Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DIRETTIVA 3 ottobre 2022 |
Modalita' di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo da norme di legge approvate nel 2022, e delle risorse residue destinate al medesimo strumento agevolativo con direttiva ministeriale 2 marzo 2022. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014 che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito «Agenzia»), soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6, del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalita'; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 agosto 2022, registrato presso la Corte dei conti in data 23 settembre 2022, al n. 1035, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che dispone, tra l'altro, in merito all'applicazione ai contratti di sviluppo del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01 e, in particolare, della sezione 2.6 del predetto quadro, concernente gli «Aiuti per la decarbonizzazione dei processi produttivi industriali mediante elettrificazione e/o utilizzo di idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico», introdotta con la comunicazione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 111, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022», che dispone nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno finanziario 2022, il rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1, della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei Contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 128.092.168,00 di euro per l'esercizio finanziario 2022; Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022, n. 142, che, all'art. 35, comma 1, lettera a), ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha autorizzato una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per la concessione di agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, di cui il 50 per cento destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge medesimo; Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2022, n. 104, che, all'art. 1, comma 1, lettera d), dispone, a valere sulle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 per gli esercizi 2022-2026, l'assegnazione di 100 milioni di euro alle istanze di Accordo di programma di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali; Considerato che, alla data del presente provvedimento, le istanze di accordo di programma compatibili con le finalita' di cui alla richiamata direttiva 2 marzo 2022 e rimaste prive di copertura finanziaria determinano un fabbisogno finanziario inferiore al suddetto stanziamento e che residuano risorse pari a euro 75.400.000,00; Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo delle risorse assegnate allo strumento agevolativo dalla legge 5 agosto 2022, n. 111, dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, limitatamente alle risorse relative agli esercizi finanziari dal 2022 al 2027 pari a complessivi euro 488.000.000,00, nonche' dei residui di cui all'articolo, comma 1, lettera d), della direttiva 2 marzo 2022; Ritenuto opportuno, in particolare, destinare: le risorse assegnate dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per un importo pari a euro 244.000.000,00, ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge medesimo; le ulteriori risorse individuate dalla presente direttiva, pari a complessivi euro 447.492.168,00, alle istanze di Contratto di sviluppo gia' presentate all'Agenzia che non trovano copertura nelle risorse attualmente destinate allo strumento agevolativo; Ritenuto, altresi', opportuno riservare il predetto importo di euro 244.000.000,00 al finanziamento di programmi di sviluppo inerenti al settore siderurgico, caratterizzato da un rilevante impatto ambientale e particolarmente interessato dall'incremento dei costi relativi ad energia e materie prime e per il quale si pone l'esigenza di supportare iniziative volte a perseguire una maggiore sostenibilita' ambientale, nel rispetto degli obiettivi posti dalla normativa europea in termini di transizione energetica, anche alla luce degli ordinari vincoli previsti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato che limitano il possibile intervento pubblico a sostegno degli investimenti in detto settore ai soli aiuti aventi finalita' ambientali;
Emana la seguente direttiva:
Art. 1 Utilizzo delle risorse di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 111, e delle risorse residue di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022
1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate al finanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 5 agosto 2022, n. 111, per l'esercizio 2022, pari a euro 128.092.168,00 e le risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022, pari a euro 75.400.000,00, sono destinate al finanziamento di istanze di contratto di sviluppo gia' presentate all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo. 2. Le ulteriori risorse di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera d), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022, che dovessero rendersi disponibili a seguito della conclusione dell'iter amministrativo in corso per la sottoscrizione degli Accordi di programma sono destinate alle medesime finalita' di cui al comma 1. |
| Art. 2 Utilizzo delle risorse di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022, n. 142.
1. Tenuto conto di quanto espresso in premessa, le risorse destinate al finanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dall'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2027, pari a complessivi euro 488.000.000,00, sono destinate: a) per euro 244.000.000,00 al finanziamento di programmi di tutela ambientale inerenti al settore siderurgico presentati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022; b) per euro 244.000.000,00 al finanziamento di istanze di contratto di sviluppo gia' presentate all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo. 2. Fermo restando i vincoli previsti dall'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, l'articolazione di cui al comma 1 puo' essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziate ovvero di eventuali nuove priorita' di intervento che dovessero manifestarsi. Roma, 3 ottobre 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1165 |
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