Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2022
Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l'art. 42, lettera f), che stabilisce come ambiti di applicazione del regolamento anche i settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI, tra i quali le patate;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Considerato che nel Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione, e' stato deciso dalla autorita' italiane di destinare parte del 3% delle risorse dei pagamenti diretti al settore delle patate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, e in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, concernente disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 152 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1108, concernente «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e di modifica del decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016»;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2115, ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
c) «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali e Agea organismo pagatore;
d) «Regione»: la regione o la provincia autonoma nel cui territorio l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori realizza il maggior valore di produzione commercializzata;
e) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del sistema informativo agricolo nazionale;
f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387 e successive modifiche e integrazioni;
g) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
h) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;
i) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;
k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche condizioni di ammissibilita' definito all'art. 3, comma 3 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
l) «socio produttore»: una persona fisica o giuridica costituita da produttori che e' socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori;
m) «tipo di spesa»: un'azione o un investimento o un'operazione legata ad un intervento pertinente previsto nel Piano strategico della PAC, come definito all'art. 22 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
 
Art. 2

Riconoscimento delle OP e AOP

1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto patate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1108.
2. Il Ministero e le regioni riconoscono le associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1108.
 
Art. 3

Periodo di riferimento, Fondo di esercizio
e valore della produzione commercializzata

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.
2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) 2021/2115 e' calcolato ogni anno sulla base del VPC ottenuto nel periodo di riferimento dalla compagine sociale, comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo.
3. Il fondo di esercizio e' gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.
4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:
a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;
b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.
Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi.
5. Le regioni hanno facolta' di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 4 dell'allegato I al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione puo' essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente, al piu' tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.
6. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento deve essere verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo e, annualmente, in occasione dell'approvazione delle sue modifiche annuali.
7. Il valore della produzione commercializzata deve essere comprovato da documentazione contabile.
8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.
 
Art. 4

Programmi operativi e modifiche
per le annualita' successive

1. Le OP e le AOP riconosciute presentano la domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale, di durata da tre a cinque anni, alla regione come definita all'art. 1, lettera d) del presente decreto, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Limitatamente alla presentazione dei programmi operativi per il 2023, la domanda e' presentata entro il 20 ottobre 2022 e inserita nel sistema operativo di cui all'art. 16 entro il 15 novembre successivo.
2. Il programma operativo puo' essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione e' condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.
3. I tipi di intervento e gli interventi ammissibili nei programmi operativi dovranno essere conformi a quanto previsto dal Piano strategico nazionale. Con circolare del Ministero sono adottate le procedure operative, i valori massimi e gli importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili.
4. La domanda di modifica dei programmi operativi, relativamente agli anni successivi, e' presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno, completa degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni.
5. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 4, concernono, in particolare:
a) la modifica del contenuto del programma operativo;
b) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del Fondo di esercizio;
c) la modifica della durata del programma operativo, puo' essere estesa o ridotta coerentemente alla durata stabilita all'art. 50, paragrafo 2 del regolamento di base.
6. Le regioni, svolte le opportune verifiche e i controlli di cui all'art. 14 del presente decreto, assumono una specifica decisione in merito ai programmi operativi e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento.
7. Le regioni comunicano al piu' tardi entro il 20 gennaio dell'anno successivo l'approvazione del programma di cui al comma 6 al Ministero, all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, e il Fondo di esercizio approvato per l'anno considerato.
 
Art. 5

Modifiche in corso d'anno

1. Le OP/AOP possono presentare una sola domanda di modifica del programma esecutivo annuale al piu' tardi entro il 31 luglio di ciascun anno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni.
2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:
a) attuazione parziale dei programmi:
l'attuazione parziale, fatte salve le cause di forza maggiore che dovranno essere accertate dalle regioni, non puo' comportare la riduzione di oltre il 30% della spesa complessiva approvata per l'annualita' in corso. In tal caso, l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati sono recuperati;
b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:
inserimento o sostituzione tipi di intervento e/o interventi;
variazione in aumento dell'importo di spesa di un tipo di obiettivo che eccede il 25% del corrispondente importo approvato.
3. In deroga al comma 1, le OP/AOP possono presentare specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi in qualsiasi momento nel corso dell'anno.
4. Nelle more della decisione della regione le OP/AOP, successivamente alla presentazione della modifica, possono, sotto la propria responsabilita', dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonche' all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.
5. Le regioni, applicando le disposizioni contenute nell'allegato I, svolgono le opportune verifiche e i controlli previsti dall'art. 14 del presente decreto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attivita' e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda di modifica.
6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare operazioni, nell'ambito di un intervento, gia' segnalate e controllate dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali operazioni non possono essere escluse dalla rendicontazione delle spese.
7. Fatta salva la congruita' della spesa e il rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto, le modifiche riferibili a operazioni gia' approvate nell'ambito di un intervento, che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che avvengono successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo 2, sono comunicate alla regione entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione. La regione comunica all'OP/AOP l'esito della propria valutazione entro il 31 gennaio successivo.
8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate in fase di rendicontazione:
a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita' e l'importo della spesa approvata;
b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, ma rimanendo inalterata la natura dell'investimento e la sua finalita', il fornitore e l'importo della spesa approvata;
c) la rinuncia alla realizzazione, senza sostituzione, di interventi o operazioni approvati che comportano una riduzione di spesa inferiore al 20% della spesa complessivamente approvata per l'annualita' in corso;
d) una rimodulazione finanziaria relativamente a:
spese indicate nel programma operativo e approvate per il loro importo complessivo, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte;
assestamenti di spesa per gli interventi e i tipi di spesa gia' approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto.
Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.
9. Le regioni comunicano al Ministero, entro il 15 ottobre dell'anno in corso, l'ammontare delle spese complessivamente approvate per ciascuna OP/AOP a seguito della modifica in corso d'anno.
 
Art. 6

Programmi operativi delle AOP

1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115, le AOP possono presentare il programma operativo alla regione in cui sono riconosciute.
2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui spese sono sostenute direttamente dalla stessa e puo' includere interventi le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci e produttori.
3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai contributi delle OP aderenti, fatto salvo l'art. 51, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Qualora anche le OP aderenti presentino un proprio programma operativo, quello dell'AOP non riguarda gli stessi interventi contemplati dal programma operativo delle OP aderenti, e deve essere valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/2115.
In tal caso, gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente devono essere chiaramente identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione e finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati dai Fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti.
L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al fine del calcolo del valore della produzione commercializzata si applica il comma 5, secondo capoverso del presente articolo.
5. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP e' calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP, se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP e' riconosciuta. Qualora l'associazione non commercializzi direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie.
Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1 secondo capoverso del regolamento (UE) 2022/126.
6. L'AOP, per l'attuazione del proprio programma operativo, deve costituire un Fondo di esercizio finanziato anche con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato.
 
Art. 7

Esternalizzazione

1. Le AOP e le OP, in conformita' con l'art. 155 del regolamento n. 1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi, ivi compresi i propri associati, una delle proprie attivita', a eccezione della produzione.
2. L'attivita' di commercializzazione puo' essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente al prodotto conferito dai propri soci produttori.
3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.
 
Art. 8

Periodo minimo di adesione per
l'attuazione del programma operativo

1. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.
2. L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP.
4. Le OP/AOP provvedono a comunicare alla regione competente, unitamente alla presentazione del programma operativo, i provvedimenti di espulsione dei produttori soci. Il socio espulso per motivi connessi all'attuazione dei programmi operativi non puo' partecipare ad un programma operativo di altra OP/AOP fino al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.
 
Art. 9

Domande di aiuto

1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, secondo le indicazioni fornite dall'organismo pagatore stesso.
2. Gli organismi pagatori, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono accettare domande di aiuto oltre il predetto termine e comunque entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza. In ogni caso, in sede di liquidazione dell'aiuto, viene applicata una penalizzazione pari all'1% dell'aiuto spettante per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione.
3. Le richieste di anticipo di cui all'art. 44 del regolamento delegato (UE) 2021/2116 e successive modifiche sono presentate all'organismo pagatore una volta all'anno entro il 31 ottobre. La garanzia finanziaria necessaria per l'accesso all'anticipo e i relativi controlli dovranno essere in linea con i suggerimenti periodicamente emanati insieme da Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm.
4. L'organismo pagatore comunica al Ministero entro il 28 febbraio successivo alla presentazione delle domande l'importo della spesa rendicontata da ciascuna OP/AOP ai fini dell'ammissibilita' all'aiuto.
 
Art. 10

Aiuto unionale

1. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 7 e inerenti all'entita' delle spese approvate, entro il 5 febbraio dell'anno di realizzazione del programma informa le regioni e gli organismi pagatori in merito all'impegno del plafond assegnato al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si determinerebbe in tali condizioni.
2. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 9 e inerenti all'entita' delle spese approvate, entro il 30 ottobre dell'anno di realizzazione del programma informa le regioni e gli organismi pagatori in merito all'impegno del plafond assegnato al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si determinerebbe in tali condizioni.
3. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 9, comma 4 pervenute dagli organismi pagatori, determina l'incidenza percentuale dell'aiuto finanziario dell'Unione spettante ai beneficiari nel rispetto dei limiti di cui all'art. 68 del regolamento di base e del plafond dell'aiuto unionale a valere per l'anno oggetto di domanda. La parte residua delle spese e' a carico dei beneficiari. Tale determinazione e' comunicata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, alle regioni e agli organismi pagatori per gli adempimenti di competenza.
 
Art. 11

Misure applicabili

Al fine di prevenire le crisi e gestire i rischi che sopravvengono sui mercati, le OP e le AOP possono attivare nell'ambito dei programmi operativi uno o piu' dei seguenti tipi di intervento:
a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per il magazzinaggio collettivo;
c) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori;
d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita;
e) assicurazione del raccolto e della produzione;
f) sostegno per le spese amministrative di creazione, costituzione di Fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i Fondi di mutualizzazione;
g) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori.
 
Art. 12

Destinazione dei prodotti
ritirati dal mercato

I prodotti ritirati possono essere destinati esclusivamente alla distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, lettera f) del regolamento di base e dell'art. 27 del regolamento delegato.
 
Art. 13

Ritiri destinati alla beneficenza

1. I prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita sono conferiti a enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA e iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.
2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, paragrafo 2 del regolamento delegato, in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti.
 
Art. 14

Controlli

1. Le regioni effettuano i controlli sulle OP e sui relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio regionale, per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche.
2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e sui relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento:
a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;
b) della ammissibilita' delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti.
Altresi', gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle OP e sulle aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.
I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualita' considerata concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco.
Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non puo' comunque eccedere i 5.000 euro, nonche' gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.
Sono, altresi', di competenza degli organismi pagatori i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficenza, gli organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare, che comunque non puo' essere inferiore al 10%.
3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori:
a) la tipologia e le modalita' di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'art. 16, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi;
b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori.
4. A complemento dei controlli amministrativi, gli organismi pagatori eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, ove del caso, per garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato. I controlli in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30% dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo e' oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.
5. Gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli elementi ritenuti necessari.
Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti e ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilita' e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere una relazione dettagliata recante almeno le seguenti informazioni:
a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
b) il nome e le funzioni delle persone presenti;
c) gli obiettivi, i tipi di intervento e gli interventi realizzati e i documenti controllati, compresi la pista di audit e gli elementi di prova verificati; e
d) i risultati del controllo.
Il verbale deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.
6. Le regioni e gli organismi pagatori garantiscono in particolare che:
a) tutti i criteri di ammissibilita' stabiliti dalla normativa nazionale o unionale o dal PSN possano essere verificati;
b) le autorita' nazionali competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente le verifiche;
c) siano predisposti controlli intesi a evitare doppi finanziamenti.
7. Una domanda di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto e' respinta, integralmente o per la parte delle spese non verificate, se un'organizzazione di produttori, compresi i suoi soci, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.
 
Art. 15

Comunicazioni

1. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA coordinamento, secondo le modalita' e i termini definiti dalla medesima in conformita' alle disposizioni recate dal Piano strategico nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.
2. L'AGEA trasmette al Ministero copia delle comunicazioni di cui al comma 1.
 
Art. 16

Informatizzazione delle informazioni

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalita', alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le OP, le AOP e i loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dal Piano strategico nazionale.
2. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.
3. Le OP e le AOP inseriscono per via telematica nel sistema informativo:
a) le compagini sociali;
b) le domande di riconoscimento inviate al Ministero;
c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;
d) le domande di aiuto, comprese quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.
4. Sulla base di quanto previsto dall'art. 17, sono rigettate le domande non complete o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.
5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti all'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonche' l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.
6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo e' effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento e' completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.
7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.
8. Nelle more dell'attivazione completa delle funzionalita' del SIAN, le istanze e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono presentate alle rispettive amministrazioni sulla base delle indicazioni dalle stesse fornite.
 
Art. 17

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui alle «disposizioni in materia di sanzioni riguardanti la politica agricola comune», nonche' le altre eventuali sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.
2. Ove sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzioni nazionali, le amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo che le sanzioni siano effettive, proporzionate all'irregolarita' accertata e dissuasive.
3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.
4. Se un'organizzazione di produttori non fornisce, o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero, il pagamento dell'aiuto resta sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste.
5. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.
6. L'interruzione di un programma operativo, indipendentemente dall'anno di attuazione, comporta il recupero degli aiuti percepiti a titolo del programma operativo. Le condizioni per il non recupero dell'aiuto ricevuto prima dell'interruzione del programma si ritengono assolte con l'adesione dell'OP o dei suoi soci ad altra OP riconosciuta, che integra nel proprio programma operativo e porta a termine le attivita' necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi e dispone degli investimenti finanziati.
7. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorita' competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste.
8. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.
 
Art. 18

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riportate negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. I successivi aggiornamenti e le integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, puo' non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.
 
Art. 19

Norme finali e transitorie

1. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.
2. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel decreto e nei relativi allegati corrisponda a un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.
 
Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 2115/2021, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 21

Applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, fatte salve quelle relative alla presentazione dei programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del presente decreto.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministero.
Roma, 29 settembre 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1118

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Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, puo' essere consultato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.