Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 11 novembre 2022 |
Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali a base del principio attivo «fibrinogeno umano». (Determina n. DG/524/2022). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»; Vista la determina n. 118/2020 del 14 settembre 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fibryga» (fibrinogeno umano), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 del 25 settembre 2020; Vista la determina AIFA n. 990/2021 del 30 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 dell'11 settembre 2021, con la quale la societa' Octapharma Italy S.p.a. ha ottenuto la riclassificazione del medicinale «Fibryga» (fibrinogeno umano); Vista la determina AIFA n. 526/2020 del 21 settembre 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riastap» (fibrinogeno umano), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 3 ottobre 2020; Vista la determina AIFA n. 643/2021 del 1° giugno 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 136 del 9 giugno 2021, con la quale la Societa' CSL Behring GMBH ha ottenuto la riclassificazione del medicinale «Riastap» (fibrinogeno umano); Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica espresso nella sua seduta dell'1 e 4-5 aprile 2022 in cui ha ritenuto opportuno modificare il regime di fornitura dei medicinali a base di fibrinogeno umano in «medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile» (OSP); Considerata la ricognizione effettuata da AIFA relativamente ai suddetti medicinali; Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1 Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali a base di «fibrinogeno umano»
Il regime di fornitura dei seguenti medicinali autorizzati a base del principio attivo «fibrinogeno umano», indicati nella sottostante tabella:
==================================================================== |Specialita'| Titolare | | | |medicinale | AIC | N. AIC | Confezione | +===========+==========+=========+=================================+ | |Octapharma| |«polvere e solvente per soluzione| | | Italy | | per iniezione/infusione» 1g in | |FIBRYGA | S.p.a. |048798019| flacone in vetro da 100 ml + 1 | +-----------+----------+---------+---------------------------------+ | | | | «20 mg/ml polvere per soluzione | | | CSL | | iniettabile o infusione» 1 | | | Behring | | flaconcino da gr + 1 filtro per | |RIASTAP | GMBH |040170021| siringa | +-----------+----------+---------+---------------------------------+
e' armonizzato e definito nei termini seguenti: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). Tale regime di fornitura sostituisce quello difformemente indicato nei provvedimenti relativi ai medicinali sopra elencati, sinora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 2
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Roma, 11 novembre 2022
Il direttore generale: Magrini |
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