Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 12 ottobre 2022 |
Incremento della dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a valere sulle ulteriori risorse assegnate al Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» (PON IC) ai sensi del regolamento «REACT-EU». |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. l080/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalita' dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19; Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalita' di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia Covid-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento React-EU»); Visto, in particolare, l'art. 92-ter del suddetto regolamento React-EU, che prevede la possibilita' di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse React-EU per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresi', l'ammissibilita' delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a decorrere dal 1° febbraio 2020; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021; Visto il documento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione «Programmazione delle risorse React-EU: quadro generale, linee di intervento e risorse», del 7 aprile 2021, redatto al fine di delineare puntualmente le misure che compongono la proposta di programmazione delle risorse React-EU, i relativi importi finanziari, nonche' la ripartizione territoriale degli interventi, compresa l'allocazione delle risorse destinate al Mezzogiorno, gli ambiti di riferimento, i programmi coinvolti e la previsione del contributo agli obiettivi climatici, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Commissione europea, nell'ambito del quale e' prevista l'assegnazione ad apposita riserva del Fondo di garanzia di un importo complessivo di 500 milioni di euro; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2055 della Commissione, del 23 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 al fine di stabilire la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2022; Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e Competitivita'» FESR 2014-2020 (nel seguito, «Programma operativo»), adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4741 final del 30 giugno 2022 comprendente l'assegnazione di risorse aggiuntive a valere su React-EU messe a disposizione dell'Italia; Vista la valutazione ex ante degli strumenti finanziari del Programma operativo, presentata al Comitato di sorveglianza del medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, con procedura scritta del 20 maggio 2016 per l'implementazione degli strumenti finanziari e aggiornata il 16 novembre 2021, con la valutazione ex ante elaborata in forma semplificata in conformita' all'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, con riferimento agli strumenti finanziari previsti nell'ambito della priorita' di investimento 13 dell'Asse VI del Programma operativo, corrispondente al nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia», destinato a comprendere le misure finanziate con le risorse aggiuntive React-EU; Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia durante l'emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (nel seguito, «Fondo di garanzia»); Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, 2 settembre 2015, recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, con cui sono state stabilite le modalita' di valutazione dei finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (nel seguito, «finanziamenti Nuova Sabatini») ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con cui sono state approvate le modificazioni e le integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, con cui sono state stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione di quanto previsto dal citato Programma operativo, e' istituita, nell'ambito del Fondo, una sezione speciale, denominata «Riserva PON IC», finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia sono integrate, per gli interventi da attuare nelle «regioni in transizione», di un importo pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), a valere sulle risorse dell'Asse III del Programma operativo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'art. 12, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, come disposto dall'art. 12, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017; Vista la decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (nel seguito, «decreto cura Italia»), che prevede, all'art. 126, comma 10, che le amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo (nel seguito, «Fondi SIE») possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modifiche e integrazioni (nel seguito, «decreto liquidita'»), che stabilisce, all'art. 13, modalita' rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento; Vista la decisione C (2020) 2370 del 13 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.56966 (2020/N), come da ultimo prorogato con la decisione 11 gennaio 2022 C(2022) 171 final, relativo al rafforzamento operativo e finanziario del Fondo introdotto dal predetto art. 13 del decreto liquidita'; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 ottobre 2020, con il quale la dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo, al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, e' incrementata di ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con il quale sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, le vigenti disposizioni operative e le modalita' operative di intervento della Sezione speciale di cui all'art. 56 del decreto cura Italia; Vista la convenzione del 6 agosto 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit S.p.a. e BFF Bank S.p.a. (nel seguito, «Gestore del Fondo»), relativa all'affidamento del servizio di gestione del Fondo di garanzia, registrata dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera o), della suddetta convenzione, che affida al Gestore del Fondo il servizio di gestione delle riserve e delle sottosezioni cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento europei, e la cura dei connessi ulteriori adempimenti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2022, relativo all'istituzione di una specifica sottosezione della Riserva PON IC, con lo scopo di raggiungere le finalita' previste dal programma React-EU attraverso l'incremento finanziario della medesima, per un importo pari a 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro destinati a interventi in favore dei soggetti beneficiari delle regioni del Mezzogiorno e 100 milioni destinati a interventi in favore dei soggetti beneficiari delle regioni del Centro-Nord; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (nel seguito, «legge di bilancio 2022»), che ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le misure previste dall'art. 13, comma 1 e comma 12-bis del decreto liquidita' e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 55, della medesima legge di bilancio, in materia di concessione delle garanzie a valere sul Fondo di garanzia; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche di coesione «Programmazione delle risorse React-EU: linee di intervento e risorse seconda tranche», del 24 febbraio 2022, con la quale, sulla base della dotazione complessiva di risorse assegnate all'Italia, si intendono destinare al Programma operativo «Imprese e Competitivita'» ulteriori 200 milioni di euro a favore della menzionata sottosezione del Fondo di garanzia; Vista la comunicazione C(2022) 1890 final, del 23 marzo 2022, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito, «Temporary Crisis Framework»), modificato con comunicazione della Commissione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina» (nel seguito, «decreto aiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, relativo al rafforzamento delle misure a sostegno della liquidita' delle imprese e della ripresa economica del Paese, in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto in corso; Vista la decisione C (2022) 5607 del 29 luglio 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.103403 - TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps, volto a sostenere, attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al conflitto in Ucraina; Considerata la necessita' di mobilitare rapidamente le risorse React-EU per il superamento degli effetti della crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nonche' da quelli derivanti dalla guerra in Ucraina e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia entro l'attuale periodo di programmazione, in linea con l'obiettivo tematico su menzionato «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia»; Considerato che, nell'ambito dell'Asse VI del Programma operativo, e' previsto il rafforzamento dell'operativita' del Fondo di garanzia per sostenere, mediante la concessione di garanzie pubbliche su finanziamenti bancari, sia la liquidita' delle piccole e medie imprese che gli investimenti; Ritenuto, pertanto, opportuno, per il perseguimento delle predette finalita' e in considerazione del persistere degli effetti della crisi economica aggravata dalla citata crisi energetica, avvalersi delle risorse React-EU assegnate al Programma operativo al fine di rafforzare l'operativita' del Fondo di garanzia per le PMI, mediante la specifica sottosezione speciale;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Autorita' di gestione»: la Divisione III (gia' Divisione IV) della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, cui e' assegnato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Autorita' di gestione del Programma operativo; b) «controgaranzia»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui ne' il soggetto beneficiario ne' il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia e' rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto; c) «disposizioni operative»: le condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) «garanzia»: la garanzia diretta, la riassicurazione e la controgaranzia; f) «garanzia diretta»: la garanzia concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta e' esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria; g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come definite dalla vigente normativa dell'Unione europea, iscritte al registro delle imprese; h) «professionisti»: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attivita' di impresa, arti o professioni; i) «Programma operativo»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione approvata con decisione della Commissione europea C(2022) 4741 del 30 giugno 2022; j) «Regioni del Centro-Nord»: le «Regioni piu' sviluppate» del restante territorio nazionale; k) «Regioni del Mezzogiorno»: le «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise, Sardegna); l) «regolamento (UE) n. 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni; m) «riassicurazione»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita; n) «Riserva PON IC»: la sezione speciale del Fondo, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo; o) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti localizzati sul territorio italiano, fatte salve le esclusioni settoriali previste dalla vigente normativa, dal Temporary framework e le limitazioni previste dal Programma operativo; p) «Temporary Crisis Framework»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale situazione di emergenza con l'obiettivo di fronteggiare la crisi energetica scaturita dall'invasione russa dell'Ucraina, adottato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022, modificato con la comunicazione della Commissione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022 e in vigore, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2022. 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e nelle disposizioni operative. |
| Art. 2 Seconda tranche di risorse a integrazione dell'assegnazione finanziaria destinata alla Riserva PON IC.
1. Al fine di fornire un efficace sostegno alle piccole e medie imprese italiane per il superamento degli effetti della crisi economica innescata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla crisi energetica conseguente al conflitto tra Ucraina e Russia attualmente in atto, alla Riserva PON IC del Fondo, a seguito delle modifiche al Programma operativo descritte nelle premesse e a integrazione della prima tranche di risorse pari a 500 milioni di euro, confluiscono ulteriori euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse React-EU, da utilizzare secondo il riparto territoriale di cui alla disciplina comunitaria di riferimento. 2. Le risorse di cui al comma precedente sono versate dall'Autorita' di gestione, in funzione del fabbisogno e in conformita' con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013, sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Mediocredito Centrale S.p.a. rubricato «MEDCEN L. 662/96 - Garanzia PIM», aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. 3. Le risorse React-EU di cui al comma 1 costituiscono un capitale autonomo e separato e contabilmente distinto dalle ulteriori risorse finanziarie della Riserva PON IC e del Fondo. A tal fine, le risorse React-EU confluiscono in una apposita sottosezione della Riserva PON IC. |
| Art. 3
Modalita' di utilizzo delle risorse React-EU e disposizioni finali
1. Le garanzie relative alle operazioni finanziarie sostenute dalle risorse React-EU, in coerenza al regolamento (UE) n. 1303/2013, come successivamente modificato e integrato, possono essere concesse ai soggetti beneficiari a fronte di progetti di investimento ovvero per esigenze di capitale circolante connesse ai fabbisogni di liquidita'. 2. L'aiuto connesso al rilascio della garanzia a valere sulle risorse React-EU e' concesso, fermo restando quanto previsto all'art. 3 del decreto ministeriale 3 dicembre 2021 richiamato in premessa, anche ai sensi del Temporary Crisis Framework; 3. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 2, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente decreto e al citato decreto ministeriale 3 dicembre 2021, relative all'utilizzo delle risorse React-EU, per le modalita' di concessione, gestione, escussione e liquidazione della garanzia si applicano le disposizioni che regolano il funzionamento della Riserva PON IC, ai sensi della normativa europea e nazionale applicabile. 4. Il sostegno delle risorse React-EU e' riconosciuto fino al 31 dicembre del 2023. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1158 |
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