Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 8 settembre 2022, n. 183 |
Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, come sostituiti dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed in particolare l'articolo 4, comma 9, lettera d); Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»; Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie»; Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, concernente «Composizione del consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»; Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, concernente «Composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»; Visto il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, concernente «Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»; Visto il decreto del Ministro della salute 4 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020, concernente «Composizione delle commissioni di Albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»; Vista la nota della Commissione di albo nazionale fisioterapisti in data 10 dicembre 2020, con la quale e' stato richiesto l'avvio della procedura per la costituzione del nuovo Ordine dei fisioterapisti; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza di sezione del 19 luglio 2022; Vista la nota, in data 9 agosto 2022, prot. n. 4640, con la quale lo schema di decreto e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei ministri;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista
1. Sono istituiti gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista sono: a) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria; b) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Friuli Venezia Giulia; c) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista delle Marche; d) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Umbria; e) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Lazio; f) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista dell'Abruzzo; g) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Molise; h) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Basilicata; i) Ordine interregionale della professione sanitaria di fisioterapista del Piemonte e della Valle d'Aosta; l) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio e Varese; m) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brescia e Mantova; n) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Venezia, Padova e Rovigo; o) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona; p) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bologna e Ferrara; q) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Forli', Cesena, Ravenna e Rimini; r) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Modena e Reggio Emilia; s) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Parma e Piacenza; t) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato; u) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pisa, Grosseto e Livorno; v) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta; z) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bari, Barletta Andria Trani e Taranto; aa) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Brindisi e Lecce; bb) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; cc) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Palermo e Trapani; dd) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Catania, Ragusa e Siracusa; ee) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Caltanissetta, Agrigento e Enna; ff) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente; gg) Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Sassari e del Nord-Est Sardegna; hh) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bergamo; ii) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Pavia; ll) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Bolzano; mm) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Trento; nn) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Siena; oo) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Salerno; pp) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Foggia; qq) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Reggio Calabria; rr) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Cosenza; ss) Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Messina. 3. Per le elezioni dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista si applicano le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, salvo quanto previsto dall'articolo 4. 4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli albi professionali della professione sanitaria di fisioterapista, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i) del decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, istituti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, confluiscono presso gli ordini della professione sanitaria di fisioterapista come costituiti ai sensi del comma 2. 5. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i) del decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, citato in premessa, istituti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, confluiscono presso gli ordini della professione sanitaria di fisioterapista.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse): «Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o piu' circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni. 2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi. 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica; c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualita' tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicita', anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi; e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari; h) concorrono con le autorita' locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita' formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero; i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita' professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarieta' della condotta, alla gravita' e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro. 2. Organi. 1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie: a) il presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti piu' professioni; d) il collegio dei revisori. 2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalita' stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto: a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, e' costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e' determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte; b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, e' costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, e' costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute e' determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche. 3. Il collegio dei revisori e' composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con piu' albi, fermo restando il numero dei componenti, e' rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni. 4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo e' valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. 5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forme e modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzieta' di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonche' le modalita' di conservazione delle schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalita' telematiche. 6. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. 8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. 9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. 10. In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le modalita' di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille. 3. Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo. 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni: a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno; b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine; c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale; d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione; e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse; f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonche' la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari. 2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni: a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista; b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con piu' albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti dell'intero Ordine; c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto; e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione. 3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo. 4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo. 1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. 2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto e' nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non piu' di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti. 3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. 4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni. 5. Albi professionali. 1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. 2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario: a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine. 4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza. 6. Cancellazione dall'albo professionale. 1. La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi: a) di perdita del godimento dei diritti civili; b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b); c) di rinunzia all'iscrizione; d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto; e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. 2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non puo' essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. 7. Federazioni nazionali. 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali. 2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonche' di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilita' tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi. 8. Organi delle Federazioni nazionali. 1. Sono organi delle Federazioni nazionali: a) il presidente; b) il Consiglio nazionale; c) il Comitato centrale; d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti piu' professioni; e) il collegio dei revisori. 2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. 3. Il collegio dei revisori e' composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. 4. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalita' e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica e' costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute e' determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. 5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. 6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. 7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. 8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalita' determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni. 9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo. 10. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 11. Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti dei rispettivi Ordini. 12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonche' l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni. 13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione. 14. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale. 15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti; b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni; c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformita' di interpretazione ed applicazione; d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale; f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3. 16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione; b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5; c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o piu' rappresentanti dell'intera Federazione. 17. In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con le modalita' di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione. 18. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale. 19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera b), e del comma 18 e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto e' nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non piu' di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni.» - Si riporta il comma 9 dell'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»: «9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente: a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica; c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unita', il rappresentante legale dell'albo puo' richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante: «Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018. - Il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 recante: «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie», della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018. - Il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019 recante: «Composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019. - Il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019 recante: «Composizione delle Commissioni di Albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019. - Il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 recante: «Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019. - Il decreto del Ministro della salute 4 giugno 2020 recante: «Composizione delle Commissioni di Albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018: «Art. 1 (Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione). - 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, oltre all'albo dei tecnici sanitari di' radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali: a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; e) albo della professione sanitaria di dietista; f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; h) albo della professione sanitaria di igienista dentale; i) albo della professione sanitaria di fisioterapista; j) albo della professione sanitaria di logopedista; k) albo della professione sanitaria di podologo; l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale; p) albo della professione sanitaria di educatore professionale; q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici, l'albo della professione sanitaria dei tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo ordine e' costituito dall'albo professionale gia' in essere presso i preesistenti collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica; l'albo della professione sanitaria di assistente sanitario di ogni singolo ordine e' costituito dall'albo professionale gia' in essere presso i preesistenti collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI). 3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell'art. 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi dell'art. 5. 4. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.". - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019: «Art. 1 (Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione). - 1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad esaurimento: a) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; b) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; c) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; d) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; e) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista; f) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; g) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; h) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale; i) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista; j) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista; k) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di podologo; l) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; m) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; n) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista occupazionale; p) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale; q) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 2. Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019: a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate, in virtu' di una procedura selettiva pubblica; b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate; 3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata; c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato: I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attivita' libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate; II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attivita' professionale nel mese di riferimento; III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attivita' professionale dichiarata; 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attivita' libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate. 3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attivita' professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a), b), e c). 4. Resta fermo che l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018. 5. L'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attivita' lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999. 6. Una volta conseguita l'equivalenza, l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento potra' iscriversi al relativo albo professionale dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale.». |
| Art. 2
Istituzione della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista
1. E' istituita la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. 2. Per le elezioni dei componenti del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista si applicano le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4. 3. Il Presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista e' membro di diritto del Consiglio superiore di sanita', ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. |
| Art. 3
Avvicendamento nei rapporti attivi e passivi
1. Nei rapporti attivi e passivi definitivi e in corso tra gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e le commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, e tra la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la Commissione di albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista, si avvicendano, rispettivamente, gli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista. 2. Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, su proposta formulata dal Comitato centrale, d'intesa con la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui al successivo articolo 4, comma 1, definisce la disciplina attuativa dell'avvicendamento di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e i consigli direttivi degli ordini territoriali ad essa afferenti attuano l'avvicendamento di cui al comma 1, entro il termine di quarantacinque giorni dalla definizione della disciplina attuativa dell'avvicendamento di cui al comma 2. |
| Art. 4
Disposizioni transitorie
1. E' istituita la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, formata dai componenti della Commissione di Albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Fino all'insediamento degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, le attribuzioni riservate al Comitato centrale dall'articolo 8, commi 14, 15 e 18, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono assegnate alla Commissione straordinaria di cui al primo periodo, che e' presieduta dal Presidente della Commissione di Albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 2. Fino all'insediamento degli organi direttivi degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, le attribuzioni riservate al Consiglio direttivo dall'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono assegnate ad una Commissione straordinaria di tre iscritti agli albi professionali di fisioterapista nominata per ciascun Ordine territoriale con provvedimento del Presidente della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, d'intesa con le commissioni di albo territorialmente competenti, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'incarico di amministrare l'Ordine e di convocare l'assemblea per l'elezione degli organi direttivi da tenersi entro quarantacinque giorni dalla attuazione dell'avvicendamento di cui all'articolo 3, comma 3, ponendo in essere gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018. 3. La Commissione di albo nazionale della professione sanitaria di fisioterapista istituita all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e le commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di fisioterapista istituite all'interno degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione cessano dalle loro funzioni a seguito della nomina dei Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 2. 4. Unicamente per le operazioni elettorali finalizzate alla prima elezione del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 2, da tenersi entro quarantacinque giorni dal completamento delle fasi elettorali degli ordini territoriali di cui al comma 2, gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018 sono espletati dal Presidente della Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista. 5. All'insediamento degli organi direttivi degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 1 e degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista di cui all'articolo 2, la Commissione straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, di cui al comma 1, e le commissioni straordinarie, di cui al comma 2, cessano dalle loro funzioni. |
| Art. 5
Monitoraggio del Ministero salute
1. Il Ministero della salute effettua un monitoraggio periodico per verificare che gli adempimenti contenuti nelle disposizioni del presente decreto siano attuati nei tempi previsti dalle disposizioni medesime. |
| Art. 6
Invarianza di oneri
1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 settembre 2022
Il Ministro: Speranza Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2742 |
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