Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 16 giugno 2022
Attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163. Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. (Decreto n. 567/2022).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero e gli articoli 2, comma 1, n. 14), 47-bis, 47-ter e 47-quater, concernenti l'istituzione del Ministero della salute, al quale sono attribuite «funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157), recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155), recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», il quale nella tabella delle classi di laurea prevede la L-24 classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare l'art. 7, comma 1, a tenore del quale «Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonche' le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le universita' riconoscono le attivita' formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi»;
Visto il decreto del segretario generale n. 1678 del 26 ottobre 2020, come modificato dal decreto del segretario generale n. 67 del 24 gennaio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia;
Vista la nota del segretario generale prot. n. 2037 del 26 gennaio 2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022;
Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale;

Decreta:

Art. 1

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa.
 
Art. 2

Tirocinio pratico-valutativo

1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) si sostanzia in attivita' formative professionalizzanti corrispondenti a trenta crediti formativi universitari (di seguito, CFU) svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le universita'. Parte di tali attivita' e' svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilita' al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV puo' essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le universita'. Il TPV ha durata complessiva pari a settecentocinquanta ore.
2. Le attivita' di cui al comma 1 supervisionate prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attivita' finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilita' procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attivita' professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita' nonche' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica.
3. In particolare il TPV prevede:
a) attivita', svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.
4. Ai fini della valutazione delle attivita' di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonche' nel dimostrare la capacita' di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV e' superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneita'.
5. Ai fini della valutazione del TPV, le universita', su richiesta del singolo laureato, riconoscono le attivita' formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Se il riconoscimento delle attivita' professionalizzanti di cui al presente comma non consente il conseguimento dei richiesti complessivi trenta CFU di cui al comma 1, corrispondenti a settecentocinquanta ore, il laureato, ai fini del completamento del monte ore necessario, chiede all'universita' ove ha conseguito la laurea magistrale l'ammissione al tirocinio per le ore residue presso strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilita' al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il completamento del predetto TPV puo' essere svolto presso gli altri enti esterni convenzionati con le universita'.
 
Art. 3

Prova pratica valutativa

1. La prova pratica valutativa (di seguito, PPV) per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti e' organizzata dall'universita' sede di corso della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 che emana il relativo bando.
2. La prova e' unica e verte sull'attivita' svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
3. La valutazione ha ad oggetto le competenze indicate nell'art. 2, relative alla capacita' di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e alla pratica svolta durante il tirocinio, sulla conoscenza del codice deontologico degli psicologi. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. La PPV e' valutata da una commissione giudicatrice, in composizione paritetica, composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la meta', docenti universitari di discipline psicologiche, uno dei quali con funzione di presidente, designati dall'ateneo presso il quale si svolge la prova, e, per l'altra meta', professionisti designati dall'ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque anni al relativo albo.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2022

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1878