Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 giugno 2022 |
Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. Disciplina transitoria della classe LM-42 - Medicina veterinaria. (Decreto n. 569/2022). |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero e gli articoli 2, comma 1, n. 14), 47-bis, 47-ter e 47-quater, concernenti l'istituzione del Ministero della salute, al quale sono attribuite «funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti; Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e negli Istituti superiori» e, in particolare, gli articoli 51 e 52; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 luglio 2007, n. 157), recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-42 classe delle lauree magistrali in medicina veterinaria; Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare l'art. 6, comma 2; Visto il decreto del direttore generale n. 112 del 4 febbraio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla formulazione di proposte attuative delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163; Vista la nota del direttore generale prot. n. 3892 dell'11 febbraio 2022, con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro; Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro; Sentito il Consiglio universitario nazionale il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022; Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022; Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 163 del 2021; Tenuto conto di quanto previsto nelle ordinanze ministeriali di indizione della I e della II sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
Decreta:
Art. 1
Modalita' semplificate di espletamento dell'esame di Stato
1. Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica - classe 47/S - Medicina veterinaria in base all'ordinamento previgente, o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria - classe LM-42 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero coloro che hanno conseguito o conseguono all'estero un titolo di studio, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, si abilitano all'esercizio della professione di medico veterinario mediante lo svolgimento di un esame di Stato da svolgersi con le modalita' semplificate di cui al presente decreto. 2. L'esame di cui al comma 1 si sostanzia nello svolgimento di un'unica prova orale che verte sulle materie previste dalle specifiche normative di riferimento ed e' in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilita' richieste dalle normative riguardanti il profilo professionale del medico veterinario. 3. Oggetto della prova, e della relativa valutazione, e' la verifica del possesso di adeguate competenze di ragionamento critico nell'ambito di ciascuna delle filiere professionalizzanti in cui si articola la professione di medico veterinario, quali: clinica degli animali da compagnia, cavallo ed animali esotici; sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito. 4. La valutazione della prova e' espressa in centesimi. L'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100. 5. La Commissione giudicatrice della prova orale ha composizione paritetica ed e' costituita da sei membri, di cui tre docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso ed individuati preferibilmente tra docenti iscritti all'albo degli ordini professionali, e tre professionisti di comprovata esperienza, anche in tema di formazione, designati dalle rappresentanze territorialmente competenti dell'Ordine. Ciascuna delle filiere professionalizzanti di cui al comma 3 e' rappresentata da due membri della commissione, di cui uno rappresentante dell'universita' e uno rappresentante della categoria professionale. 6. Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, sono indette con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato puo' chiedere ad un Ateneo sede del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria di sostenere l'esame di Stato di cui al presente decreto nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 giugno 2022
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Messa Il Ministro della salute Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1877 |
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