LA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 114-quaterdecies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB), in base al quale la Banca d'Italia detta disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, in particolare, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento; Visto l'art. 114-quinquies.2, comma 2, TUB, in base al quale la Banca d'Italia detta disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, in particolare, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di moneta elettronica; Tenuto conto della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2); Tenuto conto della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica; Tenuto conto degli orientamenti emanati dall'Autorita' bancaria europea («ABE») in materia di: gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione (Information and communication technology, ICT) e di sicurezza (EBA/GL/2019/04), del 28 novembre 2019; segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della PSD2 (EBA/GL/2021/03), del 10 giugno 2021; Considerata l'esigenza di modificare la disciplina applicativa degli istituti di pagamento e di moneta elettronica;
Emana
Il presente provvedimento che modifica le «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica» del 17 maggio 2016 per attuare gli orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione (ICT) e di sicurezza (EBA/GL/2019/04), nonche' per coordinare le nuove previsioni con la normativa vigente. Le modifiche, ivi incluse quelle relative a interventi di raccordo, riguardano: il Capitolo I, Sezioni I (fonti normative) e II (definizioni); il Capitolo VI, Sezione I e Allegati A, C, D, E; il Capitolo VIII, Sezioni I e II; il Capitolo XII, Sez. I, par. 2. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli istituti si adeguano al contenuto delle presenti disposizioni entro il 30 giugno 2023. Entro il 1° settembre 2023, trasmettono alla Banca d'Italia una relazione che descrive gli interventi effettuati per assicurare il rispetto delle stesse. Il presente provvedimento e' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia. Roma, 2 novembre 2022
Il Governatore: Visco Delibera n. 415/2022 |