Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 ottobre 2022
Criteri e modalita' di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e modalita' di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalita' di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni.


IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela della proprieta' industriale
ufficio italiano brevetti e marchi

Visti gli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale) che disciplinano, rispettivamente, il marchio collettivo e il marchio di certificazione;
Visto l'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, «Decreto Crescita», convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, per assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualita', un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria, prevedendo uno stanziamento complessivo di euro un milione per anno;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2020, che fissa i criteri e le modalita' di concessione dell'agevolazione per sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione, nonche' i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi;
Visto il comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020 n. 322, che ha introdotto modifiche e integrazioni al comma 12 del citato art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, allargando la platea dei soggetti beneficiari ai consorzi di tutela di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo ed incrementando a decorrere dall'anno 2021 lo stanziamento dedicato alla misura agevolativa a 2,5 milioni di euro per anno;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021 che ha sostituito integralmente il precedente decreto del 15 gennaio 2020 (che resta efficace solo per le domande presentate relativamente all'annualita' 2020), recependo le predette modifiche ed integrazioni introdotte a livello legislativo nelle norme di attuazione del citato comma 13 dell'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, individuando in particolare all'art. 2 i soggetti beneficiari nel modo seguente: «I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione oggetto del presente decreto sono le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione a loro riconducibili»;
Visto l'art. 6 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020 che individua, al comma 1, l'Unioncamere quale soggetto gestore della misura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», ha individuato le funzioni della Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;
Vista la convenzione stipulata tra questa Direzione generale e Unioncamere il 23 luglio 2020, che prevede la predisposizione di un nuovo bando finalizzato a disciplinare la concessione di agevolazioni per la promozione all'estero dei marchi collettivi e di certificazione da parte delle associazioni di categoria rappresentative sul territorio nazionale, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie esistenti, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020, che ha validita' per la gestione delle procedure relative ai bandi per le annualita' 2020, 2021 e 2022;
Visto il decreto direttoriale 23 luglio 2020 di approvazione della predetta convenzione, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2020;
Visto l'art. 6 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021 che conferma nel ruolo di soggetto gestore l'Unioncamere e prevede la stipula di un atto convenzionale per disciplinare i rapporti tra la DGTPI-UIBM ed il soggetto gestore;
Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021 che prevede che gli oneri derivanti dal decreto medesimo, ivi inclusi quelli relativi alla gestione, sono a carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di 2,5 milioni a decorrere dall'annualita' 2021;
Visto che l'art. 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021 prevede che con il presente provvedimento e' definito anche il «riutilizzo delle risorse residue dalle procedure precedenti» e che tali risorse ammontano per l'annualita' 2022 ad euro 207.682,13 e che consentono di avere una disponibilita' complessiva, al netto degli oneri di gestione, pari ad euro 2.484.019,00;
Visto l'atto aggiuntivo del 26 luglio 2021 alla convenzione stipulata tra questa Direzione generale e Unioncamere il 23 luglio 2020 che tiene conto di quanto disciplinato dal citato decreto 31 maggio 2021 ed incrementa gli importi per la gestione dei bandi del 2021 e del 2022;
Visto il decreto direttoriale 26 luglio 2021 di approvazione del predetto atto aggiuntivo, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2021;
Considerato quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021 che rinvia ad un provvedimento del direttore generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi la definizione delle modalita' di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalita' di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche;
Visto il decreto direttoriale 26 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 novembre 2021, n. 261, con il quale, in relazione al bando relativo alle risorse per l'annualita' 2021, sono stati definiti gli elementi previsti dal citato art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021;
Valutata l'opportunita' di definire detti elementi anche per il bando riferito alle risorse per l'annualita' 2022;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021, sono definiti i termini di apertura e modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalita' di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni diretti ad attuare la misura di cui all'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati dal comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322, a valere sulle risorse finanziarie previste per l'annualita' 2022.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Soggetto gestore

1. Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione e l'istruttoria delle domande, nonche' l'erogazione delle agevolazioni del presente provvedimento, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita'

1. I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto del presente decreto sono:
le associazioni rappresentative delle categorie produttive;
i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche;
altri organismi di tipo associativo o cooperativo.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda devono, a pena di inammissibilita', essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione gia' registrato ex articoli 11 e 11-bis del Codice della proprieta' industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione gia' registrato.
3. Il possesso dell'idoneo titolo di cui al comma 2 deve risultare da un atto formale che dimostri il conferimento dell'attivita' di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente l'agevolazione e che indichi, altresi', la durata temporale dell'attivita' di uso e/o gestione del marchio stesso.
4. In caso di contitolarita' del marchio, e' necessario che vi sia l'autorizzazione al soggetto richiedente da parte di ciascun contitolare di poter presentare la richiesta di agevolazione.
5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono, a pena di inammissibilita', essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) avere sede legale in Italia;
b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al Registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
d) non avere assunto delibere di scioglimento ne' di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1;
e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.);
f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili;
g) essere iscritti al registro delle imprese e attivi, ove applicabile;
h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.
6. I requisiti di cui ai commi 2 e 5 devono essere posseduti, a pena di inammissibilita', dal momento di presentazione della domanda sino a quello di erogazione dell'agevolazione.
7. L'erogazione dell'agevolazione e', in ogni caso, subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 9.
 
Art. 4

Oggetto dell'agevolazione e durata del progetto

1. E' oggetto dell'agevolazione la realizzazione di un progetto di promozione all'estero di un marchio collettivo o di certificazione, gia' registrato, cosi' come definito dagli articoli 11 e 11-bis del Codice della proprieta' industriale (CPI) come modificati dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.
2. Il progetto deve prevedere, a pena di inammissibilita', la realizzazione di almeno due delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio:
A. Fiere e saloni internazionali. Si intendono ricomprese anche fiere e saloni internazionali svolti in modalita' «virtuale» su piattaforme digitali;
B. Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali. Si intendono ricompresi anche eventi di intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera;
C. Incontri bilaterali con associazioni estere. Si intendono ricompresi anche incontri che abbiano luogo in Italia o all'estero, oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni;
D. Seminari in Italia con operatori esteri e all'estero. Si intendono ricompresi anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali;
E. Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line. Si intendono ricomprese anche campagne pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc.
F. Creazione di comunita' virtuali a supporto del marchio.
3. Il progetto deve essere concluso entro dieci mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione di cui al successivo art. 8.
4. Il soggetto beneficiario, in via del tutto eccezionale, puo' chiedere fino a trenta giorni prima della scadenza del progetto, nelle forme descritte al successivo art. 12, una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a due mesi, con istanza motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore.
 
Art. 5

Tipologia delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 1° luglio 2022.
2. Le spese ammissibili, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 31 maggio 2021, in relazione alle iniziative ammissibili sono le seguenti: Iniziativa A - Fiere e saloni internazionali
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
a. quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero. Sono incluse anche tutte le spese per servizi fieristici gestiti in esclusiva dal soggetto organizzatore (assicurazioni, servizi di pulizia e vigilanza, allacciamenti, servizi tecnici, ecc.); spese di hostessing; noleggio di allestimenti per stand (arredi, strutture quali pareti mobili, vetrine, ecc.); iscrizione al catalogo della manifestazione. Spese di affitto spazi per conferenze stampa o press meeting; spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza in fiera/salone di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario. Consulenze esterne (es. designer/architetti) per allestimento stand;
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di schermi, impianti audio e video, ecc., attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografici e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, ecc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attivita' di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualita'/funzionalita' delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Iniziativa B - Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
b. affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei. Sono incluse spese per l'affitto di location, diverse da sedi fieristiche (es. temporary store, vetrine aeroportuali, ecc.) in cui organizzare eventi di promozione dei prodotti/servizi contraddistinti da marchi collettivi o di certificazione (degustazioni, serate a tema, sfilate, ecc.). Sono incluse, altresi', spese per noleggio arredi (strutture quali pareti mobili, vetrine, espositori, ecc.). Spese di affitto spazi per conferenze stampa o press meeting; spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Consulenze esterne (es. designer/architetti) per allestimento stand;
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es. monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, ecc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attivita' di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualita'/funzionalita' delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario. Iniziativa C - Incontri bilaterali con associazioni estere
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es. monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attivita' di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualita'/funzionalita' delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario;
f. affitto sale per attivita' di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. Sono incluse spese per l'affitto di location, anche all'interno di sedi fieristiche, in cui realizzare incontri bilaterali. Sono ammissibili spese di consulenza/docenza comprensiva delle spese di viaggio per la partecipazione di esperti di settore agli incontri bilaterali. Sono, inoltre, ammissibili spese di consulenza per la ricerca di partner. Iniziativa D - Seminari in Italia con operatori esteri e all'estero
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es. monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, ecc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attivita' di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualita'/funzionalita' delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario;
f. affitto sale per attivita' di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. Sono incluse spese per l'affitto di location, anche all'interno di sedi fieristiche, in cui realizzare iniziative seminariali e divulgative. Sono inoltre ammissibili spese di consulenza/docenza comprensiva delle spese di viaggio per la partecipazione di esperi di settore agli incontri seminariali. Iniziativa E - Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es. monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) nell'ipotesi in cui l'azione di comunicazione preveda la realizzazione di eventi in presenza;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, ecc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attivita' di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualita'/funzionalita' delle produzioni/servizi a marchio, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario. Iniziativa F - Creazione di comunita' virtuali a supporto del marchio.
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Sono incluse spese di traduzione dei testi da pubblicare sulla community e di interpretariato in occasione degli incontri internazionali della community;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per la creazione, lo sviluppo e la gestione della community (consulenza di esperti di: social marketing, sviluppo software, grafica, coordinamento e sviluppo della community);
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di pubblicita' della community (conferenze stampa, servizi di direct mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.).
3. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi:
a. prestati da amministratori del soggetto richiedente o loro prossimi congiunti;
b. prestati da societa' nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto beneficiario;
c. qualsiasi forma di auto-fatturazione.
 
Art. 6

Entita' dell'agevolazione e risorse disponibili

1. L'agevolazione e' concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.
2. L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non puo' superare 150.000,00 euro, a fronte di una o piu' domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. E' possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
3. Non e' possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
4. Fermo restando l'importo totale dell'agevolazione concessa, l'importo delle agevolazioni per tipologia di iniziativa potra' variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
5. In ogni caso, non sara' possibile rendicontare iniziative diverse da quelle per le quali e' stata concessa l'agevolazione.
6. L'importo dell'agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sara' rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L'ammontare dell'agevolazione, cosi' definitivamente determinata, non potra' essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
7. In ogni caso, l'agevolazione non sara' erogata se il soggetto beneficiario non avra' sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione.
8. Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari per l'attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente, ivi inclusi i residui derivanti dalle procedure precedenti, a euro 2.484.019,00.
9. Qualora le agevolazioni di cui al presente decreto configurino aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE, esse verranno concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa unica non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).
 
Art. 7

Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 22 novembre 2022 ed entro e non oltre le 24,00 del 22 dicembre 2022, pena l'irricevibilita' della domanda stessa.
2. Le domande devono essere trasmesse - a pena di inammissibilita' - dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi2022@legalmail.it indicando nell'oggetto «AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE».
3. La domanda di agevolazione (Allegato 1) e il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2) devono, a pena di inammissibilita', essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione. L'Allegato 1 e l'Allegato 2 devono essere altresi' trasmessi in formato Word.
4. Domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate ai commi precedenti non saranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.
La domanda, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76).
5. La domanda di agevolazione contiene le seguenti dichiarazioni:
a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di appartenere ad una delle tipologie dei soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in possesso di atto formale che dimostri il conferimento dell'attivita' di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio gia' registrato al soggetto richiedente;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in possesso di autorizzazione da parte di ciascun contitolare del marchio a presentare la richiesta di agevolazione;
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere sede legale in Italia;
e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione e' iscritta al Registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (solo in caso di associazioni riconosciute);
f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver assunto delibere di scioglimento ne' di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 3;
h. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.);
i. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere sottoposti a procedure concorsuali (ove applicabili);
j. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere iscritti al registro delle imprese (ove applicabile);
k. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (ove applicabile);
l. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non saranno forniti da amministratori o loro prossimi congiunti o da societa' nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto richiedente;
m. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le spese da sostenere per la realizzazione del Progetto di promozione del marchio (All.2, punto 6. Riepilogo delle spese previste e importo dell'agevolazione richiesta) rientrano nella sfera della propria attivita' per la quale l'IVA e' a carico del soggetto richiedente.
Alla domanda di agevolazione deve essere allegata idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda.
6. La domanda di agevolazione (Allegato 1) deve essere corredata dal Progetto di promozione del marchio (Allegato 2), con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti:
gli obiettivi finali e i risultati che si intendono perseguire con la promozione del marchio collettivo;
le inziative che si intendono realizzare con una puntuale descrizione dei servizi da acquisire (coerentemente alla tipologia delle spese ammesse per ciascuna iniziativa) e i relativi costi preventivati;
il dettaglio delle spese previste;
gli indicatori di risultato attesi.
Nel caso di contitolarita' del marchio, occorre altresi' allegare autorizzazione da parte di ciascun contitolare del marchio a presentare la richiesta di agevolazione.
Nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal titolare, occorre allegare atto formale che dimostri il conferimento dell'attivita' in uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente.
7. La domanda di agevolazione, gli allegati e tutta la documentazione devono - a pena di inammissibilita' - essere inviati unicamente dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso, occorre allegare - pena l'inammissibilita' della domanda - la procura speciale firmata digitalmente sia dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale, come da modello allegato (Allegato 3). Nell'oggetto della PEC si deve riportare il nome del soggetto richiedente l'agevolazione.
8. L'Unioncamere non assume responsabilita' per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore ne' per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente.
9. La domanda di agevolazione non e' ammissibile nei seguenti casi:
a. se presentata prima delle ore 9:00 del 22 novembre 2022 o dopo le 24,00 del 22 dicembre 2022;
b. se non inviata secondo le modalita' richieste;
c. se non sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
d. se priva dell'Allegato 1;
e. se priva del Progetto di promozione del marchio (Allegato 2);
f. se carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (Allegato 3);
g. se presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 o privi dei requisiti di cui allo stesso articolo.
10. Per informazioni relative al contenuto del presente provvedimento e sulle procedure di presentazione della domanda: info@marchicollettivi2022.it
 
Art. 8

Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione

1. I progetti presentati regolarmente entro i termini e modalita' di cui all'art. 7 saranno oggetto di istruttoria compiuta dal soggetto gestore entro il 13 marzo 2023.
2. L'istruttoria delle domande e' effettuata dal soggetto gestore che verifica la regolarita' formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilita' previste dal presente provvedimento nonche', sulla base della documentazione prodotta, effettua un esame di merito.
3. Il soggetto gestore puo' richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione. Tali richieste sono comunicate nelle forme descritte al successivo art. 12. Al fine di consentire un piu' agevole completamento dell'istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dal soggetto richiedente entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione al soggetto interessato.
4. L'istruttoria si conclude con l'ammissibilita' della domanda e la determinazione dell'importo totale di spese ammissibili e della relativa agevolazione concedibile, ovvero con il diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di diniego e' notificato al soggetto interessato, nelle forme descritte al successivo art. 12.
5. In base alle risorse disponibili di cui all'art. 6, comma 8, il soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione con l'indicazione delle spese ammissibili e delle agevolazioni concesse che viene notificato al soggetto richiedente interessato.
6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili risultasse maggiore delle predette risorse disponibili, il soggetto gestore procedera' ad operare per tutte le agevolazioni concedibili una uguale riduzione percentuale dei relativi importi, in modo da assicurare la finanziabilita' di tutti i progetti ammissibili.
7. Qualora, per la finalita' di cui al comma 6, fosse necessario apportare una riduzione superiore al 50% degli importi concedibili, il soggetto gestore procedera', secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande valutate ammissibili, ad operare la riduzione dei relativi importi nella misura del 50% sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, al fine di assicurare l'efficace attuazione dei progetti, il soggetto gestore si riserva la facolta' di richiedere la rimodulazione del Progetto di promozione del marchio originario e dei relativi costi, fatto salvo l'obbligo di prevedere la realizzazione di almeno due iniziative.
9. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessita' di adottare modifiche che tuttavia non alterino gli obiettivi e le finalita' del progetto stesso, il soggetto beneficiario - entro il termine di almeno trenta giorni dalla realizzazione delle attivita' per quali si richiede la variazione - le sottopone alla necessaria approvazione del soggetto gestore, nelle forme descritte al successivo art. 12. In fase di rendicontazione non saranno prese in considerazione modifiche progettuali non espressamente autorizzate.
 
Art. 9

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture quietanzate, e del raggiungimento degli obiettivi del progetto.
2. La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencate, deve essere inviata - entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto - dal soggetto beneficiario a Unioncamere tramite PEC all'indirizzo marchicollettivi2022@legalmail.it:
a. relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili alle singole spese sostenute;
b. copia conforme dei titoli di spesa quietanzati con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con le spese approvate;
c. attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA da cui si evinca l'avvenuto pagamento della spesa, l'importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilita' della spesa stessa. Per le spese sostenute in valuta diversa dall'euro ai fini del rimborso si terra' in considerazione il tasso di cambio alla data dell'effettuazione del pagamento del servizio;
d. preventivi di spesa per i servizi acquisiti;
e. curriculum del fornitore che evidenzi l'adeguatezza delle capacita' tecnico professionali ed organizzative rispetto alla fornitura del servizio. Nel caso di un servizio reso da professionista questi dovra' essere titolare di partita IVA coerente con l'attivita' svolta. I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati dai soggetti beneficiari entro la data di conclusione del progetto.
3. L'erogazione dell'agevolazione sara' effettuata dal soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario del soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute.
4. Il soggetto beneficiario puo' richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare dell'agevolazione concessa, svincolata dall'avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza fideiussoria assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo.
5. Il soggetto beneficiario che abbia sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione puo' richiedere - in corso di realizzazione del progetto - l'erogazione parziale dell'agevolazione in ragione delle spese sostenute secondo le modalita' previste ai commi 1 e 2 e comunque in misura non superiore al 50% delle spese sostenute.
6. L'erogazione dell'anticipo dell'agevolazione sara' effettuata da Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla trasmissione a Unioncamere - all'indirizzo PEC marchicollettivi2022@legalmail.it - della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, o della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 5.
 
Art. 10

Monitoraggio e controlli dei progetti

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere, nelle forme descritte al successivo art. 12, allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti.
2. In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero dello sviluppo economico possono effettuare controlli anche a campione sui progetti finanziati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione dei progetti.
3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il soggetto gestore e il Ministero dello sviluppo economico potranno effettuare - su almeno il 5% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione anche presso la sede dei soggetti beneficiari sorteggiati.
4. Il soggetto beneficiario, inoltre, si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto.
 
Art. 11

Revoca e rinuncia dell'agevolazione

1. Unioncamere provvedera' alla revoca dell'agevolazione qualora:
a. l'agevolazione sia stata concessa sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato;
b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto di promozione di cui al precedente art. 4;
c. ci sia difformita' tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate di cui all'art. 8 e la sua realizzazione;
d. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli ulteriori obblighi previsti nel presente provvedimento;
e. la scadenza dell'atto formale di cui all'art. 3, comma 3, intervenga nel corso dello svolgimento del progetto e non sia rinnovato per un periodo temporale pari almeno alla durata del progetto.
2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite PEC al seguente indirizzo: marchicollettivi2022@legalmail.it riportando nell'oggetto della PEC la dicitura «Rinuncia» e il numero di protocollo della comunicazione di concessione.
3. Nel caso di avvenuta erogazione i soggetti beneficiari devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il soggetto gestore provvedera' al recupero delle somme gia' erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
 
Art. 12

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da Unioncamere ai soggetti beneficiari che presenteranno domanda di agevolazione e viceversa, avverranno attraverso posta elettronica certificata (PEC), come previsto all'art. 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le comunicazioni al soggetto gestore da parte dei soggetti beneficiari dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: marchicollettivi2022@legalmail.it dall'indirizzo PEC del beneficiario (o, nei casi di specie, dalla PEC del procuratore speciale).
3. Le comunicazioni da parte di Unioncamere ai soggetti richiedenti saranno inviate all'indirizzo PEC dal quale e' stata trasmessa la domanda di agevolazione.
 
Art. 13

Norme per la tutela rispetto al trattamento dei dati personali

1. Si applicano le disposizioni del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) relativo alla «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali» per tutte le attivita' connesse al presente provvedimento.
2. Il titolare del trattamento dati e' Unioncamere - Unione italiane delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma. L'informativa ex articoli 13 e 14 del regolamento sopracitato sara' pubblicata sui siti internet del soggetto gestore e sul sito di progetto.
 
Art. 14

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, www.uibm.gov.it del soggetto gestore, www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto www.marchicollettivi2022.it
Roma, 3 ottobre 2022

Il direttore generale: Lirosi