Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 30 settembre 2022 |
Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, per l'attuazione della misura M2C4 - investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, sub-investimento 3.2 a) Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani e' stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani e' nominato Ministro della transizione ecologica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243; Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del fondo opere e del fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Considerato che l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, per migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e per conseguire una maggiore equita' di genere, territoriale e generazionale; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacita' di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione europea, e la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Visto l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Visto il citato allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN e, in particolare, la Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica), Investimento 3.2 (Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marina protette) la quale prevede di «stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Dopo l'intervento ci si aspetta un miglioramento del monitoraggio delle risorse naturali tale da consentire l'adozione delle misure preventive e correttive necessarie, ove del caso, per la protezione della biodiversita'. Ci si attende inoltre che contribuira' a migliorare i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette e a sensibilizzarli maggiormente in materia di biodiversita', per un turismo piu' sostenibile e un consumo piu' responsabile delle risorse naturali»; Considerato che il citato allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ha previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.2, il traguardo (M2C4-5) da raggiungere entro il 31 marzo 2022 dell'«entrata in vigore della semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette», da conseguire entro il primo trimestre 2022; Considerato che il citato allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio ha altresi' previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.2, l'obiettivo (M2C4-6) da raggiungere entro il 31 dicembre 2023 per il quale almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.it; il 5G/wi-fi o un'applicazione per la mobilita' sostenibile) entro il quarto trimestre 2023; Considerato che l'allegato 1 agli Operational Arrangements associa ai citati milestone e target i seguenti meccanismi di verifica: M2C4-5: «Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the relevant Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled.»; M2C4-6: «Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation»; Considerato in particolare che per la misura M2C4 - Investimento 3.2 «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette» mira al raggiungimento degli obiettivi da essa previsti attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi rispettivamente a: 3.2a «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico» con una dotazione di 82 milioni di euro; 3.2b «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» con una dotazione di 14 milioni di euro; 3.2c Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi e dalle aree marine protette con una dotazione di 4 milioni di euro. Visto il regolamento (UE) 2020/852 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C (2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento; Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunita'; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre irregolarita'; Viste le linee guida per la strategia di audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02); Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate; Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la risoluzione del comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in europa; Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag. 47-360); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241; Vista la direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita' del Ministro per la disabilita' - decreto 9 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 74 del 29 marzo 2022; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022; Visto l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale prevede che «laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060»; Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021 che definisce, attraverso l'allegato tabella A l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Vista la tabella A del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021 che assegna la titolarita' dell'investimento «Digitalizzazione dei parchi nazionali» della Missione 2 Componente 4 del PNRR, al Ministero della transizione ecologica, uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021 che prevede che le amministrazioni titolari degli interventi del PNRR provvedano ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo ed adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli concernenti l'individuazione dei soggetti attuatori e le assunzioni delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi; Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione, riportati nella tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonche' le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici unici di progetto - CUP - che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano complementare, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Vista la legge 1° luglio 2021, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative», che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attivita' specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita'; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022 n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022 n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Modalita' di erogazione delle risorse PNRR»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»; Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»; Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»; Vista la circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal piano»; Vista la nota prot. n. 116335 del 23 settembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del MiTE, con la quale e' stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria; Vista la direttiva approvata con decreto ministeriale n. 127 del 22 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 giugno 2022 n. 149, che consegue la milestone M2C4-5 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» con la quale si stabilisce il piano di attivita', con le tempistiche e le modalita' attuative, per lo sviluppo dei servizi digitali riferiti ai due sub-investimenti Inv. 3.2 b) «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» e Inv. 3.2 c) «Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi e dalle aree marine protette». Vista in particolare, la direttiva approvata con decreto ministeriale n. 127 del 22 marzo 2022, nella parte in cui stabilisce che «il piano degli interventi cosi' definito sara' oggetto di successiva specifica direttiva da adottarsi entro il T3 2022 che ne dettagliera' i soggetti realizzatori, le modalita' di attuazione, le previste tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la sua realizzazione». Vista la proposta prot. n. 0117856 del 27 settembre 2022 della Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare, con la quale viene trasmesso lo schema di decreto ministeriale avente ad oggetto l'approvazione della «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» concernente le modalita' di attuazione, i soggetti realizzatori, le tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per la realizzazione del piano nazionale di monitoraggio per l'attuazione del sub-investimento 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico»; Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di una «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» per l'attuazione del sub-investimento 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. E' approvata l'allegata «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» per l'attuazione del sub-investimento M2C4 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico». |
| Allegato
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 2 «Transizione ecologica e rivoluzione verde» Componente 4 «Tutela del territorio e della risorsa idrica» Linea di intervento 3 «Salvaguardare la qualita' dell'aria e la biodiversita' del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine»
Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette - Sub-Investimento 3.2a Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico Direttiva agli enti parco nazionali e agli enti gestori delle aree marine protette Premessa. La misura M2C4 - Investimento 3.2 «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette», con una dotazione di 100 milioni di euro, mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi a tre assi principali: a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico», b) «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» c) «Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi nazionali e delle aree marine protette». Con decreto ministeriale n. 127 del 22 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 giugno 2022 n. 149, e' stata approvata la direttiva avente ad oggetto l'attuazione della Misura M2C4 - investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette e volta al conseguimento della Milestone M2C4-5 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette». In particolare la suddetta direttiva ha stabilito il piano di attivita', con le tempistiche e le modalita' attuative, per lo sviluppo dei servizi digitali riferiti ai due sub-investimenti 3.2 b) «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» e 3.2 c) «Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi nazionali e dalle aree marine protette». Con riferimento al sub-investimento 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico» la direttiva ha previsto che «il piano degli interventi cosi' definito sara' oggetto di successiva specifica direttiva da adottarsi entro il T3 2022 che ne dettagliera' i soggetti realizzatori, le modalita' di attuazione, le previste tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la sua realizzazione». La direttiva ha inoltre riportato lo svolgimento di una serie di incontri effettuati con gli enti gestori delle aree protette, volti ad individuare le specificita' e le necessita' dei parchi nazionali e delle aree marine protette al fine di determinare i fabbisogni necessari per un miglioramento delle conoscenze sulla biodiversita' attraverso il potenziamento delle strumentazioni tecnologiche per il monitoraggio, con apparecchiature digitali all'avanguardia. Le suddette apparecchiature, e i servizi ad esse associati, sono forniti alle aree protette per lo svolgimento dei monitoraggi delle pressioni su habitat e specie di interesse prioritario. Al fine di dare attuazione al sub-investimento 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico» della M2C4, si ritiene di predisporre un apposito piano di monitoraggio destinato alle aree protette, che prevede una componente costituita dalla fornitura di apparecchiature strumentali specifiche per ogni parco nazionale e ogni area marina protetta, ed una componente di attivita' scientifiche e verifiche in campo. 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico» 1. Sfide e obiettivi Specie e habitat rappresentano un patrimonio inestimabile che rischia sempre di piu' di andare perduto a causa degli impatti di numerose tipologie di pressioni e a causa degli effetti dei cambiamenti climatici. Tali minacce agiscono attraverso interazioni complesse, di cui e' difficile valutarne appieno la portata. Esse sono in grado di modificare la struttura e le funzioni ecologiche degli habitat, cambiando la composizione delle comunita' e di conseguenza le reti trofiche. Inoltre, possono influenzare sia gli elementi fisici dei sistemi, sia le relazioni tra le specie e la loro capacita' di sopravvivenza, in particolare per le specie migratorie. Oltre ad intraprendere adeguate misure di tutela, un'azione fondamentale per la salvaguardia e la protezione delle risorse ambientali e' il «monitoraggio», ovvero il rilevamento e la valutazione periodica e ripetibile di un insieme di dati chiave (indicatori) che permettono di effettuare valutazioni scientificamente coerenti in grado di fornire informazioni sulle variazioni rispetto allo stato ritenuto soddisfacente, di misurare il successo delle azioni di gestione e conservazione e di rilevare gli effetti di perturbazioni e disturbi. I parchi nazionali e le aree marine protette svolgono da anni, costantemente, un importante lavoro di monitoraggio che ha consentito di disporre complessivamente di una significativa base di conoscenze sulla biodiversita', sia con iniziative avviate in modo autonomo, sia anche, dal 2012, con le direttive ministeriali per l'indirizzo delle attivita' dirette alla conservazione della biodiversita' che individuano per i parchi nazionali, azioni di monitoraggio sistemiche per ambiti biogeografici e per le aree marine protette la realizzazione di un modello sperimentale di rendiconto naturalistico a partire dai dati di monitoraggio acquisiti. Tali attivita' presentano pero' caratteristiche di eterogeneita' di disponibilita' e di dettaglio dei dati anche a causa di sistemi e modalita' di rilevamento differenti, applicati a volte in modo intermittente, che non permettono di disporre di informazioni uniformi e integrabili, a medio-lungo termine, in particolare sulle specie e gli habitat caratterizzati da maggiori criticita', importanti perche' in grado di assicurare la valutazione di cambiamenti e tendenze in maniera tempestiva Emerge quindi la necessita' di un maggior coordinamento nelle azioni di monitoraggio per permettere di strutturare ed attivare un sistema nazionale, basato su metodi di raccolta dati consistenti e su disegni statistici robusti, che permettano il passaggio ad approcci quantitativi e oggettivi. L'obiettivo posto e' percio' quello di migliorare e ampliare le conoscenze sulla biodiversita' e sui servizi ecosistemici da essa forniti, attraverso il potenziamento delle strumentazioni tecnologiche, con apparecchiature digitali all'avanguardia, da mettere a disposizione delle aree protette per lo studio e il monitoraggio dello stato di salute di specie ed habitat, e delle pressioni e delle minacce su di essi esercitati, cosi' come degli effetti dei cambiamenti climatici. 2. Struttura del piano di monitoraggio Il piano di monitoraggio prevede lo studio dello stato di salute di specie ed habitat mediante la raccolta di dati anche sulle pressioni e sulle minacce su di essi esercitati, e sugli effetti dei cambiamenti climatici, basato su metodi di raccolta e di elaborazione dati coordinati a livello nazionale e coerenti con quelli forniti dalle attivita' di monitoraggio previste per l'implementazione della direttiva habitat (92/43/CEE), della direttiva uccelli (79/409/CEE) e della direttiva quadro per la strategia marina - MSFD (2008/56/CE). Il piano integra e rafforza quindi le ordinarie attivita' di monitoraggio di cui sono titolari gli enti gestori delle aree protette nazionali, a partire da quelle attuate con le direttive ministeriali per la conservazione della biodiversita'. In particolare, il piano e' composto da una componente riguardante la fornitura di apparecchiature strumentali specifiche per ogni parco nazionale e ogni area marina protetta, ed una componente relativa alle attivita' scientifiche di raccolta dati e verifiche in campo. La strumentazione e i servizi ad essa associati, pur essendo comuni a tutte le aree protette, tengono conto delle caratteristiche di ciascuna area, sulla base dei fabbisogni emersi in fase di progettazione dell'intervento. Il piano di monitoraggio prevede un cronoprogramma delle attivita', coerente con milestone e target del PNRR, come previsto al successivo punto 4. Il piano di monitoraggio e' sviluppato dal Ministero della transizione ecologica, con il supporto tecnico scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sulla base di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, come previsto al punto 2.4. 2.1 I sistemi di monitoraggio per i parchi nazionali Con riferimento ai parchi nazionali, le specifiche attivita' di monitoraggio sono suddivise nei seguenti tre gruppi principali: aspetti ambientali: monitoraggio rivolto alle specie ed agli habitat presenti nel territorio dei parchi nazionali e delle principali pressioni e minacce connesse ai cambiamenti climatici agenti su di essi; sorveglianza e controllo: monitoraggio delle attivita' illecite che danneggiano e/o arrecano disturbo alle specie ed habitat oggetto di protezione all'interno dei parchi nazionali; fruizione: monitoraggio delle attivita' antropiche che si svolgono nei parchi al fine di disporre delle informazioni utili alla gestione delle pressioni sulle specie e sugli habitat. Il piano e' articolato secondo le seguenti fasi: raccolta dati locale anche attraverso l'uso di strumentazioni automatiche per acquisizione e trasmissione; archiviazione dati su server locali; archiviazione e condivisione dei dati validati secondo gli standard nazionali del Network nazionale della biodiversita' (NNB) e lo standard europeo INSPIRE su server/cloud centralizzati messi a disposizione tramite l'infrastruttura del Network nazionale della biodiversita' (NNB) pertinenti a regioni biogeografiche/territorio italiano; elaborazione software dei dati (basata su algoritmi di intelligenza artificiale dello stato dell'arte) volta all'estrazione di parametri omogenei e confrontabili utili alla stima dello di stato di salute di habitat, di misure di biodiversita', di modelli descrittivi e previsionali di scenari di cambiamento ambientale e climatico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le metodologie selezionate per le attivita' di monitoraggio comprendono l'utilizzo di: remote sensing sulla base delle informazioni messe a disposizione da immagini satellitari e aeree; proximal sensing, sia per la rilevazione dei processi biofisici dei sistemi ecologici direttamente in campo sia a supporto delle attivita' in situ per la calibrazione delle procedure di classificazione; sensori GPS e wireless per la registrazione da remoto degli spostamenti, dell'attivita' e delle interazioni tra specie, ed eventualmente dello status sanitario e delle condizioni fisiologiche degli animali; rete di sensori fissi a terra (centraline di monitoraggio, registratori audio, fototrappole, etc) anche associati a sonde multiparametriche ed eventuale trasferimento diretto dei dati rilevati (telemetria); rete di centraline per la misurazione dello stress dei sistemi ambientali (stazioni di rilevamento degli inquinanti degli ecosistemi acquatici, delle caratteristiche atmosferiche, dei parametri ambientali, stazioni antincendio) ed eventuale trasmissione diretta dei dati a centri di analisi in situ o trasmissione diretta delle informazioni a cloud sviluppati su scala vasta; e-DNA (acqua, aria, suolo); de-novo sequencing and re-sequencing; app per la raccolta dati omogenei e uniformi e trasmissione diretta ad un server/cloud centrale. La definizione delle tipologie di monitoraggio e' concordata in collaborazione con ciascun parco nazionale sulla base alle esigenze espresse in fase di progettazione. 2.2 I sistemi di monitoraggio per le aree marine protette Con riferimento alle aree marine protette, le attivita' di monitoraggio sono sviluppate secondo le seguenti tre tipologie principali: aspetti ambientali: monitoraggio rivolto alle specie ed agli habitat presenti nell'area marina protetta; sorveglianza e controllo: monitoraggio delle attivita' illecite che danneggiano e/o arrecano disturbo alle specie ed habitat oggetto di protezione all'interno dell'area marina protetta; fruizione: monitoraggio delle attivita' antropiche che si svolgono nell'area marina protetta al fine di disporre delle informazioni utili alla gestione delle pressioni sulle specie e sugli habitat. Le fasi previste dal piano riguardano: raccolta dati in situ attraverso l'uso di strumentazioni automatiche per la raccolta e trasmissione dei dati da remoto; archiviazione dati su server locali; condivisione secondo gli standard nazionali Network nazionale della biodiversita' (NNB) e lo standard europeo INSPIRE del dato elaborato e validato su server/cloud centrali messi a disposizione tramite l'infrastruttura del Network nazionale della biodiversita' (NNB) che coprono un'area vasta (regioni biogeografiche/territorio italiano); utilizzo di software basati su meccanismi operativi di diversa/graduale complessita' per la pulitura e l'analisi dei dati mediata dall'intelligenza artificiale per rendere piu' veloci e omogenee le operazioni e confrontabili le misure di biodiversita' e i modelli descrittivi e previsionali negli scenari di cambiamento ambientale e climatico in atto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le metodologie selezionate per le attivita' di monitoraggio sono le seguenti: remote sensing per applicazioni marine sulla base delle informazioni satellitari e aeree; proximal sensors per la rilevazione dei processi biofisici dei sistemi ecologici; sistemi RADAR, posizionati a terra, per monitorare la presenza di imbarcazioni nelle aree marine protette; questa strumentazione puo' anche essere utile ai fini della sorveglianza; robot marini di superficie (ASV) e subacquei (AUV ibridi); rete di sensori in mare; rete di centraline per la misurazione dello stress dei sistemi ambientali (stazioni di rilevamento degli inquinanti, dei parametri ambientali marini) e trasmissione dei dati a centri di analisi in situ o remoti (creati per analisi su vasta scala). La definizione delle tipologie di monitoraggio e' concordata in collaborazione con ciascuna area marina protetta sulla base alle esigenze espresse in fase di progettazione. 2.3 Le modalita' di attuazione del piano di monitoraggio La strumentazione e i servizi ad essa associati sono acquistati, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in vigore, dal Ministero della transizione ecologica, anche a mezzo di accordi di programma e/o atti convenzionali, e forniti ai parchi nazionali e alle aree marine protette sulla base dei fabbisogni individuati a livello territoriale. I parchi nazionali e le aree marine protette sono responsabili della corretta gestione e manutenzione della strumentazione. Il Ministero della transizione ecologica, nell'ambito dei termini di durata dell'investimento e comunque entro dicembre 2026, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), assicura un'adeguata formazione e addestramento del personale dei parchi nazionali e delle aree marine protette sull'uso delle tecnologie messe a disposizione. 2.4 I soggetti realizzatori Il Ministero della transizione ecologica, con successivo decreto direttoriale, potra' eventualmente identificare soggetti di cui avvalersi sia per il supporto tecnico scientifico per la definizione del piano di monitoraggio di cui al punto 2 e per le attivita' di coordinamento scientifico a supporto della sua attuazione sia per avviare le procedure di acquisizione della strumentazione e dei servizi ad essa associati, di cui al punto 2.3, ai sensi della normativa vigente. 3. Indicatori Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del Sub-Investimento oggetto della presente direttiva, e' predisposto un sistema di raccolta di dati sui seguenti indicatori, distinta per ciascun Parco nazionale ed area marina protetta: superficie di area protetta oggetto del monitoraggio avanzato; percentuale di aree protette nazionali coinvolte nel piano di monitoraggio. 4. Tempi di attuazione La predisposizione e la stipula degli accordi di programma e/o atti convenzionali con i soggetti realizzatori di cui al punto 2.4 e' prevista entro il T2 2023. La predisposizione e l'avvio delle procedure di acquisizione della fornitura e dei servizi ad essa associati e' prevista entro il T4 2023. L'avvio delle attivita' di monitoraggio e' previsto entro il T1 2024. 5. Aspetti trasversali 5.1 «Do No Significant Harm» (DNSH) - Non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali». Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformita' degli interventi al principio del «Do No Significant Harm» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili indicato all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852. Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attivita' ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, un'attivita' economica arreca un danno significativo: alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attivita' stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se e' dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo; alla protezione e al ripristino di biodiversita' e degli ecosistemi, se e' dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea. La conformita' con il principio del DNSH e' stata illustrata per l'investimento «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette» gia' in sede di predisposizione del PNRR, tramite le schede di auto-valutazione standardizzate (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). In particolare, al Sub-Investimento 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico» e' stato associato a un rischio limitato di danno ambientale. Pertanto, si applicano i requisiti minimi per il rispetto del principio DNSH (cd. Regime 2), cosi' come previsto dalla «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente», di cui alla circolare n. 32 MEF RGS - prot. 309464 del 30 dicembre 2021 e suoi successivi aggiornamenti. Il Ministero della transizione ecologica assicura il rispetto dei suddetti requisiti minimi fino al completamento della realizzazione degli interventi e, a tal fine, esplicita gli elementi essenziali necessari nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara. Gli enti parco nazionali e le aree marine protette sono altresi' tenuti a rispettare il principio del DNSH (Do No Significant Harm) ossia non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali. 5.2 Quota SUD Per il Sub-Investimento 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico» di cui alla presente direttiva, non si prevede un vincolo di destinazione delle risorse per il sud, in quanto si stratta di investimenti a favore di tutto il sistema delle aree protette nazionali. Il piano di monitoraggio per lo studio delle pressioni e delle minacce e degli effetti dei cambiamenti climatici su specie e habitat ha carattere unitario e nazionale, secondo un obiettivo di coordinamento e di omogeneizzazione dei metodi di raccolta e di elaborazione dati su tutto il territorio delle aree protette nazionali. Data la caratteristica territoriale di suddette aree protette, e' tuttavia garantita la prevalenza di superficie beneficiaria dalla misura per le aree del sud. 5.3 Principio «Pari opportunita'» Non applicabile 5.4 Notifica UE aiuti di Stato Non applicabile |
| Art. 2
Valenza ai fini del PNRR
2. Il presente decreto, nell'ambito della misura M2C4 Investimento 3.2 - digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, approva la «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» che stabilisce le modalita' di attuazione, i soggetti realizzatori, le tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la realizzazione del Piano nazionale di monitoraggio per l'attuazione del sub-investimento 3.2 a) «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico». 3. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Roma, 30 settembre 2022
Il Ministro: Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2825 |
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