Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 5 ottobre 2022, n. 181
Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, recante approvazione del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 6 agosto 1954, n. 721, recante istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 34, comma 45, che prevede che al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'articolo 208 in materia di risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, concernente il regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale;
Acquisito il parere del Ministero della difesa, espresso con nota n. 3879 del 25 gennaio 2022;
Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, che ha reso il parere n. 4/2021/CONS nell'adunanza del 25 ottobre 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 7538 del 2 marzo 2022 e successiva integrazione con nota n. 26695 del 29 luglio 2022;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di cassa e contabilita' del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile dello stesso maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, S.O.
- Il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391
(Approvazione del regolamento per servizi di cassa e
contabilita' delle Capitanerie di porto) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1933, n. 109.
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
- La legge 6 agosto 1954, n. 721 (Istituzione del fondo
scorta per le Capitanerie di porto) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1954, n. 195.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n.
10.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2012, n. 245, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n.
245, S.O.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
(Completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni
dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello
Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre
2002, n. 266, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per la
dematerializzazione delle quietanze di versamento alla
Tesoreria statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 dicembre 2013, n. 295.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «ente»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che riceve aperture di credito, ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali, rende il conto all'organo al quale e' devoluto il controllo amministrativo e contabile ed e' sede del dirigente responsabile degli acquisti;
b) «distaccamento»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali e che dipende, per la somministrazione dei fondi e per la resa della relativa contabilita', da un ente che inserisce tale contabilita' nel proprio rendiconto;
c) «reparto»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei materiali e che puo' avere la gestione di fondi di bilancio nell'ambito dell'attivita' amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende.
 
Art. 3
Funzioni del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto
- Guardia costiera

1. Ai fini del presente regolamento, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare:
a) individua gli obiettivi istituzionali da raggiungere e in relazione a questi coordina la pianificazione, la programmazione e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al centro di responsabilita' amministrativa «Capitanerie di porto» e l'utilizzo dei fondi provenienti da altre amministrazioni, in relazione al rapporto di dipendenza funzionale o allo svolgimento degli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente;
b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e assegna agli enti, ai distaccamenti e ai reparti le risorse per il perseguimento degli obiettivi;
c) provvede al funzionamento delle strutture periferiche di cui all'articolo 2 e dispone le aperture di credito sui vari capitoli per i funzionari delegati, nei limiti delle assegnazioni loro concesse;
d) vigila sulla tempestiva resa dei conti agli organi di controllo da parte degli enti;
e) verifica, attraverso l'attivita' ispettiva, la corretta gestione del denaro e dei beni presso le strutture periferiche di cui all'articolo 2;
f) vigila sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici amministrativi da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente;
g) definisce, nei limiti del presente regolamento, l'articolazione amministrativo-contabile, centrale e periferica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e indica le procedure e i criteri per le gestioni dei fondi e dei valori;
h) promuove e resiste alle liti, nel corso delle quali puo' conciliare e transigere.
2. II Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera puo' delegare a un dirigente l'adozione dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali (art. 16 del decreto legislativo n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - 1.
I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art.
17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e
gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti
e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee
a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti;
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l'individuazione delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
l-quater) provvedono al monitoraggio delle
attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il
rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
 
Art. 4

Competenze del comandante di ente,
distaccamento e reparto

1. Ai fini del presente regolamento, il comandante di ente:
a) indirizza le attivita' dell'ente al quale e' preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno;
b) individua gli obiettivi da raggiungere e fissa le relative priorita', ne verifica il grado di realizzazione ed esercita i relativi poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati;
c) esercita il potere di alta vigilanza sull'attivita' amministrativo-contabile del capo servizio amministrativo e provvede a dotare lo stesso delle necessarie risorse umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
d) vigila, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai funzionari delegati, sull'organizzazione degli uffici amministrativi da loro dipendenti e sul rispetto della normativa vigente.
2. Ai fini del presente regolamento, il comandante di distaccamento o di reparto esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati, per la realizzazione dei propri programmi.
3. I comandanti di cui ai commi 1 e 2 hanno facolta' di intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dei propri comandi e adottano, nei casi di particolare gravita' e urgenza e sotto la propria responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente.
4. Nei casi di particolare gravita' e urgenza, i comandanti di cui al comma 2 possono adottare provvedimenti di competenza di organi superiori e ne danno immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 17 (Funzioni dei dirigenti (art. 17 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art.
12 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). - 1. I
dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle
gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi
delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e
dei profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 16,
comma 1, lettera l-bis;
e-bis) effettuano la valutazione del personale
assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del
merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
nonche' della corresponsione di indennita' e premi
incentivanti.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
di servizio, possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le
posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici
ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103
del codice civile.».
 
Art. 5

Funzionario delegato

1. Il capo del servizio amministrativo dell'ente, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese e alla resa del conto, puo' provvedere al pagamento delle spese mediante buoni di prelevamento a valere sulle aperture di credito ricevute presso la competente tesoreria territoriale, secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita' dell'accreditamento esistente sulla tesoreria territoriale sono versate in cassa e dimostrate nel conto «fondi di bilancio». I pagamenti effettuati con tali somme sono effettati con le modalita' previste per tutti gli altri pagamenti.
 
Art. 6

Organi della gestione amministrativa
e competenze

1. La gestione amministrativa dell'ente e' curata da un servizio amministrativo logistico, alla cui direzione e' preposto un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, che assicura lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) gestione finanziaria;
b) gestione negoziale;
c) gestione patrimoniale.
2. Gli organi della gestione amministrativa sono:
a) il capo del servizio amministrativo;
b) il capo della gestione finanziaria;
c) l'addetto al riscontro contabile;
d) il fiduciario di cassa;
e) gli incaricati della gestione;
f) il capo della gestione negoziale;
g) il capo della gestione patrimoniale;
h) l'ufficiale rogante;
i) il consegnatario del materiale.
3. Il capo del servizio amministrativo e' preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'ente e, secondo le direttive del comandante:
a) predispone gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;
b) adotta gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio e con l'amministrazione e l'utilizzo dei materiali;
c) e' responsabile della cassa;
d) controlla e coordina la gestione logistica.
4. II capo della gestione finanziaria:
a) cura gli adempimenti connessi al riscontro contabile a favore dei creditori dei documenti di spesa, che compila e sottoscrive;
b) verifica il registro delle aperture di credito e predispone la rendicontazione sulla base dei documenti giustificativi e delle evidenze informatiche.
5. L'addetto al riscontro contabile cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alla liquidazione a favore dei creditori. A tal fine, compila e sottoscrive i documenti di spesa, dei quali risponde ai fini della regolarita'.
6. II fiduciario di cassa e' un ufficiale o un sottufficiale del ruolo marescialli o un impiegato civile appartenente almeno alla seconda area, fascia retributiva F4. Puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti, e:
a) espleta le funzioni attribuite al cassiere dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 ed e' il depositario del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi in cassa;
b) cura la documentazione cronologica della contabilita' informatica e la sua conservazione nel tempo;
c) provvede alle riscossioni e ai pagamenti, e' corresponsabile di cassa e dipende dal capo della gestione finanziaria.
7. Gli incaricati della gestione del denaro presso i distaccamenti e i reparti rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilita' dell'organismo, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
8. Il capo della gestione negoziale espleta le attivita' concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti negoziali e il loro perfezionamento.
9. Il capo della gestione patrimoniale:
a) cura le attivita' concernenti la gestione dei materiali e, in particolare, il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento e il fuori uso;
b) predispone i provvedimenti occorrenti all'espletamento delle attivita' di cui alla lettera a) e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili e alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta;
c) unitamente ai consegnatari del materiale e' responsabile, ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge attivita' di controllo;
d) dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni impartite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
10. L'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attivita' negoziale e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti.
11. Il consegnatario del materiale e' un impiegato civile o un sottufficiale del ruolo marescialli o sergenti, puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti e:
a) cura le scritture contabili e provvede alle attivita' esecutive di rifornimento, distribuzione e conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile;
b) risponde direttamente dei materiali conservati e per omessa vigilanza per quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione.
12. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante dell'ente, ad eccezione del capo servizio amministrativo che e' nominato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
13. La carica di comandante dell'ente e' incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo.
14. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu' elevato in grado o con la maggiore anzianita' di grado.
15. In caso di sostituzione, anche temporanea, del funzionario delegato o del fiduciario di cassa, si procede alla chiusura di cassa e al passaggio di gestione mediante processo verbale, secondo le modalita' stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni
dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello
Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre
2002, n. 266, S.O.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n.
10.
 
Art. 7

Custodia dei valori

1. Per la custodia del denaro, dei titoli di credito e degli oggetti di valore, ciascun ente e' provvisto di una cassaforte munita di due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute separatamente dal funzionario delegato e dal fiduciario di cassa.
2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono conservate dal titolare o da un suo delegato.
3. Il capo del servizio amministrativo propone le misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare del comando, che e' responsabile di ogni evento imputabile a difetto dell'organizzazione di sicurezza.
4. In cassa non sono tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto, senza limiti di valore.
5. Gli agenti che hanno la responsabilita' della cassa ai sensi del presente regolamento rispondono della gestione dei fondi depositati sul conto corrente postale o bancario. La traenza avviene a firma congiunta degli agenti responsabili.
6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati.
 
Art. 8

Pagamento spese economali

1. Per i piccoli pagamenti e per quelli di carattere urgente, il comandante dell'ente puo' assegnare al fiduciario di cassa, ai distaccamenti e ai reparti un fondo permanente, conservando in cassa, in sostituzione del denaro contante, la quietanza.
 
Art. 9

Responsabilita' di gestione della cassa

1. Il funzionario delegato e il fiduciario di cassa sono responsabili in solido dei servizi di cassa.
2. I titolari dei distaccamenti e dei reparti sono responsabili dei fondi e dei depositi che sono autorizzati a gestire.
 
Art. 10

Disposizioni generali

1. Il capo della gestione finanziaria sovraintende alle operazioni di introito e pagamento effettuate dal fiduciario di cassa.
2. Il fiduciario di cassa effettua la registrazione degli ordini di riscossione e di pagamento in ordine cronologico e, per i pagamenti in contanti, imputa le operazioni sul libro di cassa alle seguenti categorie di gestione:
a) fondi di bilancio;
b) fondi fuori bilancio.
3. Sono fondi fuori bilancio:
a) il fondo scorta;
b) il fondo permanente;
c) il conto transitorio;
d) i fondi e le anticipazioni di altre amministrazioni;
e) i depositi istruttori per concessioni demaniali marittime;
f) le gestioni speciali;
g) le altre gestioni espressamente previste da disposizioni legislative e regolamentari.
4 Le operazioni di cassa di cui al comma 2 sono contabilizzate su appositi registri dematerializzati tenuti attraverso software applicativi approvati dalla Ragioneria generale dello Stato.
5. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica con provvedimenti contabili formali di revoca, da registrare sulle scritture contabili, sottoscritti dagli stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.
6. Il fiduciario di cassa esegue il riscontro delle scritture del libro di cassa in occasione delle chiusure operate alla fine di ogni mese e alla fine dell'esercizio finanziario, dei passaggi di consegna e delle ispezioni e lo sottopone alla sottoscrizione del capo servizio amministrativo e del capo della gestione finanziaria. All'atto della chiusura verifica l'esattezza delle registrazioni e la concordanza della rimanenza contabile di cassa con quella effettiva esistente.
7. Le operazioni di cassa relative ai depositi di terzi trovano riscontro in un registro dei conti correnti individuali istituiti per ogni singolo creditore.
8. Le dotazioni di fondi concesse dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto sono registrate attraverso scritture dematerializzate tenute attraverso software applicativi approvati dalla Ragioneria generale dello Stato.
9. Gli stanziamenti di fondi e le autorizzazioni di spesa concesse dagli enti ai distaccamenti sono annotate in un registro, separatamente per ciascun capitolo.
10. Nella registrazione delle scritture contabili sono utilizzati i modelli dei registri e degli atti previsti dalla normativa contabile e, per le scritture dematerializzate, dalla Ragioneria generale dello Stato e, in mancanza, quelli stabiliti con determinazione del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
11. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera definisce, con proprio provvedimento, le modalita' di chiusura della cassa e di conservazione delle scritture.
 
Art. 11

Valori in deposito

1. I valori e gli oggetti in deposito sono registrati in un libro di carico e scarico, chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario. Le rimanenze giacenti sono inscritte in nuovo conto, con riferimento alle rispettive registrazioni del conto precedente, nel quale e' annotato, nella parte destinata allo scarico, il riferimento alla corrispondente partita del nuovo conto dove, dopo l'ultima registrazione di riporto dal conto precedente, i responsabili di cassa appongono la firma, per concordanza tra le registrazioni effettuate e quelle trasportate e tra la consistenza contabile e quella esistente.
2. Non sono ricevuti in custodia denaro, oggetti e valori di proprieta' privata o comunque non attinenti il servizio.
 
Art. 12

Fondo scorta

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di cassa degli enti, dei distaccamenti e dei reparti, all'inizio dell'anno finanziario il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera attribuisce la dotazione dei fondi scorta di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 721, stanziata sullo stato di previsione della spesa del centro di responsabilita' amministrativa «Capitanerie di porto» del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2. Alla gestione delle assegnazioni di cui al comma 1 si applicano le norme quadro sulla gestione del fondo scorta di cui articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonche', ove compatibili, le disposizioni relative alla tenuta del fondo scorta vigenti presso l'Amministrazione della Difesa.

Note all'art. 12:
- La legge 6 agosto 1954, n. 721 (Istituzione del fondo
scorta per le Capitanerie di porto) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1954, n. 195.
- Si riporta il testo dell'art. 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196):
«Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di
previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in
materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e
soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi
di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le
esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita'
nella gestione delle strutture centrali e periferiche
operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono
utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in
favore delle predette strutture per sopperire alle
momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze
previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto
previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa
legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria
per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per
il pareggio della partita. La sistemazione contabile
dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle
pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi
scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante
ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore
delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere
sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione
delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di
previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a
ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione
della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
una dotazione di pari importo, per la sistemazione
contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate
dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella
disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di
passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento
allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire,
qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o
in parte, nella disponibilita' delle strutture, non
procedendo al versamento delle somme all'entrata del
bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio
nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza
contabile da parte delle amministrazioni interessate. In
tale circostanza, nel corso del successivo esercizio
finanziario, l'importo corrispondente alle risorse
mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle
unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul
proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta
istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle
strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle
funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata
l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati
alle predette strutture in base ai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche
in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio
relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o
postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente
reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili
di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri
centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare
trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse
a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati
ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in
occasione della prima utile somministrazione di fondi, con
le modalita' previste dai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'.».
 
Art. 13

Fondi permanenti

1. Per sopperire alle necessita' urgenti dei distaccamenti e dei reparti, l'ente puo' assegnare ai rispettivi titolari apposito fondo permanente, ragguagliato alle necessita' di due mesi, per la concessione di anticipi al personale, con esclusione delle spese di cui all'articolo 7-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nonche' per le spese urgenti.
2. I titolari degli organismi assegnatari dei fondi permanenti sono responsabili della regolarita' della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore, entro cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre, delle somme ricevute e delle spese sostenute.
3. I distaccamenti e i reparti documentano il movimento del fondo permanente assegnato dall'ente mediante registrazioni sul libro di cassa, secondo le disposizioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
4. L'ente conserva in cassa, in sostituzione del denaro contante, le quietanze delle anticipazioni fatte e, verificata la regolarita' delle spese e delle registrazioni di cui al comma 2, procede al reintegro delle anticipazioni.

Note all'art. 13:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196):
«3. Non possono essere oggetto di anticipazione a
valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.».
 
Art. 14

Conto transitorio

1. Presso ogni ente e' istituito un conto transitorio al quale sono temporaneamente imputate, con evidenza nel sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato, le seguenti operazioni di entrata e di uscita:
a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori;
b) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle norme vigenti.
2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali diversi termini previsti dalle norme vigenti, gli enti provvedono alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio con tempestivita' entro la chiusura dell'esercizio finanziario, ad esclusione di quelle riscosse a dicembre per le quali provvedono nei trenta giorni del mese successivo, e non si avvalgono di entrate o profitti, di qualsiasi genere e provenienza, per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi.
3. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.
 
Art. 15

Gestione dei proventi

1. Costituiscono proventi gli introiti relativi a:
a) vendita di stampati;
b) sanzioni amministrative;
c) prestazioni di qualsiasi specie rese in regime di convenzione ad amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2. I proventi di cui al comma 1, lettera c), sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nei casi previsti dalla legge, al pertinente programma dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3. I proventi sono versati dall'organismo che ha effettuato la riscossione non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello della riscossione. I proventi riscossi e versati all'entrata del bilancio dello Stato, distinti per specie e oggetto, sono annotati in apposito registro.
4. Le quietanze, in originale, che attestano il versamento dei proventi ovvero le evidenze informatiche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141, sono allegate al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedono che la quietanza di tesoreria e' prodotta a corredo di altra documentazione. In tal caso, agli ordini di pagamento e' allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo al quale e' stata allegata in originale.

Note all'art. 15:
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
11 dicembre 2013, n. 141 (Regolamento recante norme per la
dematerializzazione delle quietanze di versamento alla
Tesoreria statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 dicembre 2013, n. 295.
 
Art. 16

Ispezioni

1. L'attivita' ispettiva amministrativo-contabile interna agli enti e' effettuata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Gli enti sottopongono i distaccamenti e i reparti che ricevono fondi alla verifica della cassa e della contabilita'.
3. Le ispezioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono svolte con cadenza almeno triennale con possibilita' di differimento di un anno nel caso di sopravvenute ispezioni straordinarie e di verifiche amministrativo-contabili del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Delle verifiche e delle ispezioni e' redatto verbale conforme al modello stabilito con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
 
Art. 17

Disposizioni finali
e abrogazioni

1. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonche' i capitolati d'oneri in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza del centro di responsabilita' «Capitanerie di porto».
2. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale nonche' l'utilizzazione delle risorse strumentali a disposizione, in via sperimentale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica e' autorizzata per un triennio, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la costituzione, con provvedimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di unita' organizzative territoriali finalizzate a operare una riduzione complessiva dei centri di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mediante accorpamento degli stessi.
3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 2, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle predette unita' organizzative.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, e' abrogato.

Note all'art. 17:
- Il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391
(Approvazione del regolamento per servizi di cassa e
contabilita' delle Capitanerie di porto) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1933, n. 109.
 
Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 ottobre 2022

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco Visto, Il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3229