Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010708/XVJ(53) del 25 ottobre 2022, su istanza del sig. Massimo Viscogliosi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MBDA Italia S.p.a.» con stabilimento presso il Centro interforze munizionamento avanzato (CIMA) in Aulla (MS), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato: detonatore ritardato M 1795 ED3: III categoria; carica di trasmissione ÜL3: II categoria; generatore di gas M 2076: V categoria - gruppo «A»; sadex 2022: II categoria; accenditore primario booster di tipo A: V categoria - gruppo «B»; propulsore booster con accenditore secondario: I categoria; motore di accelerazione NTRM: I categoria; missile Teseo MK2: II categoria; missile Otomat MK2: II categoria; missile Teseo MK2/A: II categoria; missile Otomat MK2 Block 4: II categoria. Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2008, sul «detonatore ritardato M 1795 ED3» devono essere riportati gli elementi di marcatura sicura indicati nella relazione tecnica n. RT000017/22, Rev. 01 del 12 luglio 2022 allegata all'istanza. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |