Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 21 ottobre 2022 |
Attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale e' stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia gia' a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio «non arrecare un danno significativo» («Do no significant harm» o «DNSH»); Vista la comunicazione della Commissione europea n. 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 58 del 18 febbraio 2021; Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021); Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione europea, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) la cui valutazione positiva e' stata approvata con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare: a) l'investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile» del medesimo PNRR, volto a promuovere «la produzione e l'uso locali di idrogeno verde nell'industria, nelle PMI e nel trasporto locale, creando cosi' nuove hydrogen valleys (distretti dell'idrogeno), soprattutto nel sud Italia, in cui l'idrogeno e' prodotto a partire da fonti rinnovabili della zona e utilizzato localmente. Scopo del progetto e' riadibire le aree industriali dismesse a unita' sperimentali per la produzione di idrogeno in impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; b) l'investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate» previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile» del medesimo PNRR, volto «a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l'impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.)». Inoltre, «Nel quadro dell'investimento dovra' essere avviata una gara d'appalto specifica per sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione del processo di produzione dell'acciaio attraverso un aumento dell'uso di idrogeno. Il gas naturale non ricevera' alcun finanziamento nell'ambito di questo progetto. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; Vista la decisione di approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, che prevede: a) per la Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 «Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)», il raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi: 1) milestone M2C2-48 del 31 marzo 2023: «Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sara' finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai senti della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; 2) target M2C2-49 del 30 giugno 2026: «Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacita' media di almeno 1- 5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; b) per la Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2, il raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi: 1) milestone M2C2-50 del 31 marzo 2023: «Firma dell'accordo con i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde. I progetti devono essere dedicati in parte al processo di ricerca, sviluppo e innovazione per sviluppare un prototipo industriale che usi l'idrogeno e in parte alla realizzazione e al collaudo di tale prototipo. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; 2) target M2C2-51 del 30 giugno 2026: «Introduzione dell'idrogeno in almeno uno stabilimento industriale per decarbonizzare settori hard-to-abate. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. Almeno 400 000 000 EUR devono essere destinati a sostenere sviluppi industriali che consentano di sostituire il 90 % dell'uso di metano e combustibili fossili in un processo industriale con idrogeno elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; Visti gli Operational arrangements (OA) beetween the Commission and Italy siglati il 23 dicembre 2021, i quali prevedono i seguenti meccanismi di verifica: a) milestone M2C2-48 (da conseguire entro il 31 marzo 2023): «Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone; c)report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands»; b) target M2C2-49 (da conseguire entro il 30 giugno 2026): «Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them a brief description, a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation; b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target»; c) milestone M2C2-50 (da conseguire entro il 31 marzo 2023): «Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of the signed agreement which is aligned with the provisions set out in the CID; b) explanatory report demonstrating the compliance of the actions foreseen in the agreement with the objectives of the investment in the CID»; d) target M2C2-51 (da conseguire entro il 30 giugno 2026): «Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and, for each of them, a brief description and official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation aligned with the provisions set out in the CID; b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare: a) l'art. 6, con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; b) l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, relativo all'istituzione della Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che assegna le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi del PNRR (Tabella A) e i corrispondenti milestone e target (Tabella B) e che: a) per l'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», assegna al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 500 milioni di euro; b) per l'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», assegna al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 2 miliardi di euro; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 1042, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della citata legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione europea, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali quello del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Considerati gli impegni di conseguimento di target e milestone stabiliti nel PNRR; Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre irregolarita'; Vista la direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 2006/70/CE della Commissione; Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento (UE) n. 2021/241, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, numero 6), della summenzionata direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9 febbraio 2021, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il «Sistema di gestione e controllo del Ministero della transizione ecologica per gli interventi del PNNR Italia di competenza» e la relativa manualistica e strumenti allegati, adottati con decreto del Capo dipartimento responsabile dell'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica il 15 giugno 2022, n. 1; Vista la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target»; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Vista la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; Vista la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR». Vista la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; Vista la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Monitoraggio delle misure PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; Vista la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante «Procedure finanziarie PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante «Modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»; Vista la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Vista la nota prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Dipartimento dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; Vista la nota prot. n. 62625 del 19 maggio 2022 del Dipartimento dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»; Vista la nota prot. n. 62711 del 19 maggio 2022 del Dipartimento dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Vista la direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Vista la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione europea, dell'8 luglio 2020, «Una strategia europea per l'Idrogeno climaticamente neutra», che sottolinea l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo; Visto il regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la proposta di modifica del citato regolamento (UE) n. 2014/651, oggetto di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2021 e conclusa l'8 dicembre 2021; Vista la comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»; Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 marzo 2022; Vista la comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea, del 20 luglio 2022, recante «Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare: a) l'art. 11, comma 2, relativo all'incentivazione in materia di biogas e produzione di biometano, il quale prevede che «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno piu' decreti del Ministro della transizione ecologica sono definite le modalita' di attuazione del comma 1, prevedendo le condizioni di cumulabilita' con altre forme di sostegno, nonche' la possibilita' di estensione del predetto incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica»; b) l'art. 13 che definisce i principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali; c) l'art. 14 che, al comma 1, ha previsto quanto segue: «Nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 13, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per la concessione dei benefici delle misure PNRR specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti criteri specifici: h) in attuazione delle misure "Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse" e "Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate" sono definite modalita' per incentivare la realizzazione di infrastrutture di produzione e utilizzazione di idrogeno, modalita' per il riconoscimento dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili e condizioni di cumulabilita' con gli incentivi tariffari di cui all'art. 11, comma 2»; d) l'art. 30 che regola le caratteristiche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022; Visto l'avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, con il quale le regioni e le province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU; Visto, in particolare, il paragrafo 2.3 dell'avviso del 15 dicembre 2021 recante le «caratteristiche dei siti di realizzazione degli investimenti» di seguito riportate: «a. sito collocato su aree gia' destinate ad attivita' di tipo industriale; b. sito caratterizzato dalla disponibilita' degli estremi catastali, mappe e foto aerea; c. sito nella disponibilita' del proponente; d. sito su cui sia possibile realizzare uno o piu' impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacita' adeguata al processo di produzione dell'idrogeno; e. sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare ne' interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area; f. sito gia' dotato delle seguenti caratteristiche infrastrutturali: i. connessione alla rete elettrica; ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno; iii. connessione alla rete gas; iv. accesso alla rete stradale; g. sito contiguo o prossimo ad un'area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda di idrogeno (a titolo esemplificativo: industrie chimiche/petrolchimiche/raffinerie; industrie siderurgiche; industrie dei settori del vetro, cemento, ceramica; ferrovie; strade a lunga percorrenza)»; Ritenuto, con il presente decreto, di procedere, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, alla ripartizione - tra regioni e province autonome che abbiano manifestato interesse in riscontro al citato avviso - della dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione dell'Investimento 3.1, secondo le modalita' e le tempistiche specificate nell'avviso medesimo e sulla base dei seguenti parametri: a) produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto all'energia elettrica totale consumata; b) valore aggiunto nella produzione dell'industria manifatturiera; c) popolazione; Considerato che le manifestazioni di interesse, presentate secondo il format di cui all'Allegato 1 al citato avviso del 15 dicembre 2021, possono contenere indicazioni circa le potenzialita' del territorio, in linea con quanto previsto dal paragrafo 2.4, e rappresentare i risultati attesi, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.6; Tenuto conto che, ai sensi del medesimo paragrafo 3.2, una quota non inferiore al cinquanta per cento della dotazione finanziaria prevista deve essere attribuita alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che abbiano manifestato interesse; Considerato che, entro i termini previsti dal paragrafo 1.1 dello stesso avviso del 15 dicembre 2021, le regioni e le province autonome hanno presentato le manifestazioni di interesse allegando anche il documento di sintesi di cui al paragrafo 2.4 nel quale sono descritte esclusivamente, e in forma sintetica, le potenzialita' del territorio per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse; Considerati i criteri di ripartizione delle risorse definiti dal paragrafo 3.2 dell'avviso del 15 dicembre 2021; Tenuto conto che dall'analisi dei documenti trasmessi dalle regioni e province autonome e' emersa l'assenza di ulteriori elementi o informazioni quantitative in termini di effettiva potenzialita' di idrogeno producibile in aree industriali dismesse, o in termini economici connessi a progetti in via di sviluppo; Considerata l'opportunita' di definire un limite minimo e massimo di risorse da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma, che si individuano rispettivamente in 14 e 40 milioni di euro, in considerazione dei costi medi specifici di mercato per impianti di produzione di idrogeno verde e tenuto conto dell'esigenza di garantire un'equa distribuzione delle risorse medesime tra le regioni e le province autonome; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33, comma 3, lettera b), il quale prevede che il «Nucleo PNRR Stato-regioni» del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (DARA) presti «supporto alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato "Progetto bandiera"»; Visto il protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022, recante «Modalita' di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233» e, in particolare: a) l'art. 2, secondo cui sono istituite attivita' di collaborazione tra il Ministero della transizione ecologica e il DARA anche nell'ambito dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» della Missione 2, Componente 2; b) l'art. 4, comma 3, secondo cui, nella suddivisione delle risorse, il Ministero della transizione ecologica prevede una «riserva da ripartire alle regioni che hanno selezionato i progetti di Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse quali progetti bandiera. La predetta quota sara' destinata al finanziamento di interventi aggiuntivi relativi ad attivita' di ricerca e sviluppo nel settore dell'idrogeno, ovvero in altre attivita' collaterali definite con le regioni interessate e il MiTE per mezzo di appositi tavoli coordinati dal DARA»; Ritenuto opportuno, al fine di garantire una visione sinottica della misura, provvedere alla ripartizione delle risorse connesse alla realizzazione dell'Investimento 3.1 secondo quanto previsto dall'avviso del 15 dicembre 2021, nonche' all'individuazione di quelle da destinare complessivamente alla realizzazione dei «progetti bandiera» ai sensi del citato art. 4, comma 3, del richiamato protocollo di intesa del 13 aprile 2022; Ritenuto altresi' opportuno che il presente decreto rechi disposizioni per l'attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 199 del 2021 limitatamente ai progetti connessi all'Investimento 3.1 che concorrono al raggiungimento della milestone M2C2-48 e del target M2C2- 49, demandando a un successivo provvedimento la definizione delle modalita' attuative dei «progetti bandiera»; Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse in linea con quanto previsto dalla progettualita' connessa all'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», ovvero tenendo conto di quanto di seguito indicato: a) la misura deve «promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l'impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica»; b) «nel quadro dell'investimento dovra' essere avviata una gara d'appalto specifica per sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione del processo di produzione dell'acciaio attraverso un aumento dell'uso di idrogeno»; c) «almeno 400.000.000 EUR devono essere destinati a sostenere sviluppi industriali che consentano di sostituire il 90% dell'uso di metano e combustibili fossili in un processo industriale con idrogeno elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile»; Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»; Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 24, ai sensi del quale: «All'art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalita', nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo periodo del presente comma e' individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (Invitalia S.p.a.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della societa' di cui al primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore»; Considerate la strategicita' del settore dell'acciaio a livello nazionale e l'importanza di ridurre le significative emissioni in atmosfera connesse al ciclo produttivo, anche tramite la produzione di preridotto mediate processo direct reduced iron (DRI) da idrogeno verde; Ritenuto opportuno che il presente decreto rechi disposizioni per l'attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente ai progetti connessi all'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate» diversi da quelli relativi alla produzione di preridotto mediate processo DRI da idrogeno verde, in considerazione della necessita' di un maggior consolidamento del contesto, anche normativo, legato a quest'ultimo settore; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale, tenuto conto della complessita' degli adempimenti di natura tecnica o gestionale correlati all'attuazione di determinati interventi, le amministrazioni possono affidare lo svolgimento delle relative attivita' istruttorie o di erogazione a societa' in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in relazione allo svolgimento delle predette attivita'; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»; Considerato l'art. 9, comma 2, del ridetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli investimenti del Piano medesimo possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati; Considerando il know-how acquisito da Invitalia S.p.a. nelle attivita' di supporto alle amministrazioni centrali per la gestione di analoghi interventi e programmi complessi, compresi i contratti di sviluppo, e il supporto da essa fornito al Ministero della transizione ecologica nell'ambito di altre misure PNRR relative allo sviluppo dell'idrogeno verde; Ritenuto opportuno affidare ad Invitalia S.p.a., in un'ottica di efficientamento amministrativo anche a beneficio dei soggetti interessati alla realizzazione dell'Investimento 3.2, la gestione della misura; Ritenuto opportuno rimettere alle valutazioni tecniche della Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica la scelta circa la disciplina degli aiuti di Stato applicabile per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimenti 3.1 e 3.2, del PNRR, tra quella di cui al regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e/o quella di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, fermo restando il rispetto dell'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento delle soglie di esenzione previste dai predetti atti; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 23, comma 2, ai sensi del quale con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni al ricorrere dei quali il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde non e' soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante «Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022; Considerato che le agevolazioni di cui al ridetto art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, rappresentano contributi in conto esercizio finalizzati a sostenere il funzionamento degli impianti di produzione di idrogeno verde e non insistono quindi sulle medesime voci di costo ammesse alle agevolazioni di cui all'Investimento 3.1, riferite ai soli costi di investimento; Considerato che e' necessario procedere all'attuazione dell'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, relativamente a meccanismi di incentivazione per la produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, ossia di idrogeno, al fine di garantire un'adeguata sostenibilita' degli investimenti, anche tenendo conto delle agevolazioni concesse agli Investimenti 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», ovvero delle agevolazioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022; Ritenuto opportuno apportare modificazioni all'art. 3, comma 2, del richiamato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, al fine di chiarire espressamente - tenuto conto del carattere di novita' e complessita' della materia - che i requisiti indicati al citato comma si riferiscono ai casi in cui l'idrogeno verde e' prodotto da fonti di energia rinnovabile; Visto l'esito positivo della valutazione preventiva dell'Unita' di missione per il PNRR del Ministero della transizione ecologica circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria, cosi' come comunicato con nota del 18 ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 «Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)» e 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», del PNRR, limitatamente ai progetti e agli interventi di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a). Il presente decreto disciplina altresi' le modalita' per il riconoscimento dell'idrogeno verde e dell'idrogeno rinnovabile, nonche' le condizioni di cumulabilita' delle predette agevolazioni con gli incentivi tariffari di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. |
| Allegato 1 Le risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) sono ripartite come segue: ===================================================================== | |IMPORTO | | REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA | € | +==========================================================+========+ |Abruzzo | 25,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Molise | 16,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Campania | 40,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Puglia | 40,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Basilicata | 18,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Calabria | 24,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Sicilia | 40,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Sardegna | 21,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ | Sub totale regioni del mezzogiorno | 225,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Piemonte | 19,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Valle d'Aosta | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Lombardia | 33,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Trento | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Bolzano | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Veneto | 20,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Friuli-Venezia Giulia | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Liguria | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Emilia Romagna | 19,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Toscana | 17,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Umbria | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Marche | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Lazio | 17,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ | Sub totale altre regioni e province autonome | 225,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ | TOTALE | 450,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |
| Art. 2
Riconoscimento per l'idrogeno verde e rinnovabile
1. Agli effetti del presente decreto, per idrogeno verde si intende l'idrogeno definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante «Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde». 2. L'idrogeno verde ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022 prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile e' definito come idrogeno rinnovabile. Ai fini del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile soddisfano i requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022. |
| Art. 3
Cumulabilita'
1. Nel caso di estensione dell'incentivo tariffario di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018», anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il predetto incentivo tariffario e' cumulabile nella misura del 100 per cento con le agevolazioni di cui al presente decreto. Resta fermo il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 per le medesime voci di costi ammissibili, nonche' il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato applicabile ai sensi degli articoli 7 e 11. |
| Art. 4
Attuazione dell'Investimento 3.1 e riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, pari a 500.000.000,00 (cinquecento milioni) di euro, sono ripartite come segue: a) 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse; b) 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione dei «progetti bandiera» oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022. 2. La disciplina delle modalita' e dei criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, da destinare ai «progetti bandiera» di cui al comma 1, lettera b) e' demandata a un apposito decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 199 del 2021. 3. L'Allegato 1 ripartisce le risorse di cui al comma 1, lettera a) per regioni e province autonome, tenuto conto di quanto segue: a) le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome che hanno utilmente manifestato il proprio interesse in riscontro all'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021; b) l'ammontare minimo di risorse assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma e' pari a 14.000.000,00 (quattordici milioni) di euro; c) l'ammontare massimo di risorse assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma e' pari a 40.000.000,00 (quaranta milioni) di euro; d) alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e' destinata una quota complessivamente pari al 50 per cento del contingente. 4. La ripartizione di cui all'Allegato 1 e' effettuata, inoltre, sulla base della media pesata, per ogni regione o provincia autonoma, dei seguenti parametri: a) nella misura del 25 per cento delle risorse, con riferimento alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto all'energia elettrica totale consumata; b) nella misura del 25 per cento delle risorse, con riferimento al valore aggiunto nella produzione dell'industria manifatturiera; c) nella misura del 50 per cento delle risorse, con riferimento alla popolazione residente. 5. Qualora, al 30 giugno 2023, la dotazione finanziaria a disposizione di una o piu' regioni o province autonome risulti in tutto o in parte inutilizzata e, al contempo, la dotazione finanziaria a disposizione di altre regioni o province autonome risulti insufficiente per finanziare i progetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'art. 7, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica si provvede alla redistribuzione delle risorse residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti dai progetti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari delle agevolazioni per l'Investimento 3.1
1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), le imprese che sostengono le spese di investimento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6. |
| Art. 6
Interventi ammissibili alle agevolazioni per l'Investimento 3.1
1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), gli impianti di produzione di idrogeno verde e/o di idrogeno rinnovabile devono: a) avere una dimensione compresa tra 1 MWe e 10 MWe; b) essere localizzati in aree industriali dismesse che rispettano le caratteristiche definite dall'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021. 2. I progetti relativi agli impianti di cui al comma 1: a) sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) sono completati nel rispetto del target M2C2-49 del PNRR, del 30 giugno 2026; c) rispettano il principio «non arrecare un danno significativo». |
| Art. 7
Modalita' per la concessione delle agevolazioni per l'Investimento 3.1
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) sono concesse sotto forma di sovvenzione diretta, con procedura valutativa a graduatoria, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, secondo quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera i). Le agevolazioni di cui al primo periodo sono concesse dalle regioni e dalle province autonome, in qualita' di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome in qualita' di soggetti attuatori, lo schema di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalita' tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, nonche': a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021; b) i requisiti di ammissibilita' degli interventi; c) le modalita' di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi; d) i costi ammissibili; e) le modalita' di gestione finanziaria dei progetti, nonche' di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi; f) le modalita' di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni; g) le modalita' per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della transizione ecologica e le regioni e le province autonome ai sensi del presente decreto; h) gli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualita' ammesse a finanziamento; i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo periodo. 3. I criteri di valutazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 2 tengono conto, tra l'altro, delle modalita' di configurazione dell'impianto di produzione di idrogeno in relazione al dimensionamento dei componenti dello stesso, anche in termini di costi di investimento sostenuti o di costi agevolabili e di capacita' di produzione dell'impianto medesimo. 4. Resta in capo al Ministero della transizione ecologica, in qualita' di titolare della Missione 2 Componente 2, Investimento 3.1, del PNRR, il coordinamento e il controllo sull'attivita' svolta dai soggetti attuatori, nonche' il monitoraggio periodico e continuo circa l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6. |
| Art. 8
Attuazione dell'Investimento 3.2 e riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2, del PNRR, pari a 2.000.000.000,00 (due miliardi) di euro, sono ripartite come segue: a) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di almeno il dieci per cento del metano e dei combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi dei settori di cui all'art. 9, comma 2, con idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, di cui almeno 400.000.000 (quattrocento milioni) di euro sono destinati alla realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di piu' del novanta per cento del metano e dei combustibili fossili nei predetti processi produttivi; b) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di ferro preridotto mediante processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, per una quota pari ad almeno il 10 per cento in volume della miscela di combustibile utilizzata. 2. La disciplina delle modalita' e dei criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2, del PNRR, da destinare ai progetti di cui al comma 1, lettera b) e' demandata a un apposito decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 199 del 2021. 3. In attuazione di quanto previsto all'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, un importo pari ad almeno il quaranta per cento delle risorse di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. |
| Art. 9
Soggetti beneficiari delle agevolazioni per l'Investimento 3.2
1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) le imprese, anche sotto forma di raggruppamenti temporanei, comprese le associazioni temporanee, che sostengono le spese di investimento per i progetti e gli interventi di cui all'art. 10. 2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 operano nei settori hard to abate, ossia nei settori nei quali e' piu' difficile abbattere le emissioni di carbonio, quali quello della siderurgia, della raffinazione del petrolio, della chimica, del cemento, della ceramica, della carta, del vetro, della produzione alimentare. |
| Art. 10
Proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni per l'Investimento 3.2
1. Le agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) sono concesse per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per l'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali, comunque funzionali alla realizzazione di interventi che prevedono l'uso dell'idrogeno verde e/o rinnovabile, ovvero per la realizzazione di interventi che prevedono l'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali, anche in sostituzione di idrogeno prodotto da fonti fossili. I progetti e gli interventi di cui al primo periodo possono ricomprendere anche interventi per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile. 2. I progetti e gli interventi connessi all'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui al comma 1 garantiscono la sostituzione del metano e dei combustibili fossili con idrogeno verde e/o rinnovabile, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera a), nella misura minima del dieci per cento ovvero nella misura minima del novanta per cento del fabbisogno termico del macchinario o dell'intera linea produttiva oggetto di investimento. 3. I costi connessi agli interventi per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui al comma 1, secondo periodo sono ammissibili limitatamente al quantitativo di idrogeno verde e/o rinnovabile utilizzato a copertura del fabbisogno previsto al comma 2. 4. I progetti di cui al presente articolo: a) sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) sono completati nel rispetto del target M2C2-51, del 30 giugno 2026; c) rispettano il principio «non arrecare danno significativo». |
| Art. 11
Modalita' per la concessione delle agevolazioni e l'attuazione dell'Investimento 3.2
1. Le agevolazioni per i progetti e gli interventi di cui all'art. 10 sono concesse, sotto forma di sovvenzione diretta e/o finanziamento agevolato, mediante procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, tenendo conto di quanto previsto all'art. 8, comma 3, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, fermo restando l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento delle soglie di esenzione previste dai predetti atti. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono definite le modalita' tecnico-operative per l'attuazione del presente titolo, nonche' individuati: a) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1; b) le modalita' di presentazione delle proposte progettuali; c) i criteri di selezione dei soggetti beneficiari e dei progetti o interventi ammissibili; d) gli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualita' ammesse a finanziamento; e) la durata e le modalita' di svolgimento del procedimento di selezione delle proposte progettuali; f) i costi ammissibili, compresi quelli connessi agli interventi per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui all'art. 10, comma 3; g) le modalita' per il monitoraggio, il controllo, la rendicontazione e la gestione finanziaria dell'Investimento 3.2, tenuto conto di quanto previsto al comma 3. 3. Ferma restando la titolarita' della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 in capo al Ministero della transizione ecologica, il Ministero medesimo, ai fini dell'attuazione della linea di investimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), puo' avvalersi del supporto di societa' pubbliche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche per le attivita' di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998. Le attivita' delegate ai sensi del presente comma sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta dal Ministero della transizione ecologica e dalla societa' pubblica di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attivita' svolte ai sensi del presente comma si provvede, sulla base delle spese effettivamente sostenute e/o, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificate, sulla base dei costi esposti, e comunque nei limiti della coerenza e della conformita' normativa alle regole PNRR, a valere sulle risorse di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), entro lo 0,5 per cento del totale delle risorse medesime. |
| Art. 12
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. All'art. 3, comma 2, alinea, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora prodotto da fonti di energia rinnovabile,». 2. Il presente decreto, di cui l'Allegato 1 costituisce parte integrante, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 21 ottobre 2022
Il Ministro: Cingolani
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3113 |
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