Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 settembre 2022
Assegnazione delle risorse a valere sul Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 1, comma 14, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.»;
Visto l'art. 1, comma 15, della citata legge n. 160 del 2019, che stabilisce che «Il fondo di cui al comma 14 e' finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilita' ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilita' e che tengano conto degli impatti sociali.»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della citata legge n. 160 del 2019, «Il fondo di cui al comma 14 e' ripartito con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.»;
Visto l'art. 1, comma 25, della richiamata legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che: «Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato»;
Vista la nota prot. n. 12063 del 24 luglio 2020 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze chiede di «acquisire le proposte degli interventi che ciascuna amministrazione intende realizzare nell'ambito dei settori di propria competenza, secondo un quadro di complessiva coerenza con le dotazioni complessive e annuali comunicate in sede di Consiglio dei ministri n. 57 del 22 luglio 2020» e di trasmettere «la loro articolazione finanziaria, in coerenza con le dotazioni annuali (di competenza e di cassa) indicate nella allegata tabella», indicando per il Ministero della salute un importo complessivo pari ad euro 611.600.000,00;
Vista la nota prot. n. 11993 del 20 agosto 2020 dell'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero che comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi riferiti al settore dell'edilizia sanitaria per un importo complessivo pari ad euro 602.656.578,00, da finanziare con i fondi di cui all'art. 1, comma 14, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti, con osservazioni, il 2 febbraio 2021 al n. 243 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 41 del 18 febbraio 2021, con il quale si dispone, tra l'altro, la ripartizione del citato fondo e viene assegnata al Ministero della salute la somma complessiva pari ad euro 611.600.000,00, per gli anni dal 2020 al 2034, per interventi di ricerca e di edilizia sanitaria;
Vista la nota prot. n. 2461 del 15 febbraio 2021 con la quale il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il piano di finanziamento degli interventi di edilizia sanitaria aggiornato in coerenza con il riparto annuale di cui al summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020;
Visto il DMT n. 35546, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2021, numero foglio 530, con il quale vengono istituiti, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, sul capitolo 7112, per il periodo dal 2020 al 2034, i seguenti piani:
piano di gestione 4 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» con una dotazione complessiva di euro 221.126.118;
piano di gestione 5 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» con una dotazione complessiva di euro 381.530.460;
Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, cosi' come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;
Considerato che sono in corso interlocuzioni con le regioni volte all'individuazione dei piani dei fabbisogni suddivisi per piani di gestione pag. 4 e pag. 5 per un importo complessivo pari ad euro 602.656.578,00 nel rispetto delle dotazioni annuali, assegnate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ripartite sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse non vengono assegnate alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuto di dover ripartire alle regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, al netto di quelle relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse assegnate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, in coerenza con le relative dotazioni annuali, per un importo complessivo di euro 602.656.578,00, per gli anni dal 2020 al 2034, e suddivise secondo le finalita' previste dal piano di gestione 4 - «Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» con una dotazione complessiva di euro 221.126.118,00 e dal piano di gestione 5 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» con una dotazione complessiva di euro 381.530.460,00;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite alle regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, al netto di quelle relative alle Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, in coerenza con le dotazioni annuali per gli anni dal 2020 al 2034 e suddivise per le finalita' previste dal piano di gestione 4 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» con una dotazione complessiva di euro 221.126.118,00 e dal piano di gestione 5 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» con una dotazione complessiva di euro 381.530.460,00 come dall'allegata «tabella A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di erogazione

1. Le regioni presentano al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate.
2. Il programma riporta gli interventi da realizzare identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e deve contenere:
ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento;
breve descrizione dell'intervento;
quadro finanziario coerente con le dotazioni annuali per gli anni dal 2020 al 2034 e suddiviso per le finalita' previste dal piano di gestione 4 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» e dal piano di gestione 5 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14»;
3. Il programma di cui al comma 1, le modalita' di erogazione delle risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria, saranno regolati da specifici accordi, ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le dotazioni annuali stabilite nella «tabella A» per gli anni dal 2020 al 2034 e in relazione alle finalita' previste dal piano di gestione 4 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14» e dal piano di gestione 5 «Somme da destinare al finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale ed efficientamento energetico - riparto fondo investimenti 2020- comma 14»;
 
Art. 3

Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati sono identificati dal Codice unico del progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente.
3. Per i progetti di edilizia sanitaria il monitoraggio degli interventi avverra' anche attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita', fermo restando il principio di unicita' dell'invio di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2022

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2765