Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2022
Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;
d) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema informativo agricolo nazionale;
e) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
g) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 52, paragrafo 6, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
h) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
i) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;
k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche condizioni di ammissibilita' definito all'art. 3, comma 3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l) «tipi di intervento»: spese concernenti l'attuazione specifica nell'ambito di un obiettivo;
m) «Operazione»: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC, come definito all'art. 3 (4) del regolamento di base;
n) «tipo di spesa»: un'operazione legata ad un intervento pertinente previsto nel piano strategico della PAC, come definito all'art. 22 del regolamento delegato;
o) «socio produttore»: un socio persona fisica o giuridica costituita da produttori che e' socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori.
 
Art. 2

Riconoscimento di organizzazioni di produttori

1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'art. 31 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.
3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26 del presente decreto.
4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.
5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
6. Nel caso in cui il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «Sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la suddetta sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «Sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita e' composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento e' richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.
7. Le regioni eseguono l'iter istruttorio verificando, in particolare, che tutti i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 siano rispettati e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.
 
Art. 3

Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci richiesto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e' fissato in 15 produttori. Se all'organizzazione richiedente il riconoscimento aderiscono soci produttori che sono essi stessi persone giuridiche, al raggiungimento del numero minimo di soci contribuiscono i produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola impresa agricola, diversamente la persona giuridica contera' come un unico produttore. Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio produttore persona giuridica, e' conteggiato una sola volta. Stessa regola si applica ad un aderente a piu' soci persone giuridiche.
I vincoli assunti nei confronti dell'OP dal socio produttore persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti.
In deroga al comma 1, il numero minimo di soci e' fissato in 5 produttori per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 0802 31 e NC 0802 32) e per i prodotti di cui ai codici NC 09 e NC 12.
2. Le regioni possono stabilire un fatturato minimo che ogni socio produttore deve rappresentare per essere considerato ai fini del numero minimo di soci.
3. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, e' comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 26. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono considerati ai fini del numero minimo.
4. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'art. 31 del regolamento delegato, e' il seguente:
a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;
b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per due o piu' prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;
c) euro 200.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno o piu' prodotti il cui codice NC inizia con 09;
d) euro 500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno o piu' prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 09 o NC 12.
In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile e' di:
a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0709 99 90 40, 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;
in deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile e' di:
b1) euro 1.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per due o piu' prodotti di cui alla lettera a1).
Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario per il riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non e' preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto, salvo che l'efficacia del recesso non decorra dalla conclusione dell'ultimo anno del programma operativo poliennale dell'OP.
Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo.
Sono fatti salvi i parametri piu' alti definiti dalle regioni.
Il valore minimo della produzione commercializzabile e' lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'art. 50, paragrafo 5 del regolamento di base.
5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 4, si applicano le deroghe seguenti:
a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (UE) n. 848/2018, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;
b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.
6. Le regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello piu' elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA.
7. Per un dato prodotto, il riconoscimento puo' essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, puo', per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.
8. Un produttore puo' aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia, se un prodotto e' utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.
9. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto.
10. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.
11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti», come definiti all'art. 31 paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 2022/126.
 
Art. 4
Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni di
organizzazioni di produttori transnazionali

1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo status di organizzazione di produttori transazionale.
2. Le AOP che associano una o piu' OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla regione il riconoscimento dello status di associazione di organizzazioni di produttori transazionale.
3. La regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti inerenti al riconoscimento, all'approvazione e all'attuazione dei PO.
 
Art. 5

Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP

1. L'OP puo' autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.
2. L'OP puo' autorizzare i soci produttori a commercializzare, essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantita' di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attivita' commerciali della loro organizzazione.
3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.
Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.
4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non puo' complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.
 
Art. 6

Esternalizzazione

1. Le OP, in conformita' con l'art. 31, paragrafo 8 del regolamento delegato e con l'art. 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 31, paragrafo 7 del regolamento delegato, una parte delle loro attivita'. Nessuna attivita' puo' essere esternalizzata dall'OP a societa' in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa.
2. L'attivita' di commercializzazione puo' essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.
3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP.
 
Art. 7

Delega della fatturazione

1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta a far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato.
2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sara' escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Le OP che intendono avvalersi della possibilita' di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualita' successiva.
4. La regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'Organismo pagatore competente.
 
Art. 8

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La domanda deve specificare i prodotti e le attivita' oggetto del riconoscimento e contenere le informazioni necessarie a valutare l'idoneita' a svolgere le attivita' dichiarate.
2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5 e sono costituite da OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
3. Ai fini del riconoscimento, le AOP sono costituite da almeno n. 4 OP riconosciute o devono rappresentare un valore minimo della produzione commercializzabile di euro 25.000.000,00. Per le AOP gia' riconosciute alla data di approvazione del presente provvedimento tali parametri possono essere raggiunti entro il 30 settembre 2024. Sono fatti salvi i parametri piu' alti definiti dalle regioni.
4. L'AOP deve disporre di personale funzionale allo svolgimento dell'attivita' posta in essere per i prodotti oggetto del riconoscimento.
Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova associazione di organizzazione di produttori, non e' preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi hanno ottenuto il recesso da associazioni di organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto.
5. La richiesta di riconoscimento e' presentata alla regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.
6. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita anche nel sistema informativo di cui all'art. 26.
7. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP puo' essere socia di una AOP. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente piu' del 10% dei diritti di voto e possedere piu' del 10% delle quote o del capitale della AOP.
8. Un' OP puo' essere socia di piu' AOP, a condizione che per un determinato prodotto o gruppo di prodotti e per una determinata attivita', l'OP sia socia di una sola associazione di organizzazione di produttori che attua un programma operativo.
 
Art. 9

Soci non produttori

1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'OP.
2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attivita' ad esso legate.
 
Art. 10
Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro
associazioni

1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento.
2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non puo' detenere piu' del 35% dei diritti di voto e piu' del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le societa' alle quali aderisce non puo' superare la percentuale del 35% del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le societa' alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.
3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potra' superare il 50%.
4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno e' persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore, non alla persona giuridica.
5. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di societa' cooperative agricole e ai loro consorzi.
6. Quando una OP e' costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.
7. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4, le OP non possono essere societa' controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 3 del codice civile.
8. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.
 
Art. 11

Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro Organismo associativo ad una OP, non puo' essere inferiore ad un anno.
2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.
3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.
L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione dello stesso socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.
4. La richiesta di recesso puo' essere limitata anche a uno o piu' prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP.
6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potra' aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione. Le OP provvedono a comunicare i provvedimenti di espulsione alla regione e all'organismo pagatore.
 
Art. 12

Fusioni e riorganizzazioni

1. Per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica entita', nella forma ritenuta piu' idonea dai due o piu' soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:
a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;
b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante.
2. La nuova entita' subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione.
3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.
4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP puo' fondersi per incorporazione in una societa' ad essa aderente, che, in quanto soggetto incorporante, dovra' preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.
 
Art. 13

Filiali controllate per almeno il 90%

1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5, le cui quote o il cui capitale sono detenuti per almeno il 90% in conformita' alle condizioni previste all'art. 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e s.m., possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal suddetto regolamento delegato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto, su richiesta della OP o AOP che ne detiene le quote o il capitale.
Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo o lo statuto della societa' deve prevedere attivita' riconducibili a quelle proprie di una filiale che intende operare ai sensi del presente articolo. Altresi' costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.
2. L'OP/AOP deve adottare un regolamento interno per disciplinare i rapporti con la filiale e le modalita' di conferimento del prodotto da parte dell'OP ed eventualmente anche direttamente da parte dei soci dell'OP stessa. Qualora anche soci produttori dell'OP contribuiscano al controllo del 90% della filiale, il regolamento deve esplicitare in che modo la partecipazione di detti soci al capitale sociale contribuisca in concreto al perseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il contributo dei soci deve essere documentato dalla filiale e costituisce requisito necessario per l'applicazione delle specifiche condizioni previste dal regolamento delegato.
3. Non possono operare come filiali ai sensi del presente articolo le societa' costituite solamente dalla OP e soci produttori singoli, qualora la commercializzazione della filiale e' riferita in via esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali soci produttori che detengono quote o capitale della filiale.
4. Le quote o il capitale della filiale, costituite in forma di cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e societa' da loro controllate o soggetti di diritto privato per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla governance e sulle decisioni relative alle attivita' proprie della filiale, non sono preso presi in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%.
5. Negli organi gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti della OP/AOP.
6. L'OP o l'AOP presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2 o dell'art. 8, comma 5, del presente decreto. La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Le regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalita' indicate dal Ministero stesso, l'elenco delle filiali che nell'anno precedente rispondono ai requisiti del presente articolo.
 
Art. 14

Elenchi nazionali

1. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle OP e delle AOP riconosciute e lo pubblica sul sito internet istituzionale.
2. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e lo pubblica sul sito internet istituzionale.
 
Art. 15
Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e valore della produzione
commercializzata

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.
2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e' calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicato al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Entro il successivo 31 ottobre la compagine sociale deve essere inserita anche nel sistema informativo di cui all'art. 26.
3. Il fondo di esercizio e' gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.
4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:
a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;
b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.
Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi.
5. In caso di applicazione del paragrafo 7 dell'art. 31 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalla OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.
Il VPC puo' essere calcolato nella fase di «uscita dalla filiale» purche' almeno il 90% delle quote o del capitale della filiale appartenga alla OP e/o ai suoi soci produttori o alle AOP, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7 del regolamento delegato UE n. 2022/126.
6. Le regioni hanno facolta' di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato I al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione puo' essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al piu' tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.
7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento, se non verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, e' verificato dall'organismo pagatore al piu' tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto annuale totale o di saldo.
8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.
9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la relativa sanzione.
 
Art. 16

Programmi operativi e modifiche per le annualita' successive

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale, di durata da tre a sette anni, e' presentata alla regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26. Limitatamente alla presentazione dei programmi operativi per il 2023 la domanda viene presentata entro il 20 ottobre 2022 e inserita nel sistema operativo di cui all'art. 26 entro il 15 novembre successivo.
2. Il programma operativo puo' essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione e' condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.
3. La domanda di modifica dei programmi operativi relativamente agli anni successivi e' presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26.
4. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:
a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o piu' nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato, ad esclusione degli obiettivi che devono essere obbligatoriamente previsti nel programma operativo, come indicato all'art. 50, paragrafo 3, lettere b), e) ed f) del regolamento (UE) n. 2021/2115;
c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;
d) la modifica della durata del programma pluriennale, che puo' essere esteso fino alla durata massima di sette anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.
5. Le regioni, svolte opportune verifiche e controlli, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al piu' tardi entro il 20 gennaio la decisione in questione all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entita' del fondo di esercizio approvato per l'anno considerato.
6. Entro il 31 dicembre 2022, sono approvati i programmi operativi delle OP che hanno formalmente presentato domanda alla regione sulla base del regolamento 1308/2013.
 
Art. 17

Modifiche in corso d'anno

1. Le OP possono presentare una sola domanda di modifica al piu' tardi entro il 15 settembre di ciascun anno ed inoltre su autorizzazione della regione un'ulteriore domanda di modifica entro il 30 giugno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserite nel sistema informativo di cui all'art. 26, entro il 1° ottobre.
2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:
a) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l'attuazione parziale puo' comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualita' in corso;
b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:
inserimento o sostituzione di nuovi obiettivi tipi di intervento e/o interventi;
variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che eccede il 25% del corrispondente importo approvato;
c) aumento dell'importo del fondo di esercizio, anche a seguito di modifica del VPC conseguente al riscontro di errori palesi, fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento puo' essere elevata secondo necessita' in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea;
d) inserimento dei tipi di intervento e/o interventi e relative spese finanziate con l'aiuto finanziario nazionale.
3. In deroga al comma 1, le OP possono presentare:
a) una distinta modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo qualora ne ricorrono le condizioni;
b) specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione delle crisi e gestione del rischio in qualsiasi momento nel corso dell'anno.
4. Nelle more della decisione della regione, le OP/AOP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilita', dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonche' all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.
5. Le regioni, svolgono le opportune verifiche e controlli e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attivita' e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda.
6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare le operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento gia' segnalate e controllate dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali operazioni/tipi di spesa non possono essere escluse dalla rendicontazione delle spese.
7. Fatta salva la congruita' della spesa e il rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto, le modifiche riferibili ad operazioni gia' approvate nell'ambito di un intervento, che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che avvengono successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo 2, sono comunicate alla regione entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione. Se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la regione non dispone diversamente, le modifiche si intendono approvate.
8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate in fase di rendicontazione:
a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita' e l'importo della spesa approvata;
b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, ma rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalita' e l'importo della spesa approvata;
c) la rinuncia alla realizzazione senza sostituzione, di operazioni o interventi approvati che comportano una riduzione di spesa inferiore al 20% della spesa complessivamente approvata per l'annualita' in corso;
d) una rimodulazione finanziaria relativamente a:
spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte;
assestamenti di spesa per gli interventi gia' approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari o unita' di costo standard e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo trattino.
9. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.
10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 non si applicano alle attivita' realizzate dopo il 31 dicembre.
 
Art. 18

Programmi operativi delle AOP

1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1 del regolamento UE n. 2021/2115, le AOP possono presentare un programma operativo alla regione in cui sono riconosciute.
I programmi operativi delle AOP devono contenere almeno gli obiettivi indicati all'art. 50, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2115 nonche' i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 46, le lettere d), h) e j).
2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui spese sono sostenute direttamente dalla stessa e puo' includere interventi le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci e produttori, filiali partecipate al 90% dalle OP ed AOP.
3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai contributi delle OP aderenti, fatto salvo l'art. 51, paragrafo 1, lettera b) del regolamento UE n. 2021/2115.
4. Qualora anche le OP aderenti presentino un proprio programma operativo, quello dell'AOP non riguarda gli stessi interventi contemplati dal programma operativo delle OP aderenti, e deve essere valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 6 del regolamento UE n. 2021/2115.
In tal caso, gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente devono essere chiaramente identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione e finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti.
L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al fine del calcolo del valore della produzione commercializzata si applica il comma 5, secondo capoverso del presente articolo.
5. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP e' calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP, se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP e' riconosciuta. Qualora l'associazione non commercializzi direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie.
Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1 secondo capoverso del reg. UE n. 2022/126.
6. L'AOP, per l'attuazione del proprio programma operativo, deve costituire un fondo di esercizio finanziato anche con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato.
 
Art. 19

Domande di aiuto

1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalita' informatica indicata dall'organismo pagatore.
La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti indicati dall'organismo pagatore.
Le domande presentate oltre il predetto termine possono essere accolte alle condizioni stabilite dall'organismo pagatore, se quest'ultimo giudica valide le giustificazioni dell'OP rispetto al ritardo.
2. Le richieste di anticipo sono presentate all'organismo pagatore una sola volta entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Le richieste di pagamento parziale sono presentate all'organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.
4. Le OP/AOP possono scegliere la modalita' della richiesta di aiuto di cui ai commi 2 o 3 per l'annualita' di riferimento.
 
Art. 20

Aiuto finanziario nazionale

1. Fino al 31 dicembre 2025 le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e' inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui all'art. 53 del regolamento di base, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.
2. L'aiuto e' concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al comma 1.
3. Le AOP che realizzano un programma operativo unico, chiedono l'aiuto nazionale per conto delle OP interessate.
 
Art. 21

Tipi di intervento applicabili

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi uno o piu' dei seguenti tipi di intervento:
a) creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione;
b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo;
c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorita' regionale competente o ai fini di adattamento climatici;
d) ritiro dal mercato;
e) assicurazione sul raccolto e sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali, avversita' atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;
f) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;
g) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;
h) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori;
2. In presenza di condizioni di particolare gravita', le regioni, previa comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare la raccolta verde o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.
 
Art. 22

Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:
a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, lettera f) del regolamento di base e dell'art. 27 del regolamento delegato, anche attraverso la trasformazione dei prodotti volta ad agevolare il ritiro inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro ed in tal caso l'applicazione di indennita' di ritiro comprensive dei costi relativi alla trasformazione dei prodotti prima della consegna per la distribuzione gratuita, ai sensi dell'art. 45, lettera d) del regolamento di base;
b) realizzazione di biomasse a fini energetici;
c) alimentazione animale;
d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool;
e) biodegradazione o compostaggio.
2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilita' a ricorrere alle altre destinazioni.
3. Le altre destinazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, devono rispettare le condizioni stabilite dall'art. 19 del regolamento delegato.
 
Art. 23

Ritiri destinati alla beneficienza

1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica l'art. 52, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base solo se conferiti ad enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima agenzia.
2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti.
 
Art. 24

Controlli

1. Le regioni, effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio regionale, per:
a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;
b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;
c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP, che non attuano un programma operativo;
d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario;
e) l'accertamento dei requisiti delle filiali di cui all'art. 13.
Altresi', le regioni effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede in altre regioni, su richiesta di queste ultime.
2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento:
a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;
b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.
Altresi', gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.
I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualita' considerata concorrono a soddisfare la quota minima stabilita dei controlli in loco. Sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non puo' comunque eccedere i 5.000 euro, nonche' gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.
Sono, altresi', di competenza degli organismi pagatori i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficienza, gli organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare che comunque non puo' essere inferiore al 10%.
3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori:
a) la tipologia e le modalita' di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'art. 26, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi;
b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori.
4. Le regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonche' su altri elementi ritenuti necessari.
5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilita' e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati dall'organismo pagatore e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.
6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni relative alla verificabilita' dei criteri di ammissibilita', alla disponibilita' di personale adeguatamente qualificato, ai potenziali doppi finanziamenti.
 
Art. 25

Autorita' incaricata delle comunicazioni

1. L'AGEA e' designata quale unica autorita' responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, in attuazione dell'art. 77 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, con particolare riguardo agli aspetti di cui agli articoli 54, 55 e 74, rispettivamente a:
a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali;
b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto;
c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi.
2. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalita' e i termini definiti dalla medesima in conformita' alle disposizioni recate dal Piano strategico nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.
3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) al Ministero.
 
Art. 26

Informatizzazione delle informazioni

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalita', alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli Organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le OP, le AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia nazionale.
2. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.
3. Le OP e le AOP inseriscono per via telematica nel sistema informativo:
a) le compagini sociali;
b) le domande di riconoscimento inviate alle regioni;
c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;
d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.
4. Sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti, Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del presente decreto.
5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonche' l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.
In caso di fusioni dovra' essere assicurata la tracciabilita' delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.
6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli Organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo e' effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento e' completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.
7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.
8. Nelle more dell'attivazione completa delle funzionalita' del SIAN, le istanze e le informazioni di cui al comma 3 sono presentate alle rispettive amministrazioni sulla base delle indicazioni dalle stesse fornite.
 
Art. 27

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative stabilite al Capo V - Sezione 3 del regolamento (UE) n. 2017/891, nonche' le altre eventuali sanzioni stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.
2. Ove sussistano le condizioni per l'applicazione di sanzioni nazionali ai sensi dell'art. 76 del regolamento (UE) n. 2017/891, le amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo che le sanzioni siano effettive, proporzionate all'irregolarita' accertata e dissuasive.
3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.
4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) n. 2017/891, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si e' verificata, il riconoscimento viene revocato.
5. Se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni di cui all'art. 21 del regolamento (UE) n. 2017/892, si applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 3 dell'art. 59 del regolamento (UE) n. 2017/891, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59.
6. Il comma 5 si applica mutatis mutandis se un'organizzazione di produttori non fornisce, o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero.
7. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi previsti all'art. 16, commi 1 e 2 e all'art. 17, comma 1 e delle basi sociali, previste all'art. 15, comma 4, comporta l'applicazione mutatis mutandis dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 59 del regolamento (UE) n. 2017/891.
8. Qualora, a conclusione del programma operativo, non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 50, paragrafo 7, lettere a), b) e c) del regolamento di base, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformita'.
9. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.
10. In caso di interruzione di un programma operativo, indipendentemente dall'anno di attuazione, si applicano le disposizioni dell'art. 36 del regolamento (UE) n. 2017/891. Le condizioni per il non recupero dell'aiuto ricevuto prima dell'interruzione del programma si ritengono assolte con l'adesione dell'OP o dei suoi soci ad altra OP riconosciuta che integra nel proprio programma operativo e porta a termine le attivita' necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi e dispone degli investimenti finanziati.
11. Gli organismi pagatori possono accettare domande di aiuto oltre il termine previsto all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2017/892 e comunque entro e non oltre i cento giorni successivi. La determinazione finale deve dare atto del caso eccezionale. In ogni caso viene applicata la penalizzazione dell'1% prevista al paragrafo 4 del medesimo articolo.
12. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorita' competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato V al regolamento delegato.
13. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.
 
Art. 28

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riportate negli allegati I e II, che costituisce parte integrante del decreto.
2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, puo' non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.
 
Art. 29

Norme finali e transitorie

1. I programmi operativi in corso proseguono fino al 31 dicembre 2022 alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 settembre 2020, n. 9194017, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 (6) del regolamento (UE) n. 2021/2117.
2. Le OP gia' riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 ottobre 2017, n. 5927, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto entro il 30 settembre 2023.
3. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.
4. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponda ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.
 
Art. 30

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 31

Applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, fatte salve quelle relative alla presentazione dei programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del presente decreto.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministero.
 
Art. 32

Abrogazioni

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017 e' abrogato a partire dal 1° gennaio 2023. Le relative disposizioni continuano ad applicarsi per i programmi operativi approvati sino al 31 dicembre 2022 e che proseguono ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (UE) n. 2021/2117 nonche' per i programmi operativi triennali decorrenti dal 1° gennaio 2023 e presentati ed approvati entro il 31 dicembre 2022 ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Roma, 29 settembre 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1130

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Avvertenza:
La pubblicazione del decreto e relativi allegati puo' essere visionata sul sito del MIPAAF utilizzando il seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/18579