Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 giugno 2022 |
Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. Disciplina transitoria della classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale. (Decreto n. 570/2022). |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero e gli articoli 2, comma 1, n. 14), 47-bis, 47-ter e 47-quater, concernenti l'istituzione del Ministero della salute, al quale sono attribuite «funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti; Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e negli Istituti superiori» e, in particolare, gli articoli 51 e 52; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157), recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-13 Classe delle lauree magistrali in farmacia e farmacia industriale; Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare l'art. 6, comma 2; Visto il decreto del segretario generale n. 1946 del 23 novembre 2020, come modificato dal decreto del segretario generale n. 98 del 31 gennaio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-13 Classe delle lauree magistrali in farmacia e farmacia industriale; Vista la nota del direttore generale prot. n. 3282 del 4 febbraio 2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro; Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro; Sentito il Consiglio universitario nazionale il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022; Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022; Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 163 del 2021; Tenuto conto di quanto previsto nelle ordinanze ministeriali di indizione della I e della II sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
Decreta:
Art. 1
Modalita' semplificate di espletamento dell'esame di Stato
1. Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o la laurea specialistica - classe 14/S Farmacia e farmacia industriale in base all'ordinamento previgente, o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, ovvero coloro che hanno conseguito o conseguono all'estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente si abilitano all'esercizio della professione di farmacista a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalita' semplificate di cui al presente decreto. 2. L'esame di cui al comma 1 si sostanzia nello svolgimento di un'unica prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del candidato nonche' le nozioni, le competenze e le abilita' riguardanti il profilo professionale del farmacista, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia nonche' tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. 3. La prova di cui al comma 2 e' valutata con una votazione espressa in centesimi. L'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100. 4. La commissione giudicatrice dell'esame di Stato di cui al presente decreto ha composizione paritetica ed e' costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la meta', docenti universitari designati dall'ateneo, uno dei quali ha funzione di presidente della commissione, e, per l'altra meta', farmacisti designati dall'Ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ateneo di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo albo professionale. 5. Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, sono indette con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato puo' chiedere a un ateneo sede del corso di laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale di sostenere l'esame di Stato di cui al presente decreto nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 giugno 2022
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Messa Il Ministro della salute Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2078 |
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