Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE |
DECRETO 22 settembre 2022 |
Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). |
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IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 26; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, gli articoli 18-bis, 50 e 50-ter; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e, in particolare, l'art. 8, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao e' stata nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e' stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e' stata conferita la delega di funzioni; Viste le linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni e le linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilita' tramite API dei sistemi informatici adottate dall'Agenzia per l'italia digitale (AgID) con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021; Viste le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022; Visto il regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche adottato dall'AgID con determinazione n. 611 del 29 novembre 2021; Considerato il sub-investimento 1.3.1 «Piattaforma digitale nazionale dati», relativo all'investimento 1.3 «Dati e interoperabilita'», della missione 1 componente 1 asse 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede lo sviluppo di una «Piattaforma nazionale dei dati»; Vista la convenzione stipulata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e la societa' PagoPA S.p.a. in data 4 marzo 2022, per l'affidamento dell'esecuzione di attivita' progettuali per la realizzazione, tra gli altri, del sub-investimento 1.3.1 «Piattaforma digitale nazionale dati interoperabilita'»; Vista la nota prot. n. DTD-0003439-A del 21 settembre 2022 con cui PagoPA S.p.a. ha comunicato al Dipartimento per la trasformazione digitale l'ultimazione dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della Piattaforma digitale nazionale dati; Vista la nota prot. n. DTD-0003451-P del 21 settembre 2022 con cui il capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha attestato il termine dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della Piattaforma digitale nazionale dati; Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, in conformita' a quanto previsto dalle linee guida richiamate in premessa, si intendono per: a. «PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD; b. «Aderente»: il soggetto che aderisce all'infrastruttura interoperabilita' PDND attraverso il processo di adesione di cui alle linee guida PDND per erogare e usufruire di servizi mediante le funzionalita' dell'infrastruttura; c. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; d. «Erogatore»: e' un aderente che rende disponibili e-service ad altri aderenti mediante le funzionalita' della infrastruttura interoperabilita' PDND, per la fruizione di dati in proprio possesso o per l'integrazione di processi; e. «E-service»: i servizi digitali, realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n-quater), del CAD, da un erogatore per assicurare l'accesso ai propri dati e/o l'integrazione dei propri processi attraverso l'interazione dei suoi sistemi informatici con quelli dei fruitori che trovano attuazione nell'implementazione di API; f. «Gestore della PDND»: la societa' PagoPA S.p.a. a cui, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e' attribuita la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione della piattaforma di cui all'art. 50-ter del CAD; g. «Linee Guida PDND»: le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022; h. «Regolamento AgID»: il regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche adottato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 611 del 29 novembre 2021; i. «Portale PDND»: il portale di riferimento della PDND. |
| Art. 2
Oggetto
1. Con il presente decreto sono individuati, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2-bis del CAD, i termini entro i quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 18-bis, 50 e 50-ter del CAD. |
| Art. 3
Obblighi e termini di accreditamento alla PDND
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2023. 2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 31 marzo 2024. 3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2024. 4. Gli obblighi di cui ai commi precedenti vigono anche per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD che, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 7, del CAD, decidono di continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 5. Il Gestore della PDND pubblica e aggiorna, sul Portale PDND, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per procedere all'accreditamento e allo sviluppo delle interfacce di programmazione (API). 6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e' punita ai sensi degli articoli 18-bis e 50-ter del CAD. |
| Art. 4
Trasmissione dell'elenco dei soggetti accreditati alla PDND
1. Il Gestore della PDND trasmette trimestralmente all'AgID l'elenco dei soggetti aderenti alla PDND, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 18-bis del CAD nei confronti dei soggetti che violano gli obblighi di cui all'art. 3. |
| Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD possono anche aderire alla PDND sin dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Fermi restando in ogni caso gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2022
Il Ministro: Colao
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2775 |
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