Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2022 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 2 agosto 2022
Variazione soggetto aggiudicatore opere compensative relative al Parco archeologico di Sibari e riqualifica e rotatoria tratto S.S. n. 106, rientranti nella prescrizione n. 7, della parte 1 «Prescrizioni», punto 1.1 «Prescrizioni di carattere ambientale», della delibera n. 103 del 28 settembre 2007, relativa al progetto S.S. n. 106 Jonica - Lavori di costruzione 3° megalotto dall'innesto con la S.S. n. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000). (CUP F92C05000080011). (Delibera n. 28/2022).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche e che include, nell'allegato 1, nell'ambito dei Corridoi trasversali e dorsale appenninica - tra i sistemi stradali e autostradali - il «Corridoio jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria», per il quale indica un costo di 3.098,741 milioni di euro, e, nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Regione Calabria, il «Corridoio jonico: tratta calabrese Taranto-Sibari-Reggio Calabria»;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:
1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
Considerato che l'intervento e' ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002;
Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;
Considerato che l'intervento e' stato incluso nel Contratto di programma stipulato nel 2007 tra Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.a., sul quale questo Comitato si e' espresso con delibera n. 64 del 2007, e include nell'allegato A3 «elenco opere infrastrutturali di nuova realizzazione legge obiettivo - appaltabilita' 2007-2011»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali» e successive modifiche;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti, di seguito TEN-T, che abroga la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:
1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle quali e' stata demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato, nella seduta del 13 aprile 2015, dal Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in particolare:
1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
2. l'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;
4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
6. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:
6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
6.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», questo Comitato assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, che ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attivita' economiche eco-compatibili, una classificazione delle attivita' che possono essere considerate sostenibili in base all'allineamento agli obiettivi ambientali dell'Unione europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare:
1. l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia ridenominato Ministero della transizione ecologica, di seguito MITE;
2. l'art. 4, comma 1, il quale ha previsto l'introduzione dell'art. 57-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, stabilendo che «E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»;
3. l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS;
4. l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sia ridenominato Ministero della cultura, di seguito MIC;
Vista la delibera 28 settembre 2007, n. 103, con la quale questo Comitato:
1. ha approvato il progetto preliminare della «S.S. n. 106 Jonica - Lavori di costruzione 3° Megalotto dall'innesto con la S.S. n. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)»;
2. ha riportato in Allegato alla delibera CIPE n. 103 del 2007 sopra citata la Parte 1 - «Prescrizioni» ed in particolare al punto 1.1 «Prescrizioni di carattere ambientale» ha indicato la prescrizione n. 7, sottopunto 2), di seguito riportata:
«presentare alle Autorita' competenti a tutelare le zone archeologiche un progetto che:
1) riconfiguri e attrezzi il tratto della S.S. n. 106 Jonica attuale che coincide con l'area archeologia di Sibari privilegiandone l'uso a servizio dell'area stessa una volta che l'opera in progetto sia in esercizio;
2) preveda, in occasione dei lavori di cui al precedente punto 1), studi, sondaggi e scavi - da svolgere in convezione con istituzione universitaria italiana o straniera - in un'area significativa a valorizzare l'area stessa e i reperti eventualmente risultanti da detti scavi;
3) realizzare le opere e i lavori di cui ai punti 1) e 2) conformemente agli atti e alle prescrizioni impartite dalle Autorita' competenti;
4) destinare alle attivita' di cui ai punti 2 e 3 un importo non inferiore al 2 % del valore dell'opera come determinato ai fini del calcolo del contributo per la procedura di VIA»;
3. ha preso atto che ANAS S.p.a., di seguito ANAS, avrebbe rivestito il ruolo di soggetto aggiudicatore dell'intervento complessivo;
Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 41, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto funzionale, dal km 0,000 al km 18,863 e rinvio a nuova istruttoria del 2° lotto funzionale;
Vista la delibera CIPE 22 febbraio 2018, n. 3, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del 2° lotto funzionale, dal km 18,863 a fine intervento;
Vista la delibera CIPE 27 luglio 2021, n. 44, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'aggiornamento per l'anno 2020 del «Contratto di programma 2016-2020» tra MIMS e ANAS S.p.a., aggiornamento che include nel completamento di itinerari i «Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. n. 106 Jonica, dall'innesto con la S.S. n. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)»;
Vista la nota 15 luglio 2022, n. 18716, con la quale il MIC ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di variazione del soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S. n. 106 Jonica, all'innesto con la S.S. n. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000). Delibera CIPE n. 103/2007 - Istanza di sostituzione soggetto aggiudicatore opere compensative», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria e richiedendo la sostituzione del soggetto aggiudicatore delle opere compensative;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIC ed in particolare che:
1. con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, art. 33, comma 3, il Parco archeologico di Sibari e' stato individuato come ufficio di livello dirigenziale non generale di rilevante interesse culturale e dotato di autonomia speciale;
2. con il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 28 gennaio 2020, n. 21 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo», e' stato istituito il Parco archeologico di Sibari;
3. l'attuale soggetto aggiudicatore degli interventi archeologici previsti dalla prescrizione n. 7, della Parte 1 - «Prescrizioni» ed in particolare al punto 1.1 «Prescrizioni di carattere ambientale» della delibera CIPE n. 103 del 28 settembre 2007, nell'ambito della realizzazione del piu' ampio progetto stradale dell'intervento complessivo dei lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S. n. 106 Jonica, dall'innesto con la S.S. 534 (km. 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km. 400+000) e' ANAS;
4. nel quadro economico approvato per l'esecuzione dei lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S. n. 106 Jonica - dall'innesto con la S.S. n. 534 (km. 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km. 400+000) - ANAS ha previsto, fra le somme a disposizione, un importo di euro 18.693.250,81 (IVA compresa), pari al 2% del valore dell'opera come determinato ai fini del contributo per la procedura VIA, a copertura dei costi per l'attuazione della citata prescrizione n. 7 della Parte 1 - «Prescrizioni» ed in particolare al punto 1.1 «Prescrizioni di carattere ambientale» dell'allegato alla delibera CIPE n. 103 del 28 settembre 2007;
5. ANAS, al fine di ottemperare alla prescrizione n. 7 della Parte 1 - «Prescrizioni» ed in particolare al punto 1.1 «Prescrizioni di carattere ambientale» dell'allegato alla delibera CIPE n. 103 del 2007, ha affidato al Contraente Generale il servizio di progettazione dei relativi interventi di seguito sinteticamente riportati:
5.1 riqualificazione Parco archeologico e comunicazione integrata;
5.2 scavi archeologici;
5.3 opere civili (pensilina per mosaici, sottovia, drenaggi, parcheggio area archeologica);
5.4 tinteggiatura pareti esterne museo;
5.5 riqualificazione tratto S.S. n. 106 e realizzazione rotatoria;
6. ANAS inoltre precisa che l'importo complessivo di 18.693.250,81 euro (IVA compresa) risulta cosi' suddiviso:
6.1 esecuzione dell'intervento di «riqualifica e rotatoria tratto S.S. n. 106», pari a 1.645.536,70 euro;
6.2 esecuzione dei restanti interventi ed attivita', cosiddetti «Interventi Parco archeologico Sibari», pari a 17.047.314,13 euro;
7. l'area oggetto di intervento rientra nelle competenze del Parco archeologico di Sibari che, presa visione degli interventi previsti nel progetto, ha ritenuto gli stessi non perfettamente aderenti alle attuali esigenze alla luce di altri interventi gia' realizzati o, comunque, programmati;
8. si rende necessaria una revisione progettuale, al fine di integrare le opere compensative con le attivita' ed i lavori gia' eseguiti o programmati dal Parco archeologico di Sibari;
9. con note del 3 febbraio 2022, n. 67212 e del 7 febbraio 2022, n. 72630 l'ANAS ha espresso la condivisione alla modifica del soggetto attuatore per gli interventi di cui alla prescrizione n. 7 della Parte 1 - Prescrizioni, 1.1 della delibera CIPE n. 103 del 28 settembre 2007, limitatamente all'importo di 17.047.314,13 euro (IVA compresa), escludendo l'intervento di «riqualifica e rotatoria tratto S.S. n. 106» del valore di 1.645.536,70 euro (IVA compresa) considerate le caratteristiche di alta specializzazione dei lavori da eseguirsi. Le risorse pari a 17.047.314,13 euro (IVA compresa) sono previste tra le somme a disposizione della stazione appaltante alla voce b15a del quadro economico approvato con delibera del Consiglio di amministrazione ANAS n. 52 del 18 luglio 2019;
10. il Parco archeologico di Sibari, con nota prot. 313 del 17 febbraio 2022, gia' condivisa con ANAS, ha richiesto una modifica nell'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di cui alla prescrizione n. 7 della Parte 1 - Prescrizioni, 1.1 dell'Allegato alla delibera CIPE n. 103 del 2007;
11. con nota 8 aprile 2022, n. 227446 l'ANAS ha ribadito la condivisione alla modifica del soggetto attuatore, comunicando inoltre che e' stata avviata la Verifica di Attuazione Fase I, ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed evidenziando come «il perfezionamento della procedura di cambio di Soggetto Attuatore necessiti anche del coinvolgimento del Ministero della transizione ecologica e della competente Commissione Tecnica di Verifica»;
12. con nota n. 26074 del 12 luglio 2022 il MIC, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, ha richiamato le note del 3 febbraio 2022, n. 67212, del 7 febbraio 2022, n. 72630 e dell'8 aprile 2022, n. 227446 dell'ANAS, evidenziando gli accordi raggiunti tra la stessa ANAS ed il Parco archeologico di Sibari e la condivisione del Ministero della transizione ecologica;
13. e' stata ravvisata l'opportunita' che i lavori, gli scavi e le indagini da eseguire nell'ambito dei previsti interventi di mitigazione e compensazione, ad esclusione della riqualifica rotatoria del tratto S.S. n. 106 per le caratteristiche di alta specializzazione degli stessi, siano realizzati dal neo istituito Parco archeologico di Sibari a seguito di un aggiornamento della progettazione, in qualita' di soggetto attuatore, con il contributo fisso ed invariabile erogato da ANAS;
14. il CUP attribuito all'intervento e' F92C05000080011;
Vista la nota 27 luglio 2022 del MIC - Parco archeologico di Sibari con la quale si chiede la disponibilita' di ANAS a trasferire al Parco stesso «l'intero importo del finanziamento in oggetto, pari a 18.693.250,81 euro, riservandosi la possibilita' di stipulare per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, successiva apposita Convenzione con ANAS S.p.a., in ragione del contenuto tecnico altamente specialistico dell'intervento in oggetto»;
Vista la nota 28 luglio 2022, n. 532269 con la quale ANAS «condivisa l'opportunita' che anche la progettazione e la realizzazione degli interventi di riconfigurazione della S.S. n. 106 Jonica attuale che coincide con l'area archeologica di Sibari al fine di privilegiarne l'uso a servizio dell'area stessa sia sviluppata contestualmente ed in coerenza con tutti gli altri interventi di valorizzazione dell'area archeologica di cui al citato finanziamento, nel confermare il proprio nulla osta alla modifica del Soggetto aggiudicatore, esprime, parimenti, il proprio nulla osta alla assegnazione al Parco di tutte le risorse destinate dal CIPE per gli interventi di cui alla prescrizione n. 7 della Parte 1ª - Prescrizioni, 1.1. della delibera CIPE 103/2007, correlata alla realizzazione dei lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S. n. 106 Jonica (dall'innesto con la S.S. n. 534 (km. 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km. 400+000) compresa l'esecuzione dell'intervento di «riqualifica e rotatoria tratto S.S. n. 106» per l'importo complessivo di 18.693.250,81 euro, compreso di IVA, pari al 2% del valore dell'opera, come determinato ai fini del contributo per la procedura VIA, secondo quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE n. 103/2007»;
Vista la nota 28 luglio 2022, n. 7623 del MIMS con la quale la competente direzione generale, «per quanto di competenza non rileva profili ostativi alla modifica del soggetto aggiudicatore, da ANAS S.p.a. al suindicato ente Parco» esplicitando che tale modifica, ove confermata, comportera' l'assegnazione a favore del Parco archeologico di Sibari delle risorse allo scopo destinate, pari a complessivi 18.693.250,81 euro, ivi comprese quelle relative all'esecuzione dell'intervento di «riqualifica e rotatoria tratto S.S. n. 106»;
Vista la nota 28 luglio 2022, n. 25169 del MIC - Segretariato generale che evidenzia la opportunita' della sottoscrizione di una Convenzione tra il Parco archeologico di Sibari, il MIMS e ANAS S.p.a., per la disciplina dei rapporti, con riferimento al trasferimento dei fondi e alla realizzazione degli interventi;
Considerate le modifiche alla proposta originaria del MIC, a valle delle quattro sopra citate note, rispettivamente di Parco archeologico di Sibari, ANAS, MIMS e MIC, dalle quali emerge la comune volonta' di procedere ad una apposita Convenzione fra tutte e quattro le parti per la «disciplina dei rapporti, con riferimento al trasferimento dei fondi e alla realizzazione degli interventi», escludendo responsabilita' di ANAS sui tempi di realizzazione dell'intervento «riqualifica e rotatoria tratto S.S. n. 106» fino alla definizione di tale Convenzione;
Considerato che la S.S. n. 106 appartiene alla rete stradale di interesse nazionale, in gestione ANAS, nonche' alla rete stradale TEN-T di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 per la quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 35 del 2011 e successive modifiche, in relazione agli aspetti della sicurezza stradale, in fase di progettazione e realizzazione degli interventi;
Considerato, come affermato dalla Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nella delibera n. SCCLEG/37/2014/PREV, adottata nell'adunanza del 18 dicembre 2014, che:
1. «fare oggetto di delibera... (di questo Comitato) le variazioni del soggetto aggiudicatore ha corrisposto all'interpretazione... data al quadro ordinamentale» relativo alle infrastrutture strategiche, «interpretazione (secondo la Sezione centrale) da ritenersi corretta, in quanto coerente con l'attuale assetto delle competenze istituzionali»;
2. «la funzione di programmazione delle opere strategiche... puo' essere svolta esclusivamente dal CIPE»;
3. «non e' consentito, da parte di soggetti terzi rispetto a tale Comitato, l'esercizio delle funzioni programmatorie e di finanziamento delle opere pubbliche, avendo queste ultime il carattere della "irrinunciabilita'"»;
4. «l'individuazione del soggetto aggiudicatore rientra pienamente nella attivita' programmatoria, non potendo essere qualificata quale atto gestionale» e «lo stesso dicasi per ogni variazione dello stesso, cui segue il subentro di un diverso soggetto aggiudicatore nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi relativi all'intervento, inclusa... l'assegnazione di contributi»;
Considerata la Comunicazione della Commissione europea in data 11 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni con la quale viene illustrato un green deal per l'Unione europea, consistente in una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione europea in una societa' giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non generera' emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sara' dissociata dall'uso delle risorse;
Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «Linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», che indicano che i progetti ed i piani di investimenti pubblici posti all'esame ed approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilita' e rispondere ad alcuni parametri misurabili durante il percorso di programmazione, progettazione e autorizzazione, sulla base di una delibera del CIPESS da emanare entro il 2022;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota n. 4317 del 2 agosto 2022 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro della cultura;
Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' di tale previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.
1. Il nuovo soggetto aggiudicatore degli interventi di cui alla prescrizione n. 7, della Parte 1 - «Prescrizioni», punto 1.1 «Prescrizioni di carattere ambientale» della delibera CIPE n. 103 del 28 settembre 2007, previsti nell'ambito della realizzazione dell'opera denominata «S.S. n. 106 Jonica - lavori di costruzione 3° Megalotto dall'innesto con la S.S. n. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)», e' individuato nel Parco archeologico di Sibari.
2. Il Parco archeologico di Sibari subentra ad ANAS S.p.a. (precedente soggetto aggiudicatore anche degli interventi di cui alla prescrizione n. 7, della Parte 1 - «Prescrizioni», punto 1.1 «Prescrizioni di carattere ambientale» della delibera CIPE n. 103 del 28 settembre 2007), nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi relativi all'intervento di cui al precedente punto 1, e nella disponibilita' di 18.693.250,81 euro, da destinare all'intervento di «riqualifica e rotatoria tratto S.S. n. 106» nelle immediate vicinanze del Parco archeologico di Sibari ed ai restanti «Interventi Parco archeologico Sibari».
3. L'importo di 18.693.250,81 euro e' il limite di spesa complessivo per l'esecuzione dell'intervento di «riqualifica e realizzazione rotatoria tratto S.S. n. 106», ad oggi pari a 1.645.536,70 euro e dei restanti «Interventi Parco archeologico Sibari», attualmente pari a 17.047.314,13 euro.
4. Il Ministero dell'infrastrutture e della mobilita' sostenibili ed il Ministero della cultura, insieme ad ANAS S.p.a. ed al Parco archeologico di Sibari, dovranno sottoscrivere una specifica Convenzione, da trasmettere per informativa al CIPESS, al fine di disciplinare i seguenti aspetti:
4.1. la realizzazione dell'intervento «riqualifica e realizzazione rotatoria S.S. n. 106», prevedendo che, nell'ambito del medesimo importo complessivo di 18.693.250,81 euro, siano coperti anche gli incrementi di costo rispetto all'attuale stima di 1.645.536,70 euro, dovuti all'aumento dei costi delle materie prime e dei prodotti energetici ed all'aggiornamento dei prezzi unitari ai piu' recenti prezzari ANAS, avendo cura di prevedere nel quadro economico inserito in allegato alla Convenzione anche una adeguata somma per imprevisti;
4.2. la realizzazione degli «Interventi Parco archeologico Sibari», da realizzarsi con le somme residue disponibili dal suindicato importo di 18.693.250,81 euro, a valle della determinazione del costo aggiornato per la realizzazione dell'intervento «riqualifica e realizzazione rotatoria S.S. n. 106»;
4.3. le modalita' di trasferimento delle risorse, pari a 18.693.250,81 euro, al Parco archeologico di Sibari, prevedendo che, fino alla sottoscrizione della Convenzione, l'ente medesimo non potra' impegnare piu' di 15.000.000 euro per la realizzazione degli «Interventi Parco archeologico Sibari», dovendo assicurare la sussistenza delle risorse necessarie per la completa realizzazione dell'intervento «riqualifica e realizzazione rotatoria S.S. n. 106»;
4.4. la eventuale somma residua a conclusione dei lavori di «riqualifica e realizzazione rotatoria S.S. n. 106» potra' essere impegnata ed utilizzata per gli «Interventi Parco archeologico Sibari».
5. Ogni incremento di costo per la realizzazione degli interventi denominati «riqualifica e realizzazione rotatoria S.S. n. 106», rispetto all'attuale stima di 1.645.536,70 euro, dovra' trovare copertura nel limite di spesa di 18.693.250,81 euro;
6. Ogni ulteriore incremento di costo per gli «Interventi Parco archeologico Sibari», sara' a carico del Parco archeologico di Sibari.
7. Il Ministero della cultura provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi all'intervento in esame.
8. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del citato decreto legislativo n. 229 del 2011, aggiornando e garantendo l'omogeneita' dei dati presenti nei sistemi di monitoraggio e nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche.
9. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, richiamata in premessa, il CUP proprio dell'intervento in esame dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.
Roma, 2 agosto 2022

Il Presidente: Draghi Il Segretario: Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1545