Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 settembre 2022 |
Liquidazione di ulteriori risorse in favore degli ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2021 e determinazione di ulteriori risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, che al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 45, con il quale e' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite le relative aree funzionali; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), l'erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024» ed in particolare, la tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al n. 884 del 21 febbraio 2022, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) - CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»; Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui e' stata istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021 n. 140, registrato dalla Corte dei conti in data 9 settembre 2021 al n. 2480, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale e' stato conferito l'incarico di direttore generale della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli; Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2022 al n. 299, recante «Individuazione delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2018; Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto sopra citato, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2019; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2020, con il quale e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2020; Visto il secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2021-2023, approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nell'ambito del nuovo Piano degli interventi e dei servizi sociali che contiene al suo interno anche il Piano sociale nazionale 2021-2023; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 di adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' relativo al triennio 2021-2023 e di riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023; Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare: al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita'; al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalita' in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella dell'on.le Andrea Orlando a Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021 con il quale sono state determinate le somme prenotate per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2021; Considerato che successivamente alla emanazione del citato decreto n. 144 del 25 giugno 2021, l'Azienda sociale comasca e lariana in qualita' di ente capofila dell'ambito Lom-29, ha segnalato che per mero errore materiale, pur avendo inserito entro il 28 febbraio 2021 sulla piattaforma appositamente messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le previsioni per l'anno corrente del numero medio di assistenti sociali in servizio, non ha finalizzato l'inserimento con la validazione finale, circostanza che risultata confermata dalle risultanze della piattaforma; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 126 del 13 luglio 2022, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il MLPS con il n. 268 del 21 luglio 2022 e ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 4 agosto 2022, n. 2132, che determina le somme liquidabili per l'annualita' 2021 e le somme prenotate per il 2022 spettanti agli ambiti territoriali sociali quale contributo per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato; Considerato che successivamente alla emanazione del citato decreto n. 126 del 13 luglio 2022, i Comuni di Silvi, Morcone e Sapri e l'Azienda sociale centro Lario e Valli, in qualita' di enti capofila dei rispettivi ambiti territoriali, hanno segnalato che per mero errore materiale, pur avendo inserito entro il 28 febbraio 2022 sulla piattaforma appositamente messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati sul numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno 2021 e su quelli previsti per il 2022 nel rispettivo territorio, non hanno finalizzato l'inserimento con la validazione finale, circostanza che risultata confermata dalle risultanze della piattaforma; Preso atto che le somme liquidabili determinate con il decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 sono inferiori agli importi prenotati determinati dal precedente decreto ministeriale n. 144 del 25 giugno 2021 e pertanto risulta possibile liquidare le risorse spettanti all'Azienda sociale comasca e lariana sulla base dei dati presentati a consuntivo sul 2021, anche se i relativi importi non risultavano prenotati; Ritenuto di poter liquidare ulteriori somme per l'annualita' 2021 e di poter determinare il valore delle somme che potranno essere prenotate per il 2022, in favore degli ambiti territoriali sociali indicati nel prospetto allegato che pur avendo inserito nel sistema informativo dei servizi sociali i dati relativi non risultano aver finalizzato correttamente le richieste presentate per errore irrilevante ai fini del riconoscimento delle risorse;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015; b) «Riparto del Fondo poverta'»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo Poverta' secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno; f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti le modalita' di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447 del 12 febbraio 2021 e n. 938 del 4 febbraio 2022; g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse; h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. |
| Allegato
Tabella 1 Somme liquidabili annualita' 2021
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2 Somme prenotate annualita' 2022
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Determinazione delle ulteriori somme liquidabili annualita' 2021
1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2021 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, preso atto che alcuni ambiti territoriali pur avendo presentato nei termini del 28 febbraio i prospetti riassuntivi contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021, non li hanno finalizzati correttamente per mero errore materiale, sono determinate, ad integrazione del decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 e nei limiti delle somme prenotate, le ulteriori somme liquidabili agli Ambiti territoriali secondo la allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto, per un totale di euro 420.206,46. 2. Tale importo sara' liquidato con risorse a valere sulle somme prenotate, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021. Le somme residue rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. |
| Art. 3
Determinazione delle somme prenotate annualita' 2022
1. Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, preso atto che alcuni ambiti territoriali pur avendo presentato nei termini del 28 febbraio 2022 i prospetti riassuntivi contenenti la previsione del numero di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2022, non li hanno finalizzati correttamente per mero errore materiale, sono determinate, ad integrazione del decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 le somme prenotate secondo il prospetto allegato, per un totale di euro 412.829,15. L'importo totale complessivo delle risorse per l'annualita' 2022 risulta pertanto pari a euro 82.208.209,87. 2. In sede di riparto del Fondo poverta', le somme prenotate di cui al comma precedente sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l'anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. 3. In sede di riparto del Fondo poverta', anche le somme di cui al prospetto allegato saranno determinate entro il 30 giugno 2023 e laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell'annualita' 2023, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. |
| Art. 4
Capitolo di spesa
1. La spesa complessiva gravera' sulla disponibilita' sul capitolo 3550 PG 1 «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la poverta' - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 - «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» per l'anno finanziario 2022. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 22 settembre 2022
Il Ministro: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2728 |
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