Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 settembre 2022, n. 183
Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, come sostituiti dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed in particolare l'articolo 4, comma 9, lettera d);
Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;
Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, concernente «Composizione del consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, concernente «Composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, concernente «Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;
Visto il decreto del Ministro della salute 4 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020, concernente «Composizione delle commissioni di Albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;
Vista la nota della Commissione di albo nazionale fisioterapisti in data 10 dicembre 2020, con la quale e' stato richiesto l'avvio della procedura per la costituzione del nuovo Ordine dei fisioterapisti;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza di sezione del 19 luglio 2022;
Vista la nota, in data 9 agosto 2022, prot. n. 4640, con la quale lo schema di decreto e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione degli Ordini della
professione sanitaria di fisioterapista

1. Sono istituiti gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista sono:
a) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria;
b) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Friuli Venezia Giulia;
c) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista delle Marche;
d) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Umbria;
e) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Lazio;
f) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Abruzzo;
g) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Molise;
h) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Basilicata;
i) Ordine interregionale della professione sanitaria di fisioterapista del Piemonte e della Valle d'Aosta;
l) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio e Varese;
m) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brescia e Mantova;
n) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Venezia, Padova e Rovigo;
o) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona;
p) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bologna e Ferrara;
q) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Forli', Cesena, Ravenna e Rimini;
r) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Modena e Reggio Emilia;
s) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Parma e Piacenza;
t) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato;
u) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pisa, Grosseto e Livorno;
v) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta;
z) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bari, Barletta Andria Trani e Taranto;
aa) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brindisi e Lecce;
bb) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
cc) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Palermo e Trapani;
dd) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catania, Ragusa e Siracusa;
ee) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Caltanissetta, Agrigento e Enna;
ff) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente;
gg) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Sassari e del Nord-Est Sardegna;
hh) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bergamo;
ii) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pavia;
ll) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bolzano;
mm) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Trento;
nn) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Siena;
oo) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Salerno;
pp) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Foggia;
qq) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Reggio Calabria;
rr) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cosenza;
ss) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Messina.
3. Per le elezioni dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista si applicano le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, salvo quanto previsto dall'articolo 4.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli albi professionali della professione sanitaria di fisioterapista, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i) del decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, istituti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, confluiscono presso gli ordini della professione sanitaria di fisioterapista come costituiti ai sensi del comma 2.
5. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i) del decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, citato in premessa, istituti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, confluiscono presso gli ordini della professione sanitaria di fisioterapista.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse):
«Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1.
Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle
province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono
costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi,
dei fisici, dei chimici, delle professioni
infermieristiche, della professione di ostetrica e dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti
nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al
numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano
altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o
demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le
rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini
interessati, puo' disporre che un Ordine abbia per
competenza territoriale due o piu' circoscrizioni
geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni.
2. Per l'esercizio di funzioni di particolare
rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le
rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini
interessati, puo' disporre il ricorso a forme di
avvalimento o di associazione tra i medesimi.
3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali
organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli
interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi
all'esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale,
finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati
esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l'indipendenza,
l'autonomia e la responsabilita' delle professioni e
dell'esercizio professionale, la qualita'
tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi
etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi
codici deontologici, al fine di garantire la tutela della
salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti
all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche
informatizzata, e la pubblicita', anche telematica, degli
albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione
sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e
trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure relative alla
programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle
attivita' formative e all'esame di abilitazione
all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla
disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione
all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli
Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorita' locali e centrali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le
istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla
promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo
continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,
promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali
anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio
nazionale e all'estero;
i) separano, nell'esercizio della funzione
disciplinare, a garanzia del diritto di difesa,
dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine,
in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo,
composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
di albo della corrispettiva professione, garantendo la
rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante
estraneo alla professione nominato dal Ministro della
salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su
richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati
all'instaurazione del procedimento disciplinare,
sottoponendo all'organo giudicante la documentazione
acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per
l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in
questo caso il profilo di addebito. I componenti degli
uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti
relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi
forma giuridica svolgano la loro attivita' professionale,
compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari
secondo una graduazione correlata alla volontarieta' della
condotta, alla gravita' e alla reiterazione dell'illecito,
tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti,
derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e
dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle
convenzioni nazionali di lavoro.
2. Organi.
1. Sono organi degli Ordini delle professioni
sanitarie:
a) il presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la commissione di albo, per gli Ordini
comprendenti piu' professioni;
d) il collegio dei revisori.
2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e
il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo
modalita' stabilite con successivi regolamenti, elegge in
assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza
relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto
previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6
della legge 24 luglio 1985, n. 409, e' costituito da sette
componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero
di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo
superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da
quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i
millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e'
determinata la composizione del Consiglio direttivo
dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione
e della prevenzione, nonche' la composizione del Consiglio
direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche,
garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le
professioni che ne fanno parte;
b) la commissione di albo, che, per la professione
odontoiatrica, e' costituita da cinque componenti del
medesimo albo se gli iscritti non superano i
millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e
da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e,
per la professione medica, e' costituita dalla componente
medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro
della salute e' determinata la composizione delle
commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'
la composizione delle commissioni di albo all'interno
dell'Ordine delle professioni infermieristiche.
3. Il collegio dei revisori e' composto da un
presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da
tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti
agli albi. Nel caso di Ordini con piu' albi, fermo restando
il numero dei componenti, e' rimessa allo statuto
l'individuazione di misure atte a garantire la
rappresentanza delle diverse professioni.
4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo
e della commissione di albo e' valida in prima convocazione
quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire
dalla terza convocazione la votazione e' valida qualunque
sia il numero dei votanti.
5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo
di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si
svolgono anche in piu' sedi, con forme e modalita' che ne
garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero
degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle
caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un
numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle
votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I
risultati delle votazioni devono essere comunicati entro
quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva
Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con
decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le procedure per la
composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire
la terzieta' di chi ne fa parte, le procedure per
l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle
liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di
scrutinio nonche' le modalita' di conservazione delle
schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di
stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalita'
telematiche.
6. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
7. I componenti del Consiglio direttivo durano in
carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve
essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il
Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il
vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono
essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza
dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto
tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica
consecutivamente una sola volta.
9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di
cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le
assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni
a lui eventualmente delegate dal presidente.
10. In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le
modalita' di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge
e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per
gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il
segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo,
di cui convoca e presiede la commissione. Il vice
presidente sostituisce il presidente in caso di necessita'
ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle
inerenti alla segreteria della commissione in relazione
agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a
mille.
3. Compiti del Consiglio direttivo e della commissione
di albo.
1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le
seguenti attribuzioni:
a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel
rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e
pubblicarli all'inizio di ogni anno;
b) vigilare sulla conservazione del decoro e
dell'indipendenza dell'Ordine;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso
commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale
o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in
riferimento alla formazione universitaria finalizzata
all'accesso alla professione;
e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra
gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore
dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera
professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre
questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando
la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata
conciliazione, dando il suo parere sulle controversie
stesse;
f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti
all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli
iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli
iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo
conto delle condizioni economiche e lavorative degli
iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione,
nonche' la tassa per il rilascio dei pareri per la
liquidazione degli onorari.
2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti
attribuzioni:
a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione
all'albo del professionista;
b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale
dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della
professione e, negli Ordini con piu' albi, esercitare le
attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1,
eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla
suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti
dell'intero Ordine;
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti
disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e
a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e
sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in
vigore;
d) esercitare le funzioni gestionali comprese
nell'ambito delle competenze proprie, come individuate
dalla legge e dallo statuto;
e) dare il proprio concorso alle autorita' locali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possano interessare la professione.
3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione
le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano
al Consiglio direttivo.
4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai
commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli
adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
4. Scioglimento dei Consigli direttivi e delle
commissioni di albo.
1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono
sciolti quando non siano in grado di funzionare
regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni
della normativa vigente.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro
della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali.
Con lo stesso decreto e' nominata una commissione
straordinaria di tre componenti, di cui non piu' di due
iscritti agli albi professionali della categoria e uno
individuato dal Ministro della salute. Alla commissione
competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della
commissione disciolti.
3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere
alle nuove elezioni.
4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro
anni.
5. Albi professionali.
1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi permanenti, in cui
sono iscritti i professionisti della rispettiva
professione, ed elenchi per categorie di professionisti
laddove previsti da specifiche norme.
2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e'
necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere
abilitati all'esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la
professione nella circoscrizione dell'Ordine.
4. Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali, possono
essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le
norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero
possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine
professionale italiano di appartenenza.
6. Cancellazione dall'albo professionale.
1. La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal
Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro
della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita del godimento dei diritti civili;
b) di accertata carenza dei requisiti professionali
di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
c) di rinunzia all'iscrizione;
d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti
dal presente decreto;
e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 5.
2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1,
lettera c), non puo' essere pronunziata se non dopo aver
sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del
medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La
cancellazione ha efficacia in tutto il territorio
nazionale.
7. Federazioni nazionali.
1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni
nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza
esponenziale delle rispettive professioni presso enti e
istituzioni nazionali, europei e internazionali.
2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti
di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo
agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite,
nell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali, nonche' di organizzazione e gestione di una
rete unitaria di connessione, di interoperabilita' tra i
sistemi informatici e di software alla quale i predetti
Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente
concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
3. Le Federazioni nazionali emanano il codice
deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali
da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e
rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che
lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.
8. Organi delle Federazioni nazionali.
1. Sono organi delle Federazioni nazionali:
a) il presidente;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Comitato centrale;
d) la commissione di albo, per le Federazioni
comprendenti piu' professioni;
e) il collegio dei revisori.
2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale
costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n.
409.
3. Il collegio dei revisori e' composto da un
presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da
tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti
agli albi.
4. La commissione per gli iscritti all'albo degli
odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti
delle commissioni di albo territoriali contestualmente e
con le stesse modalita' e procedure di cui ai commi 8, 9 e
10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato
centrale della Federazione nazionale a norma dei commi
secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985,
n. 409. La commissione di albo per la professione medica e'
costituita dalla componente medica del Comitato centrale.
Con decreto del Ministro della salute e' determinata la
composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la
composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche.
5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono
come commissione disciplinare di albo con funzione
giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli
direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei
confronti dei componenti delle commissioni di albo
territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio nazionale
di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra
quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori
regionali e da un rappresentante estraneo alla professione
nominato dal Ministro della salute.
6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente,
il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che
possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la
maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella
stessa carica consecutivamente una sola volta.
7. Il presidente ha la rappresentanza della
Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale
e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli
Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a
lui eventualmente delegate dal presidente.
8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei
rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo
all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli
Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a
maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto,
favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio
generazionale nella rappresentanza, con le modalita'
determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali
durano in carica quattro anni.
9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni
cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta
iscritti al rispettivo albo.
10. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
11. Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti
dei rispettivi Ordini.
12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo della
Federazione su proposta del Comitato centrale, nonche'
l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e
delle loro eventuali modificazioni.
13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato
centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine
deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per
le spese di funzionamento della Federazione.
14. All'amministrazione dei beni spettanti alla
Federazione provvede il Comitato centrale.
15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione
spettano le seguenti attribuzioni:
a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e
gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione
del decoro e dell'indipendenza delle rispettive
professioni;
c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi
Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni
proprie degli Ordini, richiedono uniformita' di
interpretazione ed applicazione;
d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte
le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
e) designare i rappresentanti della Federazione
presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere
nazionale, europeo ed internazionale; f) dare direttive di
massima per la soluzione delle controversie di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.
16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione
spettano le seguenti attribuzioni:
a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possano interessare la professione;
b) esercitare il potere disciplinare, a norma del
comma 5;
c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le
funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15,
eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla
suddetta lettera e) concernano uno o piu' rappresentanti
dell'intera Federazione.
17. In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con
le modalita' di cui al comma 6 ogni commissione di albo
elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente
e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza
dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' inoltre
convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di
necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate. Il
segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria
della commissione.
18. Per le Federazioni che comprendono un'unica
professione le funzioni ed i compiti della commissione di
albo spettano al Comitato centrale.
19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma
16, lettera b), e del comma 18 e' ammesso ricorso alla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono
sciolti quando non siano in grado di funzionare
regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni
della normativa vigente. Lo scioglimento e' disposto con
decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto e'
nominata una commissione straordinaria di cinque
componenti, di cui non piu' di due iscritti agli albi
professionali della categoria; alla commissione competono
tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione
disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve
procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale
eletto dura in carica quattro anni.»
- Si riporta il comma 9 dell'art. 4 della legge 11
gennaio 2018, n. 3 recante: «Delega al Governo in materia
di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»:
«9. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive
Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:
a) i collegi e le Federazioni nazionali degli
infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle
vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni
infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle
professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri
professionali assume la denominazione di albo degli
infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la
denominazione di albo degli infermieri pediatrici;
b) i collegi delle ostetriche in Ordini della
professione di ostetrica;
c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia
medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione;
d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo
sia superiore a cinquantamila unita', il rappresentante
legale dell'albo puo' richiedere al Ministero della salute
l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la
denominazione corrispondente alla professione sanitaria
svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo
modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
della salute emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018,
recante: «Costituzione degli Albi delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 3 aprile 2018.
- Il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018
recante: «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi
delle professioni sanitarie», della sua pubblicazione sul
sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018.
- Il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019
recante: «Composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione», della sua pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero della salute e' stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019.
- Il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019
recante: «Composizione delle Commissioni di Albo
all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione», della sua
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della
salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177
del 30 luglio 2019.
- Il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019
recante: «Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento
istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
2019.
- Il decreto del Ministro della salute 4 giugno 2020
recante: «Composizione delle Commissioni di Albo
all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 14 luglio 2020.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
del Ministro della salute del 13 marzo 2018:
«Art. 1 (Istituzione degli albi delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione). - 1. Ai sensi
dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3,
presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9,
lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, oltre
all'albo dei tecnici sanitari di' radiologia medica e
all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i
seguenti albi professionali:
a) albo della professione sanitaria di tecnico
sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di tecnico
audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di tecnico
audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di tecnico
ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di dietista;
f) albo della professione sanitaria di tecnico di
neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di igienista
dentale;
i) albo della professione sanitaria di
fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di logopedista;
k) albo della professione sanitaria di podologo;
l) albo della professione sanitaria di ortottista e
assistente di oftalmologia;
m) albo della professione sanitaria di terapista
della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di tecnico della
riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di terapista
occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di educatore
professionale;
q) albo della professione sanitaria di tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici,
l'albo della professione sanitaria dei tecnici sanitari di
radiologia medica di ogni singolo ordine e' costituito
dall'albo professionale gia' in essere presso i
preesistenti collegi dei tecnici sanitari di radiologia
medica; l'albo della professione sanitaria di assistente
sanitario di ogni singolo ordine e' costituito dall'albo
professionale gia' in essere presso i preesistenti collegi
degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e
delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI).
3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie,
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute
nei decreti e regolamenti attuativi dell'art. 4 della legge
n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi
delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla
lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi
dell'art. 5.
4. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, e'
necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale.
L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche
per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 1° febbraio 2006, n. 43.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del
Ministro della salute del 9 agosto 2019:
«Art. 1 (Istituzione degli elenchi speciali ad
esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione). - 1.
Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26
febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad
esaurimento:
a) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio
biomedico;
b) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di dietista;
f) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di tecnico fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di igienista dentale;
i) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di fisioterapista;
j) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di logopedista;
k) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di podologo;
l) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di ortottista e assistente di
oftalmologia;
m) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di terapista della neuro e
psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
n) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di tecnico della riabilitazione
psichiatrica;
o) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di educatore professionale;
q) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento
delle attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
2. Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma
1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:
a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che
svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali
previste dal profilo della professione sanitaria di
riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche
non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di
entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale,
all'epoca della prima immissione in servizio, abbia
permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita'
professionali dichiarate, in virtu' di una procedura
selettiva pubblica;
b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e
socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le
attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche
non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di
entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale,
all'epoca della prima immissione in servizio o per
successive disposizioni nazionali o regionali, abbia
permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita'
professionali dichiarate;
3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento
e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio
sanitaria privata a seguito di assunzione documentata;
c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto
le attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche
non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di
entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio
dell'attivita' libero professionale e/o la copia dei
contratti delle collaborazioni espletate;
II. dalla documentazione fiscale comprovante lo
svolgimento dell'attivita' professionale nel mese di
riferimento;
III. da ogni altro eventuale atto utile a
dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attivita'
professionale dichiarata;
2. che siano in possesso di un titolo il quale,
all'epoca dell'inizio dell'attivita' libero professionale o
per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia
permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita'
professionali dichiarate.
3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi,
anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data
di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di
svolgimento delle attivita' professionali concorrono, in
modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati di
cui al comma 2, lettere a), b), e c).
4. Resta fermo che l'iscrizione negli elenchi
speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del
titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita
e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei
rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di
entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.
5. L'iscrizione agli elenchi speciali ad
esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici
o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di
attivita' lavorativa idonei, di accedere alle procedure di
equivalenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 42
del 1999.
6. Una volta conseguita l'equivalenza, l'iscritto
all'elenco speciale ad esaurimento potra' iscriversi al
relativo albo professionale dell'Ordine dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con
conseguente cancellazione dall'elenco speciale.».
 
Art. 2

Istituzione della Federazione nazionale degli
ordini della professione sanitaria di fisioterapista

1. E' istituita la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
2. Per le elezioni dei componenti del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista si applicano le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.
3. Il Presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista e' membro di diritto del Consiglio superiore di sanita', ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
 
Art. 3

Avvicendamento nei rapporti attivi e passivi

1. Nei rapporti attivi e passivi definitivi e in corso tra gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e le commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, e tra la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la Commissione di albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista, si avvicendano, rispettivamente, gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista.
2. Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, su proposta formulata dal Comitato centrale, d'intesa con la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui al successivo articolo 4, comma 1, definisce la disciplina attuativa dell'avvicendamento di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e i consigli direttivi degli ordini territoriali ad essa afferenti attuano l'avvicendamento di cui al comma 1, entro il termine di quarantacinque giorni dalla definizione della disciplina attuativa dell'avvicendamento di cui al comma 2.
 
Art. 4

Disposizioni transitorie

1. E' istituita la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, formata dai componenti della Commissione di Albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Fino all'insediamento degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, le attribuzioni riservate al Comitato centrale dall'articolo 8, commi 14, 15 e 18, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono assegnate alla Commissione straordinaria di cui al primo periodo, che e' presieduta dal Presidente della Commissione di Albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2. Fino all'insediamento degli organi direttivi degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, le attribuzioni riservate al Consiglio direttivo dall'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono assegnate ad una Commissione straordinaria di tre iscritti agli albi professionali di fisioterapista nominata per ciascun Ordine territoriale con provvedimento del Presidente della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, d'intesa con le commissioni di albo territorialmente competenti, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'incarico di amministrare l'Ordine e di convocare l'assemblea per l'elezione degli organi direttivi da tenersi entro quarantacinque giorni dalla attuazione dell'avvicendamento di cui all'articolo 3, comma 3, ponendo in essere gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018.
3. La Commissione di albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e le commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di fisioterapista istituite all'interno degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione cessano dalle loro funzioni a seguito della nomina dei Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 2.
4. Unicamente per le operazioni elettorali finalizzate alla prima elezione del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 2, da tenersi entro quarantacinque giorni dal completamento delle fasi elettorali degli ordini territoriali di cui al comma 2, gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018 sono espletati dal Presidente della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista.
5. All'insediamento degli organi direttivi degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 1 e degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 2, la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, di cui al comma 1, e le commissioni straordinarie, di cui al comma 2, cessano dalle loro funzioni.
 
Art. 5

Monitoraggio del Ministero salute

1. Il Ministero della salute effettua un monitoraggio periodico per verificare che gli adempimenti contenuti nelle disposizioni del presente decreto siano attuati nei tempi previsti dalle disposizioni medesime.
 
Art. 6

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 settembre 2022

Il Ministro: Speranza Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2742