Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2022 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 2 agosto 2022 |
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021. (Delibera n. 41/2022). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio europeo del 2 dicembre 2013 concernente il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni per la programmazione 2014-2020 e i regolamenti (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica, tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301, n. 1303 e n. 1304 del 2013; Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito Regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi nonche' al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalita' di approvazione da parte della Commissione europea, nonche' l'allegato II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF); Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1004; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3, che specificano le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visti, inoltre, gli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987, che istituiscono, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF/RGS, il Fondo di rotazione e ne disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito ACT), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe); Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 13 a 17, il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (di seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato; Considerato che l'art. 1, comma 15, della citata legge n. 147 del 2013 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di seguito APQ), di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione di finanza pubblica»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 670, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18; Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per il 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ha destinato al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, comma 314 che al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, ha incrementato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'art. 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di complessivi 200 milioni di euro (60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023), a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in particolare l'art. 28 che ha incrementato l'autorizzazione di spesa di complessivi 110 milioni di euro di cui: 10 milioni di euro per l'anno 2020, a carico delle dotazioni del citato Fondo di rotazione ex lege n. 183 del 1987; 100 milioni di euro per l'anno 2021, a carico delle dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; Considerato che, in coerenza con la citata delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, il Comitato tecnico aree interne, coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' competente sui processi di selezione delle aree, sulla base di istruttoria tecnica condotta dal Dipartimento per le politiche di coesione, in dialogo con la regione/provincia autonoma interessata; Viste le delibere di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90 milioni di euro stanziati dalla legge n. 147 del 2013, nonche' il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge n. 190 del 2014, per il rafforzamento della SNAI; Viste le delibere di questo Comitato 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52, con cui e' stato disposto il riparto finanziario di ulteriori quote, rispettivamente di 10 milioni e 91,18 milioni di euro, per il rafforzamento della SNAI e sono state adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree interne»; Vista la delibera di questo Comitato 21 novembre 2019, n. 72, con la quale sono stati modificati i termini di scadenza fissati dalle precedenti delibere per la sottoscrizione degli Accordi di programma quadro finalizzati all'attuazione della SNAI, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2020; Considerato che con l'Accordo di partenariato 2014-2020, la SNAI e' stata adottata in forma sperimentale per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree piu' lontane dei principali centri urbani, attraverso i fondi europei e i fondi statali attribuiti con le citate «leggi di Stabilita' e che nel medesimo accordo, e' prevista la redazione dei Strategie d'area da parte di coalizioni locali appositamente selezionate, in cui sono declinati obiettivi e progetti di tutte le fonti finanziarie disponibili; Considerato che nel ciclo di programmazione 2014-2020 e' previsto lo strumento dell'Accordo di programma quadro (APQ), quale strumento per inquadrare l'attuazione delle Strategie d'area e per assumere impegni puntuali, sottoscritto dalla regione, dagli enti locali, dall'Amministrazione centrale di coordinamento e dalle altre amministrazioni competenti per materia, con la previsione della sua estensione a tutte le fonti finanziarie coinvolte; Tenuto conto che lo strumento dell'APQ ha rilevato alcune criticita' applicative e che per accelerare la fase di passaggio dalla strategia all'attuazione, l'art. 58 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, ha previsto l'adozione di procedure di cooperazione interistituzionale semplificate; Considerato che l'Accordo di partenariato del ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, di cui nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera di presa d'atto, conferma l'approccio SNAI all'interno delle piu' complessive strategie territoriali collegate prevalentemente all'Obiettivo strategico di policy 5 «Un'Europa piu' vicina ai cittadini» e dotate di un inquadramento regolamentare a livello europeo di cui agli articoli 28 e 29 del citato regolamento (UE) n. 2021/1060 e prevede la definizione di Strategie territoriali in forte cooperazione/progettazione con le Autorita' di gestione dei programmi europei che le finanziano; Considerato che il citato Accordo di partenariato 2021-2027 prevede che le Strategie territoriali individuino anche l'elenco, aggiornabile e completabile nel tempo, delle operazioni da finanziare e seguano, sul piano attuativo, una logica comune di contenuti con finalita' di semplificazione nell'interesse delle coalizioni locali beneficiarie; Vista la delibera di questo Comitato 14 aprile 2022, n. 8, con la quale e' stata disposta, nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne, l'assegnazione di una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a complessivi 60 milioni di euro, in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art. 58 rubricato «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne» che, modificando l'art. 1, comma 15, della citata legge n. 147 del 2013, dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale; Vista la nota del Capo di Gabinetto 1452-P del 22 luglio 2022 che, recependo le modifiche richieste nella riunione tecnica con le regioni del 20 luglio 2022, sostituisce la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1364-P del 14 luglio 2022 e l'allegata proposta di delibera del competente Dipartimento per le politiche di coesione pervenuta a questo comitato, e che, in attuazione dell'art. 58 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, propone nuove forme e modalita' di attuazione degli interventi attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati; Tenuto conto che nella detta nota e', altresi', proposta l'assegnazione delle risorse nazionali ancora disponibili per il rafforzamento ed ampliamento della SNAI, oggetto di approvazione del Comitato tecnico Aree interne nelle sedute del 9 febbraio e del 22 giugno 2022, cosi' ripartite: una quota di 172 milioni di euro (ex art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 e art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020), per il finanziamento delle nuove Aree interne 2021-2027 (in ragione di singole quote di 4 milioni di euro per il finanziamento di ciascuna strategia d'area); una quota di 21,6 milioni di euro ex art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, in favore delle settentadue Aree interne del ciclo 2014-2020 (per il rafforzamento delle strategie esistenti, in ragione di un importo di 300 mila euro per ciascuna; su tale proposta, la Conferenza Stato-regioni si e' gia' espressa con parere favorevole nella seduta dell'11 maggio 2022); un importo di 5 milioni di euro ex art. 28 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per attivita' di assistenza tecnica e rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti locali coinvolti. Visto che la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 27 luglio 2022 si e' espressa favorevolmente sulla proposta deliberativa trasmessa con nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1452-P del 22 luglio 2022, e ha raccomandato al Governo di integrare la provvista finanziaria necessaria alla copertura integrativa degli oneri relativi al finanziamento delle terze aree presentate o istruite dalle regioni e dalle province autonome, chiedendo, a tal fine, di istituire un apposito tavolo tecnico; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Sulla proposta del competente Ministro per il sud e la coesione territoriale;
Delibera: 1. Riparto finanziario. Le risorse residue stanziate dall'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari rispettivamente a 88,6 milioni di euro e a 110 milioni di euro, sono ripartite come segue, secondo annualita' di legge: a. 21,6 milioni di euro, ex art. 1, comma 314 della legge 160 del 2019 (annualita' 2021) in favore delle settantadue aree selezionate nel ciclo 2014-2020, per un importo di 300 mila euro per ciascuna area; b. 172 milioni di euro, di cui 67 milioni di euro ex art. 1, comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 105 milioni di euro ex art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in favore di quarantatre' nuove Aree interne, per un importo di 4 milioni di euro per ciascuna area; c. 5 milioni di euro, ex art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per attivita' di Assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo. 2. Governance. 2.1 Con specifico riferimento alle risorse di cui al punto 1.a, in ragione del loro carattere integrativo rispetto ai finanziamenti gia' finalizzati per le settantadue aree interne del ciclo 2014-2020, esse saranno utilizzate ad integrazione degli Accordi di programma quadro gia' sottoscritti per tali aree, sotto il coordinamento dell'Agenzia per la coesione territoriale, in coerenza con i risultati attesi nelle Strategie di riferimento, per il finanziamento di nuovi interventi e/o per il rafforzamento di interventi gia' presenti nei medesimi APQ. 2.2 Con specifico riferimento alle risorse di cui al punto 1.b, sono proposti i seguenti indirizzi operativi: 2.2.1 Processo di selezione delle nuove aree interne: in coerenza con la citata delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 9, il Comitato tecnico aree interne, coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' competente sui processi di selezione delle aree interne, sulla base di istruttoria tecnica condotta dal Dipartimento per le politiche di coesione, in dialogo con la regione/provincia autonoma interessata a cui spetta di avanzare motivata candidatura di nuove aree, la definizione delle Strategie d'area e la verifica del rispetto dei cronoprogrammi di attuazione dei progetti collegati alle strategie. Il termine per la conclusione del processo di selezione delle nuove aree interne e' fissato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera del CIPESS. L'ammontare delle risorse a disposizione consente di finanziare n. 2 aree per ciascuna regione/provincia autonoma, fermo restando l'obbligo di finanziamento da parte di ciascuna regione/provincia autonoma delle Strategie d'area che ricevono il contributo nazionale, anche con i fondi europei o regionali di importo almeno pari al contributo nazionale. In via eccezionale, a titolo di cofinanziamento, possono essere utilizzate anche altre tipologie di risorse a titolarita' della regione/provincia autonoma. Nel caso in cui le regioni e le province autonome non si avvalgano interamente di tale opportunita' di utilizzo del contributo nazionale, unitamente alla quota rimanente, le risorse residue sono messe a disposizione per il finanziamento di una terza area nelle regioni/province autonome che ne abbiano proposto la candidatura e secondo un ordine di priorita' basato sul maggior numero di abitanti nei comuni classificati come «interni» (Intermedi, periferici e ultra-periferici) nella nuova Mappatura delle aree interne valida per il ciclo 2021-2027 presentata al CIPESS nella seduta del 15 febbraio 2022. 2.2.2 Strategie d'area: ogni area interna selezionata e beneficiaria, come tale, del contributo nazionale di 4 milioni di euro, e' tenuta ad elaborare una Strategia d'area che dia evidenza delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento sia sulle risorse europee (o regionali) che sulle risorse nazionali. In particolare, a valere sulle risorse nazionali, la Strategia d'area deve essere corredata dell'elenco e della descrizione delle operazioni da finanziare su tali risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori. Una quota pari fino al 5 per cento delle risorse nazionali destinate a ciascuna strategia d'area puo' essere dedicata per l'assistenza tecnica e il rafforzamento della capacita' amministrativa. La Strategia d'area nel suo complesso costituisce il riferimento di un «Progetto integrato area interna» ed e' monitorata, anche ai fini del Sistema nazionale di monitoraggio - SNM, in modo tale che i singoli progetti possano essere sempre essere ricondotti al progetto integrato di cui sono parte. Il coordinamento delle attivita' di elaborazione delle Strategie d'area e' affidato alle regioni e province autonome che agiscono in condivisione con i comuni capofila. Le Strategie condivise tra regioni e comuni capofila sono sottoposte nella loro unitarieta' al CTAI che ne prende atto e approva, in modo specifico, la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionali. Ai fini di supportare la predisposizione della strategia da parte di ciascuna area, saranno rese disponibili apposite linee guida a cura delle amministrazioni centrali di settore competenti in materia di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilita'), che costituiranno un aggiornamento delle linee guida gia' predisposte per la programmazione 2014-2020. Inoltre, sara' costituito un gruppo tecnico operativo composto da rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), dell'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e delle medesime amministrazioni di settore, a fini di accompagnamento centrale e istruttoria, in accordo con la regione/provincia autonoma di riferimento. Il termine per la presentazione delle Strategie d'area e' fissato entro sei mesi dalla diffusione delle linee guida di cui al presente capoverso. 2.2.3 Strumenti attuativi di cooperazione interistituzionale: a valle dell'approvazione della Strategia d'area da parte del CTAI e ai fini dell'attivazione delle risorse la regione/provincia autonoma sottoscrive apposito Accordo (accordo di programma, convenzione, o altro atto equivalente) con l'area/coalizione locale, in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilita', ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi. 2.2.4 Organismi di governance: sotto il coordinamento dell'Agenzia per la coesione territoriale (ACT), la responsabilita' di gestione dei «Progetti integrati Aree interne», anche per la componente finanziaria con risorse nazionali, e' in capo alle amministrazioni regionali. Presso ciascuna regione o provincia autonoma e' prevista la formazione di una sede stabile di coordinamento e supporto, attraverso l'identificazione di un'Autorita' responsabile per le aree interne, che presidi sia la fase di definizione delle Strategie territoriali, sia la fase attuativa ivi inclusa l'approvazione di eventuali rimodulazioni degli interventi a valere sulle risorse nazionali che non incidono sugli obiettivi strategici delle Strategie d'area, e che possa essere un punto di riferimento stabile per le coalizioni locali e per le amministrazioni centrali interessate dalla SNAI. In particolare, la regione o provincia autonoma, attraverso la citata Autorita' responsabile per le aree interne, coordina le attivita' a livello locale, recepisce le istanze e le proposte dalle amministrazioni capofila delle diverse aree, si occupa dei rapporti con le amministrazioni centrali per quanto riguarda il trasferimento delle risorse e il monitoraggio, assume ogni iniziativa utile per l'avanzamento dell'attuazione. La citata Autorita' cura, inoltre, l'elaborazione, per ciascuna regione/provincia autonoma, di una relazione annuale sul progresso dell'attuazione e sui risultati conseguiti di tutte le Strategie d'aree attive con riferimento all'anno precedente, da trasmettere al CTAI entro il 30 giugno di ciascun anno. Accanto all'Autorita' regionale responsabile, e' operativo un Comitato di governance unico per le Aree interne del territorio regionale o della provincia autonoma, presieduto da ciascuna regione/provincia autonoma, con la partecipazione di ACT, DPCoe, amministrazioni di settore per i servizi essenziali rilevanti (istruzione, salute, mobilita') e gli altri soggetti istituzionali interessati, di livello centrale e locale. Tale Comitato e' sede di confronto e di comunicazione interna a livello regionale, o della provincia autonoma, per questioni di interesse delle Aree interne del territorio ed e' competente per eventuali attivita' di approfondimento istruttorio richieste dal CTAI. Il nuovo Comitato di governance regionale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione allo stesso e' a titolo gratuito e gli eventuali oneri di missione restano a carico delle amministrazioni partecipanti al Comitato stesso. Il CTAI rimane la sede nazionale di riferimento per la SNAI nel suo complesso, segue, si confronta e promuove iniziative sull'attuazione di tutte le Strategie d'area attive e provvede ad approvare le eventuali modifiche degli obiettivi strategici e le conseguenti variazioni sostanziali dell'elenco delle operazioni da finanziare sulle risorse nazionali. Gli APQ sottoscritti per le settantadue aree interne nel precedente periodo di programmazione 2014-2020 confluiscono nelle nuove modalita' di governance, per quanto compatibili. 3. Assistenza tecnica e capacitazione amministrativa. Nell'ambito delle risorse di cui al punto 1.c, e' attribuita alla titolarita' dell'Agenzia per la coesione territoriale una quota di 5 milioni di euro, al fine di: supportare le regioni e i comuni capofila nelle rispettive attivita' di competenza, per: il completamento dell'attuazione delle Strategie relative al periodo 2014-2020; la predisposizione e definizione delle Strategie d'area relative al 2021-2027; il supporto alle attivita' di coordinamento e gestione in capo alle regioni/province autonome; nonche' garantire al Dipartimento per le politiche di coesione il supporto tecnico per le attivita' di competenza. 4. Modalita' di trasferimento delle risorse. 4.1 Il trasferimento delle risorse e' disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle regioni sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in favore dei soggetti attuatori degli interventi finanziati, ovvero in favore delle regioni/province autonome, secondo le modalita' di cui alla legge n. 183 del 1987. 4.2 Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGRUE provvede all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987: a titolo di anticipazione, sulla base di apposita richiesta inoltrata dalla regione/provincia autonoma, nei imiti di cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1988; a titolo di pagamento intermedio, sulla base di apposite richieste di rimborso inoltrate dalla regione titolare; a titolo di saldo, su base di apposita richiesta, pari a circa il 10% della dotazione finanziaria complessiva a carico del Fondo di rotazione, attestante l'avvenuto completamento dell'intervento, corredata da apposita relazione di chiusura da comunicare anche all'Agenzia per la coesione territoriale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. 4.3 Le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni regionali, o dalle province autonome, sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di pagamento trasmessa alla regione/provincia autonoma titolare: che le spese dovute nell'ambito dell'intervento sono conformi alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge; che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione giustificativa; che sono stati svolti i controlli di regolarita' amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa; per le richieste di saldo finale, che l'intervento e' stato regolarmente completato. 4.4 L'Agenzia per la coesione territoriale comunica al MEF-IGRUE, per ciascuna area progetto, le risorse da assegnare alla regione/provincia autonoma titolare a seguito dell'approvazione della Strategia d'area. Per la gestione delle risorse riguardanti l'assistenza tecnica centrale e' istituito apposito intervento sul sistema informativo RGS-IGRUE a titolarita' dell'Agenzia per la coesione territoriale. 4.5 Le amministrazioni regionali e le province autonome, per tutti gli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano il monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e l'adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. Le predette amministrazioni possono, ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo gia' utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli interventi della programmazione complementare finanziati con risorse nazionali. 4.6 La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti e' custodita dalle amministrazioni beneficiarie e dall'Agenzia per la coesione territoriale messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti. Il Si.Ge.Co. e' redatto in coerenza con le norme di semplificazione contenute nel regolamento (UE) n. 2021/160, articoli 83-84. 4.7 Le amministrazioni regionali e delle province autonome, altresi', la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi e irregolarita' nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le stesse amministrazioni promuovono le azioni di loro competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo, eventualmente rivalendosi sui soggetti attuatori. 4.8 Le medesime modalita' di trasferimento si applicano alle risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento della SNAI, di cui al citato art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020. A tal fine, in via preventiva, il Dipartimento per le politiche della coesione effettua una richiesta di assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando le regioni o province autonome aventi diritto a richiedere i pagamenti secondo le predette modalita'. 5. Monitoraggio. 5.1 Le amministrazioni regionali assicurano il monitoraggio dei progetti delle strategie tramite l'appropriata alimentazione della Banca dati unitaria del Sistema nazionale di monitoraggio delle politiche di coesione (SNM) presso il Ministero dell'economia e delle finanze-IGRUE. 5.2 In linea con quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sui risultati raggiunti, sulla base di una relazione annuale del Comitato tecnico aree interne da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno.
Roma, 2 agosto 2022
Il Presidente: Draghi Il segretario: Tabacci
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1669 |
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