Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 ottobre 2022
Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli «aiuti de minimis» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01), adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 280/01) adottata il 20 luglio 2022 recante la «Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», con la quale, tra l'altro, sono stati aumentati gli importi massimi di aiuto di cui alla sezione 2.1;
Vista, in particolare la revisione della sezione 2.1 «Aiuti di importo limitato» come espressa nella predetta comunicazione della Commissione europea 2022/C 280/01) adottata il 20 luglio relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali e, in particolare, l'art. 7, recante la gestione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca;
Visto il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto 2022 che modifica il regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al n. 14;
Visto il decreto interdipartimentale 20 maggio 2022 n. 229251 che regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina)» e successive modifiche e integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n. 370386 che regola il regime di aiuto di Stato recante il Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare:
a) l'art. 1, comma 128 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»;
b) l'art. 1, comma 129 che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni di euro, per l'anno 2021;
Visti gli articoli 68, comma 2-bis e 68-quater, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno rideterminato la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in 295 milioni di euro per l'anno 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha rifinanziato il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
Visto in particolare l'art. 20, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che, al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, ha disposto l'incremento della dotazione del suddetto Fondo di 35 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che ha disposto l'incremento della dotazione del citato fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, recanti norme sulle modalita' di effettuazione dei controlli in caso di erogazione di risorse alle imprese agricole, in relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 e per tutta la durata del relativo stato di emergenza epidemiologica, al fine di garantire la necessaria liquidita' alle aziende agricole;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che il menzionato «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» evidenzia che la crisi geopolitica provocata dalla situazione internazionale russo-ucraina e che la stessa sta causando ripercussioni particolarmente gravi anche sul settore agricolo; che gli elevati prezzi dell'energia stanno impattando sui prezzi dei fertilizzanti e di numerosi altri fattori della produzione delle imprese agricole; che anche le forniture di fertilizzanti e di beni di prima necessita' risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia;
Considerato che il cogente stato di crisi aggrava il livello di competitivita' delle imprese, per il forte aumento dei costi di produzione, riconducibili all'enorme aumento del prezzo del gas, soprattutto di quelle imprese che sono costrette ad un uso diretto delle diverse forme di energia nei processi di produzione agricola, quali sono le imprese florovivaistiche che producono in serre ed apprestamenti protetti;
Considerata la rilevante diminuzione della liquidita' di tutte le imprese per gli oneri derivanti dai maggiori costi dovuti all'approvvigionamento delle risorse energetiche; e che tali costi hanno evidenziato nell'ultimo trimestre (giugno-agosto 2022) incrementi in valore percentuale rispetto al mese di febbraio 2022 pari all'86% per i prodotti energetici, e pari al 102% della sola energia elettrica (secondo le stime effettuate da ISMEA);
Considerato che gli aumenti dei costi delle risorse energetiche impattano in maniera piu' che significative sulla liquidita' delle imprese florovivaistiche per le loro esigenze di utilizzo dell'energia sia per il raffrescamento delle strutture serricole che per il loro riscaldamento, oltre al generale impatto su tutti i mezzi di produzione (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, imballaggi, trasporti, materiale di propagazione);
Considerato che le imprese di produzione primaria attive nel settore florovivaistiche necessitano di una misura di ristoro che consenta di conservare la necessaria competitivita' al fine di evitare il reale pericolo di chiusura o di arresto della produzione per assenza della necessaria liquidita', con palesi e sensibili impatti sull'occupazione, attesa la rilevante intensita' di manodopera nei processi produttivi;
Tenuto conto della necessita' non rinviabile di sostenere le imprese florovivaistiche, classificabili tra quelle a forte consumo di energia stante la loro necessita' di effettuare il condizionamento degli apprestamenti protetti nel cogente periodo di crisi economica, dipendente dall'aumento dei costi del gas, dell'energia elettrica e di tutte le altre fonti energetiche, usualmente utilizzate per il suddetto scopo;
Tenuto conto di quanto previsto al punto 30 dell'art. 2.2 della citata comunicazione della Commissione del 21 luglio 2022 (2022/C 280/01), che sostituisce il punto 52 della prima comunicazione, ai sensi del quale «ai fini di questa sezione, i costi ammissibili sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione russa contro l'Ucraina. Il costo massimo ammissibile e' il prodotto del numero di unita' di gas naturale ed energia elettrica acquisite dal beneficiario presso fornitori esterni in qualita' di consumatore finale tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 ("periodo ammissibile") e l'aumento del prezzo pagato dal beneficiario per unita' consumata (misurato, ad esempio, in EUR/MWh), che deve essere calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dal beneficiario in un dato mese del periodo ammissibile e il doppio (200 %) del prezzo unitario pagato dal beneficiario in media nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantita' di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70 % del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021»;
Considerato che le imprese florovivaistiche per effettuare il condizionamento termico degli apprestamenti protetti, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, fanno ricorso alle diverse risorse energetiche reperibili sul mercato, quali energia elettrica, gas (soprattutto metano), gasolio, biomasse;
Considerato in particolare il sensibile aumento del costo dell'energia elettrica, del gas, del gasolio e delle biomasse collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime;
Considerato che, secondo le rilevazioni ISMEA, l'aumento degli indici dei costi di produzione dei principali fattori energetici a giugno 2022 sono sensibilmente cresciuti;
Ritenuto di garantire un sostegno equamente distribuito commisurato sui maggiori costi sostenuti, stante l'incidenza diretta dell'aumento dei costi energetici per il condizionamento termico e funzionamento delle strutture serricole e degli apprestamenti protetti destinati alla coltivazione dei fiori e delle piante ornamentali;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, resa nella seduta del 12 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01), adottato il 23 marzo 2022, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;
c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritta all'INPS, iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, avente uno dei seguenti codici ATECO:
1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
1.19.2;
1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», istituito ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni e rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n 234 e incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il presente decreto stabilisce in particolare:
a) le risorse destinate al settore florovivaistico;
b) le categorie di imprese beneficiarie;
c) l'oggetto di intervento;
d) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso;
e) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
f) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
 
Art. 3

Risorse disponibili

1. Le risorse allocate sul capitolo di spesa 7098, inerenti al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di provenienza dall'esercizio 2021, sono destinate per un ammontare pari a 25 milioni di euro ai soggetti beneficiari come definiti dal presente decreto.
2. Qualora le risorse risultassero eccedenti rispetto alle richieste dei soggetti beneficiari, le stesse potranno essere destinate ad incrementare, in modo proporzionalmente lineare, la percentuale di sostegno di cui al successivo art. 4 del presente decreto.
3. Qualora le richieste dei soggetti beneficiari pervenute evidenzino un fabbisogno finanziario maggiore rispetto alle risorse disponibili, la percentuale di sostegno indicata al successivo art. 4 del presente decreto sara' proporzionalmente ridotta in modo lineare.
4. L'aumento o la riduzione della percentuale di sostegno di cui ai commi precedenti e' determinata con decreto del direttore generale della promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica.
 
Art. 4

Criteri ed entita' dell'aiuto

1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386.
2. L'aiuto e' erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta.
3. Alle imprese agricole beneficiarie e' concesso un aiuto, nei termini di cui al presente decreto, qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o piu' delle seguenti risorse energetiche:
a) energia elettrica;
b) gas metano;
c) G.P.L.;
d) gasolio;
e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda;
risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021.
4. Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, il valore di riferimento e' quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale.
5. L'aiuto concedibile e' determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti.
6. Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022, l'aiuto concedibile sara' pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022. Agli adempimenti necessari per l'attuazione del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica.
7. Il contributo alla singola azienda di cui al presente decreto non puo' comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo.
8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati nell'art. 3, comma 1 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.
10. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.
 
Art. 5

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale, presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalita', anche di tipo precompilato, definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla domanda sono acclusi seguenti documenti:
a) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;
b) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022;
c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.
 
Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore anche utilizzando domande precompilate.
2. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
3. Il soggetto gestore, verificata la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali per capo di cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
5. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero, alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.
6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
8. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire entro il 31 dicembre 2022 un pagamento in acconto pari al 90% (novantapercento) del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad erogare il 10% (diecipercento) a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.
9. AGEA effettua l'istruttoria delle domande, eroga le risorse previste ed effettua le opportune verifiche amministrative con risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 7

Cumulo e massimale

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell'art. 4 del decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n. 370386.
2. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui al Quadro temporaneo.
Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1184