Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 13 ottobre 2022, n. 182
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unita' da diporto e relativi motori di propulsione.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
E CONOMICO

e

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e);
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 4;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relativo al regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 92;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016, recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita' secondo il decreto legislativo n. 5/2016 di attuazione della direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE;
Considerata l'entrata in vigore della norma UNI EN 15609:2009 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unita' - Requisiti di installazione, e la successiva revisione UNI EN 15609:2012 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unita';
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota n. 18874 del 14 settembre 2022;
Acquisito il concerto del Ministro della transizione ecologica, espresso con nota n. 21306 del 23 settembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 24 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 31889 del 26 settembre 2022;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i sistemi di alimentazione a gas di petrolio liquefatto su unita' da diporto e i relativi motori di propulsione definiti all'articolo 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, S.O.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 1 della legge 7
ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la riforma del
codice della nautica da diporto):
«1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della
salute, per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, della giustizia, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico
e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o
piu' decreti legislativi di revisione ed integrazione
deldecreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed attuazione
delladirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti
materie:
a) regime amministrativo e navigazione delle unita'
da diporto, ivi comprese le navi di cui all'art. 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172;
b) attivita' di controllo in materia di sicurezza
della navigazione da diporto e di prevenzione degli
incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo della
salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque
interne, anche in relazione alle attivita' che si svolgono
nelle medesime acque, con particolare riferimento
all'attivita' subacquea;
c) revisione della disciplina sanzionatoria in
relazione alla gravita' e al pregiudizio arrecato alla
tutela degli interessi pubblici nonche' alla natura del
pericolo derivante da condotte illecite al fine di
garantire comunque l'effettivita' degli istituti
sanzionatori;
d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari
per il conseguimento della patente nautica;
e) procedure per l'approvazione e l'installazione di
sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto
(GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi
motori di propulsione, di nuova costruzione o gia' immessi
sul mercato.».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 19-bis del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione
delladirettiva 2013/53/UEdel Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga ladirettiva n.
94/25/CE):
«4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione
alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di
propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, disciplina:
a) l'individuazione dei criteri della regola
tecnica elaborata nel rispetto della normativa
internazionale;
b) le procedure connesse all'applicazione delle
regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto;
c) i requisiti che deve possedere l'impresa
installatrice di cui al comma 2;
d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice
di un sistema di qualita' approvato da un organismo
notificato e autorizzato ai fini della valutazione della
conformita' dei sistemi di qualita' aziendali;
e) le modalita' con cui l'organismo notificato di
cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di
gestione della qualita' dell'impresa installatrice;
f) procedure per l'immissione in commercio dei
motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle
norme di sicurezza in materia;
g) procedure per la conversione alle alimentazioni
con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto,
metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita'
da diporto e dei relativi motori di propulsione gia'
immessi sul mercato;
h) le operazioni di controllo periodico sugli
impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una
apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a
tali controlli;
i) le procedure per l'istituzione presso
l'amministrazione competente di un elenco delle imprese
installatrici;
l) l'obbligo per le imprese installatrici di
informare l'amministrazione competente del possesso dei
requisiti di cui alla lettera c).».
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223
(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
delregolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione
europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede
una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2018, n. 14.
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri) convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° marzo 2021, n. 51.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
novembre 2016 reca disposizioni per il rilascio e il
mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di
valutazione della conformita' secondo il decreto
legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva n.
2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto
d'acqua e che abroga la direttiva n. 94/25/CE.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva 2013/53/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga ladirettiva 94/25/CE):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad
attivita' sportive o ricreative, classificabile come
imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto
d'acqua;
b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto
con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione;
c) natante da diporto: un'unita' da diporto con
lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta
centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;
d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un
motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come
fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate
sullo scafo, anziche' al suo interno;
e) unita' da diporto costruita per uso personale:
un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo
utente futuro per il proprio uso personale;
f) motore di propulsione: qualsiasi motore a
combustione interna, ad accensione comandata o spontanea,
utilizzato direttamente o indirettamente a fini di
propulsione;
g) modifica rilevante del motore: la modifica di un
motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il
superamento dei valori limite di emissione stabiliti
all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente
decreto, o che determina un aumento superiore al quindici
per cento della potenza nominale del motore;
h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto:
una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica
il mezzo di propulsione, che comporta una modifica
rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in
misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti
essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente
previsti dal presente decreto;
i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e'
assicurata la propulsione dell'unita' da diporto;
l) famiglia di motori: il raggruppamento,
effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro
progettazione, presentano caratteristiche di emissione di
gas di scarico o acustiche simili;
m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo
misurata conformemente alla norma armonizzata;
n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura
di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale,
a titolo oneroso o gratuito;
o) immissione sul mercato: la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione
europea;
p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione
europea di un prodotto oggetto del presente decreto da
parte del suo utilizzatore finale;
q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o
giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o
fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o
marchio;
r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona
fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha
ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la
autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati
compiti;
s) importatore: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul
mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un
paese terzo;
t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che importa
nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non
commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al
fine della sua messa in servizio per uso proprio;
u) distributore: qualsiasi persona fisica o
giuridica nella catena di fornitura, diversa dal
fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione
sul mercato un prodotto;
v) operatori economici: il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il
distributore;
z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale
definita all'art. 2, punto 1, lettera c), del regolamento
(UE) n. 1025/2012;
aa) accreditamento: attestazione da parte di un
organismo nazionale di accreditamento che certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformita'
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della
conformita';
bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico
organismo autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento;
cc) valutazione della conformita': la procedura
atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto
relative ad un prodotto siano state rispettate;
dd) organismo di valutazione della conformita': un
organismo notificato che svolge attivita' di valutazione
della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni
e ispezioni;
ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a
ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato
messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a
impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto
nella catena di fornitura;
gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i
provvedimenti adottati dalla competente autorita' per
garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela
dell'interesse pubblico;
hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il
fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione
europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti.».
 
Allegato I

(art. 3, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

(art. 7, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) GPL, gas di petrolio liquefatto: uno o piu' idrocarburi leggeri come definiti dalle norme di cui alla lettera c);
b) impresa installatrice: impresa di costruzione di unita' da diporto con sistemi di alimentazione a GPL e motori di propulsione a GPL ovvero che provvede all'installazione dei sistemi di propulsione a GPL;
c) norme di riferimento: la norma UNI EN 15609 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unita' - Requisiti di installazione, e successive modificazioni e revisioni;
d) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali conforme alle norme UNI ISO 9001;
e) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 5 del 2016 che svolge attivita' di valutazione della conformita', tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
f) responsabile tecnico dell'impresa installatrice: persona fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza, assume la responsabilita' tecnica della sistemazione a bordo del sistema di propulsione a GPL;
g) sistema di propulsione a GPL: catena funzionale di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, atta ad assicurare l'utilizzo del GPL come carburante per la propulsione delle unita' da diporto o l'alimentazione dei motori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 5 del 2016.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'art. 1.
 
Art. 3

Impresa installatrice e sistema di qualita'

1. L'impresa installatrice opera in conformita' alle prescrizioni delle norme di riferimento e possiede i seguenti requisiti:
a) il suo responsabile tecnico e il suo personale addetto all'installazione degli impianti a GPL sono in possesso di una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
b) e' iscritta presso una Camera di commercio da cui risulta l'esercizio dell'attivita' di installazione dei sistemi di propulsione a GPL;
c) e' dotata di un sistema approvato di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, che contiene misure, procedure, istruzioni scritte, criteri, requisiti e disposizioni idonei ad assicurare la conformita' dell'installazione alle specifiche tecniche delle norme di riferimento, nonche' alle indicazioni contenute nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'approvazione del proprio sistema di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, l'impresa installatrice presenta istanza di valutazione a un organismo abilitato.
3. L'impresa installatrice comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili gli estremi di approvazione del proprio sistema di qualita', da parte dell'organismo abilitato, e l'inizio delle attivita' mediante invio, mediante posta elettronica certificata, del modello di cui all'allegato I. Con lo stesso modello e le medesime modalita', l'impresa installatrice comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la cessazione delle proprie attivita', nonche' le eventuali variazioni delle informazioni gia' inviate.
4. Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito e pubblicato l'elenco delle imprese installatrici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
5. L'impresa installatrice informa preventivamente l'organismo abilitato, che ha approvato il sistema di qualita', di qualsiasi modifica che intende apportare al sistema. L'organismo abilitato valuta le modifiche proposte e decide se anche a seguito di queste il sistema possa continuare a soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle corrispondenti norme di riferimento. Al termine delle valutazioni, l'organismo abilitato comunica all'impresa installatrice la propria decisione corredata della motivazione e della indicazione degli esiti dell'esame.
6. A fini ispettivi, l'organismo abilitato puo' accedere in qualsiasi momento, nel corso del periodo di validita' della certificazione rilasciata, ai locali di verifica, prova, deposito e installazione dei sistemi di propulsione a GPL e acquisisce, a seguito di richiesta:
a) la documentazione tecnica dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2016;
b) ogni altra documentazione quali rapporti, dati sulle prove e sulle tarature, qualifiche e corsi di formazione e di aggiornamento del personale.
7. In attuazione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2016, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili possono controllare in qualsiasi momento, tramite verifiche e ispezioni, l'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalle norme di riferimento. Se in esito ai controlli e alle verifiche sono accertate violazioni degli obblighi sussistenti in capo alle imprese installatrici, le amministrazioni vigilanti informano l'organismo abilitato che ha approvato il sistema di gestione per la qualita' aziendale che provvede alla sospensione dell'approvazione del sistema di qualita' dell'impresa installatrice per un periodo commisurato alla gravita' dell'infrazione riscontrata, o alla revoca della stessa.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva n. 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga ladirettiva n.
94/25/CE):
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano a:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da
diporto parzialmente completate;
b) natanti da diporto e natanti da diporto
parzialmente completati;
c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente
completate;
d) componenti elencati all'allegato II se immessi
sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo
denominati 'componenti';
e) motori di propulsione installati o
specificamente destinati ad essere installati su o in
unita' da diporto;
f) motori di propulsione installati su o in unita'
da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione
rilevante.».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 39 del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE):
«2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei
prodotti e' demandata al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita'
ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed
il controllo sui prodotti.».
 
Art. 4

Unita' di nuova costruzione

1. All'atto dell'immissione sul mercato, le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 5 del 2016, con alimentazione a GPL o doppia alimentazione, sono dotate della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella quale sono indicate anche le norme di riferimento.
2. Alla dichiarazione di conformita' di cui al comma 1 e' allegato il certificato di installazione del sistema di propulsione a GPL previsto dalle norme di riferimento, vidimato da un organismo di valutazione della conformita', che attesta la conformita' dell'installazione alle norme di riferimento.
3. La documentazione tecnica dell'impianto installato a bordo e' valutata e approvata dall'organismo di valutazione della conformita' di cui al comma 2. Gli estremi dell'approvazione sono riportati nel certificato di installazione.
4. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5 del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche specifiche istruzioni e informazioni sulla sicurezza inerenti al sistema di propulsione a GPL dettate dalle norme di riferimento.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'allegato VIII del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione delladirettiva 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Allegato VIII - Dichiarazione di conformita' UE N.
xxxxx
1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero
di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato
deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del
fabbricante] o dell'importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformita' e'
rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del
fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque
immette sul mercato o metta in servizio un motore di
propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o
conversione rilevante dello stesso o della stessa, di
chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da
diporto non contemplata nel campo di applicazione
delladirettiva 2013/53/UEin modo da farla rientrare nel suo
ambito di applicazione applicando le procedure previste
prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in
servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unita' da
diporto costruita per uso personale prima della scadenza
del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in
servizio dell'unita' da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del
prodotto che ne consenta la rintracciabilita'. Essa puo'
comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e'
conforme alla pertinente normativa di armonizzazione
dell'Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in
relazione alle quali e' dichiarata la conformita'.
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome,
numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e
rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a
impegnare il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato
9. Indicazioni complementari:
La dichiarazione di conformita' UE include una
dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e
della persona che adatta un motore conformemente all'art.
5, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, secondo cui:
a) se installato in un'unita' da diporto secondo le
istruzioni di installazione che accompagnano il motore,
quest'ultimo soddisfera':
1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico
previsti dal presente decreto;
2) i valori limite di cui alla direttiva
n. 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati
conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai
limiti di emissione della fase III A, della fase III B o
della fase IV per i motori ad accensione spontanea
utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di
navi della navigazione interna, di locomotive e di
automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I,
punto 4.1.2, di tale direttiva; o
3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n.
595/2009 per quanto riguarda i motori omologati
conformemente a tale regolamento.
Il motore non deve essere messo in servizio finche'
l'unita' da diporto in cui deve essere installato sia stata
dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente
disposizione del presente decreto.
Se il motore e' stato immesso sul mercato durante
l'ulteriore periodo transitorio di cui all'art. 46, comma
2, la dichiarazione di conformita' UE ne fa menzione.
Firmato a nome e per conto di:
(Luogo e data di rilascio)
(nome, funzione) (firma)».
- Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, punto
2.5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva n.
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172):
«Allegato II - Requisiti essenziali
A. Requisiti essenziali per la progettazione e la
costruzione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1
(Omissis).
2.5. Manuale del proprietario
Ogni prodotto e' dotato di un manuale del proprietario
conformemente all'art. 6, comma 7, e all'art. 8, comma 4.
Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per
l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente
l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento
regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.
(Omissis).».
 
Art. 5

Motori di propulsione di nuova costruzione

1. I motori di propulsione di nuova costruzione, alimentati a GPL o a doppia alimentazione, destinati a essere installati sulle imbarcazioni da diporto, sui natanti da diporto e sulle moto d'acqua sono certificati, con riferimento ai combustibili impiegabili, previa valutazione della rispondenza a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 5 del 2016 e dalle parti B e C dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005.
2. I componenti del sistema di propulsione a GPL, applicati al motore di propulsione, sono conformi alle norme di riferimento.
3. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5, del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche informazioni relative alle operazioni di manutenzioni periodiche relative ai componenti del sistema di alimentazione a GPL e alle parti meccaniche del motore che sono interessate alla doppia alimentazione.
4. I dati contenuti nella dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005, fanno riferimento al combustibile impiegato ovvero a entrambi i combustibili di alimentazione del motore. Il valore della potenza del motore da indicare nella dichiarazione di potenza e' il valore maggiore tra le potenze massime di esercizio misurabili per i diversi sistemi di alimentazione.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE):
«Art. 20 (Emissioni di gas di scarico). - 1. Riguardo
all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), il fabbricante del
motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli
di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma
armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo
C, D, E o F;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia
qualita' totale).
b) se le prove sono effettuate senza applicare la
norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al
modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto;
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita').
2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si
attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del
presente decreto.
Art. 21 (Emissioni acustiche). - 1. Per quanto
riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e
natanti da diporto dotati di motore di propulsione
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico
integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati
di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con
comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una
trasformazione rilevante e successivamente immessi sul
mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il
fabbricante applica le procedure relative ai pertinenti
moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma
armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti
moduli:
1) modulo A1 (controllo interno della produzione
unito a prove ufficiali del prodotto);
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia
qualita' totale);
b) se le prove sono effettuate senza applicare la
norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo
G (conformita' basata sulla verifica dell'unita');
c) se per la valutazione si utilizzano il numero di
Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti
moduli:
1) modulo A (controllo interno della produzione);
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia
qualita' totale).
2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle
moto d'acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei
motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con
scarico integrato destinati all'installazione su
imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante della
moto d'acqua o del motore applica le procedure relative ai
pertinenti moduli di cui agli allegati del presente
decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma
armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti
moduli:
1) modulo A1 (controllo interno della produzione
unito a prove ufficiali del prodotto);
2) modulo G (conformita' basata sulla verifica
dell'unita');
3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia
qualita' totale);
b) se le prove sono effettuate senza applicare la
norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo
G (conformita' basata sulla verifica dell'unita').
3. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si
attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'allegato II, parti B e C,
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione delladirettiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172):
«Allegato II - Requisiti essenziali
(Omissis).
B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico
dei motori di propulsione
I motori di propulsione sono conformi ai requisiti
essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla
presente parte.
1. Identificazione del motore di propulsione
1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti
informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o
il marchio registrato e il recapito del fabbricante del
motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della
persona che adatta il motore;
b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se
applicabile;
c) il numero di serie unico del motore;
d) la marcatura CE come previsto all'art. 17.
1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere
una durata pari alla normale durata del motore e devono
essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano
etichette o targhette, esse devono essere apposte in
maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla
normale durata del motore e che le etichette o targhette
non possano essere rimosse senza essere distrutte o
cancellate.
1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte
del motore necessaria per il normale funzionamento dello
stesso e che non deve, in linea di massima, essere
sostituita per tutta la vita del motore.
1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione
facilmente visibile dopo che il motore e' stato assemblato
con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.
2. Requisiti relativi all'emissione di gas di scarico
I motori di propulsione sono progettati, costruiti e
assemblati in modo che, se correttamente installati e in
condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i
valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al
punto 2.2, tabelle 2 e 3:
2.1. Valori applicabili ai fini dell'art. 45, comma 2,
e della tabella 2, punto 2.2:

Parte di provvedimento in formato grafico

2.3. Cicli di prova:
cicli di prova e fattori di ponderazione da
applicare:
si applicano i seguenti requisiti della norma ISO
8178-4: 2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella
in appresso.
Per motori AS a velocita' variabile si applica il ciclo
di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW,
puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad
AC a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E4.

Parte di provvedimento in formato grafico

Gli organismi notificati possono accettare prove
effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati
in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di
funzionamento del motore.
2.4. Applicazione della famiglia di motori di
propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite
Il fabbricante del motore e' responsabile di stabilire
quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una
famiglia di motori.
Il motore capostipite e' scelto da una famiglia di
motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione
siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia
di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore
capostipite della famiglia il motore che possiede le
caratteristiche che dovrebbero risultare nel piu' alto
quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh),
misurate nel ciclo di prova applicabile.
2.5. Carburanti di prova
Il carburante di prova utilizzato per le prove di
emissione di scarico risponde alle seguenti
caratteristiche:

Parte di provvedimento in formato grafico

Gli organismi notificati possono accettare prove
effettuate sulla base di altri carburanti di prova
specificati in una norma armonizzata.
3. Durata
Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per
l'installazione e la manutenzione del motore che, se
applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni
d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai
punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in
condizioni normali di utilizzo.
Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del
motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza,
basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando
l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa
preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e
rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima
immissione sul mercato.
La durata normale del motore e' la seguente:
a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci
anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza
scarico integrato:
1) per la categoria di motori PN≤ 373 kW: 480 ore
di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si
verifica per primo;
2) per i motori nella categoria 373 < PN≤ 485 kW:
150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che
si verifica per primo;
3) per i motori nella categoria PN> 485 kW: 50 ore
di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si
verifica per primo;
c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o
cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,
d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o
dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.
4. Manuale del proprietario
Ogni motore e' dotato di un manuale del proprietario
redatto in una o piu' lingue che possono essere facilmente
comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali,
secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il
motore deve essere commercializzato.
Il manuale del proprietario:
a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e
la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento
del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla
sezione 3 (durata);
b) specifica la potenza del motore misurata
conformemente alla norma armonizzata.
C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico
integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori
entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono
conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche
stabiliti nella presente parte.
1. Livelli di emissione acustica
1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico
integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori
entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono
progettati, costruiti e assemblati cosi' che le emissioni
acustiche non superino i valori limite illustrati nella
seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico

in cui PN= potenza nominale del motore in kW di un solo
motore alla velocita' nominale e LpASmax= livello massimo
di pressione sonora in dB.
Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si
puo' applicare una tolleranza di 3 dB.
1.2. In alternativa al test di misurazione del suono,
le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico
integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di
cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1 e se il
rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore e il
sistema di scarico sono installati conformemente alle
specifiche del fabbricante del motore.
1.3. Il «numero di Froude» Fne' calcolato dividendo la
velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto V
(m/s) per la radice quadrata della lunghezza al
galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante
di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Manuale del proprietario
Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di
motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza
scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del
proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le
informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema
di scarico in condizioni che, per quanto possibile,
garantiscano la conformita' ai valori limite di rumore
specificati per l'uso normale.
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a
poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario
richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni
necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per
quanto possibile, garantiranno la conformita' ai valori
limite di rumore specificati per l'uso normale.
3. Durata
Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B,
sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto
delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla
presente parte, sezione 1.».
- Per il testo dell'allegato II, parte A, punto 2.5,
del decreto legislativo n. 171 del 2005, si vedano le note
all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione delladirettiva n. 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 28 (Potenza dei motori). - 1. Per potenza del
motore si intende la potenza massima di esercizio come
definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'art.
3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo
conforme al modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte
dei documenti di bordo.»
 
Art. 6

Conversione a GPL di prodotti gia' immessi sul mercato

1. Nel caso di conversione a GPL di imbarcazioni da diporto, natanti da diporto o moto d'acqua, gia' immessi sul mercato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvisti o meno della marcatura CE di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo n. 5 del 2016, il responsabile tecnico dell'impresa installatrice redige il certificato di installazione previsto dalle norme di riferimento. Tale certificato e' vidimato da un organismo di valutazione della conformita', che attesta la conformita' del prodotto, dopo l'installazione, alle norme di riferimento.
2. L'organismo di valutazione della conformita' di cui al comma 1 accerta il rispetto delle norme di riferimento e che la conversione a GPL non ha influito in modo sostanziale sui requisiti essenziali dell'unita' da diporto di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 della parte A dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. L'organismo di valutazione della conformita' verifica altresi' che le modifiche al sistema di alimentazione del motore di propulsione non costituiscono modifica rilevante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 5 del 2016. A tal fine, l'organismo di valutazione della conformita' redige un rapporto tecnico che evidenzia il mantenimento dei citati requisiti essenziali e l'assenza di una modifica rilevante del motore.
3. Se l'organismo di valutazione della conformita' accerta che la trasformazione ha influito su uno dei requisiti essenziali di cui al comma 2, il prodotto e' sottoposto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, alla valutazione post costruzione di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. La suddetta procedura non e' applicabile alle unita' non marcate CE, alle quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 2.
4. L'organismo di valutazione della conformita' mantiene a disposizione delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, tutta la documentazione tecnica inerente all'installazione del sistema di propulsione a GPL per un periodo di dieci anni a far data dall'installazione stessa.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, punti
3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione
delladirettiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172):
«Allegato II - Requisiti essenziali
A. Requisiti essenziali per la progettazione e la
costruzione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1
(Omissis).
3. Resistenza e requisiti strutturali
3.1. Struttura
La scelta e la combinazione dei materiali e la
costruzione dell'unita' da diporto assicurano una
resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare
attenzione e' prestata alla categoria di progettazione
conformemente alla sezione 1 e alla portata massima
consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.
3.2. Stabilita' e bordo libero
L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero
adatti alla propria categoria di progettazione,
conformemente alla sezione 1, nonche' alla portata massima
consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.
3.3. Galleggiabilita'
L'unita' da diporto e' costruita in modo da garantire
caratteristiche di galleggiabilita' adeguate alla propria
categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e
alla portata massima consigliata dal fabbricante
conformemente al punto 3.6. Tutte le unita' da diporto
multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno
una sufficiente galleggiabilita' per restare a galla in
posizione rovesciata.
Le unita' da diporto inferiori a 6 metri hanno una
riserva di galleggiabilita' per consentire loro di
galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro
categoria di progettazione.
(Omissis).
3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante
La portata massima consigliata dal fabbricante
[carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in
chilogrammi)] per la quale l'unita' da diporto e' stata
progettata e' determinata conformemente alla categoria di
progettazione (sezione 1), alla stabilita' e al bordo
libero (punto 3.2) e alla galleggiabilita' (punto 3.3).
(Omissis).
4. Caratteristiche di manovra
Il fabbricante provvede affinche' le caratteristiche di
manovra dell'unita' da diporto, anche se munita del motore
di propulsione piu' potente per il quale l'unita' da
diporto e' progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per
tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale
del motore e' specificata nel manuale del proprietario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli artt. 18, 22 e 32 del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE):
«Art. 18 (Procedure della valutazione della
conformita' applicabili). - 1. Il fabbricante applica le
procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e
21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui
all'art. 2, comma 1.
2. L'importatore privato applica la procedura di cui
all'art. 22 prima della messa in servizio di un prodotto di
cui all'art. 2, comma 1, se il fabbricante non ha
effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto
in questione.
3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio
un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una
modifica o conversione rilevante dello stesso o della
stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di
un'unita' da diporto non contemplata dal presente decreto
in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di
applicazione applica la procedura di cui all'art. 22 prima
dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del
prodotto.
4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto
costruita per uso personale prima della scadenza del
periodo di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), numero 7), applica la procedura di cui all'art. 22
prima dell'immissione sul mercato del prodotto.».
«Art. 22 (Valutazione post costruzione). - 1. La
valutazione post-costruzione di cui all'art. 18, commi 2, 3
e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII.
1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse
in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si
applica la valutazione di post costruzione. La disciplina
per la realizzazione di una modifica o di una conversione
rilevante, come definita dall'art. 18, e' prevista, per
tali unita' da diporto, ai fini della conferma del
mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento
di attuazione delcodice della nautica da diporto.».
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3, del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE):
«Art. 32 (Autorizzazione alla valutazione della
conformita' dei prodotti). - 1. L'autorizzazione agli
organismi che presentano domanda ai sensi dell'art. 31,
comma 2, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ed e' subordinata all'esito
positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente
articolo ed ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione
e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di
presentazione della relativa domanda. Nel periodo di
validita' dell'autorizzazione, le Amministrazioni
competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al
comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati
e notificati.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
avvia l'attivita' istruttoria sulla documentazione che
accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi
presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali
altri soggetti di cui all'art. 30, per l'accertamento dei
requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto
necessario.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali
amministrazioni vigilanti:
a) svolgono le visite di sorveglianza periodica;
b) decidono sull'opportunita' di procedere, in ogni
momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria
iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al
controllo degli organismi per verificare le condizioni in
base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione,
il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento
delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi;
c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al
comma 5.
4. L'autorizzazione agli organismi che presentano
domanda ai sensi dell'art. 31, comma 4, e' rilasciata dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata
pari a quella del certificato di accreditamento.
5. Nel caso siano poste in essere da parte
dell'organismo notificato violazioni in merito al possesso
dei requisiti di cui all'art. 28, al regolare svolgimento
delle procedure o all'adempimento delle proprie
responsabilita', le amministrazioni vigilanti applicano una
sanzione modulata in relazione alla gravita' della
violazione commessa. La sanzione puo' consistere in:
a) richiamo scritto;
b) sospensione parziale o totale
dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad
un anno in relazione alla gravita' dell'irregolarita'
rilevata;
c) revoca dell'autorizzazione.
6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato
provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione
europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni
competenti adottano le appropriate misure affinche' le
pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da
un altro organismo notificato o siano messe a loro
disposizione.».
 
Art. 7

Operazioni di controllo periodico

1. Su tutte le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua con alimentazione a GPL o a doppia alimentazione, le operazioni di manutenzione e ispezione specificamente previste dalle norme di riferimento sono eseguite entro cinque anni a decorrere dalla data di installazione del sistema di propulsione a GPL riportata nel certificato di installazione. Per le unita' da diporto munite di certificato di sicurezza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005, le suddette operazioni sono effettuate in occasione della prima visita di rinnovo del certificato di sicurezza successiva all'installazione del sistema di propulsione a GPL.
2. Le operazioni di manutenzione e ispezione di cui al comma 1 previste dalle norme di riferimento sono ripetute da un'impresa installatrice entro cinque anni dalla data di effettuazione dell'ultima operazione di controllo di cui al comma 1 e successivamente ogni cinque anni dalla data dell'ultima operazione di ispezione. Tali operazioni possono richiedere misure correttive che non modificano la distribuzione dei pesi a bordo e non prevedono l'installazione di componenti con caratteristiche tecniche difformi da quelle previste nello schema del sistema di propulsione preventivamente approvato dall'organismo di valutazione della conformita'.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, specificamente previste dalle norme di riferimento, sono eseguite da un'impresa installatrice che rilascia apposita certificazione redatta in conformita' al modello di cui all'allegato II.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione delladirettiva n.
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172):
«Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di
idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza
per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo
stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento
di attuazione del presente codice.
1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio
attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e'
rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il
rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.».
 
Art. 8

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3227