Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 giugno 2022 |
Supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Visto l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto l'art. 1, comma 445, della citata legge n. 178 del 2020, che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, «al fine di migliorare la capacita' di produzione e la reperibilita' di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il secondo periodo del medesimo comma 445 della citata legge n. 178 del 2020, che destina le suddette risorse e, nei limiti delle stesse, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219»; Visto art. 1, comma 446, della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che le modalita' di attuazione del comma 445 siano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che le sopracitate risorse relative all'anno 2021 risultano iscritte nel conto residui del capitolato di bilancio 7112 piano gestionale 1 denominato "Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere» per le finalita' sopra indicate nell'ambito del programma «Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 5 milioni di euro come residui di stanziamento; Visto il parere favorevole del Ministero della salute sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante i criteri di attuazione dell'art. 1, comma 445,della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, espresso con nota prot. 7196 del 28 aprile 2022; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 maggio 2022 (Rep. atti n. 90/CSR);
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di migliorare la capacita' di produzione e la reperibilita' di ossigeno medicale, e' ripartita, tra le regioni e le province autonome, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2021 iscritta nel conto residui del capitolo di bilancio 7112 piano gestionale 1, come da allegato A parte integrante del presente decreto, a supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. |
| Allegato A
RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 445, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N.178 ===================================================================== | REGIONI | Q.A. ANNO 2021 | IPOTESI DI RIPARTO | +====================+========================+=====================+ |PIEMONTE | 7,37%| 368.628,40 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |V D'AOSTA | 0,21%| 10.573,80 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |LOMBARDIA | 16,78%| 838.993,40 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |BOLZANO | 0,87%| 43.512,80 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |TRENTO | 0,91%| 45.389,39 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |VENETO | 8,20%| 409.812,45 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |FRIULI | 2,07%| 103.680,81 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |LIGURIA | 2,67%| 133.265,70 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |E ROMAGNA | 7,55%| 377.336,93 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |TOSCANA | 6,31%| 315.420,09 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |UMBRIA | 1,49%| 74.367,00 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |MARCHE | 2,57%| 128.616,41 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |LAZIO | 9,59%| 479.705,18 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |ABRUZZO | 2,19%| 109.340,65 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |MOLISE | 0,51%| 25.571,90 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |CAMPANIA | 9,27%| 463.565,13 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |PUGLIA | 6,58%| 328.987,23 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |BASILICATA | 0,93%| 46.494,21 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |CALABRIA | 3,14%| 157.189,00 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |SICILIA | 8,06%| 402.820,75 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |SARDEGNA | 2,73%| 136.728,77 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |TOTALE | 100,00%| 5.000.000,00 €| +--------------------+------------------------+---------------------+ |
| Art. 2
Modalita' di erogazione
1. Le regioni e le province autonome di cui all'art. 1 presentano al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate. 2. Il programma riporta gli interventi da realizzare identificati dal Codice unico di progetto contiene: a) ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento; b) superficie complessiva della struttura coperta dall'impianto per la produzione di ossigeno; c) indicazione dell'avviso di nuova installazione ovvero di ammodernamento di linee di trasmissione ai reparti; d) breve descrizione dell'intervento; e) cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione; f) quadro economico e finanziario. 3. Le modalita' di erogazione del contributo vengono regolamentate attraverso la stipula di convenzioni tra la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e i legali rappresentanti delle regioni e delle province autonome, secondo le attribuzioni stabilite nell'allegato A. 4. Nella convenzione di cui al comma 3 vengono esplicitate le modalita' di erogazione del finanziamento e le relative certificazioni necessarie. |
| Art. 3
Monitoraggio
1. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita' e avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP), istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, i CUP e i Codici identificativi di gara (CIG) sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. La Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute trasmette l'elenco degli interventi da realizzare identificati dal CUP al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A, sara' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2022
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1116 |
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