Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 13 ottobre 2022, n. 182 |
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unita' da diporto e relativi motori di propulsione. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO E CONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e); Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 4; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relativo al regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 92; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016, recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita' secondo il decreto legislativo n. 5/2016 di attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE; Considerata l'entrata in vigore della norma UNI EN 15609:2009 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unita' - Requisiti di installazione, e la successiva revisione UNI EN 15609:2012 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unita'; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota n. 18874 del 14 settembre 2022; Acquisito il concerto del Ministro della transizione ecologica, espresso con nota n. 21306 del 23 settembre 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 24 maggio 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 31889 del 26 settembre 2022;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i sistemi di alimentazione a gas di petrolio liquefatto su unita' da diporto e i relativi motori di propulsione definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. - Si riporta il comma 1 dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto): «1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o piu' decreti legislativi di revisione ed integrazione deldecreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie: a) regime amministrativo e navigazione delle unita' da diporto, ivi comprese le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; b) attivita' di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attivita' che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all'attivita' subacquea; c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravita' e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonche' alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettivita' degli istituti sanzionatori; d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica; e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato.». - Si riporta il comma 4 dell'art. 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione delladirettiva 2013/53/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga ladirettiva n. 94/25/CE): «4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina: a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale; b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto; c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2; d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualita' approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali; e) le modalita' con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualita' dell'impresa installatrice; f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia; g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi motori di propulsione gia' immessi sul mercato; h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli; i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici; l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).». - Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2018, n. 14. - Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, S.O. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016 reca disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita' secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga ladirettiva 94/25/CE): «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad attivita' sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua; b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione; c) natante da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua; d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; e) unita' da diporto costruita per uso personale: un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale; f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione; g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore; h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto: una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto; i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e' assicurata la propulsione dell'unita' da diporto; l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili; m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata; n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea; p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale; q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio; r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un paese terzo; t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio; u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'art. 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento; cc) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate; dd) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura; gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorita' per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico; hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione; ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.». |
| Allegato I
(art. 3, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
(art. 7, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) GPL, gas di petrolio liquefatto: uno o piu' idrocarburi leggeri come definiti dalle norme di cui alla lettera c); b) impresa installatrice: impresa di costruzione di unita' da diporto con sistemi di alimentazione a GPL e motori di propulsione a GPL ovvero che provvede all'installazione dei sistemi di propulsione a GPL; c) norme di riferimento: la norma UNI EN 15609 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unita' - Requisiti di installazione, e successive modificazioni e revisioni; d) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali conforme alle norme UNI ISO 9001; e) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 5 del 2016 che svolge attivita' di valutazione della conformita', tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; f) responsabile tecnico dell'impresa installatrice: persona fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza, assume la responsabilita' tecnica della sistemazione a bordo del sistema di propulsione a GPL; g) sistema di propulsione a GPL: catena funzionale di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, atta ad assicurare l'utilizzo del GPL come carburante per la propulsione delle unita' da diporto o l'alimentazione dei motori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 5 del 2016.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'art. 1. |
| Art. 3
Impresa installatrice e sistema di qualita'
1. L'impresa installatrice opera in conformita' alle prescrizioni delle norme di riferimento e possiede i seguenti requisiti: a) il suo responsabile tecnico e il suo personale addetto all'installazione degli impianti a GPL sono in possesso di una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024; b) e' iscritta presso una Camera di commercio da cui risulta l'esercizio dell'attivita' di installazione dei sistemi di propulsione a GPL; c) e' dotata di un sistema approvato di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, che contiene misure, procedure, istruzioni scritte, criteri, requisiti e disposizioni idonei ad assicurare la conformita' dell'installazione alle specifiche tecniche delle norme di riferimento, nonche' alle indicazioni contenute nel presente regolamento. 2. Ai fini dell'approvazione del proprio sistema di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, l'impresa installatrice presenta istanza di valutazione a un organismo abilitato. 3. L'impresa installatrice comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili gli estremi di approvazione del proprio sistema di qualita', da parte dell'organismo abilitato, e l'inizio delle attivita' mediante invio, mediante posta elettronica certificata, del modello di cui all'allegato I. Con lo stesso modello e le medesime modalita', l'impresa installatrice comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la cessazione delle proprie attivita', nonche' le eventuali variazioni delle informazioni gia' inviate. 4. Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito e pubblicato l'elenco delle imprese installatrici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3. 5. L'impresa installatrice informa preventivamente l'organismo abilitato, che ha approvato il sistema di qualita', di qualsiasi modifica che intende apportare al sistema. L'organismo abilitato valuta le modifiche proposte e decide se anche a seguito di queste il sistema possa continuare a soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle corrispondenti norme di riferimento. Al termine delle valutazioni, l'organismo abilitato comunica all'impresa installatrice la propria decisione corredata della motivazione e della indicazione degli esiti dell'esame. 6. A fini ispettivi, l'organismo abilitato puo' accedere in qualsiasi momento, nel corso del periodo di validita' della certificazione rilasciata, ai locali di verifica, prova, deposito e installazione dei sistemi di propulsione a GPL e acquisisce, a seguito di richiesta: a) la documentazione tecnica dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2016; b) ogni altra documentazione quali rapporti, dati sulle prove e sulle tarature, qualifiche e corsi di formazione e di aggiornamento del personale. 7. In attuazione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2016, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili possono controllare in qualsiasi momento, tramite verifiche e ispezioni, l'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalle norme di riferimento. Se in esito ai controlli e alle verifiche sono accertate violazioni degli obblighi sussistenti in capo alle imprese installatrici, le amministrazioni vigilanti informano l'organismo abilitato che ha approvato il sistema di gestione per la qualita' aziendale che provvede alla sospensione dell'approvazione del sistema di qualita' dell'impresa installatrice per un periodo commisurato alla gravita' dell'infrazione riscontrata, o alla revoca della stessa.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga ladirettiva n. 94/25/CE): «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a: a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati; c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate; d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componenti'; e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unita' da diporto; f) motori di propulsione installati su o in unita' da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.». - Si riporta il comma 2 dell'art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti e' demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita' ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.». |
| Art. 4
Unita' di nuova costruzione
1. All'atto dell'immissione sul mercato, le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 5 del 2016, con alimentazione a GPL o doppia alimentazione, sono dotate della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella quale sono indicate anche le norme di riferimento. 2. Alla dichiarazione di conformita' di cui al comma 1 e' allegato il certificato di installazione del sistema di propulsione a GPL previsto dalle norme di riferimento, vidimato da un organismo di valutazione della conformita', che attesta la conformita' dell'installazione alle norme di riferimento. 3. La documentazione tecnica dell'impianto installato a bordo e' valutata e approvata dall'organismo di valutazione della conformita' di cui al comma 2. Gli estremi dell'approvazione sono riportati nel certificato di installazione. 4. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5 del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche specifiche istruzioni e informazioni sulla sicurezza inerenti al sistema di propulsione a GPL dettate dalle norme di riferimento.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Allegato VIII - Dichiarazione di conformita' UE N. xxxxx 1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie): 2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante] o dell'importatore privato. 3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque immette sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata nel campo di applicazione delladirettiva 2013/53/UEin modo da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio dell'unita' da diporto. 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilita'. Essa puo' comprendere una fotografia, se opportuno). 5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. 6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita'. 7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato. 8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato 9. Indicazioni complementari: La dichiarazione di conformita' UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all'art. 5, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, secondo cui: a) se installato in un'unita' da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisfera': 1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto; 2) i valori limite di cui alla direttiva n. 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o 3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento. Il motore non deve essere messo in servizio finche' l'unita' da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione del presente decreto. Se il motore e' stato immesso sul mercato durante l'ulteriore periodo transitorio di cui all'art. 46, comma 2, la dichiarazione di conformita' UE ne fa menzione. Firmato a nome e per conto di: (Luogo e data di rilascio) (nome, funzione) (firma)». - Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, punto 2.5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Allegato II - Requisiti essenziali A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1 (Omissis). 2.5. Manuale del proprietario Ogni prodotto e' dotato di un manuale del proprietario conformemente all'art. 6, comma 7, e all'art. 8, comma 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi. (Omissis).». |
| Art. 5
Motori di propulsione di nuova costruzione
1. I motori di propulsione di nuova costruzione, alimentati a GPL o a doppia alimentazione, destinati a essere installati sulle imbarcazioni da diporto, sui natanti da diporto e sulle moto d'acqua sono certificati, con riferimento ai combustibili impiegabili, previa valutazione della rispondenza a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 5 del 2016 e dalle parti B e C dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. 2. I componenti del sistema di propulsione a GPL, applicati al motore di propulsione, sono conformi alle norme di riferimento. 3. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5, del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche informazioni relative alle operazioni di manutenzioni periodiche relative ai componenti del sistema di alimentazione a GPL e alle parti meccaniche del motore che sono interessate alla doppia alimentazione. 4. I dati contenuti nella dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005, fanno riferimento al combustibile impiegato ovvero a entrambi i combustibili di alimentazione del motore. Il valore della potenza del motore da indicare nella dichiarazione di potenza e' il valore maggiore tra le potenze massime di esercizio misurabili per i diversi sistemi di alimentazione.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 20 (Emissioni di gas di scarico). - 1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto; 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). 2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto. Art. 21 (Emissioni acustiche). - 1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli: 1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto); 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale); b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); c) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli: 1) modulo A (controllo interno della produzione); 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). 2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d'acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all'installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante della moto d'acqua o del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli: 1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto); 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale); b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). 3. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'allegato II, parti B e C, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Allegato II - Requisiti essenziali (Omissis). B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte. 1. Identificazione del motore di propulsione 1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore; b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile; c) il numero di serie unico del motore; d) la marcatura CE come previsto all'art. 17. 1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate. 1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore. 1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore e' stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento. 2. Requisiti relativi all'emissione di gas di scarico I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3: 2.1. Valori applicabili ai fini dell'art. 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:
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2.3. Cicli di prova: cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare: si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4: 2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso. Per motori AS a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E4.
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Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore. 2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite Il fabbricante del motore e' responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori. Il motore capostipite e' scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel piu' alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile. 2.5. Carburanti di prova Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:
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Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata. 3. Durata Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo. Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato. La durata normale del motore e' la seguente: a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo; b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato: 1) per la categoria di motori PN≤ 373 kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 2) per i motori nella categoria 373 < PN≤ 485 kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 3) per i motori nella categoria PN> 485 kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo; c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo, d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo. 4. Manuale del proprietario Ogni motore e' dotato di un manuale del proprietario redatto in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato. Il manuale del proprietario: a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata); b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata. C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte. 1. Livelli di emissione acustica 1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati cosi' che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:
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in cui PN= potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocita' nominale e LpASmax= livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si puo' applicare una tolleranza di 3 dB. 1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore. 1.3. Il «numero di Froude» Fne' calcolato dividendo la velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.
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2. Manuale del proprietario Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. 3. Durata Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.». - Per il testo dell'allegato II, parte A, punto 2.5, del decreto legislativo n. 171 del 2005, si vedano le note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 28 (Potenza dei motori). - 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665. 2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.» |
| Art. 6
Conversione a GPL di prodotti gia' immessi sul mercato
1. Nel caso di conversione a GPL di imbarcazioni da diporto, natanti da diporto o moto d'acqua, gia' immessi sul mercato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvisti o meno della marcatura CE di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo n. 5 del 2016, il responsabile tecnico dell'impresa installatrice redige il certificato di installazione previsto dalle norme di riferimento. Tale certificato e' vidimato da un organismo di valutazione della conformita', che attesta la conformita' del prodotto, dopo l'installazione, alle norme di riferimento. 2. L'organismo di valutazione della conformita' di cui al comma 1 accerta il rispetto delle norme di riferimento e che la conversione a GPL non ha influito in modo sostanziale sui requisiti essenziali dell'unita' da diporto di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 della parte A dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. L'organismo di valutazione della conformita' verifica altresi' che le modifiche al sistema di alimentazione del motore di propulsione non costituiscono modifica rilevante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 5 del 2016. A tal fine, l'organismo di valutazione della conformita' redige un rapporto tecnico che evidenzia il mantenimento dei citati requisiti essenziali e l'assenza di una modifica rilevante del motore. 3. Se l'organismo di valutazione della conformita' accerta che la trasformazione ha influito su uno dei requisiti essenziali di cui al comma 2, il prodotto e' sottoposto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, alla valutazione post costruzione di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. La suddetta procedura non e' applicabile alle unita' non marcate CE, alle quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2. 4. L'organismo di valutazione della conformita' mantiene a disposizione delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, tutta la documentazione tecnica inerente all'installazione del sistema di propulsione a GPL per un periodo di dieci anni a far data dall'installazione stessa.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Allegato II - Requisiti essenziali A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1 (Omissis). 3. Resistenza e requisiti strutturali 3.1. Struttura La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unita' da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione e' prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6. 3.2. Stabilita' e bordo libero L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonche' alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. 3.3. Galleggiabilita' L'unita' da diporto e' costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilita' adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unita' da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilita' per restare a galla in posizione rovesciata. Le unita' da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilita' per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione. (Omissis). 3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unita' da diporto e' stata progettata e' determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilita' e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilita' (punto 3.3). (Omissis). 4. Caratteristiche di manovra Il fabbricante provvede affinche' le caratteristiche di manovra dell'unita' da diporto, anche se munita del motore di propulsione piu' potente per il quale l'unita' da diporto e' progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore e' specificata nel manuale del proprietario. (Omissis).». - Si riporta il testo degli artt. 18, 22 e 32 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 18 (Procedure della valutazione della conformita' applicabili). - 1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1. 2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'art. 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'art. 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto in questione. 3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'art. 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto. 4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all'art. 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.». «Art. 22 (Valutazione post costruzione). - 1. La valutazione post-costruzione di cui all'art. 18, commi 2, 3 e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII. 1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'art. 18, e' prevista, per tali unita' da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione delcodice della nautica da diporto.». - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 32 (Autorizzazione alla valutazione della conformita' dei prodotti). - 1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'art. 31, comma 2, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed e' subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validita' dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia l'attivita' istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'art. 30, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario. 3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti: a) svolgono le visite di sorveglianza periodica; b) decidono sull'opportunita' di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi; c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 5. 4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'art. 31, comma 4, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata pari a quella del certificato di accreditamento. 5. Nel caso siano poste in essere da parte dell'organismo notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 28, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento delle proprie responsabilita', le amministrazioni vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla gravita' della violazione commessa. La sanzione puo' consistere in: a) richiamo scritto; b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione alla gravita' dell'irregolarita' rilevata; c) revoca dell'autorizzazione. 6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinche' le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro disposizione.». |
| Art. 7
Operazioni di controllo periodico
1. Su tutte le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua con alimentazione a GPL o a doppia alimentazione, le operazioni di manutenzione e ispezione specificamente previste dalle norme di riferimento sono eseguite entro cinque anni a decorrere dalla data di installazione del sistema di propulsione a GPL riportata nel certificato di installazione. Per le unita' da diporto munite di certificato di sicurezza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005, le suddette operazioni sono effettuate in occasione della prima visita di rinnovo del certificato di sicurezza successiva all'installazione del sistema di propulsione a GPL. 2. Le operazioni di manutenzione e ispezione di cui al comma 1 previste dalle norme di riferimento sono ripetute da un'impresa installatrice entro cinque anni dalla data di effettuazione dell'ultima operazione di controllo di cui al comma 1 e successivamente ogni cinque anni dalla data dell'ultima operazione di ispezione. Tali operazioni possono richiedere misure correttive che non modificano la distribuzione dei pesi a bordo e non prevedono l'installazione di componenti con caratteristiche tecniche difformi da quelle previste nello schema del sistema di propulsione preventivamente approvato dall'organismo di valutazione della conformita'. 3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, specificamente previste dalle norme di riferimento, sono eseguite da un'impresa installatrice che rilascia apposita certificazione redatta in conformita' al modello di cui all'allegato II.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.». |
| Art. 8
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 ottobre 2022
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3227 |
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