Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2022, n. 177
Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto l'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, che recita: «Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante: regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante: «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;
Sentiti l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative del settore dell'automotive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) documento unico: il documento unico di circolazione e di proprieta' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
c) registro unico: il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119;
d) CRD: il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e il certificato di cui all'articolo 231, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, generati in formato digitale;
e) Direzione generale per la motorizzazione: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;
f) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
g) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e relative sezioni coordinate;
h) ANV: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada;
i) ACI: l'Automobile Club d'Italia;
l) PRA: il Pubblico registro automobilistico;
m) centro di raccolta: l'impianto di trattamento autorizzato che, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso;
n) FD: la firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013.
2. Si applicano altresi' le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)»
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
195 del 21 agosto 1991.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.182
del 7 agosto 2003, S.O. n. 128/L.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98
(Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di
circolazione e di proprieta', ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno
2017.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, S.O.
n. 134.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6
dicembre 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 giugno 2021, n. 115 (Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il
regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 dell'11 agosto 2021.

Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta l'articolo 1, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di
gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio
di un documento unico di circolazione e di proprieta', ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7
agosto 2015, n. 124):
«Art. 1 (Documento unico di circolazione e di
proprieta'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta
di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute
nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del
Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati
di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni
mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III,
sezione I, del codice civile.
2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di
seguito denominata «documento unico», sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli
articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
c) i dati validati dal Pubblico registro
automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione
giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo
dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla
sua definitiva esportazione all'estero.
3. Nel documento unico sono, altresi', annotati i
dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di
provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono
sulla proprieta' e sulla disponibilita' del veicolo,
annotati presso il PRA, nonche' di provvedimenti di fermo
amministrativo, con le modalita', anche telematiche,
previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero della
giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' competente al rilascio della carta di circolazione, che
ha validita' di certificazione dei dati in essa contenuti,
ferma restando la responsabilita' dell'Automobile club
d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla
proprieta' e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati
relativi ai veicoli di cui al presente articolo.
4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti
l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle imprese esercenti l'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o piu' decreti
definisce le modalita' e i termini per la graduale
utilizzazione, da completare comunque entro il 30 settembre
2021, delle procedure telematiche per il rilascio del
documento unico, specificando anche le cadenze temporali
delle fasi di verifica delle funzionalita' da effettuare
presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA)
appositamente individuati dal medesimo Ministero.
L'inosservanza delle modalita' e dei termini indicati nei
decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare
rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso):
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla
demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'
essere consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per
la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno
dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario
o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente
rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma
6.
1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e
accettato dal concessionario, dal gestore della succursale
della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti
del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal
PRA, e' gestito dai predetti soggetti, ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente
all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo
trasporto al centro di raccolta autorizzato.
2. A partire dalle date indicate all'articolo 15,
comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di
raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui ai
commi 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra in
spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del
veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla
cancellazione del veicolo dal Pubblico registro
automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli
relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di
raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della
casa costruttrice o all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare
sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso alle
condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente
fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti
dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per
cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di
raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su
base individuale o collettiva, una rete di centri di
raccolta opportunamente distribuiti sul territorio
nazionale. I produttori si dotano di un sito internet dal
quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri
raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a
quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi
per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato
alla demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di
rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo
consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A.. Il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta
cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe,
del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
titolare del centro rilascia al detentore del veicolo,
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti
di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA, e al trattamento del
veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per
l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1,
avviene a cura del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
o titolare restituisce il certificato di proprieta', la
carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo
fuori uso puo' essere cancellato dal P.R.A. solo previa
presentazione della copia del certificato di rottamazione.
9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma
2, lettera a), il titolare del centro di raccolta procede
al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione
dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma
8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia
e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare del centro di
raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro
unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il
centro elaborazione dati della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni
emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da
adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e'
soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro
luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi
dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di
cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori
uso dalle responsabilita' penale, civile e amministrativa
connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del
veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri
Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in
conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
15. Le imprese esercenti attivita' di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
consegnano, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi
usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei
veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono previsti dalla
legge un consorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di
gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al
comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori
ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al
trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad
un centro di raccolta di cui al comma 3.-Si riporta
l'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo
3 settembre 2020, n. 119 (Attuazione dell'articolo 1 della
direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso):
- Si riporta l'articolo 231, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). - (Omissis)
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le
succursali delle case costruttrici rilasciano al
proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la
demolizione un certificato dal quale deve risultare la data
della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro,
le generalita' del proprietario e gli estremi di
identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte
del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o
del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere
direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (PRA).
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 6, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n.
190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili):
«Art. 6 (Dipartimento per la mobilita' sostenibile).
- 1. Il Dipartimento per la mobilita' sostenibile e'
articolato nelle seguenti direzioni generali:
(Omissis)
3. La Direzione generale per la motorizzazione e per
i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di
trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli
e dei conducenti;
b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a
guida autonoma;
c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di
veicoli, dispositivi e unita' tecniche indipendenti;
d) predisposizione di proposte normative e
disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa
alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e
dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su
strada;
e) disciplina del trasporto di derrate in regime di
temperatura controllata;
f) controlli periodici sul parco circolante e sulle
attrezzature di servizio;
g) disciplina tecnica della micro-mobilita' e della
mobilita' eco-sostenibile;
h) relazioni internazionali e europee nelle materie
di competenza in raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro;
i) progettazione, manutenzione, evoluzione,
gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali
dei veicoli e dei conducenti, nonche' della base dati degli
eventi di traffico;
l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi
informativi specialistici e delle relative basi di dati,
finalizzati alla erogazione, agli uffici della
motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA),
centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi
(CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti
privati e operatori professionali dei servizi telematici
connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento;
m) progettazione, manutenzione, evoluzione,
gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici
istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN),
taxi e Noleggio con conducente (NCC), unita' da diporto,
ispettori delle revisioni, nonche' degli eventuali
ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in
ragione delle competenze ad esso attribuite;
n) attuazione delle disposizioni del codice della
strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso
nelle materie di competenza;
o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale
nelle materie di competenza.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 225 e 226 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
«Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo
stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che
include anche incidenti e violazioni.».
«Art. 226 (Organizzazione degli archivi e
dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'archivio
nazionale delle strade, che comprende tutte le strade
distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che
e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i
dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio
nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera
che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62
potra' avvenire solo sulle strade o tratti di strade non
comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale
sulla base dei dati trasmessi dalle societa'
concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento
determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e a tutte le successive vicende
tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il
veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse,
certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari
dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i
relativi costi sono a totale carico del richiedente e
vengono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono
stabilite nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
e' istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati,
per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che
si siano verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso), si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32,
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.), e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 21 maggio 2013, n. 117.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle
categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della
direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote
come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione
dei tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla
lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui
che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) "produttore", il costruttore o l'allestitore,
intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o
l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre
la quantita' e la pericolosita' per l'ambiente del veicolo
fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo
compongono;
f) "trattamento", le attivita' di messa in
sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura,
di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo
smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le altre
operazioni eseguite ai fini del recupero o dello
smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti
effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso
un impianto di cui alla lettera o);
g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui
all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato
I, punto 6;
i) "pressatura", le operazioni di adeguamento
volumetrico del veicolo gia' sottoposto alle operazioni di
messa in sicurezza e di demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per
ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo gia' sottoposto
alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione,
allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione
in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo
gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo
riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche
destinate al riciclaggio, al recupero, anche energetico, o
allo smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato
ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, presso il quale sono
effettuate tutte o alcune delle attivita' di trattamento di
cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di
cui alla lettera o), autorizzato, anche disgiuntamente, per
le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla
Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, che effettua almeno le operazioni relative
alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo
fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali
i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo
stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo
di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro
funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero
di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo
di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti,
ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui
all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo
n. 152 del 2006;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui
all'allegato B della parte quarta del decreto legislativo
n. 152 del 2006;
u) "operatori economici", i produttori, i
distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le
compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
di demolizione, di frantumazione, di recupero, di
riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il
trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi
componenti e materiali;
v) "sostanza pericolosa": le sostanze che
corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o
categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele:
1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7,
2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14
categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti
nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo
sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9
e 3.10;
3) classe di pericolo 4.1;
4) classe di pericolo 5.1;
z) "informazioni per la demolizione", tutte le
informazioni necessarie per il trattamento appropriato e
compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del
comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta,
effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto
autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la
consegna al concessionario o gestore dell'automercato o
della succursale della casa costruttrice che, accettando di
ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto rilascia il
relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in
materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e
non reclamati come disciplinati dall'articolo 231, comma 3,
del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) a seguito di specifico provvedimento
dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche'
giacente in area privata, risulta in evidente stato di
abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai
sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla
relativa disciplina, i veicoli d'epoca e i veicoli di
interesse storico o collezionistico o destinati ai musei,
individuati come tali dalla normativa di settore,
conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi
smontati.».
 
Art. 2

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso
e certificato di radiazione in formato digitale

1. Il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED, contiene i dati di cui al comma 2 trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.
2. Il registro unico si compone di due sezioni:
a) la sezione veicoli iscritti al PRA, nella quale sono annotati:
1) il numero di targa e il numero di telaio del veicolo, nonche' la marca e il modello;
2) le generalita', l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, ovvero dell'avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonche', nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' del proprietario stesso;
3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione da parte del centro di raccolta o del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
5) il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
7) la data di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso dall'ANV e dal PRA;
8) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione, ovvero del documento unico, delle targhe e del certificato di proprieta', se presente in formato cartaceo;
9) il codice identificativo del centro di raccolta;
b) la sezione veicoli non iscritti al PRA, nella quale sono annotati:
1) il numero di targa, se presente, e il numero di telaio del veicolo, nonche' la marca e il modello;
2) le generalita', l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo ovvero dell'avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonche', nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' del proprietario stesso;
3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione;
4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
5) il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
7) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione o del certificato di circolazione e delle targhe;
8) il codice identificativo del centro di raccolta.
3. Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare il CRD e di stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all'intestatario del veicolo, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato. In caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche, il certificato di rottamazione e' generato in formato cartaceo ed e' trasmesso al CED, in formato digitale e sottoscritto con FD, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, entro il termine previsto dal comma 6. Le medesime procedure consentono altresi' di acquisire, mediante apposito applicativo, la riproduzione digitale, sottoscritta con FD, dei documenti di circolazione del veicolo fuori uso, del certificato di proprieta', se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei predetti documenti o delle targhe, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la resa denuncia agli organi di polizia.
4. Il numero identificativo del CRD e' costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale che il CED genera ed associa al CRD, unitamente alla relativa data, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1. Il certificato di rottamazione generato in formato cartaceo e' contraddistinto dalla relativa data di rilascio e da un numero progressivo preceduto dal codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero del centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso e' stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con FD.
5. Per i veicoli fuori uso non iscritti al PRA, le procedure di cui al comma 3 consentono altresi' di generare in formato digitale la ricevuta di presa in carico del veicolo, sottoscritta con FD, e dei relativi documenti di circolazione e delle targhe, ai fini della loro successiva distruzione a cura dei centri di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 4, comma 5, e di stamparla su supporto cartaceo.
6. Al momento della presa in carico del veicolo e del contestuale rilascio del CRD, il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero il centro di raccolta, se il veicolo e' a questo direttamente conferito dall'intestatario o dall'avente titolo o dal detentore del veicolo stesso, annotano nel registro unico i dati previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1, 2 e 3 o lettera b), numeri 1), 2) e 3). In caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche, l'annotazione dei predetti dati e' effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione in formato cartaceo. Il concessionario e il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato indicano altresi' il centro di raccolta al quale intendono conferire il veicolo fuori uso, al fine di consentire al medesimo centro di raccolta di visualizzare i dati gia' annotati e di inserire quelli di propria pertinenza, nonche' di visualizzare il CRD, ovvero la riproduzione digitale del certificato di rottamazione generato in formato cartaceo, che e' parte integrante del fascicolo digitale di cui all'articolo 3, comma 1.
7. Resta fermo, a fini sanzionatori, quanto previsto dagli articoli 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta l'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso):
«Art. 13 (Sanzioni). - (Omissis)
4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5,
commi 8, 9, 10 e 11, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 256, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 256 (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata). - (Omissis)
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
(Omissis).».
 
Art. 3
Gestione telematica degli adempimenti relativi alla cessazione dalla
circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, altresi', al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al tal fine, il centro di raccolta, anche su delega del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, provvede alla formazione del fascicolo digitale, sottoscritto con FD, contenente la richiesta, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, alla quale sono allegati, in formato digitale, la carta di circolazione e, ove presente in formato cartaceo, il certificato di proprieta', ovvero il documento unico, il certificato di rottamazione, ove presente in formato cartaceo, e ogni altra eventuale documentazione necessaria. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa, della carta di circolazione o del certificato di proprieta', ovvero del documento unico, al modello unificato e' altresi' allegata, in formato digitale, la copia della denuncia agli organi di polizia ovvero, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' comprovante la denuncia, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del CRD, o del certificato di rottamazione in formato cartaceo nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con FD.
3. Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'ANV, nella sezione del registro unico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e nella banca dati del PRA, consente al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
4. Entro le ore venti e trenta di ciascuna giornata lavorativa, il CED consente la stampa dell'elenco delle ricevute di avvenuta cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata stessa. La ricevuta di avvenuta cancellazione si considera regolarmente rilasciata quando essa e' riprodotta nel predetto elenco e l'istanza e la documentazione, a seguito dell'esame da parte dell'UMC e del PRA competenti, risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED.
5. Il centro di raccolta, che non intenda avvalersi delle procedure previste al comma 1, puo' richiedere la cessazione dalla circolazione del veicolo fuori uso anche avvalendosi di uno dei soggetti esercenti l'attivita' di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. A tal fine, ai medesimi soggetti e' resa disponibile, attraverso il collegamento telematico con il CED, l'acquisizione dei documenti in formato digitale previsti dall'articolo 2, comma 3.

Note all'art. 3:
- Per l'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta l'articolo 231, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). - (Omissis)
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei
rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a
cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri
di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del
rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna
del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il
gestore del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale restituisce la carta di
circolazione e le targhe ad uno sportello telematico
dell'automobilista che provvede secondo le procedure
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei
processi di gestione dei dati di circolazione e di
proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
finalizzata al rilascio di un documento unico di
circolazione e di proprieta', ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 2 (Procedura di rilascio). - 1. Il soggetto
interessato presenta istanza di rilascio del documento
unico di cui all'articolo 1 in sede di prima
immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo
aggiornamento conseguente al trasferimento della proprieta'
del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e
avvalendosi di un modello unificato definito con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l'ACI, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) presso qualsiasi Sportello telematico
dell'automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, ivi compresi gli Uffici dell'ACI in quanto
STA;
b) presso il competente Ufficio motorizzazione
civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito
di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A), si veda
nelle note all'articolo 2.
- Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98
(Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di
circolazione e di proprieta', ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124), si
veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Abilitazione, sospensione e disabilitazione
dei collegamenti telematici

1. L'UMC abilita i collegamenti telematici con il CED ai fini dell'utilizzo delle procedure previste dagli articoli 2 e 3, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
2. In caso di accertate irregolarita' negli adempimenti di gestione del registro unico di cui all'articolo 2, l'UMC ne da' comunicazione ai competenti organi di polizia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. In caso di accertate irregolarita' nell'utilizzo delle procedure telematiche previste dall'articolo 3, si applica l'articolo 6, commi 2, ultimo periodo, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. L'operativita' dei collegamenti telematici e' sempre sospesa o disabilitata nel caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o di divieto all'esercizio dell'attivita' svolta dal centro di raccolta ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dall'automercato, disposti dalle autorita' competenti. In tal caso, la sospensione dell'operativita' dei collegamenti telematici si protrae per tutto il periodo di sospensione o di divieto all'esercizio della predetta attivita'.
5. In caso di disabilitazione dei collegamenti telematici ai sensi del comma 3, l'UMC puo' adottare un nuovo provvedimento di abilitazione all'utilizzo dei collegamenti stessi non prima che siano decorsi cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di disabilitazione.

Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98
(Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di
circolazione e di proprieta', ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124), si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), si
veda nelle note all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 256, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), si veda nelle note all'articolo 2.
- Si riporta l'articolo 6, commi 2, ultimo periodo, e 3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50):
«Art. 6 (Irregolare rilascio dei documenti). -
(Omissis)
2. (Omissis) Il collegamento telematico non puo'
essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore
al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a
tre mesi.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni,
delle condizioni di sospensione dell'operativita' dello
sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per
consentire l'apertura dello sportello decadono e lo
sportello cessa di essere operativo.
(Omissis).».
 
Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Con uno o piu' decreti del direttore della Direzione generale per la motorizzazione sono stabilite:
a) le modalita' di svolgimento delle attivita' di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) le modalita' per la graduale implementazione e ottimizzazione delle procedure telematiche previste dal presente regolamento, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il registro unico e' avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b).
3. Con decreto del direttore della Direzione generale per la motorizzazione, da adottare entro il termine di cui al comma 1, lettera b), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono attribuite le funzioni e i compiti ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, nonche' definiti i periodi di conservazione e le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la tutela dei dati medesimi.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 settembre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg.ne n. 2950