Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2022 (vai al sommario) |
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LEGGE 17 novembre 2022, n. 175 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 novembre 2022
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 23 settembre 2022. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 99. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144 All'articolo 1: al comma 2, al primo periodo, le parole: «Gestore del mercati energetici» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati energetici» e, al secondo periodo, le parole: «del 8 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 gennaio 2022,»; al comma 4, le parole: «Gestore del mercati energetici» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati energetici»; al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «si rifornisca» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e' riportato» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»; al comma 7, quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati»; al comma 8, al primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate» e, al secondo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»; al comma 9, le parole: «euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno»; al comma 11, lettera b), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto periodo». All'articolo 2: al comma 5, al primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle Entrate» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate» e, al secondo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore». All'articolo 3: al comma 1, al primo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' SACE S.p.A.», le parole: «Comunicazione della Commissione Quadro» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro» e dopo le parole: «contro l'Ucraina» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «di richiesta, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «di richiesta nonche'»; al comma 2, le parole: «Comunicazione della Commissione Quadro» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro», le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' SACE S.p.A.», dopo le parole: «dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a)» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000»; al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; al comma 4: alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; alla lettera b), capoverso 5-bis: al primo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' SACE S.p.A.», le parole: «Comunicazione della Commissione Quadro» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro», dopo le parole: «contro l'Ucraina» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.»; al terzo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»; al comma 8, al primo periodo, le parole: «Alla copertura degli oneri, derivanti dalle» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle» e, al secondo periodo, le parole: «Alla copertura degli oneri derivanti dalle» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle». All'articolo 4: al comma 1, alinea, dopo le parole: «31 ottobre 2022» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022»; al comma 2, dopo le parole: «31 ottobre 2022» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022»; al comma 3: al primo periodo, le parole: «articolo 25, trasmettono, entro il 10 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 25 trasmettono, entro il 28 novembre» e le parole: «30 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «18 novembre»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a)»; al comma 6, le parole: «492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024». All'articolo 5: al comma 3, dopo le parole: «di contribuire» sono inserite le seguenti: «a far fronte» e le parole: «e al perdurare» sono sostituite dalle seguenti: «e dal perdurare»; al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», la parola: «Ministero», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Ministro», le parole: «previa intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza» e le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»; al comma 5, dopo le parole: «richiamate nel comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «da parte della struttura interessata» sono sostituite dalle seguenti: «, da parte della struttura interessata,»; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale. 6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas»; alla rubrica, le parole: «ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «e degli enti». All'articolo 6: al comma 1, dopo le parole: «di cui al medesimo articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1,». All' articolo 8: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita'»; al comma 2, le parole: «45 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo», le parole: «54 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo», le parole: «e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «, diversi dai soggetti di cui al comma 1,» e le parole: «in proporzione ai costi sostenuti nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021»; al comma 3, le parole: «sono individuate le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalita' di erogazione nonche' le procedure di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonche' le procedure di controllo»; al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «si avvalgono» sono inserite le seguenti: «di societa' in house», le parole: «e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «previa stipulazione di apposite convenzioni» e le parole: «, di societa' in house» sono soppresse; al comma 6, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo». All'articolo 9: al comma 1, capoverso 14-bis, le parole: «prescrizioni, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «prescrizioni ovvero». All'articolo 10: al comma 1, le parole: «utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari»; al comma 2, dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari» e le parole: «del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal medesimo decreto legislativo»; alla rubrica, dopo le parole: «del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari». All'articolo 11: al comma 1: al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 101 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»; al terzo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1» e le parole: «n. 27 e, quanto» sono sostituite dalle seguenti: «n. 27, quanto»; alla rubrica, le parole: «Contributo energia e gas per cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche». All'articolo 14: al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,». All'articolo 15: al comma 1, le parole: «regionale e provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «regionale, provinciale»; al comma 2, le parole: «e' riconosciuto, previa» sono sostituite dalle seguenti: « e' riconosciuto previa». All'articolo 16: al comma 1, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»; alla rubrica, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi». All'articolo 18: al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennita' sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo»; al comma 2, le parole: «con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto». All'articolo 19: al comma 1, secondo periodo, le parole: «che provvede» sono sostituite dalle seguenti: «, che provvede»; al comma 8, dopo le parole: «L'INPS eroga» sono inserite le seguenti: «, nel mese di novembre 2022», le parole: «di lavoro, alla data» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro alla data » e le parole: «nel mese di novembre 2022, » sono soppresse; ai commi 9 e 10, le parole: «Per coloro» sono sostituite dalle seguenti: «A coloro»; al comma 11, al primo periodo, le parole: «i cui contratti sono attivi» sono sostituite dalle seguenti: «i cui contratti sono in corso» e, al secondo periodo, dopo le parole: «I soggetti» e' inserita la seguente: «richiedenti»; al comma 12, al secondo e al quarto periodo, le parole: «da Sport e Salute S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla societa' Sport e Salute S.p.A.» e, al terzo periodo, le parole: «a Sport e Salute S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla societa' Sport e Salute S.p.A.»; al comma 13, le parole: «ai lavoratori stagionali, sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro»; al comma 14, dopo le parole: «lavoratori dello spettacolo» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 15, dopo le parole: «commi 15 e 16» e' inserito il seguente segno d 'interpunzione: «,»; al comma 18, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»; al comma 20, le parole: «saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite dall'INPS e dalla societa' Sport e Salute S.p.A.». All'articolo 21: al comma 1, la parola: «correlate» e' sostituita dalla seguente: «correlato»; alla rubrica, le parole: «Recupero prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Recupero delle prestazioni». All'articolo 22: al comma 2, al primo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al»; al comma 3, capoverso 4-bis, al secondo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti», al terzo periodo, le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti» e, al quarto periodo, le parole: «sono rese pubbliche sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono pubblicate nel sito internet istituzionale». All'articolo 23: al comma l, lettera a), le parole: «sul proprio sito istituzionale nonche' sulla» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale e nella». All'articolo 24: al comma 1, le parole: «aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e le parole: «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,». All'articolo 25: al comma 1, capoverso Art. 1-bis: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilita' di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalita' previste dalla medesima riforma»; al comma 2, primo periodo, le parole da: «Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono» fino a: «o gli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge»; al comma 4, le parole: «Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 e' assicurato il corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo»; al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «dall'imposta di registro» sono inserite le seguenti: «prevista dal testo unico». All'articolo 26: al comma 2: alla lettera a), numero 2), le parole: «e l'incremento degli spazi» sono sostituite dalle seguenti: «e incrementare gli spazi»; alla lettera d), le parole: «modalita' di conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «modalita' di stipulazione» e le parole: «e del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro»; alla lettera e), le parole: «o non adeguatamente sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «o erogati in misura non sufficiente»; al comma 3, primo e secondo periodo, dopo le parole: «le competenze in uscita» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 5, le parole: «nel decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui al decreto». All'articolo 27: al comma 1, lettere a) e d), le parole: «n. 205.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 205». All'articolo 28: al comma 2, al secondo periodo, le parole: «tra le organizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra rappresentanti delle organizzazioni» e le parole: «compresa una rappresentanza» sono soppresse e, al quarto periodo, le parole: «o semi esonero» sono sostituite dalle seguenti: «totale o parziale»; al comma 3, le parole: «e delle articolazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «, delle articolazioni» e le parole: «e l'area territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'area territoriale»; al comma 6, le parole: «rimborso spese » sono sostituite dalle seguenti: «rimborso di spese». All'articolo 29: al comma 1, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,». All'articolo 30: alla rubrica, le parole: «Utilizzo economie» sono sostituite dalle seguenti: «Utilizzo delle economie derivanti». All'articolo 31: alla rubrica, le parole: «Realizzazione piattaforme» sono sostituite dalle seguenti: «Realizzazione delle piattaforme» e dopo le parole: «delle misure del PNRR» sono inserite le seguenti: «da parte». All'articolo 32: al comma 1, capoverso 6-quater, primo periodo, le parole: «l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione», la parola: «previste» e' sostituita dalla seguente: «previsti», dopo la parola: «interessate,» sono inserite le seguenti: «la societa'» e la parola: «conclusione» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione». All'articolo 33: al comma 2, le parole: «alla data» sono sostituite dalle seguenti: «il giorno antecedente la data». All'articolo 34: al comma 1, al primo periodo, le parole: «territoriale, n. 305» sono sostituite dalle seguenti: «territoriale n. 305» e, al secondo periodo, la parola: «previste» e' sostituita dalla seguente: «previsti»; alla rubrica, le parole: «della misura PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «della misura del PNRR». Nella sezione IV del capo III, dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente: «Art. 34-bis (Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR). - 1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: «Art. 35-bis (Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione). - 1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis". 2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di richiesta della garanzia" sono inserite le seguenti: "nonche' nel contratto di finanziamento stipulato"». All'articolo 37: al comma 1: alla lettera a), dopo le parole: «al comma 227,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni" e, al secondo periodo,»; alla lettera c), la parola: «innalzato» e' sostituita dalla seguente: «, aumentato»; al comma 2, primo periodo, le parole: «commi 224 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 224 a 237-bis» e le parole: «nel registro aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nel Registro nazionale degli aiuti di Stato»; al comma 3: al primo periodo, le parole: «La presente disposizione si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano»; al secondo periodo, dopo la parola: «Qualora» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «il termine di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di cui al citato articolo» e le parole: «lo stesso deve essere discusso» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228»; alla rubrica, la parola: «cessione» e' sostituita dalla seguente: «cessazione» e le parole: «non vertenti» sono sostituite dalle seguenti: «che non versano». L'articolo 38 e' sostituito dal seguente: «Art. 38 (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023"; b) al comma 10, le parole: "entro il 16 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2023" e le parole: "entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024" e "a decorrere dal 17 dicembre 2022" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025" e "a decorrere dal 17 dicembre 2023"; c) al comma 11, secondo periodo, le parole: "17 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "17 dicembre 2023". 2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale certificazione puo' essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9"; b) al terzo periodo, le parole: "La certificazione di cui al primo e secondo periodo puo' essere richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste". 3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1». All'articolo 39: al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'articolo 117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e dopo le parole: «l'articolo 50 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al». All'articolo 40: al comma 1, le parole: «salvo disdetta» sono sostituite dalle seguenti: «salva disdetta da parte»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale "Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST" - sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni». All'articolo 41: al comma 1: alla lettera a): al numero 2): al numero 1, capoverso 1, lettera f), le parole: «dell'Union europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; al capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della»; al capoverso 1-quater, le parole: «in uno stato» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato»; alla lettera b): al capoverso Art. 6-ter: alla rubrica, le parole: «ovvero per le navi» sono sostituite dalle seguenti: «e alle navi»; al comma 1, le parole: «e 9-quater, si» sono sostituite dalle seguenti: «e 9-quater si» e dopo le parole: «dell'articolo 162 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al»; al comma 4, dopo le parole: «e del Consiglio» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al capoverso Art. 6-quinquies, comma 1, lettera a), le parole: «trasporto merci» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto di merci»; al capoverso Art. 6-sexies: al comma 1: all'alinea, la parola: «previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni»; alla lettera b), la parola: «stato» e' sostituita dalla seguente: «Stato»; alla lettera c), la parola: «battente» e' sostituita dalla seguente: «batte»; al comma 2, le parole: «battenti bandiera dello» sono sostituite dalle seguenti: «battenti bandiera di Stati appartenenti allo»; al capoverso Art. 6-septies, comma 1, alinea, la parola: «previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni»; al capoverso Art. 6-octies, comma 1, la parola: «comunitari» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e dopo le parole: «19,1 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»; al comma 3: all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo»; alla lettera b), le parole: «di competenza nella conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza». All'articolo 42: al comma 2, le parole: «al comma 1, sono» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 sono»; al comma 3, le parole: «a misure» sono sostituite dalle seguenti: «al finanziamento di misure». All'articolo 43: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonche' dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario; c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate; d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42; h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4; i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; al comma 4, le parole: « alla fine » sono sostituite dalle seguenti: «, in fine,»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023». Dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente: «Art. 43-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». |
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