Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 novembre 2022
Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and resilience facility» (di seguito il regolamento RRF);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;
Visto l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7, 7-bis, 7-ter e 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Visto in particolare il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026;
Visto il comma 7-bis del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all' art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 con cui vengono definite le finalita' della disciplina dallo stesso recata nonche' indicati i contenuti dell'istruttoria che le amministrazioni statali istanti devono effettuare sulle domande presentate dalle stazioni appaltanti ai fini del loro corretto inserimento tra le istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022;
Visti gli articoli 4 e 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, ai sensi del quale vengono fissati i termini, i contenuti e le modalita' di presentazione delle istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, nonche' gli elementi che costituiscono il contenuto essenziale delle medesime;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 31 del 21 settembre 2022, con la quale sono state indicate le modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e i relativi allegati «Guida utente» e «Istruzioni operative» per l'accesso al Fondo;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, avente ad oggetto la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post;
Viste le istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili presentate dalle amministrazioni statali istanti sulla base delle domande delle stazioni appaltanti, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari;
Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, con decreto del Ragioniere generale dello Stato si provvede alla determinazione della graduatoria degli interventi, secondo l'ordine di priorita' previsto dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Tenuto conto che, a seguito dell'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del successivo comma 6, dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, e' stato registrato un incremento medio percentuale del fabbisogno finanziario degli interventi per i quali e' stata presentata istanza di accesso al Fondo secondo la procedura ordinaria, pari al 25%;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra attraverso i propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura ordinaria con riguardo alle domande ed alle istanze presentate dalle amministrazioni;
Ritenuto, altresi', necessario procedere, mediante interlocuzione con le amministrazioni istanti, ad un supplemento di istruttoria con riguardo alle domande che presentano la richiesta di un fabbisogno finanziario aggiuntivo superiore al predetto valore medio del 25% nonche' per quelle che per le quali e' stata riscontrata sui sistemi informativi incoerenza o assenza delle informazioni utili per la verifica dei requisiti di accesso al Fondo;
Tenuto conto dell'esito delle interlocuzioni intercorse con le amministrazioni istanti, finalizzate allo svolgimento del menzionato supplemento di istruttoria, che, in alcuni casi, hanno comportato su richiesta delle amministrazioni medesime, rettifiche delle informazioni contenute nelle domande o la non ammissibilita' delle stesse;
Tenuto conto che l'attuale dotazione del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e' pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;
Visto l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce che gli enti locali attuatori di uno o piu' interventi, finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'allegato 1 al ripetuto decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, beneficiano di una preassegnazione per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il decreto di assegnazione;
Visto altresi' l'art. 29, commi 2 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, ai sensi del quale, gli enti locali attuatori degli interventi finanziati con risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), n. 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), n. 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento. Le risorse preassegnate sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili;
Considerato che, come da note del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili prot. n. 1530 del 3 novembre 2022, del Dipartimento per lo sport prot. n. 15012 del 2 novembre 2022, del Dipartimento per le politiche di coesione prot. n. 304 del 2 novembre 2022, del Ministero della cultura prot. n. 34897 del 2 novembre 2022, del Ministero dell'interno prot. n. 181085 del 31 ottobre 2022, del Ministero dell'istruzione prot. n. 92833 del 3 novembre 2022 nonche' del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 253340 del 10 novembre 2022, prot. n. 255337 del 15 novembre 2022, prot. n. 255339 del 15 novembre 2022, prot. n. 255341 del 15 novembre 2022, l'accantonamento per le preassegnazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'art. 29 del decreto-legge n. 144/2022 e' pari, rispettivamente a 1.616.660.978,00 euro per gli interventi del PNRR e a 314.720.128,16 euro per gli interventi del PNC;
Considerato, altresi', che il Dipartimento per le politiche di coesione con nota n. 249079 del 2 novembre 2022 ha richiesto di non accantonare le risorse con riferimento agli interventi di competenza ricompresi nell'allegato 1 del richiamato art. 7;
Tenuto conto che le risorse costituenti la dotazione del predetto Fondo, a seguito della chiusura della procedura di presentazione delle istanze di accesso, risultano sufficienti a soddisfare la totalita' del fabbisogno finanziario delle preassegnazioni nonche' quello derivante dalla procedura ordinaria pari complessivamente a 8.074.778.168,50 euro e che, pertanto, non risulta necessario provvedere alla determinazione di una graduatoria degli interventi;
Considerata la necessita' di permettere l'avvio, entro la data del 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento riguardanti gli interventi oggetto di domande per le quali sia stata riscontrata la sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo;

Decreta:

Art. 1

Approvazione degli allegati
e assegnazione delle risorse

1. In attuazione dell'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonche' dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, sono approvati gli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi, suddivisi per ambito, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, rispettivamente pari a euro 5.689.637.154,21 e euro 453.759.907,93.
2. L'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazione istante.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2022

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta
 
Allegato 1
FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI
ELENCO DOMANDE AMMESSE - PNRR E COMMISSARI STRAORDINARI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI
ELENCO DOMANDE AMMESSE - PNC

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI
FABBISOGNO PER AMMINISTRAZIONE INSTANTE

Parte di provvedimento in formato grafico