Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 settembre 2022, n. 174
Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE;
Visti, in particolare, gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi come modificati dalla direttiva 2014/56/UE, recanti disposizioni in materia di «Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi» e di «Deroga in caso di equivalenza»;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
Visti, in particolare, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, cosi' come modificati dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 concernenti, rispettivamente, l'«Iscrizione dei revisori dei Paesi terzi nel Registro», la «Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi» e le «Deroghe in caso di equivalenza»;
Visto l'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in base al quale l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del medesimo decreto;
Visto l'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi che istituiscono il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'Albo speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalita' dalla stessa stabiliti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dati personali e il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che si e' espressa, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con lettera prot. n. 451555/22 del 23 giugno 2022 in merito allo schema del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza consultiva per gli atti normativi in data 26 luglio 2022, n. 01300/2022;
Vista la nota del 2 agosto n. 8193, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema del presente regolamento e' stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) direttiva: la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati cosi' come modificata dalla direttiva 2008/30/CE dell'11 marzo 2008, dalla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 e dalla direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014;
b) decreto: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
c) TUF: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) Paese terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;
e) revisore di un Paese terzo: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
f) ente di revisione contabile di un Paese terzo: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
g) responsabile o responsabili dell'incarico:
1) il revisore o i revisori di un Paese terzo ai quali e' stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;
2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad un ente di revisione contabile, il revisore o i revisori designati dall'ente di revisione contabile come responsabili dell'esecuzione della revisione legale e che firmano la relazione di revisione;
h) rete: la struttura piu' ampia alla quale appartengono un revisore o un ente di revisione contabile di un Paese terzo che e' finalizzata alla cooperazione e che:
1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o
2) e' riconducibile a una proprieta', un controllo o una direzione comuni o
3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualita', o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;
i) sezione: la «sezione revisori o enti di revisione contabile di Paesi terzi» istituita nel Registro dei revisori legali, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, del decreto;
l) parte A: l'apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva;
m) «parte B»: l'apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 36 del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- La direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica la direttiva 2006/43/CE, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158.
- Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135,
concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che
modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169.
- Si riporta il testo degli articoli 34, 35, 36 e 43
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 2010, n. 68, S.O.:
«Art. 34 (Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel
Registro). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e
gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che
rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti
annuali o i conti consolidati di una entita' avente sede in
un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il
caso in cui l'entita' del Paese terzo abbia emesso
esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione
su un mercato regolamentato il cui importo sia:
1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale,
alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro
o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di
valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro
alla data dell'emissione;
2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale,
alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o,
nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore
nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data
dell'emissione.
2. - 3.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.
5. I revisori e gli enti di revisione contabile di
Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le
informazioni fornite ai fini della registrazione e devono
notificare tempestivamente al soggetto incaricato della
tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali
informazioni.
6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti
annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al comma
1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di
Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali
sono prive di effetti giuridici in Italia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del
presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni
per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto
riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria,
il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di
cancellazione dal Registro dei revisori legali.».
«Art. 35 (Vigilanza sui revisori e sugli enti di
revisione contabile di Paesi terzi). - 1. I revisori e gli
enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel
Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di
controllo della qualita' e di indagini e sanzioni della
Consob disciplinato dal presente decreto.
2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un
Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di
reciprocita', essere esentati dai controlli di qualita'
disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati
assoggettati a controlli di qualita' di un altro Stato
membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma
dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei
tre anni precedenti.
3. La Consob detta con regolamento le disposizioni
attuative del presente articolo.».
«Art. 36 (Deroghe in caso di equivalenza). - 1. La
Consob puo' stabilire di non applicare, in tutto o in
parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con
riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di
Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a
sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualita',
di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti
a quelli previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, della
direttiva 2006/43/CE.
2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono
stabilite su base di reciprocita' e a condizione che siano
stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante
scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra
le autorita' italiane e il sistema di vigilanza pubblica,
di controllo della qualita', di indagini e sanzioni del
Paese terzo.
3. La sussistenza dell'equivalenza e' valutata in
conformita' all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.
4. La Consob detta con regolamento le disposizioni
attuative del presente articolo.
5. La Consob comunica alla Commissione europea:
a) gli elementi principali degli accordi di
cooperazione di cui al comma 2;
b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai
sensi del comma 3.».
«Art. 43 (Abrogazioni e disposizioni finali e
transitorie). - 1. Sono abrogati ma continuano ad essere
applicati fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze
emanati ai sensi del presente decreto legislativo:
a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
b) la legge 13 maggio 1997, n. 132;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1998, n. 99;
d) la legge 8 luglio 1998, n. 222;
e) la legge 30 luglio 1998, n. 266;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 2000, n. 233;
g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28;
h) l'articolo 52, comma 2-bis, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) l'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
j) l'articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
k) l'articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2,
lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
l) l'articolo 2409-quinquies del codice civile.
2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi
delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto
continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati
dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle
corrispondenti materie.
3. I principi di revisione che alla data di entrata
in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi
dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere
applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi
di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente
decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui
all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono
emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale
si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori
contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88, e per societa' di revisione legale la societa' di
revisione iscritta nell'Albo speciale delle societa' di
revisione previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 i revisori legali e le societa' di revisione
diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non
possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti
di interesse pubblico.
6. In deroga al comma 5, gli incarichi che
"nell'esercizio in corso" alla data di entrata in vigore
del presente decreto risultano gia' conferiti ai sensi
dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino
alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 1.
7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1, la Consob svolge l'attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti
iscritti nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui
all'articolo 2 le persone fisiche e le societa' che, al
momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo
III, sono gia' iscritti al Registro dei revisori contabili
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e all'Albo speciale delle societa' di
revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
9. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede
all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione
contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1,
in un'apposita sezione dell'albo speciale delle societa' di
revisione previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le
modalita' dalla stessa stabiliti.
10. I corrispettivi delle convenzioni di cui
all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite
dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma
7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle
attivita' previste dal presente decreto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 161, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo
1998 - Suppl. Ordinario n. 52:
«Art. 161 (Albo speciale delle societa' di
revisione). - 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo
speciale delle societa' di revisione abilitate
all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e
158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione
nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti
previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita'
tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la
societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una
delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di
revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata
da banche, assicurazioni o intermediari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato
una polizza di assicurazione della responsabilita' civile
per negligenze o errori professionali, comprensiva della
garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura
dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di
revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della
copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla
CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli
ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dati personali,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2003 - Suppl. Ordinario n. 123.
- Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L
119.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».

Note all'art. 1:
- Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del 17
maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
- La direttiva 2008/30/CE dell'11 marzo 2008 che
modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per
quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla
Commissione, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 81 del 20 marzo 2008.
- La direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa
ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle
relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante
modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 182 del 29 giugno 2013.
- Il riferimento alla direttiva 2014/56/UE del 16
aprile 2014, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il riferimento al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del 17
maggio 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Sezione relativa ai revisori e agli enti
di revisione contabile di Paesi terzi

1. E' istituita nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto.
2. La sezione di cui al comma 1 e' distinta in due parti:
1) parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva;
2) parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva.
3. Per ciascun revisore di un Paese terzo o di ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportate le seguenti informazioni:
a) le generalita' e i recapiti del revisore di un Paese terzo ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con l'indicazione del rappresentante legale;
b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che contribuiscono ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto;
c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;
d) gli estremi di registrazione del soggetto istante in qualita' di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorita' presso la quale il medesimo soggetto e' registrato;
e) gli estremi di eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione contabile di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area economica europea;
f) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile;
g) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, nonche' gli estremi della relativa registrazione in qualita' di revisori del paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva.
4. Le informazioni contenute nella sezione parte A e parte B del registro dei revisori legali sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali.
5. L'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione separata di cui al comma 1 non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia.

Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e'
riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Aggiornamento della sezione

1. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in apposita sezione del registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. Essi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi modifica di tali informazioni entro 30 giorni dal verificarsi della modifica, e provvedono, se del caso, a presentare la relativa documentazione.
2. I soggetti istanti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 10, per mezzo della compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze alla pagina registro dei revisori legali.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della sezione relativa ai revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi.
 
Art. 4

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano relazioni di revisione riguardanti conti annuali o consolidati delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformita' all'articolo 45 della direttiva.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, e'
riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Condizioni per l'iscrizione

1. L'iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte A - e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione contabile di un Paese terzo sono tenuti al rilascio della relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto;
b) il revisore di un Paese terzo e' in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
c) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o di direzione e' in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
d) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, i revisori responsabili dell'incarico, incaricati della revisione delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, sono in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
e) la revisione dei conti delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, e' effettuata in conformita' ai principi di revisione International Standards of Auditing (ISA) emanati dall'International Federation of Accountants (IFAC) e in conformita' alle regole di indipendenza di cui agli articoli 22, 22 ter e 25 della direttiva, ovvero in conformita' a principi e regole equivalenti;
f) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione contabile di un Paese terzo pubblicano sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni richieste dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, ovvero ottemperano ad obblighi di informativa equivalenti;
g) il revisore di un Paese terzo ovvero tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo nonche' i responsabili dell'incarico di entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto sono in possesso dei requisiti di onorabilita' attestati secondo le modalita' stabilite nell'articolo 7.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Il regolamento (UE) n. 537/2014, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, sui requisiti specifici relativi
alla revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della
Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2014,
n. L 158.
 
Art. 6

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte A, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali.
2. La domanda contiene:
a) le generalita' e i recapiti del revisore di un Paese terzo ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica, i recapiti dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con l'indicazione del legale rappresentante;
b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici che contribuiscono ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto;
c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza e, in allegato, la relativa descrizione, tenuto conto della definizione di rete di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h);
d) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualita' di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorita' presso la quale il medesimo soggetto e' registrato;
e) l'indicazione circa la sussistenza a carico del soggetto istante di provvedimenti di cancellazione in qualita' di revisore o ente di revisione nel paese di origine;
f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante o di precedenti rifiuti di domanda di registrazione, come revisore o ente di revisione contabile di un Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'area economica europea;
g) l'indicazione di eventuali procedimenti di registrazione pendenti in altri Stati membri dell'Unione europea o dell'Area economica europea;
h) l'indicazione se il revisore del Paese terzo e' in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8 ,9 e 10 della direttiva;
i) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile;
l) l'indicazione se la maggioranza dei membri degli organi amministrativi o direzione dell'ente di revisione contabile e' in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
m) l'indicazione delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, per le quali si rilascia la relazione di revisione, con specificazione della data di inizio e fine incarico;
n) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, i nominativi dei responsabili dell'incarico di revisione dei conti delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, nonche' gli estremi della relativa registrazione in qualita' di revisori nel paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
o) la certificazione di cui all'articolo 7, fornita dal revisore di un Paese terzo, ovvero, in caso di ente di revisione contabile di un Paese terzo dai soggetti individuati alle lettere i) e n);
p) l'indicazione dei principi di revisione applicati alla revisione dei conti delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto e l'indicazione se la revisione dei conti viene effettuata in conformita' agli International Standards of Auditing (ISA) emanati dall'International Federation of Accountants (IFAC) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, e' fornita in allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di revisione utilizzati a quelli ISA;
q) l'indicazione dei principi e delle regole di indipendenza applicati e, in assenza della decisione di equivalenza di cui all'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva, l'indicazione se la revisione dei conti viene effettuata in conformita' a regole di indipendenza equivalenti a quelle degli articoli 22, 22 ter e 25 della direttiva o in conformita' ai principi di indipendenza contenuti nel Codice di etica adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC Code of Ethics for Professional Accountants) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, e' fornita in allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza;
r) l'indicazione se, negli ultimi dodici mesi, si e' proceduto alla pubblicazione sul sito internet del revisore o dell'ente di revisione contabile della relazione annuale di trasparenza contenente informazioni equivalenti a quelle richieste dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, ovvero si intenda procedere alla predetta pubblicazione nei quattro mesi successivi alla chiusura del proprio esercizio finanziario;
s) una descrizione, in allegato, del sistema interno di controllo della qualita' dell'ente di revisione contabile;
t) l'indicazione se e quando e' avvenuto l'ultimo controllo esterno della qualita' e gli estremi identificativi dell'Autorita' che lo ha svolto, fornendo in allegato, in caso di avvenuto controllo le informazioni necessarie per comprendere gli esiti, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione contabile a fronte delle stesse. Ove sussistano ostacoli giuridici alla trasmissione delle informazioni richieste, una dichiarazione del soggetto istante che contenga le motivazioni per le quali le suddette informazioni non possono essere comunicate con indicazione dei relativi riferimenti normativi;
u) l'elenco dei documenti allegati alla domanda.
3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati e dell'attestazione di versamento del contributo di cui all'articolo 13, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione italiana ufficiale e devono essere legalizzati o apostillati.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Il regolamento (UE) n. 537/2014, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, sui requisiti specifici relativi
alla revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della
Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2014,
n. L 158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
 
Art. 7

Documentazione relativa
ai requisiti di onorabilita'

1. Ai fini dei requisiti di onorabilita', i revisori di Paesi terzi e i soggetti di cui all'articolo 6, lettere i) e n), forniscono certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non si trovi nelle condizioni che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto. I certificati sono corredati di un parere legale rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneita' dei certificati all'attestazione medesima.
2. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui al comma 1, ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non e' previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima.
3. I documenti attestanti i requisiti di onorabilita' devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione
legale). - 1. L'esercizio della revisione legale e'
riservato ai soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le
persone fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita'
definiti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale,
tra quelle individuate con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi
dell'articolo 3;
d) hanno superato l'esame di idoneita'
professionale di cui all'articolo 4.
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della
revisione legale in uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale,
effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza
della normativa italiana rilevante, secondo le modalita'
stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Consob;
b) a condizione che sia garantita la reciprocita'
di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori
di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a
quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in
tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
superano una prova attitudinale, effettuata in lingua
italiana, vertente sulla conoscenza della normativa
nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con
regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le
societa' che soddisfano le seguenti condizioni:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o
del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di
amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita
da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione
legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV
del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da soggetti
abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del
titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e
non trasferibili mediante girata;
e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono
persone fisiche iscritte al Registro;
f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in
uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione
al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione
legale a condizione che il responsabile dell'incarico che
effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione
soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).
5. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice
civile.
6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, definisce con regolamento i criteri per la
valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma
3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che
garantiscono tale equivalenza.».
 
Art. 8

Istruttoria della domanda di iscrizione

1. Le domande di cui all'articolo 6 per l'iscrizione nel registro dei revisori legali sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.
2. Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione e' incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze ne da' comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui al comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal medesimo comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
3. Decorso, infruttuosamente, il termine di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all'iscrizione.
4 Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificata la completezza della domanda e acquisito il parere motivato della Consob in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel registro dei revisori legali previste dall'articolo 5 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalita' indicate negli articoli 6 e 7, provvede all'accoglimento, ovvero al rigetto, con provvedimento motivato, della domanda di iscrizione.
5. L'iscrizione assunta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», entro il termine di cui al comma 1, e' notificata al richiedente all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il registro riporta chiaramente l'indicazione: «Iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Parte A».

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva.

Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, e'
riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Condizioni per l'iscrizione

1. L'iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte B - e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione contabile di un Paese terzo sono tenuti al rilascio della relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, e hanno sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformita' all'articolo 46 della direttiva;
b) il revisore di un Paese terzo ovvero tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo nonche' i responsabili dell'incarico delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto sono in possesso dei requisiti di onorabilita' attestati secondo le modalita' stabilite nell'articolo 7;
c) sussistono le condizioni stabilite dalla Consob con il regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto.

Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 34 e 36 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Il riferimento alla della direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, e'
riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nella sezione del registro dei revisori legali - parte B debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - revisione legale dei conti.
2. La domanda contiene le informazioni richieste dall'articolo 6, comma 2, fermo restando che la Consob, con il regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto, puo' stabilire di non applicare, in tutto o in parte, il contenuto della domanda di iscrizione.
3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati e dell'attestazione di versamento del contributo di cui all'articolo 13, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione italiana ufficiale e devono essere legalizzati o apostillati.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle
note all'articolo 6.
 
Art. 12

Istruttoria della domanda di iscrizione

1. Le domande di cui all'articolo 11 per l'iscrizione nel registro dei revisori legali, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.
2. Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione e' incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze ne da' comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui al comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal medesimo comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
3. Decorso, infruttuosamente, il termine di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all'iscrizione.
4 Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificata la completezza della domanda e acquisito il parere motivato della la Consob in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel Registro dei revisori legali previste dall'articolo 10 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalita' indicate negli articoli 7 e 11, provvede all'accoglimento ovvero al rigetto, con provvedimento motivato, della domanda di iscrizione.
5. L'iscrizione assunta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», entro il termine di cui al comma 1, e' notificata al richiedente all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il registro riporta chiaramente l'indicazione: «Iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Parte B».

Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Contributi per l'iscrizione

1. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte A e parte B - relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, sono tenuti al versamento, al momento della presentazione della domanda di iscrizione di cui agli articoli 6 e 11, di un contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00, da corrispondere secondo le modalita' di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'importo del contributo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese sopra indicate.
 
Art. 14

Cancellazione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, acquisito il parere motivato della Consob e sentiti gli interessati, la cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B dell'apposita sezione del registro dei revisori legali, nei casi previsti dall'articolo 5 della direttiva ovvero:
a) se viene meno una delle condizioni indicate nell'articolo 5, per la parte A, o indicate nell'articolo 10 per la parte B;
b) se la registrazione richiesta nel Paese di origine per l'esercizio della revisione legale e' venuta meno.
2. La cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo e' disposta altresi', con le medesime modalita' di cui al comma 1, nel caso in cui non siano fornite le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1.

Note all'art. 14:
- Il riferimento alla direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e'
riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

1. I revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob, ai sensi dell'articolo 43 del decreto, nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle societa' di revisione previsto dall'articolo 161 del TUF, presentano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento.
2. Fino alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob nella sezione dell'Albo speciale di cui al comma 1, possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entita' di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto. Continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino alla data di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti nella sezione dell'Albo speciale della Consob che hanno presentato apposita domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 1.
3. Il Capo III e le disposizioni di cui al comma 1 relative alle iscrizioni nella sezione parte B trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° settembre 2022

Il Ministro: Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1601

Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 34 e 43 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 161, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' riportato nelle note alle
premesse.