Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 settembre 2022
Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dell'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 23 luglio 2021, n. 123 ed in particolare l'art. 77, commi da 2-bis a 2-sexies;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visti gli articoli, 1, comma 1, 5-bis, comma 1 e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, con il quale il dott. Antonio Bartoloni e' stato nominato direttore generale della Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive del Ministero dello sviluppo economico, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2022, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto statuito dall'art. 77, comma 2-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con cui e' stato demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di stabilire le condizioni e le modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «amministrazione straordinaria»: la procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA S.p.a., di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) «decreto-legge n. 73/2021»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
c) «legge n. 106/2021»: la legge di conversione con modifiche al decreto-legge n. 73/2021 «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
d) «beneficiari»: i proprietari, persone fisiche o giuridiche, di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri e sostanze provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico del Gruppo ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito nello stato passivo della medesima procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA;
e) «fondo»: il fondo istituito, ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA;
f) «danni»: i danni subiti dai proprietari, persone fisiche o giuridiche, di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri e sostanze provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA, cosi' come stabiliti da sentenza definitiva di risarcimento dei danni e determinati ai fini dell'ammissione, in via definitiva, allo stato passivo del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria;
g) «indennizzo»: l'indennizzo riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato e, comunque, per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita' abitativa, per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, come determinato ai fini della insinuazione del credito nello stato passivo del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e specificato in sede di richiesta di indennizzo, in ossequio all'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 2

Ambito di applicazione
e finalita' dell'intervento

1. Al fine di garantire ai beneficiari l'intervento da parte del fondo, il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 77, commi da 2-bis a 2-sexies del decreto-legge n. 73/2021, definisce le condizioni e le modalita' per la presentazione dell'istanza di accesso al fondo, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo ed alle relative modalita' di erogazione.
 
Art. 3

Attivita'

1. Le attivita' relative alla verifica della completezza e della regolarita' delle istanze di accesso al fondo ricevute dall'amministrazione straordinaria ai fini della liquidazione dell'indennizzo di cui al fondo previsto dall'art. 77, comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021, sono affidate al Ministero.
2. La fase istruttoria, avente ad oggetto la presentazione delle richieste di accesso al fondo e la preventiva verifica di regolarita' circa la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali delle stesse e' svolta dall'amministrazione straordinaria sotto la vigilanza del Ministero che si avvale dell'assistenza di una commissione tecnica, disciplinata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente decreto, ai fini della verifica della effettiva sussistenza dei presupposti per l'indennizzo da concedere a valere sul fondo.
 
Art. 4

Risorse finanziarie disponibili

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi del fondo, ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis e 2-sexies del decreto-legge n. 73/2021, sono destinate risorse per l'anno 2022 pari a 2,5 milioni di euro, fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti ai sensi di legge.
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'indennizzo da parte del fondo le persone, fisiche e giuridiche, che, alla data di presentazione della richiesta di accesso al fondo, si trovano nelle seguenti condizioni cumulative:
a) siano proprietari di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA;
b) sia stata adottata in loro favore sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico dell'amministrazione straordinaria, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA;
c) il relativo credito sia stato ammesso, in via definitiva, nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le persone, fisiche e giuridiche, nei confronti delle quali sussista una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
 
Art. 6

Modalita' di intervento del fondo

1. Il fondo opera con uno o piu' provvedimenti del Ministero con i quali si dispone l'erogazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 77 del decreto-legge n. 73/2021, come convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021.
2. Il fondo opera tramite istanza d'indennizzo presentata dai beneficiari, persone fisiche o giuridiche, al Ministero per il tramite dell'amministrazione straordinaria, corredata della documentazione obbligatoria di cui all'art. 8 del presente decreto.
 
Art. 7

Indennizzo

1. L'indennizzo di cui al presente decreto e' riconosciuto:
a) per le motivazioni contenute nell'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021;
b) nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, per l'anno 2022;
c) nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato, cosi' come determinato ai fini della insinuazione del credito, in via definitiva, nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria e specificato in sede di istanza d'indennizzo, in ossequio all'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021 e, comunque, per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita' abitativa, ai sensi dell'art. 77, comma 2-quater, del decreto-legge n. 73/2021.
2. Al fine di consentire il piu' ampio accesso al riconoscimento dell'indennizzo da parte del fondo, ciascuna persona, fisica o giuridica, puo' presentare richiesta per un solo immobile di proprieta'.
3. Le somme eventualmente non oggetto di erogazione sono fatte confluire in apposito capitolo dell'entrata, al fine della successiva riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
 
Art. 8

Procedura di accesso e modalita'
di erogazione dell'indennizzo

1. Ai fini dell'accesso al fondo, l'amministrazione straordinaria trasmette al Ministero un elenco riepilogativo delle istanze pervenute, a cui e' tenuta ad allegare, per ciascuna delle stesse, tutta la documentazione di riferimento, dichiarando altresi' il pieno rispetto delle condizioni di accesso di cui all'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021. Lo schema delle istanze per l'accesso al fondo, contenente le relative modalita' di redazione, il contenuto informativo, la documentazione da allegare all'istanza, nonche' ogni ulteriore elemento necessario per il riconoscimento del beneficio, e' definito con provvedimento del direttore generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 77, comma 2-ter, del decreto-legge n. 73/2021, i beneficiari hanno diritto all'intervento del fondo esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie.
3. Qualora la dotazione finanziaria di cui al precedente art. 4 non sia sufficiente a soddisfare l'integrale copertura dei fabbisogni connessi alle istanze presentate e valutate come ammissibili, il Ministero, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo per tutti i beneficiari sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero complessivo delle istanze ammissibili pervenute.
 
Art. 9

Valutazione delle istanze

1. Il Ministero valuta le istanze pervenute dall'amministrazione straordinaria entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza cumulativa, sulla base della completezza della documentazione di cui al precedente art. 8.
2. Ai fini della valutazione delle istanze d'indennizzo, il Ministero si avvale dell'assistenza di una commissione tecnica che, istituita presso il Ministero medesimo, presieduta da un direttore generale di prima fascia del Ministero e da un direttore generale di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, incluso un rappresentante dell'Agenzia delle entrate di Taranto, e' deputata alla verifica della regolarita' e della completezza della documentazione pervenuta a corredo delle istanze pervenute. Le funzioni di segreteria della commissione tecnica saranno svolte da un funzionario del Ministero.
3. Ai membri della commissione tecnica, che si riunisce anche con strumenti e modalita' telematiche, non spetta alcun compenso comunque denominato, ne' rimborso spese, e al funzionamento della medesima si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Ricevuti gli atti dalla commissione tecnica, il Ministero, conclusa l'attivita' di valutazione delle istanze d'indennizzo, adotta il decreto di impegno, liquidazione e pagamento per il finanziamento del fondo, ovvero, nel caso di esito negativo o parzialmente negativo, di rigetto o richiesta di integrazione delle domande, fornendone, in ogni caso, comunicazione ai beneficiari per il tramite dell'amministrazione straordinaria.
5. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.).
6. Il Ministero, all'esito dell'attivita' di verifica della regolarita' e della completezza della documentazione a corredo pervenuta, procede all'erogazione sul conto corrente indicato in sede di istanza d'indennizzo concesso sulla base dei criteri definiti all'art. 7 ed al comma 1 del presente articolo.
7. Qualora la procedura di valutazione dell'accesso al beneficio erogabile dal fondo si concluda con esito negativo, non potra' essere riproposta una nuova domanda per la medesima fattispecie.
 
Art. 10

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, anche per il tramite della commissione tecnica di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto, puo' effettuare monitoraggi, controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.
2. I beneficiari e l'amministrazione straordinaria sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dalla commissione tecnica ai sensi del comma 1.
 
Art. 11

Obblighi a carico
dell'amministrazione straordinaria

1. L'amministrazione straordinaria e' tenuta a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni presentate dal Ministero;
c) custodire la documentazione relativa alle istanze pervenute, nel rispetto della normativa di riferimento.
 
Art. 12

Revoche

1. Il finanziamento del fondo e' revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili ai beneficiari e non sanabili, non conosciute all'atto della presentazione dell'istanza d'indennizzo;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dai beneficiari;
c) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, non conosciuta all'atto della presentazione dell'istanza d'indennizzo, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, o di altre condizioni previste dalla legislazione vigente come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
2. Nel caso di revoca dell'indennizzo, i beneficiari sono tenuti a restituire l'importo complessivo erogato con le maggiorazioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a parte la dotazione finanziaria disponibile di cui all'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021.
2. Le attivita' ivi disciplinate sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 14

Disposizioni finali

1. Le istanze d'indennizzo da parte del fondo sono presentate a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2022

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1136