Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 7 novembre 2022 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione dell'8 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 39/12 del 9 febbraio 2002, con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 251 del 25 ottobre 2013; Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio tutela Ciliegia di Marostica IGP, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto con comunicazione del 9 febbraio 2022 - Prot. PQAI 04 - n. 0070802 del 15 febbraio 2022 - ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi; Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 130 del 6 giugno 2022 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012; Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi; Considerata la rettifica apportata, alla proposta di modifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2022 a seguito di quanto osservato dalla Commissione europea relativamente alla disposizione di cui all'art. 5 del disciplinare di produzione ed in particolare all'eliminazione del seguente paragrafo: «Per la produzione della "Ciliegia di Marostica" e' consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di ciliegio derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformita' del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione della "Ciliegia di Marostica" deve essere preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che potra' acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.». Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2022 e alla rettifica di cui in premessa. 2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto. |
| Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA CILIEGIA DI MAROSTICA
Art. 1. Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» e' riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| Allegato B
Documento unico
«Ciliegia di Marostica»
n. UE: [esclusivamente per uso UE]
DOP ( ) IGP (X) 1. Denominazione «Ciliegia di Marostica» 2. Stato membro o paese terzo Italia 3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare 3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI] Classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 La denominazione «Ciliegia di Marostica» designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle varieta' ascrivibili ai seguenti gruppi: precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile alle varieta' Bigarreau Moreau e Burlat; intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»; tardive «Milanese», «Durone Rosso (Ferrovia simile) e «Bella Italia»; «Sandra Tardiva»; le varieta' «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone Nero I», «Durone Nero II» e «Mora di Cazzano». Sono inoltre consentite le seguenti varieta': «Bella di Pistoia» («Durone Rosso»), «Black Star, «Early Bigi», «Grace Star», «Kordia», «Lapins», «Marostegana», «Prime Giant», «Regina», «Folfer», «Sweet Early», «Sweet Heart», «Frisco», «Rocket», «Vera», «Nimba», «Red Pacific», «Early Lory», «Adriana», «Celeste», «Sweet Aryana», «Sweet Lorenz», «Sweet Gabriel» e «Stella». La «Ciliegia di Marostica» per il consumo fresco e' caratterizzata da un calibro elevato e un colore intenso che puo' variare da rosso fuoco a rosso scuro in relazione alle varieta'. I frutti da immettere in commercio per il consumo fresco devono essere integri, sani, provvisti di peduncolo, puliti e privi di residui visibili sulla superficie. La pezzatura minima dei frutti destinati al consumo fresco e' pari a 23 mm. I frutti destinati ad altri usi (es. industria dolciaria), possono essere senza peduncolo, parzialmente integri e avere una pezzatura anche inferiore a 23 mm. 3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati) 3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata Tutte le fasi di coltivazione e raccolta della «Ciliegia di Marostica» devono avvenire nell'area geografica delimitata. La raccolta delle ciliegie destinate al commercio per il consumo fresco deve essere eseguita a mano. 3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata I frutti devono essere disposti in contenitori con pareti rigide. Gia' in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente. Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare lo scadimento della qualita' e della conservabilita'. Il prodotto non avviato alla commercializzazione entro le quarantotto ore successive alla raccolta, deve essere opportunamente trattato con la tecnica della frigoconservazione oppure con altri accorgimenti idonei a rallentare i processi metabolici dei frutti. 3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata La «Ciliegia di Marostica» IGP destinata al commercio per il consumo fresco deve essere confezionata in contenitori appositi della capacita' massima di 10 kg. I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti. Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'. E' ammessa una tolleranza di disomogeneita' in termini di calibrazione e colore del 10% in numero o in peso del prodotto posto nelle singole confezioni. E' obbligatorio l'uso del simbolo dell'Unione. All'esterno di ogni imballaggio deve essere inserito il seguente logo dell'indicazione geografica:
Parte di provvedimento in formato grafico 4. Delimitazione concisa della zona geografica La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» comprende il territorio amministrativo di otto comuni in Provincia di Vicenza: Marostica, Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Colceresa, Pianezze, Bassano e Schiavon . 5. Legame con la zona geografica La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» e' da lungo tempo indicata quale territorio vocato alla cerasicoltura e diversi autori hanno sottolineato la qualita' delle ciliegie raccolte nell'areale di produzione. Tale zona si estende a nord su un territorio collinare con altitudine compresa fra 100 e 400 metri circa; la parte sud comprende terreni di alta pianura con altitudine prevalente compresa fra 90 e 100 metri circa sul livello del mare. I terreni sui quali e' coltivato il ciliegio, derivando in buona parte da rocce basaltiche terziarie, e' particolarmente fertile, povero di azoto ma ricco di potassio. Questa origine, insieme alla giacitura declive ed esposizione a sud, favorisce l'assenza di ristagni e l'accumulo degli zuccheri. Il clima della zona si presenta mite e ventilato con quasi assenza di nebbie e protetto a nord dalla catena alpina e dolomitica. Le ciliegie sono cuoriformi, con calibro importante e colore dal rosso fuoco al rosso scuro; la polpa e' medialmente succosa, dal sapore dolce molto gradevole. Il legame della «Ciliegia di Marostica» e' costituito dalla rinomanza storica del frutto, che risale al 1400 e pervenuta fino ai giorni nostri. Nei documenti storici, la coltivazione del ciliegio sui colli di Marostica e' segnalata fin dall'epoca romana e anche nelle epoche successive. La fama della «Ciliegia di Marostica» sembra avere origini antiche ed essere legata alla vicenda storica della «partita a scacchi», che racconta la sfida a scacchi viventi tra due cavalieri per conquistare la mano di una giovane dama, figlia di Taddeo Parisio, castellano e governatore della «terra e castello nobile di Marostica», svoltasi nel 1454. Cosi' fu disputata la partita e il vincitore ebbe in sposa la figlia, il perdente la sorella del governatore. A ricordo del fausto evento, Taddeo Parisio ordino' che si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di ciliegie a ricordo del fausto evento. Nel corso della «Mostra regionale delle ciliegie» che si tiene annualmente nella zona di produzione verso la fine di maggio, si ricorda questo evento con l'elezione delle giovani che vestiranno i panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della vicenda storica. L'esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica, risalente fin dal 1950, conferma la tradizionale vocazionalita' di tale territorio per la coltura del ciliegio. Nella zona di Marostica esiste anche una «Strada delle ciliegie», che ha inizio nel circondario della cittadina di Bassano e per via, piano inizialmente e poi per colli e vallette collega i paesi interessati dalla produzione delle ciliegie. Per la fama della «Ciliegia di Marostica» determinante risulta il savoir faire dei produttori, sia nella coltivazione dei frutteti, spesso situati in zone collinari e declivi, nonche' nella particolare attenzione posta durate la raccolta manuale delle ciliegie. La costante, ininterrotta e sapiente coltivazione dei ciliegi sulle colline declivi e dal clima mite della provincia vicentina offre da secoli un frutto famoso per il colore, la succosita' e la dolcezza.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare (art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione e' consultabile sul sito internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/3343 |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione europea. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2022
Il dirigente: Cafiero |
| Art. 2. Descrizione del prodotto
La ciliegia di Marostica per il consumo fresco e' caratterizzata da un calibro elevato e un colore intenso che puo' variare da rosso fuoco a rosso scuro in relazione alle varieta'. I frutti da immettere in commercio per il consumo fresco devono essere integri, sani, provvisti di peduncolo, puliti e privi di residui visibili sulla superficie. La pezzatura minima dei frutti destinati al consumo fresco e' pari a 23 mm. I frutti destinati ad altri usi (es. industria dolciaria) possono essere senza peduncolo, parzialmente integri e avere una pezzatura anche inferiore a 23 mm. Le caratteristiche commerciali per il prodotto fresco devono essere corrispondenti alle specifiche stabilite dalle norme comunitarie di commercializzazione vigenti. |
| Art. 3. Delimitazione della zona geografica di produzione
La zona di produzione della «Ciliegia di Marostica» comprende i territori dei seguenti comuni in Provincia di Vicenza: Marostica, Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Colceresa, Pianezze, Bassano, limitatamente al territorio che si estende alla destra idrografica del fiume Brenta e infine la parte del territorio del Comune di Schiavon cosi' delimitata: a est della statale per Vicenza la porzione a nord di via Olmi fino all'altezza di via Vegra; ad ovest della statale per Vicenza la porzione a nord di via Roncaglia Vecchia. |
| Art. 4. Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo della I.G.P. «Ciliegia di Marostica» viene monitorata documentando, per ognuna, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto (da monte a valle della filiera di produzione). Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| Art. 5. Metodo di ottenimento del prodotto
La denominazione «Ciliegia di Marostica» designa i frutti ottenuti dalla coltivazione delle varieta' ascrivibili ai seguenti gruppi: a) precocissime «Sandra» e «Francese», quest'ultima ascrivibile alle varieta' Bigarreau Moreau e Burlat; b) intermedie «Roana» e il durone precoce «Romana»; c) tardive «Milanese», «Durone Rosso» (Ferrovia simile) e «Bella Italia»; d) «Sandra Tardiva»; e) le varieta' «Van», «Giorgia», «Ferrovia», «Durone Nero I», «Durone Nero II» e «Mora di Cazzano». Sono inoltre consentite le seguenti varieta': «Bella di Pistoia» (= «Durone Rosso»), «Black Star», «Early Bigi», «Grace Star», «Kordia», "Lapins», «Marostegana», «Prime Giant», «Regina», «Folfer», «Sweet Early», «Sweet Heart», «Frisco», «Rocket», «Vera», «Nimba», «Red Pacific», «Early Lory», «Adriana», «Celeste» «Sweet Aryana», «Sweet Lorenz», «Sweet Gabriel» e Stella. Per la produzione della «Ciliegia di Marostica» i terreni devono essere ubicati nella zona di delimitazione di cui al precedente art. 3. Le tecniche colturali ammesse sono di seguito descritte. 1) Per i nuovi impianti: a) preparazione del terreno: il nuovo impianto deve essere preceduto da una idonea lavorazione meccanica della superficie interessata; nei terreni di collina e' opportuna la lavorazione del terreno a «buche». E' obbligatorio eseguire l'analisi chimico-fisica del terreno oggetto d'impianto allo scopo di determinare la necessita' e la quantita' della concimazione di fondo e/o di quella correttiva. E' obbligatoria l'adozione di un piano di concimazione redatto da un tecnico specializzato. Portainnesti: sono ammessi tutti i portainnesti idonei per il ciliegio dolce, in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche della zona di produzione e delle varieta' sopra elencate; b) materiale vegetale: e' ammesso l'impiego di astoni di qualita' certificata virus esente o virus controllato delle varieta' sopra elencate, innestati su soggetti derivati da Prunus avium, Prunus cerasus o Prunus mahaleb. E' ammesso altresi' l'innesto a dimora. 2) Per tutti gli impianti: a) densita': sono ammessi tutti i sesti d'impianto purche' siano garantite l'illuminazione e l'arieggiamento delle chiome nella fase produttiva delle piante; b) forma di allevamento: sono consentite tutte le forme di allevamento sia in volume sia in parete; c) difesa fitosanitaria: la difesa dai parassiti deve essere attuata nel pieno rispetto dei principi della lotta integrata o di quella biologica. Per ridurre il rischio di forti infezioni di Monilia durante il periodo fiorale e' ammessa l'eliminazione dei frutti non raccolti rimasti sulle piante e l'esecuzione di una corretta potatura estiva negli impianti vigorosi. Prima dell'esecuzione di qualsiasi intervento con valenza insetticida deve essere eseguita la trinciatura dell'erba oppure lo sfalcio e la raccolta della stessa. Non e' ammesso l'uso di fitoregolatori nel periodo compreso tra il germogliamento e la raccolta; d) Gestione del suolo: e' obbligatorio l'inerbimento controllato spontaneo o artificiale del suolo a partire dal secondo anno di impianto. E' consentita la lavorazione o il diserbo localizzato sulla fila negli impianti specializzati fitti o attorno al tronco nei sistemi espansi. E' ammessa la pratica della pacciamatura; e) concimazione: gli elementi nutritivi da apportare devono essere finalizzati al raggiungimento e/o al mantenimento di un sufficiente livello di fertilita' dei suoli in ragione delle asportazioni della coltura e delle perdite per immobilizzazione e lisciviazione; f) irrigazione: e' ammessa la pratica irrigua con sistemi a bassa portata; g) gestione delle piante: e' obbligatoria l'esecuzione annuale della potatura al bruno per assicurare una produzione di qualita' costante negli anni; le piante devono essere mantenute in buona efficienza vegetativa e produttiva anche ricorrendo a interventi straordinari di riforma volti a eliminare le parti legnose deperite e non piu' funzionali; h) raccolta e condizionamento: la raccolta delle ciliegie destinate al commercio per il consumo fresco deve essere eseguita a mano e i frutti devono essere disposti in contenitori con pareti rigide. Gia' in ambito aziendale deve essere eseguita la cernita per eliminare i frutti di scarto e con pezzatura insufficiente. Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati per evitare lo scadimento della qualita' e della conservabilita'. Il prodotto non avviato alla commercializzazione entro le quarantotto ore successive alla raccolta, deve essere opportunamente trattato con la tecnica della frigoconservazione oppure con altri accorgimenti idonei a rallentare i processi metabolici dei frutti. |
| Art. 6. Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Fattori pedoclimatici La zona di produzione dell'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» e' da lungo tempo indicata quale territorio vocato alla cerasicoltura e diversi autori hanno sottolineato la qualita' delle ciliegie raccolte nella zona delimitata al precedente art. 3. La parte a nord della zona di produzione si estende su un territorio collinare con altitudine compresa fra 100 e 400 metri circa; la parte sud comprende terreni di alta pianura con altitudine prevalente compresa fra 90 e 100 metri circa sul livello del mare. I terreni hanno prevalentemente giacitura declive ed esposizione a sud; fattori che favoriscono l'assenza di ristagni e la concentrazione degli zuccheri nei frutti. Il terreno su cui viene coltivata la «Ciliegia di Marostica» deriva in buona parte da rocce basaltiche, e' particolarmente fertile, povero di azoto ma ricco di potassio. Il clima della zona si presenta mite e ventilato con quasi assenza di nebbie e protetto a nord dalla catena alpina e dolomitica. Fattori storici e umani La «Ciliegia di Marostica», proprio grazie alla sua rinomanza che la lega alla zona di produzione, e' un prodotto tutelato dall'Indicazione geografica protetta fin dal 2002 (regolamento (CE) n. 245/2002). Tale rinomanza risale storicamente al 1400 e sembra essere legata alla vicenda storica della «partita a scacchi»: nell'anno 1454 Taddeo Parisio, castellano e governatore della «terra e castello nobile di Marostica», a seguito della richiesta in moglie di sua figlia da parte di due cavalieri decise, per evitare duelli, di darla in sposa a chi dei due avesse battuto l'altro a una partita a scacchi vivente. Cosi' fu disputata la partita e il vincitore ebbe in sposa la figlia mentre il perdente ottenne la sorella del governatore. Il giorno delle nozze di sua figlia e della sorella, Taddeo Parisio ordino' che si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di ciliegie a ricordo del fausto evento. Nel corso della «Mostra regionale delle ciliegie» che si tiene annualmente nella zona di produzione verso la fine di maggio, si ricorda questo evento con l'elezione delle giovani che vestiranno i panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della vicenda storica. L'esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica, che si ripete annualmente dal 1950, conferma la vocazionalita' di tale territorio per la coltura del ciliegio. Nella zona di Marostica esiste anche una «Strada delle ciliegie», che partendo da Bassano collega i colli e i paesi interessati dalla produzione delle ciliegie. Per la qualita' e la fama della «Ciliegia di Marostica» IGP determinante risulta il savoir faire dei produttori, sia nella coltivazione dei frutteti, spesso situati in zone collinari e declivi, nonche' nella particolare attenzione posta durate la raccolta manuale delle ciliegie. |
| Art. 7. Struttura di controllo
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La struttura di controllo preposta alla verifica e' CSQA Certificazioni S.r.l. con sede in via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - I; tel. +39 0445 313011; fax +39 0445 313070; e-mail: csqa@csqa.it; PEC: csqa@legalmail.it |
| Art. 8. Etichettatura e confezionamento
La «Ciliegia di Marostica» destinata al commercio per il consumo fresco deve essere confezionata in contenitori appositi della capacita' massima di 10 kg. I materiali devono essere idonei al contatto con alimenti. Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente ciliegie di uguale varieta' e qualita'. E' ammessa una tolleranza di disomogeneita' in termini di calibrazione e colore del 10% in numero o in peso del prodotto posto nelle singole confezioni. All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte con indicazione diretta o con apposita etichetta le seguenti indicazioni nello stesso campo visivo: a) Ciliegia di Marostica - I.G.P.; b) nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore; c) lotto o data di confezionamento. Deve essere inoltre inserito il logo dell'indicazione geografica, raffigurante una ciliegia di colore rosso pantone 032C con peduncolo e foglia di colore verde pantone 361C, sovrapposta a una torre medioevale che rappresenta un pezzo della scacchiera della partita a scacchi, di colore grigio pantone 404C, su sfondo bianco e con ai margini riportata la scritta «Ciliegia di Marostica I.G.P.», carattere serie Elvetica, di colore rosso pantone 032C; il logo apposto sulle confezioni dovra' rispettare il rapporto altezza/base pari a 1,2. L'acronimo I.G.P. puo' essere sostituito dalla dicitura per esteso «Indicazione geografica protetta». E' obbligatorio l'uso del simbolo dell'Unione.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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