Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 |
ORDINANZA 31 ottobre 2022 |
Impianto di trattamento meccanico biologico di A.M.A. S.p.a. sito in Roma in via di Rocca Cencia, 301 in amministrazione giudiziaria: modifica dell'autorizzazione in essere di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 limitatamente ai quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301) accettati presso l'impianto di TMB e nell'attivita' di trasferenza di Rocca Cencia. (Ordinanza n. 6). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, con il quale il Sindaco pro tempore di Roma capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma capitale, come modificato dal successivo decreto Presidenziale del 21 giugno 2022; Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che: al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare: 1. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale; 2. la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; 3. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate; 4. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis,e 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006; 5. l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152/2006; al comma 2, prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Vista la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata direttiva n. 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva n. 2018/850/UE; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»; Vista la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best available techniques). Visto il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'Allegato III della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»; Vista la decisione n. 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione n. 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Visto il regolamento UE regolamento (UE) n. 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'Allegato III della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico». Vista la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018; Vista la direttiva (UE) n. 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121; Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio: 2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva n. 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best available techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti»; Visto il regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione); Visto il regolamento (UE) n. 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti; Viste la delibera SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvare delle «Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti»; Visto il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, cosi' come integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»; Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020. Premesso che con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. B2519 del 31 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni e' stata rilasciata ad A.M.A. S.p.a. (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05445891004 con sede legale in via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni per l'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma, via Rocca Cencia, 301, per un periodo di anni cinque, nonche' l'autorizzazione alla realizzazione delle migliorie operative dell'impianto, secondo quanto riportato nei documenti richiamati nell'Allegato tecnico, parte integrante della determinazione in parola; con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. B01454 del 9 aprile 2013 e' stato rilasciato il nulla osta a favore della A.M.A. S.p.a. per l'impianto integrato di trattamento rifiuti sito in Roma, via di Rocca Cencia n. 301, alla variante non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - di cui alla determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011 - che prevede, tra l'altro, l'attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (500 t/g) per il conferimento della quota di rifiuto urbano indifferenziato, non trattata in impianti AMA per sopraggiunti limiti tecnologici e/o autorizzativi, in altri impianti di recupero/smaltimento regionali autorizzati, considerato che «nell'impianto e' gia' stata effettuata per circa un anno, visto il sequestro del limitrofo impianto di trasferenza di proprieta' del Co.La.Ri., l'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati per il conferimento presso impianti terzi, in ottemperanza alle ordinanze del Sindaco di Roma capitale: n. 120 del 3 maggio 2011, n. 190 del 2 agosto 2011 e n. 25 del 2 febbraio 2012»; la su richiamata determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. B01454/2013, al punto 3 del dispositivo, specifica che «l'attivita' di trasferenza autorizzata dovra' avvenire nel rispetto del massimo quantitativo annuale autorizzato con la determinazione n. B2519/2011 in ingresso all'impianto (234.000 t/anno) ...»; con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G14207 del 30 novembre 2016 e' stata approvata la modifica non sostanziale all'A.I.A. rilasciata con determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente all'aumento del quantitativo dei rifiuti (CER 20.03.01) da destinare ad operazioni di trasferenza nelle aree gia' autorizzate per tali attivita' fino al quantitativo di 1.000 t/g; in data 10 luglio 2020 il GIP del Tribunale di Roma, Paolo Andrea Taviano, nell'ambito del procedimento penale (di cui al RG NR n. 39195/19 e RG GIP 3588/20), a seguito della violazione delle prescrizioni dell'A.I.A. n. B2519 del 31 marzo 2011, con conseguente produzione di rifiuti difforme rispetto alle quantita' di cui alla predetta A.I.A. e alle specifiche BAT (Best available techiniques) di settore, nonche' in considerazione dell'omessa stabilizzazione della frazione putrescibile selezionata dai rifiuti urbani, con conseguente produzione sistematica di un rifiuto non in grado di conseguire il valore soglia di IRDP (di 1.000 mg O2 /kg SV x h), tale da non potersi ritenere biostabilizzato, ha disposto con decreto il «sequestro preventivo del sito di stabilizzazione biologica e raffinazione dei rifiuti dell'impianto di trattamento meccanico biologico di via di Rocca Cencia n. 301 di proprieta' di A.M.A. S.p.a. e partitamente di n. 2 bacini di stabilizzazione aerobica operanti in parallelo» (e di) «n. 2 vagli a 20 mm per la raffinazione della corrente in uscita dalla stabilizzazione» e la contestale nomina del «dott. Luigi Palumbo ... quale amministratore giudiziario con facolta' d'uso dell'impianto in sequestro al fine di procedere agli interventi necessari all'adeguamento tecnico dello stesso alle prescrizioni dell'autorizzazione»; il su richiamato decreto di sequestro preventivo, con successiva immissione in possesso all'amministratore giudiziario, dott. Luigi Palumbo, e' stato notificato ad A.M.A. S.p.a. in data 13 luglio 2020; in data 29 luglio 2020 il GIP del Tribunale di Roma, Paolo Andrea Taviano, nell'ambito del procedimento penale su richiamato, su istanza del P.M., con decreto disponeva «l'estensione del gia' disposto con decreto 10 luglio 2020 ... all'intero impianto di Trattamento meccanico biologico di via di Rocca Cencia n. 301 di proprieta' di A.M.A. S.p.a. al fine di procedere agli interventi necessari all'adeguamento tecnico della strutture e alle prescrizioni dell'A.I.A. n. B2519 del 31 marzo 2011» e la contestuale nomina del «dott. Luigi Palumbo ... quale amministratore giudiziario dell'intero impianto con facolta' d'uso dell'impianto in sequestro al fine di procedere agli interventi necessari all'adeguamento tecnico dello stesso alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ..."»; il su richiamato decreto di sequestro preventivo in estensione, con successiva immissione in possesso all'amministratore giudiziario, dott. Luigi Palumbo, e' stato notificato ad A.M.A. S.p.a. in data 29 luglio 2020; con determinazione dirigenziale n. G09599 del 13 agosto 2020, recante «AMA S.p.a. - Rocca Cencia. Riesame autorizzazione integrata ambientale n. B2519 del 31 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi», la Regione Lazio, a seguito delle misure disposte dalla Procura della Repubblica di Roma con i su richiamati decreti: ha proceduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 maggio 2011; ha prescritto la presentazione entro novanta giorni di un progetto (dotato di cronoprogramma e modalita' di realizzazione che consenta la contestuale attivita' dell'impianto) di separazione fisica, evitando dunque l'attuale commistione tra le due attivita' all'interno dell'impianto delle aree di stoccaggio in ingresso del rifiuto urbano indifferenziato tra quello destinato a trasferenza e quello destinato a trattamento, garantendo un utilizzo dello stesso esclusivamente in ambienti confinati e posti in depressione; ha prescritto un revamping impiantistico dell'impianto di TMB (con presentazione entro sessanta giorni del relativo progetto dotato di cronoprogramma degli interventi e di compartimentazione degli stessi senza interrompere del tutto la funzionalita' dell'impianto), tale da renderlo conforme ed adeguato al trattamento del rifiuto urbano indifferenziato nel rispetto delle MTD di settore, garantendo le percentuali di rendimento prescritte dalla normativa; ha provveduto a «limitare al 60% rispetto a quanto indicato nell'A.I.A. n. B2519 del 30 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more dell'adeguamento impiantistico indicato nei punti precedenti (e anche al fine di consentire gli adeguamenti richiesti nei precedenti punti e limitare le problematiche di carattere odorigeno), il quantitativo autorizzato in ingresso relativo al rifiuto urbano indifferenziato CER 200301 sia in stoccaggio che in trattamento, al fine di consentire un maggior raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa e dall'autorizzazione (operando con un quantitativo di rifiuti limitato rispetto al dimensionamento impiantistico in analogia con quanto trattato dall'impianto fino al 2012) e al contempo consentendo una maggiore giacenza della frazione putrescibile del rifiuto nella fase di stabilizzazione (oltre i ventuno giorni previsti se necessario) al fine di ottenere una stabilizzazione dello stesso conforme alla normativa di settore» ... definendo, come segue, «i quantitativi in ingresso all'impianto per quanto riguarda l'impianto TMB e l'attivita' di trasferenza (per l'attivita' relativa al multimateriale VRD i quantitativi restano inalterati) nelle more dell'adeguamento impiantistico»: presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico de quo fino a 500 t/die di rifiuti (limite di trattamento giornaliero) ed una quantita' pari a 140.000 t/anno; per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti autorizzati in ingresso, come da tabella a seguire:
===================================================== | Tipologia rifiuto in ingresso | R13 | D15 | +===============================+===========+=======+ |Rifiuti urbani conferiti non | | | |trattati dall'impianto | 200 t/g | - | |(ingombranti non triturabili | | | |nelle aree D ed H) | | | +-------------------------------+-----------+-------+ |Rifiuti urbani conferiti e | | |trattati dall'impianto | 1.300 t/g | |(restante parte bacino di | | |conferimento, area P) | | +-------------------------------+-----------+-------+ |Trasferenza frazione organica | | | |da raccolta differenziata (area| 120 t/g | - | |N) | | | +-------------------------------+-----------+-------+ |Trasferenza rifiuti urbani | | | |indifferenziati (area O) | 600 t/g | - | +-------------------------------+-----------+-------+ |Trasferenza frazione secca da | | | |RD (area M) | 300 t/g | - | |CER 20.03.01 | | | +-------------------------------+-----------+-------+ |Trasferenza frazione secca da | | | |RD (area G) | | | |CER 20.01.08 | 120 t/g | - | |CER 20.02.01 | | | |CER 20.03.02 | | | +-------------------------------+-----------+-------+ stabilendo, altresi', che le limitazioni in parola «potranno essere revisionate prima dell'approvazione del progetto di aggiornamento impiantistico, esclusivamente laddove la societa' dimostri di garantire con continuita' un trattamento della frazione organica con un indice IRD potenziale in uscita pari od inferiore a 1000 mg O2 kgsv -1 h-1 e di produrre in uscita un rifiuto CER 191210 (CDR/CSS) destinato a recupero secondo le percen-tuali previste dalle MTD di settore»; la Regione Lazio, con nota prot. n. 908604 del 23 ottobre 2020, in riscontro all'ispezione Arpa Lazio del 21 settembre 2020, ha sollecitato AMA S.p.a. e l'amministrazione giudiziaria alla presentazione del progetto di revamping suddetto; l'amministrazione giudiziaria, ai fini della presentazione del progetto preliminare di revamping, con nota prot. n. 1 del 1° dicembre 2020, acquisita al prot. n. 1046740 del 1° dicembre 2020 della Regione Lazio, richiedeva la costituzione di un Tavolo tecnico, che veniva convocato dalla Regione Lazio per il 21 dicembre 2020 e al quale prendevano parte i rappresentanti dell'amministrazione giudiziaria e di AMA S.p.a.; nel corso dei lavori del Tavolo tecnico veniva presentato un progetto preliminare dell'impianto e discusse alcune modifiche allo stesso; in occasione della successiva riunione del predetto Tavolo del 20 gennaio 2021 veniva consegnata una nuova documentazione preliminare e nuovamente sollecitata dall'Autorita' competente la presentazione del progetto definitivo; con successive comunicazioni del 29 marzo 2021 (rif. prot. A.M.A. S.p.a. n. 25292 e n. 25415), A.M.A. S.p.a. sollecitava l'avvio da parte della Regione Lazio del procedimento di riesame A.I.A. dell'impianto di TMB di Rocca Cencia, rappresentando che, in mancanza, data la prevista scadenza dell'A.I.A. «a partire dalla giornata di domani 30 marzo procedera' al blocco dei conferimenti dei rifiuti provenienti dalla raccolta su territorio, al fine di poter concludere le operazioni di trattamento entro le ore 24 del 30 marzo p.v. sulle quantita' sino ad allora in giacenza», con evidenti ripercussioni sull'intero territorio cittadino sotto il profilo igienico sanitario causato dalla mancata raccolta dei rifiuti; con nota prot. n. 276011 del 29 marzo 2021 la Regione Lazio avviava il procedimento di modifica sostanziale con valenza di riesame/rinnovo dell'autorizzazione A.I.A. ai sensi degli articoli 29-quater e 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e convocava la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; con successiva determinazione n. G12449 del 12 ottobre 2021 la regione medesima motivava la conclusione favorevole con prescrizioni della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; con determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 la Regione Lazio, tra l'altro: approvava il revamping impiantistico modificando l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011, come riesaminata con determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020, rilasciata a favore della AMA S.p.a. per il TMB di via di Rocca Cencia n. 301; approvava gli elaborati trasmessi da AMA S.p.a. con nota prot. 10678 del 10 febbraio 2022, costituenti il revamping impiantistico; rinnovava l'autorizzazione integrata ambientale stabilendone la durata pari a dieci anni a partire dal 31 marzo 2021, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006; stabiliva di rimuovere le limitazioni quantitative rispetto a quanto gia' autorizzato, riportate al punto 4 della determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020, una volta realizzato e collaudato l'intervento di revamping impiantistico autorizzato e previa presa d'atto dell'autorita' competente dopo specifico sopralluogo da svolgersi presso l'impianto; con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, recante «AMA S.p.a. - Errata corrige determinazione n. G09039 del 12 luglio 2022 di aggiornamento della determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni - Impianto di trattamento meccanico biologico e impianto multimateriale di selezione e valorizzazione frazione secca proveniente da raccolta differenziata (VRD) di via di Rocca Cencia n. 301 in amministrazione giudiziaria (n. 39195/19 Rg nr n. 3588/20 RG GIP - Tribunale di Roma GIP dott. Paolo Andrea Taviano) - Emissione aggiornata Allegato tecnico e Piano di monitoraggio e controllo», sono stati disposti gli interventi di aggiornamento/correzione/errata corrige/refusi della citata determinazione dirigenziale n. G04876 del 26 aprile 2022, in esito alle richieste di A.M.A. S.p.a. condivise con l'Amministrazione giudiziaria, nonche' si e' provveduto, tra l'altro, fermo restando la riduzione del 60%: ad autorizzare A.M.A. S.p.a. ad accettare presso l'impianto TMB, una quantita' pari a 234.000 t/anno, corrispondenti ad una media di circa 750 t/g. Il limite di trattamento giornaliero dell'impianto e' pari a 750 t/g; ad autorizzare A.M.A. S.p.a., relativamente alla trasferenza di rifiuti indifferenziati, ad accettare un quantitativo di 1.000 t/giorno; ad autorizzare A.M.A. S.p.a. ad accettare presso l'impianto multimateriale, una quantita' complessiva pari a 60.000 t/anno, corrispondenti ad una media di circa 200 t/g. Il limite di trattamento giornaliero dell'impianto e' pari a 200 t/giorno; precisando che, per quanto non modificato dalla determinazione in argomento, «rimane fermo tutto quanto disposto dalla determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni» e, conseguentemente, che l'attivita' di trasferenza autorizzata dovra' avvenire nel rispetto del massimo quantitativo annuale autorizzato con la determinazione n. B2519/2011 in ingresso all'impianto (234.000 t/anno). Considerato che in data 15 giugno 2022 si e' sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2», con capacita' di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g; tale impianto, strategico per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani d Roma capitale, risulta inutilizzabile e, allo stato attuale; non e' possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalita'; tale situazione ha comportato un'ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma capitale, tenuto conto della contrazione gia' avvenuta a causa dell'indisponibilita' dell'impianto di TMB di A.M.A. S.p.a. sito in via Salaria, n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando l'urgente necessita' di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del territorio di Roma capitale, con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza/stoccaggio; tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di sopperire, in parte, al quantitativo di rifiuti urbani non piu' conferibili al TMB «Malagrotta 2», il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha adottato l'ordinanza commissariale n. 1 del 16 giugno 2022, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, autorizzando l'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma capitale (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome (V. Benedetto Luigi Montel nn. 61/63 - Mun XI) e di Acilia (viale dei Romagnoli n. 1167 - Mun X), per un periodo di sessanta giorni; stante il perdurare delle condizioni di fragilita' dell'intero sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, con successiva ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha disposto la prosecuzione dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti A.M.A. di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni. Dato atto che con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma capitale ha approvato l'affidamento ad A.M.A. S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato; con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma capitale e A.M.A. S.p.a.; la giunta capitolina, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma capitale e A.M.A. S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto il 6 giugno 2019, da ultimo prorogato con determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma capitale n. 30/2022, prot. NA/2721 del 6 giugno 2022, in attuazione di quanto disposto dalla giunta capitolina con deliberazione n. 195 del 3 giugno 2022. Considerato, altresi', che l'A.M.A. S.p.a., con nota prot. n. 81595 del 3 agosto 2022, richiedeva alla Regione Lazio la modifica della determinazione n. G09039 del 12 luglio 2022 specificando che «il quantitativo complessivo annuale autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato pari a 234.000 t/anno (ridotto a 140.000 t/anno fino al completamento del revamping impiantistico) sia riferito al solo quantitativo accettato presso il TMB Rocca Cencia, scorporando da tale quantitativo il contributo dato dal rifiuto urbano indifferenziato accettato nella trasferenza attiva nel sito di Rocca Cencia che continuera' ad essere limitato fino a un massimo di 1.000 t/giorno (ridotte a 600 t/giorno fino al completamento del revamping impiantistico)»; la Regione Lazio, con nota prot. U0815815 del 26 agosto 2022, rilevava come la suddetta richiesta, avendo ad oggetto la modifica dell'autorizzazione in essere dell'impianto di cui alla determinazione regionale n. G09039/2022, esulasse dalle competenza della stessa in forza del disposto di cui all'art. 13 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, che attribuisce, a far data dall'entrata in vigore del predetto decreto-legge, tale competenza al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025; con la medesima nota la Regione Lazio rappresentava che «Ai fini della valutazione della modifica richiesta, condividendo l'aspetto emergenziale della richiesta nelle more della realizzazione del revamping impiantistico autorizzato, legato alle ripercussioni della gestione dei flussi di rifiuto indifferenziato occorsi a seguito del grave incendio accaduto in data 15 giugno 2022 presso l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di proprieta' della E. Giovi denominato «Malagrotta 2» con capacita' di trattamento autorizzata fino a 900 t/giorno, si segnala che la richiesta di modifica trattando esclusivamente la modifica dell'attivita' di trasferenza (e non dell'attivita' TMB) autorizzata con operazione R13 non ricade in nessuna delle fattispecie indicate nell'allegato III o allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero da dover sottoporre preliminarmente a nuova verifica di assoggettabilita' a VIA e/o a VIA, rispetto a quelle gia' effettuate sulla configurazione impiantistica nel 1999 e 2002»; A.M.A. S.p.a., con nota prot. n. 0115874.U del 7 ottobre 2022, acquisita al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/139 del 13 ottobre 2022 ha rappresentato «la necessita' di una integrazione della determina della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, al fine di garantire l'operativita' dell'impianto in oggetto, consentendo una sostenibile continuita' del servizio di raccolta della citta' di Roma anche a seguito dell'incendio del TMB Malagrotta. Tenuto conto dei quantitativi di trattamento annui autorizzati per l'impianto in oggetto, gia' determinati in 140.400 t/anno come riduzione del 40% delle 234.000 t/anno si richiede l'autorizzazione a considerare l'attivita' di trasferenza, per l'invio a trattamento dei rifiuti raccolti verso impianti terzi, quale aggiuntiva rispetto ai quantitativi di trattamento sopra richiamati (...) allo stato, vista la crisi che deriva dal suddetto incendio, e considerando l'assenza di soluzioni alternative immediate, tale richiesta riveste carattere di importanza ed urgenza, nell'interesse verso la tutela dell'igiene e della salute pubblica.»; Preso atto dell'aspetto emergenziale della richiesta formulata da A.M.A. S.p.a. con la su richiamata nota determinata dalla necessita' di potenziare la logistica funzionale al trasporto del rifiuto indifferenziato presso impianti terzi di recupero/smaltimento regionali e/o extraregionali autorizzati; che tale potenziamento, nelle more della realizzazione, del revamping impiantistico autorizzato, e' funzionale al poter sopperire ulteriormente, alla drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, venutasi a creare a seguito dell'incendio dello scorso giugno che ha interessato il TMB «Malagrotta 2» e a prevenire gravi ripercussioni sul servizio di raccolta, con conseguenti ricadute di carattere ambientale, igienico e sanitario sul territorio di Roma capitale; che la richiesta avanzata da A.M.A. S.p.a. alla Regione Lazio con nota prot. PG - 03/08/2022.0081595 e ribadita, da ultimo, con la piu' volte richiamata nota prot. n. 0115874.U del 7 ottobre 2022, come evidenziato dalla Regione Lazio con la sopracitata nota prot. U0815818/2022, «non ricade in nessuna delle fattispecie indicate nell'allegato III o allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni. ovvero da dover sottoporre preliminarmente a nuova verifica di assoggettabilita' a VIA e/o a VIA, rispetto a quelle gia' effettuate sulla configurazione impiantistica nel 1999 e 2002». Atteso che al fine di adottare tempestivamente ogni necessaria misura volta a contenere e circoscrivere le conseguenti criticita' nella gestione del ciclo dei rifiuti, il Commissario straordinario di Governo ha ritenuto sussistenti i presupposti e le condizioni per l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, con legge n. 91/2022. Dato atto che allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare l'imprevista situazione di criticita' a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della societa' AMA; la Regione Lazio, con nota prot. U1031935 del 20 ottobre 2022, acquisita al protocollo del Commissario straordinario al n. RM157 del 20 ottobre 2022 ha richiamato il parere gia' espresso con nota prot. U0815815 del 26 agosto 2022 con cui rappresentava anche l'opportunita' di individuare una modalita' di gestione separata dei flussi anche provvisoria. Ritenuto che a riscontro di quanto indicato dalla Regione Lazio con nota prot. U1031935 del 20 ottobre 2022, A.M.A. S.p.a. con nota del 31 ottobre 2022 ha evidenziato come la separazione fisica dei rifiuti da inviare a trattamento o a trasferenza all'interno della baia di ricezione, in considerazione degli spazi limitati, comporterebbe problematiche operative e ambientali con ripercussione sulla sicurezza degli operatori; come altresi' rappresentato da A.M.A. nella medesima nota la quantificazione dei flussi dei rifiuti da inviare a trattamento o a trasferenza e' comunque garantita in modo analitico dagli attuali sistemi di contabilita' in/out dei rifiuti; Considerato che il progressivo aggravamento dello stato di criticita' potrebbe determinare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario; Ritenuto necessario autorizzare le operazioni di trasferenza presso il TMB di Rocca Cencia di rifiuto urbano indifferenziato nel quantitativo massimo di 4.200 t/settimana, in quanto - allo stato - unico strumento adottabile per contenere la situazione di grave rischio per l'igiene pubblica e di grave pregiudizio per il decoro e la vivibilita' urbana, nonche' a tutela della qualita' ambientale, in ossequio alle prescrizioni di cui all'Allegato tecnico, parte integrante della presente ordinanza; per quanto espresso in premessa e nei considerata;
Ordina:
1. la modifica dell'autorizzazione in essere di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 dell'impianto A.M.A. S.p.a. di Trattamento meccanico biologico (TMB), in via di Rocca Cencia n. 301 in amministrazione giudiziaria (RG NR n. 39195/19 e RG GIP 3588/20), limitatamente ai quantitativi dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) accettati presso l'impianto TMB e nell'attivita' di trasferenza; 2. l'obbligo in capo ad A.M.A. S.p.a. di effettuare l'attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) sul rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate: a) il quantitativo complessivo annuale autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), accettato e trattato presso l'impianto TMB e' pari a 140.000 t/anno (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 234.000 t/anno, fino al completamento del revamping impiantistico, cosi' come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022); b) il quantitativo massimo autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) accetta-to per le operazioni di trasferenza, scorporato da quello accettato e trattato presso l'impianto TMB (e quindi non concorrente alle 140.000 t/anno di cui alla precedente lettera a), e' pari a 4.200 t/settimana (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 1.000 t/giorno, fino al completa-mento del revamping impiantistico, cosi' come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022); 3. la continuazione dell'esercizio dell'impianto TMB in questione nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico, parte integrante della presente ordinanza, disponendo che, per quanto non modificato dallo stesso Allegato tecnico, resta fermo quanto stabilito nell'Allegato tecnico e nel Piano di monitoraggio e controllo di cui alla determinazione Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022; 4. che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione di ulteriori soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e, comunque, entro e non oltre duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza commissariale, salvo proroga; 5. per quanto non modificato dalla presente ordinanza commissariale, vige quanto disposto dalla determinazione R.L. n. G10701 del 5 agosto 2022.
Dispone
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la notifica della presente ordinanza ad A.M.A. S.p.a., all'amministrazione giudiziaria del TMB di Rocca Cencia, nonche' la trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta' metropolitana di Roma capitale, al Comune di Roma capitale, alla ASL RM2 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre. S.A.L. e S.I.S.P., ad Arpa Lazio - Sezione di Roma. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo». Roma, 31 ottobre 2022
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri |
| Allegato tecnico Prescrizioni: 1. l'area di ricezione dei rifiuti deve essere svuotata, sanificata e derattizzata con cadenza settimanale, modificando quindi la frequenza (quindicinale) prescritta al punto 47 dell'Allegato tecnico della determinazione R.L. n. G10701 del 5 agosto 2022 salvo inconvenienti di natura tecnico-gestionale che dovranno essere comunicati tempestivamente al Commissario straordinario di Governo e a Roma capitale; 2. la pulizia dei piazzali/aree di movimentazione/transito dei rifiuti deve essere effettuata con una frequenza pari ad almeno tre volte al giorno, intensificando la frequenza soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla fuoriuscita di rifiuti solidi e liquidi (es. le aree in prossimita' dei corridoi di scarico da parte dei compattatori), a modifica di quanto prescritto al punto 47 dell'Allegato tecnico della determinazione R.L. n. G10701 del 5 agosto 2022; deve essere inoltre previsto il lavaggio dei suddetti piazzali/aree con cadenza settimanale; 3. in tutti gli ambienti chiusi deve essere garantita la massima efficienza dell'esistente sistema di aspirazione in modo da assicurare il massimo numero di ricambi d'aria/ora ottenibili dall'attuale dimensionamento dell'impianto di aspirazione, al fine di conseguire complessivamente un aumento dell'entita' di depressione tale da ridurre il piu' possibile il rischio di fuoriuscita di sostanze odorigene verso l'esterno; 4. in relazione al carico volumetrico delle arie esauste da trattare, secondo la prescrizione del precedente punto 3, deve essere conseguentemente verificata e garantita la massima funzionalita' degli attuali presidi ambientali (scrubber e biofiltro); 5. deve essere prevista una programmazione delle operazioni di lavaggio di ogni automezzo con cadenza settimanale, salvo inconvenienti di tipo tecnico-gestionale; 6. deve essere ottimizzata la gestione operativa dei processi svolti nelle diverse sezioni impiantistiche in modo tale da ridurre al minimo i tempi di permanenza in deposito dei rifiuti (al fine di ridurre il rischio dell'insorgenza di processi anaerobici della frazione organica con conseguente formazione di sostanze odorigene); 7. deve essere effettuata la verifica (con frequenza giornaliera) ed il mantenimento dell'integrita' e della piena funzionalita' del sistema di chiusura automatico dei portoni ad impacchettamento rapido e dei relativi sistemi di immissione aria («lame d'aria»), al fine di impedire eventuali fuoriuscite di sostanze odorigene durante le operazioni di scarico dei rifiuti da parte dei compattatori; 8. entro lo stretto tempo tecnico necessario e comunque non oltre sei mesi, i portoni di accesso all'area di trasferenza dovranno essere dotati di sistemi di immissione aria («lame d'aria») al fine di impedire eventuali fuoriuscite di sostanze odorigene durante il transito dell'automezzo da/per l'area di ricezione dei rifiuti; 9. deve essere effettuata la verifica (con frequenza giornaliera) ed il mantenimento dell'integrita' e della piena funzionalita' del sistema di chiusura dei portoni di ingresso (di cui al precedente punto 8) degli automezzi adibiti al carico dei rifiuti da avviare a trasferenza; 10. i portoni di accesso all'area di trasferenza (di cui ai precedenti punti 8 e 9) devono rimanere chiusi durante le operazioni di caricamento degli automezzi (es. autoarticolati del tipo walking floor) con i rifiuti da trasferire verso i siti di trattamento finale compatibilmente con le condizioni gestionali e tecnico operative; alternativamente, entro lo stretto tempo tecnico necessario e comunque non oltre sei mesi, deve essere installata una struttura del tipo «tunnel retrattile autoportante» dotato di sistema di chiusura che consenta di isolare l'automezzo durante le operazioni di carico dei rifiuti da trasferire, al fine di impedire eventuali fuoriuscite di sostanze odorigene verso l'esterno; 11. le operazioni di trasferenza devono essere espletate al massimo entro le settantadue ore dal conferimento in situ; 12. al fine di evitare il rischio di raggiungimento e/o superamento dei valori limite di taluni composti odorigeni aventi natura acida (H2 S, mercaptani, etc.) nel punto di emissione «E1» (biofiltro), dovra' essere valutata la necessita' di procedere, laddove tecnicamente possibile, al pretrattamento delle arie esauste mediante l'impiego di scrubber con soluzione alcalina; 13. prevedere, laddove tecnicamente possibile, operazioni di nebulizzazione di soluzioni neutralizzanti per il contenimento delle sostanze volatili a «bassa soglia olfattiva» (aventi pertanto effetto di deodorizzazione) nelle sezioni di impianto maggiormente interessate dal rischio di formazione/diffusione di sostanze odorigene. I neutralizzatori utilizzati devono essere composti da prodotti di origine naturale (ad esempio, derivati da estratti vegetali), che costituendo un aerosol nell'aria consentono, per adsorbimento, di «legare» le molecole dei gas a «bassa soglia olfattiva» portando ad un aumento di volume e peso che determina conseguentemente la loro precipitazione; 14. le analisi olfattometriche e chimico-fisiche relative al biofiltro dovranno essere effettuate con periodicita' trimestrale; 15. nel caso in cui anche uno solo dei valori risultanti dalle analisi olfattometriche e chimico-fisiche (di cui al precedente punto 14) risulti prossimo al relativo valore limite (ossia superiore al 90% del valore limite definiti nell'Allegato tecnico della determinazione R.L. n. G10701 del 5 agosto 2022), si configura una condizione di preallerta per la quale il gestore dovra' programmare un ulteriore step di controllo mediante l'effettuazione di ulteriori analisi (sia olfattometriche che chimico-fisiche) entro i quindici giorni successivi. Nel caso del reiterarsi di tale condizione (anche per uno solo dei parametri indagati) si dovra' procedere, a scopo preventivo onde evitare il raggiungimento/superamento dei valori limite delle sostanze indagate, all'identificazione delle possibili cause alla base dei suddetti valori ottenuti (sovraccarico delle sostanze inquinanti contenute nei flussi d'aria a monte del biofiltro; alterazione dei parametri tecnici del biofiltro che determinano l'efficienza di abbattimento del letto biofiltrante, etc.) e al successivo tempestivo intervento volto a rimuovere tale condizione di preallerta; 16. deve essere effettuato, anche al fine della definizione del quadro emissivo complessivo dell'impianto, il monitoraggio delle emissioni odorigene per tutte le sorgenti (convogliate, diffuse e fuggitive) secondo i criteri e i metodi (tra cui, ad esempio, la norma UNI EN 13725) riportati dalla Linee guida della Regione Lombardia (D.G.R. n. IX/3018 del 15 febbraio 2012). Il monitoraggio delle emissioni deve essere programmato con una cadenza almeno trimestrale, individuando per ogni trimestre il periodo di maggiore attivita' per l'impianto. Per ogni campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene dovra' essere effettuata una simulazione modellistica delle ricadute sul territorio circostante facendo riferimento sia ai criteri delle succitate Linee guida della Regione Lombardia, sia ai criteri e agli elementi conoscitivi riportati nello studio della fenomenologia olfattiva svolto da A.R.P.A. Lazio e relazionati nel documento «La Molestia Olfattiva - Fenomenologia, criticita' e protocollo sperimentale di misura » (pubblicato sul sito istituzionale dell'ente stesso); 17. deve essere effettuato un monitoraggio in continuo della qualita' dell'aria nelle zone circostanti l'impianto relativamente ad inquinanti riconducibili all'esercizio dell'impianto stesso. Il monitoraggio dovra' prevedere la rilevazione sia degli inquinanti «normati» che delle sostanze odorigene (come l'idrogeno solforato, l'ammoniaca, mercaptani, etc.). Tali rilevamenti dovranno essere condotti attraverso l'utilizzo sia di analizzatori normalmente utilizzati per il monitoraggio in siti fissi (di cui al decreto legislativo n. 155/2010), sia di sensori cd. «low-cost» multiparametrici, e in numero adeguato a garantire il rilevamento in diversi punti del dominio di indagine che consentano di intercettare, anche sulla base degli esiti delle simulazioni modellistiche svolte, le aree potenzialmente interessate dalle ricadute delle sostanze odorigene, con particolare riferimento alle aree caratterizzate dalla presenza di recettori. A tal riguardo si evidenzia la necessita' che la strumentazione utilizzata sia atta a consentire il rilevamento delle sostanze odorigene secondo una risoluzione temporale (tempo di mediazione) di breve durata commisurata, come ordine di grandezza, a quello del singolo atto respiratorio (consistente in circa cinque secondi). Infatti nel caso della molestia olfattiva (che viene percepita per la durata di ogni singolo atto respiratorio umano), a differenza del «normale» inquinamento atmosferico, e' molto piu' importante il picco di concentrazione che il valore medio (sia esso giornaliero che orario) della concentrazione delle sostanze rilevate. Infatti il «normale» inquinamento atmosferico esplica la propria pericolosita' per l'organismo umano attraverso la dose inalata dalla popolazione, mentre l'entita' della molestia olfattiva e' connessa alla concentrazione di picco di una o piu' sostanze presenti in aria ed inalate durante l'atto respiratorio dagli individui. Tale presupposto e' alla base anche delle simulazioni modellistiche nell'ambito delle quali e' necessario applicare, ai valori di media oraria ottenuti in output, il fattore «peak-to-mean» per ottenere valori di concentrazione di «picco». La strumentazione utilizzata (soprattutto quella relativa al rilevamento delle sostanze odorigene) deve avere inoltre specifiche tecniche (limite di rilevabilita', range, etc.) tali da poter fornire risultati rappresentativi dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente rinvenibili nel dominio di indagine; 18. contestualmente all'effettuazione del monitoraggio in continuo e delle simulazioni modellistiche, dovra' essere svolto periodicamente (con frequenza trimestrale o, se necessario anche minore, anche a seguito di segnalazioni di eventi odorigeni da parte della popolazione residente) un monitoraggio «percettivo» e, se ritenuto necessario, eventualmente integrato con un monitoraggio rispondente alla norma UNI EN 16841-1/UNI EN 16841-2 al fine di determinare l'esposizione agli odori; 19. predisporre entro tre mesi ed attuare un «Piano di gestione degli odori» come stabilito dalla BAT 12 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, al fine di prevenire le emissioni di odori (o, se cio' non fosse possibile, di ridurle), che include tutti i seguenti elementi: un protocollo contenente azioni e scadenze; un protocollo per il monitoraggio degli odori; un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze; un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne le fonti, caratterizzare i contributi delle fonti, attuare misure di prevenzione e/o riduzione; 20. nel caso in cui dagli esiti delle simulazioni modellistiche e dei monitoraggi svolti e/o di segnalazioni di molestie olfattive da parte della popolazione residente, dovesse emergere una situazione di criticita' in termini di impatto olfattivo, dovra' essere tempestivamente informato il Commissario straordinario di Governo e Roma capitale e dovranno essere prontamente individuate le cause responsabili dell'evento odorigeno e attuate le specifiche misure tecnico-gestionali definite nell'ambito del «Piano di gestione degli odori», di cui al precedente punto 19; 21. nelle diverse aree dell'impianto in questione deve essere garantito l'accesso alle autorita' competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovra' essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovra' essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso del sito; 22. fermo restando quanto gia' previsto dalla determinazione R.L. n. G10701 del 5 agosto 2022 in merito alla comunicazione/trasmissione documentale di dati e informazioni, gli stessi devono essere comunicati/trasmessi anche al Commissario straordinario di Governo e a Roma capitale. Inoltre, deve essere trasmessa al Commissario straordinario di Governo e a Roma capitale una relazione completa (sia descrittiva che rappresentativa corredata da dati, mappe etc.) che fornisca puntualmente ogni utile elemento conoscitivo (di tipo tecnico-operativo e gestionale) sulle attivita' effettuate. A riguardo si fa riferimento, in particolare, alle attivita' prescritte nei precedenti punti 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 (monitoraggi, simulazioni modellistiche, misurazioni emissioni odorigene, etc.); detta trasmissione dovra' avvenire con la medesima frequenza prevista per l'effettuazione delle attivita' ivi indicate. |
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