Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2022
Disciplina del «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalita' di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modalita' di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;
Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 del 17 dicembre 2019 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/605 della Commissione europea recante le misure specifiche contro la Peste suina africana;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il quale istituisce il «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale», al fine di assicurare un livello crescente di qualita' alimentare e di sostenibilita' economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;
Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 stabilisce inoltre che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 riguardante «Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che all'art. 1, comma 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le regioni e le province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 «Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini»;
Vista la raccomandazione (UE) n. 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessita' del mozzamento della coda;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 «Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne»;
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 «Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli»;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 «Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento»;
Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01);
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia «Farm to fork» (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM (2020) 381 final];
Vista la comunicazione della Commissione europea «dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (Doc. COM(2020) 381 final) del 20 maggio 2020, in cui e' dichiarato che la Commissione intraprendera' azioni volte a ridurre del 50 percento le vendite complessive nell'UE di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura entro il 2030 e che riesaminera' la normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli animali, al fine di allinearla ai piu' recenti dati scientifici, ampliando l'ambito di applicazione, rendendo piu' semplice l'applicazione e, in ultima analisi, garantendo un livello piu' elevato di benessere degli animali. La Commissione prendera' inoltre in considerazione opzioni per l'etichettatura relativa al benessere degli animali per una migliore trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2023 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede, tra l'altro all'art. 6 - Obiettivo specifico 9 di «migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della societa' in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonche' il benessere degli animali»;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» (Doc. COMM (2017) 713 Final del 29 novembre 2017 dove al punto 3.5 e' indicato che «La PAC dovrebbe rispondere meglio ai problemi sanitari gravi come quelli legati alla resistenza antimicrobica causata dall'uso inadeguato degli antibiotici»;
Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualita' autorizzati, le misure di vigilanza e controllo e le ulteriori disposizioni necessarie per l'implementazione del Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale;
Considerato che le informazioni facoltative sul benessere animale apposte in etichetta dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano prodotti alimentari devono essere oggettive e verificabili da parte delle autorita' competenti nonche' chiare e non ingannevoli per il consumatore, oltreche' conformi alla legislazione vigente in materia di etichettatura alimentare ed in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011;
Considerata la necessita' di armonizzare a livello nazionale i requisiti e le regole applicabili per la certificazione del benessere animale in allevamento nonche' di definire i requisiti, le procedure e le modalita' con cui i singoli soggetti e la filiera produttiva interessata possono commercializzare fino al consumatore finale, con le informazioni ammesse ed autorizzate dal presente decreto, il prodotto animale oggetto di certificazione secondo il «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale»;
Considerato che l'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento;
Ritenuto di attribuire al comitato tecnico-scientifico del Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale il compito di valutare la possibilita' di implementare un sistema di etichettatura trasparente a piu' livelli, correlato con l'osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti;
Vista la nota n. 0218950 del 6 luglio 2022 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha informato dell'avvenuta notifica effettuata alla Commissione europea in data 21 giugno 2022, (alla quale e' stata assegnata il numero 2022/0439/I) ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, del progetto di regola tecnica relativa al decreto interministeriale recante la disciplina del «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale»;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 27 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nello stabilimento, nell'ambito del «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale», di seguito denominato SQNBA. L'adesione al SQNBA e' su base volontaria ed e' garantito il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati membri dell'Unione europea legittimamente interessati.
2. Il presente decreto disciplina, inoltre, il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQNBA, nonche' le procedure e le modalita' con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale che derivi da uno o piu' allevamenti oggetto di certificazione di cui al presente decreto.
3. Il presente decreto si applica agli operatori della produzione primaria e del settore alimentare di cui all'art. 2, eccetto agli operatori della fase del trasporto, se non diversamente stabilito dai requisiti di certificazione previsti nell'ambito SQNBA.
4. Il SQNBA e' costituito dalle disposizioni di cui al presente decreto e dai requisiti di certificazione per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, definiti secondo la procedura stabilita dal comma 5 e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e delle priorita' individuate del settore zootecnico.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e del Ministro della salute, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (CTSBA) di cui all'art. 10, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, almeno su due livelli progressivi.
6. Fermo restando quanto stabilito all'art. 8 in merito alla commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti della produzione primaria, il CTSBA valuta la possibilita' di prevedere un ulteriore sviluppo di un sistema di requisiti di benessere finalizzato ad una maggiore valorizzazione dei diversi impegni assunti dai produttori, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, per migliorare il benessere degli animali, conformemente all'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
 
Allegato 1

Requisiti degli Organismi di certificazione
e del processo di certificazione

Parte A

Requisiti generali

Le attivita' di certificazione sono svolte da organismi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore e iscritti nell'apposito elenco del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all'art. 5 del decreto. 1. Modalita' di iscrizione dell'organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MIPAAF
Ai fini dell'iscrizione dell'elenco di cui all'art. 5 del decreto, l'organismo di certificazione (OdC) deve presentare apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le indicazioni emanate dallo stesso dicastero e rese disponibili sul portale www.politicheagricole.it
L'istanza di iscrizione, firmata dal legale rappresentante, deve riportare i dati identificativi anagrafici e fiscali, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica certificata, per eventuali comunicazioni dell'organismo di certificazione, e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di accreditamento in corso di validita' relativo al SQNBA, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA);
b) procedura predisposta dall'organismo di certificazione per definire il processo, le regole, le responsabilita' e i metodi per lo svolgimento dell'attivita' di certificazione presso gli operatori che aderiscono al SQNBA, ivi incluse le procedure per la gestione delle non conformita' e dei relativi provvedimenti, nonche' le procedure per l'emissione dei certificati e la gestione dei reclami e dei ricorsi;
c) piano dei controlli redatto sulla base dello schema di certificazione per cui e' stato chiesto l'accreditamento, che definisce le attivita' minime di controllo dell'organismo di certificazione nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA, le modalita' e i tempi di valutazione, le condizioni che determinano non conformita' (NC) e la loro gravita' (lieve o grave), nonche' le azioni correttive che l'operatore deve implementare per rispristinare la conformita' e i casi in cui sono applicabili provvedimenti aggiuntivi (soppressione delle indicazioni, sospensione, revoca);
d) procedura di qualifica, formazione e monitoraggio del personale coinvolto nelle attivita' di certificazione per il SQNBA;
e) organigramma nominativo e funzionale relativo alle attivita' del SQNBA;
f) elenco dei valutatori qualificati ad operare per il SQNBA, distinti tra produzione primaria e/o catena di custodia;
g) curricula del personale dell'Organismo di certificazione coinvolto nella attivita' dell'SQNBA e relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
h) modulistica utilizzata per le attivita' di valutazione;
i) criteri di definizione e applicazione delle tariffe agli operatori;
j) modello di contratto da stipulare per l'attivita' di certificazione.
Il competente ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita la documentazione sopra indicata, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, attribuisce all'organismo di certificazione un codice identificativo e procede ad iscriverlo nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero: www.politicheagricole.it
L'organismo di certificazione e' tenuto a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutte le modifiche sostanziali relative ai documenti precedentemente depositati per l'iscrizione nell'elenco ministeriale. 2. Sospensione o revoca dell'iscrizione dell'organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MIPAAF
Ai sensi dell'art. 5 del decreto SQNBA, si definiscono le condizioni che determinano la sospensione o revoca dell'iscrizione degli organismi di certificazione:
a) Sospensione:
mancato rispetto delle regole stabilite nel piano di controllo;
mancato rispetto delle procedure di certificazione;
inadempimento all'esercizio della vigilanza o alle prescrizioni impartite a seguito dell'attivita' di vigilanza;
carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'organismo di certificazione stesso;
adozione di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;
mancata o ritardata comunicazione dei risultati dei controlli mediante inserimento nel sistema informativo di cui all'art. 9 del decreto;
mancata o ritardata comunicazione delle non conformita' (NC) rilevate all'operatore;
mancata adozione da parte dell'OdC delle misure corrispondenti ai casi di NC rilevate presso gli operatori;
b) Revoca:
perdita dell'accreditamento;
tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'iscrizione;
perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 del decreto.
Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), di cui all'art. 11 del decreto, comunica al competente ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli esiti della vigilanza e le situazioni critiche per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'iscrizione.

Parte B

Requisiti per il personale dell'organismo di certificazione

Gli organismi di certificazione che effettuano le attivita' di valutazione della conformita' al SNQBA devono dotarsi di personale sufficiente per garantire lo svolgimento delle attivita' di certificazione in accordo alle prescrizioni del SQNBA.
L'organismo di certificazione deve definire incarichi e responsabilita' per l'accesso, con l'assegnazione delle credenziali, all'area dedicata del sistema informativo di cui all'art. 9 del decreto e si assume la responsabilita' delle comunicazioni in entrata e in uscita dal sistema, necessarie per l'attivita' di controllo e vigilanza del SQNBA.
Le attivita' di certificazione devono essere eseguite in maniera imparziale da personale dell'organismo di certificazione non coinvolto in attivita' di autovalutazione (per gli operatori della produzione primaria) e consulenza presso gli stabilimenti e/o le aziende oggetto di valutazione.
La valutazione presso gli operatori della produzione primaria deve essere condotta da un veterinario, per quanto riguarda i settori della sanita' animale, della biosicurezza, del benessere animale e del farmaco veterinario, e da un laureato in scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati per quanto riguarda il settore delle emissioni dello stabilimento; tali figure possono operare nell'ambito di un gruppo di verifica, ognuno per le proprie competenze, coordinato dal veterinario.
Gli organismi di certificazione devono utilizzare personale dedicato alle fasi di valutazione, riesame e decisione in possesso dei seguenti requisiti di competenza, per le distinte funzioni: Requisiti minimi di competenza per le funzioni di valutazione

Parte di provvedimento in formato grafico

Con apposita circolare del MIPAAF e del Ministero della salute saranno fornite le indicazioni sulla formazione teorica dei valutatori in merito ai criteri, contenuti e durata dei corsi di formazione nonche' i requisiti minimi che devono possedere gli enti/societa' di erogazione degli stessi. b. Requisiti minimi di competenza per le funzioni di riesame e decisione:

Parte di provvedimento in formato grafico
Parte C

Requisiti del processo di certificazione

1. Domanda di adesione e riesame:
a. la domanda di adesione degli operatori al SQNBA deve contenere almeno le informazioni di cui all'art. 4 del decreto.
2. Valutazione iniziale di certificazione:
a. la valutazione iniziale di certificazione deve essere concordata dall'organismo di certificazione con l'operatore laddove i contenuti della domanda siano stati ritenuti completi ed esaustivi. La valutazione iniziale e' finalizzata alla verifica della conformita' di ciascun operatore per l'adesione al sistema di certificazione SQNBA. La valutazione iniziale deve sempre prevedere almeno una valutazione in situ;
b. per gli operatori della produzione primaria, valutazioni iniziali devono considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui e' stata richiesta l'adesione;
c. le valutazioni svolte presso gli operatori del settore alimentare devono considerare tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione richiesto per la certificazione SQNBA, incluse le attivita' gestite in subappalto;
d. per la certificazione di un gruppo di operatori del settore alimentare, l'organismo di certificazione deve svolgere una valutazione presso la sede del coordinatore e responsabile del gruppo e presso un campione di operatori aderenti al gruppo pari almeno alla somma delle √Ni, ove Ni e' il numero di soggetti che svolgono la medesima attivita' nel gruppo per la realizzazione del prodotto;
e. l'organismo di certificazione durante la valutazione iniziale presso gli:
Operatori della produzione primaria, deve:
verificare che il sistema di identificazione e tracciabilita' degli animali e dei prodotti della produzione primaria assicurano il soddisfacimento delle disposizioni previste da SQNBA;
capacita' di poter rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;
accertare l'efficacia e l'affidabilita' del sistema di autocontrollo implementato.
Operatori del settore alimentare, deve:
svolgere e documentare l'effettuazione di una prova di rintracciabilita';
svolgere e documentare l'effettuazione di un bilancio di massa;
accertare l'efficacia e l'affidabilita' del sistema di autocontrollo implementato.
3. Tempi di valutazione iniziale:
a. l'organismo di certificazione deve stabilire le regole per il calcolo dei tempi di valutazione iniziale presso gli operatori in funzione delle dimensioni aziendali e di eventuali fattori di complessita', sulla base di disposizioni tecniche che saranno emanate dal MIPAAF su conforme parere di ACCREDIA.
4. Gestione delle non conformita':
a. le eventuali carenze rilevate dall'organismo di certificazione durante le attivita' di valutazione devono essere notificate agli operatori interessati come non conformita'. L'organismo di certificazione classifica la non conformita' in lieve o grave in relazione all'importanza, alla natura, alla sistematicita' e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della stessa, salvo i casi in cui sono fornite specifiche indicazioni negli schemi di certificazione delle singole specie, e in ogni caso, si classifica come non conformita':
Lieve: un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA, una carenza che non compromette la conformita' del processo di allevamento e produzione, e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilita' degli animali e prodotti; si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformita' degli animali e prodotti e/o di affidabilita' dei soggetti certificati;
Grave: un mancato soddisfacimento del requisito SQNBA, una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformita' del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilita' degli animali e prodotti, e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA; si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformita' degli animali e prodotti, e/o di affidabilita' dei soggetti certificati;
b. la descrizione e la classificazione delle non conformita' sono notificate agli operatori coinvolti a seguito di riesame e decisione del personale incaricato dell'organismo di certificazione. L'operatore a cui e' stata notificata una non conformita' deve definire, in accordo con l'organismo, le azioni e i tempi per la sua risoluzione, oltre ad azioni per prevenire il ripetersi della stessa. L'OdC deve definire le modalita' (documentale e/o in situ) e i tempi con cui intende effettuare la verifica del ripristino della conformita'. Nel caso della certificazione di gruppo le azioni identificate per risolvere la situazione non conforme devono essere estese da tutti gli aderenti al gruppo che svolgono la medesima attivita';
c. in fase di valutazione iniziale, tutte le non conformita' gravi devono essere chiuse con verifica dell'efficacia delle azioni proposte prima del rilascio del certificato e conseguente inserimento nel sistema di certificazione;
d. eventuali non conformita', alla normativa vigente, rilevate durante le attivita' di valutazione in materia di benessere animale, devono essere comunicate al Servizio veterinario locale secondo modalita' definite dal Ministero della salute.
5. Riesame e decisione sulla certificazione:
a. il riesame e la decisione devono essere assunti da personale che non sia stato coinvolto nel processo di valutazione;
b. il riesame e la decisione possono essere assunti da un Comitato, composto da una o piu' persone, in cui almeno un componente sia un veterinario in possesso degli stessi requisiti di competenza stabiliti per il valutatore.
6. Certificato di conformita':
a. il certificato di conformita' viene rilasciato all'operatore della produzione primaria, operatore del settore alimentare o gruppo di operatori del settore alimentare a seguito dell'esito positivo della valutazione iniziale;
b. il certificato deve includere le seguenti informazioni:
per l'operatore della produzione primaria:
la ragione sociale dell'operatore del settore primario, oppure della cooperativa o delle altre forme associative riconosciute;
il numero di registrazione unico dell'operatore responsabile dello stabilimento; nel caso di cooperative o altre forme associative riconosciute, lo stesso dato e' richiesto per ciascun operatore aderente,
per l'operatore del settore alimentare:
la ragione sociale dell'operatore del settore alimentare, e della persona fisica o giuridica che coordina il gruppo;
la partita IVA oppure il codice fiscale;
le data iniziale di decisione sulla certificazione, la data di emissione corrente del certificato, a seguito di modifiche intercorse;
il riferimento alla norma di certificazione;
il nome, l'indirizzo e il logo dell'organismo di certificazione; possono essere utilizzati altri marchi (per esempio il simbolo dell'accreditamento) purche' non siano ingannevoli o ambigui;
codice univoco di identificazione dell'operatore certificato SQNBA, stabilito dall'organismo di certificazione;
il campo di applicazione della certificazione, distinguendo:
per gli operatori della produzione primaria:
i riferimenti alla specie animale allevata e, se applicabile;
l'orientamento produttivo, il metodo di allevamento, la fase di allevamento;
l'eventuale vendita diretta in azienda dei prodotti di origine animale;
per gli operatori del settore alimentare: i riferimenti all'attivita' (prodotti, servizi) oggetto di certificazione, la specie animale, il processo di lavorazione;
c. tutte le attivita' svolte da un gruppo per la realizzazione dei prodotti certificati SQNBA, inclusi i soggetti coinvolti per le attivita' in subappalto, devono essere inserite nel certificato di conformita', insieme ad un elenco dei soggetti aderenti al gruppo.
7. Valutazione di mantenimento:
a. l'organismo di certificazione attesta il mantenimento della conformita' degli operatori inseriti nel sistema effettuando valutazioni, anche in modalita' non annunciata, come di seguito descritto:
Operatori della produzione primaria: almeno una verifica annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo (forma associativa) e un campione di operatori aderenti al gruppo pari alla √N, ove N e' il numero di operatori determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti.
In caso di forma associativa, il responsabile deve garantire la conformita' del gruppo ai requisiti del SQNBA effettuando verifiche su tutti gli operatori aderenti con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo implementato in fase di adesione.
Le verifiche degli OdC devono sempre considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui e' stata richiesta l'adesione nonche' considerare i dati contenuti nel sistema informativo di cui all'art. 9 del decreto;
Operatori del settore alimentare: almeno una verifica annuale e, qualora organizzati in gruppo, almeno una verifica annuale presso il responsabile e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari ad almeno il 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale e non valutati precedentemente, per la prima valutazione di mantenimento. Dalla seconda valutazione, il numero dei soggetti da verificare deve essere determinato una volta l'anno, in funzione dell'effettivo numero di soggetti aderenti e deve essere pari almeno alla somma delle √Ni, ove Ni e' il numero di soggetti che svolgono la medesima attivita' nel gruppo per la realizzazione del prodotto.
8. Tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione:
a. l'organismo di certificazione deve stabilire le regole per il calcolo dei tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione presso gli Operatori in funzione delle dimensioni aziendali e di eventuali fattori di complessita', sulla base di disposizioni tecniche che saranno emanate dal MIPAAF su conforme parere di ACCREDIA.
9. Gestione delle non conformita':
a. l'organismo di certificazione deve aver predisposto una procedura per la gestione dei riferimenti alla certificazione sui prodotti non conformi immessi sul mercato, a seguito di non conformita' gravi;
b. l'organismo di certificazione alla terza notifica di una non conformita' lieve riferita ad uno stesso requisito, nell'arco di dodici mesi, deve essere classificata come grave. Nei casi di non conformita' grave, l'animale e/o i prodotti non rispondenti alle prescrizioni dell'SQNBA non possono riportare i riferimenti alla certificazione nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicita' dell'animale o del prodotto di origine animale certificato, compresi quelli immessi in commercio. Qualora le non conformita' gravi fossero riferite all'intero sistema di allevamento o di produzione, o non fossero mantenuti gli idonei sistemi di identificazione e rintracciabilita', e' necessario che la soppressione dei riferimenti alla certificazione sia estesa a tutti gli animali dello stabilimento e ai prodotti aziendali presenti al momento del riscontro della stessa;
c. l'organismo di certificazione deve definire le modalita' di conduzione delle verifiche supplementari presso gli operatori a cui e' stata notificata una non conformita' grave al fine di attestare la corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni correttive e la conformita' dell'intero sistema di allevamento e di produzione. La terza notifica di una non conformita' grave riferita allo stesso requisito, nell'arco di dodici mesi, deve prevedere l'emissione di un provvedimento di sospensione della certificazione.
10. Provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione:
a. l'organismo di certificazione emette un provvedimento di sospensione della certificazione, della durata massima di sei mesi, in tutti i casi in cui:
si riscontrino carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema;
non vengano risolte le cause che hanno portato all'emissione della non conformita' grave nei termini previsti;
venga impedito all'organismo di certificazione l'accesso alle strutture per effettuare l'attivita' di valutazione, salvo giustificati motivi;
b. nel periodo di sospensione l'operatore e' tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dalla procedura di certificazione fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicita' e deve definire le modalita' con le quali comunicare ai clienti la soppressione dei riferimenti di certificazione dai propri prodotti, anche gia' immessi sul mercato;
c. al termine del periodo di sospensione, in accordo con quanto definito dalla procedura di certificazione, l'organismo di certificazione deve valutare, soddisfatti tutti i requisiti di certificazione, le modalita' di ripristino della conformita';
d. in assenza del ripristino della conformita' dell'operatore sospeso entro i termini concordati con l'organismo di certificazione, e in caso di mancata attuazione della corretta procedura nel periodo di sospensione, l'organismo di certificazione applica un provvedimento di revoca della certificazione, con conseguente esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA;
e. i provvedimenti adottati dall'organismo di certificazione devono essere comunicati agli operatori interessati entro quattordici giorni lavorativi dalla valutazione e le informazioni relative al provvedimento devono essere caricate nel sistema informatico di cui all'art. 9 del decreto negli stessi tempi;
f. in caso di revoca l'operatore puo' presentare una nuova domanda di adesione al SQNBA, purche' siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento.
11. Gestione dei reclami e ricorsi:
a. l'organismo di certificazione definisce le modalita' di gestione (tempi, procedure e costi) dei reclami e dei ricorsi avverso le decisioni assunte durante l'attivita' di certificazione.
 
Allegato 2

Requisiti per gli Operatori del settore alimentare

Tutti gli operatori del settore alimentare, ad esclusione degli operatori della produzione primaria che svolgono attivita' di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA, che manipolano o etichettano prodotto alimentare utilizzando i riferimenti all'SQNBA, devono essere certificati ai sensi della Catena di custodia per il SQNBA da un organismo di certificazione iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto.
L'obiettivo della Catena di custodia, di seguito CoC (Chain of Custody), e' quello di fornire garanzia sulla provenienza delle materie prime o dei prodotti etichettabili con i riferimenti al SQNBA, da allevamenti certificati.
La CoC deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore finale e la mancata inclusione di un soggetto della filiera rende impossibile l'utilizzo dei riferimenti al SQNBA e la vendita del prodotto come certificato. a) Requisiti generali.
L'operatore del settore alimentare presenta domanda di certificazione per la CoC del SQNBA ad un organismo di certificazione a seguito dell'implementazione di un sistema di identificazione e tracciabilita' intraziendale, adeguato alle dimensioni, al tipo e alla complessita' delle attivita' svolte, e che attesti:
la sua posizione e il suo ruolo nella catena produttiva;
i prodotti alimentari inclusi nella CoC del SQNBA;
l'elenco degli operatori del settore alimentare coinvolti nella produzione (per le fasi di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione), anche per le lavorazioni svolte in conto terzi;
le modalita' di gestione dei prodotti al fine di garantire la corretta separazione, identificazione e tracciabilita' per prevenire possibili commistioni con prodotti non conformi ai requisiti previsti dal SQNBA. Nelle fasi di trasformazione dei prodotti certificati SQNBA, l'operatore del settore alimentare deve dare evidenza dei metodi identificati per la separazione dei processi in ogni singola fase di trasformazione e durante lo stoccaggio.
Gli operatori del settore alimentare possono richiedere una certificazione di gruppo; gli operatori aderenti al gruppo svolgono fasi successive e consecutive per la realizzazione del prodotto, o svolgono la stessa attivita'. Nei casi in cui e' richiesta la certificazione di gruppo deve essere indicata una persona fisica o giuridica che coordini le attivita' dell'intero e verifica l'efficacia del sistema di CoC di tutti gli aderenti. In questi casi deve essere previsto un accordo sottoscritto tra le parti che ne identifichi le responsabilita' e i compiti, richiedendo espressa disponibilita' degli aderenti a sottoporsi ai controlli dell'organizzazione. b) Gestione degli approvvigionamenti.
Ciascun operatore del settore alimentare deve identificare i fornitori in possesso di un certificato individuale o di gruppo valido a fronte della CoC del SQNBA per i prodotti di interesse. Inoltre deve essere definito un metodo per verificare la corrispondenza del materiale in ingresso con quello effettivamente acquistato. I documenti di vendita o accompagnatori dei prodotti certificati devono sempre riportare i riferimenti alla certificazione.
Ciascun operatore del settore alimentare deve richiedere ad ogni fornitore non certificato la sottoscrizione di un accordo di fornitura che includa almeno:
l'impegno ad applicare nella propria azienda un sistema di CoC conforme al presente allegato 2 e a mantenere opportune registrazioni a supporto della propria gestione;
l'impegno a comunicare all'operatore del settore alimentare eventuali variazioni sostanziali delle quantita' di produzione previste;
l'impegno ad informare l'operatore del settore alimentare sulla fornitura di prodotti non conformi al presente decreto. c) Responsabilita' della direzione dello stabilimento.
La direzione dello stabilimento che opera nel settore alimentare deve essere coinvolta e documentare il suo impegno ad implementare e mantenere i requisiti di catena di custodia in accordo al SQNBA. d) Gestione delle non conformita'.
L'operatore del settore alimentare deve documentare la gestione delle non conformita' rilevate durante le attivita' legate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti SQNBA. La documentazione deve includere le azioni che devono essere intraprese a seguito di risultati non conformi derivati da valutazioni in autocontrollo o da parte degli organismi di certificazione.
L'operatore del settore alimentare deve definire una procedura per assicurare e documentare che i prodotti non conformi, siano identificati, segregati e tenuti sotto controllo al fine di evitare che siano scambiati o commercializzati come prodotti SQNBA. La procedura deve inoltre definire le modalita' per informare gli altri Operatori coinvolti dalla non conformita' e determinare le azioni per eliminare i riferimenti alla certificazione sui prodotti destinati al consumatore finale. e) Azioni correttive.
L'operatore del settore alimentare deve documentare le modalita' di registrazione, di attuazione e l'esito delle azioni correttive a seguito di non conformita', individuando il tipo di intervento, le responsabilita' dell'esecuzione dell'intervento, la tempistica, la verifica dell'efficacia. f) Gestione dei reclami.
L'operatore del settore alimentare deve dare evidenza della registrazione e della gestione dei reclami. g) Gestione della documentazione e delle registrazioni.
La documentazione del sistema di CoC deve includere almeno:
i documenti che attestino gli approvvigionamenti dei prodotti in entrata e le vendite dei prodotti finiti che intendono essere commercializzati con i riferimenti all'SQNBA;
i documenti e le registrazioni che attestino le attivita' ed i flussi del processo produttivo e gli esiti dei controlli e delle verifiche effettuati;
i documenti e le registrazioni necessarie per la corretta implementazione e monitoraggio della CoC.
Nel caso di certificazione di gruppo la documentazione deve includere anche una descrizione della catena produttiva, delle responsabilita' e delle modalita' di gestione e verifica dei processi e dei prodotti gestiti dagli Operatori del gruppo, e delle attivita' cedute in subappalto. Inoltre, e' necessario sottoscrivere un accordo con i soggetti a cui sono affidate attivita' in subappalto per definire i criteri di fornitura e le responsabilita'.
L'operatore del settore alimentare deve indicare le responsabilita' per l'emissione, la revisione e l'approvazione dei documenti del sistema di CoC, il sito dove vengono conservati, coloro che possono accedere e come possono essere gestiti e conservati.
Tutti i documenti e le registrazioni devono essere aggiornati, conservati, rintracciabili e archiviati per un tempo minimo pari alla durata di vita del prodotto piu' un anno. h) Formazione e addestramento.
L'operatore del settore alimentare deve opportunamente formare, addestrare, sensibilizzare e coinvolgere il personale che puo' avere influenza sulla CoC, al fine di assicurare una corretta attuazione del sistema stesso. Il personale deve essere reso consapevole dell'importanza della propria funzione e delle conseguenze del proprio comportamento. i) Verifica ispettiva interna e riesame.
Ciascun operatore del settore alimentare o gruppo di operatori del settore alimentare e' tenuto a rivalutare l'efficacia del proprio sistema di CoC almeno ogni dodici mesi, per monitorarne e migliorarne l'efficacia. Tale valutazione deve includere la registrazione di bilanci di massa e prove di rintracciabilita'.
Nel caso di una certificazione di gruppo, la verifica ispettiva interna deve essere effettuata dall'organizzazione responsabile su tutti gli aderenti al gruppo.
La valutazione della CoC e gli eventuali aggiornamenti documentali devono essere effettuati ogni qualvolta si verifichino cambiamenti nei flussi produttivi, o vengano inclusi nuovi prodotti, oppure in considerazione degli esiti delle verifiche ispettive interne, dell'autocontrollo, degli eventuali reclami pervenuti e non conformita' rilevate dall'organismo di certificazione. l) Utilizzo di altre certificazioni di rintracciabilita' di filiera.
Per comunicare l'origine certificata a fronte del SQNBA dei prodotti o delle materie prime, non saranno ritenute equivalenti le eventuali altre certificazioni relative alla rintracciabilita' di prodotto in possesso dell'operatore.
 
Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:
Benessere animale: condizione ottimale ottenuta in un sistema integrato a cui concorrono il rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, il metodo di allevamento, la densita' degli animali per superficie, l'alimentazione, la salute degli animali, il controllo della biosicurezza in allevamento, il monitoraggio dell'uso del farmaco veterinario, le condizioni di trasporto degli animali, il controllo e la gestione delle emissioni nello stabilimento;
Sistema di allevamento: insieme delle condizioni strutturali, compreso il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui e' allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro, specificate dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 5;
Metodo di allevamento: modalita' con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati (ad esempio alla posta, in box singoli o al pascolo etc.) per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Puo' differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalita' eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 5;
Stabilimento: locali e strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo, in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, destinati alla produzione di alimenti per l'uso umano;
Numero unico di registrazione: e' un codice alfanumerico generato dalla BDN riferito allo stabilimento in cui si svolge l'attivita', all'identificativo fiscale dell'operatore e alla specie degli animali detenuti;
Biosicurezza: insieme delle misure strutturali e gestionali finalizzate a ridurre e contrastare il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie negli animali, in uno stabilimento o su un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito;
Produzione primaria: prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di: carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola e cunicola, nonche' quelli derivanti da latte, uova e dai prodotti dell'apicoltura, dell'acquacoltura e dell'elicicoltura;
Operatore della produzione primaria: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti primari di origine animale, anche per un periodo limitato, identificata mediante Codice fiscale e intestataria del numero di registrazione unico dello stabilimento, come definito dal regolamento (UE) n. 2035/2019, registrato nella Banca dati nazionale (di seguito BDN). E' la figura titolare del certificato di conformita' dello stabilimento, per la fase di produzione primaria. Sono equiparate agli operatori della produzione primaria le cooperative o altre forme associative riconosciute di operatori della produzione primaria, tutti aderenti al SQNBA per lo stesso metodo di allevamento. In tal caso la forma associativa e' responsabile della conformita' ai requisiti del SQNBA ed e' titolare del certificato di conformita' per tutti gli stabilimenti associati;
Operatore del settore alimentare: persona fisica o giuridica, titolare del certificato di conformita' per la Catena di Custodia, responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, nonche' la persona fisica o giuridica responsabile del trasporto degli animali vivi verso il macello;
Gruppo di operatori del settore alimentare: insieme di operatori del settore alimentare coordinati da una persona fisica o giuridica che richiede la certificazione ed e' la responsabile della conformita' ai requisiti del SQNBA nonche' intestataria del certificato di conformita' per la Catena di custodia;
Catena di custodia (Chain of Custody - CoC): sistema atto a garantire l'identificazione e la tracciabilita' di animali e prodotti della produzione primaria lungo le varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, fino al consumatore finale;
Organismo di certificazione: organismo che svolge servizi di valutazione della conformita' accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008;
Organismo nazionale di accreditamento: unico organismo che in uno Stato membro e' stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento. In Italia, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Accreditamento: attestazione da parte di un Organismo di accreditamento che un determinato Organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
Valutazione della conformita': procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate;
Schema di certificazione: insieme di regole e procedure che identificano l'oggetto della valutazione di conformita' e le metodologie per determinarla, oltre all'insieme di requisiti rispetto ai quali la valutazione deve essere effettuata;
Certificato di conformita': documento rilasciato da un organismo di certificazione ad un operatore della produzione primaria o operatore del settore alimentare o gruppo di operatori del settore alimentare, che attesta il soddisfacimento dei requisiti specificati dallo schema di certificazione a seguito delle opportune valutazioni della conformita';
Valutatore: persona, in possesso dei requisiti minimi riportati nell'allegato 1, incaricata da un organismo di certificazione ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformita' di un operatore del settore primario, di un operatore del settore alimentare o di un gruppo di operatori del settore alimentare ai requisiti del SQNBA;
Banca dati nazionale (BDN): base dati informatizzata nazionale prevista dall'art. 109, paragrafo 1, del regolamento UE n. 429/2016 gia' istituita con l'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise «G. Caporale», accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it
 
Art. 3

Disposizioni specifiche

1. Ai fini di una chiara e corretta informazione del consumatore, la produzione e la commercializzazione di animali e prodotti della produzione primaria nonche' i prodotti alimentari, con informazioni riguardanti il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario, previste dai requisiti di certificazione nell'ambito del SQNBA avviene in conformita' a quanto previsto dal presente decreto.
2. Qualora tali informazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fossero gia' utilizzate e comunicate al consumatore sulla base di norme tecniche gia' riconosciute o autorizzate dal MIPAAF, o certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione, le procedure previste dalle stesse norme tecniche o certificazioni sono adeguate ai contenuti del presente decreto, con le modalita' di cui all'art. 7.
3. L'adeguamento di cui al comma 2 non e' previsto per le informazioni relative al sistema di allevamento e che comunque non riguardano il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario.
 
Art. 4

Criteri e modalita' per l'adesione al SQNBA

1. La domanda di adesione al SQNBA e' presentata dall'operatore della produzione primaria ovvero da un operatore del settore alimentare ovvero da un gruppo di operatori del settore alimentare, per le attivita' oggetto di certificazione.
2. Per l'adesione al SQNBA, i soggetti di cui al comma 1 devono essere conformi alla normativa di settore vigente.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza ad un organismo di certificazione scelto tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione il mantenimento dei requisiti previsti dal presente decreto e adottano misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio di animali vivi o prodotti non certificati SQNBA.
5. Possono richiedere l'adesione al SQNBA gli:
5.1. Operatori della produzione primaria:
5.1.1. che sono identificati ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;
5.1.2. che aderiscono al sistema di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti all'attivita' di autocontrollo e all'attivita' di sorveglianza secondo le indicazioni di cui all'art. 9;
5.1.3. che soddisfano, laddove previsti, i prerequisiti d'accesso allo schema di certificazione per la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento di interesse previsti dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 5;
5.1.4. che garantiscono un sistema di identificazione e tracciabilita' degli animali e dei prodotti della produzione primaria per assicurare il soddisfacimento delle disposizioni previste da SQNBA;
5.1.5. nella domanda di adesione, devono indicare:
i. la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento che si intende certificare, oltre al numero unico di registrazione ed il codice fiscale dell'operatore; nel caso di cooperative o altre forme associative riconosciute, gli stessi dati sono richiesti per ciascun operatore aderente;
ii. l'eventuale attivita' di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA;
iii. il nominativo del veterinario formalmente incaricato dall'operatore ad inserire i dati di valutazione dell'allevamento nel portale di cui all'art. 9;
iv. l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;
5.1.6. e' ammessa la presentazione da parte del singolo operatore della produzione primaria, di piu' domande di adesione riferite alle diverse specie, metodi di allevamento e orientamenti produttivi che si intendono certificare SQNBA;
5.1.7. l'adesione al SQNBA per una specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento comporta che tutti gli animali della specie oggetto dell'adesione, sotto la responsabilita' dell'operatore della produzione primaria, siano gestiti secondo le modalita' e nel rispetto dei requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati come stabilito dall'art. 1, comma 5.
5.2. Operatori del settore alimentare:
5.2.1. che sono riconosciuti o registrati ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;
5.2.2. che adottano il sistema della catena di custodia per il SQNBA nel rispetto dei requisiti dell'allegato 2;
5.2.3. nella domanda di adesione, devono riportare:
i. i dati e i riferimenti legali dell'operatore del settore alimentare richiedente;
ii. gli estremi relativi all'attivita' di riconoscimento dell'operatore del settore alimentare (approval number) o di registrazione (protocollo e data della notifica di attivita');
iii. la fase o le fasi di interesse nella filiera coinvolta;
iv. una breve descrizione dell'operatore del settore alimentare, della sua organizzazione, delle attivita' svolte e del numero di animali/volumi trattati;
v. l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;
vi. di essere conformi ai requisiti della normativa vigente per il settore della rintracciabilita' e di non avere in corso prescrizioni, ancora da chiudere, da parte delle autorita' competenti, per il citato settore.
5.3. Se l'adesione al SQNBA avviene attraverso un gruppo di operatori del settore alimentare, lo stesso presenta la domanda indicando ogni operatore del settore alimentare coinvolto secondo le modalita' di cui al presente articolo.
 
Art. 5

Organismo di certificazione

1. L'organismo di certificazione che intende operare nell'ambito del SQNBA deve essere accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore, secondo lo schema di certificazione SQNBA, per la specie animale e orientamento produttivo di interesse e soddisfare i requisiti e le modalita' del processo di certificazione previsti all'allegato 1 del presente decreto.
2. L'organismo di certificazione, inoltre, deve essere iscritto in un elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalita' riportate nel citato allegato 1. L'iscrizione ha durata quinquennale e puo' essere sospesa o revocata in caso di gravi inadempienze o carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'organismo di certificazione stesso, cosi' come definita nell'allegato 1, Parte A, paragrafo 2.
3. La sospensione dell'iscrizione a seconda della gravita' dei casi puo' avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di certificazione deve dimostrare di aver risolto le criticita' rilevate. In caso contrario, l'iscrizione e' revocata.
4. Gli organismi di certificazione rendono disponibili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonche' all'Ente di accreditamento, gli esiti delle attivita' di valutazione effettuate nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA. Gli oneri informativi posti a carico degli organismi di certificazione sono assolti tramite il caricamento dei dati nel sistema di cui all'art. 9 che, attraverso meccanismi di interoperabilita', rende disponibili le informazioni caricate dall'organismo di certificazione nel database della Banca dati vigilanza (BDV), di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012.
5. In tal modo gli organismi di certificazione assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole (RUCI), ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
 
Art. 6

Attivita' di certificazione

1. L'organismo di certificazione, attraverso verifiche documentali e in situ, in accordo con le disposizioni dell'allegato 1, Parte C, valuta i requisiti del processo di certificazione e la conformita' dei richiedenti che hanno fatto domanda di adesione al SQNBA. Tali valutazioni includono l'idoneita' delle procedure di gestione dell'operatore del settore primario o dell'operatore del settore alimentare o del gruppo di operatori del settore alimentare alle prescrizioni del SQNBA, la verifica della capacita' del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA e di mantenere l'identificazione e la tracciabilita' di animali e prodotti lungo la filiera, le registrazioni a supporto dell'intero processo, nonche' la verifica della corrispondenza, del corretto uso e del trasferimento delle informazioni relative all'etichettatura ai sensi dell'art. 8.
2. L'organismo di certificazione valuta il soddisfacimento dei requisiti previsti per la certificazione richiesta attraverso una valutazione di conformita' iniziale presso il singolo richiedente che ha presentato domanda di adesione al SQNBA. Inoltre, verifica l'assenza di non conformita', ovvero la risoluzione di quelle riscontrate, e a seguito di valutazione positiva dei requisiti previsti, rilascia un certificato di conformita' che attesta l'inserimento del soggetto o del gruppo nel sistema di certificazione ai sensi dell'SQNBA.
3. Gli organismi di certificazione rivalutano nel tempo il mantenimento della conformita' dei soggetti certificati secondo le tempistiche e le modalita' previste nell'allegato 1.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto, incluso il venir meno dei requisiti di accesso, costituisce non conformita' che deve essere gestita e risolta dai soggetti certificati in accordo con le indicazioni dell'organismo di certificazione.
5. L'organismo di certificazione emette un provvedimento di sospensione della certificazione ai sensi dell'allegato 1, parte C, punto 10.
6. Nel periodo di sospensione, il soggetto e' tenuto a continuare ad applicare i requisiti previsti dal processo di certificazione SQNBA, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA.
7. La mancata risoluzione delle cause che hanno comportato il provvedimento di sospensione della certificazione entro i tempi previsti determina la revoca della stessa e l'esclusione dal SQNBA, secondo le modalita' descritte nell'allegato 1.
8. L'organismo di certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare. In riferimento a ciascuno, deve inoltre essere riportato:
a) il numero di registrazione o di autorizzazione sanitaria o di riconoscimento dell'operatore della produzione primarie o del settore alimentare;
b) il codice identificativo dell'operatore o del gruppo di operatori del settore primario o alimentare attribuito dall'organismo di certificazione;
c) la specie, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento degli animali oggetto della certificazione SQNBA (solo per gli operatori della produzione primaria);
d) un esplicito riferimento ai certificati sospesi o revocati.
9. L'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA, di cui al comma 8, e' reso anche disponibile sul sito istituzionale del MIPAAF.
 
Art. 7

Termini e modalita' per l'adeguamento al SQNBA - Norma transitoria

1. Al fine di garantire l'attuazione di quanto stabilito nell'art. 3, commi 1 e 2, l'adeguamento deve essere attuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei requisiti di certificazione specifici per specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento, definiti secondo quanto riportato nell'art. 1, comma 5.
2. Le norme tecniche e le certificazioni volontarie, di cui all'art. 3, comma 2, sono da ritenersi valide ed efficaci in concomitanza con quelle rilasciate ai sensi del presente decreto fino alla fine del periodo transitorio definito al comma 1.
3. Il mancato adeguamento di cui al comma 1 comporta l'impossibilita' di utilizzo delle informazioni disciplinate dal presente decreto nell'ambito delle predette norme tecniche e certificazioni volontarie.
 
Art. 8

Commercializzazione ed etichettatura

1. Ai fini del presente decreto, la commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati deve avvenire riportando le seguenti informazioni nei documenti di vendita o in etichetta, indicante il posizionamento sui livelli progressivi di certificazione:
a) «Sistema qualita' nazionale benessere animale» o, in alternativa, «SQN benessere animale». Tale indicazione puo' essere sostituita dal logo identificativo del SQNBA, definito con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute;
b) Metodo di allevamento, come eventualmente individuato nello schema di certificazione, relativo a specie ed orientamento produttivo, approvati nell'ambito del SQNBA;
c) «Allevato in ....» da riferirsi allo stabilimento certificato SQNBA nel quale il ciclo di allevamento dell'animale e' condotto nel rispetto dei requisiti, modalita' e tempistiche previste dagli schemi di certificazione di cui all'art. 1, comma 5. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, e' possibile riportare in etichetta la dicitura «Da allevamento ... [nazionalita']... certificato SQNBA» o «Proveniente da allevamento ... [nazionalita']... certificato SQNBA» e nel caso in cui l'animale sia nato, allevato e macellato nello stesso Stato membro, l'informazione puo' essere fornita anche nella forma cumulativa «Origine ... [nome dello Stato membro]», eventualmente accompagnata dall'indicazione di una regione geografica;
d) eventuali altre informazioni previste, in relazione alla specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, dai requisiti di certificazione approvati nell'ambito del SQNBA.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono inoltre accompagnate dalle seguenti indicazioni:
a) codice di iscrizione dell'organismo di certificazione scelto dall'operatore;
b) codice identificativo dell'operatore del settore alimentare o del gruppo di operatori del settore alimentare che confeziona il prodotto per l'immissione al consumo o dell'operatore della produzione primaria qualora si abbia vendita diretta in azienda dell'animale o del prodotto.
3. Le informazioni previste al comma 1 devono comparire nello stesso campo visivo dell'etichetta del prodotto preimballato come definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Per i prodotti non preimballati destinati al consumatore finale, le suddette informazioni devono essere esposte in maniera chiara e ben visibile al banco vendita.
4. Nelle fasi antecedenti la commercializzazione al consumatore finale, le informazioni di cui al presente articolo sono riportate sui documenti di vendita che accompagnano gli animali vivi e, nel caso del prodotto della produzione primaria o prodotto alimentare, possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico o QR-code o altra idonea modalita' anche sui relativi imballaggi.
5. Il trasferimento fino al consumatore finale delle informazioni previste dal SQNBA di cui al presente decreto avviene attraverso la catena di custodia certificata da un organismo di certificazione accreditato, tranne nei casi di vendita diretta presso l'azienda di allevamento dell'animale.
6. Fatte salve altre disposizioni specifiche in materia di fornitura delle informazioni ai consumatori, le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate:
a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNBA costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75 percento nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale;
b) nel campo visivo dell'etichetta, la denominazione dell'ingrediente, la sua percentuale, e l'informazione SQNBA di cui al comma 1, lettera a), in tutti i casi in cui gli ingredienti certificati SQNBA rappresentano una percentuale minore al 75 percento purche' lo stesso ingrediente provenga interamente da allevamenti certificati SQNBA.
7. Nei prodotti alimentari non e' ammessa la contemporanea presenza di uno stesso ingrediente certificato e non certificato ai sensi del presente decreto.
 
Art. 9
Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al
rischio - ClassyFarm

1. ClassyFarm e' il sistema informativo del Ministero della salute, gestito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (di seguito IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attivita' di autocontrollo e l'attivita' di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 429/2016.
2. Ai fini della corretta applicazione del SQNBA in allevamento, ClassyFarm consente:
a) la verifica dei prerequisiti per l'accesso al percorso del SQNBA di cui all'art. 4 del presente decreto;
b) l'assegnazione di credenziali per l'accesso all'area dedicata agli Organismi di certificazione, di cui all'art. 5;
c) l'inserimento, da parte del valutatore, incaricato dall'organismo di certificazione, dei risultati della verifica di cui al punto a) nell'apposita sezione di ClassyFarm per il proseguo dell'iter di certificazione;
d) la garanzia di un adeguato livello di interoperabilita' con altri sistemi informativi pubblici per quanto riguarda la disponibilita' e la fruibilita' per gli aventi titolo delle informazioni riguardanti gli aspetti di biosicurezza, di consumo di farmaco e di benessere animale a garanzia della piu' appropriata condivisione di tali informazioni tra i soggetti pubblici interessati per le finalita' di cui al presente decreto nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della sensibilita' dei dati;
e) la predisposizione di un flusso informativo che permetta all'organismo di certificazione di disporre delle informazioni relative alle non conformita' rilevate da parte del Servizio veterinario delle Aziende ULSS presso gli operatori della produzione primaria e gli operatori del settore alimentare, con le relative eventuali prescrizioni, al fine di mettere in atto quanto stabilito all'allegato 1 parte C.
3. L'IZSLER garantisce, attraverso il potenziamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema ClassyFarm.
 
Art. 10

Comitato tecnico scientifico benessere animale

1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA), cui e' affidato il compito di definire i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico e di proporre modifiche ed integrazioni. Inoltre definisce il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento delle norme tecniche gia' riconosciute o autorizzate dal MIPAAF o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonche' di tutte le ulteriori informazioni utili all'implementazione del sistema. Al CTSBA e' affidato, inoltre, il compito di valutare la possibilita' di implementare un sistema di etichettatura trasparente a piu' livelli, correlato con l'osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti.
2. Sulla base delle informazioni disponibili in ClassyFarm, di pertinenza del SQNBA, il CTSBA redige una relazione, con cadenza almeno biennale, riportante le attivita' svolte nell'arco temporale di riferimento. Tali relazioni saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Il CTSBA assicura la partecipazione degli stakeholders, nello svolgimento delle proprie funzioni, attraverso specifiche consultazioni.
4. Del CTSBA, che opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno parte:
a) due rappresentanti esperti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) due rappresentanti esperti del Ministero della salute;
c) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui tre per il settore dell'Agricoltura e tre per il settore della salute animale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
d) un rappresentante di Accredia;
e) tre esperti in materia di Benessere animale designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui due appartenenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
f) tre esperti in materia di benessere animale di cui due designati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, quale sede del Centro di referenza nazionale per il benessere animale (CReNBA) e gestore del sistema ClassyFarm e uno designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise.
5. Il ruolo di Presidente e vice-Presidente del CTSBA e' svolto a rotazione, per la durata di due anni, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da un rappresentante del Ministero della salute.
6. Il CTSBA puo' avvalersi di ulteriori esperti dei processi di produzione relativi all'intera filiera.
7. Le funzioni di segreteria del CTSBA sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Ai componenti del CTSBA non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.
 
Art. 11

Vigilanza sugli organismi di certificazione

1. La vigilanza sugli organismi di certificazione e' svolta dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. L'attivita' di vigilanza e' effettuata attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, dirette alla verifica della non sussistenza di carenze di requisiti e carenze da parte dell'organismo di certificazione nell'espletamento dei compiti di certificazione e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi.
 
Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 13

Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente decreto e' subordinata alla conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, da ultimo recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.
Roma, 2 agosto 2022

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli Il Ministro della salute
Speranza