Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 7 novembre 2022 |
Inserimento del medicinale «Brentuximab vedotin», nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per le seguenti indicazioni: trattamento di pazienti pediatrici affetti da linfoma di Hodgkin CD30+ recidivato o refrettario; trattamento di pazienti pediatrici affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule CD30+ recidivato o refrattario. (Determina n. 127071). |
|
|
IL DIRIGENTE dell'area pre-autorizzazione
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, e' stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della commissione consultiva tecnico-scientifica e del comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2022, in virtu' del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Considerate le evidenze a supporto dell'efficacia e della tollerabilita' del trattamento con «Brentuximab vedotin» in pazienti pediatrici affetti da linfoma di Hodgkin CD30 +, recidivante o refrattario, dopo trattamento chemioterapico standard di I linea; Considerate le evidenze a supporto dell'efficacia e della tollerabilita' del trattamento con «Brentuximab vedotin» in pazienti pediatrici affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule CD30 +, recidivante o refrattario, dopo trattamento chemioterapico standard di I linea; Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale per i pazienti pediatrici affetti da linfoma di Hodgkin o affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule, CD30 + e refrattari o recidivati, dopo trattamento chemioterapico standard di prima linea; Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione 4, 5 e 6 luglio 2022 - stralcio verbale n. 71; Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA dell'8 settembre 2022, n. 39; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Brentuximab vedotin» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti pediatrici affetti da linfoma di Hodgkin recidivato o refrattario e da linfoma anaplastico a grandi cellule recidivato o refrattario;
Determina:
Art. 1
Il medicinale BRENTUXIMAB VEDOTIN e' inserito ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione terapeutica di cui all'art. 2. |
| Allegato 1
Denominazione: BRENTUXIMAB VEDOTIN. Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti pediatrici affetti da linfoma di Hodgkin CD30+ recidivato e/o refrattario; trattamento di pazienti pediatrici affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule CD30 + recidivato e/o refrattario. Criteri di inclusione: eta' < 18 anni; pazienti sottoposti a trattamento chemioterapico di I linea; pazienti con linfoma di Hodgkin CD30+ recidivato e/o refrattario; pazienti con linfoma anaplastico a grandi cellule CD30 + recidivato e/o refrattario. Criteri di esclusione: mancata espressione CD30; precedente trattamento con «Brentuximab vedotin»; polineuropatia pre-esistente. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico: schema posologico e durata del trattamento. La dose raccomandata e' 1,8 mg/kg di «Brentuximab vedotin», somministrata per infusione endovenosa nell'arco di 30 minuti, ogni 3 settimane. Il trattamento deve essere proseguito fino ad un massimo di 16 somministrazioni o tossicita' inaccettabile. Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico: dopo 4-6 somministrazioni andra' eseguita rivalutazione di malattia (TC/RM e PET). Monitoraggio clinico della poli-neuropatia con sospensione per grado 4 e riduzione di dose per il grado 3. Monitoraggio dell'emocromo, della funzionalita' epato-renale e degli indici di funzionalita' pancreatica. Monitoraggio per eventuale insorgenza di possibili infezioni gravi opportunistiche. |
| Art. 2
1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti pediatrici affetti da linfoma di Hodgkin CD30+ recidivato o refrattario o da linfoma anaplastico a grandi cellule CD30 + recidivato o refrattario, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che e' parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it |
| Art. 3
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2022
Il dirigente: Petraglia |
|
|
|