Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2022
Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» - Annualita' 2022.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto dell'Autorita' politica con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale e' stato nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, e' delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 2, che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui al succitato art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2017 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2018 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2020 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2020 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2021 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 1, comma 149, che ha modificato l'art. 5 del citato decreto n. 93 del 2013;
Visto il comma 1 del succitato art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;
Visti, inoltre, i commi 3 e 4 del succitato art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente decreto»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 668, della citata legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale «Per le finalita' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022»;
Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Vista l'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente Intesa del 27 novembre 2014, in ossequio al disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;
Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del presente decreto;
Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio promossa dal Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito degli Accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito CNR);
Vista la comunicazione pervenuta in data 7 luglio 2022 con la quale il Coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunita' i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 30.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
Ritenuto, inoltre, di dover provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 10.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, da destinare al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b) ,c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)»;
Acquisita in data 14 settembre 2022 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Ambito e definizioni

1. In attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2022, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.
2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, adottata ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021.
 
Allegato

TABELLA 1

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e
delle case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 si provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:
a) euro 15.000.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;
b) euro 15.000.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione.
2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1, le regioni considerano l'adozione di opportune modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali.
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche' sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 2 allegate al presente decreto.
4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le note programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.
5. La quota delle risorse destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 91.917,00 ed euro 90.835,00 e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.
 
Art. 3
Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di
cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l)
del decreto-legge n. 93 del 2013

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potra' essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, in particolare per il 2022, prioritariamente per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale:
a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;
b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
d. azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;
e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
f. azioni di informazione, comunicazione e formazione.
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto.
3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.
 
Art. 4

Modalita' di trasferimento

1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:
a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
b. l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi;
c. il cronoprogramma delle attivita';
d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d);
e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
2. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del dipartimento medesimo, della nota programmatica, di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 5

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessita' di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A tali Tavoli sono invitati a partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunita'.
2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, secondo le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunita' mediante l'adozione di apposite linee guida.
3. Le regioni si impegnano a comunicare al Dipartimento per le pari opportunita', in fase di monitoraggio, l'elenco dei centri antiviolenza e delle case-rifugio destinatari delle risorse di cui al presente decreto, indicando gli importi trasferiti e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto.
4. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni presentano altresi', entro il 30 marzo 2023, una relazione riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021. Con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021, le regioni presentano, inoltre, entro il 30 settembre 2023, un aggiornamento della citata relazione.
5. Entro il 30 novembre 2023, le regioni trasmettono, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto, nonche' sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni presentano altresi', entro il 30 marzo 2024, una relazione riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto.
7. Entro il 30 settembre 2024, le regioni trasmettono, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', un aggiornamento della relazione di cui al comma 6 che precede.
8. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicita', nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.
9. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata intesa del 14 settembre 2022, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.
10. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
11. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.
12. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2024, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di responsabilita' n. 8 «Pari Opportunita'» - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.
13. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.
 
Art. 6

Azioni a titolarita' nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunita' provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarita' nazionale previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023).
2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.
 
Art. 7

Efficacia

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2022

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia
Bonetti

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2728