Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 settembre 2022, n. 172
Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalita' con le quali l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi esercita le attivita' e i poteri previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010, e, in particolare, l'articolo 34 in materia di Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati;
Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020»;
Visto, in particolare, l'articolo 23 della citata legge n. 238 del 2021 che, al comma 1, lettera b), introduce l'articolo 128-novies.1 al Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevedendo tra l'altro, che «i soggetti abilitati dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attivita' nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorita' competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies» e, a tal fine, sono iscritti in un apposito elenco tenuto dal medesimo Organismo;
Visto, altresi', il comma 1, lettera e), del citato articolo 23, che introduce, all'articolo 128-duodecies del Testo unico bancario i commi 1-sexies ai sensi del quale l'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, e 1-septies il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalita' con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies;
Visto il Titolo VI, Capo I-bis del Testo Unico Bancario, contenente le disposizioni sul Credito immobiliare ai consumatori;
Sentita la Banca d'Italia, che ha reso il parere di competenza con nota n. 0393570/22 del 9 marzo 2022;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota 6891 del 5 luglio 2022 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) OAM: l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);
c) ABE: l'autorita' bancaria europea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis), n. 1), del TUB;
d) intermediari del credito dell'Unione europea: i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del TUB, che svolgono nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), del TUB, iscritti nell'elenco di cui alla lettera f) del presente articolo;
e) succursale: una sede o un qualsivoglia punto operativo sul territorio nazionale, che costituisce una parte dell'intermediario del credito dell'Unione europea, sprovvista di personalita' giuridica, che effettua, in tutto o in parte, l'attivita' per cui il medesimo e' stato autorizzato;
f) elenco: l'elenco degli intermediari del credito dell'Unione europea tenuto dall'OAM, previsto dall'articolo 128-novies.1, comma 3, del TUB;
g) dipendenti e collaboratori: i soggetti di cui gli intermediari del credito dell'Unione europea si avvalgono per lo svolgimento, nel territorio della Repubblica, dell'attivita' a contatto con il pubblico;
h) Regolamento Interno: il regolamento, adottato con delibera del 3 maggio 2012 del comitato di gestione, e successive modifiche, che disciplina il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle principali attribuzioni dello stesso;
i) Regolamento sanzionatorio OAM: il regolamento integrativo, adottato con delibera del 7 agosto 2013 del comitato di gestione, e successive modifiche, concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 128-duodecies, comma 3, del TUB.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di
credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE
e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 e'
pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 60.
- La legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2022, n.
12.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge 23
dicembre 2021, n. 238 recante: «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020»:
«Art. 23 (Disposizioni in materia di agenti in
attivita' finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione
della direttiva n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di
credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali e recante modifica delle direttive n.
2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n.
1093/2010). - 1. Al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 10 e' aggiunto il
seguente:
«10-bis. La Banca d'Italia e' il punto di contatto
per la ricezione delle richieste di informazioni o di
collaborazione provenienti dalle autorita' di altri Stati
membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di
credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI»;
b) dopo l'articolo 128-novies e' inserito il
seguente:
"Art. 128-novies.1 (Operativita'
transfrontaliera). - 1. Gli agenti in attivita' finanziaria
e i mediatori creditizi possono svolgere le attivita' alle
quali sono abilitati, relative ai contratti di credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro
Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi
succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui
all'articolo 128-undecies.
2. Con riguardo ai contratti di credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti
abilitati dall'autorita' competente di un altro Stato
membro dell'Unione europea a svolgere una o piu' delle
attivita' previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1,
lettera g), possono svolgere le stesse attivita' nel
territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi
succursali, dopo che l'autorita' competente dello Stato
membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di
cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attivita' e'
consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto
abilitato e' stato informato della comunicazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 2";
c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis e'
inserito il seguente:
"4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui
all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorita' competente
dello Stato membro di origine, dopo aver informato
l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, puo'
effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel
territorio della Repubblica";
d) all'articolo 128-undecies, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di
altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui
soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale
fine puo' scambiare informazioni con queste autorita',
entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal
diritto dell'Unione europea";
e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter
sono inseriti i seguenti:
"1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla
ricezione della comunicazione di cui all'articolo
128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in
attivita' finanziaria o del mediatore creditizio di
svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le
attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
capo I-bis del titolo VI all'autorita' competente
dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorita'
competente comprende l'indicazione delle banche o degli
intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato
dei quali l'agente in attivita' finanziaria svolge la
propria attivita'. L'Organismo definisce le modalita' della
comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e
della successiva comunicazione all'autorita' competente
dell'altro Stato membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attivita' diverse da
quelle alle quali si applicano le disposizioni
sull'operativita' transfrontaliera di cui all'articolo
128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui
all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni
previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione
e' fornita prima dell'avvio dell'operativita' della
succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di
cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.
1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle
disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo
128-novies.1, comma 2. A questo fine puo':
a) chiedere loro di fornire informazioni e di
trasmettere atti e documenti secondo le modalita' e i
termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonche' procedere
ad audizione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo
averne informato l'autorita' competente dello Stato membro
di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso
una succursale di porre termine alla violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 120-septies,
120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2,
120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente
testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b),
numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
se il destinatario dell'ordine non pone termine alla
violazione, l'Organismo puo' adottare le ulteriori misure
necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove
operazioni, dopo averne informato l'autorita' competente
dello Stato membro di origine; della misura e' data
tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare
alla struttura organizzativa della succursale le modifiche
necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di
cui alla lettera c) o per consentire all'autorita'
competente dello Stato membro di origine di assicurare il
rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del
personale;
e) informare l'autorita' competente dello Stato
membro di origine della violazione delle disposizioni
previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da
quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che
operano attraverso una succursale; se l'autorita'
competente dello Stato membro di origine non adotta misure
adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto
comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a
repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato
funzionamento dei mercati, l'Organismo puo' vietare di
intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato
l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della
misura e' data tempestiva comunicazione alla Commissione
europea e all'ABE; l'Organismo puo' chiedere alla Banca
d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6,
comma 4;
f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla
lettera e), quando un soggetto che opera in regime di
libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione
delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del
titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13,
comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141.
1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le
forme e le modalita' con le quali l'Organismo esercita i
poteri previsti dal comma 1-sexies";
f) all'articolo 128-terdecies, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel
rispetto delle proprie competenze, collaborano anche
mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo
svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per
consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo
per le suddette finalita' non costituisce violazione del
segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia".
2. Il comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo articolo
128-duodecies, introdotto dal citato comma 1 del presente
articolo.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole: "n.
385," sono inserite le seguenti: "e, nel rispetto del
diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui
all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993";
b) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di
soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, attivita' relative ai contratti di
credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione
europea, l'Organismo ne da' comunicazione con ogni mezzo
adeguato alle autorita' competenti degli altri Stati membri
tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici
giorni dalla cancellazione»;
c) all'articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) e'
aggiunto il seguente:
"7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le
attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) e'
aggiunto il seguente:
"7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere, anche
senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai
contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385";
2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta
la seguente:
"f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui il mediatore creditizio puo' svolgere, anche senza
stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti
di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385";
3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui
all'articolo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono
indicate le informazioni contenute nella comunicazione
inviata dall'autorita' competente dello Stato membro di
origine, compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se
del caso, della succursale con sede in Italia;
c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un
altro recapito".».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e);
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 128-novies.1,
128-undecies e 128-duodecies, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca
d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite
dal medesimo regolamento, nonche' un'autorita' non italiana
deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria;
b-bis) "BCE" indica la Banca centrale europea;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza
sui fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza
unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto
dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli
Stati membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento
(UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
e-quater) "UIF" indica l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
e-quinquies) "MRU": indica il Meccanismo di
risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione
istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato
di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
f);
g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato
membro dell'Unione europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato
dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato
autorizzato all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato
dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha
una succursale o presta servizi;
h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro
dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato
dell'Unione europea la cui moneta e' l'euro o che abbia
instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma
delle disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei
casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle
banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
l-bis) "autorita' antiriciclaggio" indica le
autorita' responsabili della vigilanza sui soggetti
obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2,
della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli
obblighi previsti dalla medesima direttiva;
l-ter) "autorita' di vigilanza su base consolidata"
indica l'autorita' di vigilanza su base consolidata come
definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del
regolamento (UE) n. 575/2013;
m);
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca dell'Unione europea": la banca avente
sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) "banca di Stato terzo": la banca avente sede
legale in uno Stato terzo;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti
dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014,
sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in
conformita' delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti,
sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da
quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una
parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca,
un istituto di moneta elettronica o un istituto di
pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in
particolare il credito al consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto
e pro solvendo, il credito commerciale incluso il
"forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di
struttura finanziaria, di strategia industriale e di
questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo
delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del
tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori
mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure
di adattamento assunte dalle autorita' dell'Unione europea,
sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari£": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura
pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le
imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta
elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica
dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica
aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso
Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-ter) "moneta elettronica": il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che
sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli
strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le
operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2,
lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e
gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) ;
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) "istituti di pagamento dell'Unione
europea": gli istituti di pagamento aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione
europea diverso dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti
attivita':
1) servizi che permettono di depositare il
contante su un conto di pagamento nonche' tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di
pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da
un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso
il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso
il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o
presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i
fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli
addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento
mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini
permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o
convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di
pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies);
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la
struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione
europea che operano sul territorio della Repubblica in
regime di diritto di stabilimento, senza succursale,
tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare
la definizione di stretti legami prevista dal comma 2,
lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo
all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della
disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto
si applicano le definizioni del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.».
«Art. 128-novies.1 (Operativita' transfrontaliera). -
1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori
creditizi possono svolgere le attivita' alle quali sono
abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati
dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro
dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali,
previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo
128-undecies.
2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati
dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati
dall'autorita' competente di un altro Stato membro
dell'Unione europea a svolgere una o piu' delle attivita'
previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g),
possono svolgere le stesse attivita' nel territorio della
Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che
l'autorita' competente dello Stato membro di origine ne ha
dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo
128-undecies. L'avvio dell'attivita' e' consentito decorso
un mese dalla data in cui il soggetto abilitato e' stato
informato della comunicazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo
sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo
di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede
all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 2.».
«Art. 128-undecies (Organismo). - 1. E' istituito un
Organismo, avente personalita' giuridica di diritto
privato, con autonomia organizzativa, statutaria e
finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione
dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla
data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo
Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi
di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo
128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti
previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la
loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli
altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini.
4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di
altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui
soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale
fine puo' scambiare informazioni con queste autorita',
entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal
diritto dell'Unione europea.».
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1.
Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme
dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per
l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento
professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in
attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la
mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o
documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti
degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a
euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone
fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10
per cento del fatturato nei confronti degli iscritti
persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione come conseguenza della violazione stessa
e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera,
le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera
affluiscono al bilancio dello Stato;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per
un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a
un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli
articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. L'organismo, quando applica al punto di
contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, la sanzione per le violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli
obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero
per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo
128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca
d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza,
ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48,
paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849.
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al
comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante
e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia
determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile
della violazione con l'Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che
regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria,
di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h) le potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
i) le misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione
della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma
1, comunica l'intenzione dell'agente in attivita'
finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un
altro Stato membro dell'Unione europea le attivita'
relative ai contratti di credito disciplinati dal capo
I-bis del titolo VI all'autorita' competente dell'altro
Stato membro; la comunicazione all'autorita' competente
comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari
finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali
l'agente in attivita' finanziaria svolge la propria
attivita'. L'Organismo definisce le modalita' della
comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e
della successiva comunicazione all'autorita' competente
dell'altro Stato membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attivita' diverse da
quelle alle quali si applicano le disposizioni
sull'operativita' transfrontaliera di cui all'articolo
128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui
all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni
previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione
e' fornita prima dell'avvio dell'operativita' della
succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di
cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.
1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle
disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo
128-novies.1, comma 2. A questo fine puo':
a) chiedere loro di fornire informazioni e di
trasmettere atti e documenti secondo le modalita' e i
termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonche' procedere
ad audizione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo
averne informato l'autorita' competente dello Stato membro
di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una
succursale di porre termine alla violazione delle
disposizioni previste dagli articoli 120-septies,
120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2,
120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente
testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b),
numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
se il destinatario dell'ordine non pone termine alla
violazione, l'Organismo puo' adottare le ulteriori misure
necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove
operazioni, dopo averne informato l'autorita' competente
dello Stato membro di origine; della misura e' data
tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla
struttura organizzativa della succursale le modifiche
necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di
cui alla lettera c) o per consentire all'autorita'
competente dello Stato membro di origine di assicurare il
rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del
personale;
e) informare l'autorita' competente dello Stato
membro di origine della violazione delle disposizioni
previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da
quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che
operano attraverso una succursale; se l'autorita'
competente dello Stato membro di origine non adotta misure
adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto
comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a
repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato
funzionamento dei mercati, l'Organismo puo' vietare di
intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato
l'autorita' competente dello Stato membro di origine; della
misura e' data tempestiva comunicazione alla Commissione
europea e all'ABE; l'Organismo puo' chiedere alla Banca
d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6,
comma 4;
f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla
lettera e), quando un soggetto che opera in regime di
libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione
delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del
titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13,
comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141.
1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le
forme e le modalita' con le quali l'Organismo esercita i
poteri previsti dal comma 1-sexies.
2.
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli
elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e
128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
3-bis.
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore
creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono
richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi
cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere
disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi
previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un
periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi
elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme
legislative o amministrative che regolano l'attivita' di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione
creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c), e del comma
3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 120-quinquies del
citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
«Art. 120-quinquies (Definizioni). - 1. Nel presente
capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
c) "contratto di credito" indica un contratto di
credito con cui un finanziatore concede o si impegna a
concedere a un consumatore un credito sotto forma di
dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione finanziaria, quando il credito e' garantito
da un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto
reale avente a oggetto beni immobili residenziali o e'
finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto
di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o
progettato;
d) "costo totale del credito" indica gli interessi
e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte
e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di
credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
e) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo
abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale
nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti
di credito;
f) "importo totale del credito" indica il limite
massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizione in virtu' di un contratto di credito;
g) "intermediario del credito" indica gli agenti in
attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi
altro soggetto, diverso dal finanziatore, che
nell'esercizio della propria attivita' commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o
di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla
legislazione vigente, almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di
credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto
del finanziatore;
h) "servizio accessorio connesso con il contratto
di credito" indica un servizio offerto al consumatore in
combinazione con il contratto di credito;
i) "servizio di consulenza" indica le
raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai
sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o piu'
operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di
contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli
120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies,
120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che
permetta al consumatore di conservare le informazioni che
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalita' cui esse sono destinate e che permetta la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica
il costo totale del credito per il consumatore espresso in
percentuale annua dell'importo totale del credito;
n) "valuta estera" indica una valuta diversa da
quella in cui, al momento della conclusione del contratto,
il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le
attivita' con le quali dovra' rimborsare il finanziamento
ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale
nello Stato membro dell'Unione europea in cui il
consumatore ha la residenza al momento della conclusione
del contratto.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i
costi relativi a servizi accessori connessi con il
contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la
conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo
alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della
valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere il
credito. Sono esclusi i costi di connessi con la
trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e
le eventuali penali pagabili dal consumatore per
l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di
credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo
del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva
2014/17/UE e del presente decreto.».
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le forme e le modalita' con le quali l'OAM esercita le attivita' e i poteri previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del TUB nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea, al fine di tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitivita' del mercato.
2. Gli intermediari del credito dell'Unione europea che intendono svolgere sul territorio della Repubblica attivita' di intermediazione diverse da quelle previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), del TUB, sono soggetti alla disciplina prevista, rispettivamente, dal Titolo VI-bis del TUB e dal Titolo IV del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e di mediazione creditizia.

Note all'art. 2:
- Per gli artt. 120-quinquies e 128-duodecies del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle
note all'articolo 1.
- Il Titolo VI-bis del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 reca:
«AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI»
- Il Titolo IV del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario) reca:
«DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI AGENTI IN ATTIVITA'
FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI»
 
Art. 3

Poteri dell'OAM nei confronti degli intermediari
del credito dell'Unione europea

1. Per le finalita' di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, del TUB, l'OAM svolge nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea attivita' di controllo:
a) a distanza, ossia mediante richieste periodiche o mirate di informazioni, dati, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata dagli intermediari del credito dell'Unione europea, dai dipendenti e dai collaboratori degli stessi, fissando i termini di riscontro;
b) mediante audizioni personali degli intermediari del credito dell'Unione europea, nonche' dei dipendenti e collaboratori degli stessi;
c) mediante accertamenti ispettivi presso le succursali, dopo aver informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine.
2. Le attivita' di controllo dell'OAM di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di un programma periodico, definito dall'OAM a cadenza almeno annuale, comprensivo del piano delle verifiche ispettive, secondo quanto previsto nel proprio regolamento interno.
3. Le attivita' di controllo di cui al comma 1 possono essere svolte d'ufficio, ovvero a seguito di esposti, comunicazioni o segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie comunque acquisite, considerati a tal fine rilevanti.
4. Fermi gli scambi informativi previsti con le autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, l'OAM, nei casi di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere c), d) e) ed f), del TUB, esercita i poteri e adotta i provvedimenti ivi previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del TUB per le violazioni ivi previste.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 128-duodecies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 4

Modalita' e termini di esercizio
dei poteri dell'OAM

1. Le richieste di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), inviate dall'OAM agli intermediari del credito dell'Unione europea, riportano, in forma sintetica, gli elementi che ne costituiscono l'oggetto e le informazioni, dati, atti e documenti di cui si richiede l'ostensione, indicando altresi' un termine di riscontro, non inferiore a dieci giorni. Qualora l'intermediario del credito dell'Unione europea interessato non provveda a fornire riscontro entro il termine previsto, l'OAM intima l'invio delle informazioni, dati, atti e documenti richiesti entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'intimazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'OAM, fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere c), d) e) e f), del TUB in caso di violazioni ivi previste, ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro di origine per l'esercizio dei poteri di competenza.
2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'OAM trasmette all'intermediario del credito dell'Unione europea interessato e, se del caso, ai dipendenti e collaboratori dello stesso, una convocazione, riportando in forma sintetica le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, la data e le modalita' dell'audizione. Qualora l'intermediario del credito dell'Unione europea e, ove convocati, i dipendenti e collaboratori non compaiano per l'audizione personale, l'OAM ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro di origine per l'esercizio dei poteri di competenza.
3. L'OAM puo' disporre, con le modalita' e i termini da esso stabiliti secondo l'articolo 3, comma 2, ispezioni presso le succursali degli intermediari del credito dell'Unione europea, acquisendo informazioni, dati, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata. A tal fine, l'OAM ne da' informazione all'autorita' competente dello Stato membro di origine almeno trenta giorni prima di compiere l'accesso. Nella fase di accesso in loco, viene consegnata al soggetto ispezionato, ovvero, in caso di persona giuridica, al legale rappresentante o suo delegato, la lettera di conferimento dell'incarico ispettivo contenente una sintetica descrizione dell'oggetto della verifica.
4. Nei casi di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettera c), del TUB, l'intimazione, con cui l'OAM ordina di porre termine alle violazioni ivi previste, ne riporta l'oggetto delle stesse e fissa un termine non inferiore a trenta giorni, salvo casi di comprovata urgenza, entro cui l'intimato deve conformarsi. Se l'intermediario del credito dell'Unione europea che ha ricevuto tale intimazione non pone termine alla violazione entro il termine stabilito, l'OAM, previa informativa all'autorita' competente dello Stato membro di origine, puo' disporre il richiamo scritto, la sanzione pecuniaria, la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno, o la cancellazione dall'elenco, secondo i termini e le modalita' previsti dal regolamento sanzionatorio OAM. Nella determinazione di tali provvedimenti, OAM considera ogni circostanza rilevante, secondo i criteri previsti dall'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del TUB. Resta ferma, anche prima dell'avvio della procedura sanzionatoria e ricorrendo i presupposti di necessita' ed urgenza, la possibilita' per l'OAM di adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare dall'elenco, per un periodo massimo di otto mesi, previa informativa all'autorita' competente dello Stato membro di origine. Tali misure sono tempestivamente comunicate alla Commissione europea.
5. Nei casi previsti dall'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettera d), del TUB, l'OAM trasmette all'intermediario del credito dell'Unione europea, che opera sul territorio della Repubblica attraverso una succursale, una intimazione a conformare la struttura organizzativa della succursale secondo quanto indicato, assegnando un termine per adempiere non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso infruttuosamente tale termine, l'OAM procede ad informare l'autorita' competente dello Stato membro di origine e si riserva l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, ove si verifichino le violazioni ivi previste.
6. L'OAM informa l'autorita' competente dello Stato membro di origine delle violazioni di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, lettere e) e f), del TUB. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, ove l'autorita' dello Stato membro di origine non abbia adottato le misure necessarie a porre termine alle violazioni, ovvero l'intermediario del credito dell'Unione europea persista nella violazione stessa, l'OAM puo' adottare le misure di cui al comma 4, dopo aver informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine. Delle misure adottate viene data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE.
7. Per le finalita' di cui al presente decreto, l'OAM comunica con gli intermediari del credito dell'Unione europea in lingua italiana.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 128-duodecies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 5

Cooperazione

1. Nell'ambito dello scambio di informazioni di cui all'articolo 128-undecies, comma 4-bis, del TUB, l'OAM aggiorna i dati contenuti nell'elenco, in conformita' alle comunicazioni ricevute dalle autorita' competenti dello Stato membro d'origine.
2. Ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco, l'OAM verifica, altresi', la comunicazione, da parte degli intermediari del credito dell'Unione europea, all'autorita' dello Stato membro d'origine di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 6-bis, dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 128-duodecies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si veda nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141:
«Art. 23 (Iscrizione negli elenchi). - 1. La domanda
di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della
presentazione ovvero, in caso di incompletezza o
irregolarita', da quello del completamento o della
regolarizzazione.
2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti,
dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di
centoventi giorni dal ricevimento della domanda. Qualora
entro tale termine non sia adottato un provvedimento di
rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
sono indicati:
a) per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo
indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo
indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione
cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita';
7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere le
attivita' relative ai contratti di credito disciplinati dal
capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale,
la sede della direzione generale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione
cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
7) i nominativi dei dipendenti e dei
collaboratori di cui l'agente in attivita' finanziaria si
avvale nello svolgimento della propria attivita';
7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in
cui l'agente in attivita' finanziaria puo' svolgere, anche
senza stabilirvi succursali, le attivita' relative ai
contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo
VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a) denominazione sociale;
b) data di costituzione;
c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la
sede della direzione generale;
d) data di iscrizione nell'elenco;
e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare
ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei
confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento
incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori
di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento
della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies,
comma 2, e dell'articolo 128-novies;
f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica
certificata;
f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui
il mediatore creditizio puo' svolgere, anche senza
stabilirvi succursali, le attivita' relative ai contratti
di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono
comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della
documentazione e gli estremi identificativi della polizza
assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma
1-bis, e all'articolo 128-septies, comma 1-ter, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci
giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui
ai commi 3 e 4.
6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo
128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le
informazioni contenute nella comunicazione inviata
dall'autorita' competente dello Stato membro di origine,
compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del
caso, della succursale con sede in Italia;
c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un
altro recapito.».
 
Art. 6

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 settembre 2022

Il Ministro: Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne prev. n. 1540