via transitoria anche alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Note all'art. 4:
− Si riportano gli articoli 45 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore).
− 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale e con
modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna
Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la struttura competente. Presso le
Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e'
indicata come "Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del Terzo settore". Presso le Province autonome
la stessa assume la denominazione di "Ufficio provinciale
del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua
nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non
generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come "Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.
Art. 46 (Struttura del Registro). − 1. Il Registro
unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti
sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Societa' di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente
puo' essere contemporaneamente iscritto in due o piu'
sezioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
puo', con decreto di natura non regolamentare, sentita la
Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove
sezioni o modificare le sezioni esistenti.
Art. 47 (Iscrizione). − 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal
rappresentante legale dell'ente o della rete associativa
cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro
unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in
cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto
costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando
la sezione del registro nella quale l'ente chiede
l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di
iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1,
lettera e) e' presentata all'Ufficio statale del Registro
unico nazionale.
2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la
sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice
per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore,
nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, puo':
a) iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
c) invitare l'ente a completare o rettificare la
domanda ovvero ad integrare la documentazione.
4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della
domanda o dalla presentazione della domanda completata o
rettificata ovvero della documentazione integrativa ai
sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione
s'intende accolta.
5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del
Terzo settore sono redatti in conformita' a modelli
standard tipizzati, predisposti da reti associative ed
approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale
del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della
documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e'
ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo
competente per territorio.
Art. 48 (Contenuto e aggiornamento). − 1. Nel Registro
unico nazionale del Terzo settore devono risultare per
ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la
denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con
l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di
costituzione; l'oggetto dell'attivita' di interesse
generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la
partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e il
patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le
generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale
dell'ente; le generalita' dei soggetti che ricoprono
cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le
deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di
scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i
provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la
cancellazione o accertano l'estinzione, le generalita' dei
liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui
iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di
regolamento.
3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e
14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte
nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il
30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da
ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni
aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2,
incluso l'eventuale riconoscimento della personalita'
giuridica.
4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti
e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle
informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel
rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del
registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere
all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a
centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e'
cancellato dal Registro.
5. Del deposito degli atti e della completezza delle
informazioni di cui al presente articolo e dei relativi
aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica
l'articolo 2630 del codice civile.
6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del
registro unico nazionale acquisisce la relativa
informazione antimafia.
Art. 49 (Estinzione o scioglimento dell'ente). − 1.
L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore
accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di
estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione
agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha
sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale
l'ente e' iscritto affinche' provveda ai sensi
dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente
del tribunale provvede che ne sia data comunicazione
all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore
per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.
Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra sezione).
− 1. La cancellazione di un ente dal Registro unico
nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte
dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento
d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della
competente autorita' giudiziaria ovvero tributaria,
divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione,
estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti
necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale
del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per
mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai
sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il
proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente
all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in
cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione
dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma
permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del
Registro stesso, l'ente puo' formulare la relativa
richiesta di migrazione che deve essere approvata con le
modalita' e nei termini previsti per l'iscrizione nel
Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal
Registro, e' ammesso ricorso avanti al tribunale
amministrativo competente per territorio.
Art. 51 (Revisione periodica del Registro). − 1. Con
cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale
del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della
verifica della permanenza dei requisiti previsti per
l'iscrizione al Registro stesso.
Art. 52 (Opponibilita' ai terzi degli atti depositati).
− 1. Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di
iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il
Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili
ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel
Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne
erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non
sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella
impossibilita' di averne conoscenza.
Art. 53 (Funzionamento del Registro). − 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con
proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti
da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di
deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonche' le
regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione
e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo
settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena
conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli
elementi informativi del registro stesso e le modalita' con
cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro
delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo
settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri
enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.
2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti
del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione
della struttura informatica rendono operativo il Registro.
3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la
gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore
sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20
milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura
informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3,
anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province
autonome, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni.
Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti). − 1.
Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate
le modalita' con cui gli enti pubblici territoriali
provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del
Terzo settore i dati in loro possesso degli enti gia'
iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale
esistenti al giorno antecedente l'operativita' del Registro
unico nazionale degli enti del Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti
registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere
agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e
a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del
periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre
2022.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei
documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi
del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2
gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva
qualifica.».
− Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). − 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
− Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge-quadro sul volontariato) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
− Il testo dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale):
«Art. 7 (Registri). − 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 settembre 2022

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2718