Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 novembre 2022
Aggiornamento del registro nazionale delle varieta' di specie agrarie ed ortive.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varieta' di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varieta' stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varieta' devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varieta';
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varieta' di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varieta' di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varieta' dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata il 4 aprile 2022 al numero 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varieta', indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varieta' indicate nel presente dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel presente dispositivo;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varieta' indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;
Visti i pareri espressi nelle riunioni del 30 settembre 2020, del 30 settembre 2021, del 16 marzo 2022, del 6 ottobre 2022 e del 13 ottobre 2022 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;
Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varieta' in iscrizione oggetto del presente provvedimento;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varieta' indicate nel presente dispositivo;
Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' sotto elencate.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard».

Parte di provvedimento in formato grafico

3. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varieta' agrarie di cui al comma 1 sono depositati presso questo Ministero.
 
Art. 2

1. Le denominazioni delle varieta' di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varieta' dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono cosi' di seguito modificate:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

1. La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto riportate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varieta', iscritte al registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2022

Il direttore generale: Angelini

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Avvertenza:

Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.