Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 18 maggio 2022
Rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto 15 luglio 2021, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» e, in particolare, l'art. 21;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e interventi correlati;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» e, in particolare, l'art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare l'art. 7-bis, comma 2, il quale dispone che, al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 63 e 64, che dispone lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta' metropolitane;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»;
Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta' metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;
Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica» e, in particolare, l'art. 7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e in particolare l'art. 48, comma 1, con il quale e' stato stabilito un incremento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti di decentramento regionale;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, commi 810 e 812;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 77, commi 4 e 10, lettera d);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto in particolare, l'art. 33 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativo all'istituzione del Nucleo PNRR Stato-regioni che, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso di conversione, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e in particolare l'art. 47;
Considerato che l'art. 47, comma 4, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, dispone che «al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' le risorse di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita' 2022 all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione «Economia e finanza» del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista in particolare la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita' - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);
Dato atto altresi', che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione «Economia e finanza» del 13 luglio 2021, e' previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure selettive;
Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilita' 2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a province e citta' metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' sono stati definiti i termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° ottobre 2020, n. 129, con il quale la somma complessiva pari a euro 855.000.000,00, di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020 al 2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane e enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 8, di approvazione dell'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, di cui all'art. 10 decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente all'annualita' 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, con il quale si e' proceduto all'approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62, con il quale la somma complessiva pari a euro 1.125.000.000,00, di cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui euro 125.000.000,00 per l'annualita' 2021, euro 400.000.000,00 per l'annualita' 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle annualita' 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2021 al 2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192, di riparto, tra le regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217, di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarita' del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, di individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale dell'Unita' di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione;
Dato atto che alcuni interventi finanziati con risorse nazionali sono confluiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunita' e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, recante «Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalita' di individuazione degli interventi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51, recante la definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», con il quale e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 3 del medesimo decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217 era possibile da parte di province e citta' metropolitane procedere a modifiche per esigenze sopravvenute dei piani proposti;
Considerato che successivamente all'approvazione dei piani avvenuta con il sopracitato decreto ministeriale n. 217 del 2021 e dell'avvenuto inserimento degli stessi all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza molte province e citta' metropolitane hanno chiesto di procedere alla revisione dei piani presentati;
Dato atto che con nota dell'Unita' di missione del PNRR 8 marzo 2022, prot. n. 12925, alla luce delle richieste pervenute e dell'intervenuta approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e' stato comunicato alle province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale la possibilita' di rivedere i piani presentati procedendo o alla relativa conferma o, eventualmente, alla candidatura di altri interventi che siano in grado di rispettare target e milestone del PNRR, sempre nell'ambito e nei limiti degli importi a ciascun ente assegnati;
Considerato che nella medesima nota si stabiliva, altresi', che i sopracitati enti dovessero far pervenire le proprie modifiche o conferme entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 21 marzo 2022, accedendo ad un apposito applicativo messo a disposizione dal Ministero dell'istruzione;
Dato atto che entro il predetto termine sono state inoltrate le modifiche o le conferme ai piani presentati;
Considerato che le modifiche proposte da parte degli enti locali beneficiari sono assentibili e rispettano le finalita' generali relative relativi al programma «M4.C1-3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole»;
Considerato altresi', che al fine di rispettare target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gia' con il citato decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51 e' stato definito il 31 dicembre 2022, quale unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica», i cui termini non erano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto;
Ritenuto pertanto, di poter autorizzare la modifica dei piani relativi agli interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici scolastici di competenza delle province, delle citta' metropolitane e degli enti di decentramento regionale, relativi al decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217;
Vista la disponibilita' in termini di competenza e cassa del capitolo 8105 - piano gestionale 15, nonche' gli impegni assunti sul medesimo capitolo e sul piano gestionale per il finanziamento del presente piano;

Decreta:

Art. 1

Individuazione degli interventi e assegnazione risorse

1. E' approvata la rimodulazione dei piani degli interventi proposti da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in sostituzione dei piani degli interventi presentati da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217.
2. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, e' pari a euro 1.119.957.428,12.
3. La somma residua, pari ad euro 5.042.571,88 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 1.125.000.000,00, e' assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di ulteriori interventi individuati da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono confluiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma «M4.C1-3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole».
 
Art. 2

Termini di aggiudicazione dei lavori

1. A seguito dell'inserimento degli interventi inseriti nei piani di cui all'art. 1 del presente decreto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica», il termine unico di aggiudicazione degli interventi e' quello del 31 dicembre 2022, cosi' come definito con decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51.
 
Art. 3

Rinvio

1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217.
2. L'Unita' di missione per l'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione procede al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi secondo le modalita' previste nel citato decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e dello stesso sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2022

Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1974

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Avvertenza:
Il testo del decreto, comprensivo dell'allegato, e' consultabile sul sito web del Ministero dell'istruzione al seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-117-de l-18-maggio-2022