Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2022 |
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria ROCCELLA. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Vista la piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata dichiarazione; Visti gli articoli 19, 153 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215, nonche' la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parita' di trattamento; Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, e in particolare l'art. 21, nonche' l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni; Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», e in particolare gli articoli 5 e 5-bis, e successive modificazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 5 marzo 2020, recante «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parita' di genere 2020-2025»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 1, commi da 139 a 148; Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive modificazioni; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo», fatta a New York il 20 novembre 1989; Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476; Visto il regolamento recante il riordino della Commissione per le adozioni internazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108; Vista la raccomandazione (Ue) 2021/1004 del Consiglio del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (child guarantee) per prevenire e combattere l'esclusione sociale, garantendo l'accesso dei minori bisognosi a una serie di servizi fondamentali e contribuendo in questo modo alla difesa dei diritti dei minori tramite la lotta alla poverta' infantile e alla promozione delle pari opportunita'; Visto il Piano di azione italiano sulla garanzia infanzia (PANGI), predisposto dal gruppo di lavoro interministeriale presieduto dalla coordinatrice nazionale della garanzia infanzia, approvato il 29 marzo 2022 dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, e trasmesso il 30 marzo 2022 alla Commissione europea; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», e, in particolare, l'art. 9, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, relativo al Dipartimento per le pari opportunita', e l'art. 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia; Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Eugenia Roccella, e' stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Ritenuto opportuno delegare al predetto Ministro le funzioni di cui al presente decreto; Sentito il Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Delega di funzioni
1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', on. Maria Eugenia Roccella, di seguito denominata «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunita', come specificate nei successivi articoli. |
| Art. 2
Delega di funzioni in materia di pari opportunita'
1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento, la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attivita' nelle suddette materie. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con questi ultimi, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunita' di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuali individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata dichiarazione, rispetto ai terni della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici; b) ad adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025, il Piano strategico nazionale per la parita' di genere, e a coordinare le azioni del Governo volte ad assicurarne l'attuazione, avvalendosi della Cabina di regia interistituzionale e dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere; c) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita', in particolare nel settore dell'informazione e della comunicazione; d) a promuovere la cultura del diritto alla salute delle donne e della prevenzione sanitaria; e) in raccordo con i Ministeri competenti, a promuovere le azioni di Governo volte ad assicurare la piena inclusione delle bambine, delle ragazze e delle donne nello studio e nella formazione nelle materie scientifiche e tecnologiche (cd. STEM) e a promuoverne l'educazione finanziaria e digitale, anche contrastando gli stereotipi di genere; f) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di parita' e pari opportunita' di genere nel lavoro pubblico e privato, anche con riferimento ai temi dell'impresa femminile, dell'innovazione organizzativa, dell'armonizzazione dei tempi di vita, del divario retributivo e pensionistico e dell'equa distribuzione tra uomini e donne del lavoro retribuito e del lavoro di cura non retribuito; g) a esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 19, lettera f), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; h) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per qualsiasi causa, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni; i) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt; l) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in materia di pari opportunita' e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonche' la partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari opportunita' nelle politiche europee; m) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; n) a coordinare, anche in sede europea e internazionale, le politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunita' di genere, alla tutela dei diritti umani delle donne e alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualita' di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; o) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori, anche mediante l'adozione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui al comma 149 dell'art. 1 della citata legge n. 234 del 2021, avvalendosi della Cabina di regia interistituzionale e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica assicurandone l'attuazione; p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili e alle violazioni dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine; q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e alla tratta delle persone, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e al Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228; r) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione; s) a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120»; t) a esercitare le funzioni di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate previsto dall'art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il Ministro, di concerto con l'Autorita' politica con delega agli affari europei, e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea in materia di parita', pari opportunita' e azioni positive. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunita', ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR). |
| Art. 3
Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia e per le adozioni
1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attivita' nella suddetta materia. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali e relazionali, nonche' ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, e ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito; b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio e la valutazione delle misure volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione, dell'educazione, anche informale e non formale, e della cultura, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea; c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari; d) a promuovere e sviluppare le attivita' in materia di consultori familiari, centri per la famiglia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'art. 1, comma 59 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute; e) a promuovere e coordinare le politiche governative di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari, con particolare riferimento al tema dell'invecchiamento nel quadro dell'attuazione della Strategia d'implementazione del piano di azione internazionale di Madrid del 2002; f) a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia ex ante che ex post, delle politiche e degli interventi, anche di carattere economico e finanziario, adottati dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalita'; g) a promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia e delle adozioni, e in particolare la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale della Conferenza nazionale sulla famiglia, prevista dall'art. 1, comma 1250, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Il Ministro e' delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43, e l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. 4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 5. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonche' quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476. 6. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali. |
| Art. 4
Delega di funzioni in materia di politiche per la natalita'
1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alle politiche per la natalita'. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a superare la crisi demografica, a favorire la natalita' e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a potenziare le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni; b) a promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei servizi in particolare per le famiglie numerose, e la diffusione delle migliori pratiche in materia di politiche familiari; c) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, ivi comprese quelle di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53. 3. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per il sostegno alla natalita' e, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia. |
| Art. 5
Delega di funzioni in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza
1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori, anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia e al diritto all'ascolto, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attivita' nella suddetta materia. 2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri e all'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento agli orfani di crimini domestici, e a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Repubblica italiana con la legge 27 maggio 1991, n. 176. 3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di competenza del Governo relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, a norma di quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonche' quelle relative al contrasto al fenomeno della pedopornografia, ai sensi della legge 6 febbraio 2006, n. 38. 4. Il Ministro presiede l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed esercita le funzioni di competenza del Governo in relazione al medesimo Osservatorio. Il Ministro esercita altresi' le funzioni di competenza del Governo in relazione alle attivita' gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle di cui all'art. 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, relative alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e quelle di cui all'articolo. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, relative alla giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 5. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di competenza statale in materia del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285. 6. Il Ministro e' delegato a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia ex ante che ex post, delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore dell'infanzia e dell'adolescenza. 7. Il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' quelle di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71. Il Ministro e' altresi' delegato a promuovere la conoscenza del numero di pubblica utilita' 114 - Emergenza infanzia. 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia. |
| Art. 6
Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Ministro e' altresi' delegato: a) a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonche' ove previsto dalle disposizioni di legge; c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 2. Nelle materie di competenza, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionali, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 12 novembre 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2913 |
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