Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2022
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Paolo ZANGRILLO.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, «Legge quadro sul pubblico impiego» e, in particolare, l'art. 27, recante «Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», che ha costituito l'Unita' per la semplificazione;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto la riorganizzazione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, con un contingente di personale con funzione di supporto tecnico e amministrativo;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2021, che ha riorganizzato l'Unita' per la semplificazione;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Delega di funzioni in materia
di pubblica amministrazione

1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di ogni necessaria iniziativa, anche normativa, ivi comprese le connesse funzioni amministrative, nonche' di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di:
a) lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati, nonche' in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche;
b) semplificazione amministrativa.
2. Le funzioni in materia di lavoro pubblico, di organizzazione e di gestione delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1, lettera a) si esplicano in tutte le attivita' riguardanti i seguenti ambiti:
a) l'organizzazione, il riordino e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonche' il coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione degli articoli 5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure, di attuazione del piano di modernizzazione della struttura della pubblica amministrazione, con riferimento alla sperimentazione, introduzione e sviluppo di diversi moduli relazionali tra cittadino e amministrazione, nonche', in raccordo con l'Autorita' politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la promozione della cultura informatica e la diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni;
c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, la qualita' dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini da realizzarsi anche attraverso specifici strumenti di misurazione del livello di soddisfazione dell'utenza;
d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;
e) le attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa e all'adozione di sistemi di valutazione della produttivita' e del merito, da valutarsi anche in base ai livelli di soddisfazione dell'utenza, anche ai fini della responsabilita' disciplinare e dirigenziale, nonche' le attivita' di indirizzo sulle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f) le attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento e svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni al fine di favorirne la modernizzazione, la diversificazione e flessibilita', anche territoriale, il buon andamento e la trasparenza, nonche' per la piena attuazione della digitalizzazione dei concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione, dei procedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita' tra amministrazioni;
g) le attivita' di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilita', il lavoro a tempo parziale e quello a distanza, tra cui il lavoro agile, e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici;
h) l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro pubblico e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni; al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e alle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; alla legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni, in relazione agli aspetti di formazione del personale; al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riferimento alle procedure concorsuali e al reclutamento, nonche' agli aspetti di efficienza e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni; alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e ai relativi decreti legislativi; alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui al contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, della carriera prefettizia e di quella diplomatica, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e al personale delle autorita' amministrative indipendenti e di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56;
i) le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al Formez PA, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Autorita' nazionale anticorruzione;
l) le attivita' di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attivita' riguardanti le pubbliche amministrazioni;
m) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei Ministeri e nel Dipartimento della funzione pubblica;
n) il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;
o) le attivita' residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni;
p) la rivisitazione del regime delle responsabilita' amministrative e contabili dei pubblici dipendenti anche di livello dirigenziale, in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;
q) il coordinamento, negli ambiti di competenza del presente decreto, dell'attuazione della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
r) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione, anche in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;
s) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;
t) la definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonche' dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici, anche al fine di implementare l'applicazione delle nuove modalita' di reclutamento flessibile;
u) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni, anche mediante l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e di funzionamento dei Ministeri e degli enti pubblici, nonche', in raccordo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e nel pieno rispetto delle rispettive competenze e delle prerogative anche costituzionali, la proposta di modelli organizzativi e di gestione delle regioni e degli enti locali, al fine di rendere piu' uniforme, efficiente e razionale il sistema complessivo della pubblica amministrazione;
v) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella presente delega che si applicano alle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
z) la gestione delle attivita' di implementazione, manutenzione e sviluppo dell'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'art. 34-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del fascicolo digitale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) si esplicano in tutte le attivita' riguardanti i seguenti ambiti:
a) la promozione e il coordinamento dell'attivita', anche normativa, di semplificazione amministrativa, finalizzata a migliorare la qualita' della regolazione e ridurre i costi burocratici, gli oneri e gli adempimenti gravanti su cittadini e imprese ed accrescere la competitivita' attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi, nonche' dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di qualita' della regolazione per gli specifici ambiti di competenza;
b) la predisposizione delle iniziative dirette alla semplificazione della normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi, nell'ambito degli specifici indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri;
c) il coordinamento dell'attuazione delle attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle iniziative di riduzione degli oneri per le piccole e medie imprese secondo il principio di proporzionalita', nonche' l'attuazione delle attivita' previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modificazioni, in materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e compensazione degli oneri;
d) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
e) il coordinamento e la promozione delle attivita' di monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi di semplificazione, nonche' la promozione e il coordinamento, in raccordo con l'Autorita' politica delegata in materia di riforme istituzionali e i Ministri competenti, delle attivita' di consultazione pubblica anche attraverso strumenti telematici ed il coordinamento della consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese funzionale alle attivita' di semplificazione;
f) il coordinamento delle iniziative attribuite a legislazione vigente al Ministro per la pubblica amministrazione.
4. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'organizzazione e della spesa di personale sui sistemi di gestione dei Ministeri.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, il Ministro si avvale:
a) del Dipartimento della funzione pubblica;
b) dell'Unita' per la semplificazione di cui all'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
 
Art. 2

Ulteriori competenze per l'esercizio
delle funzioni delegate

1. Il Ministro e' inoltre delegato:
a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie di cui al comma 1, lettera a), presso altre amministrazioni e istituzioni nazionali e internazionali;
b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
c) a provvedere, nelle predette materie, a intese e concerti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 12 novembre 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2911