Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 20 settembre 2022, n. 178
Regolamento di attuazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, concernente il «Programma #iosonoAmbiente».


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

e

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico Fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato a campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il comma 2 del citato articolo 1-ter, secondo il quale il fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attivita' di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica;
Visto il comma 3 dello stesso articolo 1-ter, secondo il quale nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a universita' statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1;
Visto il comma 4 dello stesso articolo 1-ter, il quale prevede che con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora denominato della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti di cui al comma 3 nonche' le modalita' di ripartizione e di assegnazione del finanziamento;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, e in particolare l'articolo 3, che individua le tematiche per la predisposizione delle linee guida relative all'insegnamento dell'educazione civica;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca istituendo il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante »Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'articolo 2, rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 25 giugno 2021, recante «Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico e della Rete nazionale (Green Community) per il supporto alle iniziative in materia di sviluppo sostenibile nelle scuole»;
Considerato che emerge l'esigenza di disciplinare i progetti, le iniziative, i programmi e le campagne di informazione, ivi comprese le attivita' di volontariato degli studenti, per la diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' per la promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, volti alla comunicazione dei valori della legalita' e dell'ambiente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, mediante la realizzazione dei progetti delle scuole di cui al comma 3;
Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione con nota del 12 agosto 2021;
Acquisito il concerto del Ministero dell'universita' e della ricerca con nota del 2 settembre 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;
Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 16 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' ed oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i criteri di presentazione e di selezione dei progetti di cui al comma 3 del citato articolo, nonche' le modalita' di ripartizione e assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo «Programma #iosonoAmbiente», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, istituito dal comma 1 del medesimo articolo e destinato dal comma 2 dello stesso a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attivita' di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, del
decreto-legge n. 111, del 14 ottobre 2019 (Misure urgenti
per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229) convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2019, n.
241:
«Art. 1-ter (Campagne di informazione e formazione
ambientale nelle scuole). - 1. Al fine di avviare campagne
di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle
questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le
azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado,
e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare uno specifico fondo
denominato "Programma #iosonoAmbiente" con una dotazione di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a
finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi
comprese le attivita' di volontariato degli studenti,
finalizzati alla diffusione dei valori della tutela
dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla
promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale,
nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3
della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento
dell'educazione civica.
3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le
scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o
associata, anche congiuntamente alle associazioni di
protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, a universita' statali e non
statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi
universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca proprie
proposte progettuali coerenti con il Piano triennale
dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui
al comma 1.
4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
i criteri di presentazione e di selezione dei progetti
nonche' le modalita' di ripartizione e assegnazione del
finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.».
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
- Si riporta l'art. 3, della legge 20 agosto 2019, n.
92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 2019, n. 195:
«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di
apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento
dell'educazione civica che individuano, ove non gia'
previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle
competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in
coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo
delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi
scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le
linee guida per gli istituti tecnici e professionali
vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo
le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con
particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile
e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle
mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione
civile.
2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale
dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione
stradale, l'educazione alla salute e al benessere,
l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.
Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare
il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e
della natura.».
- Si riporta l'articolo 1, del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita'
e della ricerca) convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2020, n. 6:
«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. Sono
istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente
soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti
dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero
dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo; 14) Ministero
della salute.";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in
quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a
qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio,
vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.".
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e
2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali
327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita'
e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di
euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».
- Si riporta l'articolo 2, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri) convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). -1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione
ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
«definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza
energetica;» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici
direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: "nove
direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione
ecologica";
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della
tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti:
"della transizione ecologica";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali.";
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole "non puo' essere superiore a due"
sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore
a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione
ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" e "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e
"Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e
"Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono
inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero
1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica".».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1-ter, del citato
decreto-legge n. 111 del 2019, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 3, della citata legge n. 92
del 2019, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Bando annuale
per la presentazione dei progetti

1. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero dell'universita' e della ricerca, pubblica entro il 31 maggio di ogni anno il bando per la presentazione di proposte progettuali per l'anno scolastico successivo da parte delle scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a universita' statali e non statali, a centri di ricerca pubblici ed a consorzi universitari ed interuniversitari.
2. I progetti sono presentati entro il termine fissato dal bando e possono prevedere attivita' formative degli studenti, di comunicazione e di divulgazione dei valori ambientali e di legalita' e attivita' di volontariato degli studenti, nonche' attivita' di promozione di buone pratiche ambientali e di nuovi stili di vita negli ambienti di studio e di vita degli studenti orientate all'assunzione di comportamenti eco-sostenibili.
3. Ai fini della presentazione dei progetti di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche possono avvalersi anche del supporto fornito dalla Rete nazionale «Green Community», di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione 25 giugno 2021, recante «Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico e della Rete nazionale (Green Community) per il supporto alle iniziative in materia di sviluppo sostenibile nelle scuole».
4. In sede di prima applicazione, il bando di cui al comma 1 e' pubblicato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed i progetti presentati articolano lo sviluppo delle iniziative previste secondo modalita' a distanza e in presenza attivabili in base all'evoluzione della situazione sanitaria.

Note all'art. 2:
- L'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Istruzione
25 giugno 2021, recante «Istituzione del Comitato
Tecnico-Scientifico e della Rete nazionale (Green
Community)» prevede l'istituzione di una Green Community
composta da rappresentanti di amministrazioni pubbliche,
istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca,
organizzazioni no profit e profit, anche di rilievo
internazionale, con il compito di supportare
l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche nella
realizzazione di iniziative in materia di sviluppo
sostenibile nelle scuole.
 
Art. 3

Selezione dei progetti

1. I progetti di cui all'articolo 2 sono valutati da una Commissione operante presso il Ministero dell'istruzione e composta da un esperto, con funzione di Presidente, designato dal medesimo Ministero, e da due esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero dell'universita' e della ricerca. La Commissione opera con risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente e senza oneri ulteriori per la finanza pubblica.
2. Il bando di cui all'articolo 2 disciplina la nomina della Commissione e le modalita' di scelta fra i progetti, applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorita':
a) progetti presentati da reti di scuole;
b) progetti presentati dalle scuole, anche sulla base di appostiti protocolli d'intesa stipulati con enti parco e aree marine protette;
c) maggior numero di studenti coinvolti nella realizzazione dei progetti a tutela dell'ambiente;
d) progetti che prevedono attivita' di volontariato degli studenti o attivita' di promozione di nuovi stili di vita attraverso buone pratiche ambientali degli studenti orientate all'assunzione di comportamenti eco-sostenibili;
e) progetti presentati congiuntamente ad associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
f) progetti presentati congiuntamente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, a universita', centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed interuniversitari;
g) raccordo con le iniziative di cui all'articolo 5, comma 2.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, della citata
legge n. 349 del 1986:
«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione
ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in
almeno cinque regioni sono individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita'
programmatiche e dell'ordinamento interno democratico
previsti dallo statuto, nonche' della continuita'
dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere
del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro
novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza
che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente
decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la
prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente,
le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera
c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, una prima individuazione delle
associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in
almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al
precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».
 
Art. 4

Finanziamento dei progetti

1. Il bando disciplina l'assegnazione di un finanziamento a fondo perduto fino ad esaurimento del Fondo di cui all'articolo 1, per un importo pari agli oneri economici indicati dal progetto e ritenuti congrui dalla Commissione, ma non superiore all'importo complessivo di euro 30.000,00 per la realizzazione di ciascun progetto.
2. Entro il termine dell'anno scolastico, le scuole trasmettono al Ministro dell'istruzione il resoconto della realizzazione del progetto e delle spese sostenute.
3. Gli importi del finanziamento sono pubblicati sul sito delle Istituzioni scolastiche vincitrici delle proposte progettuali, nella sezione «Amministrazione trasparente».
 
Art. 5

Sezione «#io sono Ambiente»

1. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e' istituita la sezione denominata «#iosonoAmbiente» per lo scambio delle informazioni e delle esperienze relative ai progetti, per il supporto ai docenti e agli studenti impegnati nei progetti, per la diffusione delle informazioni e per la presentazione dei lavori realizzati.
2. La sezione assicura, altresi', la condivisione delle attivita' delle Amministrazioni pubbliche di educazione ed informazione ambientale, al fine di favorire il coordinamento tra le predette iniziative e quelle disciplinate dal presente decreto.
3. I progetti selezionati dalla Commissione di cui all'articolo 4 possono essere presentati e premiati in manifestazioni pubbliche o utilizzati, nell'ambito delle attivita' finanziate a normativa vigente, dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'universita' e della ricerca in campagne di informazione e sensibilizzazione ambientale.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 settembre 2022

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani

Il Ministro dell'istruzione
Bianchi

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registro n. 1 - foglio n. 3041